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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 29/05/2025, n. 195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 195 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Sezione Lavoro e Previdenza
composta dai magistrati:
1. dr. Angela Quitadamo Presidente rel.
2. dr. Arianna Sbano Consigliere
3. dr. Valentina Rascioni Consigliere
All'esito della camera di consiglio, tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter cpc;
lette le note illustrative, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 184 del Ruolo Generale Lavoro dell'anno 2024
TRA
, rappr.to e difeso per procura alle liti in atti dagli Avv.ti Alessia De Finis e Parte_1
Sabino Carpagnano, entrambi del Foro di Trani
Appellante
E
, in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2 [...]
, in persona del pro tempore, Controparte_3 CP_4 rappresentati e difesi per legge dall' Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona
Appellato
Conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 22 maggio 2024 ha proposto appello avverso la Parte_1
sentenza del 15 febbraio 2024, con la quale il Tribunale di Ancona in funzione di Giudice del
Lavoro aveva accolto per quanto di ragione la domanda di esso ricorrente, intesa a conseguire dall'Amministrazione datrice di lavoro, in qualità di docente a tempo determinato, la retribuzione professionale docente (RPD) prevista dall'art. 7 CCNL 15.3.2001. L'appellante ha censurato la quantificazione delle spese di lite effettuata dal primo giudice, mediante liquidazione a carico del convenuto nella misura di complessivi euro 500,00, dunque al di sotto dei minimi CP_1
tariffari, secondo i parametri dettati dal DM n.55/2014; ha chiesto, pertanto, in riforma della sentenza impugnata, determinarsi le spese di lite nell'importo di euro 1.030,00, oltre spese generali,
Iva e cap come per legge, con vittoria di spese del grado.
Il ha resistito al gravame e ne ha chiesto il rigetto. Controparte_1
Allo scadere del termine per il deposito delle note illustrative, la causa è stata trattenuta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato per le ragioni di seguito precisate.
Presso i Giudici di legittimità si è formato il condivisibile orientamento secondo cui In tema di compensi professionali forensi, le modificazioni al d.m. n. 55 del 2014, introdotte mediante il
d.m. n. 147 del 2022, non hanno in alcun modo inciso sull'inderogabilità dei minimi tariffari in sede di liquidazione giudiziale in assenza di diversa convenzione, avendo soppresso le parole "di regola" in tutti i commi in cui esse ricorrono, al fine di ridurre il margine di discrezionalità dell'autorità giudiziaria, rendere più omogenea l'applicazione dei parametri e garantire maggiore coesione all'interno della categoria dei professionisti. (Cass.n.24993/2023).
D'altro canto, nel costituirsi, l'Amministrazione odierna appellata non contesta l'interpretazione della normativa di riferimento sollecitata dall'appellante in tema di liquidazione delle spese processuali nel rispetto del principio di inviolabilità dei minimi tariffari, limitandosi ad evidenziare come l'importo indicato in sentenza per spese di lite sia stato correttamente fissato al di sotto dei suddetti minimi in ragione del riconoscimento, in favore dell'originario ricorrente ed al titolo azionato, della somma di euro 1.273,88, inferiore a quella oggetto di domanda;
ciò, peraltro, in adesione al conteggio all'uopo effettuato dalla parte convenuta.
Incombeva, invero, al appellato impugnare in via incidentale la sentenza nella parte CP_1
in cui la stessa, pur avendo accertato la spettanza al ricorrente di una somma inferiore a quella oggetto di domanda, non aveva tenuto conto di siffatta circostanza ai fini di una possibile compensazione almeno parziale delle spese di lite tra le parti.
Pertanto, si è formato il giudicato interno sulla statuizione del Tribunale che, con riferimento ai criteri di riparto degli oneri processuali, ha fatto riferimento sic et simpliciter alla regola della soccombenza, senza mitigarne gli effetti mediante ricorso alla compensazione, per poi, erroneamente, ritenere di scendere al di sotto dei minimi tariffari in ragione della non complessità e della serialità della materia trattata, onde contemperare gli effetti di una liquidazione di spese legali
“eccessiva” rispetto al quantum riconosciuto nel merito.
Tanto chiarito, occorre fare riferimento ai minimi tariffari previsti dal DM n.55/2014 per le cause di lavoro di valore compreso tra euro 1.101 ed euro 5.200,00; dal novero delle attività remunerabili va esclusa la fase istruttoria, dal momento che la res controversa implica la soluzione di sole questioni di diritto e non involge accertamenti sulle circostanze di fatto dedotte in causa e rimaste incontestate.
Ne discende che, applicando i minimi tariffari alla fase di Studio (euro 444,00), alla fase
Introduttiva (euro 213,00) ed alla fase Decisionale (euro 373,00) si ottiene l'importo complessivo di euro 1.030,00, al di sotto del quale non si può scendere.
Alla stregua dei suesposti argomenti, la sentenza va riformata nei termini innanzi indicati.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, che tiene conto del valore della causa nel presente grado, pari ad euro 530, ossia pari alla differenza tra la somma liquidata dal Tribunale e la maggior somma che l'appellante ha chiesto liquidarsi in suo favore, ed in riforma della sentenza impugnata, al titolo in questione
P.Q.M.
La Corte così provvede: 1) accoglie l'appello per quanto di ragione e, in parziale riforma della sentenza impugnata, che nel resto conferma, liquida le spese di lite del primo grado in favore del ricorrente in complessivi euro 1.030,00, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e CNPAF nella misura di legge;
2) condanna il appellato al pagamento CP_1 delle spese del grado, che liquida in favore dell'appellante in complessivi euro 250,00, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e CNPAF nella misura di legge, con distrazione
Ancona, 29 maggio 2025
Il Presidente est.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Sezione Lavoro e Previdenza
composta dai magistrati:
1. dr. Angela Quitadamo Presidente rel.
2. dr. Arianna Sbano Consigliere
3. dr. Valentina Rascioni Consigliere
All'esito della camera di consiglio, tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter cpc;
lette le note illustrative, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 184 del Ruolo Generale Lavoro dell'anno 2024
TRA
, rappr.to e difeso per procura alle liti in atti dagli Avv.ti Alessia De Finis e Parte_1
Sabino Carpagnano, entrambi del Foro di Trani
Appellante
E
, in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2 [...]
, in persona del pro tempore, Controparte_3 CP_4 rappresentati e difesi per legge dall' Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona
Appellato
Conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 22 maggio 2024 ha proposto appello avverso la Parte_1
sentenza del 15 febbraio 2024, con la quale il Tribunale di Ancona in funzione di Giudice del
Lavoro aveva accolto per quanto di ragione la domanda di esso ricorrente, intesa a conseguire dall'Amministrazione datrice di lavoro, in qualità di docente a tempo determinato, la retribuzione professionale docente (RPD) prevista dall'art. 7 CCNL 15.3.2001. L'appellante ha censurato la quantificazione delle spese di lite effettuata dal primo giudice, mediante liquidazione a carico del convenuto nella misura di complessivi euro 500,00, dunque al di sotto dei minimi CP_1
tariffari, secondo i parametri dettati dal DM n.55/2014; ha chiesto, pertanto, in riforma della sentenza impugnata, determinarsi le spese di lite nell'importo di euro 1.030,00, oltre spese generali,
Iva e cap come per legge, con vittoria di spese del grado.
Il ha resistito al gravame e ne ha chiesto il rigetto. Controparte_1
Allo scadere del termine per il deposito delle note illustrative, la causa è stata trattenuta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato per le ragioni di seguito precisate.
Presso i Giudici di legittimità si è formato il condivisibile orientamento secondo cui In tema di compensi professionali forensi, le modificazioni al d.m. n. 55 del 2014, introdotte mediante il
d.m. n. 147 del 2022, non hanno in alcun modo inciso sull'inderogabilità dei minimi tariffari in sede di liquidazione giudiziale in assenza di diversa convenzione, avendo soppresso le parole "di regola" in tutti i commi in cui esse ricorrono, al fine di ridurre il margine di discrezionalità dell'autorità giudiziaria, rendere più omogenea l'applicazione dei parametri e garantire maggiore coesione all'interno della categoria dei professionisti. (Cass.n.24993/2023).
D'altro canto, nel costituirsi, l'Amministrazione odierna appellata non contesta l'interpretazione della normativa di riferimento sollecitata dall'appellante in tema di liquidazione delle spese processuali nel rispetto del principio di inviolabilità dei minimi tariffari, limitandosi ad evidenziare come l'importo indicato in sentenza per spese di lite sia stato correttamente fissato al di sotto dei suddetti minimi in ragione del riconoscimento, in favore dell'originario ricorrente ed al titolo azionato, della somma di euro 1.273,88, inferiore a quella oggetto di domanda;
ciò, peraltro, in adesione al conteggio all'uopo effettuato dalla parte convenuta.
Incombeva, invero, al appellato impugnare in via incidentale la sentenza nella parte CP_1
in cui la stessa, pur avendo accertato la spettanza al ricorrente di una somma inferiore a quella oggetto di domanda, non aveva tenuto conto di siffatta circostanza ai fini di una possibile compensazione almeno parziale delle spese di lite tra le parti.
Pertanto, si è formato il giudicato interno sulla statuizione del Tribunale che, con riferimento ai criteri di riparto degli oneri processuali, ha fatto riferimento sic et simpliciter alla regola della soccombenza, senza mitigarne gli effetti mediante ricorso alla compensazione, per poi, erroneamente, ritenere di scendere al di sotto dei minimi tariffari in ragione della non complessità e della serialità della materia trattata, onde contemperare gli effetti di una liquidazione di spese legali
“eccessiva” rispetto al quantum riconosciuto nel merito.
Tanto chiarito, occorre fare riferimento ai minimi tariffari previsti dal DM n.55/2014 per le cause di lavoro di valore compreso tra euro 1.101 ed euro 5.200,00; dal novero delle attività remunerabili va esclusa la fase istruttoria, dal momento che la res controversa implica la soluzione di sole questioni di diritto e non involge accertamenti sulle circostanze di fatto dedotte in causa e rimaste incontestate.
Ne discende che, applicando i minimi tariffari alla fase di Studio (euro 444,00), alla fase
Introduttiva (euro 213,00) ed alla fase Decisionale (euro 373,00) si ottiene l'importo complessivo di euro 1.030,00, al di sotto del quale non si può scendere.
Alla stregua dei suesposti argomenti, la sentenza va riformata nei termini innanzi indicati.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, che tiene conto del valore della causa nel presente grado, pari ad euro 530, ossia pari alla differenza tra la somma liquidata dal Tribunale e la maggior somma che l'appellante ha chiesto liquidarsi in suo favore, ed in riforma della sentenza impugnata, al titolo in questione
P.Q.M.
La Corte così provvede: 1) accoglie l'appello per quanto di ragione e, in parziale riforma della sentenza impugnata, che nel resto conferma, liquida le spese di lite del primo grado in favore del ricorrente in complessivi euro 1.030,00, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e CNPAF nella misura di legge;
2) condanna il appellato al pagamento CP_1 delle spese del grado, che liquida in favore dell'appellante in complessivi euro 250,00, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e CNPAF nella misura di legge, con distrazione
Ancona, 29 maggio 2025
Il Presidente est.