Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 28/05/2025, n. 2044 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2044 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. 5151/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel.
Dott.sa Chiara Delmonte Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 26 aprile 2025 da
1) Parte_1 nato a [...], il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con gli Avv.ti Francesca Iudici e Stefano Andrea Zappa presso i quali ha eletto domicilio telematico e
2) Controparte_1 nata a [...], l'[...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con gli Avv.ti Francesca Iudici e Stefano Andrea Zappa presso i quali ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Rho (MI), in data 11 giugno 2000
(anno 2000 atto n. 53, reg. /, parte II, serie A)
In comunione legale dei beni.
con i seguenti figli:
nato a [...] il [...] C.F. cittadino italiano, Persona_1 C.F._3 maggiorenne non economicamente autosufficiente;
nata a [...] l' 8.12.2005, C.F. , cittadina italiana, Persona_2 C.F._4 maggiorenne non economicamente autosufficiente.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 26 aprile 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“A. Dichiarare la separazione personale dei coniugi nato a [...], il Parte_1
3.12.1971, residente in [...] C.F. e C.F._1 CP_1 nata a [...], l' 11.10.1974, residente in [...] (C.F.
[...]
), coniugi sposati in Rho (MI), in data 11.06.2000 (matrimonio trascritto nei C.F._2
Registri del Comune di Rho al n. 53, parte II, serie A - anno 2000 doc.1), in regime di comunione dei beni, ordinando alla Cancelleria di provvedere alla trasmissione della sentenza per gli incombenti di rito.
B. Omologare le seguenti condizioni della separazione: Per_ 1. I figli ed , maggiorenni ma non economicamente indipendenti, rimarranno a vivere Per_1 con la madre, ove verrà ad essere fissare la loro residenza.
2. La casa coniugale, di proprietà comune dei coniugi e nella quale continueranno a vivere i figli maggiorenni, ma non ancora autosufficienti, sino al successivo trasferimento in altra soluzione abitativa, rimarrà in uso alla sig.ra con ogni arredo in essa contenuto, CP_1 con il sig. che provvederà a rilasciare l'immobile, asportando i propri effetti Pt_1 personali, nonché parte dei beni e degli arredi che verranno ad essere suddivisi tra le parti in accordo tra queste ultime, entro e non oltre il 30 settembre 2025, salvo quanto si dirà infra in ordine alla vendita dell'immobile.
3. I coniugi, infatti, hanno già conferito mandato a primaria Agenzia immobiliare di zona per la vendita dell'immobile sito in Rho, Via Archimede n. 2, così come individuato nell'atto notarile, a rogito Notaio Rep. n. 239510 del 2 agosto 2011, al prezzo di euro Persona_3
288.000,00, con impegno da parte degli stessi ad accettare eventuali proposte che risultino congrue rispetto a tale prezzo e comunque accettare offerte superiori alla somma di euro
265.000,00.
La parte che non si prestasse alla messa in vendita della propria quota, o che in qualunque altro modo arrecasse ostacolo alla messa in vendita dell'intero immobile, sarà tenuta al risarcimento dei danni.
Le parti concordano, altresì, di suddividere, pro quota del 50% ciascuno, tutti i costi della sanatoria catastale, compresi i compensi professionali, necessaria all'alienazione dell'immobile, di cui sopra, in comproprietà tra le stesse.
4. Ove i coniugi non esercitassero il loro diritto di prelazione, l'immobile verrà venduto al terzo offerente al prezzo di cui sopra, con identica ripartizione del ricavato tra i comproprietari, salvo quanto si dirà infra al punto 5, ed al netto di quanto versato a favore dell'Istituto bancario, Banca Intesa, ad estinzione del mutuo fondiario n. 0813061026382 sottoscritto in data 2 agosto 2011, come rinegoziato in mutuo a tasso fisso, contratto n. 8813061026382 sottoscritto in data 23 agosto 2024.
5. La sig.ra riconosce che al momento della suddivisione del prezzo di vendita, verserà CP_1 al sig. la somma di euro 1.000,00, per la restituzione del prestito a suo tempo versato Pt_1
a favore del fratello della stessa.
Le parti convengono altresì che nel caso l'immobile non fosse stato alienato a terzi entro il termine del 30 settembre 2025 e la signora continuasse ad abitarci, unitamente ai figli, CP_1 successivamente a tale data, la stessa dovrà riconoscere, a decorrere dal mese di ottobre 2025, al signor la somma mensile di euro 450,00 a titolo di indennità di occupazione. L'importo Pt_1 complessivamente dovuto, a tale titolo, da parte della signora verrà ad essere decurtato CP_1 dalla quota di spettanza di quest'ultima del prezzo di vendita percepito dal terzo acquirente.
6. Le parti concordano, altresì, che nel periodo in cui la casa rimarrà nell'esclusiva disponibilità della SI.ra in attesa che l'agenzia trovi un acquirente e formalizzi la CP_1 compravendita, la stessa continuerà a farsi carico, in via esclusiva, di tutte le spese condominiali ordinarie relative all'abitazione coniugale, così come tutte le utenze (gas-luce- telefonia fissa-abbonamenti internet e vari- manutenzione computer e programmi degli stessi), mentre le rate del contratto di mutuo n. 881306102638 acceso con la Banca Intesa, così come le spese di manutenzione straordinaria dell'immobile, verranno ad essere suddivise, pro quota del 50%, tra le parti, come per legge.
7. Il padre corrisponderà alla madre, a titolo di concorso paterno al mantenimento dei figli, Per_ ed , maggiorenni ma non ancora autosufficienti, un assegno mensile di € 200,00 Per_1 per ciascun figlio, con prima decorrenza dell'assegno da individuarsi dall'uscita di casa del sig. tale assegno dovrà essere corrisposto in via anticipata entro i primi 13 giorni Pt_1 del mese e si rivaluterà automaticamente su base ISTAT (con prima rivalutazione da individuarsi prendendo a riferimento l'effettiva uscita dall'abitazione coniugale del sig.
. Pt_1
8. Le parti concordano che l'assegno unico venga ad essere percepito, integralmente, dalla madre.
9. Il padre inoltre terrà a proprio carico il 50% delle spese straordinarie così come individuate secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Il genitore che intenda effettuare, nell'interesse dei figli, una delle spese da concordarsi preventivamente, dovrà inviare comunicazione scritta - contenente le indicazioni della spesa - all'altro, il quale potrà manifestare il proprio eventuale motivato dissenso, in forma scritta, nel termine massimo di 10 giorni;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come assenso e la spesa si intenderà concordata. Le comunicazioni potranno essere effettuate anche a mezzo mail, sms o
WhatsApp.
Il genitore anticipatario delle spese di cui ai punti che precedono dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro la documentazione comprovante l'esborso sostenuto riportante tutte le informazioni necessarie al fine di poterne permettere il rimborso assicurativo o la deduzione fiscale (es: codice fiscale, modulistica, esatta diagnosi in caso di visite mediche e quanto il padre indicherà preventivamente alla madre), entro 30 giorni dal pagamento;
l'altro genitore dovrà provvedere al rimborso entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Il padre, che terrà fiscalmente a carico i figli, si impegna poi mantenere in essere la propria copertura assicurativa medica con Meta salute a favore dei figli.
10. A regolamentazione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali derivanti dal matrimonio, nonché a regolamentazione e suddivisione della comunione dei beni, che verrà ad essere sciolta in conseguenza alla separazione, le parti concordano che l'autovettura
Renault Clio, targata FB968GV, intestata al signor verrà trasferita, entro 30 Parte_1 giorni dalla pubblicazione della sentenza di separazione, a favore della signora CP_1
con il versamento, da parte di quest'ultima, a favore del coniuge, dell'importo pari
[...] ad euro 2.750,00 (pari al 50% del valore di mercato) che si farà carico, altresì, delle spese di trapasso della vettura. Le parti concordano, altresì, che l'autovettura Fiat Idea, targata
DD246PJ e la motocicletta Harley-Davidson, targata BJ78299, resteranno intestate ed in uso al signor Parte_1
11. I coniugi dichiarano di non avere altri rapporti patrimoniali né crediti né debiti reciproci né crediti o debiti nei confronti della comunione e di essere economicamente autosufficienti e dichiarano che non sussistono debiti della comunione nei confronti di terzi.
12. Con l'esatto adempimento delle succitate condizioni le parti dichiarano di non aver più nulla reciprocamente a pretendere, per alcun titolo o ragione, in dipendenza del loro matrimonio e di aver definito ogni questione economico patrimoniale e personale fra le stesse in essere.
13. Spese di lite suddivise al 50% tra le parti”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il
16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia degli effetti civili del matrimonio alle condizioni come concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio in Rho (MI), in data 11 giugno 2000
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Spese di procedura al definitivo;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rho perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale;
7) Provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice
Relatore dr. Fulvia De Luca
Così deciso in Milano, il 21.5.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG