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Sentenza 25 novembre 2024
Sentenza 25 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 25/11/2024, n. 278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 278 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2024 |
Testo completo
N. 1910/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta n. 1910/2024 V.G., avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio posta in decisione all'esito dell'udienza collegiale del 29/10/2024 promossa congiuntamente da
(C.F. ) nata a [...], il [...], ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliata in Lentini, via Erice n. 1, presso lo studio dell'avv. Veronica Costanzo, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
e
C.F. nato a [...], il [...], residente a [...], Parte_2 C.F._2
via Marino n. 16, elettivamente domiciliato in Siracusa, via Ronco e via Damone n. 2E presso lo studio dell'avvocato Carla La Rosa, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
-ricorrenti comunicati gli atti al pubblico ministero in sede
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato telematicamente in data 13/05/2024, i coniugi ricorrenti chiedevano concordemente a questo Tribunale la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni tra loro pattuite.
Più nel dettaglio, le parti esponevano: - di avere contratto matrimonio in data 28/09/1976 nel Comune di Lentini (atto n. 161, Parte 2, serie
A, Anno 1976);
- che dalla loro unione sono nati due figli, (a Lentini, l'1/7/1977) e (a Waiblingen Per_1 Per_2
Stoccarda il 19/9/1981), ad oggi maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
- di essersi separati giusto decreto di omologa n. 380/2010 reso dal Tribunale di Siracusa il
20/10/2010.
In seno al ricorso i coniugi domandavano la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi convengono di sciogliere la comunione legale relativa all'immobile in comproprietà ed ai beni mobili di comproprietà procedendo a reciproche assegnazioni in proprietà esclusiva come in appresso:
-il signor assegna in piena proprietà, con ogni garanzia di legge, compresa Parte_2
l'evizione, franchi e liberi da pesi, vincoli, servitù, ipoteche, nello stato di fatto e diritto in cui si trova, ben noti alle parti, con ogni diritto, ragione, accessione, annessione, pertinenza, servitù attiva e passiva, come fino ad ora praticati, con l'immediato e definitivo trasferimento della proprietà e del possesso alla moglie signora che accetta, la quota di comproprietà dei Parte_1 seguenti beni immobili, siti in Comune di Lentini, Via San Francesco D'Assisi n. 26-28 (prima 34-
36), per la quota di 500/1000, e nello specifico di
IDENTIFICAZIONE
a) Casa per civile abitazione, non di lusso, con ingresso dal civico n. 34 (erroneamente indicato in catasto al n. 26) di via San Francesco D'Assisi, posta al Piano primo e secondo. Riportata al catasto Fabbricati del Comune di Lentini (SR) al figlio n. 91, particella 5476, sub. 2, ct.
a/a, classe 3, vani 5 superficie catastale mq 96, escluse aree scoperte mq. 92 R.C. Euro
154,94, Via San Francesco d'Assisi n. 26, piano 1-2 (derivante dal foglio n. 93, particella
409, sub. 2 per allineamento mappe);
b) Pertinenziale Locale garage posto al piano terra, con ingresso da via S. Francesco D'Assisi
n. 36 (erroneamente indicato in catasto al n. 28), zona censuaria riportato al Catasto
Fabbricati del comune di Lentini (SR) al foglio 91, particella 5476, sub. 1, categoria C6, classe 4, mq 37, superficie catastale mq. 40, R.C. Euro 89,91, Via San Francesco D'Assisi n.
24, piano T (derivante dal foglio 93, particella 409, sub. 1 per allineamento mappe);
PROVENIENZA
Quanto trasferito è pervenuto ai sigg.ri e , in forza del seguente Parte_2 Parte_1
atto:
Atto di Compravendita ai rogiti del Notaio Dott. , all'epoca con sede a Persona_3 Lentini, in data 29 maggio 2002, rep. N. 10198, raccolta n. 1550, trascritto a Siracusa in data
04 giugno 2002 ai nn. 9797/7607.
LEGGE 28 FEBBRAIO 1985 N. 47
Ai sensi della citata legge e successive modifiche ed integrazioni, il signor dichiara e Parte_2 garantisce, edotto delle sanzioni in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del T.U. n.
445/2000, che la costruzione degli immobili in oggetto risulta avvenuta in epoca anteriore al
01.09.1967 e che, nessuna modifica o variazione, per la quale sarebbe stato necessario richiedere il rilascio di apposita licenza o concessione, è stata apportata successivamente a tale data.
LEGGE 30 LUGLIO 2010 N. 122
Ai sensi e per gli effetti della Legge 30 luglio 2010 n. 122 le parti dichiarano che i dati di identificazione catastale, come sopra riportati, riguardano l'unità immobiliare urbana oggetto del presente atto, raffigurata nella planimetria depositata in Catasto in data 15.02.2010 prot. N.
SR0028068, che si allega in copia del presente atto sotto l'allegato n.11) per farne parte integrante sostanziale.
La parte alienante dichiara, e la parte acquirente ne prende atto, che i dati catastali e la planimetria sono pienamente conformi allo stato di fatto, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale, ed in particolare che non sussistono difformità rilevanti tali da influire sul calcolo della rendita catastale e di dar luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria ai sensi della vigente normativa.
La Parte alienante dichiara altresì che l'intestazione catastale dell'unità immobiliare urbana in oggetto è conforme alle risultanze dei registri immobiliari.
In conseguenza della cessione di cui ante, che avviene senza conguaglio, la signora Parte_1
diviene piena ed esclusiva proprietaria degli immobili dinanzi descritti. In ogni caso il
[...]
signor rinunzia espressamente ad eventuale ipoteca legale nascente dal presente Parte_2
verbale di scioglimento della comunione legale relativamente al trasferimento alla signora Parte_1
della quota di beni immobili a questa trasferite e descritte dinanzi con esonero del signor
[...]
Conservatore da qualsiasi responsabilità.
All'atto della sottoscrizione del presente verbale la signora è immessa nel Parte_1 possesso esclusivo dell'immobile di cui il signor restituisce le chiavi. Parte_2
2) ULTERIORI DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
I coniugi convengono che nulla è da porsi a carico di uno ed in favore dell'altro coniuge a titolo di assegno divorzile, e che con il suddetto trasferimento immobiliare si dichiarano entrambi soddisfatti: dalla separazione ad oggi, è stata la sig.ra abitando nella casa coniugale, a provvedere a Parte_1 corrispondere le rate di mutuo accese per l'acquisto della suddetta abitazione, avendolo definitivamente estinto a Novembre 2023, e che la sig.ra rinunzia a qualsiasi Parte_1
somma a titolo di assegno divorzile in proprio favore accettando il trasferimento;
il sig. Pt_2
, a compensazione dell'obbligo di mantenimento della coniuge posto a proprio carico, dichiara
[...] di trasferire la propria quota di proprietà dell'immobile in comunione legale, sciogliendo la comunione.”
All'udienza camerale del 29/10/2024 i coniugi ricorrenti, comparsi personalmente alla presenza dei difensori, insistevano in ricorso e chiedevano espressamente che la cessione delle quote dell'immobile di cui trattasi sia dichiarata esente da ogni tassa o imposta, pertanto, il Collegio poneva la causa in decisione.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Orbene, passando al merito, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3, n. 2, lett. b), della Legge
n. 898/1970, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi risulta, infatti, dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologa, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Passando al vaglio delle condizioni contenute nell'accordo divorzile, in primo luogo va ricordato che, con la sentenza n. 21761/2021 pronunciata il 29.7.2021 a Sezioni Unite, la Suprema Corte di
Cassazione ha affermato che “sono valide le clausole dell'accordo di divorzio a domanda congiunta,
o di separazione consensuale, che riconoscano ad uno o ad entrambi i coniugi la proprietà esclusiva di beni mobili o immobili, o di altri diritti reali, ovvero ne operino il trasferimento a favore di uno di essi, o dei figli, al fine di assicurarne il mantenimento;
il suddetto accordo di divorzio o di separazione, in quanto inserito nel verbale d'udienza, redatto da un ausiliario del giudice e destinato a far fede di ciò che in esso è attestato, assume forma di atto pubblico ai sensi e per gli effetti dell'art. 2699 c.c. e, ove implichi il trasferimento di diritti reali immobiliari, costituisce, dopo la sentenza di divorzio resa ai sensi della L. n. 898/1970, art. 4 comma 16, che, in relazione alle pattuizioni aventi ad oggetto le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, ha valore di pronuncia dichiarativa, ovvero dopo l'omologazione che lo rende efficace, valido titolo per la trascrizione a norma dell' art. 2657 c.c.”.
A seguito della pronuncia citata il Tribunale di Siracusa, in data 11.11.2021, ha redatto – unitamente al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e con il contributo dell' dell' CP_1 CP_2 e della Camera civile (sezione di Siracusa) – un Protocollo per i trasferimenti immobiliari
[...]
in materia di separazione consensuale e divorzio congiunto, elencando espressamente quale documentazione i coniugi devono produrre, in linea con la ratio del principio di diritto affermato dal
Supremo Collegio.
Tanto chiarito, nel caso di specie le condizioni del divorzio concordate dalle parti vanno integralmente condivise e possono essere recepite dal Tribunale, in quanto rispettose del contenuto del Protocollo citato, non apparendo in contrasto con le norme di ordine pubblico ed imperative in materia di diritto di famiglia.
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza non va adottata alcuna pronuncia sulle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, contrariis rejectis: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 28/9/1976 nel
Comune di Lentini, (atto n. 161, Parte 2, Serie A, anno 1976), alle condizioni specificate in parte motiva;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di LENTINI di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile, atti di matrimonio.
Nulla sulle spese;
Così deciso in Siracusa il 15/11/2024, nella camera di consiglio della Sezione Volontaria
Giurisdizione del Tribunale.
Il Presidente
dott.ssa Veronica Milone
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta n. 1910/2024 V.G., avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio posta in decisione all'esito dell'udienza collegiale del 29/10/2024 promossa congiuntamente da
(C.F. ) nata a [...], il [...], ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliata in Lentini, via Erice n. 1, presso lo studio dell'avv. Veronica Costanzo, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
e
C.F. nato a [...], il [...], residente a [...], Parte_2 C.F._2
via Marino n. 16, elettivamente domiciliato in Siracusa, via Ronco e via Damone n. 2E presso lo studio dell'avvocato Carla La Rosa, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
-ricorrenti comunicati gli atti al pubblico ministero in sede
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato telematicamente in data 13/05/2024, i coniugi ricorrenti chiedevano concordemente a questo Tribunale la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni tra loro pattuite.
Più nel dettaglio, le parti esponevano: - di avere contratto matrimonio in data 28/09/1976 nel Comune di Lentini (atto n. 161, Parte 2, serie
A, Anno 1976);
- che dalla loro unione sono nati due figli, (a Lentini, l'1/7/1977) e (a Waiblingen Per_1 Per_2
Stoccarda il 19/9/1981), ad oggi maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
- di essersi separati giusto decreto di omologa n. 380/2010 reso dal Tribunale di Siracusa il
20/10/2010.
In seno al ricorso i coniugi domandavano la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi convengono di sciogliere la comunione legale relativa all'immobile in comproprietà ed ai beni mobili di comproprietà procedendo a reciproche assegnazioni in proprietà esclusiva come in appresso:
-il signor assegna in piena proprietà, con ogni garanzia di legge, compresa Parte_2
l'evizione, franchi e liberi da pesi, vincoli, servitù, ipoteche, nello stato di fatto e diritto in cui si trova, ben noti alle parti, con ogni diritto, ragione, accessione, annessione, pertinenza, servitù attiva e passiva, come fino ad ora praticati, con l'immediato e definitivo trasferimento della proprietà e del possesso alla moglie signora che accetta, la quota di comproprietà dei Parte_1 seguenti beni immobili, siti in Comune di Lentini, Via San Francesco D'Assisi n. 26-28 (prima 34-
36), per la quota di 500/1000, e nello specifico di
IDENTIFICAZIONE
a) Casa per civile abitazione, non di lusso, con ingresso dal civico n. 34 (erroneamente indicato in catasto al n. 26) di via San Francesco D'Assisi, posta al Piano primo e secondo. Riportata al catasto Fabbricati del Comune di Lentini (SR) al figlio n. 91, particella 5476, sub. 2, ct.
a/a, classe 3, vani 5 superficie catastale mq 96, escluse aree scoperte mq. 92 R.C. Euro
154,94, Via San Francesco d'Assisi n. 26, piano 1-2 (derivante dal foglio n. 93, particella
409, sub. 2 per allineamento mappe);
b) Pertinenziale Locale garage posto al piano terra, con ingresso da via S. Francesco D'Assisi
n. 36 (erroneamente indicato in catasto al n. 28), zona censuaria riportato al Catasto
Fabbricati del comune di Lentini (SR) al foglio 91, particella 5476, sub. 1, categoria C6, classe 4, mq 37, superficie catastale mq. 40, R.C. Euro 89,91, Via San Francesco D'Assisi n.
24, piano T (derivante dal foglio 93, particella 409, sub. 1 per allineamento mappe);
PROVENIENZA
Quanto trasferito è pervenuto ai sigg.ri e , in forza del seguente Parte_2 Parte_1
atto:
Atto di Compravendita ai rogiti del Notaio Dott. , all'epoca con sede a Persona_3 Lentini, in data 29 maggio 2002, rep. N. 10198, raccolta n. 1550, trascritto a Siracusa in data
04 giugno 2002 ai nn. 9797/7607.
LEGGE 28 FEBBRAIO 1985 N. 47
Ai sensi della citata legge e successive modifiche ed integrazioni, il signor dichiara e Parte_2 garantisce, edotto delle sanzioni in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del T.U. n.
445/2000, che la costruzione degli immobili in oggetto risulta avvenuta in epoca anteriore al
01.09.1967 e che, nessuna modifica o variazione, per la quale sarebbe stato necessario richiedere il rilascio di apposita licenza o concessione, è stata apportata successivamente a tale data.
LEGGE 30 LUGLIO 2010 N. 122
Ai sensi e per gli effetti della Legge 30 luglio 2010 n. 122 le parti dichiarano che i dati di identificazione catastale, come sopra riportati, riguardano l'unità immobiliare urbana oggetto del presente atto, raffigurata nella planimetria depositata in Catasto in data 15.02.2010 prot. N.
SR0028068, che si allega in copia del presente atto sotto l'allegato n.11) per farne parte integrante sostanziale.
La parte alienante dichiara, e la parte acquirente ne prende atto, che i dati catastali e la planimetria sono pienamente conformi allo stato di fatto, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale, ed in particolare che non sussistono difformità rilevanti tali da influire sul calcolo della rendita catastale e di dar luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria ai sensi della vigente normativa.
La Parte alienante dichiara altresì che l'intestazione catastale dell'unità immobiliare urbana in oggetto è conforme alle risultanze dei registri immobiliari.
In conseguenza della cessione di cui ante, che avviene senza conguaglio, la signora Parte_1
diviene piena ed esclusiva proprietaria degli immobili dinanzi descritti. In ogni caso il
[...]
signor rinunzia espressamente ad eventuale ipoteca legale nascente dal presente Parte_2
verbale di scioglimento della comunione legale relativamente al trasferimento alla signora Parte_1
della quota di beni immobili a questa trasferite e descritte dinanzi con esonero del signor
[...]
Conservatore da qualsiasi responsabilità.
All'atto della sottoscrizione del presente verbale la signora è immessa nel Parte_1 possesso esclusivo dell'immobile di cui il signor restituisce le chiavi. Parte_2
2) ULTERIORI DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
I coniugi convengono che nulla è da porsi a carico di uno ed in favore dell'altro coniuge a titolo di assegno divorzile, e che con il suddetto trasferimento immobiliare si dichiarano entrambi soddisfatti: dalla separazione ad oggi, è stata la sig.ra abitando nella casa coniugale, a provvedere a Parte_1 corrispondere le rate di mutuo accese per l'acquisto della suddetta abitazione, avendolo definitivamente estinto a Novembre 2023, e che la sig.ra rinunzia a qualsiasi Parte_1
somma a titolo di assegno divorzile in proprio favore accettando il trasferimento;
il sig. Pt_2
, a compensazione dell'obbligo di mantenimento della coniuge posto a proprio carico, dichiara
[...] di trasferire la propria quota di proprietà dell'immobile in comunione legale, sciogliendo la comunione.”
All'udienza camerale del 29/10/2024 i coniugi ricorrenti, comparsi personalmente alla presenza dei difensori, insistevano in ricorso e chiedevano espressamente che la cessione delle quote dell'immobile di cui trattasi sia dichiarata esente da ogni tassa o imposta, pertanto, il Collegio poneva la causa in decisione.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Orbene, passando al merito, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3, n. 2, lett. b), della Legge
n. 898/1970, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi risulta, infatti, dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologa, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Passando al vaglio delle condizioni contenute nell'accordo divorzile, in primo luogo va ricordato che, con la sentenza n. 21761/2021 pronunciata il 29.7.2021 a Sezioni Unite, la Suprema Corte di
Cassazione ha affermato che “sono valide le clausole dell'accordo di divorzio a domanda congiunta,
o di separazione consensuale, che riconoscano ad uno o ad entrambi i coniugi la proprietà esclusiva di beni mobili o immobili, o di altri diritti reali, ovvero ne operino il trasferimento a favore di uno di essi, o dei figli, al fine di assicurarne il mantenimento;
il suddetto accordo di divorzio o di separazione, in quanto inserito nel verbale d'udienza, redatto da un ausiliario del giudice e destinato a far fede di ciò che in esso è attestato, assume forma di atto pubblico ai sensi e per gli effetti dell'art. 2699 c.c. e, ove implichi il trasferimento di diritti reali immobiliari, costituisce, dopo la sentenza di divorzio resa ai sensi della L. n. 898/1970, art. 4 comma 16, che, in relazione alle pattuizioni aventi ad oggetto le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, ha valore di pronuncia dichiarativa, ovvero dopo l'omologazione che lo rende efficace, valido titolo per la trascrizione a norma dell' art. 2657 c.c.”.
A seguito della pronuncia citata il Tribunale di Siracusa, in data 11.11.2021, ha redatto – unitamente al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e con il contributo dell' dell' CP_1 CP_2 e della Camera civile (sezione di Siracusa) – un Protocollo per i trasferimenti immobiliari
[...]
in materia di separazione consensuale e divorzio congiunto, elencando espressamente quale documentazione i coniugi devono produrre, in linea con la ratio del principio di diritto affermato dal
Supremo Collegio.
Tanto chiarito, nel caso di specie le condizioni del divorzio concordate dalle parti vanno integralmente condivise e possono essere recepite dal Tribunale, in quanto rispettose del contenuto del Protocollo citato, non apparendo in contrasto con le norme di ordine pubblico ed imperative in materia di diritto di famiglia.
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza non va adottata alcuna pronuncia sulle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, contrariis rejectis: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 28/9/1976 nel
Comune di Lentini, (atto n. 161, Parte 2, Serie A, anno 1976), alle condizioni specificate in parte motiva;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di LENTINI di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile, atti di matrimonio.
Nulla sulle spese;
Così deciso in Siracusa il 15/11/2024, nella camera di consiglio della Sezione Volontaria
Giurisdizione del Tribunale.
Il Presidente
dott.ssa Veronica Milone