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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 16/09/2025, n. 1276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1276 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1118/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari - Terza Sezione Civile composta dai seguenti
Magistrati:
l) dott. Salvatore Grillo Presidente
2) dott.ssa Paola Barracchia Consigliere
3) dott.ssa Laura Fazio Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi civili sotto il numero d'ordine 1118 dell'anno 2023
T R A
in persona del legale rappresentante pro tempore, (C.F./P. Iva Parte_1
), elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Roberto Sabbatini (C.F. P.IVA_1
) del Foro di Ancona, sito in Chiaravalle (AN) alla via Cavour, n. 16, che C.F._1 la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti versata in atti;
- appellante -
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
Giovanni Maria Piscopo (C.F. ) del Foro di Bari, presso il cui studio sito C.F._3 in Altamura (BA) alla via Adamello, n. 3/C, è elettivamente domiciliato, giusta procura alle liti conferita su separato foglio,
- appellato -
E
(C.F. ), Controparte_2 C.F._4 CP_3
( ), (C.F. ), C.F._5 CP_4 C.F._6 CP_5
(C.F. ) e (C.F. ), C.F._7 Controparte_6 C.F._8 nella qualità di eredi di Persona_1
- appellati contumaci -
Conclusioni delle parti: All'udienza collegiale del 12.06.2024, la causa è stata riservata per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti, previa concessione di termine per note.
pagina 1 di 13 Ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 05.10.2017 ha convenuto dinanzi al Controparte_1
Tribunale di Foggia la e esponendo che: Controparte_7 Persona_1
1) in data 20.09.2016, il TIR “Volvo FH 500” tg. EK 940 SR di sua proprietà, avente semirimorchio “Mistral STCR 33” Tg. BA028879, stava percorrendo a velocità moderata la SS
16 con direzione di marcia Cerignola – Foggia;
2) in prossimità del KM 689+900 e precisamente nei pressi del distributore di benzina IP il mezzo è stato violentemente colpito dal trattore agricolo Case 115 Tg. BG231R condotto dal sig. per esclusiva colpa, imprudenza ed imperizia di quest'ultimo, il quale Persona_1 viaggiava senza il lampeggiante e con l'impianto di illuminazione spenta, con l'illuminazione spenta e, dopo aver percorso la corsia di ingresso della stazione di servizio, si immetteva sulla
SS16 omettendo di dare la dovuta precedenza.
Per tali ragioni, il ha chiesto al Tribunale adito di accertare e dichiarare la colpa, CP_1 imperizia ed imprudenza esclusiva del nella causazione del sinistro e, per l'effetto, Per_1 condannare la al risarcimento del danno nei confronti dell'attore Controparte_7 per la somma di € 97.440,00, oltre spese di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta del 02.02.2018 si è costituita la
[...]
contestando la ricostruzione dei fatti svolta dal ed esponendo che: CP_7 CP_1
A) il tamponamento non si è verificato per colpa del ma del , il quale - come Per_1 CP_1 riportato sul verbale redatto dal Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia
Carabinieri di Foggia - viaggiava in direzione Foggia sulla SS16 e, giunto all'altezza del Km
689+900, pur tentando di frenare, non è riuscito ad evitare la collisione con il veicolo del sig.
. Inoltre, l'attore è stato sanzionato per violazione dell'art. 15 CdS in virtù del Per_1 danneggiamento del manto stradale e, soprattutto, per la violazione dell'art. 149 CdS per il mancato rispetto della distanza di sicurezza;
B) la causa dell'incidente è da attribuirsi esclusivamente alla condotta di guida imprudente e distratta del il quale, procedendo ad una velocità straordinariamente eccessiva, ha CP_1 tamponato circa 25 mt prima dell'ingresso nella stazione di servizio violentemente il trattore condotto dal (che procedeva regolarmente lungo la propria corsia di marcia e non si era Per_1 mai immesso nella SS 16 in modo repentino), causandogli gravissime lesioni con conseguente trasporto in ospedale del conducente e totale distruzione del trattore, il tutto come meglio evidenziato dalla perizia di parte redatta dall'Ing. Persona_2
pagina 2 di 13 C) non corrisponde al vero l'omissione dell'utilizzo delle luci da parte del , così come Per_1 confermato dalla sentenza emessa dal Giudice di Pace di Foggia che ha accolto il ricorso formulato dal avverso il verbale di contestazione redatto nell'immediatezza del fatto Per_1 nel quale gli era stata addebitata la violazione dell'art. 72 CdS in merito alla circolazione senza dispositivi di equipaggiamento;
D) il quantum della pretesa attorea è parimenti infondato in quanto la somma oggetto del risarcimento non può essere superiore al valore dell'autoarticolato, pari ad € 51.300,00.
Ha richiesto, pertanto, il rigetto della domanda formulata da parte attrice e, in via subordinata, la limitazione delle somme a questa dovute, nonchè la condanna del sig.
alla rifusione delle spese di lite. CP_1
Si è costituito, infine, il quale ha esposto che: Persona_1
A) l'autocisterna Volvo di cui innanzi era condotta da il quale, a Controparte_8 seguito dell'evento, affermava dinanzi al testimone la propria colpa Testimone_1 nella causazione del sinistro per cui è causa;
B) non corrisponde al vero l'avversa deduzione per cui il conducesse un veicolo Per_1 sprovvisto dell'impianto luminoso posto che, come confermato da testimoni, le luci posteriori del trattore erano accese e funzionanti;
C) Contrariamente a quanto affermato dal , la colpa per il verificarsi del suddetto CP_1 sinistro era da attribuirsi in via esclusiva al , avendo il testimone oculare CP_8 [...]
(che prima della collisione ha sorpassato l'autocisterna) notato che il mezzo del Tes_2
oscillava pericolosamente;
CP_1
D) il ha proposto ricorso avverso i verbali di contestazione, ottenendone CP_8
l'annullamento con sentenza del Giudice di Pace di Foggia, sulla base delle testimonianze false di e , visto che le foto scattate subito dopo il sinistro Controparte_9 Testimone_3 mostrano che l'autocisterna è nel punto di quiete contro il guard rail in corrispondenza dell'ingresso nell'area di servizio e dopo aver percorso molti metri a seguito del tamponamento, sicchè i detti testi non possono aver visto alcunchè, poiché il trattore non è mai giunto all'altezza del distributore, in quanto tamponato ben prima.
Pertanto, previa richiesta di chiamata in causa dei terzi ed Controparte_8 [...]
ha domandato il rigetto della domanda attrice e, in via riconvenzionale, Controparte_10 previo accertamento della colpa esclusiva del nella causazione del sinistro, la CP_8 condanna di quest'ultimo e della compagnia assicurativa al pagamento in favore CP_10 del sig. della somma di € 301.987,00, oltre vittoria di spese. Per_1
pagina 3 di 13 Infine, si è costituita la la quale ha dichiarato di non accettare il contraddittorio nel CP_10 giudizio, in quanto il ha provveduto a notificare ai terzi chiamati la sola comparsa di Per_1 costituzione e risposta e non anche l'atto di citazione al terzo, con conseguente decadenza dalla chiamata in causa del terzo.
Pertanto, la ha richiesto di accertare e dichiarare l'inammissibilità, improcedibilità CP_10 ed irritualità della notifica della comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale e chiamata in causa di terzi eseguita dal sig. , con condanna di Per_1 quest'ultimo al pagamento delle spese di lite.
Instaurato il contraddittorio, il Giudice di Prime Cure, con sentenza parziale n. 1856 del
02.07.02018 ha dichiarato:
- l'inammissibilità e l'irritualità sia della comparsa di costituzione e risposta contenente domanda riconvenzionale e richiesta di chiamata in causa sia la rinuncia alla domanda riconvenzionale nei confronti di e di promossa da CP_10 Controparte_8 [...]
Per_1
- l'estromissione dal giudizio della (P. IVA ) in Controparte_11 P.IVA_2 persona del suo l.r.p.t., nonché di , terzo chiamato in causa, Controparte_8 contumace per le ragioni di cui alla parte motiva;
- la condanna di alla rifusione delle spese processuali in favore di Persona_1 [...]
, in persona del suo l.rp.t. liquidate in € 1.990,00 oltre rimborso spese Controparte_11 forfettarie nella misura del 15%, CPA ed IVA, se dovuta;
- irripetibili le spese del giudizio di primo grado nei confronti della parte rimasta contumace,
. Controparte_8
La causa è poi proseguita in ordine alla domanda proposta in via principale ed istruita con prove testimoniali, CTU tecnico – ricostruttiva e documentazione in atti.
Deceduto il Vitale in corso di causa, il giudizio è stato proseguito dagli eredi che si sono costituiti con comparsa di intervento volontario depositata il 14.10.2022 e con sentenza n.
338/2023 il Giudice di prime cure ha accolto in parte la domanda formulata dall'attore, ravvisando la responsabilità concorrente dell'attore e del convenuto nella causazione del sinistro e, per l'effetto, ha dichiarato il pari concorso di colpa ex art. 2054 c.c. dei conducenti dei veicoli ed ha condannato la al pagamento del 50% del danno Controparte_7 quantificato dal CTU in favore del , pari alla somma di € 43.5000,00, condannando la CP_1
e gli eredi , in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite. CP_7 Per_1
pagina 4 di 13 Con atto di citazione notificato il 07.09.2024 la ha proposto appello Controparte_7 avverso la suddetta sentenza innanzi Codesta Ecc.ma Corte sulla base dei seguenti motivi:
A) Erroneità ed illogicità del convincimento con cui il Tribunale di Foggia ha ritenuto che la responsabilità del sinistro fosse da ricondurre nella misura del 50% in capo al Per_1
e, pertanto, la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in virtù dell'erronea omessa, errata e travisata valutazione delle emergenze processuali in ordine alla mancata emersione della responsabilità esclusiva del conducente dell'autoarticolato Controparte_8
nella causazione del sinistro, nonché la violazione dell'art. 132, co. 4, c.p.c., per
[...] omessa e/o motivazione apparente e/o motivazione carente. Infine, ha eccepito la violazione dell'art. 2054 c.civ.
Ha dedotto, in particolare, che dalla lettura integrale della espletata CTU emerge che il consulente ha ricostruito la dinamica del sinistro nei termini descritti dall'appellante, ossia come determinato da tamponamento dell'autoarticolato (che procedeva a velocità superiore ai limiti consentiti) nei confronti del trattore a breve distanza dall'inizio materiale della corsia di decelerazione della successiva area di servizio.
Ha aggiunto che tutti i testimoni sentiti in corso di causa hanno confermato che il trattore aveva tutti i dispositivi luminosi accesi e perfettamente funzionanti e che sulla sagoma posteriore del cesto/cassonetto metallico erano applicate delle strisce rosse catarifrangenti, questione su cui il CTU non si è potuto pronunciare, rimettendo al Giudice l'esame delle deposizioni testimoniali.
Inoltre, il , rinviato a giudizio in ragione del sinistro per cui è causa, ha formulato CP_8 istanza di patteggiamento seguita da sentenza ex art. 444 cpp.
B) erroneità ed illogicità del convincimento del Tribunale di Foggia che ha ritenuto concorsuale al 50% la responsabilità del sinistro in capo al sig, , omettendo Persona_1 tuttavia l'emersione della responsabilità prevalente del nella causazione del sinistro, CP_8 essendo emersi elementi che fanno ritenere in modo prevalente la responsabilità del conducente dell'autoarticolato, quanto meno per l'80%, rendendo così inapplicabile la fattispecie di cui all'art. 2054, comma 2 c.civ.
C) erronea condanna della al pagamento del 50% delle spese di Controparte_7
Giudizio (ivi comprese quelle di CTU), poiché il Giudice di Prime Cure avrebbe dovuto dichiarare completamente infondate le domande formulate dal . CP_1
Sulla scorta dei suddetti motivi, la compagnia assicurativa ha chiesto la riforma della sentenza con il conseguente rigetto della domanda formulata dal e, in via CP_1 subordinata, ridurre l'entità del risarcimento riconosciuto al , condannando parte CP_1
pagina 5 di 13 attrice alla restituzione, in favore della versate in forza della provvisoria CP_7 esecuzione della sentenza di primo grado grado al , oltre alle ulteriori somme che la CP_1 dovesse essere costretta a pagare nelle more del presente giudizio per la CP_7 registrazione della sentenza oggi impugnata, attualmente ancora “registrata a debito”, somme che dovranno essere maggiorate dei debiti accessori dalla data della loro corresponsione a quella dell'effettivo rimborso, oltre vittoria di spese.
Si è costituito l'appellato con comparsa di costituzione e risposta del Controparte_1
03.01.2024, esponendo che:
A) Dai rilievi eseguiti dai Carabinieri di Foggia, emergeva che il punto di impatto tra i veicoli
è avvenuto nel centro della carreggiata, dimostrando dunque che il trattore ometteva di viaggiare vicino il margine destro della carreggiata, in totale spregio dell'art. 143 cds;
B) Contrariamente a quanto ricostruito dall'assicurazione, il trattore viaggiava in ore ancora notturne, sprovvisto di qualsivoglia tipo di illuminazione, circostanza, questa, contestata anche dai carabinieri, i quali segnalavano l'assenza di accessori di sicurezza sul veicolo;
C) Stante le foto ritraenti lo stato dei luoghi al momento del sinistro non danno un riferimento temporale certo riguardo il momento in cui sono state scattate;
D) alla stregua delle dichiarazioni dai testi e di quanto riportato dai CC, non vi è alcun dubbio in merito al fatto che al momento del sinistro fosse buio, nonché sull'incertezza in merito alla sussistenza degli accessori di sicurezza (luci, lampeggianti etc.);
E) la ricostruzione operata dal CTU in primo grado è priva di pregio in quanto presenta diverse contraddizioni, tra cui: a) l'affermazione che indicava quale velocità di percorrenza dell'autocisterna quella di 110/120 km/h, in quanto tali veicoli possono raggiungere una velocità massima di 100 km/h; b) l'affermazione secondo cui il manto stradale era asciutto e non bagnato;
c) l'affermazione secondo cui il punto d'urto tra i veicoli era l'interno della carreggiata e non la linea di mezzeria.
Per tali ragioni, il sig. ha richiesto, in via principale, la declaratoria di inammissibilità CP_1 CP_ dell'appello proposto dalla ovvero il rigetto dello stesso ovvero, in via subordinata, in caso di accoglimento integrale dell'appello proposto, prevedere il proprio concorso di colpa nella misura del 70% la responsabilità del , il tutto con vittoria di spese e competenze CP_1 di lite.
Infine, sebbene ritualmente evocati in giudizio, non si sono costituiti gli eredi di
[...]
Per_1
pagina 6 di 13 Instaurato il contraddittorio, la causa è stata riservata per la decisione ai sensi dell'art. art. 281 sexies, co. 1, cp.c. all'udienza del 04.06.2025, previa concessione di termine per note.
***
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di , Controparte_2 CP_3 CP_4
, e quali eredi di ritualmente
[...] CP_5 Controparte_6 Persona_1 evocati in giudizio e non costituitisi.
Primo motivo di appello : erroneità ed illogicità del convincimento con cui il Tribunale di
Foggia ha ritenuto che la responsabilità del sinistro fosse da ricondurre nella misura del
50% in capo al sig. e, pertanto, la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in virtù Per_1 dell'erronea omessa, errata e travisata valutazione delle emergenze processuali in ordine alla mancata emersione della responsabilità esclusiva del conducente dell'autoarticolato
nella causazione del sinistro, nonché la violazione dell'art. 132, co. Controparte_8
4, c.p.c., per omessa e/o motivazione apparente e/o motivazione carente, nonchè dell'art.
2054 c.civ.
Il motivo di appello è fondato.
Va premesso in punto di diritto che in materia di incidenti derivanti dalla circolazione stradale, in base all'art. 2054, comma 2, l'accertamento della colpa, anche se grave, di uno dei due conducenti, non esonera l'altro dall'onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, osservando le norme della circolazione stradale ed i normali precetti della prudenza, al fine di escludere la configurazione di un concorso di colpa a suo carico (Cass. n.
21056/2004; Cass. n. 20814/2004; Cass. n. 15847/2000).
Laddove però lo scontro tra veicoli abbia natura di tamponamento (ossia di impatto da tergo) a mente di Cassazione, 11 novembre 2024 n. 29009 “la presunzione di colpa posta, ex art. 2054, comma 2, c.c., a carico dei conducenti di veicoli per l'ipotesi di scontro tra i medesimi ha funzione meramente sussidiaria, costituisce un criterio residuale ed opera solo se non sia possibile accertare, in concreto, le rispettive responsabilità. Pertanto, ove risulti che l'incidente si sia verificato per colpa esclusiva di uno dei conducenti, e che nessuna colpa, per converso, sia ravvisabile nel comportamento dell'altro, quest'ultimo resta senz'altro esonerato dalla presunzione de qua, e non sarà, conseguentemente, tenuto a provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno (così Cass.
28.08.2020, n. 17985, cit.; conformi Cass., sez. III, sent. 19.02.2009, n. 4055, cit.). Inoltre, ai sensi dell'art. 149, comma 1, del D.Lgs. n. 285 del 1992, il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l'arresto tempestivo dello stesso, evitando collisioni con il veicolo che precede, per cui l'avvenuto tamponamento pone a carico del conducente medesimo una presunzione “de facto” di inosservanza della distanza di sicurezza. Ne consegue che, esclusa l'applicabilità della presunzione di pari colpa di cui all'art. 2054,2 comma, c.c., egli resta gravato dall'onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto del mezzo e la conseguente collisione sono stati
pagina 7 di 13 determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili (così, di recente, Cass., sez. 6 – 3, ord.
01.07.2021, n. 18708; conforme, ex multis, Cass., sez. III, ord. 31.05.2017, n. 13703)“.
Chiarito quanto precede, giova osservare ai fini che qui interessano che nella sentenza impugnata il Giudice di Prime Cure ha ritenuto sussistere il pari concorso di colpa dei conducenti dei due automezzi nella causazione dell'evento dannoso, per non avere il CP_1 da un lato provato la condotta colposa del conducente del trattore e, nel contempo, di essersi uniformato alle norme della circolazione e alle regole della comune prudenza, richiamando alcune parti dell'espletata CTU che ha ricostruito la dinamica del sinistro, ritenendo che questo si sia verificato da un lato per l'eccessiva velocità tenuta dall'autoarticolato (che non ha consentito al conducente del mezzo di percepire tempestivamente la presenza del trattore)
e dall'altro per non essendovi certezza che il trattore (che verosimilmente procedeva in analogo transito lungo la medesima strada) fosse munito di dispositivi di segnalazione (luci di posizione e catarifrangenti apposti sul cestello posteriore agganciato al trattore).
L'appellante – nella contestazione sorta nel primo grado del giudizio in merito alle esatte modalità dello scontro, derivato secondo il dalla invasione di corsia compiuta dal CP_1 trattore e secondo le difese del e della da vero e proprio tamponamento -, in Per_1 CP_7 particolare, richiama in modo più ampio il contenuto della CTU che più compiutamente ricostruisce la dinamica del sinistro in termine di tamponamento, cagionato dall'alta velocità Con tenuta dal che seguiva il trattore e valorizza le prove testimoniali espletate, tutte a sé favorevoli.
Orbene, innanzitutto va evidenziato che nel caso che qui ci occupa lo scontro tra veicoli va ricostruito in termini di tamponamento (ossia di impatto da tergo), alla luce di quanto evidenziato dal consulente tecnico d'ufficio nella propria relazione e anche delle stesse allegazioni del contenute nell'atto introduttivo e nelle precisazioni rese nella CP_1 memoria ex art. 183, comma 6 n. 1 cpc (pag. 2) secondo cui “l'autoarticolato tentava di frenare impattando la propria estrema parte destra con l'estrema parte sinistra posteriore del trattore agricolo”, ricostruzione peraltro ribadita dal anche a pag. 7 della propria comparsa di CP_1
pagina 8 di 13 costituzione e risposta in appello e punto di impatto tra i mezzi peraltro confermato dallo stesso CTU (pag. 411).
Da ciò ne consegue che non opera nel caso di specie la presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054, comma 2 c.civ., gravando sul mezzo “tamponante” (ossia sul ) l'onere CP_1 di dimostrare che il mancato tempestivo arresto del mezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili.
A ciò va aggiunto che il CTU ha ricostruito il punto d'urto tra i due mezzi a 2,95 mt dal margine destro della carreggiata (dato questo condiviso dall'appellato a pag. 7 della comparsa CP_1 di costituzione in appello), elemento questo che non puo' far ritenere – come invece sostenuto dal proprietario del semirimorchio – che il trattore viaggiasse al centro della carreggiata (a due corsie e larga complessivamente mt 7,30 come dai rilievi dei CC (esibiti in atti e riportati a pag.
27 della CTU), tenuto conto che la linea di mezzeria della carreggiata si trova a mt 7,30:2=3,65 dal margine destro della strada, dell'ingombro del trattore e soprattutto del cd caricatore posteriore a forche (vedi pag. 25 CTU) e che il tir ha impattato il trattore con andamento lineare
“in obliquo” verso sinistra rispetto all'asse viario (vista la traccia di pneumatico dell'autoarticolato rilevata nella corsia di sorpasso ed impressa in sede di frenatura di 1 pagina 9 di 13 emergenza – pag. 31 CTU e foto 23), il tutto come meglio riportato nella “ricostruzione dell'incidente” allegata al CTU alla propria relazione peritale2.
La stessa planimetria dei CC individua il presumibile punto d'urto nel punto “5” all'interno della corsia di marcia percorsa dal trattore e il CTU nella sua ricostruzione lo ha “arretrato”, tenuto conto che “– stante l'avvenuto dissesto della sezione di sinistra della motrice VOLVO FH500
(con avulsione del gruppo ruota anteriore destro) e l'accartocciamento violento del caricatore idraulico
a forche quadre portato a tergo dal trattore CASE 115° tamponato, nonché la successiva “rottura in due tronconi” subita dall'intero corpo macchina del mezzo agricolo – l'impatto compenetrativo dei due mezzi si debba essere sviluppato su di uno spostamento di strada chiaramente più significativo di un mero “punto” o breve “area” che dir si voglia, allorquando entrambi i veicoli risultavano ancora in normale avanzamento per rotolamento dei propri pneumatici secondo le distinte e differenti andature di marcia” (vedi pagg.
3-5 chiarimenti CTU).
Con Quanto poi alla velocità tenuta dal , questa è stata ricostruita dal CTU attribuendo al mezzo una velocità superiore al limite previsto per quel tratto di strada (70 km/h) di circa 110/120 km orari (calcolata dal CTU anche tenuto conto della posizione di quiete dei mezzi, delle lunghe Con tracce di frenata del ), tenuto conto che il sinistro si è verificato alle 5,45 circa del 20.09.2016, in condizione ancora di crepuscolo che precede il sorgere del sole con situazione di cd “buio di contorno” (pag. 47 CTU), sicchè il CTU ha attribuito all'autoarticolato una velocità superiore al limite previsto per il tratto di strada in questione (70 km/h).
A ciò va aggiunto peraltro che l'autotreno avrebbe dovuto viaggiare ben al di sotto di tale limite, trattandosi di sinistro avvenuto su strada non illuminata, di primissima mattina, con 2 pagina 10 di 13 cielo nuvoloso (vedi rapporto dei CC intervenuti) e nelle cennate condizioni di “buio” e con autoarticolato con massa particolarmente pesante che imponeva il rispetto di una più ampia distanza di sicurezza, visto il maggior spazio impiegabile in caso di frenata, avendo lo stesso appellato ammesso (pag. 8 dell'atto di appello) che il tir viaggiava “con all'interno della propria cisterna 28.700 kg di semola”.
Peraltro, anche la minor velocità asseritamente tenuta dal TIR secondo il ctp del di 76 CP_1 km/h sarebbe non conforme alla regola di comune prudenza di cui all'art. 141 Codice della
Strada.
Deve poi ritenersi che non vi sia sufficiente prova dell'assunto comportamento colposo del
– conducente e proprietario del trattore – tenuto conto che i testi e Per_1 Tes_3 CP_9 ascoltati nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa proposto dal e i cui CP_8 verbali sono stati prodotti in atti dal all'atto della costituzione in primo grado)3, si sono Per_1 limitati a riferire che il trattore fosse “privo” (teste o “sprovvisto” (teste “di CP_9 Tes_3 qualsiasi tipo di illuminazione”, dichiarazione che puo' riferirsi ai soli dispositivi luminosi
(lampeggiante e luci di posizione) e non certamente ai nastri catarifrangenti da collocarsi sul carico sporgente posteriore, tant'è che il verbale di contestazione impugnato dal (esibito Per_1 da quest'ultimo all'atto della costituzione in giudizio in primo grado) fa riferimento alla sola assenza di nastro catarifrangente, che è un dispositivo di segnalazione, sicchè la totale assenza di dispositivi di illuminazione non è stata rilevata dai CC nell'immediatezza del fatto.
La presenza di impianto di illuminazione oltretutto viene confermata dalla produzione fotografica in atti (foto 13 pag. 22), in cui si dà atto della presenza di lampeggiante giallo, oltre alla presenza di fanaleria anteriore e posteriore (pag. 25 CTU) risultante dalla produzione fotografica allegata alla CTU.
A ciò va aggiunto che il nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado ha asserito CP_1 che il trattore circolasse senza lampeggiante (elemento smentito da quanto evidenziato in premessa) e con impianto di illuminazione spento, circostanza questa su cui i testi e Tes_3 hanno dato una versione diversa dei fatti, asserendo che l'impianto non fosse proprio CP_9 installato sul trattore, limitandosi per il resto a riferire della manovra di uscite e rientro del trattore sulla SS 16 e a confermare alcune circostanze non note del ricorso in opposizione e a riferire l che all'atto di immettersi nel flusso della circolazione il trattore non aveva CP_9 messo in funzione alcun dispositivo luminoso e il che in quel frangente il trattore si era Tes_3 immesso sulla SS 16 “senza alcuna segnalazione”, affermazioni che parrebbero riferirsi alla diversa omissione di attivazione delle frecce direzionali, condotta invero mai segnalata dal né nell'atto introduttivo del giudizio, né nella memoria ex art. 183, comma 1 cpc. CP_1 Pertanto, le dichiarazioni testimoniali dei detti due testi – per i quali non è noto se sia passata in giudicato la sentenza di appello che li ha assolti dal reato di cui all'art. 372 cp proprio in relazione alle medesime dichiarazioni, essendo presente in atti il solo dispositivo – debbono ritenersi complessivamente di dubbia attendibilità rispetto a quelle dei testi di parte appellante e del (che hanno riferito della presenza delle strisce catarifrangenti e dell'attivazione dei Per_1 dispositivi luminosi), facendo dubitare quindi anche dell'assunta manovra di uscita e subitaneo rientro del trattore sulla SS 16.
In conclusione, non essendosi raggiunta la piena prova dell'assunto comportamento imprudente del conducente del trattore e non avendo l'appellato dimostrato che il CP_1 trattore fosse anche privo dei catarifrangenti sul lato posteriore (la cui installazione sul retro del cassone consentiva a chi seguiva detto mezzo comunque di percepirne la presenza, vista anche la profondità dei gruppi illuminanti del TIR di ben 67 metri come ricostruito dal CTU a pag. 48 della propria relazione peritale), deve ritenersi non superata la presunzione di responsabilità a carico del veicolo tamponante descritta dalla giurisprudenza richiamata in premessa con la conseguente totale responsabilità del nella causazione del sinistro e rigetto della CP_1 domanda di ristoro del danno da questi avanzata.
Infine – ma ciò per mera completezza espositiva – deve ritenersi irrilevante risulta in punto di ricostruzione del sinistro la sentenza di patteggiamento del ex art. 444 cpp fatta CP_8 valere dall'appellante, tenuto conto che, anche a voler attribuire a questa valenza confessoria, questa, riguardando il semplice conducente non proprietario del tir, mero litisconsorte facoltativo, ha valore di piena prova solo nei confronti del medesimo confidente, come previsto dall'art. 2733, secondo comma, cod. civ., con la conseguenza che il giudice può accogliere la domanda nei suoi confronti e rigettarla nei confronti dell'assicuratore della r.c.a.
e del proprietario (ex multis, Cass. 20.4.2023 n. 10687 e Cass. 19327/2017).
L'accoglimento del primo motivo di appello assorbe e rende superfluo l'esame degli ulteriori motivi di gravame proposti.
L'accoglimento dell'appello proposto implica la condanna del alla restituzione delle CP_1 somme eventualmente percepite dalla in esecuzione della sentenza di primo grado CP_7 maggiorate degli interessi legali dalla data della presente pronuncia al soddisfo.
La riforma integrale della sentenza di primo grado implica la condanna del al CP_1 pagamento, in favore della delle spese del doppio grado del giudizio, liquidate in CP_7 dispositivo d'ufficio per assenza di notula sulla base del DM 147/2022 e del valore della controversia (compreso nello scaglione € 26.001,00-€ 52.000,00) ai medi di tariffa per il primo grado e ai medi di tariffa per il secondo grado con esclusione della fase di trattazione, posto che all'udienza di comparizione la causa è stata rinviata per la decisione senza svolgere alcuna specifica ulteriore attività (Cass. n. 7343/2025), con rimozione anche del capo relativo alla pagina 12 di 13 condanna alle spese del giudizio di primo grado anche nei confronti degli eredi , pur Per_1 non costituiti e non interponenti appello, vista la loro situazione di “litisconsorti processuali” con la (Cass. 22370/17). CP_7
Le spese della CTU espletata in primo grado, liquidate come in atti, vanno poste, in via definitiva, a carico dell'appellato . CP_1
Nulla per le spese del giudizio di appello nei confronti degli eredi del , aventi la Per_1 medesima posizione processuale della e rimasti contumaci. CP_7
PQM
La Corte di Appello di Bari, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla avverso la sentenza del Tribunale di Foggia n. 338/2023 del CP_7
06.02.2023 depositata il 07.02.2023 ogni altra istanza, deduzione, ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
➢ Accoglie l'appello proposto e, in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta la domanda proposta da nei confronti della e degli eredi Controparte_1 Controparte_13 di Persona_1
➢ Condanna alla restituzione, in favore dell'appellante, delle somme Controparte_1 eventualmente medio termine versate in virtù dell'impugnata sentenza, oltre interessi legali dalla data della presente pronuncia al soddisfo;
➢ Condanna al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese dei due gradi Controparte_1 del giudizio, liquidate per il primo grado in giudizio in € 5.077,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, IVA ed accessori di legge e per il giudizio di appello in € 1.138,50 per esborsi ed € 6.946,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, IVA ed accessori di legge;
➢ Nulla per le spese tra la e gli eredi di meglio generalizzati in atti;
CP_7 Persona_1
➢ Pone, in via definitiva, a carico del le spese della CTU espletata in primo grado, CP_1 liquidate come in atti.
Così deciso in Bari, addì 16.07.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Laura Fazio Salvatore Grillo
pagina 13 di 13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 3 Sulla utilizzabilità quali prove atipiche anche delle dichiarazioni testimoniali raccolte in diverso giudizio vedi
Cass. n. 26593/2021 e il principio generale espresso da Cass., sez. VI, 1° febbraio 2023, n. 2947; pagina 11 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari - Terza Sezione Civile composta dai seguenti
Magistrati:
l) dott. Salvatore Grillo Presidente
2) dott.ssa Paola Barracchia Consigliere
3) dott.ssa Laura Fazio Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi civili sotto il numero d'ordine 1118 dell'anno 2023
T R A
in persona del legale rappresentante pro tempore, (C.F./P. Iva Parte_1
), elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Roberto Sabbatini (C.F. P.IVA_1
) del Foro di Ancona, sito in Chiaravalle (AN) alla via Cavour, n. 16, che C.F._1 la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti versata in atti;
- appellante -
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
Giovanni Maria Piscopo (C.F. ) del Foro di Bari, presso il cui studio sito C.F._3 in Altamura (BA) alla via Adamello, n. 3/C, è elettivamente domiciliato, giusta procura alle liti conferita su separato foglio,
- appellato -
E
(C.F. ), Controparte_2 C.F._4 CP_3
( ), (C.F. ), C.F._5 CP_4 C.F._6 CP_5
(C.F. ) e (C.F. ), C.F._7 Controparte_6 C.F._8 nella qualità di eredi di Persona_1
- appellati contumaci -
Conclusioni delle parti: All'udienza collegiale del 12.06.2024, la causa è stata riservata per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti, previa concessione di termine per note.
pagina 1 di 13 Ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 05.10.2017 ha convenuto dinanzi al Controparte_1
Tribunale di Foggia la e esponendo che: Controparte_7 Persona_1
1) in data 20.09.2016, il TIR “Volvo FH 500” tg. EK 940 SR di sua proprietà, avente semirimorchio “Mistral STCR 33” Tg. BA028879, stava percorrendo a velocità moderata la SS
16 con direzione di marcia Cerignola – Foggia;
2) in prossimità del KM 689+900 e precisamente nei pressi del distributore di benzina IP il mezzo è stato violentemente colpito dal trattore agricolo Case 115 Tg. BG231R condotto dal sig. per esclusiva colpa, imprudenza ed imperizia di quest'ultimo, il quale Persona_1 viaggiava senza il lampeggiante e con l'impianto di illuminazione spenta, con l'illuminazione spenta e, dopo aver percorso la corsia di ingresso della stazione di servizio, si immetteva sulla
SS16 omettendo di dare la dovuta precedenza.
Per tali ragioni, il ha chiesto al Tribunale adito di accertare e dichiarare la colpa, CP_1 imperizia ed imprudenza esclusiva del nella causazione del sinistro e, per l'effetto, Per_1 condannare la al risarcimento del danno nei confronti dell'attore Controparte_7 per la somma di € 97.440,00, oltre spese di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta del 02.02.2018 si è costituita la
[...]
contestando la ricostruzione dei fatti svolta dal ed esponendo che: CP_7 CP_1
A) il tamponamento non si è verificato per colpa del ma del , il quale - come Per_1 CP_1 riportato sul verbale redatto dal Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia
Carabinieri di Foggia - viaggiava in direzione Foggia sulla SS16 e, giunto all'altezza del Km
689+900, pur tentando di frenare, non è riuscito ad evitare la collisione con il veicolo del sig.
. Inoltre, l'attore è stato sanzionato per violazione dell'art. 15 CdS in virtù del Per_1 danneggiamento del manto stradale e, soprattutto, per la violazione dell'art. 149 CdS per il mancato rispetto della distanza di sicurezza;
B) la causa dell'incidente è da attribuirsi esclusivamente alla condotta di guida imprudente e distratta del il quale, procedendo ad una velocità straordinariamente eccessiva, ha CP_1 tamponato circa 25 mt prima dell'ingresso nella stazione di servizio violentemente il trattore condotto dal (che procedeva regolarmente lungo la propria corsia di marcia e non si era Per_1 mai immesso nella SS 16 in modo repentino), causandogli gravissime lesioni con conseguente trasporto in ospedale del conducente e totale distruzione del trattore, il tutto come meglio evidenziato dalla perizia di parte redatta dall'Ing. Persona_2
pagina 2 di 13 C) non corrisponde al vero l'omissione dell'utilizzo delle luci da parte del , così come Per_1 confermato dalla sentenza emessa dal Giudice di Pace di Foggia che ha accolto il ricorso formulato dal avverso il verbale di contestazione redatto nell'immediatezza del fatto Per_1 nel quale gli era stata addebitata la violazione dell'art. 72 CdS in merito alla circolazione senza dispositivi di equipaggiamento;
D) il quantum della pretesa attorea è parimenti infondato in quanto la somma oggetto del risarcimento non può essere superiore al valore dell'autoarticolato, pari ad € 51.300,00.
Ha richiesto, pertanto, il rigetto della domanda formulata da parte attrice e, in via subordinata, la limitazione delle somme a questa dovute, nonchè la condanna del sig.
alla rifusione delle spese di lite. CP_1
Si è costituito, infine, il quale ha esposto che: Persona_1
A) l'autocisterna Volvo di cui innanzi era condotta da il quale, a Controparte_8 seguito dell'evento, affermava dinanzi al testimone la propria colpa Testimone_1 nella causazione del sinistro per cui è causa;
B) non corrisponde al vero l'avversa deduzione per cui il conducesse un veicolo Per_1 sprovvisto dell'impianto luminoso posto che, come confermato da testimoni, le luci posteriori del trattore erano accese e funzionanti;
C) Contrariamente a quanto affermato dal , la colpa per il verificarsi del suddetto CP_1 sinistro era da attribuirsi in via esclusiva al , avendo il testimone oculare CP_8 [...]
(che prima della collisione ha sorpassato l'autocisterna) notato che il mezzo del Tes_2
oscillava pericolosamente;
CP_1
D) il ha proposto ricorso avverso i verbali di contestazione, ottenendone CP_8
l'annullamento con sentenza del Giudice di Pace di Foggia, sulla base delle testimonianze false di e , visto che le foto scattate subito dopo il sinistro Controparte_9 Testimone_3 mostrano che l'autocisterna è nel punto di quiete contro il guard rail in corrispondenza dell'ingresso nell'area di servizio e dopo aver percorso molti metri a seguito del tamponamento, sicchè i detti testi non possono aver visto alcunchè, poiché il trattore non è mai giunto all'altezza del distributore, in quanto tamponato ben prima.
Pertanto, previa richiesta di chiamata in causa dei terzi ed Controparte_8 [...]
ha domandato il rigetto della domanda attrice e, in via riconvenzionale, Controparte_10 previo accertamento della colpa esclusiva del nella causazione del sinistro, la CP_8 condanna di quest'ultimo e della compagnia assicurativa al pagamento in favore CP_10 del sig. della somma di € 301.987,00, oltre vittoria di spese. Per_1
pagina 3 di 13 Infine, si è costituita la la quale ha dichiarato di non accettare il contraddittorio nel CP_10 giudizio, in quanto il ha provveduto a notificare ai terzi chiamati la sola comparsa di Per_1 costituzione e risposta e non anche l'atto di citazione al terzo, con conseguente decadenza dalla chiamata in causa del terzo.
Pertanto, la ha richiesto di accertare e dichiarare l'inammissibilità, improcedibilità CP_10 ed irritualità della notifica della comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale e chiamata in causa di terzi eseguita dal sig. , con condanna di Per_1 quest'ultimo al pagamento delle spese di lite.
Instaurato il contraddittorio, il Giudice di Prime Cure, con sentenza parziale n. 1856 del
02.07.02018 ha dichiarato:
- l'inammissibilità e l'irritualità sia della comparsa di costituzione e risposta contenente domanda riconvenzionale e richiesta di chiamata in causa sia la rinuncia alla domanda riconvenzionale nei confronti di e di promossa da CP_10 Controparte_8 [...]
Per_1
- l'estromissione dal giudizio della (P. IVA ) in Controparte_11 P.IVA_2 persona del suo l.r.p.t., nonché di , terzo chiamato in causa, Controparte_8 contumace per le ragioni di cui alla parte motiva;
- la condanna di alla rifusione delle spese processuali in favore di Persona_1 [...]
, in persona del suo l.rp.t. liquidate in € 1.990,00 oltre rimborso spese Controparte_11 forfettarie nella misura del 15%, CPA ed IVA, se dovuta;
- irripetibili le spese del giudizio di primo grado nei confronti della parte rimasta contumace,
. Controparte_8
La causa è poi proseguita in ordine alla domanda proposta in via principale ed istruita con prove testimoniali, CTU tecnico – ricostruttiva e documentazione in atti.
Deceduto il Vitale in corso di causa, il giudizio è stato proseguito dagli eredi che si sono costituiti con comparsa di intervento volontario depositata il 14.10.2022 e con sentenza n.
338/2023 il Giudice di prime cure ha accolto in parte la domanda formulata dall'attore, ravvisando la responsabilità concorrente dell'attore e del convenuto nella causazione del sinistro e, per l'effetto, ha dichiarato il pari concorso di colpa ex art. 2054 c.c. dei conducenti dei veicoli ed ha condannato la al pagamento del 50% del danno Controparte_7 quantificato dal CTU in favore del , pari alla somma di € 43.5000,00, condannando la CP_1
e gli eredi , in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite. CP_7 Per_1
pagina 4 di 13 Con atto di citazione notificato il 07.09.2024 la ha proposto appello Controparte_7 avverso la suddetta sentenza innanzi Codesta Ecc.ma Corte sulla base dei seguenti motivi:
A) Erroneità ed illogicità del convincimento con cui il Tribunale di Foggia ha ritenuto che la responsabilità del sinistro fosse da ricondurre nella misura del 50% in capo al Per_1
e, pertanto, la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in virtù dell'erronea omessa, errata e travisata valutazione delle emergenze processuali in ordine alla mancata emersione della responsabilità esclusiva del conducente dell'autoarticolato Controparte_8
nella causazione del sinistro, nonché la violazione dell'art. 132, co. 4, c.p.c., per
[...] omessa e/o motivazione apparente e/o motivazione carente. Infine, ha eccepito la violazione dell'art. 2054 c.civ.
Ha dedotto, in particolare, che dalla lettura integrale della espletata CTU emerge che il consulente ha ricostruito la dinamica del sinistro nei termini descritti dall'appellante, ossia come determinato da tamponamento dell'autoarticolato (che procedeva a velocità superiore ai limiti consentiti) nei confronti del trattore a breve distanza dall'inizio materiale della corsia di decelerazione della successiva area di servizio.
Ha aggiunto che tutti i testimoni sentiti in corso di causa hanno confermato che il trattore aveva tutti i dispositivi luminosi accesi e perfettamente funzionanti e che sulla sagoma posteriore del cesto/cassonetto metallico erano applicate delle strisce rosse catarifrangenti, questione su cui il CTU non si è potuto pronunciare, rimettendo al Giudice l'esame delle deposizioni testimoniali.
Inoltre, il , rinviato a giudizio in ragione del sinistro per cui è causa, ha formulato CP_8 istanza di patteggiamento seguita da sentenza ex art. 444 cpp.
B) erroneità ed illogicità del convincimento del Tribunale di Foggia che ha ritenuto concorsuale al 50% la responsabilità del sinistro in capo al sig, , omettendo Persona_1 tuttavia l'emersione della responsabilità prevalente del nella causazione del sinistro, CP_8 essendo emersi elementi che fanno ritenere in modo prevalente la responsabilità del conducente dell'autoarticolato, quanto meno per l'80%, rendendo così inapplicabile la fattispecie di cui all'art. 2054, comma 2 c.civ.
C) erronea condanna della al pagamento del 50% delle spese di Controparte_7
Giudizio (ivi comprese quelle di CTU), poiché il Giudice di Prime Cure avrebbe dovuto dichiarare completamente infondate le domande formulate dal . CP_1
Sulla scorta dei suddetti motivi, la compagnia assicurativa ha chiesto la riforma della sentenza con il conseguente rigetto della domanda formulata dal e, in via CP_1 subordinata, ridurre l'entità del risarcimento riconosciuto al , condannando parte CP_1
pagina 5 di 13 attrice alla restituzione, in favore della versate in forza della provvisoria CP_7 esecuzione della sentenza di primo grado grado al , oltre alle ulteriori somme che la CP_1 dovesse essere costretta a pagare nelle more del presente giudizio per la CP_7 registrazione della sentenza oggi impugnata, attualmente ancora “registrata a debito”, somme che dovranno essere maggiorate dei debiti accessori dalla data della loro corresponsione a quella dell'effettivo rimborso, oltre vittoria di spese.
Si è costituito l'appellato con comparsa di costituzione e risposta del Controparte_1
03.01.2024, esponendo che:
A) Dai rilievi eseguiti dai Carabinieri di Foggia, emergeva che il punto di impatto tra i veicoli
è avvenuto nel centro della carreggiata, dimostrando dunque che il trattore ometteva di viaggiare vicino il margine destro della carreggiata, in totale spregio dell'art. 143 cds;
B) Contrariamente a quanto ricostruito dall'assicurazione, il trattore viaggiava in ore ancora notturne, sprovvisto di qualsivoglia tipo di illuminazione, circostanza, questa, contestata anche dai carabinieri, i quali segnalavano l'assenza di accessori di sicurezza sul veicolo;
C) Stante le foto ritraenti lo stato dei luoghi al momento del sinistro non danno un riferimento temporale certo riguardo il momento in cui sono state scattate;
D) alla stregua delle dichiarazioni dai testi e di quanto riportato dai CC, non vi è alcun dubbio in merito al fatto che al momento del sinistro fosse buio, nonché sull'incertezza in merito alla sussistenza degli accessori di sicurezza (luci, lampeggianti etc.);
E) la ricostruzione operata dal CTU in primo grado è priva di pregio in quanto presenta diverse contraddizioni, tra cui: a) l'affermazione che indicava quale velocità di percorrenza dell'autocisterna quella di 110/120 km/h, in quanto tali veicoli possono raggiungere una velocità massima di 100 km/h; b) l'affermazione secondo cui il manto stradale era asciutto e non bagnato;
c) l'affermazione secondo cui il punto d'urto tra i veicoli era l'interno della carreggiata e non la linea di mezzeria.
Per tali ragioni, il sig. ha richiesto, in via principale, la declaratoria di inammissibilità CP_1 CP_ dell'appello proposto dalla ovvero il rigetto dello stesso ovvero, in via subordinata, in caso di accoglimento integrale dell'appello proposto, prevedere il proprio concorso di colpa nella misura del 70% la responsabilità del , il tutto con vittoria di spese e competenze CP_1 di lite.
Infine, sebbene ritualmente evocati in giudizio, non si sono costituiti gli eredi di
[...]
Per_1
pagina 6 di 13 Instaurato il contraddittorio, la causa è stata riservata per la decisione ai sensi dell'art. art. 281 sexies, co. 1, cp.c. all'udienza del 04.06.2025, previa concessione di termine per note.
***
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di , Controparte_2 CP_3 CP_4
, e quali eredi di ritualmente
[...] CP_5 Controparte_6 Persona_1 evocati in giudizio e non costituitisi.
Primo motivo di appello : erroneità ed illogicità del convincimento con cui il Tribunale di
Foggia ha ritenuto che la responsabilità del sinistro fosse da ricondurre nella misura del
50% in capo al sig. e, pertanto, la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in virtù Per_1 dell'erronea omessa, errata e travisata valutazione delle emergenze processuali in ordine alla mancata emersione della responsabilità esclusiva del conducente dell'autoarticolato
nella causazione del sinistro, nonché la violazione dell'art. 132, co. Controparte_8
4, c.p.c., per omessa e/o motivazione apparente e/o motivazione carente, nonchè dell'art.
2054 c.civ.
Il motivo di appello è fondato.
Va premesso in punto di diritto che in materia di incidenti derivanti dalla circolazione stradale, in base all'art. 2054, comma 2, l'accertamento della colpa, anche se grave, di uno dei due conducenti, non esonera l'altro dall'onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, osservando le norme della circolazione stradale ed i normali precetti della prudenza, al fine di escludere la configurazione di un concorso di colpa a suo carico (Cass. n.
21056/2004; Cass. n. 20814/2004; Cass. n. 15847/2000).
Laddove però lo scontro tra veicoli abbia natura di tamponamento (ossia di impatto da tergo) a mente di Cassazione, 11 novembre 2024 n. 29009 “la presunzione di colpa posta, ex art. 2054, comma 2, c.c., a carico dei conducenti di veicoli per l'ipotesi di scontro tra i medesimi ha funzione meramente sussidiaria, costituisce un criterio residuale ed opera solo se non sia possibile accertare, in concreto, le rispettive responsabilità. Pertanto, ove risulti che l'incidente si sia verificato per colpa esclusiva di uno dei conducenti, e che nessuna colpa, per converso, sia ravvisabile nel comportamento dell'altro, quest'ultimo resta senz'altro esonerato dalla presunzione de qua, e non sarà, conseguentemente, tenuto a provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno (così Cass.
28.08.2020, n. 17985, cit.; conformi Cass., sez. III, sent. 19.02.2009, n. 4055, cit.). Inoltre, ai sensi dell'art. 149, comma 1, del D.Lgs. n. 285 del 1992, il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l'arresto tempestivo dello stesso, evitando collisioni con il veicolo che precede, per cui l'avvenuto tamponamento pone a carico del conducente medesimo una presunzione “de facto” di inosservanza della distanza di sicurezza. Ne consegue che, esclusa l'applicabilità della presunzione di pari colpa di cui all'art. 2054,2 comma, c.c., egli resta gravato dall'onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto del mezzo e la conseguente collisione sono stati
pagina 7 di 13 determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili (così, di recente, Cass., sez. 6 – 3, ord.
01.07.2021, n. 18708; conforme, ex multis, Cass., sez. III, ord. 31.05.2017, n. 13703)“.
Chiarito quanto precede, giova osservare ai fini che qui interessano che nella sentenza impugnata il Giudice di Prime Cure ha ritenuto sussistere il pari concorso di colpa dei conducenti dei due automezzi nella causazione dell'evento dannoso, per non avere il CP_1 da un lato provato la condotta colposa del conducente del trattore e, nel contempo, di essersi uniformato alle norme della circolazione e alle regole della comune prudenza, richiamando alcune parti dell'espletata CTU che ha ricostruito la dinamica del sinistro, ritenendo che questo si sia verificato da un lato per l'eccessiva velocità tenuta dall'autoarticolato (che non ha consentito al conducente del mezzo di percepire tempestivamente la presenza del trattore)
e dall'altro per non essendovi certezza che il trattore (che verosimilmente procedeva in analogo transito lungo la medesima strada) fosse munito di dispositivi di segnalazione (luci di posizione e catarifrangenti apposti sul cestello posteriore agganciato al trattore).
L'appellante – nella contestazione sorta nel primo grado del giudizio in merito alle esatte modalità dello scontro, derivato secondo il dalla invasione di corsia compiuta dal CP_1 trattore e secondo le difese del e della da vero e proprio tamponamento -, in Per_1 CP_7 particolare, richiama in modo più ampio il contenuto della CTU che più compiutamente ricostruisce la dinamica del sinistro in termine di tamponamento, cagionato dall'alta velocità Con tenuta dal che seguiva il trattore e valorizza le prove testimoniali espletate, tutte a sé favorevoli.
Orbene, innanzitutto va evidenziato che nel caso che qui ci occupa lo scontro tra veicoli va ricostruito in termini di tamponamento (ossia di impatto da tergo), alla luce di quanto evidenziato dal consulente tecnico d'ufficio nella propria relazione e anche delle stesse allegazioni del contenute nell'atto introduttivo e nelle precisazioni rese nella CP_1 memoria ex art. 183, comma 6 n. 1 cpc (pag. 2) secondo cui “l'autoarticolato tentava di frenare impattando la propria estrema parte destra con l'estrema parte sinistra posteriore del trattore agricolo”, ricostruzione peraltro ribadita dal anche a pag. 7 della propria comparsa di CP_1
pagina 8 di 13 costituzione e risposta in appello e punto di impatto tra i mezzi peraltro confermato dallo stesso CTU (pag. 411).
Da ciò ne consegue che non opera nel caso di specie la presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054, comma 2 c.civ., gravando sul mezzo “tamponante” (ossia sul ) l'onere CP_1 di dimostrare che il mancato tempestivo arresto del mezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili.
A ciò va aggiunto che il CTU ha ricostruito il punto d'urto tra i due mezzi a 2,95 mt dal margine destro della carreggiata (dato questo condiviso dall'appellato a pag. 7 della comparsa CP_1 di costituzione in appello), elemento questo che non puo' far ritenere – come invece sostenuto dal proprietario del semirimorchio – che il trattore viaggiasse al centro della carreggiata (a due corsie e larga complessivamente mt 7,30 come dai rilievi dei CC (esibiti in atti e riportati a pag.
27 della CTU), tenuto conto che la linea di mezzeria della carreggiata si trova a mt 7,30:2=3,65 dal margine destro della strada, dell'ingombro del trattore e soprattutto del cd caricatore posteriore a forche (vedi pag. 25 CTU) e che il tir ha impattato il trattore con andamento lineare
“in obliquo” verso sinistra rispetto all'asse viario (vista la traccia di pneumatico dell'autoarticolato rilevata nella corsia di sorpasso ed impressa in sede di frenatura di 1 pagina 9 di 13 emergenza – pag. 31 CTU e foto 23), il tutto come meglio riportato nella “ricostruzione dell'incidente” allegata al CTU alla propria relazione peritale2.
La stessa planimetria dei CC individua il presumibile punto d'urto nel punto “5” all'interno della corsia di marcia percorsa dal trattore e il CTU nella sua ricostruzione lo ha “arretrato”, tenuto conto che “– stante l'avvenuto dissesto della sezione di sinistra della motrice VOLVO FH500
(con avulsione del gruppo ruota anteriore destro) e l'accartocciamento violento del caricatore idraulico
a forche quadre portato a tergo dal trattore CASE 115° tamponato, nonché la successiva “rottura in due tronconi” subita dall'intero corpo macchina del mezzo agricolo – l'impatto compenetrativo dei due mezzi si debba essere sviluppato su di uno spostamento di strada chiaramente più significativo di un mero “punto” o breve “area” che dir si voglia, allorquando entrambi i veicoli risultavano ancora in normale avanzamento per rotolamento dei propri pneumatici secondo le distinte e differenti andature di marcia” (vedi pagg.
3-5 chiarimenti CTU).
Con Quanto poi alla velocità tenuta dal , questa è stata ricostruita dal CTU attribuendo al mezzo una velocità superiore al limite previsto per quel tratto di strada (70 km/h) di circa 110/120 km orari (calcolata dal CTU anche tenuto conto della posizione di quiete dei mezzi, delle lunghe Con tracce di frenata del ), tenuto conto che il sinistro si è verificato alle 5,45 circa del 20.09.2016, in condizione ancora di crepuscolo che precede il sorgere del sole con situazione di cd “buio di contorno” (pag. 47 CTU), sicchè il CTU ha attribuito all'autoarticolato una velocità superiore al limite previsto per il tratto di strada in questione (70 km/h).
A ciò va aggiunto peraltro che l'autotreno avrebbe dovuto viaggiare ben al di sotto di tale limite, trattandosi di sinistro avvenuto su strada non illuminata, di primissima mattina, con 2 pagina 10 di 13 cielo nuvoloso (vedi rapporto dei CC intervenuti) e nelle cennate condizioni di “buio” e con autoarticolato con massa particolarmente pesante che imponeva il rispetto di una più ampia distanza di sicurezza, visto il maggior spazio impiegabile in caso di frenata, avendo lo stesso appellato ammesso (pag. 8 dell'atto di appello) che il tir viaggiava “con all'interno della propria cisterna 28.700 kg di semola”.
Peraltro, anche la minor velocità asseritamente tenuta dal TIR secondo il ctp del di 76 CP_1 km/h sarebbe non conforme alla regola di comune prudenza di cui all'art. 141 Codice della
Strada.
Deve poi ritenersi che non vi sia sufficiente prova dell'assunto comportamento colposo del
– conducente e proprietario del trattore – tenuto conto che i testi e Per_1 Tes_3 CP_9 ascoltati nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa proposto dal e i cui CP_8 verbali sono stati prodotti in atti dal all'atto della costituzione in primo grado)3, si sono Per_1 limitati a riferire che il trattore fosse “privo” (teste o “sprovvisto” (teste “di CP_9 Tes_3 qualsiasi tipo di illuminazione”, dichiarazione che puo' riferirsi ai soli dispositivi luminosi
(lampeggiante e luci di posizione) e non certamente ai nastri catarifrangenti da collocarsi sul carico sporgente posteriore, tant'è che il verbale di contestazione impugnato dal (esibito Per_1 da quest'ultimo all'atto della costituzione in giudizio in primo grado) fa riferimento alla sola assenza di nastro catarifrangente, che è un dispositivo di segnalazione, sicchè la totale assenza di dispositivi di illuminazione non è stata rilevata dai CC nell'immediatezza del fatto.
La presenza di impianto di illuminazione oltretutto viene confermata dalla produzione fotografica in atti (foto 13 pag. 22), in cui si dà atto della presenza di lampeggiante giallo, oltre alla presenza di fanaleria anteriore e posteriore (pag. 25 CTU) risultante dalla produzione fotografica allegata alla CTU.
A ciò va aggiunto che il nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado ha asserito CP_1 che il trattore circolasse senza lampeggiante (elemento smentito da quanto evidenziato in premessa) e con impianto di illuminazione spento, circostanza questa su cui i testi e Tes_3 hanno dato una versione diversa dei fatti, asserendo che l'impianto non fosse proprio CP_9 installato sul trattore, limitandosi per il resto a riferire della manovra di uscite e rientro del trattore sulla SS 16 e a confermare alcune circostanze non note del ricorso in opposizione e a riferire l che all'atto di immettersi nel flusso della circolazione il trattore non aveva CP_9 messo in funzione alcun dispositivo luminoso e il che in quel frangente il trattore si era Tes_3 immesso sulla SS 16 “senza alcuna segnalazione”, affermazioni che parrebbero riferirsi alla diversa omissione di attivazione delle frecce direzionali, condotta invero mai segnalata dal né nell'atto introduttivo del giudizio, né nella memoria ex art. 183, comma 1 cpc. CP_1 Pertanto, le dichiarazioni testimoniali dei detti due testi – per i quali non è noto se sia passata in giudicato la sentenza di appello che li ha assolti dal reato di cui all'art. 372 cp proprio in relazione alle medesime dichiarazioni, essendo presente in atti il solo dispositivo – debbono ritenersi complessivamente di dubbia attendibilità rispetto a quelle dei testi di parte appellante e del (che hanno riferito della presenza delle strisce catarifrangenti e dell'attivazione dei Per_1 dispositivi luminosi), facendo dubitare quindi anche dell'assunta manovra di uscita e subitaneo rientro del trattore sulla SS 16.
In conclusione, non essendosi raggiunta la piena prova dell'assunto comportamento imprudente del conducente del trattore e non avendo l'appellato dimostrato che il CP_1 trattore fosse anche privo dei catarifrangenti sul lato posteriore (la cui installazione sul retro del cassone consentiva a chi seguiva detto mezzo comunque di percepirne la presenza, vista anche la profondità dei gruppi illuminanti del TIR di ben 67 metri come ricostruito dal CTU a pag. 48 della propria relazione peritale), deve ritenersi non superata la presunzione di responsabilità a carico del veicolo tamponante descritta dalla giurisprudenza richiamata in premessa con la conseguente totale responsabilità del nella causazione del sinistro e rigetto della CP_1 domanda di ristoro del danno da questi avanzata.
Infine – ma ciò per mera completezza espositiva – deve ritenersi irrilevante risulta in punto di ricostruzione del sinistro la sentenza di patteggiamento del ex art. 444 cpp fatta CP_8 valere dall'appellante, tenuto conto che, anche a voler attribuire a questa valenza confessoria, questa, riguardando il semplice conducente non proprietario del tir, mero litisconsorte facoltativo, ha valore di piena prova solo nei confronti del medesimo confidente, come previsto dall'art. 2733, secondo comma, cod. civ., con la conseguenza che il giudice può accogliere la domanda nei suoi confronti e rigettarla nei confronti dell'assicuratore della r.c.a.
e del proprietario (ex multis, Cass. 20.4.2023 n. 10687 e Cass. 19327/2017).
L'accoglimento del primo motivo di appello assorbe e rende superfluo l'esame degli ulteriori motivi di gravame proposti.
L'accoglimento dell'appello proposto implica la condanna del alla restituzione delle CP_1 somme eventualmente percepite dalla in esecuzione della sentenza di primo grado CP_7 maggiorate degli interessi legali dalla data della presente pronuncia al soddisfo.
La riforma integrale della sentenza di primo grado implica la condanna del al CP_1 pagamento, in favore della delle spese del doppio grado del giudizio, liquidate in CP_7 dispositivo d'ufficio per assenza di notula sulla base del DM 147/2022 e del valore della controversia (compreso nello scaglione € 26.001,00-€ 52.000,00) ai medi di tariffa per il primo grado e ai medi di tariffa per il secondo grado con esclusione della fase di trattazione, posto che all'udienza di comparizione la causa è stata rinviata per la decisione senza svolgere alcuna specifica ulteriore attività (Cass. n. 7343/2025), con rimozione anche del capo relativo alla pagina 12 di 13 condanna alle spese del giudizio di primo grado anche nei confronti degli eredi , pur Per_1 non costituiti e non interponenti appello, vista la loro situazione di “litisconsorti processuali” con la (Cass. 22370/17). CP_7
Le spese della CTU espletata in primo grado, liquidate come in atti, vanno poste, in via definitiva, a carico dell'appellato . CP_1
Nulla per le spese del giudizio di appello nei confronti degli eredi del , aventi la Per_1 medesima posizione processuale della e rimasti contumaci. CP_7
PQM
La Corte di Appello di Bari, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla avverso la sentenza del Tribunale di Foggia n. 338/2023 del CP_7
06.02.2023 depositata il 07.02.2023 ogni altra istanza, deduzione, ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
➢ Accoglie l'appello proposto e, in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta la domanda proposta da nei confronti della e degli eredi Controparte_1 Controparte_13 di Persona_1
➢ Condanna alla restituzione, in favore dell'appellante, delle somme Controparte_1 eventualmente medio termine versate in virtù dell'impugnata sentenza, oltre interessi legali dalla data della presente pronuncia al soddisfo;
➢ Condanna al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese dei due gradi Controparte_1 del giudizio, liquidate per il primo grado in giudizio in € 5.077,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, IVA ed accessori di legge e per il giudizio di appello in € 1.138,50 per esborsi ed € 6.946,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, IVA ed accessori di legge;
➢ Nulla per le spese tra la e gli eredi di meglio generalizzati in atti;
CP_7 Persona_1
➢ Pone, in via definitiva, a carico del le spese della CTU espletata in primo grado, CP_1 liquidate come in atti.
Così deciso in Bari, addì 16.07.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Laura Fazio Salvatore Grillo
pagina 13 di 13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 3 Sulla utilizzabilità quali prove atipiche anche delle dichiarazioni testimoniali raccolte in diverso giudizio vedi
Cass. n. 26593/2021 e il principio generale espresso da Cass., sez. VI, 1° febbraio 2023, n. 2947; pagina 11 di 13