Sentenza 11 marzo 2022
Ordinanza collegiale 9 luglio 2024
Rigetto
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 22/01/2025, n. 443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 443 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00443/2025REG.PROV.COLL.
N. 05113/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5113 del 2022, proposto dai sigg. AN SE SQ IL, EO IL, AN IO, rappresentati e difesi dagli avvocati Arcangelo D’Avino e Paolo D’Avino, con i quali elettivamente domiciliano presso lo studio dell’avv. Alberto D’Auria in Roma, via Tomassucci, 12;
contro
Comune di Amalfi, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno (sezione seconda), dell’11 marzo 2022, n. 697, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista l’istanza di passaggio in decisione senza discussione, depositata dalla parte appellante;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2024 il cons. Francesco Guarracino, nessuno presente per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con ricorso al Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno, i sigg. AN SE SQ IL, EO IL e AN IO, in qualità di assegnatari di diritti reali sui due lotti di un immobile ubicato nel Comune di Amalfi (frazione Pogerola) in via Pastena n. 8, già di proprietà della Acsa s.r.l. di cui essi erano soci, impugnavano il provvedimento del 27 giugno 2018 con il quale il Comune di Amalfi aveva determinato, in via definitiva, l’importo dell’oblazione e degli oneri concessori per l’istanza di condono edilizio presentata nel 1995 dalla società allora proprietaria per l’ampliamento abusivo dell’immobile al primo e al terzo livello sottostanti il livello stradale, nonché il provvedimento del 25 luglio 2018 con cui il Comune aveva determinato l’indennità pecuniaria dovuta per danno ambientale.
2. – Con la sentenza indicata in epigrafe, in parziale accoglimento del ricorso, il T.a.r. ha annullato il provvedimento del 27 giugno 2018 limitatamente alla liquidazione degli oneri concessori per il frazionamento ed il mutamento di destinazione d’uso dell’immobile e ha respinto le domande dei ricorrenti concernenti la liquidazione degli oneri dovuti per l’ampliamento e per il danno ambientale.
3. – Avverso la suddetta sentenza i ricorrenti hanno interposto appello per dolersi del mancato accoglimento del motivo di ricorso relativo alla classificazione catastale A7, anziché A2, dell’immobile e al conseguente calcolo degli oneri concessori, e delle censure mosse al provvedimento del 25 luglio 2018 di determinazione dell’indennità pecuniaria per danno ambientale.
4. – Il Comune di Amalfi, ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.
5. – Con ordinanza collegiale del 9 luglio 2024, n. 6102, è stata disposta verificazione, in contraddittorio con le parti costituite, in ordine alla determinazione delle somme eventualmente dovute dagli appellanti per le causali ancora controverse in giudizio, incaricandone il Dirigente dell’Ufficio del Genio civile di Salerno o altro tecnico da questi individuato.
6. – Il Dirigente dell’U.O.D. Genio civile di Salerno ha delegato per la verificazione l’arch. IO MA, il quale, all’esito delle relative operazioni, ha depositato il 29 settembre 2024 la relazione di verifica e ha presentato, in pari data, richiesta di liquidazione del compenso e delle spese.
7. – In vista della discussione gli appellanti hanno prodotto una memoria a sostegno delle proprie ragioni.
8. – Alla pubblica udienza del 3 dicembre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
9. – L’appello è affidato a due motivi di impugnazione.
10. – Con il primo mezzo gli appellanti si dolgono che il T.a.r. abbia respinto il primo motivo di ricorso, con cui avevano sostenuto che a base del provvedimento del 27 giugno 2018 di determinazione degli oneri concessori vi fosse l’erronea attribuzione alle unità immobiliari della categoria catastale A/7, anziché A/2, con conseguente individuazione del parametro relativo alla caratteristica tipologica dell’immobile (lusso) e del correlato coefficiente, motivando il rigetto con la ragione che « [l]’invocata variazione catastale risale temporalmente al 1998; mentre la domanda era del 1995. Va, dunque, applicato il regime giuridico della classe catastale vigente al momento della presentazione della domanda ».
11. – Secondo gli appellanti, l’erroneità della suddetta decisione deriva dal fatto che l’inquadramento nella categoria catastale A/2 fin dalla costruzione dell’immobile risulterebbe dagli accertamenti effettuati dal notaio rogante prima dello scioglimento della comunione con atto stipulato in data 1° settembre 1998, laddove la variazione catastale del 1998, a cui fa riferimento la sentenza, sarebbe consistita nella semplice variazione dei dati identificativi dei nuovi proprietari conseguenti allo scioglimento della comunione e all’attribuzione ai singoli soci delle singola unità immobiliari che, in precedenza, erano catastalmente attribuite, nella loro totalità, alla Acsa s.r.l., senza alcuna modifica della destinazione dell’immobile e delle sue caratteristiche.
12. – La censura è infondata.
L’immobile costituiva in origine un unico villino, composto da piano terra e primo piano con annesso giardino, ceduto dall’allora proprietaria alla società Acsa con atto di compravendita dell’8 febbraio 1983, in atti (doc. 6 fasc. ricorrente in primo grado).
Dalle visure storiche dei Servizi catastali dell’Agenzia delle entrate, parimenti in atti (docc. 10-19 fasc. ricorrente in primo grado), risulta che a quella data l’immobile era classificato A/7.
Gli appellanti sostengono che le visure si riferiscono a variazione catastale effettuata d’ufficio il 1° gennaio 1994 in sede di revisione degli estimi catastali e obiettano che « non vengono indicati i motivi della diversa classificazione rispetto ai documenti già in possesso dell’ente » (pag. 14 dell’appello).
A parte la genericità di quest’ultimo riferimento, resta, nondimeno, che le visure agli atti di causa comprovano la classificazione in categoria A/7 posseduta dall’immobile alla data di presentazione della domanda di condono e, quindi, l’infondatezza della censura.
D’altro canto, l’atto rogato il 1° settembre 2018 per l’assegnazione dei beni societari è posteriore alla dichiarazione di variazione catastale del 31 luglio 1998, sicché risulta chiaro il motivo del diverso classamento riportato dal notaio in quell’atto.
13. – Con lo stesso mezzo d’impugnazione gli appellanti si dolgono anche della data di decorrenza degli interessi sugli oneri concessori, che il Comune avrebbe errato a calcolare dalla data di presentazione della domanda di condono, anziché dalla data di liquidazione degli oneri stessi (cioè dal 27 giugno 2018), e, in via dichiaratamente subordinata, ripropongono l’eccezione di prescrizione del credito del Comune per avvenuta scadenza del relativo termine decennale che, nel caso di specie, avrebbe iniziato a decorrere dalla data di presentazione dell’istanza di condono con annessa documentazione, cioè dal 5 marzo 1995, ovvero, quanto meno, da quando, a seguito d’integrazione documentale prodotta il 31 luglio 1998, si sarebbe formato il silenzio assenso sull’istanza medesima per decorso del termine di ventiquattro mesi previsto dall’art. 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.
14. – Le suddette censure sono inammissibili, in quanto entrambe nuove rispetto al thema decidendum delimitato con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, dove non risulta fatta questione né della data di decorrenza degli interessi (ma solo dell’esattezza della sorte capitale a base del calcolo), né della prescrizione del credito, e sollevate per la prima volta solo nella memoria difensiva per l’udienza del 3 marzo 2022 (pag. 2, punto 5 ss.).
A questo proposito non occorre adottare l’ordinanza prevista dall’art. 73, co. 3, c.p.a. per le questioni rilevabili di ufficio emerse dopo il passaggio in decisione, anzitutto perché ciò non è necessario, in generale, quando, come nel presente caso, il difensore della parte abbia chiesto il passaggio della causa in decisione sulla base dei soli scritti difensivi senza presenziare all’udienza, così implicitamente rinunciando a prendere posizione su tali questioni rilevabili d’ufficio ( ex ceteris , Cons. Stato, sez. V, 13 giugno 2024, n. 5319).
15. – Con il secondo mezzo di impugnazione gli appellanti si dolgono del rigetto del motivo di ricorso sul provvedimento di determinazione dell’indennità pecuniaria per danno ambientale, che il T.a.r., richiamati i principi che circoscrivono l’ambito del sindacato giurisdizionale sugli atti costituenti espressione di discrezionalità tecnica, ha ritenuto immune da critiche « stante la non ravvisabilità di irragionevolezze manifeste ».
Sostengono che in questo modo il T.a.r. non ha delibato le specifiche censure mosse al provvedimento, che, pertanto, ripropongono in modo testuale nell’atto di appello (pagg. 20-26), con l’aggiunta dell’eccezione di prescrizione formulata in chiusura del gravame (pag. 28).
Secondo gli appellanti, la motivazione posta dal T.a.r. a base del rigetto in parte qua del ricorso è solo apparente, a fronte del fatto che in quel ricorso sono state illustrate le ragioni per le quali le motivazioni a base del provvedimento impugnato avrebbero dovuto essere ritenute manifestamente illogiche, irrazionali, irragionevoli, arbitrarie, ovvero fondate su di un altrettanto palese e manifesto travisamento dei fatti dedotti, proponendovisi specifiche censure circa la plausibilità dei criteri valutativi o la loro applicazione.
Nello specifico, censurano la quantificazione dell’importo per le seguenti ragioni:
- l’erroneità del valore d’estimo catastale applicato per il calcolo del profitto ritratto dalla trasgressione, in conseguenza della contestata classificazione dell’immobile in categoria A/7, anziché A/2;
- l’inapplicabilità di un’aliquota del profitto pari al 40%, in quanto l’area d’intervento si colloca in zona periferica e lontana dal centro abitato di Amalfi;
- l’errata qualificazione dell’intervento come “grave”, con aliquota del profitto del 40%, in quanto la Commissione locale per il paesaggio, nella seduta del 23 febbraio 2016, ha affermato che gli abusi riguardano incrementi volumetrici “modesti” e il parere positivo di compatibilità paesaggistica rilasciato dalla Soprintendenza sarebbe stato possibile solo in casi di abusi di minima entità, cosicché gli interventi in parola andrebbero qualificati di lieve entità e soggetti a un’aliquota percentuale del profitto nella misura massima del 20%;
- l’erronea qualificazione come “media” dell’entità della trasformazione operata dell’ambiente naturale, per le stesse ragioni appena esposte, nonché per il motivo dirimente che gli interventi, non andando ad incidere su spazi di terreno o di verde siccome effettuati, al primo livello sottostante il livello stradale, occupando parte del terrazzo...” e, al terzo livello sottostante il livello stradale, andando ad interessare il piano cantinato, non avrebbero comportato alcuna trasformazione dell’ambiente naturale;
- l’erronea qualificazione come “medio” dell’ingombro ottico alle visuali di pubblico godimento, in quanto, essendo sottoposto al piano stradale della strada provinciale, l’immobile non potrebbe costituire alcun ingombro ottico alla visuale del pubblico che transita sulla strada medesima, né costituirebbe ingombro alcuno della visuale laterale verso il mare, mentre il resto della costruzione sarebbe immerso nel verde di pertinenza, sicché l’incidenza dell’ingombro sarebbe stata pari a zero e il parametro relativo, di conseguenza, non applicabile;
- il Comune, per giungere alla determinazione dell’indennità nella misura massima, avrebbe applicato le percentuali del profitto nella misura di “grave” o “media” in contrasto con l’effettiva lesione del bene tutelato e con quanto dedotto ai punti che precedono.
16. – Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.
E’ inammissibile laddove introduce per la prima volta il tema della prescrizione, che non è stata mai ritualmente eccepita nel corso del giudizio di primo grado.
E’ infondato per il resto, poiché, per condiviso indirizzo, la quantificazione della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 167 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 può essere censurata solo per manifesta illogicità (cfr. C.g.a., sez. giur., 13 maggio 2024, n. 327; sez. riun., parere 11 giugno 2020, n. 163; sez. giur., 18 novembre 2009, n. 1081), mentre nel caso di specie non consta alcun macroscopico elemento di manifesta illogicità, né è dato ravvisare un travisamento manifesto dei fatti dedotti.
Con riferimento specifico agli argomenti sostenuti dagli appellanti, deve osservarsi, in contrario, che: la tesi dell’erroneità della classificazione dell’immobile in categoria A/7, come si è già dimostrato, non ha fondamento; ai fini della determinazione del danno, il parere della Commissione locale per il paesaggio, testualmente riportato nella relazione del tecnico istruttore e nel provvedimento finale, ha qualificato “grave” la relazione dell’intervento con l’ambiente circostante (né è stato provato il contrario), mentre la Soprintendenza si è espressa sulla compatibilità delle opere con l’ambito d’appartenenza con un giudizio estraneo alla finalità di quantificazione della sanzione pecuniaria, che va commisurata al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione (art. 167, co. 5, d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42) con i criteri di calcolo regolati dal d.m. del 26 settembre 1997; il richiamo alla mera circostanza che l’area dell’intervento si colloca in zona periferica e lontana dal centro abitato non è rilevante ai fini dell’aliquota del profitto applicabile, poiché nella perizia di stima questa è determinata, in espressa considerazione dei valori paesistici e ambientali del territorio e sulla base dell’incontestata applicazione del regolamento comunale per il calcolo dell’indennità pecuniaria, sulla scorta della altrettanto incontestata collocazione del fabbricato in zona 3 del P.U.T. dell’Area Sorrentino Amalfitana; la trasformazione dell’ambiente naturale è manifesta nel fatto che l’ampliamento al primo livello sottostante quello stradale è avvenuto realizzando una struttura che occupa in parte il terrazzo rivolto al mare e che il parere favorevole della Commissione locale per il paesaggio sulla sanatoria dell’ampliamento al terzo livello sottostante è stato condizionato alla mimetizzazione della relativa copertura; la tesi che vorrebbe pari a zero l’ingombro ottico alle visuali di pubblico godimento trova smentita nelle considerazioni appena svolte e nel fatto che resta indimostrato agli atti di causa, comunque, che, al netto di quanto rappresentato nelle fotografie prodotte in giudizio, l’intervento non fosse visibile da altre angolazioni o visuali; in definitiva, non ha riscontro l’assunto secondo cui l’applicazione delle percentuali del profitto nella misura di “grave” o “media” sarebbe in contrasto con la realtà dei fatti.
17. – Per tutte queste ragioni, in conclusione, l’appello dev’essere in parte respinto e in parte dichiarato inammissibile.
18. – Nulla va disposto per le spese del grado d’appello, non essendosi costituita l’Amministrazione appellata, ma, in ragione della soccombenza, vanno posti a carico della parte appellante il compenso e le spese del verificatore, i quali, non avendo già formato oggetto di liquidazione con decreto monocratico, possono essere liquidati in sentenza, dato che nello specifico caso in cui non sia intervenuta la liquidazione da parte del Presidente (competente ai sensi dell’art. 66, co.4, c.p.a.), prima della pronuncia della sentenza che definisce il grado di giudizio, la “definitiva regolazione degli oneri” per la verificazione (attribuita al Collegio dal medesimo art. 66, co. 4, c.p.a.) deve ritenersi comprensiva anche della liquidazione del compenso (cfr. Cons. Stato, sez. II, 8 gennaio 2025, n. 101).
Il relativo importo, in considerazione della natura della controversia, dell’attività documentata e dell’impegno professionale richiesto per lo svolgimento dell’incarico, è liquidato nella somma complessiva di duemila euro, comprensiva dell’acconto disposto con l’ordinanza n. 6102 del 2024.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, in parte lo respinge e in parte lo dichiara inammissibile.
Nulla per le spese del presente grado di giudizio.
Liquida in favore dell’arch. IO MA la somma complessiva di € 2000,00 (duemila/00), comprensiva dell’acconto liquidato con l’ordinanza del 9 luglio 2024, n. 6102, oltre accessori di legge, a titolo di compenso per lo svolgimento delle operazioni di verificazione, che pone a carico della parte appellante.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2024 con l’intervento dei magistrati:
Oberdan Forlenza, Presidente
Francesco Guarracino, Consigliere, Estensore
Carmelina Addesso, Consigliere
Maria Stella Boscarino, Consigliere
Stefano Filippini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Guarracino | Oberdan Forlenza |
IL SEGRETARIO