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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 07/04/2025, n. 409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 409 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1963/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Carmine Di Fulvio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1963/2024 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LOREDANA Parte_1 C.F._1
DI GIOVANNI, giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: Altri istituti e leggi speciali
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 1 di 2 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 26.6.2024 l'Avv. proponeva opposizione avverso il Parte_1
decreto di liquidazione del giudice monocratico penale del Tribunale di Pescara, emesso in suo favore in data 28.5.2024 per l'attività difensiva svolta in favore di , ammesso al patrocinio a Controparte_2
spese dello Stato, nel procedimento penale n. 2473/2020 R.G.N.R. e n. 1100/2021 R.G. TRIB..
Nel proprio atto introduttivo parte ricorrente lamenta:
1) la mancata liquidazione dell'importo di € 800,00 per l'attività svolta relativa alla fase delle indagini difensive, che sarebbe consistita nell'avere richiesto in data 1° settembre 2020, ex art 415 bis cpp,
l'interrogatorio dell'indagato, che si era svolto alla sua presenza in data 4 novembre 2020 presso la
Stazione dei carabinieri di Montesilvano,
2) la mancata liquidazione dell'importo di € 260,00 per l'attività svolta relativa alla fase introduttiva del giudizio monocratico, che dovrebbe essere riconosciuta al difensore “ sia per provenire il procedimento monocratico da udienza preliminare, sia per avere richiesto e svolto l'interrogatorio ai sensi dell'art.415 bis, sia infine per avere presentato istanza di ammissione al patrocinio a spese dello stato in sede di indagini preliminari “.
L'opposizione è infondata e va respinta per quanto segue.
Quanto alla prima doglianza, infatti, l'interrogatorio ex art. 415 bis c.p.c. non rientra tra le attività previste dal codice di rito al titolo VI bis libro V, riguardante appunto le cd. indagini difensive.
Quanto, poi, alla seconda doglianza, il D.M. 55/2014 offre un'indicazione esemplificativa dell'attività esplicabile in tale fase, indicando nello specifico: gli atti introduttivi quali esposti, denunce querele, istanze richieste dichiarazioni, opposizioni, ricorsi, impugnazioni, memorie, intervento del responsabile civile e la citazione del responsabile civile.
Nel caso in esame, la ricorrente non ha indicato in alcun modo l'attività svolta riconducibile alla fase introduttiva e di conseguenza, non essendo riscontrabile, tale attività non può essere liquidata.
Il ricorso va dunque rigettato. Non occorre pronuncia sulle spese, attesa la contumacia del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
Rigetta il ricorso.
Pescara 7 aprile 2025
Il Giudice
Dott. Carmine Di Fulvio
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Carmine Di Fulvio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1963/2024 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LOREDANA Parte_1 C.F._1
DI GIOVANNI, giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: Altri istituti e leggi speciali
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 1 di 2 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 26.6.2024 l'Avv. proponeva opposizione avverso il Parte_1
decreto di liquidazione del giudice monocratico penale del Tribunale di Pescara, emesso in suo favore in data 28.5.2024 per l'attività difensiva svolta in favore di , ammesso al patrocinio a Controparte_2
spese dello Stato, nel procedimento penale n. 2473/2020 R.G.N.R. e n. 1100/2021 R.G. TRIB..
Nel proprio atto introduttivo parte ricorrente lamenta:
1) la mancata liquidazione dell'importo di € 800,00 per l'attività svolta relativa alla fase delle indagini difensive, che sarebbe consistita nell'avere richiesto in data 1° settembre 2020, ex art 415 bis cpp,
l'interrogatorio dell'indagato, che si era svolto alla sua presenza in data 4 novembre 2020 presso la
Stazione dei carabinieri di Montesilvano,
2) la mancata liquidazione dell'importo di € 260,00 per l'attività svolta relativa alla fase introduttiva del giudizio monocratico, che dovrebbe essere riconosciuta al difensore “ sia per provenire il procedimento monocratico da udienza preliminare, sia per avere richiesto e svolto l'interrogatorio ai sensi dell'art.415 bis, sia infine per avere presentato istanza di ammissione al patrocinio a spese dello stato in sede di indagini preliminari “.
L'opposizione è infondata e va respinta per quanto segue.
Quanto alla prima doglianza, infatti, l'interrogatorio ex art. 415 bis c.p.c. non rientra tra le attività previste dal codice di rito al titolo VI bis libro V, riguardante appunto le cd. indagini difensive.
Quanto, poi, alla seconda doglianza, il D.M. 55/2014 offre un'indicazione esemplificativa dell'attività esplicabile in tale fase, indicando nello specifico: gli atti introduttivi quali esposti, denunce querele, istanze richieste dichiarazioni, opposizioni, ricorsi, impugnazioni, memorie, intervento del responsabile civile e la citazione del responsabile civile.
Nel caso in esame, la ricorrente non ha indicato in alcun modo l'attività svolta riconducibile alla fase introduttiva e di conseguenza, non essendo riscontrabile, tale attività non può essere liquidata.
Il ricorso va dunque rigettato. Non occorre pronuncia sulle spese, attesa la contumacia del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
Rigetta il ricorso.
Pescara 7 aprile 2025
Il Giudice
Dott. Carmine Di Fulvio
pagina 2 di 2