Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 29/05/2025, n. 530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 530 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di TE, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Eugenio
Facciolla, all'udienza del 29.5.2025 in modalità ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1810/2024 R.G. e vertente
fra
C.F.: rappresentato e difeso dall'avv. Laura Parte_1 C.F._1
Pesce, ed elettivamente domiciliato nel di lei studio in Maratea via Campo 3, giusta mandato in atti;
RICORRENTE - OPPONENTE
e
(CF: ), in persona del Direttore Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Chiara Verdoliva con la quale elettivamente domicilia, in Scafati via Trieste 202, giusta procura in atti;
RESISTENTE - OPPOSTA
(C.F. ) in persona del Dirigente p.t., Controparte_2 P.IVA_2
rappresentato e difeso dall'avv. Gianfranco Vittori giusta procura per notaio in Fiumicino, Per_1 domiciliato in TE presso l'ufficio legale della sede in via Pretoria n. 263; CP_2
RESISTENTE - OPPOSTO
C. F. in persona del Presidente pro- tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
[...] P.IVA_3
Ippolito Arabia giusta Procura per notaio domiciliato presso l'Avvocatura Regionale Inail, Per_2
in TE Viale Marconi, Rampa Pascoli;
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Il ricorrente con ricorso depositato in data 15.6.2024 proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 092 2024 90036689 39/000 notificata il 28.5.2024 a mezzo pec, emessa dall' , relativa al mancato Controparte_4
pagamento/impugnazione della Cartella di pagamento n. 09220220008357088000, dell'Avviso di addebito n. 39220220000934467000, dell'Avviso di addebito n. 39220220001059920000, dell'Avviso di addebito n. 39220220001526334000 nonché recupero spese procedurali.
Il ricorrente eccepiva la mancata notifica degli atti di riscossione sopra indicati e quindi l'illegittimità/nullità dell'intimazione di pagamento impugnata, la prescrizione del credito per decorrenza del termine quinquennale, e mancanza di validi atti interruttivi ritualmente notificati come da statuto del contribuente, e la decadenza dall'azione per decorso del termine di legge.
Tanto premesso, adiva il Tribunale per ottenere, previa sospensione dell'efficacia esecutiva,
l'annullamento dell'intimazione di pagamento e comunque la dichiarazione dell'intervenuta prescrizione del credito, con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva l in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, ed invocava l'inammissibilità/rigetto del ricorso perché proposto avverso atto di intimazione di pagamento preceduto da diversi atti notificati in precedenza e interruttivi della prescrizione, atti non impugnati dalla parte, quindi definitivi per mancata impugnazione nei termini di legge;
contestava quindi l'eccezione di prescrizione domandando il rigetto del ricorso, con vittoria di spese, allegando la infondatezza delle argomentazioni avversarie e la sussistenza di atti interruttivi.
Si costituivano l' di TE e l' di TE, eccependo l'inammissibilità CP_2 CP_3 dell'impugnazione per la regolare notifica degli atti prodromici e la regolarità dell'iter procedurale della riscossione dei crediti, e comunque ribadendo la correttezza del proprio operato e chiedendo il rigetto del ricorso per infondatezza. La causa veniva istruita documentalmente e all'odierna udienza, questo giudice, sulle conclusioni delle parti, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato la presente sentenza, dando lettura del dispositivo con riserva dei motivi come appresso.
2. La domanda è inammissibile per mancata impugnazione degli atti prodromici tutti regolarmente notificati come dedotto e allegato dalle parti resistenti, notifiche effettuate a mezzo casella di posta elettronica certificata risultante in elenchi ufficiali, indirizzo nelle date Email_1
del 24.1.2023, 28.9.2022, 20.11.2022, 19.1.2023.
Sul piano normativo si osserva che il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, comma 6, del D. Lgs. 46/1999, ovvero nel termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo
(prescrizione del diritto, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615, comma 1, c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615, comma 2, e art. 618 bis c.p.c.) e non soggiace a termini perentori;
c) proposizione di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. “nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto” per vizi formali del titolo esecutivo (quelli attinenti la notifica e la motivazione) ovvero della cartella di pagamento, davanti al giudice dell'esecuzione davanti al giudice del lavoro a seconda che l'esecuzione sia iniziata (art. 617, comma 2, c.p.c.) o meno (art. 617, comma
1, c.p.c.).
Rispetto alle prime due tipologie di opposizione, legittimato passivo è l'Ente impositore, il concessionario del servizio di riscossione deve invece ritenersi legittimato passivamente in giudizio rispetto all'opposizione agli atti esecutivi, laddove viene contestata la regolarità degli atti esecutivi, del titolo o del precetto.
La conferma che avverso la cartella di pagamento e gli avvisi di addebito siano consentite le suddette forme di opposizione si rinviene sia nella formulazione dell'art. 24, comma 6, del D.Lgs. 46/99 (a norma del quale “il giudizio di opposizione contro il ruolo per motivi inerenti il merito della pretesa contributiva è regolato dagli artt. 442 e seguenti del codice di procedura civile”) sia nella formulazione dell'art. 29, comma 2 del medesimo decreto legislativo (“alle entrate indicate nel comma 1-anche quelle non tributarie- non si applica la disposizione del comma 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602, come sostituito dall'articolo 16 del presente decreto e le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”).
Ne consegue, per quanto riguarda la riscossione dei crediti contributivi non tributari, che il debitore, il quale intenda contestare la regolarità formale degli atti di esecuzione nonché della cartella di pagamento (che altro non è se non un estratto del ruolo stesso), dovrà necessariamente proporre l'opposizione agli atti esecutivi secondo la disciplina del codice di rito e, in particolare, secondo il disposto degli artt. 618 bis e 617 c.p.c., entro il citato termine perentorio di venti giorni decorrenti, per quanto riguarda la cartella di pagamento, dalla notificazione della stessa.
A fronte, viceversa, dell'adozione da parte del concessionario della riscossione di provvedimenti di fermo e di ipoteca, anche in relazione ai rispettivi provvedimenti prodromici, la loro impugnabilità trova il proprio referente normativo nel D.Lgs. 546/1992 e successive modificazioni.
L'opposizione all'intimazione fonda sull'allegazione della mancata notifica dell'atto di accertamento e, comunque, sulla prescrizione del credito contributivo e assistenziale portato da detti titoli per decorso del termine quinquennale e mancata notifica nel tempo intermedio di validi atti interruttivi.
Il ricorso, in parte qua, da sussumere nella fattispecie dell'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 c.p.c. e ritualmente proposto deve ritenersi inammissibile per tardività posto che risulta depositato ben oltre il termine per l'impugnazione; dalla documentazione in atti prodotta dall e CP_1 dall' , emerge infatti che gli avvisi di addebito sono stati tutti notificati alla parte e a seguito del CP_2 mancato pagamento, ne è seguito l'emissione dell'intimazione di pagamento, atti posti quindi a fondamento dell'odierna intimazione, come risulta dalla documentazione prodotta dall' per cui CP_2
sotto tale profilo la censura deve essere respinta con conseguente inammissibilità del ricorso.
Pertanto, risultando acquisibile la documentazione attestante la regolare notifica degli avvisi e la mancata impugnazione degli stessi, il titolo è divenuto definitivo e, quindi, esecutivo e non avendo la ricorrente addotto vizi propri dell'intimazione di pagamento, il ricorso oltre ad essere inammissibile va rigettato nel merito dell'atto impugnato.
Quanto all'eccepita prescrizione del credito, il ricorso va qualificato come opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. in quanto proposto per questioni attinenti fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quale è la prescrizione del diritto); sotto tale profilo, il ricorso va rigettato dal momento che risulta documentale la prova della insussistenza della prescrizione eccepita. Per le ragioni esposte il ricorso va dichiarato inammissibile relativamente ai vizi formali eccepiti e rigettato nel merito non potendosi ritenere maturata alcuna prescrizione nè decadenza.
4. Per il principio di soccombenza parte ricorrente va condannata alle spese di lite liquidate in dispositivo ex art.
1-11 DM 55/2014, DM 37/2018 e DM 147/2022 in considerazione dell'oggetto, del valore e delle fasi della causa.
P.Q.M.
il Tribunale di TE, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , di cui al ricorso in opposizione depositato il 15.6.2024, ogni Parte_1
altra domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara inammissibile il ricorso che rigetta nel merito dell'atto impugnato;
2) condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida complessivamente in €
1.800,00 in favore di ciascuna parte resistente, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge, se dovuti.
TE, 29 maggio 2025.
Il Giudice del Lavoro
Eugenio Facciolla