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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 30/05/2025, n. 1434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1434 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
PRIMA SEZIONE CIVILE
In persona del Giudice Unico dott. Emanuela Giordano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8407/2023 promossa da: in qualità di legale rappresentante di Moto Club Casarza Parte_1
Ligure Parte_2
- avv. ICARDI EMANUELA,
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
- avv. BOZZINI ANDREA, CASTAGNOLI LEONARDO;
APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Genova, contrariis reiectis, e previe le pronunce tutte del caso, accogliere il ricorso in appello, con conseguente riforma e/o annullamento della sentenza del
Giudice di Pace di Chiavari 3 Luglio 2023, n. 228 impugnata e declaratoria di nullità e/o annullamento dell'ordinanza ingiunzione di cui al Decreto della n. 8003-2022 in Controparte_1 data 27.12.2022 e del presupposto verbale della , Stazione Parte_3
Sestri Levante, n. 26 notificato in data 26.11.2020.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio”
Per parte appellata
“ Voglia l'Ill.mo Tribunale, respinta ogni contraria istanza istruttoria in quanto inammissibile ed irrilevante, per tutte le ragioni di cui alle premesse, respingere il Ricorso in appello ed ogni e qualsiasi domanda proposta dal Sig. nei confronti della , Parte_1 Controparte_1
e per l'effetto confermare integralmente la sentenza n. 228/2023, depositata il 03/07/2023, con la quale il Giudice di Pace di Chiavari ha respinto il Ricorso in opposizione e confermato il
1 provvedimento opposto. Con vittoria di spese e competenze di giudizio oltre oneri accessori ex lege ( e per gli avvocati dell'ente pubblico)”. CP_2 CP_3
MOTIVI DELLA DECISIONE
, in qualità di legale rappresentante del Parte_1 Controparte_4 [...]
(di seguito ”), ha proposto appello avverso la sentenza del Parte_2 Pt_4
Giudice di Pace di Chiavari in data 3.07.2023, n. 228, che ha respinto l'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione per irrogazione di sanzione amministrativa di cui al Decreto della CP_1
n. 8303-2022 in data 27.12.2022 e del presupposto verbale di contestazione della
[...] [...]
, Stazione Sestri Levante, n. 26 notificato in data 26.11.2020. Parte_3
L'ordinanza ingiunzione impugnata aveva irrogato la sanzione amministrativa di Euro 514,00, per violazione dell'art. 6, comma 1, L.R. n. 38/1992, assumendo la violazione, in occasione della manifestazione motociclistica tenutasi a Casarza Ligure in data 5–6.9.2020, delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione dell' 1.09.2020 del Comune di Casarza Ligure, per la realizzazione di parte del percorso in difformità da quanto autorizzato.
Parte appellante ha contestato la sentenza impugnata:
- nella parte in cui ha escluso la rilevanza della violazione da parte degli agenti accertatori dell'obbligo di immediata contestazione, ai sensi dell'art. 14 della legge 689/1981;
- nella parte in cui ha ritenuto fondato l'accertamento della violazione in assenza di prove sufficienti della responsabilità dell'appellante, sostenendo che la gara si fosse svolta esattamente secondo percorso autorizzato;
- nella parte in cui ha ritenuto sussistere l'elemento soggettivo richiesto dall'articolo 3 della L.
689/1981;
- nella parte in cui ha confermato la non ammissione delle prove dedotte da parte opponente.
Parte appellata si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza appellata.
***
Il verbale di contestazione n. 26 redatto dalla Forestale notificato in data 26.11.2020 ha contestato l'organizzazione della gara in difformità rispetto all' autorizzazione rilasciata, in quanto sarebbero stati percorsi i seguenti tratti fuoristrada, non previsti nel provvedimento autorizzativo:
- in corrispondenza del greto del Rio Vallegrande;
- in località Carteggi “dove era stato realizzato ex novo un percorso di circa 100 m lineari all'interno del bosco”.
, negli scritti difensivi presentati in sede procedimentale, ha contestato entrambi gli Pt_4 addebiti.
2 L'ordinanza ingiunzione opposta, pur motivando in modo espresso solo con riguardo al profilo relativo all'attraversamento del Rio Vallegrande, ha dichiarato di disattendere tutte le argomentazioni difensive di parte ingiunta (“ritenuto che le argomentazioni difensive non possano essere accolte”) ed ha valutato, “in ragione degli elementi a carico del trasgressore che si ricavano dal verbale, dalle controdeduzioni degli agenti accertatori .. che sussista la violazione all'art. 6 comma 1 della
L.R. n. 38/1992…”.
Deve quindi ritenersi che la sanzione sia stata irrogata in relazione ad entrambi i contestati profili di difformità.
Con riferimento al motivo di appello relativo alla insussistenza delle contestate violazioni, va osservato quanto segue.
In relazione al primo profilo di difformità, va rilevato che:
I. con proprio decreto n. 4966/2020 (doc. 5 fascicolo di primo grado di parte Controparte_1 appellante) rilasciava “Autorizzazione idraulica a favore del Motoclub Casarza Ligure per manifestazione sportiva – Torr. Petronio loc. Capoluogo in Comune di Casarza Ligure” ai sensi del R.D. n 523/1904 art. 93, così statuendo
“DECRETA per le motivazioni indicate in premessa:
1. di rilasciare, ai sensi dell'art. 93 del R.d. n. 523/1904, a favore del Parte_5
, in persona del legale rappresentante, p.t. corr. in Casarza Ligure (GE) - Via
[...]
Castello 10., l'autorizzazione idraulica, fatti salvi i diritti dei terzi, per il periodo dal 5 al 6 settembre 2020, ai fini dell' effettuazione della manifestazione sportiva denominata "la Prova Campionato
Regionale Ligure Enduro - Minienduro e Skube" che prevede l'accesso al percorso in sponda sinistra del Torr. Petronio nel tratto fra la rampa di accesso in prossimità di Piazza Unicef e la rampa di Via
Tangoni in loc. Capoluogo del Comune di Casarza Ligure (GE)”.
Il provvedimento dava atto fra l'altro che:
- “il transito proposto per lo svolgimento della manifestazione sportiva riguarda un percorso esistente, della lunghezza di circa 300 m., ubicato sulla sponda sinistra del Torrente Petronio già collegato alla viabilità comunale di sponda mediante due esistenti rampe di accesso in prossimità di piazza Unicef e la rampa di accesso in prossimità di Via Tangoni, utilizzate anche per le attività di manutenzione del corso d'acqua;”
- “il percorso non interessa l'alveo attivo del , né aree soggette a tutela speciale;” Pt_6 CP_5
II. In data 01/09/2020 il Comune di Casarza Ligure rilasciava l'autorizzazione allo svolgimento della manifestazione lungo il tracciato che prevedeva fra l'altro “accesso in alveo del torrente in un CP_5 tratto prospiciente il capoluogo di questo comune compreso tra piazza Unicef e via Tangoni, ove esiste un attraversamento a guado collegante percorsi esistenti (rampe di accesso al greto per lo svolgimento di attività manutentive e similari, in sponda sinistra — come da autorizzazione idraulica regionale richiamata di seguito);
3 - ritorno su viabilità carraia in località Tangoni, ponte Biggi, via IV novembre e chiusura anello con innesto nuovamente in via Barletti”
III. Nel verbale di contestazione si dà atto che “tale autorizzazione non menzionava mai il corso d'acqua Rio
Vallegrande ma solo il torrente sulla cui sponda identificava, erroneamente, entrambe le rampe, CP_5 evidentemente sulla base della documentazione pervenuta a tale ufficio.”
IV. Nel verbale di contestazione si dà atto – inoltre – i) che non esiste un percorso preesistente di
“guado” inteso come percorso che collega due sponde opposte;
ii) che la rampa di accesso al terreno presente in prossimità di via Tangoni non era preesistente e sarebbe stata realizzata immediatamente prima dell'avvenimento sportivo.
Così si legge:
Il verbale di contestazione peraltro individua come condotta illecita, “indipendentemente dalla preesistenza o meno dei percorsi in alveo del torrente ”, il fatto che “la gara sia stata CP_5 organizzata in difformità dall'autorizzazione rilasciata dal comune ai sensi della L.R. n. 38/1992 in quanto ha percorso i seguenti tratti fuoristrada, come definiti dall'art.2 comma 1 della L.R. n. 38 /1992 non previsti nel corpo della stessa:
- greto del Rio Vallegrande in Casarza Ligure
- …”
V. Nelle proprie controdeduzioni la solleva poi una serie di osservazioni critiche in ordine Parte_3 al rilascio dell'autorizzazione regionale e alla carenza di istruttoria documentale che l'ha preceduta.
Si pone in evidenza che:
“in presenza di una cartografia adeguata come richiesto dalla norma (appunto la CTR 1:5000), sarebbe stato possibile apprezzare immediatamente:
4 - Che il “percorso” presentato come preesistente transita all'interno dell' Parte_7
- l'esistenza di un ulteriore torrente (mai menzionato negli atti E nelle istanze) interessato dal percorso: il Vallegrande
- l'attraversamento a guado (quindi nell'alveo di piena ordinaria o “attivo”), di quest'ultimo Torrente”
Nelle controdeduzioni si sollevano altresì osservazioni critiche sulla legittimità dell'autorizzazione comunale, ponendosi in evidenza come nel corpo del preambolo di detta autorizzazione si menzioni espressamente la L.R. 38/1992, ed in particolare l'art. 4 comma 2 lett. a),b),d), e) g) h),
(così si legge l'autorizzazione comunale: “Considerato che non sussistono i divieti di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a), b), d), e), g), h) della norma citata”), omettendo però il richiamo alla lettera i) dell'articolo menzionato, che è quello che vieta le manifestazioni negli alvei, fatta salva il transito su guadi preesistenti.
VI. L'ordinanza ingiunzione, pur dando atto che “l'autorizzazione comunale esiste e che non compete né a questo ufficio né tantomeno agli organi di vigilanza sul rispetto della L.R. n. 38/1992 e/o di polizia, rilevare vizi di legittimità dell'atto o vizi nell'iter del procedimento”, dà poi tuttavia rilievo al fatto che “In sede di difesa inoltre, sebbene il verbale fosse estremamente articolato, non è stata prodotta alcuna nuova documentazione che comprovasse che le contestazioni in esso contenute, non corrispondendo alla realtà dei fatti, erano infondate;
il trasgressore ha continuato a riferirsi unicamente al disegno allegato alla domanda presentata in Comune, senza riconoscere che, fini di difesa, è del tutto inadeguato trattandosi di poco più di uno schizzo e non essendo supportato da una cartografia adeguata a rappresentare con puntualità il percorso
e, in particolare, a rendere chiaro e leggibile per chiunque, quale fosse il percorso che asseriva come preesistente e che solo in quanto tale, vista la presenza di un attraversamento a guado, non rientra nei divieti inderogabili di cui all' 4 comma due lettera i)”, di fatto censurando che l'autorizzazione fosse stata rilasciata in relazione ad un percorso non univocamente individuabile, in quanto supportata da documentazione generica.
Ciò posto, occorre evidenziare che:
- la condotta contestata è la realizzazione di un percorso diverso da quello autorizzato, in quanto interessante - oltre al Torrente - anche il rio Vallegrande (non menzionato CP_5 nelle predette autorizzazioni);
- lo stato di fatto da assumere come esistente, ai fini della verifica dell'illecito contestato, è quello che risulta dalle menzionate autorizzazioni, non rilevando in questa sede eventuali vizi/carenze istruttorie o procedimentali di tali provvedimenti posti in evidenza nelle controdeduzioni.
Conseguentemente:
- non occorre verificare la preesistenza o meno della rampa di uscita sul rio Vallegrande, posto che la realizzazione ex novo di una rampa non rientra nella condotta contestata, sia in quanto espressamente esclusa nel verbale di contestazione (“indipendentemente dalla preesistenza o meno dei percorsi in alveo del torrente ”) sia in quanto l'autorizzazione regionale e comunale CP_5 danno atto della preesistenza di entrambe le rampe;
5 - parimenti non rileva l'inesistenza di un percorso a guado di collegamento di due sponde opposte del (evidenziata nel verbale di contestazione), posto che entrambe le Parte_7 autorizzazioni danno atto che il percorso è totalmente in sponda sinistra del torrente CP_5
(del resto sia piazzale Unicef che via Tangoni - come si evince da Google Maps - si trovano sul lato sinistro del torrente) e – come si legge nell'autorizzazione regionale “non interessa l'alveo attivo del ”; Pt_6 CP_5
Peraltro - solo per completezza - va dato atto del fatto che l'istruttoria testimoniale svolta ha confermato la preesistenza della rampa sul rio Vallegrande e che le considerazioni svolte nel verbale di contestazione e nelle controdeduzioni della Forestale in ordine alla insussistenza di rampa preesistente non sono coperte da fede privilegiata, in quanto non sono relative a atti o fatti avvenuti in presenza degli agenti accertatori o da loro compiuti, ma si riferiscono a considerazioni di ordine meramente induttivo.
Fatte queste precisazioni, va osservato che non sussiste la condotta contestata.
Se è pur vero che la rampa di uscita insite sul rio Vallegrande (come confermato anche in sede di istruttoria testimoniale) e non sul torrente , è tuttavia indiscutibilmente a tale rampa CP_5 che i provvedimenti hanno inteso fare riferimento, in quanto pacificamente non esisteva diversa rampa di uscita in prossimità di via Tangoni, insistente sul Torrente Petronio, che possa essere identificata come quella oggetto di autorizzazione, differente da quella invece effettivamente utilizzata nella manifestazione.
La rampa sul rio Vallegrande è infatti l'unica che riconduca alla viabilità ordinaria in prossimità di via Tangoni.
Il teste impiegato comunale responsabile area tecnica del Comune di Casarza Testimone_1
Ligure, che si è occupato dell'istruttoria finalizzata al rilascio della deroga sindacale per il passaggio del greto del Torrente, ha confermato che l'uscita dal greto era autorizzata attraverso la rampa che si trova poco prima della briglia (salto artificiale) del torrente Vallegrande.
L'istruttoria testimoniale ha altresì chiarito le ragioni per cui non sia stato menzionato il torrente Vallegrande. Il teste che ha confermato di avere redatto lo schema Tes_2 grafico di cui al doc. 2 di parte appellante, costituente integrazione all'istanza di autorizzazione prodotto su richiesta espressa della dirigente regionale ha dichiarato: “All'epoca Tes_3 ritenevo che anche quella parte di alveo facesse parte del torrente in quanto in quel punto CP_5
l'alveo è molto largo e ritenevo che il Rio Vallegrande iniziasse più a monte, in corrispondenza di un salto artificiale di almeno un metro e mezzo.”
Al di là quindi della mancata menzione del rio Vallegrande e dell'impreciso riferimento al solo torrente , lo stato dei luoghi - come ricostruibile attraverso le deposizioni assunte - CP_5 consente di determinare in modo univoco il percorso autorizzato come conforme a quello realizzato.
Con riferimento alla seconda delle difformità contestate, così si legge nel verbale di contestazione
6 In questo caso la condotta contestata nel verbale è aver realizzato ex novo un percorso di circa 100
m lineari all'interno del bosco, senza che tale percorso fosse tra quelli contemplati nella richiesta del Motoclub - che si riferisce solamente alla preesistente “strada consortile Bargone/ Campegli” - né autorizzato dal Comune che, per tale località, fa solo menzione del “percorso sterrato
. Persona_1
L' istruttoria testimoniale ha confermato che, a seguito di eventi franosi pregressi, che avevano interrotto la strada interpoderale, l'unico collegamento era costituito dal sentiero - esistente peraltro già prima della realizzazione della stessa strada interpoderale - attraverso il quale è passato il percorso della manifestazione. Il teste sopra citato, ha dichiarato: “La Testimone_1 manifestazione in questione doveva passare anche nella zona compresa fra Bargone e Campegli in località Carteggi. La zona è stata interessata da una frana molto risalente nel tempo e quindi nel corso del tempo si è individuato un percorso alternativo percorribile solo con mezzi fuori strada che è quello che è stato da allora
l'unico utilizzabile e che è quello che è stato autorizzato per la manifestazione”
Nelle proprie controdeduzioni, d'altra parte, la Forestale dà atto che il percorso utilizzato “inizia e termina in corrispondenza dei due punti di interruzione della strada consortile Bargone - Campegli dovuti ad un'erosione del selciato” (pag. 28).
L'autorizzazione comunale, peraltro, non menziona la “strada consortile” - che in un tratto è interrotta - ma “percorso sterrato e l'unico percorso sterrato che collega le due Persona_1 località - come testimonialmente confermato - è quello che passa attraverso il sentiero preesistente che consente di bypassare il tratto di strada consortile franato.
Anche sotto tale profilo, pertanto, non è ravvisabile la condotta contestata, in quanto il percorso autorizzato - pur descritto sommariamente - era univocamente individuabile e corrispondente a quello realizzato.
Alla luce di quanto sopra esposto, in riforma della sentenza impugnata, deve essere annullata l'ordinanza ingiunzione opposta.
Va dichiarato non luogo a provvedere in merito all'annullamento del verbale presupposto, in quanto quest'ultimo è atto meramente interno al procedimento sanzionatorio amministrativo, che
è destinato in ogni caso a concludersi con un provvedimento sanzionatorio (ordinanza-
7 ingiunzione), ove l'autorità competente ritenga sussistente l'infrazione contestata, ovvero con un provvedimento di archiviazione degli atti.
Il verbale è quindi inidoneo ad incidere sulla posizione soggettiva del destinatario e come tale non può essere autonomamente impugnato, essendo l'ordinanza ingiunzione il solo atto mediante il quale viene esercitata la potestà sanzionatoria.
Le spese relative ai due gradi di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da seguenti tabelle, oltre agli esborsi liquidati come in dispositivo
Per il primo grado
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: giudice di pace
Valore della causa: fino a € 1.100
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 68,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 68,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 68,00
Fase decisionale, valore medio: € 142,00
Compenso tabellare (valori medi) € 346,00
Per il grado di appello
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: fino a € 1.100
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 131,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 131,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 200,00
Fase decisionale, valore medio: € 200,00
Compenso tabellare (valori medi) € 662,00
P.Q.M.
Il Giudice, in riforma della sentenza impugnata del Giudice di Pace di Chiavari in data 3.07.2023,
n. 228, annulla l'ordinanza ingiunzione di cui al Decreto della n. 8003-2022 in data Controparte_1
27.12.2022; dichiara non luogo a provvedere in ordine alla domanda di annullamento del verbale della
Forestale Liguria, Stazione Sestri Levante, n. 26 notificato in data 26.11.2020; Parte_3
condanna parte appellata al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 70,00 per esborsi ed
€ 346,00 per onorari oltre spese generali ed oneri di legge per il giudizio di primo grado ed € 91,5
8 per esborsi ed € 662,00 per onorari oltre spese generali ed oneri di legge per il presente giudizio di appello.
Genova, 29.5.2025
Il Giudice
Emanuela Giordano
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