Art. 2.
Il trattamento previsto dal precedente art. 1, ha decorrenza dalla, data di entrata in vigore della presente legge ed e' concesso a domanda degli interessati, da presentarsi entro il termine perentorio di tre mesi dalla data anzidetta.
Il trattamento previsto dal precedente art. 1, ha decorrenza dalla, data di entrata in vigore della presente legge ed e' concesso a domanda degli interessati, da presentarsi entro il termine perentorio di tre mesi dalla data anzidetta.