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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 29/07/2025, n. 568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 568 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 543/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Varese, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 543/2024, promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
10/07/1993, rappresentata e difesa dall'Avv. ROMANO SIMONA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura allegata al ricorso introduttivo;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. BINI FABRIZIO e dall'Avv. DI PIETRO STEFANIA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata alla costituzione;
RESISTENTE
pagina 1 di 6 Con l'intervento del Pubblico Ministero – sede (Visto pervenuto in data 03/06/2024).
OGGETTO: “Modifica delle condizioni inerenti la responsabilità genitoriale”.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza, come segue:
Per parte ricorrente : “come da atto introduttivo, precisando in modifica che Pt_1 domanda l'affido esclusivo-semplice alla signora (non super-esclusivo), in ragione del comportamento della controparte.”;
Per parte resistente : “come da comparsa di costituzione e risposta, insistendo CP_1 anche in via istruttoria per l'ammissione delle prove non ammesse;
chiede rigetto della domanda nuova odierna.”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11/03/2024 la parte ricorrente Parte_1 ha adìto l'intestato Tribunale al fine di ottenere nei confronti della parte resistente pronuncia modificativa del provvedimento vigente fra le parti di cui Controparte_1 al decreto collegiale del 31/03/2022 del Tribunale di Varese, reso su conclusioni congiunte, in relazione alle condizioni inerenti la responsabilità genitoriale inerente i figli nati dalla loro unione nata a [...] il [...] e Persona_1 Persona_2 nato a [...] il [...].
Rispetto alle statuizioni pattuite, parte ricorrente ha adito il tribunale deducendo il mutamento delle condizioni lavorative e retributive del resistente, nonché le controversie tra le parti in ordine all'esercizio concreto del diritto di visita paterno dei minori;
parte ricorrente ha dunque domandato L'incremento della contribuzione ordinaria paterna da complessivi euro 350 al mese a complessivi euro 700 al mese, nonché previsione di un nuovo regime di frequentazione del padre prevedendo tre pomeriggi infrasettimanali, dalle
13:00 alle 21:00 del lunedì e del giovedì nonché la giornata del martedì dalle 16:00 alle
21:00, oltre a weekend alternati dal venerdì sera 20:00 al lunedì sera ore 21:00.
pagina 2 di 6 Attivato il contraddittorio si è costituita in giudizio la parte resistente CP_1
, contestando quando vedo e domandando la conferma della quantificazione del
[...] contributo economico mensile, nonché la previsione di un diverso regime di frequentazione con i minori infrasettimanale il lunedì dalle 13:00 alle 21:00, oltre a weekend alternati dal sabato ore 20:00 al lunedì ore 21:00.
A sostegno delle proprie richieste in resistente ha evidenziato che pur avendo effettivamente mutato occupazione lavorativa lo stesso risulta ad oggi guadagnare un reddito da lavoro inferiore rispetto al precedente, con conseguente peggioramento e non miglioramento della propria complessiva situazione;
ha dedotto di essere gravato da canone locativo.
Sono state depositate le memorie ex art. 473bis.17 c.p.c.; con la prima memoria, parte ricorrente ha formulato domanda nuova subordinata di collocamento paritario alternato settimanale dei minori con mantenimento diretto degli stessi;
ancora parte ricorrente ha dedotto l'inverosimiglianza della circostanza del cambio di lavoro per un reddito inferiore deducendo che il resistente percepirebbe in realtà importi maggiori;
ha rappresentato che il resistente non sarebbe gravato da oneri locativi in quanto il contratto prodotto è intestato al padre del resistente e non al resistente stesso;
infine la ricorrente ha confermato di non percepire reddito, di abitare in una casa popolare, e che il nuovo compagno non coabiterebbe con ella.
All'esito della prima udienza di comparizione delle parti, sono stati sostanzialmente confermati i provvedimenti vigenti, modificando il regime di frequentazione del padre con i figli prevedendo un giorno infrasettimanale in difetto di migliori accordi nell'interesse della prole da individuarsi nella giornata del giovedì dalle 17:00 alle 21:00 nonché a weekend alterni dal sabato mattina 09:00 al lunedì sera 21:00.
Rigettate le istanze istruttorie delle parti, la causa è stata fissata per decisione.
Con comparsa 24/10/2024 si è costituito in giudizio il nuovo difensore di parte ricorrente
, in luogo del precedente, revocato. Parte_1
pagina 3 di 6 All'udienza di discussione orale parte ricorrente ha formulato domanda di affido esclusivo c.d. “semplice”, in ragione del complessivo comportamento di controparte;
parte resistente si è opposta.
La causa è stata trattenuta in decisione al Collegio ex art. 473bis.22 c.p.c.
***********
1) Le modifiche richieste
Ritiene il Collegio che non ricorrano gli elementi per procedere a limitazione della responsabilità genitoriale paterna.
Ed invero, non negandosi le difficoltà relazionali fra i genitori, emerge come il contenzioso fr agli stessi riguardi la costanza del regime di frequentazione in essere, difficoltoso, nonché aspetti di carattere economico.
Tali circostanze non risultano idonee a giustificare l'affido esclusivo richiesto in quanto non risultano incidere pregiudizievolmente sui minori;
invero, a ben vedere, i minori sono del tuto rimasti sullo sfondo di questo procedimento (salvo talune deduzioni in ordine ai percorsi per loro necessari all'udienza di discussione orale), risultando preminenti gli aspetti economici ed organizzativi degli adulti.
La figura paterna non è rappresentata né dedotta come pregiudizievole per i minori;
anzi, in atti è chiesto sostanzialmente una maggiore frequentazione dei minori, soprattutto diretta, senza la mediazione dei nonni paterni ovvero di altre figure, così in fatto negando ogni eventuale dubbio di incapacità genitoriale allo stesso ascrivibile.
Quanto al regime di frequentazione, si evidenzia che allo stato il padre conclude per weekend alteranti dal sabato sera al lunedì sera;
egli continua a richiedere frequentazione infrasettimanale nella giornata del lunedì pomeriggio, ma di fatto tale richiesta coincide coni weekend che richiede, già accordati, così di fatto annullando la differenza fra visite del weekend e infrasettimanali.
Sul punto, si rappresenta che, trattandosi di weekend alternati (circostanza sulla quale i genitori peraltro sono concordi), risulta del tutto necessario nell'interesse dei minori pagina 4 di 6 stabilire un giorni di frequentazione infrasettimanale, al fine di evitare l'interruzione quindicinale della frequentazione ogni volta;
risulta pacifico che la frequentazione infrasettimanale verrà svolta nel rispetto degli ordinari doveri di tutti, adulti e minori, avendo cura di organizzare la frequentazione pomeridiana come possibile.
Al contrario, appare del tutto scentrata la richiesta di parte ricorrente, peraltro a fronte di un affido esclusivo materno, di frequentazione paterna infrasettimanale per ben tre pomeriggi;
peraltro, è la stessa ricorrente in atti a dedurre difficoltà organizzative del resistente a rispettare uno solo di questi pomeriggi.
Con riferimento, infine, agli aspetti economici, emerge documentalmente che il resistente dalla nuova occupazione lavorativa percepisce un reddito medio netto oscillante fra € 1.400,00 ed € 1.700,00; egli è gravato da onere abitativo, la cui quantificazione può essere solo presunta in via ordinaria astratta alla luce delle plurime contestazioni in atti in ordine all'effettivo domicilio a prescindere dalla formale residenza e dall'intestazione dei relativi contratti;
al contrario, la situazione della ricorrente appare invariata, inoccupata, percettrice di reddito di cittadinanza, abita in una casa popolare (canone non indicato né documentato).
Parte ricorrente ha allegato l'inverosimiglianza della circostanza secondo cui il resistente, mutando lavoro, avrebbe diminuito il proprio reddito;
sul punto, a fronte di quanto documentato, le doglianze della ricorrente sono rimaste sfornite di adeguato supporto.
In definitiva, ritiene il Collegio di confermare la statuizione vigente, per complessivi
€ 350,00 mensili, con rivalutazione monetaria decorrente dal provvedimento confermato, del marzo 2022.
2) Le spese di lite
La natura della controversia e l'interesse preminente della prole al centro del procedimento, nonché la parziale reciproca soccombenza, giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti a norma dell'art. 92 co. 2 c.p.c.
pagina 5 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra e contraria istanza disattesa, in parziale modifica del Decreto collegiale 31.03.2022 del Tribunale di Varese, così provvede:
1) DISPONE che le frequentazioni tra genitore non collocatario e prole avvengano secondo il seguente calendario: - un giorno infrasettimanale, in difetto di migliori accordi nell'interesse della prole da individuarsi nella giornata del giovedì, dalle ore
17.00 alle 21.00 dopo cena, curando il ritorno presso l'abitazione materna;
- a weekend alternati dalle ore 09:00 del sabato mattina alle ore 21:00 del lunedì sera, curando il ritorno presso l'abitazione materna;
2) CONFERMA il contributo economico, con decorrenza dal marzo 2022;
3) FERMO il resto;
4) COMPENSA le spese di lite fra le parti.
Si comunichi.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 19/06/2025.
La Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Elisabetta Donelli Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 L. n. 196 del 2003.
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Varese, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 543/2024, promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
10/07/1993, rappresentata e difesa dall'Avv. ROMANO SIMONA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura allegata al ricorso introduttivo;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. BINI FABRIZIO e dall'Avv. DI PIETRO STEFANIA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata alla costituzione;
RESISTENTE
pagina 1 di 6 Con l'intervento del Pubblico Ministero – sede (Visto pervenuto in data 03/06/2024).
OGGETTO: “Modifica delle condizioni inerenti la responsabilità genitoriale”.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza, come segue:
Per parte ricorrente : “come da atto introduttivo, precisando in modifica che Pt_1 domanda l'affido esclusivo-semplice alla signora (non super-esclusivo), in ragione del comportamento della controparte.”;
Per parte resistente : “come da comparsa di costituzione e risposta, insistendo CP_1 anche in via istruttoria per l'ammissione delle prove non ammesse;
chiede rigetto della domanda nuova odierna.”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11/03/2024 la parte ricorrente Parte_1 ha adìto l'intestato Tribunale al fine di ottenere nei confronti della parte resistente pronuncia modificativa del provvedimento vigente fra le parti di cui Controparte_1 al decreto collegiale del 31/03/2022 del Tribunale di Varese, reso su conclusioni congiunte, in relazione alle condizioni inerenti la responsabilità genitoriale inerente i figli nati dalla loro unione nata a [...] il [...] e Persona_1 Persona_2 nato a [...] il [...].
Rispetto alle statuizioni pattuite, parte ricorrente ha adito il tribunale deducendo il mutamento delle condizioni lavorative e retributive del resistente, nonché le controversie tra le parti in ordine all'esercizio concreto del diritto di visita paterno dei minori;
parte ricorrente ha dunque domandato L'incremento della contribuzione ordinaria paterna da complessivi euro 350 al mese a complessivi euro 700 al mese, nonché previsione di un nuovo regime di frequentazione del padre prevedendo tre pomeriggi infrasettimanali, dalle
13:00 alle 21:00 del lunedì e del giovedì nonché la giornata del martedì dalle 16:00 alle
21:00, oltre a weekend alternati dal venerdì sera 20:00 al lunedì sera ore 21:00.
pagina 2 di 6 Attivato il contraddittorio si è costituita in giudizio la parte resistente CP_1
, contestando quando vedo e domandando la conferma della quantificazione del
[...] contributo economico mensile, nonché la previsione di un diverso regime di frequentazione con i minori infrasettimanale il lunedì dalle 13:00 alle 21:00, oltre a weekend alternati dal sabato ore 20:00 al lunedì ore 21:00.
A sostegno delle proprie richieste in resistente ha evidenziato che pur avendo effettivamente mutato occupazione lavorativa lo stesso risulta ad oggi guadagnare un reddito da lavoro inferiore rispetto al precedente, con conseguente peggioramento e non miglioramento della propria complessiva situazione;
ha dedotto di essere gravato da canone locativo.
Sono state depositate le memorie ex art. 473bis.17 c.p.c.; con la prima memoria, parte ricorrente ha formulato domanda nuova subordinata di collocamento paritario alternato settimanale dei minori con mantenimento diretto degli stessi;
ancora parte ricorrente ha dedotto l'inverosimiglianza della circostanza del cambio di lavoro per un reddito inferiore deducendo che il resistente percepirebbe in realtà importi maggiori;
ha rappresentato che il resistente non sarebbe gravato da oneri locativi in quanto il contratto prodotto è intestato al padre del resistente e non al resistente stesso;
infine la ricorrente ha confermato di non percepire reddito, di abitare in una casa popolare, e che il nuovo compagno non coabiterebbe con ella.
All'esito della prima udienza di comparizione delle parti, sono stati sostanzialmente confermati i provvedimenti vigenti, modificando il regime di frequentazione del padre con i figli prevedendo un giorno infrasettimanale in difetto di migliori accordi nell'interesse della prole da individuarsi nella giornata del giovedì dalle 17:00 alle 21:00 nonché a weekend alterni dal sabato mattina 09:00 al lunedì sera 21:00.
Rigettate le istanze istruttorie delle parti, la causa è stata fissata per decisione.
Con comparsa 24/10/2024 si è costituito in giudizio il nuovo difensore di parte ricorrente
, in luogo del precedente, revocato. Parte_1
pagina 3 di 6 All'udienza di discussione orale parte ricorrente ha formulato domanda di affido esclusivo c.d. “semplice”, in ragione del complessivo comportamento di controparte;
parte resistente si è opposta.
La causa è stata trattenuta in decisione al Collegio ex art. 473bis.22 c.p.c.
***********
1) Le modifiche richieste
Ritiene il Collegio che non ricorrano gli elementi per procedere a limitazione della responsabilità genitoriale paterna.
Ed invero, non negandosi le difficoltà relazionali fra i genitori, emerge come il contenzioso fr agli stessi riguardi la costanza del regime di frequentazione in essere, difficoltoso, nonché aspetti di carattere economico.
Tali circostanze non risultano idonee a giustificare l'affido esclusivo richiesto in quanto non risultano incidere pregiudizievolmente sui minori;
invero, a ben vedere, i minori sono del tuto rimasti sullo sfondo di questo procedimento (salvo talune deduzioni in ordine ai percorsi per loro necessari all'udienza di discussione orale), risultando preminenti gli aspetti economici ed organizzativi degli adulti.
La figura paterna non è rappresentata né dedotta come pregiudizievole per i minori;
anzi, in atti è chiesto sostanzialmente una maggiore frequentazione dei minori, soprattutto diretta, senza la mediazione dei nonni paterni ovvero di altre figure, così in fatto negando ogni eventuale dubbio di incapacità genitoriale allo stesso ascrivibile.
Quanto al regime di frequentazione, si evidenzia che allo stato il padre conclude per weekend alteranti dal sabato sera al lunedì sera;
egli continua a richiedere frequentazione infrasettimanale nella giornata del lunedì pomeriggio, ma di fatto tale richiesta coincide coni weekend che richiede, già accordati, così di fatto annullando la differenza fra visite del weekend e infrasettimanali.
Sul punto, si rappresenta che, trattandosi di weekend alternati (circostanza sulla quale i genitori peraltro sono concordi), risulta del tutto necessario nell'interesse dei minori pagina 4 di 6 stabilire un giorni di frequentazione infrasettimanale, al fine di evitare l'interruzione quindicinale della frequentazione ogni volta;
risulta pacifico che la frequentazione infrasettimanale verrà svolta nel rispetto degli ordinari doveri di tutti, adulti e minori, avendo cura di organizzare la frequentazione pomeridiana come possibile.
Al contrario, appare del tutto scentrata la richiesta di parte ricorrente, peraltro a fronte di un affido esclusivo materno, di frequentazione paterna infrasettimanale per ben tre pomeriggi;
peraltro, è la stessa ricorrente in atti a dedurre difficoltà organizzative del resistente a rispettare uno solo di questi pomeriggi.
Con riferimento, infine, agli aspetti economici, emerge documentalmente che il resistente dalla nuova occupazione lavorativa percepisce un reddito medio netto oscillante fra € 1.400,00 ed € 1.700,00; egli è gravato da onere abitativo, la cui quantificazione può essere solo presunta in via ordinaria astratta alla luce delle plurime contestazioni in atti in ordine all'effettivo domicilio a prescindere dalla formale residenza e dall'intestazione dei relativi contratti;
al contrario, la situazione della ricorrente appare invariata, inoccupata, percettrice di reddito di cittadinanza, abita in una casa popolare (canone non indicato né documentato).
Parte ricorrente ha allegato l'inverosimiglianza della circostanza secondo cui il resistente, mutando lavoro, avrebbe diminuito il proprio reddito;
sul punto, a fronte di quanto documentato, le doglianze della ricorrente sono rimaste sfornite di adeguato supporto.
In definitiva, ritiene il Collegio di confermare la statuizione vigente, per complessivi
€ 350,00 mensili, con rivalutazione monetaria decorrente dal provvedimento confermato, del marzo 2022.
2) Le spese di lite
La natura della controversia e l'interesse preminente della prole al centro del procedimento, nonché la parziale reciproca soccombenza, giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti a norma dell'art. 92 co. 2 c.p.c.
pagina 5 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra e contraria istanza disattesa, in parziale modifica del Decreto collegiale 31.03.2022 del Tribunale di Varese, così provvede:
1) DISPONE che le frequentazioni tra genitore non collocatario e prole avvengano secondo il seguente calendario: - un giorno infrasettimanale, in difetto di migliori accordi nell'interesse della prole da individuarsi nella giornata del giovedì, dalle ore
17.00 alle 21.00 dopo cena, curando il ritorno presso l'abitazione materna;
- a weekend alternati dalle ore 09:00 del sabato mattina alle ore 21:00 del lunedì sera, curando il ritorno presso l'abitazione materna;
2) CONFERMA il contributo economico, con decorrenza dal marzo 2022;
3) FERMO il resto;
4) COMPENSA le spese di lite fra le parti.
Si comunichi.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 19/06/2025.
La Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Elisabetta Donelli Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 L. n. 196 del 2003.
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