Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 13/06/2025, n. 578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 578 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1013/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore dott.ssa Francesca Cerrone Giudice dott. Eugenio Bolondi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 1013/2025 promosso dai coniugi:
(c.f. ), Parte_1 C.F._1
(c.f. ), Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'Avv. GRASSO ROBERTO
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili depositata dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e
127 ter c.p.c.; che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata e, segnatamente, il verbale di separazione consensuale dei coniugi in data 16.04.2007, successivamente omologato dal
Tribunale di Modena con decreto di omologazione n. Cronol. 1790/2007 del 19.04.2007;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- atteso che sono trascorsi oltre sei mesi dalla comparizione dei coniugi ricorrenti avanti al presidente del tribunale nel procedimento di separazione e che, mancando ogni contraria eccezione di parte, la separazione si presume si sia protratta ininterrottamente (art. 3, comma 4 parte finale. L.
1.12.1970 n.
898);
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- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1) I coniugi vivranno separati nell'obbligo del reciproco rispetto.
2) , nato a [...], in data [...], c.f. , Parte_1 C.F._1
con la sottoscrizione del presente atto, allo scopo di consentire la risoluzione della crisi coniugale e di favorire un accordo, si impegna e si obbliga, entro e non oltre tre mesi dalla sentenza di divorzio a trasferire a titolo gratuito alla SIa , nata a [...], in data [...], c.f. Parte_2
in ragione del 50% ed alla figlia maggiorenne , nata a [...]F._2 Persona_1
Scandiano (RE), in data 30/05/2003, c.f. in ragione del 50%, la proprietà C.F._3 dell'immobile sito in Sassuolo, Via Ancora n. 238, acquistata dopo il matrimonio, identificata catastalmente al NCEU del Comune di Sassuolo foglio 12, particella 154, sub. 28 Via Ancora 238 , piano 1-4, cat. A/3, classe 3, vani 6 (sei), superficie catastale mq 96, totale escluse aree scoperte 95 mq, rendita euro 464,81 (appartamento e soffitta), nonché sub. 23, Via Ancora 238, piano T, cat. C/6, classe 7, mq 12, superficie catastale mq 14, rendita euro 41,52 (autorimessa), il tutto quale risulta dalla planimetria catastale allegata all'atto di compravendita del 18/12/2018 stipulato a Ministero
Notaio Dott. rep n. 45354, raccolta n. 16017, registrato a Sassuolo il 27/12/2018 al n. Persona_2
2396 serie 1T e trascritto a Modena il 28/12/2018 al n. 37179 R.G., n. 25022 R.P. nonché al n. 37180
R.G. e al n. 25023 R.P.
L'unità immobiliare in oggetto viene trasferita nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, con annessi e connessi, fissi ed infissi, adiacenze e pertinenze, usi, diritti, ragioni, azioni, servitù attive e passive se ed in quanto esistenti e con tutti i patti contenuti o richiamati nel citato atto di provenienza, che si hanno qui per integralmente riportati e trascritti dichiarando l'assegnatario di esserne pienamente a conoscenza. Il SI rinuncia ad ogni pretesa sul predetto Parte_1
immobile, nonché garantisce la proprietà e disponibilità della porzione immobiliare in oggetto, nonché la sua libertà da qualsiasi peso e/o ipoteca, privilegi anche fiscali. Le spese inerenti e conseguenti il rogito, ivi comprese a titolo esemplificativo e non esaustivo gli onorari del Notaio e le eventuali imposte di registro, si intendono a carico interamente del SI . Parte_1
Le parti dichiarano che l'atto notarile di trasferimento alla SIa (per il 50%) ed Parte_2 alla SIa (per il 50 %) di proprietà dell'immobile in oggetto sarà un atto pubblico Persona_1 meramente esecutivo dell'obbligo di adempimento delle obbligazioni assunte nell'ambito del presente pagina 2 di 5 procedimento di divorzio consensuale, per cui lo stesso sarà esente dalle imposte di bollo, registro e da ogni altra tassa per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 154 del 10.5.1999 con la quale l'esenzione fiscale prevista per tutti gli atti, documenti e provvedimenti in tema di divorzio dall'art. 19 della legge 6.3.1987 n. 74 (a parziale integrazione della legge 1.12.1970 n. 898 e confermate, poi, da ultimo, dall'art. 1, commi 608 e 609, della L. 28.12.2013 n. 147) è stata estesa ai procedimenti di separazione personale dei coniugi.
Tali accordi sono funzionali ed indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale. Le parti dichiarano pertanto di avvalersi dei benefici fiscali di cui all'art. 19 Legge 74/1987, con i maggiori benefici di cui alla Sentenza della Corte Costituzionale n.154/1999. Le parti si obbligano a stipulare gli atti di trasferimento entro e non oltre il 31/12/2025.
3) Entrambi i coniugi provvederanno al mantenimento diretto della figlia Persona_1 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, quando la stessa sarà con l'uno o con l'altro coniuge.
4) Le spese di natura straordinaria da sostenersi nell'interesse della figlia saranno ripartite nella misura del 50% a genitore secondo quanto stabilito dal Protocollo del Tribunale di Modena ovvero: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari, e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze. In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.)
pagina 3 di 5 dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione. Copia della documentazione delle spese straordinarie dovrà essere trasmessa a mezzo mail o whatsapp all'altro genitore entro l'ultimo giorno del mese cui fanno riferimento, in modo che entrambi i genitori possano portare in detrazione, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie in sede di dichiarazione fiscale.
5) Gli istanti dichiarano di essere economicamente indipendenti e pertanto nessuna forma di mantenimento sussisterà a carico di ciascuno nei confronti dell'altro; le parti dichiarano inoltre di non aver null'altro a pretendere reciprocamente per qualsiasi titolo, ragione od azione dipendente dal rapporto coniugale, avendo definito, al di fuori, prima e con la sottoscrizione del presente atto, ogni loro pendenza.
6) I coniugi dichiarano fin d'ora di prestare acquiescenza all'emananda sentenza di scioglimento degli effetti civili del matrimonio contenente le predette esatte condizioni, rinunciando a proporre impugnazione avverso la stessa.
7) Le spese legali della presente procedura saranno interamente a carico del SI .” Parte_1
- rilevato che non sono nati figli”;
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole maggiorenne non economicamente indipendente, e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 4 comma 16° della legge 1 dicembre 1970 n° 898 e l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
I – DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in
SASSUOLO il 20/07/1996 fra nato a [...] il [...] Parte_1
e nata a [...] il [...] Parte_2
alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
pagina 4 di 5 II - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di SASSUOLO (MO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 1996 Atto n. 70 Parte II Serie A
III - dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 10.06.2025.
Il Presidente estensore
Riccardo Di Pasquale
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