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Sentenza 22 giugno 2025
Sentenza 22 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 22/06/2025, n. 3243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3243 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona dei magistrati:
dott.ssa Alessandra Piscitiello -Presidente rel.
dott.ssa Maria Teresa Onorato -Consigliere
dott.ssa Paola Martorana -Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in grado d'appello, N.R.G. 4773/2022, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del tribunale di Napoli n. 4179/2022 pubblicata il 29.4.2022 vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Francesco Castelli (C.F. ) (fax. 081.7515963) (pec. C.F._2
ed elettivamente domiciliata presso lo studio Email_1 di quest'ultimo sito in Napoli, alla Via Scipione Rovito n.22
-APPELLANTE-
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._3
Marco Visconti (C.F. ) (fax. C.F._4 P.IVA_1
( , ed elettivamente domiciliato presso lo Email_2
studio di quest'ultimo sito in Napoli, alla Via Alessandro Scarlatti n.105.
-APPELLATO- E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. CP_2 C.F._5
GABRIELE MUNDO (C.F. ) (fax. 081 579.64.69) (pec. CodiceFiscale_6
, presso il quale è elettivamente domiciliato in Email_3
Napoli, alla Via Pietro Castellino n.88
-APPELLATO-
NONCHÉ
(C.F. ) Controparte_3 C.F._7
-APPELLATO CONTUMACE-
E
(C.F. ) Controparte_4 C.F._8
-APPELLATO CONTUMACE-
NONCHE'
(C.F. ) Controparte_5 C.F._9
-APPELLATA CONTUMACE-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n.4179/2022, pubblicata il 29.04.2022, non notificata, il Tribunale di
Napoli rigettava la domanda proposta da nei confronti dei germani Parte_1 CP_3
, e , con la quale l'istante aveva chiesto accertarsi e CP_1 CP_2 Controparte_4
dichiararsi il diritto di essa istante ad ottenere la quota pari a 1/5 dell'immobile sito in
Napoli, alla Via Pietro Castellino n.56/M, foglio 5 p.lla 330 sub 14 cat. A/3 vani 5, rinveniente dalla eredità dei (comuni genitori) sigg.ri e Parte_2 Parte_3
disporre la divisione giudiziale di detto immobile, accertare l'illegittima occupazione del germano dell'intero cespite ereditario dalla data del decesso della madre e CP_3
condannarlo al pagamento dell'indennità di occupazione fino al rilascio.
2. Nell'atto introduttivo del giudizio la sig.ra aveva dedotto che il bene Parte_1
sopra menzionato era oggetto di comunione pro-indiviso per essere stato da lei acquisito, insieme ai propri germani, “jure successionis” dalla madre, la sig.ra deceduta Parte_3
in data 07.07.2007 come da relazione notarile del Dott. del 07.01.2013, e che Persona_1
lo scioglimento della comunione doveva essere disposto attribuendo ad ognuno dei coeredi/comproprietari la quota di 1/5 dell'intero. Aveva, altresì, sostenuto che il germano con il proprio nucleo familiare, aveva occupato l'appartamento ereditario fin dal CP_3
decesso della madre contro la volontà degli altri coeredi e di essa istante senza corrispondere alcuna indennità e non lo aveva rilasciato nonostante la richiesta avanzata in tal senso da essa attrice unitamente ai germani ed con lettera ar del maggio CP_2 CP_1
2012
3. Si erano costituiti: , difeso dall'avv. Giovanni Russo, esprimendo la CP_2
propria disponibilità a cedere la sua quota al fratello sulla base della stima del bene CP_3 indicata in comparsa;
con il patrocinio dell'avv. Massimo Damiani, il Controparte_3
quale aveva spiegato che, dopo l'accettazione di tutti essi fratelli dell'eredità materna avvenuta in data 26.01.2012, aveva manifestato la volontà di acquistare l'immobile sito in
Napoli alla Via Pietro Castellino n.56/M, valutato di comune accordo in € 430.000,00 e che, proprio in conseguenza dell'intesa raggiunta con gli altri coeredi, esso Controparte_3 aveva corrisposto alla germana la somma di € 10.400,00, a titolo di acconto al fine di acquistare la quota di 1/5 dell'immobile di proprietà della stessa ed aveva acquistato, per la somma di € 60.000,00, la quota di 1/5 dal germano e per donazione un'altra quota CP_1
di 1/5 dall'altro germano nonché offerto alla sorella di Controparte_4 Pt_1
corrisponderle il residuo importo pari a euro 50.000,00, che ella aveva rifiutato, pretendendo la maggior somma di euro 80.000,00 oltre l'acconto già ricevuto;
alla luce di tali circostanze, aveva chiesto l'attribuzione dell'intero immobile ad esso convenuto ex art. 720
c.c.
4. Gli altri convenuti erano rimasti contumaci.
5. Fallita la possibilità di bonario componimento della controversia che inizialmente le parti costituite avevano ventilato, la causa, dopo alcuni rinvii concessi per consentire alla parte attrice (che nel corso del processo aveva cambiato diversi difensori) di depositare il proprio fascicolo di parte non rinvenuto nell'incartamento processuale (il fascicolo di parte dell'attrice era stato ritirato dall'avv. Triunfo, secondo difensore della parte, in data
10.11.20214 e non più restituito;
il nuovo difensore avv. Vitale nel costituirsi all'udienza del 12.10.2015 aveva dichiarato di depositare il fascicolo di parte unitamente alla comparsa di costituzione, come risultante dal relativo verbale di udienza), senza svolgimento di attività istruttoria, veniva decisa dal tribunale con la sentenza qui impugnata, con la quale rigettava la domanda attorea e compensava le spese di causa, revocando, altresì,
l'ammissione al gratuito patrocinio dell'attrice.
6. A fondamento della decisione il primo giudice affermava che la controversia poteva essere risolta sulla base del criterio della “ragione più liquida” che, nella fattispecie, riteneva essere il difetto di prova della titolarità in capo ai de cuius e Parte_2 Parte_3
del bene di cui era chiesta la divisione ereditaria. Ciò in quanto non risultava acquisita tempestivamente la documentazione ipocatastale, che era stata prodotta per la prima volta in data 15.3.2019 e peraltro in forma sintetica.
7. Revocava, poi, l'ammissione al gratuito patrocinio della attrice sull'assunto che la stessa avesse agito in giudizio con colpa grave, stante il grave mancato deposito della sua produzione di parte (nonostante i solleciti effettuati dal giudicante dal 5.4.2017 al
20.1.2021) e il deposito tardivo della documentazione relativa alla titolarità del bene oggetto di divisione.
8. Avverso tale decisione ha proposto appello , che, sulla base di un Parte_1 unico articolato motivo, ne ha chiesto l'integrale riforma con l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “a) dichiarare aperta la successione della de cuius SI.ra , Parte_3
deceduta in data 07.07.2007; b) per l'effetto, accertare e dichiarare i germani SIg.ri
, , , , Controparte_1 CP_2 Parte_1 Controparte_4 CP_3
eredi e dunque comunisti e comproprietari, ciascuno per la quota di 1/5 (un
[...] quinto) dell'intero al momento dell'apertura della successione della loro madre, e accertare i trasferimenti avvenuti tra i coeredi quali con atto di Controparte_4
donazione a favore del germano nonché vendita della propria quota da Controparte_3
parte di al fratello disattesa ogni contraria istanza Controparte_1 Controparte_3
avversaria: in via principale e nel merito: accettare e dichiarare il diritto della sua quota di 1/5 ed ottenere la divisione giudiziale dell'immobile in oggetto, sito in Napoli, alla Via
Pietro Castellino, n.56/M, Sezione Urbana Avv. Foglio 5, particella 330, subalterno 14, categoria, A/3, vani 5 e, per l'effetto, dichiarare la divisione giudiziale dell'immobile stesso, previa determinazione della sua consistenza attuale, attribuendo ad ogni parte la corrispondente quota ideale, ossia 1/5, secondo quando sarà determinato dal C.T.U. che vorrà nominarsi al fine di redigere un progetto divisionale;
- accertare e dichiarare
l'illegittima ed abusiva occupazione dell'immobile in questione da parte del coerede sig.
insieme al suo nucleo familiare, calcolando l'indennità di occupazione Controparte_3
della rispettiva quota dell'immobile dal 2007 fino ad oggi della quota di 1/5 della coerede sig.ra ; - emettere ogni altro provvedimento utile e necessario, anche con Parte_1
bonario componimento onde poter procedere alla scioglimento della comunione e alla divisione della massa complessiva, da dividere nei termini preposti, anche della vendita pro quota al proprietario maggioritario il sig. , il quale nonostante le ripetute Controparte_3 sollecitazioni da parte del Giudice non ha prestato alcun interesse ed a tutt'oggi abbandonato il giudizio;
-attribuire la quota di 1/5 alla sig.ra con la stima Parte_1
dell'immobile di € 430.000,00, valore attribuito con l'acquisto della quota indivisa dal coerede sig. ; -attribuire alla sig.ra l'indennizzo di Controparte_1 Parte_1
occupazione dalla data della morte della madre, quindi dall'anno 2007 a tutt'oggi contro il coerede sig. che risiede nell'appartamento in questione;
-attribuire alla Controparte_3
sig.ra il risarcimento dei danni nei confronti degli coeredi o in subordine del Parte_1
coerede sig. -in via subordinata/ alternativa, nel caso in cui non fosse Controparte_3
possibile disporre la divisione giudiziale;
in via ancora più gradata laddove dovesse accertarsi l'indivisibilità del bene e dato che attualmente il sig. risulta Controparte_3
essere proprietario di 3/5 di voler acquistare la quota spettante alla sig.ra Parte_1
che in caso di mancato accoglimento di nomina di C.T.U. venga calcolato il valore dell'immobile per € 430,000,00, quale stima attribuita dai germani nell'acquisto della quota pro indivisa del germano da parte del coerede per Controparte_1 Controparte_3
1/5 oltre l'indennizzo di occupazione limitatamente alla sua quota, decorrendo dal periodo della morte della madre dal 2007 ed in base al prezzo di mercato;
-si ribadisce come il sig.
abbia espressamente richiesto ex art.720 c.p.c. di vedersi attribuite le Controparte_3
porzioni degli altri condividenti;
- nel caso in cui il sig. non abbia Controparte_3
intenzione di acquistare la quota della sig.ra , si chiede di ordinare la Parte_1 vendita dell'immobile ai sensi del disposto normativo dell'art.788 c.p.c. tramite un professionista, che visto la comproprietà maggioritaria del sig. Controparte_3
rappresenterebbe un ipotesi puramente residuale dato che, come precisato in più occasioni dalla Suprema Corte di Cassazione, qualora la richiesta di attribuzione del bene immobile venga avanzata da uno solo dei coeredi il bene dovrà essere assegnato a questi, fatto salvo
l'addebito con il pagamento del conguaglio per la quota degli altri coeredi ed a provvedere alla divisione della somma ricavata in proporzione in base alle varie quote spettanti a ciascuno dei coeredi, calcolando anche l'indennità di occupazione dalla data della morte della madre avvenuta nell'anno 2007 fino ad oggi;
qualora il Giudice adito concludesse per il rigetto, si chiede che vengano condannati gli altri 4 coeredi per aver avuto una condotta gravemente lesiva, ostativa ed in mala fede nei confronti della sig.ra Pt_1
coerede, la quale non ha utilizzato nulla della propria quota ereditaria, invece, al
[...]
contrario, tutti e 4 coeredi hanno pensato ad ottenere i loro personali interessi danneggiando gravemente economicamente la sorella estromettendola e non facendola percepire nulla, né è stata immessa nel possesso, né le è stato riconosciuto un indennizzo, né le è stata liquidata la propria quota;
nella denegata ipotesi di mancato accoglimento di tutte le richieste esposte nel presente atto di appello la stessa chiede quanto segue: “a) in subordine, la sig.ra chiede la condanna e il risarcimento dei danni nei Parte_1
confronti di tutti i coeredi per la condotta di malafede, ed arricchimento senza giusta causa
a danno esclusivo della medesima ai sensi dell'art.2031 c.c. b) La sig.ra fa Parte_1
presente che sia prima che durante il presente giudizio vani sono stati i tentativi di bonario componimento che ci si è sempre pronti e disponibili per un eventuale proposta di acquisto della quota della istante oltre l'indennizzo sul godimento dell'immobile ed il risarcimento dei danni per aver ostacolato lo scioglimento della comunione dei beni ereditari. c) Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre accessori di legge. d)
Conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dai convenuti e dagli appellati dinanzi al Tribunale di Napoli ed innanzi alla Corte di appello di Napoli per tutti i motivi contenuti ed esposti nel presente atto”. Il tutto con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi al doppio grado di giudizio, con l'ammissione del Gratuito Patrocinio per entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria, si chiede l'ammissione della istanza istruttoria non ammesse o rigettate nel primo grado di giudizio per tutti i motivi contenuti nel presente appello.
9. L'atto di appello è stato ritualmente notificato a che si è costituito in Controparte_1
data 20.3.2023 instando per il rigetto del gravame;
è stato notificato regolarmente anche a
(già contumace in primo grado) con raccomandata postale Controparte_4
consegnata a mani proprie il 4.11.2022, che non si è costituito;
con le medesime modalità la notifica è stata eseguita a che l'ha ricevuta l'11.11.2022 e si è costituito CP_2
chiedendo accogliersi il gravame proposto dalla germana;
è stato, invece, disposto il rinnovo della notifica a , non costituito, perché eseguito personalmente alla Controparte_3
parte invece che al suo procuratore costituito in primo grado entro l'anno dalla pubblicazione della decisione gravata;
a seguito del rinnovo della notifica- disposto con ordinanza riservata del collegio 19.10.2024- avvenuto il 5.11.2024, lo stesso non si è costituito;
infine, l'atto di appello è stato notificato anche a ( non parte del Controparte_5
primo grado), quale acquirente, in comunione legale con il marito , della Controparte_3
quota di 1/5 del coerede , che non si è costituita. Controparte_1
10. È stato acquisito il solo fascicolo d'ufficio telematico del primo gradoe non anche quello cartaceo, non è stata svolta attività istruttoria e la causa, dopo una prima riserva in decisione con rimessione sul ruolo per il rinnovo della notifica a e per il Controparte_3 deposito, a cura della parte più diligente, dell'atto di citazione notificato del primo grado, è stata riservata nuovamente in decisione dopo la scadenza dei termini ex art. 190 cpc assegnati con ordinanza del 27.2.2025 all'esito della udienza del 26.2.2025 celebrata in forma cartolare ex art. 127 ter cpc
11. Preliminarmente, occorre verificare d'ufficio se l'impugnazione sia stata proposta tempestivamente.
Al riguardo, dall'esame degli atti risulta che: a) la sentenza impugnata è stata depositata in data 29.04.2022; b) non è stata notificata;
c) l'atto d'appello è stato consegnato all'ufficiale giudiziario il 03.11.2022.
Ne deriva ch'è stato osservato il termine previsto dall'art. 327 cpc –di sei mesi dovendosi applicare nella formulazione successiva alla modifica introdotta dall'art. 46 legge n.
69/2009 atteso che il giudizio di primo grado è stato promosso in epoca successiva al 4 luglio 2009 (ed è alla data d'instaurazione del giudizio di primo grado, e non a quella d'impugnazione, che occorre fare riferimento come da giurisprudenza consolidata: ex multis, Cass. 8 luglio 2015 n. 14267; Cass. 4 maggio 2012 n. 6784) – da computarsi secondo il sistema della computazione civile ex nominatione dierum con l'aggiunta di 46 giorni per la sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale (dal 1° agosto al
15 settembre, per la precisione, non trovando applicazione, ratione temporis, la riduzione del periodo feriale a 31 giorni disposta dall'art. 16 comma 1 D.L. n. 132/2014 conv. con modif. in L. n. 162/2014, applicabile dall'anno 2015 così come anche chiarito da Cass. 19 settembre 2017 n. 21674).
12. Venendo all'esame del gravame, risulta fondata l'eccezione di nullità del giudizio di primo grado rilevata dall'appellante nella comparsa conclusionale depositata il 29.4.2025 per pretermissione, nel precedente grado, di , quale comproprietaria della Controparte_5
quota di 1/5 dell'eredità di cui è causa, da lei acquistata in comunione legale con il marito dall'altro coerede . Controparte_3 Controparte_1
13. Invero, dalla schermata telematica dell'intestazione dell'immobile e dalla visura storica catastale depositata dall'appellante il 12.11.2022 risulta che con atto per notaio
[...]
di Frattamaggiore del 12.3.2013, trascritto il 28.3.2013, il coerede Persona_2 CP_1
ha venduto la sua quota di 1/5 sull'immobile di causa a , che l'ha
[...] Controparte_3 acquistata in comunione dei beni con il coniuge . Quest'ultima, dunque, Controparte_5
dal 12.3.2013 è comproprietaria dell'immobile di cui qui si chiede la divisione.
14. Ora, da quanto è dato desumere dagli atti e documenti del primo grado a disposizione della Corte, il giudizio di primo grado è successivo alla vendita della su detta quota: infatti,
l'atto di citazione introduttivo del primo grado reca in calce la data del 12.3.2013; di esso non consta l'esatta data di notifica, atteso che il fascicolo cartaceo di primo grado dell'attrice è andato smarrito (giusta attestazione della cancelleria del giudie a quo versata in atti dall'avv. Chianese, precedente difensore dell'appellante) ed è rimasto inevaso l'invito di questa Corte alle parti di depositare una copia eventualmente in loro possesso di detto atto notificato;
la causa risulta iscritta a ruolo in tribunale nella data del 26.3.2013 e la domanda giudiziale di divisione è stata trascritta il 12.5.2016; è poco probabile che l'atto di citazione, datato 12.3.2013, sia stato notificato nella medesima giornata, il che è possibile escludere anche considerando che l'iscrizione a ruolo deve avvenire ex art. 165 cpc entro dieci giorni dalla notifica al convenuto, quindi, essendo quest'ultimo adempimento avvenuto il 26.3.2013, è possibile desumere che la notifica sia avvenuta il 16 marzo 2013.
15. La circostanza è suffragata dalla stessa parte appellante, attrice in primo grado, che sostiene l'anteriorità, rispetto alla sua iniziativa giudiziaria, della compravendita della quota di a e alla di lui moglie . Controparte_1 Controparte_3 Controparte_5
16. Poiché trattasi pacificamente di vendita di quota ereditaria (e non di un singolo bene della massa ereditaria) che, per quanto sopra ricostruito, deve ritenersi avvenuta ante causam, risulta essere parte necessaria del giudizio di divisione del bene Controparte_5
di cui è comproprietaria. E allora, essendo stata del tutto pretermessa nel precedente grado, e avendo scelto di non costituirsi nel presente grado al fine di accettare il contraddittorio, non resta che pronunciare la nullità del giudizio e della sentenza di primo grado per violazione del contraddittorio, questione che è deducibile anche per la prima volta in sede di legittimità, se risultante dagli atti e non preclusa dal giudicato sulla questione, come nella specie.
17. Tanto comporta la necessità di rimettere gli atti al primo giudice ex art. 354 cpc, non potendosi diversamente colmare l'omissione consumatasi nel precedente grado, e rende superflua l'analisi dei motivi di merito dell'appello.
18. In ordine alle spese, considerato che il merito del gravame non è stato delibato e che sulla nullità del giudizio non sono ravvisabili posizioni di soccombenza tra le parti costituite, vanno integralmente compensate quelle del presente grado, mentre le spese del primo grado nullo andranno liquidate dal primo giudice innanzi al quale le parti dovranno riassumere la causa nel termine perentorio di seguito indicato ai sensi dell'art. 353 cpc.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Napoli, 2^ sezione civile, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, definitivamente decidendo sull'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
tribunale di Napoli n. 4179/2022 pubblicata il 29.4.2022, così provvede:
1- Dichiara la nullità del giudizio di primo grado e della sentenza impugnata e dispone la rimessione degli atti al primo giudice ai sensi dell'art. 354 cpc, innanzi al quale le parti dovranno riassumere la causa nel termine perentorio di tre mesi dalla notificazione della presente decisione;
2- Compensa le spese del grado tra le parti costituite;
3- Nulla per le spese del grado nei confronti dei contumaci , Controparte_3 [...]
e ; Controparte_4 Controparte_5
4- Rimette la liquidazione delle spese del primo grado nullo al primo giudice innanzi al quale andrà riassunta la causa
Così deciso in Napoli, li 18.6.2025
Il presidente estensore
Dott.ssa Alessandra Piscitiello
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona dei magistrati:
dott.ssa Alessandra Piscitiello -Presidente rel.
dott.ssa Maria Teresa Onorato -Consigliere
dott.ssa Paola Martorana -Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in grado d'appello, N.R.G. 4773/2022, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del tribunale di Napoli n. 4179/2022 pubblicata il 29.4.2022 vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Francesco Castelli (C.F. ) (fax. 081.7515963) (pec. C.F._2
ed elettivamente domiciliata presso lo studio Email_1 di quest'ultimo sito in Napoli, alla Via Scipione Rovito n.22
-APPELLANTE-
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._3
Marco Visconti (C.F. ) (fax. C.F._4 P.IVA_1
( , ed elettivamente domiciliato presso lo Email_2
studio di quest'ultimo sito in Napoli, alla Via Alessandro Scarlatti n.105.
-APPELLATO- E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. CP_2 C.F._5
GABRIELE MUNDO (C.F. ) (fax. 081 579.64.69) (pec. CodiceFiscale_6
, presso il quale è elettivamente domiciliato in Email_3
Napoli, alla Via Pietro Castellino n.88
-APPELLATO-
NONCHÉ
(C.F. ) Controparte_3 C.F._7
-APPELLATO CONTUMACE-
E
(C.F. ) Controparte_4 C.F._8
-APPELLATO CONTUMACE-
NONCHE'
(C.F. ) Controparte_5 C.F._9
-APPELLATA CONTUMACE-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n.4179/2022, pubblicata il 29.04.2022, non notificata, il Tribunale di
Napoli rigettava la domanda proposta da nei confronti dei germani Parte_1 CP_3
, e , con la quale l'istante aveva chiesto accertarsi e CP_1 CP_2 Controparte_4
dichiararsi il diritto di essa istante ad ottenere la quota pari a 1/5 dell'immobile sito in
Napoli, alla Via Pietro Castellino n.56/M, foglio 5 p.lla 330 sub 14 cat. A/3 vani 5, rinveniente dalla eredità dei (comuni genitori) sigg.ri e Parte_2 Parte_3
disporre la divisione giudiziale di detto immobile, accertare l'illegittima occupazione del germano dell'intero cespite ereditario dalla data del decesso della madre e CP_3
condannarlo al pagamento dell'indennità di occupazione fino al rilascio.
2. Nell'atto introduttivo del giudizio la sig.ra aveva dedotto che il bene Parte_1
sopra menzionato era oggetto di comunione pro-indiviso per essere stato da lei acquisito, insieme ai propri germani, “jure successionis” dalla madre, la sig.ra deceduta Parte_3
in data 07.07.2007 come da relazione notarile del Dott. del 07.01.2013, e che Persona_1
lo scioglimento della comunione doveva essere disposto attribuendo ad ognuno dei coeredi/comproprietari la quota di 1/5 dell'intero. Aveva, altresì, sostenuto che il germano con il proprio nucleo familiare, aveva occupato l'appartamento ereditario fin dal CP_3
decesso della madre contro la volontà degli altri coeredi e di essa istante senza corrispondere alcuna indennità e non lo aveva rilasciato nonostante la richiesta avanzata in tal senso da essa attrice unitamente ai germani ed con lettera ar del maggio CP_2 CP_1
2012
3. Si erano costituiti: , difeso dall'avv. Giovanni Russo, esprimendo la CP_2
propria disponibilità a cedere la sua quota al fratello sulla base della stima del bene CP_3 indicata in comparsa;
con il patrocinio dell'avv. Massimo Damiani, il Controparte_3
quale aveva spiegato che, dopo l'accettazione di tutti essi fratelli dell'eredità materna avvenuta in data 26.01.2012, aveva manifestato la volontà di acquistare l'immobile sito in
Napoli alla Via Pietro Castellino n.56/M, valutato di comune accordo in € 430.000,00 e che, proprio in conseguenza dell'intesa raggiunta con gli altri coeredi, esso Controparte_3 aveva corrisposto alla germana la somma di € 10.400,00, a titolo di acconto al fine di acquistare la quota di 1/5 dell'immobile di proprietà della stessa ed aveva acquistato, per la somma di € 60.000,00, la quota di 1/5 dal germano e per donazione un'altra quota CP_1
di 1/5 dall'altro germano nonché offerto alla sorella di Controparte_4 Pt_1
corrisponderle il residuo importo pari a euro 50.000,00, che ella aveva rifiutato, pretendendo la maggior somma di euro 80.000,00 oltre l'acconto già ricevuto;
alla luce di tali circostanze, aveva chiesto l'attribuzione dell'intero immobile ad esso convenuto ex art. 720
c.c.
4. Gli altri convenuti erano rimasti contumaci.
5. Fallita la possibilità di bonario componimento della controversia che inizialmente le parti costituite avevano ventilato, la causa, dopo alcuni rinvii concessi per consentire alla parte attrice (che nel corso del processo aveva cambiato diversi difensori) di depositare il proprio fascicolo di parte non rinvenuto nell'incartamento processuale (il fascicolo di parte dell'attrice era stato ritirato dall'avv. Triunfo, secondo difensore della parte, in data
10.11.20214 e non più restituito;
il nuovo difensore avv. Vitale nel costituirsi all'udienza del 12.10.2015 aveva dichiarato di depositare il fascicolo di parte unitamente alla comparsa di costituzione, come risultante dal relativo verbale di udienza), senza svolgimento di attività istruttoria, veniva decisa dal tribunale con la sentenza qui impugnata, con la quale rigettava la domanda attorea e compensava le spese di causa, revocando, altresì,
l'ammissione al gratuito patrocinio dell'attrice.
6. A fondamento della decisione il primo giudice affermava che la controversia poteva essere risolta sulla base del criterio della “ragione più liquida” che, nella fattispecie, riteneva essere il difetto di prova della titolarità in capo ai de cuius e Parte_2 Parte_3
del bene di cui era chiesta la divisione ereditaria. Ciò in quanto non risultava acquisita tempestivamente la documentazione ipocatastale, che era stata prodotta per la prima volta in data 15.3.2019 e peraltro in forma sintetica.
7. Revocava, poi, l'ammissione al gratuito patrocinio della attrice sull'assunto che la stessa avesse agito in giudizio con colpa grave, stante il grave mancato deposito della sua produzione di parte (nonostante i solleciti effettuati dal giudicante dal 5.4.2017 al
20.1.2021) e il deposito tardivo della documentazione relativa alla titolarità del bene oggetto di divisione.
8. Avverso tale decisione ha proposto appello , che, sulla base di un Parte_1 unico articolato motivo, ne ha chiesto l'integrale riforma con l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “a) dichiarare aperta la successione della de cuius SI.ra , Parte_3
deceduta in data 07.07.2007; b) per l'effetto, accertare e dichiarare i germani SIg.ri
, , , , Controparte_1 CP_2 Parte_1 Controparte_4 CP_3
eredi e dunque comunisti e comproprietari, ciascuno per la quota di 1/5 (un
[...] quinto) dell'intero al momento dell'apertura della successione della loro madre, e accertare i trasferimenti avvenuti tra i coeredi quali con atto di Controparte_4
donazione a favore del germano nonché vendita della propria quota da Controparte_3
parte di al fratello disattesa ogni contraria istanza Controparte_1 Controparte_3
avversaria: in via principale e nel merito: accettare e dichiarare il diritto della sua quota di 1/5 ed ottenere la divisione giudiziale dell'immobile in oggetto, sito in Napoli, alla Via
Pietro Castellino, n.56/M, Sezione Urbana Avv. Foglio 5, particella 330, subalterno 14, categoria, A/3, vani 5 e, per l'effetto, dichiarare la divisione giudiziale dell'immobile stesso, previa determinazione della sua consistenza attuale, attribuendo ad ogni parte la corrispondente quota ideale, ossia 1/5, secondo quando sarà determinato dal C.T.U. che vorrà nominarsi al fine di redigere un progetto divisionale;
- accertare e dichiarare
l'illegittima ed abusiva occupazione dell'immobile in questione da parte del coerede sig.
insieme al suo nucleo familiare, calcolando l'indennità di occupazione Controparte_3
della rispettiva quota dell'immobile dal 2007 fino ad oggi della quota di 1/5 della coerede sig.ra ; - emettere ogni altro provvedimento utile e necessario, anche con Parte_1
bonario componimento onde poter procedere alla scioglimento della comunione e alla divisione della massa complessiva, da dividere nei termini preposti, anche della vendita pro quota al proprietario maggioritario il sig. , il quale nonostante le ripetute Controparte_3 sollecitazioni da parte del Giudice non ha prestato alcun interesse ed a tutt'oggi abbandonato il giudizio;
-attribuire la quota di 1/5 alla sig.ra con la stima Parte_1
dell'immobile di € 430.000,00, valore attribuito con l'acquisto della quota indivisa dal coerede sig. ; -attribuire alla sig.ra l'indennizzo di Controparte_1 Parte_1
occupazione dalla data della morte della madre, quindi dall'anno 2007 a tutt'oggi contro il coerede sig. che risiede nell'appartamento in questione;
-attribuire alla Controparte_3
sig.ra il risarcimento dei danni nei confronti degli coeredi o in subordine del Parte_1
coerede sig. -in via subordinata/ alternativa, nel caso in cui non fosse Controparte_3
possibile disporre la divisione giudiziale;
in via ancora più gradata laddove dovesse accertarsi l'indivisibilità del bene e dato che attualmente il sig. risulta Controparte_3
essere proprietario di 3/5 di voler acquistare la quota spettante alla sig.ra Parte_1
che in caso di mancato accoglimento di nomina di C.T.U. venga calcolato il valore dell'immobile per € 430,000,00, quale stima attribuita dai germani nell'acquisto della quota pro indivisa del germano da parte del coerede per Controparte_1 Controparte_3
1/5 oltre l'indennizzo di occupazione limitatamente alla sua quota, decorrendo dal periodo della morte della madre dal 2007 ed in base al prezzo di mercato;
-si ribadisce come il sig.
abbia espressamente richiesto ex art.720 c.p.c. di vedersi attribuite le Controparte_3
porzioni degli altri condividenti;
- nel caso in cui il sig. non abbia Controparte_3
intenzione di acquistare la quota della sig.ra , si chiede di ordinare la Parte_1 vendita dell'immobile ai sensi del disposto normativo dell'art.788 c.p.c. tramite un professionista, che visto la comproprietà maggioritaria del sig. Controparte_3
rappresenterebbe un ipotesi puramente residuale dato che, come precisato in più occasioni dalla Suprema Corte di Cassazione, qualora la richiesta di attribuzione del bene immobile venga avanzata da uno solo dei coeredi il bene dovrà essere assegnato a questi, fatto salvo
l'addebito con il pagamento del conguaglio per la quota degli altri coeredi ed a provvedere alla divisione della somma ricavata in proporzione in base alle varie quote spettanti a ciascuno dei coeredi, calcolando anche l'indennità di occupazione dalla data della morte della madre avvenuta nell'anno 2007 fino ad oggi;
qualora il Giudice adito concludesse per il rigetto, si chiede che vengano condannati gli altri 4 coeredi per aver avuto una condotta gravemente lesiva, ostativa ed in mala fede nei confronti della sig.ra Pt_1
coerede, la quale non ha utilizzato nulla della propria quota ereditaria, invece, al
[...]
contrario, tutti e 4 coeredi hanno pensato ad ottenere i loro personali interessi danneggiando gravemente economicamente la sorella estromettendola e non facendola percepire nulla, né è stata immessa nel possesso, né le è stato riconosciuto un indennizzo, né le è stata liquidata la propria quota;
nella denegata ipotesi di mancato accoglimento di tutte le richieste esposte nel presente atto di appello la stessa chiede quanto segue: “a) in subordine, la sig.ra chiede la condanna e il risarcimento dei danni nei Parte_1
confronti di tutti i coeredi per la condotta di malafede, ed arricchimento senza giusta causa
a danno esclusivo della medesima ai sensi dell'art.2031 c.c. b) La sig.ra fa Parte_1
presente che sia prima che durante il presente giudizio vani sono stati i tentativi di bonario componimento che ci si è sempre pronti e disponibili per un eventuale proposta di acquisto della quota della istante oltre l'indennizzo sul godimento dell'immobile ed il risarcimento dei danni per aver ostacolato lo scioglimento della comunione dei beni ereditari. c) Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre accessori di legge. d)
Conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dai convenuti e dagli appellati dinanzi al Tribunale di Napoli ed innanzi alla Corte di appello di Napoli per tutti i motivi contenuti ed esposti nel presente atto”. Il tutto con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi al doppio grado di giudizio, con l'ammissione del Gratuito Patrocinio per entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria, si chiede l'ammissione della istanza istruttoria non ammesse o rigettate nel primo grado di giudizio per tutti i motivi contenuti nel presente appello.
9. L'atto di appello è stato ritualmente notificato a che si è costituito in Controparte_1
data 20.3.2023 instando per il rigetto del gravame;
è stato notificato regolarmente anche a
(già contumace in primo grado) con raccomandata postale Controparte_4
consegnata a mani proprie il 4.11.2022, che non si è costituito;
con le medesime modalità la notifica è stata eseguita a che l'ha ricevuta l'11.11.2022 e si è costituito CP_2
chiedendo accogliersi il gravame proposto dalla germana;
è stato, invece, disposto il rinnovo della notifica a , non costituito, perché eseguito personalmente alla Controparte_3
parte invece che al suo procuratore costituito in primo grado entro l'anno dalla pubblicazione della decisione gravata;
a seguito del rinnovo della notifica- disposto con ordinanza riservata del collegio 19.10.2024- avvenuto il 5.11.2024, lo stesso non si è costituito;
infine, l'atto di appello è stato notificato anche a ( non parte del Controparte_5
primo grado), quale acquirente, in comunione legale con il marito , della Controparte_3
quota di 1/5 del coerede , che non si è costituita. Controparte_1
10. È stato acquisito il solo fascicolo d'ufficio telematico del primo gradoe non anche quello cartaceo, non è stata svolta attività istruttoria e la causa, dopo una prima riserva in decisione con rimessione sul ruolo per il rinnovo della notifica a e per il Controparte_3 deposito, a cura della parte più diligente, dell'atto di citazione notificato del primo grado, è stata riservata nuovamente in decisione dopo la scadenza dei termini ex art. 190 cpc assegnati con ordinanza del 27.2.2025 all'esito della udienza del 26.2.2025 celebrata in forma cartolare ex art. 127 ter cpc
11. Preliminarmente, occorre verificare d'ufficio se l'impugnazione sia stata proposta tempestivamente.
Al riguardo, dall'esame degli atti risulta che: a) la sentenza impugnata è stata depositata in data 29.04.2022; b) non è stata notificata;
c) l'atto d'appello è stato consegnato all'ufficiale giudiziario il 03.11.2022.
Ne deriva ch'è stato osservato il termine previsto dall'art. 327 cpc –di sei mesi dovendosi applicare nella formulazione successiva alla modifica introdotta dall'art. 46 legge n.
69/2009 atteso che il giudizio di primo grado è stato promosso in epoca successiva al 4 luglio 2009 (ed è alla data d'instaurazione del giudizio di primo grado, e non a quella d'impugnazione, che occorre fare riferimento come da giurisprudenza consolidata: ex multis, Cass. 8 luglio 2015 n. 14267; Cass. 4 maggio 2012 n. 6784) – da computarsi secondo il sistema della computazione civile ex nominatione dierum con l'aggiunta di 46 giorni per la sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale (dal 1° agosto al
15 settembre, per la precisione, non trovando applicazione, ratione temporis, la riduzione del periodo feriale a 31 giorni disposta dall'art. 16 comma 1 D.L. n. 132/2014 conv. con modif. in L. n. 162/2014, applicabile dall'anno 2015 così come anche chiarito da Cass. 19 settembre 2017 n. 21674).
12. Venendo all'esame del gravame, risulta fondata l'eccezione di nullità del giudizio di primo grado rilevata dall'appellante nella comparsa conclusionale depositata il 29.4.2025 per pretermissione, nel precedente grado, di , quale comproprietaria della Controparte_5
quota di 1/5 dell'eredità di cui è causa, da lei acquistata in comunione legale con il marito dall'altro coerede . Controparte_3 Controparte_1
13. Invero, dalla schermata telematica dell'intestazione dell'immobile e dalla visura storica catastale depositata dall'appellante il 12.11.2022 risulta che con atto per notaio
[...]
di Frattamaggiore del 12.3.2013, trascritto il 28.3.2013, il coerede Persona_2 CP_1
ha venduto la sua quota di 1/5 sull'immobile di causa a , che l'ha
[...] Controparte_3 acquistata in comunione dei beni con il coniuge . Quest'ultima, dunque, Controparte_5
dal 12.3.2013 è comproprietaria dell'immobile di cui qui si chiede la divisione.
14. Ora, da quanto è dato desumere dagli atti e documenti del primo grado a disposizione della Corte, il giudizio di primo grado è successivo alla vendita della su detta quota: infatti,
l'atto di citazione introduttivo del primo grado reca in calce la data del 12.3.2013; di esso non consta l'esatta data di notifica, atteso che il fascicolo cartaceo di primo grado dell'attrice è andato smarrito (giusta attestazione della cancelleria del giudie a quo versata in atti dall'avv. Chianese, precedente difensore dell'appellante) ed è rimasto inevaso l'invito di questa Corte alle parti di depositare una copia eventualmente in loro possesso di detto atto notificato;
la causa risulta iscritta a ruolo in tribunale nella data del 26.3.2013 e la domanda giudiziale di divisione è stata trascritta il 12.5.2016; è poco probabile che l'atto di citazione, datato 12.3.2013, sia stato notificato nella medesima giornata, il che è possibile escludere anche considerando che l'iscrizione a ruolo deve avvenire ex art. 165 cpc entro dieci giorni dalla notifica al convenuto, quindi, essendo quest'ultimo adempimento avvenuto il 26.3.2013, è possibile desumere che la notifica sia avvenuta il 16 marzo 2013.
15. La circostanza è suffragata dalla stessa parte appellante, attrice in primo grado, che sostiene l'anteriorità, rispetto alla sua iniziativa giudiziaria, della compravendita della quota di a e alla di lui moglie . Controparte_1 Controparte_3 Controparte_5
16. Poiché trattasi pacificamente di vendita di quota ereditaria (e non di un singolo bene della massa ereditaria) che, per quanto sopra ricostruito, deve ritenersi avvenuta ante causam, risulta essere parte necessaria del giudizio di divisione del bene Controparte_5
di cui è comproprietaria. E allora, essendo stata del tutto pretermessa nel precedente grado, e avendo scelto di non costituirsi nel presente grado al fine di accettare il contraddittorio, non resta che pronunciare la nullità del giudizio e della sentenza di primo grado per violazione del contraddittorio, questione che è deducibile anche per la prima volta in sede di legittimità, se risultante dagli atti e non preclusa dal giudicato sulla questione, come nella specie.
17. Tanto comporta la necessità di rimettere gli atti al primo giudice ex art. 354 cpc, non potendosi diversamente colmare l'omissione consumatasi nel precedente grado, e rende superflua l'analisi dei motivi di merito dell'appello.
18. In ordine alle spese, considerato che il merito del gravame non è stato delibato e che sulla nullità del giudizio non sono ravvisabili posizioni di soccombenza tra le parti costituite, vanno integralmente compensate quelle del presente grado, mentre le spese del primo grado nullo andranno liquidate dal primo giudice innanzi al quale le parti dovranno riassumere la causa nel termine perentorio di seguito indicato ai sensi dell'art. 353 cpc.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Napoli, 2^ sezione civile, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, definitivamente decidendo sull'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
tribunale di Napoli n. 4179/2022 pubblicata il 29.4.2022, così provvede:
1- Dichiara la nullità del giudizio di primo grado e della sentenza impugnata e dispone la rimessione degli atti al primo giudice ai sensi dell'art. 354 cpc, innanzi al quale le parti dovranno riassumere la causa nel termine perentorio di tre mesi dalla notificazione della presente decisione;
2- Compensa le spese del grado tra le parti costituite;
3- Nulla per le spese del grado nei confronti dei contumaci , Controparte_3 [...]
e ; Controparte_4 Controparte_5
4- Rimette la liquidazione delle spese del primo grado nullo al primo giudice innanzi al quale andrà riassunta la causa
Così deciso in Napoli, li 18.6.2025
Il presidente estensore
Dott.ssa Alessandra Piscitiello