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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 24/10/2025, n. 336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 336 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO- Collegio civile- riunita in camera di consiglio e composta da:
1) d.ssa IA Grazia d'Errico Presidente
2) dr.Gianfranco Placentino Consigliere
3) avv.Domenico IA Spinelli Giudice Ausiliario-rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nelle cause civili di appello riunite n. 120/2021 R.G.A.C.C. e 1/2022 R.G.A.C.C.,
avverso
-la sentenza non definitiva n.460/2020 del 6/10/2020, pubblicata il 7/10/2020,
pronunciata dal Tribunale di Campobasso in composizione monocratica nella causa n.2295/16 R.N.G., non notificata,
nonché
1 -la sentenza n.809/2021 del 22/11/2021, pubblicata in pari data, pronunciata dal
Tribunale di Campobasso in composizione monocratica, sempre nella causa civile n.2295/16 RNG, notificata il 02/12/2021,
aventi ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo-leasing”
TRA
( ) in persona Parte_1 P.IVA_1
del l.r.p.t., , Parte_1 C.F._1 Parte_2
, , e C.F._2 Parte_3 C.F._3 CP_1
, tutti rappresentati e difesi, in forza di mandati
[...] C.F._4
in atti, dagli avv.ti Gianluca De Michele e Marco Pizzuti, elettivamente domiciliati presso e nello studio del secondo in Campobasso al Corso Mazzini n.101
APPELLANTI
E
( ), Controparte_2 P.IVA_2
in persona del liquidatore l.r.p.t., rappresentata e difesa, in forza di mandato in calce alla comparsa di costituzione in appello, dall'avv.Giuseppe Campana,
elettivamente domiciliata presso e nel suo studio in Campobasso al Corso F. Bucci
n.54/A
APPELLATA
2 Conclusioni: esaminate le note conclusive scritte depositate dalle parti costituite,
in sostituzione dell'udienza del 5/03/2025, come disposto ai sensi degli artt. 35
D.Leg.vo 149/2022 e 127 ter c.p.c., la causa è passata in decisione.
-SVOLGIMENTO DEL PROCESSO-
1) a richiesta di (da ora breviter ”), il Controparte_2 CP_2
Tribunale di Campobasso emetteva decreto ingiuntivo n.559/2016 del 28/09/2016
nei confronti della società e dei Parte_4
signori e Parte_1 Parte_2 Parte_3
per il pagamento della somma di € 24.665,12, per canoni Controparte_1
scaduti e a scadere relativi al contratto di locazione finanziaria mobiliare n. 5649,
sottoscritto in data 16/02/2011, tra la stessa e la , e CP_2 Parte_4
risolto per inadempimento con nota del 20/01/2016; CP_2
-avverso tale decreto, con atto di citazione regolarmente notificato, gli ingiunti ut supra contestavano la pretesa creditoria della deducendo la natura di CP_2
“leasing traslativo” del contratto in parola, in virtù del quale avrebbe dovuto trovare applicazione la disciplina di cui all'art. 1526 c.c., ragion per cui chiedevano che fosse dichiarato il diritto dell'opposta a vedersi riconoscere un equo compenso per il godimento dei beni oggetto del leasing dalla data di consegna dei predetti beni fino alla data di restituzione, chiedendo -poi- in via riconvenzionale la condanna della alla restituzione in suo favore della soc. CP_2 Parte_4
dei canoni corrisposti in pendenza del contratto di leasing pari a € 44.512,56;
3 -costituitasi, sosteneva doversi ritenere superata la dicotomia di leasing CP_2
di godimento/leasing traslativo, e conseguentemente superato l'orientamento che prevedeva l'applicabilità dell'art. 1526 c.c. alle ipotesi di leasing assimilabile alla vendita con riserva di proprietà, con conseguente legittimità delle clausole contrattuali contestate, per cui instava per il rigetto dell'opposizione;
- istruita la causa mediante prova testimoniale e CTU, l'adito Tribunale, con sentenza non definitiva n.460/2020 del 6/10/2020, pubblicata il 7/10/2020,
rigettava l'opposizione con riguardo alla declaratoria della natura traslativa del contratto di leasing n. 5649 stipulato tra le parti in causa, accertava il diritto della concedente a ricevere una somma pari all'ammontare dei canoni scaduti CP_2
e non pagati fino alla data della risoluzione, dei canoni a scadere, solo in linea capitale, e del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto,
nonché le spese anticipate per il recupero del bene, la stima e la sua conservazione per il tempo necessario alla vendita, detratto quanto ricavato dalla vendita,
rimettendo la causa sul ruolo per l'effettiva determinazione delle somme di diritto spettanti a . CP_2
2) Con atto notificato a mezzo PEC del 7/04/2021, gli intestati appellanti hanno formulato impugnazione avverso la suddetta sentenza non definitiva instando alla Corte d'Appello di Campobasso la riforma della stessa in forza dei motivi d'appello che di seguito verranno precisati ed il favore delle spese;
- la causa è risultata inscritta con il n. 120/2021 RG;
4 - con comparsa del 7/09/2021, si è costituita instando per il rigetto CP_2
dell'infondata impugnazione, con vittoria di spese del grado.
3) Espletata nuova CTU nel giudizio rimesso, l'adito Tribunale, con sentenza definitiva n.809/2021 del 22/11/2021, pubblicata in pari data, revocando l'opposta ingiunzione, condannava Parte_1
, , e al Parte_1 Parte_2 Parte_3 Controparte_1
pagamento in favore di della somma di € 20.784,76, oltre interessi di CP_2
mora in misura convenzionale dall'1/2/2016 al saldo, e le spese tutte di giudizio.
4) Con atto notificato a mezzo PEC del 31/12/2021, gli intestati appellanti hanno formulato impugnazione avverso la suddetta sentenza definitiva instando alla
Corte d'Appello di Campobasso la riforma della stessa in forza dei motivi d'appello che di seguito verranno precisati ed il favore delle spese;
-la causa è risultata inscritta con il n. 1/2022 RG;
- con comparsa del 9/05/2022, si è costituita instando per il rigetto CP_2
dell'infondata impugnazione, con vittoria di spese del grado;
- con ordinanza del 23/05/2024 è stata disposta la riunione del giudizio inscritto col n. 1/2022 RG a quello riportante il n.120/2021 RG;
- precisate le conclusioni a mezzo di note scritte depositate, in sostituzione dell'udienza del 5/03/2025, come disposto ai sensi degli artt. 35 D.Leg.vo
149/2022 e 127 ter c.p.c., la causa è passata in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.=
5 -MOTIVI-
Innanzitutto, va rigettata l'eccezione di d'inammissibilità dell'asserito CP_2
intervento adesivo effettuato da (in proprio) per essere Parte_1
stata già parte del giudizio del primo grado, in quanto la prefata è intervenuta sin dall'inizio negli intercorsi giudizi sia nella qualità di l.r.p.t. della e Parte_4
sia quale obbligata in solido unitamente agli altri coobbligati.
A) Circa il sostanziale unico motivo di impugnazione avverso le sentenze a margine indicate, gli appellanti lamentano che il Tribunale ha erroneamente ritenuto applicabile al caso di specie la sopravvenuta disciplina della L.124/2017 -
intervenuta a tipizzare il leasing finanziario- non considerando che il rapporto di leasing intercorso tra le parti era già stato risolto per inadempimento della stessa con nota della del 20/01/2016 (quindi prima della nuova Parte_5 CP_2
legge regolatrice) e che per tale effetto doveva trovare ancora applicazione, in via analogica, l'art. 1526 c.c. che prevede la restituzione da parte del venditore delle rate riscosse, salvo il diritto ad un equo compenso ed al risarcimento del danno.
Hanno, poi, aggiunto che le stesse Sezioni Unite della Suprema Corte, intervenuta sul punto con la decisione del 28/01/2021 n.2061, hanno risolto il contrasto in merito alla dibattuta applicabilità della L. n.124/2017 ai contratti di leasing risolti per inadempimento dell'utilizzatore antecedentemente all'entrata in vigore della nuova norma, stabilendone la non applicabilità per non avere la stessa effetti retroattivi, ragion per cui detta nuova normativa trova applicazione solo per quei
6 contratti di leasing finanziario in cui i presupposti della risoluzione per l'inadempimento dell'utilizzatore non si siano ancora verificati al momento della sua entrata in vigore. Ribadito che nella fattispecie la risoluzione del contratto è
avvenuta il 20/01/2016 -due anni prima dell'entrata in vigore della L.124/2017 per cui quest'ultima è certamente da ritenersi inapplicabile- hanno, quindi, insistito per il riconoscimento del contratto in parola quale “leasing traslativo”, che prevede per l'appunto l'applicabilità dell'art.1526 c.c. in caso di risoluzione per inadempimento, con diritto della a vedersi restituiti i canoni versati, Parte_4
salvo l'equo compenso per l'utilizzo dei beni.
L'appellata ha contestato tali assunti ribadendo la fondatezza CP_2
dell'impugnata statuizione anche alla luce della recente pronuncia della
Cassazione -n.7527 del 21/03/2024- che ha ribadito ancora una volta che la L.
124/2017 si applica anche ai contratti di leasing traslativo “risolti anteriormente
alla sua entrata in vigore se i loro effetti non si sono ancora esauriti e sono ancora
sub judice, non in modo diretto, perché la disciplina è priva di efficacia retroattiva,
ma per interpretazione storico-evolutiva, determinandosi altrimenti -in contrasto
con i principi costituzionali di uguaglianza e di ragionevolezza- un'irragionevole ed
ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai contratti risolti
successivamente”.
La doglianza è fondata nei sensi che seguono.
7 Il Tribunale, motivando sul punto, ha sostanzialmente precisato che la L.
n.124/2017 -in tema di leasing o locazione finanziaria- è intervenuta a superare la formale distinzione -di estrazione giurisprudenziale- tra “leasing di godimento”
(per il quale trovava applicazione l'art.1458, comma 1, c.c.) e “leasing traslativo”
(per il quale trovava applicazione l'art.1526 c.c.) disciplinando anche i presupposti e gli effetti della risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore, così
facendo emergere un'autonoma e unitaria causa di finanziamento non riconducibile alla figura della vendita con riserva di proprietà con conseguente inapplicabilità, come nella fattispecie in scrutinio, della disciplina rinvenibile nell'art. 1526 c.c. in caso di inadempimento del contratto di leasing “traslativo”,
ma -al contrario- della nuova disciplina di cui alla citata legge e ciò -seguendo e condividendo l'indirizzo interpretativo di cui alle pronunce della S.C. n. 7933/2020
e n.18543/2019- valendo anche con riguardo a quei rapporti che, seppur sorti e/o interrotti prima della sua entrata in vigore, “non siano stati ancora accertati e
definiti con statuizione passata in giudicato…”.
Il Collegio evidenzia e ribadisce che fino all'emanazione della L.124/2017
nell'ordinamento italiano non esisteva una disciplina organica del contratto di leasing o locazione finanziaria, sino ad allora regolamentato solamente dalla giurisprudenza di merito e di legittimità: in particolare, la Suprema Corte, con le sentenze nn.5570, 5572 e 5573 del 13/12/1989 confermate dalla sentenza a S.U.
n.65/1993, ha ritenuto di distinguere il contratto di leasing in due sottocategorie
8 a seconda dello scopo concreto che le parti intendono realizzare: il “leasing di
godimento” e il “leasing traslativo”1.
La distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo era poi particolarmente significativa in caso di inadempimento dell'utilizzatore per il mancato pagamento delle rate del prezzo che legittimano la risoluzione del contratto: infatti, si riteneva che nel leasing di godimento trovasse applicazione l'art. 1458 c.c. con esonero del concedente dall'obbligo di restituire i canoni già percepiti;
nel leasing traslativo,
viceversa, riconducendosi la fattispecie ad una vendita a rate, trovasse applicazione l'art. 1526 c.c. con conseguente dovere per il concedente di restituire le rate riscosse.
La Cassazione, con sentenza n.4862/2010, ha ritenuto di mutare tale orientamento a seguito dell'introduzione dell'art. 72 quater della L.Fall. (D.Lgs. n.
5 del 2006, art. 59) -al quale si uniformava- che aveva dettato un'unica disciplina per la locazione finanziaria, valevole sia per il leasing di godimento che per quello traslativo, con conseguente esclusione di restituzione dei canoni versati e versamento di quelli scaduti ed insoluti sino alla risoluzione.
9 Senonché la successiva evoluzione giurisprudenziale della S.C. ha ritenuto che, pur alla luce della normativa testé introdotta, comunque non potesse ritenersi superata la tradizionale distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo e le differenti conseguenze che da essa derivano nell'ipotesi di risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore (Cass.Civ., sez. III, del 29/04/2015 n.
8687 e Cass.Civ., sez. I, del 9/02/2016 n. 2538), con l'affermazione che la disposizione dell'art. 72 quater della L.Fall. si applicava ad una situazione particolare (scelta del curatore di sciogliersi dal contratto pendente alla data di fallimento) e la sua disciplina non aveva incidenza al di fuori della materia fallimentare e dei rapporti giuridici pendenti.
Il Legislatore, con la L. n.124/2017, è intervenuto a colmare l'assenza normativa al riguardo introducendo la figura del “leasing finanziario” e dettando una compiuta disciplina relativa a presupposti, effetti e conseguenze della risoluzione per inadempimento, oltre a norme di coordinamento con altre disposizioni che richiamano tale fattispecie contrattuale.
Sulla scorta di tale ultima normativa, il Supremo Collegio, disattendendo il suo tradizionale indirizzo, ha ritenuto che il Legislatore, ponendo detta normativa
(L.124/2017) in linea di diretta continuità con la previsione di cui all'art. 72 quater
della L.Fall., avesse voluto consolidare il principio della <ricostruzione unitaria>>
del contratto di leasing escludendo la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo e facendo così venir meno l'ipotizzata bipartizione (Cass.Civ., sez. I,
10 29/03/2019 n. 8980 e Cass.Civ., sez.I, 10/07/2019 n. 18543), e in tal modo
“tipizzando” il contratto di leasing finanziario e dettando una unica disciplina in caso di inadempimento dell'utilizzatore.
A tale orientamento si è attenuto il Tribunale a quo con l'impugnata sentenza sul punto.
Ma anche tale ultimo orientamento è stato mutato con le successive pronunce della Suprema Corte (Cass.Civ., sez. III, 08/10/2019 n. 25031, Cass.Civ., sez.III,
24/01/2020 n. 1581 e Cass.Civ., sez. III, 05/05/2020 n. 8470) secondo cui l'art. 72
quater L.F., che ha natura eccezionale e non riguarda la risoluzione del contratto di leasing bensì il suo scioglimento quale conseguenza del fallimento dell'utilizzatore, non consente di ritenere superata la tradizionale distinzione tra leasing finanziario e leasing traslativo, e le differenti conseguenze che da essa derivano nell'ipotesi di risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore.
La precisata distinzione è stata, poi, ribadita e rafforzata con pronuncia delle
Sezioni Unite del 28/01/2021 n.2061, laddove gli sono stati chiamati ad Parte_6
individuare e determinare la disciplina applicabile nelle ipotesi di risoluzione per inadempimento di contratto di leasing (traslativo) verificatasi prima dell'entrata in vigore della L. 124 del 2017 e del fallimento dell'utilizzatore resosi inadempiente,
rimarcando la necessità di dover assicurare <continuità al diritto vivente di
risalente formazione ... che ha costantemente tratto dall'art. 1526 c.c., in forza di
11 interpretazione analogica, la disciplina atta a regolare gli effetti della risoluzione
per inadempimento del contratto di leasing (traslativo) verificatasi prima
dell'entrata in vigore della L. n. 124/2017 e del fallimento dell'utilizzatore resosi
inadempiente>> in quanto la disciplina recata dalla L.124 del 2017 non ha carattere retroattivo e quindi non deve essere applicata alla risoluzione che sia realizzata in un momento antecedente alla entrata in vigore della legge, essendo essa priva degli indici che consentono di riconoscerle efficacia regolativa per il passato.
Il Supremo Collegio, poi, ha ribadito l'insegnamento testé precisato con le successive pronunce n.588 del 10/01/2025, n.26258 del 8/10/2024, n.25792 del
26/09/2024, n.3930 del 13/02/2024 e n. 7367 del 14/03/2023 (per citarne
alcune), con le quali ha ancora una volta rimarcato che al contratto di leasing
risolto prima della entrata in vigore della legge n. 124 del 2017 si applica in via analogica l'articolo 1526 c.c., sicchè il comma 138 della L.124/2017 si applica solo alla risoluzione i cui presupposti si siano verificati dopo l'entrata in vigore della legge stessa (Cass.Civ., sez. III, 06/11/2024 n.28546), in tal modo superando la ormai unica pronuncia parzialmente difforme della S.C. del 21/03/2024 n.7527 -
richiamata dall'appellata secondo cui, pur riconosciuto il carattere non CP_2
retroattivo della L.124/2017, in ogni caso la stessa -quale precisa posizione del legislatore- introduce <una disciplina che integra una obiettiva ed evidentemente
consapevole soluzione di continuità rispetto ad esso, che non può non riverberarsi
12 sulla valutazione ed interpretazione delle situazioni pregresse non ancora definite.
Qualora, invece, ai rapporti di leasing finanziario i cui effetti non siano ancora
esauriti e sui quali le Corti e i tribunali siano chiamati a decidere, si decidesse di
applicare discipline diverse a seconda che i contratti siano stati risolti o meno prima
dell'anno 2017, si determinerebbe una irragionevole ed ingiustificata disparità di
trattamento in contrasto con i principi costituzionali di eguaglianza e
ragionevolezza>>, ciò che è esattamente il contrario di quanto affermato dalla S.U.
del 2021 nel momento in cui ha precisato che l'art. 11 delle preleggi al c.c.
(stabilendo che “la legge non dispone che per l'avvenire”) è stato considerato
condicio sine qua non della certezza del diritto e presuppone che il Giudice non abbia il potere di applicare una norma retroattivamente, neppure mediante il procedimento analogico, se non è lo stesso legislatore a disporre in via retroattiva e che pertanto <debba assicurarsi continuità al diritto vivente di risalente
formazione che ha costantemente tratto dall'art. 1526 c.c., in forza di
interpretazione analogica, la disciplina atta a regolare gli effetti della risoluzione
per inadempimento di contratto di leasing (traslativo) verificatasi prima
dell'entrata in vigore della L. n. 124 del 2017 e del fallimento dell'utilizzatore resosi
inadempiente …>>.
Orbene, il Collegio, nell'alveo tracciato dalle pronunce della Suprema Corte testé
richiamate -dalle quali non intende discostarsi- secondo cui, ritenuta la non applicabilità alla fattispecie in scrutinio della disciplina di cui alla L.124/2017, va
13 mantenuta ferma la distinzione tra “leasing di godimento” e “leasing traslativo”,
riconosce alla fattispecie in scrutinio la qualificazione di “leasing traslativo” -del resto neanche sostanzialmente contestato da se non relativamente ai CP_2
correlati effetti sanzionatori- con le relative prescrizioni sanzionatorie di cui all'art. 1526 c.c., che prevede il diritto dell'acquirente (utilizzatore) a vedersi restituite le prestazioni già eseguite e del venditore (concedente) al recupero della piena disponibilità del bene, di cui ha conservato la proprietà, salvo -al fine di evitare arricchimenti ingiustificati dell'utilizzatore- il diritto all'equo compenso per l'uso della cosa, e al risarcimento del danno (ove l'equo compenso sta a rappresentare la contropartita dell'uso e del naturale deterioramento della cosa dipendente dal tempo trascorso, mentre all'ulteriore deprezzamento dovuto a cause fuori dell'ordinario soccorre il risarcimento del danno).
Infatti, l'attenta lettura dei versati atti fa chiaramente intendere -come correttamente evidenziato dagli appellanti- che il contratto di leasing de quo è
stato concepito tra le parti con la chiara finalità di consentire l'opzione sui beni da parte della : il rapporto, ha assunto la natura di leasing traslativo proprio Parte_5
perché nel momento della formazione del consenso, i contraenti avevano previsto che i beni -avuto riguardo alla loro intrinseca natura durevole, all'uso programmato ed alla durata del rapporto- erano destinati a conservare alla scadenza contrattuale, un valore residuo particolarmente apprezzabile per l'utilizzatore , sicché il loro trasferimento nella sfera dell'utilizzatore Parte_5
14 rientrava nella funzione propria assegnata dalle parti al contratto stesso, e non costituiva -come invece nel leasing tradizionale di godimento- mera eventualità
del tutto marginale ed accessoria.
Per completezza di trattazione, il Collegio evidenzia poi che, quand'anche si volesse ritenere l'operatività della disciplina di cui alla L.124/2017 al caso di specie secondo i parametri della sentenza minoritaria innanzi richiamata (del 21/03/2024
n.7527), è assolutamente indiscusso che nella fattispecie in scrutinio l'evento della risoluzione anticipata si è realizzata con la nota di costituzione in mora e diffida della del 20/01/2016 -ai sensi degli artt.242 e 253 del contratto in parola- CP_2
a mezzo della quale veniva contestato agli intestati appellanti anche il mancato pagamento di rate di leasing-, e conclusa con il verbale di rilascio di immobile a ministero dell' presso la Corte d'Appello di Campobasso dell'11/03/2016 CP_3
a mezzo del quale sono stati consegnati alla sia l'immobile locato che i CP_2
beni mobili oggetto di leasing, questi ultimi venduti da a terzi4, ragion CP_2
per cui anche per tali circostanze fattuali va tranquillamente esclusa l'applicabilità
della normativa di cui alla L.124/2017 alla specie in parola.
15 Orbene, inquadrata la natura contrattuale della fattispecie in scrutinio e la conseguente disciplina regolatrice e sanzionatoria di cui all'art.1526 c.c., va da sé
che non sarà presa in considerazione la seconda consulenza tecnica disposta nel prosieguo del giudizio (definitosi con la sentenza definitiva n.809/2021) che ha tenuto conto dei soli presupposti di cui alla L.124/2017.
Nel corso del giudizio conclusosi con la sentenza non definitiva n.460/2020, il primo giudice aveva dato incarico al nominato CTU di rispondere ai seguenti quesiti:
di poi integrati con quello relativo alla “valutazione attuale dei beni”.
Il CTU, nel suo elaborato del 22/10/2019, dopo aver precisato che il giusto criterio per la determinazione dell'equo compenso è quello che <tiene conto, da un lato,
dell'importo dei canoni versati e, dall'altro, della diminuzione del valore del bene
oggetto del contratto, dalla data della stipula fino al momento della risoluzione, in
modo da far sì che, complessivamente il venditore concedente in leasing riceva,
complessivamente, un compenso che sia comprensivo della remunerazione del
godimento del bene, del deprezzamento conseguente alla sua incommerciabilità
16 come nuovo e del logoramento per l'uso, oltre al risarcimento del danno,
eventualmente derivante da un deterioramento anormale della cosa>>, ed individuata la sua precisa formula “matematica finanziaria” di calcolo <δ = M –
EQ = M - (L+I)5, ha sviluppato la riportata tabella dalla quale è dato rilevare che l'equo compenso ex art. 1526 c.c. cui ha diritto il concedente è pari ad € € 3.267,21.
TABELLA perdita di valore del 66%
bene in % perdita di valore del
-€ 35.474,17
bene interessi sul capitale
-€ 4.885,81 investito montante delle rate
€ 37.092,11 pagate
Ragione netta
-€ 3.267,21
creditoria
Inoltre, ha precisato che ha versato per canoni scaduti a la Parte_4 CP_2
somma complessiva di € 44.512,56 (comprensiva di IVA), ha quantificato il valore finale di mercato dei beni in leasing in € 3.800,00, ha determinato il valore residuo di utilizzo dei beni alla data della restituzione dell'11/03/2016 in € 28.669,22,
17 infine ha quantificato i corrispettivi non corrisposti e maturati alla data di restituzione in € 12.616,98 oltre mora di 517,30 anch'essi comprensivi di IVA.
Vanno necessariamente svolte brevi considerazioni in ordine alle pattuizioni di cui agli artt. 26 e 27 del contratto di leasing del 16/2/2011 n.5649 di irripetibilità dei canoni versati e di quelli ancora a scadere in correlazione con le norme codicistiche applicabili.
Risultano ormai pacifici e consolidati gli approdi della S.C. secondo cui -esercitando l'art. 1526 c.c. un'indispensabile funzione di riequilibrio del sinallagma contrattuale tra le parti- la clausola che attribuisce al concedente il diritto di trattenere i canoni pagati nonostante il mantenimento della proprietà (c.d.
clausola di confisca) ed impone all'utilizzatore di corrispondere quelli scaduti non
è, di per sé, affetta da nullità, atteso che l'utilizzatore, una volta pagato il dovuto e restituito il bene, ha diritto di vedersi restituiti i canoni versati corrispondendo l'equo compenso, fermo restando il potere officioso del giudice di ridurre l'indennità in caso di definitiva acquisizione al concedente delle rate corrisposte,
in tal modo contemperando secondo equità il vantaggio che la stessa penale assicura al contraente adempiente ed il margine di guadagno che il medesimo si riprometteva di trarre dalla regolare esecuzione del contratto (ex plurimis:
Cass.Civ., sez. III, del 3/07/2024 n. 18235, Cass.Civ., sez. III, del 13/02/2024 n.
3930, Cass.Civ., sez. III, del 13/12/2023 n. 34871, Cass.Civ., sez. 3 del 14/03/2023
18 n. 7367, Cass.Civ. sez. I, del 30/03/2022 n. 10249 e Cass.Civ., sez. III, del
22/03/2022 n. 9210).
Il Collegio, pertanto, precisato che la disciplina di cui all'art. 1526 c.c. non contempla assolutamente -a titolo di penale- l'obbligo di corresponsione in favore della Concedente dei canoni mensili ancora da scadere al momento dell'effettiva restituzione dei beni in leasing (art.27), ritiene che vada esclusa l'applicabilità
dell'indicata pattuizione, differentemente da quella di cui all'ultimo accapo dell'art. 26 relativa all'acquisizione delle somme dovute e non pagate alla data della risoluzione, che tranquillamente può essere ricondotta alla fattispecie di cui al secondo comma dell'art. 1526 c.c. con la quale è consentita -a titolo di indennità- la convenzione di irripetibilità ed acquisizione al venditore delle rate pagate, che comunque il giudice può, secondo le circostanze, ridurre.
Tenuto conto della durata di effettiva operatività del dedotto contratto di leasing
(dal 18/02/2011 sino alla materiale restituzione dei beni dell'11/3/2016), dei versati canoni di complessivi € 44.512,53, del determinato equo compenso di €
3.267,21, della perdita di valore dei beni in leasing indicati dal CTU in € 35.474,17,
dell'indicato valore finale di mercato degli stessi beni in € 3.800,00 e del ricavato dalla loro vendita per € 3.050,00 (che va reso all'utilizzatore), il Collegio ritiene equo ridurre la specificata indennità che va rideterminata in complessivi €
5.021,15 (comprensiva di IVA) [44.512,53-3.267,21-35.474,17-(3.800,00-
3.050,00)] che è tenuta -per effetto dell'accoglimento della spiegata CP_2
19 riconvenzionale in tali sensi fondata- alla restituzione in favore degli intestati appellanti, oltre gli interessi di mora dall'11/03/2016.
Nessun risarcimento del danno va riconosciuto a per omessa richiesta. CP_2
B) Quanto alle spese di lite, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite. La soluzione innanzi adottata di accoglimento dell'appello, con riferimento all'epoca di definizione di ciascun grado (Cass.18920/2012), e quindi applicando il D.M. 55/2014
per entrambi i gradi –aggiornato per la presente fase ex DM 147/2022-, induce alla riformulazione delle spese relative al primo grado e alla determinazione di quelle del secondo che si liquidano, con compensazione tra le parti nella misura di ¼ per le continue modifiche giurisprudenziali, come da dispositivo in ragione del valore della causa (€ 44.512,56) per fase di studio, introduttiva e decisionale, con riferimento a valori medi ed esclusione della fase istruttoria per il giudizio di appello.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Campobasso-Collegio civile,
pronunciando sugli appelli avverso la sentenza non definitiva n.460/2020 del
6/10/2020, pubblicata il 7/10/2020, e la sentenza definitiva n.809/2021 del
22/11/2021 pronunciate dal Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica, nella causa n.2295/16 R.N.G., proposti da Parte_7
[...] in persona del l.r.p.t., , Parte_1 Parte_1 Parte_2
, e , rispettivamente con citazioni
[...] Parte_3 Controparte_1
notificate a mezzo pec del 7/04/2021 e del 31/12/2021, nei confronti di in persona del Controparte_2
l.r.p.t., così provvede:
1) accoglie per quanto di ragione e nei termini innanzi precisati gli appelli alla sentenza non definitiva del Tribunale di Campobasso n.460/2020 del 6/10/2020,
pubblicata il 7/10/2020, e alla sentenza definitiva n.809/2021 del 22/11/2021,
pubblicata in pari data, e, in riforma delle stesse, accoglie l'opposizione proposta da in persona del l.r.p.t., Parte_1 Parte_1
, , e , avverso il
[...] Parte_2 Parte_3 Controparte_1
decreto ingiuntivo del Tribunale di Campobasso n.559/2016 del 28/09/2016 a richiesta di , che Controparte_2
condanna al pagamento, per la causale in atti e le motivazioni di cui sopra, in favore di in persona del l.r.p.t., Parte_1
, , e , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Controparte_1
della somma di € 5.021,15 (comprensiva di IVA) oltre gli interessi di mora dall'11/03/2016;
21 2) rimane confermata la revoca dell'ingiunzione opposta n.559/2016 emessa dal
Tribunale di Campobasso del 27/09/2016;
3) conseguentemente, in ordine alle spese di giudizio, condanna
[...]
al pagamento, in favore degli Controparte_2
intestati appellanti, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari,
delle spese di lite, che compensa per entrambi i gradi nella misura di ¼, liquidate per l'intero quanto al primo grado in € 7.254,00 per compenso, oltre rimborso forfetario del 15%, Iva e Cap come per legge, e quanto al secondo grado in €
6.950,00 per compenso, oltre al rimborso forfettario del 15%, accessori e Iva e Cap
come per legge, dichiarando compensato fra le parti il residuo quarto;
4) pone definitivamente a carico dell'appellata soccombente le spese delle CTU in atti.
Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del 18/07/2025.
Il Giudice Ausiliario-est. Il Presidente
Avv.Domenico IA Spinelli d.ssa IA Grazia d'Errico
22 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Il primo ha ad oggetto un bene consumabile che esaurisce la sua utilità economica nell'ambito di un arco temporale coincidente con la durata del contratto ed il canone dovuto rappresenta un corrispettivo di finanziamento a scopo di godimento del bene per la durata prestabilita. Nel secondo la durata del contratto non è connessa alla vita economica del bene, poiché l'intento delle parti è traslativo: i canoni corrisposti dall'utilizzatore non rappresentano solo il corrispettivo per il godimento del bene, ma anche una parte del prezzo e ciò in quanto, al termine dell'operazione, il bene non avrà esaurito la sua utilità economica, ma conserverà per l'utilizzatore un valore residuo particolarmente apprezzabile. 2 (Divieto di sublocazione e di cessione) 3 (Clausola risolutiva espressa)
…..omissis …. La risoluzione diverrà operativa a seguito della comunicazione che, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, sarà data dalla all'Utilizzatore, il quale dovrà immediatamente mettere a disposizione del CP_2 concedente i beni nei luoghi e nei modi da essa indicati. CP_2 4 Fattura vendita n.1/2016/03 del 26/04/2016 in favore di tale per € 2.500,00 oltre IVA Persona_1 5 “dove M s = montante dei canoni pagati dal locatario;
L = perdita di valore del bene originata dall'utilizzo dello stesso;
I = interesse figurativo del capitale investito dal locatore.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO- Collegio civile- riunita in camera di consiglio e composta da:
1) d.ssa IA Grazia d'Errico Presidente
2) dr.Gianfranco Placentino Consigliere
3) avv.Domenico IA Spinelli Giudice Ausiliario-rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nelle cause civili di appello riunite n. 120/2021 R.G.A.C.C. e 1/2022 R.G.A.C.C.,
avverso
-la sentenza non definitiva n.460/2020 del 6/10/2020, pubblicata il 7/10/2020,
pronunciata dal Tribunale di Campobasso in composizione monocratica nella causa n.2295/16 R.N.G., non notificata,
nonché
1 -la sentenza n.809/2021 del 22/11/2021, pubblicata in pari data, pronunciata dal
Tribunale di Campobasso in composizione monocratica, sempre nella causa civile n.2295/16 RNG, notificata il 02/12/2021,
aventi ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo-leasing”
TRA
( ) in persona Parte_1 P.IVA_1
del l.r.p.t., , Parte_1 C.F._1 Parte_2
, , e C.F._2 Parte_3 C.F._3 CP_1
, tutti rappresentati e difesi, in forza di mandati
[...] C.F._4
in atti, dagli avv.ti Gianluca De Michele e Marco Pizzuti, elettivamente domiciliati presso e nello studio del secondo in Campobasso al Corso Mazzini n.101
APPELLANTI
E
( ), Controparte_2 P.IVA_2
in persona del liquidatore l.r.p.t., rappresentata e difesa, in forza di mandato in calce alla comparsa di costituzione in appello, dall'avv.Giuseppe Campana,
elettivamente domiciliata presso e nel suo studio in Campobasso al Corso F. Bucci
n.54/A
APPELLATA
2 Conclusioni: esaminate le note conclusive scritte depositate dalle parti costituite,
in sostituzione dell'udienza del 5/03/2025, come disposto ai sensi degli artt. 35
D.Leg.vo 149/2022 e 127 ter c.p.c., la causa è passata in decisione.
-SVOLGIMENTO DEL PROCESSO-
1) a richiesta di (da ora breviter ”), il Controparte_2 CP_2
Tribunale di Campobasso emetteva decreto ingiuntivo n.559/2016 del 28/09/2016
nei confronti della società e dei Parte_4
signori e Parte_1 Parte_2 Parte_3
per il pagamento della somma di € 24.665,12, per canoni Controparte_1
scaduti e a scadere relativi al contratto di locazione finanziaria mobiliare n. 5649,
sottoscritto in data 16/02/2011, tra la stessa e la , e CP_2 Parte_4
risolto per inadempimento con nota del 20/01/2016; CP_2
-avverso tale decreto, con atto di citazione regolarmente notificato, gli ingiunti ut supra contestavano la pretesa creditoria della deducendo la natura di CP_2
“leasing traslativo” del contratto in parola, in virtù del quale avrebbe dovuto trovare applicazione la disciplina di cui all'art. 1526 c.c., ragion per cui chiedevano che fosse dichiarato il diritto dell'opposta a vedersi riconoscere un equo compenso per il godimento dei beni oggetto del leasing dalla data di consegna dei predetti beni fino alla data di restituzione, chiedendo -poi- in via riconvenzionale la condanna della alla restituzione in suo favore della soc. CP_2 Parte_4
dei canoni corrisposti in pendenza del contratto di leasing pari a € 44.512,56;
3 -costituitasi, sosteneva doversi ritenere superata la dicotomia di leasing CP_2
di godimento/leasing traslativo, e conseguentemente superato l'orientamento che prevedeva l'applicabilità dell'art. 1526 c.c. alle ipotesi di leasing assimilabile alla vendita con riserva di proprietà, con conseguente legittimità delle clausole contrattuali contestate, per cui instava per il rigetto dell'opposizione;
- istruita la causa mediante prova testimoniale e CTU, l'adito Tribunale, con sentenza non definitiva n.460/2020 del 6/10/2020, pubblicata il 7/10/2020,
rigettava l'opposizione con riguardo alla declaratoria della natura traslativa del contratto di leasing n. 5649 stipulato tra le parti in causa, accertava il diritto della concedente a ricevere una somma pari all'ammontare dei canoni scaduti CP_2
e non pagati fino alla data della risoluzione, dei canoni a scadere, solo in linea capitale, e del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto,
nonché le spese anticipate per il recupero del bene, la stima e la sua conservazione per il tempo necessario alla vendita, detratto quanto ricavato dalla vendita,
rimettendo la causa sul ruolo per l'effettiva determinazione delle somme di diritto spettanti a . CP_2
2) Con atto notificato a mezzo PEC del 7/04/2021, gli intestati appellanti hanno formulato impugnazione avverso la suddetta sentenza non definitiva instando alla Corte d'Appello di Campobasso la riforma della stessa in forza dei motivi d'appello che di seguito verranno precisati ed il favore delle spese;
- la causa è risultata inscritta con il n. 120/2021 RG;
4 - con comparsa del 7/09/2021, si è costituita instando per il rigetto CP_2
dell'infondata impugnazione, con vittoria di spese del grado.
3) Espletata nuova CTU nel giudizio rimesso, l'adito Tribunale, con sentenza definitiva n.809/2021 del 22/11/2021, pubblicata in pari data, revocando l'opposta ingiunzione, condannava Parte_1
, , e al Parte_1 Parte_2 Parte_3 Controparte_1
pagamento in favore di della somma di € 20.784,76, oltre interessi di CP_2
mora in misura convenzionale dall'1/2/2016 al saldo, e le spese tutte di giudizio.
4) Con atto notificato a mezzo PEC del 31/12/2021, gli intestati appellanti hanno formulato impugnazione avverso la suddetta sentenza definitiva instando alla
Corte d'Appello di Campobasso la riforma della stessa in forza dei motivi d'appello che di seguito verranno precisati ed il favore delle spese;
-la causa è risultata inscritta con il n. 1/2022 RG;
- con comparsa del 9/05/2022, si è costituita instando per il rigetto CP_2
dell'infondata impugnazione, con vittoria di spese del grado;
- con ordinanza del 23/05/2024 è stata disposta la riunione del giudizio inscritto col n. 1/2022 RG a quello riportante il n.120/2021 RG;
- precisate le conclusioni a mezzo di note scritte depositate, in sostituzione dell'udienza del 5/03/2025, come disposto ai sensi degli artt. 35 D.Leg.vo
149/2022 e 127 ter c.p.c., la causa è passata in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.=
5 -MOTIVI-
Innanzitutto, va rigettata l'eccezione di d'inammissibilità dell'asserito CP_2
intervento adesivo effettuato da (in proprio) per essere Parte_1
stata già parte del giudizio del primo grado, in quanto la prefata è intervenuta sin dall'inizio negli intercorsi giudizi sia nella qualità di l.r.p.t. della e Parte_4
sia quale obbligata in solido unitamente agli altri coobbligati.
A) Circa il sostanziale unico motivo di impugnazione avverso le sentenze a margine indicate, gli appellanti lamentano che il Tribunale ha erroneamente ritenuto applicabile al caso di specie la sopravvenuta disciplina della L.124/2017 -
intervenuta a tipizzare il leasing finanziario- non considerando che il rapporto di leasing intercorso tra le parti era già stato risolto per inadempimento della stessa con nota della del 20/01/2016 (quindi prima della nuova Parte_5 CP_2
legge regolatrice) e che per tale effetto doveva trovare ancora applicazione, in via analogica, l'art. 1526 c.c. che prevede la restituzione da parte del venditore delle rate riscosse, salvo il diritto ad un equo compenso ed al risarcimento del danno.
Hanno, poi, aggiunto che le stesse Sezioni Unite della Suprema Corte, intervenuta sul punto con la decisione del 28/01/2021 n.2061, hanno risolto il contrasto in merito alla dibattuta applicabilità della L. n.124/2017 ai contratti di leasing risolti per inadempimento dell'utilizzatore antecedentemente all'entrata in vigore della nuova norma, stabilendone la non applicabilità per non avere la stessa effetti retroattivi, ragion per cui detta nuova normativa trova applicazione solo per quei
6 contratti di leasing finanziario in cui i presupposti della risoluzione per l'inadempimento dell'utilizzatore non si siano ancora verificati al momento della sua entrata in vigore. Ribadito che nella fattispecie la risoluzione del contratto è
avvenuta il 20/01/2016 -due anni prima dell'entrata in vigore della L.124/2017 per cui quest'ultima è certamente da ritenersi inapplicabile- hanno, quindi, insistito per il riconoscimento del contratto in parola quale “leasing traslativo”, che prevede per l'appunto l'applicabilità dell'art.1526 c.c. in caso di risoluzione per inadempimento, con diritto della a vedersi restituiti i canoni versati, Parte_4
salvo l'equo compenso per l'utilizzo dei beni.
L'appellata ha contestato tali assunti ribadendo la fondatezza CP_2
dell'impugnata statuizione anche alla luce della recente pronuncia della
Cassazione -n.7527 del 21/03/2024- che ha ribadito ancora una volta che la L.
124/2017 si applica anche ai contratti di leasing traslativo “risolti anteriormente
alla sua entrata in vigore se i loro effetti non si sono ancora esauriti e sono ancora
sub judice, non in modo diretto, perché la disciplina è priva di efficacia retroattiva,
ma per interpretazione storico-evolutiva, determinandosi altrimenti -in contrasto
con i principi costituzionali di uguaglianza e di ragionevolezza- un'irragionevole ed
ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai contratti risolti
successivamente”.
La doglianza è fondata nei sensi che seguono.
7 Il Tribunale, motivando sul punto, ha sostanzialmente precisato che la L.
n.124/2017 -in tema di leasing o locazione finanziaria- è intervenuta a superare la formale distinzione -di estrazione giurisprudenziale- tra “leasing di godimento”
(per il quale trovava applicazione l'art.1458, comma 1, c.c.) e “leasing traslativo”
(per il quale trovava applicazione l'art.1526 c.c.) disciplinando anche i presupposti e gli effetti della risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore, così
facendo emergere un'autonoma e unitaria causa di finanziamento non riconducibile alla figura della vendita con riserva di proprietà con conseguente inapplicabilità, come nella fattispecie in scrutinio, della disciplina rinvenibile nell'art. 1526 c.c. in caso di inadempimento del contratto di leasing “traslativo”,
ma -al contrario- della nuova disciplina di cui alla citata legge e ciò -seguendo e condividendo l'indirizzo interpretativo di cui alle pronunce della S.C. n. 7933/2020
e n.18543/2019- valendo anche con riguardo a quei rapporti che, seppur sorti e/o interrotti prima della sua entrata in vigore, “non siano stati ancora accertati e
definiti con statuizione passata in giudicato…”.
Il Collegio evidenzia e ribadisce che fino all'emanazione della L.124/2017
nell'ordinamento italiano non esisteva una disciplina organica del contratto di leasing o locazione finanziaria, sino ad allora regolamentato solamente dalla giurisprudenza di merito e di legittimità: in particolare, la Suprema Corte, con le sentenze nn.5570, 5572 e 5573 del 13/12/1989 confermate dalla sentenza a S.U.
n.65/1993, ha ritenuto di distinguere il contratto di leasing in due sottocategorie
8 a seconda dello scopo concreto che le parti intendono realizzare: il “leasing di
godimento” e il “leasing traslativo”1.
La distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo era poi particolarmente significativa in caso di inadempimento dell'utilizzatore per il mancato pagamento delle rate del prezzo che legittimano la risoluzione del contratto: infatti, si riteneva che nel leasing di godimento trovasse applicazione l'art. 1458 c.c. con esonero del concedente dall'obbligo di restituire i canoni già percepiti;
nel leasing traslativo,
viceversa, riconducendosi la fattispecie ad una vendita a rate, trovasse applicazione l'art. 1526 c.c. con conseguente dovere per il concedente di restituire le rate riscosse.
La Cassazione, con sentenza n.4862/2010, ha ritenuto di mutare tale orientamento a seguito dell'introduzione dell'art. 72 quater della L.Fall. (D.Lgs. n.
5 del 2006, art. 59) -al quale si uniformava- che aveva dettato un'unica disciplina per la locazione finanziaria, valevole sia per il leasing di godimento che per quello traslativo, con conseguente esclusione di restituzione dei canoni versati e versamento di quelli scaduti ed insoluti sino alla risoluzione.
9 Senonché la successiva evoluzione giurisprudenziale della S.C. ha ritenuto che, pur alla luce della normativa testé introdotta, comunque non potesse ritenersi superata la tradizionale distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo e le differenti conseguenze che da essa derivano nell'ipotesi di risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore (Cass.Civ., sez. III, del 29/04/2015 n.
8687 e Cass.Civ., sez. I, del 9/02/2016 n. 2538), con l'affermazione che la disposizione dell'art. 72 quater della L.Fall. si applicava ad una situazione particolare (scelta del curatore di sciogliersi dal contratto pendente alla data di fallimento) e la sua disciplina non aveva incidenza al di fuori della materia fallimentare e dei rapporti giuridici pendenti.
Il Legislatore, con la L. n.124/2017, è intervenuto a colmare l'assenza normativa al riguardo introducendo la figura del “leasing finanziario” e dettando una compiuta disciplina relativa a presupposti, effetti e conseguenze della risoluzione per inadempimento, oltre a norme di coordinamento con altre disposizioni che richiamano tale fattispecie contrattuale.
Sulla scorta di tale ultima normativa, il Supremo Collegio, disattendendo il suo tradizionale indirizzo, ha ritenuto che il Legislatore, ponendo detta normativa
(L.124/2017) in linea di diretta continuità con la previsione di cui all'art. 72 quater
della L.Fall., avesse voluto consolidare il principio della <ricostruzione unitaria>>
del contratto di leasing escludendo la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo e facendo così venir meno l'ipotizzata bipartizione (Cass.Civ., sez. I,
10 29/03/2019 n. 8980 e Cass.Civ., sez.I, 10/07/2019 n. 18543), e in tal modo
“tipizzando” il contratto di leasing finanziario e dettando una unica disciplina in caso di inadempimento dell'utilizzatore.
A tale orientamento si è attenuto il Tribunale a quo con l'impugnata sentenza sul punto.
Ma anche tale ultimo orientamento è stato mutato con le successive pronunce della Suprema Corte (Cass.Civ., sez. III, 08/10/2019 n. 25031, Cass.Civ., sez.III,
24/01/2020 n. 1581 e Cass.Civ., sez. III, 05/05/2020 n. 8470) secondo cui l'art. 72
quater L.F., che ha natura eccezionale e non riguarda la risoluzione del contratto di leasing bensì il suo scioglimento quale conseguenza del fallimento dell'utilizzatore, non consente di ritenere superata la tradizionale distinzione tra leasing finanziario e leasing traslativo, e le differenti conseguenze che da essa derivano nell'ipotesi di risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore.
La precisata distinzione è stata, poi, ribadita e rafforzata con pronuncia delle
Sezioni Unite del 28/01/2021 n.2061, laddove gli sono stati chiamati ad Parte_6
individuare e determinare la disciplina applicabile nelle ipotesi di risoluzione per inadempimento di contratto di leasing (traslativo) verificatasi prima dell'entrata in vigore della L. 124 del 2017 e del fallimento dell'utilizzatore resosi inadempiente,
rimarcando la necessità di dover assicurare <continuità al diritto vivente di
risalente formazione ... che ha costantemente tratto dall'art. 1526 c.c., in forza di
11 interpretazione analogica, la disciplina atta a regolare gli effetti della risoluzione
per inadempimento del contratto di leasing (traslativo) verificatasi prima
dell'entrata in vigore della L. n. 124/2017 e del fallimento dell'utilizzatore resosi
inadempiente>> in quanto la disciplina recata dalla L.124 del 2017 non ha carattere retroattivo e quindi non deve essere applicata alla risoluzione che sia realizzata in un momento antecedente alla entrata in vigore della legge, essendo essa priva degli indici che consentono di riconoscerle efficacia regolativa per il passato.
Il Supremo Collegio, poi, ha ribadito l'insegnamento testé precisato con le successive pronunce n.588 del 10/01/2025, n.26258 del 8/10/2024, n.25792 del
26/09/2024, n.3930 del 13/02/2024 e n. 7367 del 14/03/2023 (per citarne
alcune), con le quali ha ancora una volta rimarcato che al contratto di leasing
risolto prima della entrata in vigore della legge n. 124 del 2017 si applica in via analogica l'articolo 1526 c.c., sicchè il comma 138 della L.124/2017 si applica solo alla risoluzione i cui presupposti si siano verificati dopo l'entrata in vigore della legge stessa (Cass.Civ., sez. III, 06/11/2024 n.28546), in tal modo superando la ormai unica pronuncia parzialmente difforme della S.C. del 21/03/2024 n.7527 -
richiamata dall'appellata secondo cui, pur riconosciuto il carattere non CP_2
retroattivo della L.124/2017, in ogni caso la stessa -quale precisa posizione del legislatore- introduce <una disciplina che integra una obiettiva ed evidentemente
consapevole soluzione di continuità rispetto ad esso, che non può non riverberarsi
12 sulla valutazione ed interpretazione delle situazioni pregresse non ancora definite.
Qualora, invece, ai rapporti di leasing finanziario i cui effetti non siano ancora
esauriti e sui quali le Corti e i tribunali siano chiamati a decidere, si decidesse di
applicare discipline diverse a seconda che i contratti siano stati risolti o meno prima
dell'anno 2017, si determinerebbe una irragionevole ed ingiustificata disparità di
trattamento in contrasto con i principi costituzionali di eguaglianza e
ragionevolezza>>, ciò che è esattamente il contrario di quanto affermato dalla S.U.
del 2021 nel momento in cui ha precisato che l'art. 11 delle preleggi al c.c.
(stabilendo che “la legge non dispone che per l'avvenire”) è stato considerato
condicio sine qua non della certezza del diritto e presuppone che il Giudice non abbia il potere di applicare una norma retroattivamente, neppure mediante il procedimento analogico, se non è lo stesso legislatore a disporre in via retroattiva e che pertanto <debba assicurarsi continuità al diritto vivente di risalente
formazione che ha costantemente tratto dall'art. 1526 c.c., in forza di
interpretazione analogica, la disciplina atta a regolare gli effetti della risoluzione
per inadempimento di contratto di leasing (traslativo) verificatasi prima
dell'entrata in vigore della L. n. 124 del 2017 e del fallimento dell'utilizzatore resosi
inadempiente …>>.
Orbene, il Collegio, nell'alveo tracciato dalle pronunce della Suprema Corte testé
richiamate -dalle quali non intende discostarsi- secondo cui, ritenuta la non applicabilità alla fattispecie in scrutinio della disciplina di cui alla L.124/2017, va
13 mantenuta ferma la distinzione tra “leasing di godimento” e “leasing traslativo”,
riconosce alla fattispecie in scrutinio la qualificazione di “leasing traslativo” -del resto neanche sostanzialmente contestato da se non relativamente ai CP_2
correlati effetti sanzionatori- con le relative prescrizioni sanzionatorie di cui all'art. 1526 c.c., che prevede il diritto dell'acquirente (utilizzatore) a vedersi restituite le prestazioni già eseguite e del venditore (concedente) al recupero della piena disponibilità del bene, di cui ha conservato la proprietà, salvo -al fine di evitare arricchimenti ingiustificati dell'utilizzatore- il diritto all'equo compenso per l'uso della cosa, e al risarcimento del danno (ove l'equo compenso sta a rappresentare la contropartita dell'uso e del naturale deterioramento della cosa dipendente dal tempo trascorso, mentre all'ulteriore deprezzamento dovuto a cause fuori dell'ordinario soccorre il risarcimento del danno).
Infatti, l'attenta lettura dei versati atti fa chiaramente intendere -come correttamente evidenziato dagli appellanti- che il contratto di leasing de quo è
stato concepito tra le parti con la chiara finalità di consentire l'opzione sui beni da parte della : il rapporto, ha assunto la natura di leasing traslativo proprio Parte_5
perché nel momento della formazione del consenso, i contraenti avevano previsto che i beni -avuto riguardo alla loro intrinseca natura durevole, all'uso programmato ed alla durata del rapporto- erano destinati a conservare alla scadenza contrattuale, un valore residuo particolarmente apprezzabile per l'utilizzatore , sicché il loro trasferimento nella sfera dell'utilizzatore Parte_5
14 rientrava nella funzione propria assegnata dalle parti al contratto stesso, e non costituiva -come invece nel leasing tradizionale di godimento- mera eventualità
del tutto marginale ed accessoria.
Per completezza di trattazione, il Collegio evidenzia poi che, quand'anche si volesse ritenere l'operatività della disciplina di cui alla L.124/2017 al caso di specie secondo i parametri della sentenza minoritaria innanzi richiamata (del 21/03/2024
n.7527), è assolutamente indiscusso che nella fattispecie in scrutinio l'evento della risoluzione anticipata si è realizzata con la nota di costituzione in mora e diffida della del 20/01/2016 -ai sensi degli artt.242 e 253 del contratto in parola- CP_2
a mezzo della quale veniva contestato agli intestati appellanti anche il mancato pagamento di rate di leasing-, e conclusa con il verbale di rilascio di immobile a ministero dell' presso la Corte d'Appello di Campobasso dell'11/03/2016 CP_3
a mezzo del quale sono stati consegnati alla sia l'immobile locato che i CP_2
beni mobili oggetto di leasing, questi ultimi venduti da a terzi4, ragion CP_2
per cui anche per tali circostanze fattuali va tranquillamente esclusa l'applicabilità
della normativa di cui alla L.124/2017 alla specie in parola.
15 Orbene, inquadrata la natura contrattuale della fattispecie in scrutinio e la conseguente disciplina regolatrice e sanzionatoria di cui all'art.1526 c.c., va da sé
che non sarà presa in considerazione la seconda consulenza tecnica disposta nel prosieguo del giudizio (definitosi con la sentenza definitiva n.809/2021) che ha tenuto conto dei soli presupposti di cui alla L.124/2017.
Nel corso del giudizio conclusosi con la sentenza non definitiva n.460/2020, il primo giudice aveva dato incarico al nominato CTU di rispondere ai seguenti quesiti:
di poi integrati con quello relativo alla “valutazione attuale dei beni”.
Il CTU, nel suo elaborato del 22/10/2019, dopo aver precisato che il giusto criterio per la determinazione dell'equo compenso è quello che <tiene conto, da un lato,
dell'importo dei canoni versati e, dall'altro, della diminuzione del valore del bene
oggetto del contratto, dalla data della stipula fino al momento della risoluzione, in
modo da far sì che, complessivamente il venditore concedente in leasing riceva,
complessivamente, un compenso che sia comprensivo della remunerazione del
godimento del bene, del deprezzamento conseguente alla sua incommerciabilità
16 come nuovo e del logoramento per l'uso, oltre al risarcimento del danno,
eventualmente derivante da un deterioramento anormale della cosa>>, ed individuata la sua precisa formula “matematica finanziaria” di calcolo <δ = M –
EQ = M - (L+I)5, ha sviluppato la riportata tabella dalla quale è dato rilevare che l'equo compenso ex art. 1526 c.c. cui ha diritto il concedente è pari ad € € 3.267,21.
TABELLA perdita di valore del 66%
bene in % perdita di valore del
-€ 35.474,17
bene interessi sul capitale
-€ 4.885,81 investito montante delle rate
€ 37.092,11 pagate
Ragione netta
-€ 3.267,21
creditoria
Inoltre, ha precisato che ha versato per canoni scaduti a la Parte_4 CP_2
somma complessiva di € 44.512,56 (comprensiva di IVA), ha quantificato il valore finale di mercato dei beni in leasing in € 3.800,00, ha determinato il valore residuo di utilizzo dei beni alla data della restituzione dell'11/03/2016 in € 28.669,22,
17 infine ha quantificato i corrispettivi non corrisposti e maturati alla data di restituzione in € 12.616,98 oltre mora di 517,30 anch'essi comprensivi di IVA.
Vanno necessariamente svolte brevi considerazioni in ordine alle pattuizioni di cui agli artt. 26 e 27 del contratto di leasing del 16/2/2011 n.5649 di irripetibilità dei canoni versati e di quelli ancora a scadere in correlazione con le norme codicistiche applicabili.
Risultano ormai pacifici e consolidati gli approdi della S.C. secondo cui -esercitando l'art. 1526 c.c. un'indispensabile funzione di riequilibrio del sinallagma contrattuale tra le parti- la clausola che attribuisce al concedente il diritto di trattenere i canoni pagati nonostante il mantenimento della proprietà (c.d.
clausola di confisca) ed impone all'utilizzatore di corrispondere quelli scaduti non
è, di per sé, affetta da nullità, atteso che l'utilizzatore, una volta pagato il dovuto e restituito il bene, ha diritto di vedersi restituiti i canoni versati corrispondendo l'equo compenso, fermo restando il potere officioso del giudice di ridurre l'indennità in caso di definitiva acquisizione al concedente delle rate corrisposte,
in tal modo contemperando secondo equità il vantaggio che la stessa penale assicura al contraente adempiente ed il margine di guadagno che il medesimo si riprometteva di trarre dalla regolare esecuzione del contratto (ex plurimis:
Cass.Civ., sez. III, del 3/07/2024 n. 18235, Cass.Civ., sez. III, del 13/02/2024 n.
3930, Cass.Civ., sez. III, del 13/12/2023 n. 34871, Cass.Civ., sez. 3 del 14/03/2023
18 n. 7367, Cass.Civ. sez. I, del 30/03/2022 n. 10249 e Cass.Civ., sez. III, del
22/03/2022 n. 9210).
Il Collegio, pertanto, precisato che la disciplina di cui all'art. 1526 c.c. non contempla assolutamente -a titolo di penale- l'obbligo di corresponsione in favore della Concedente dei canoni mensili ancora da scadere al momento dell'effettiva restituzione dei beni in leasing (art.27), ritiene che vada esclusa l'applicabilità
dell'indicata pattuizione, differentemente da quella di cui all'ultimo accapo dell'art. 26 relativa all'acquisizione delle somme dovute e non pagate alla data della risoluzione, che tranquillamente può essere ricondotta alla fattispecie di cui al secondo comma dell'art. 1526 c.c. con la quale è consentita -a titolo di indennità- la convenzione di irripetibilità ed acquisizione al venditore delle rate pagate, che comunque il giudice può, secondo le circostanze, ridurre.
Tenuto conto della durata di effettiva operatività del dedotto contratto di leasing
(dal 18/02/2011 sino alla materiale restituzione dei beni dell'11/3/2016), dei versati canoni di complessivi € 44.512,53, del determinato equo compenso di €
3.267,21, della perdita di valore dei beni in leasing indicati dal CTU in € 35.474,17,
dell'indicato valore finale di mercato degli stessi beni in € 3.800,00 e del ricavato dalla loro vendita per € 3.050,00 (che va reso all'utilizzatore), il Collegio ritiene equo ridurre la specificata indennità che va rideterminata in complessivi €
5.021,15 (comprensiva di IVA) [44.512,53-3.267,21-35.474,17-(3.800,00-
3.050,00)] che è tenuta -per effetto dell'accoglimento della spiegata CP_2
19 riconvenzionale in tali sensi fondata- alla restituzione in favore degli intestati appellanti, oltre gli interessi di mora dall'11/03/2016.
Nessun risarcimento del danno va riconosciuto a per omessa richiesta. CP_2
B) Quanto alle spese di lite, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite. La soluzione innanzi adottata di accoglimento dell'appello, con riferimento all'epoca di definizione di ciascun grado (Cass.18920/2012), e quindi applicando il D.M. 55/2014
per entrambi i gradi –aggiornato per la presente fase ex DM 147/2022-, induce alla riformulazione delle spese relative al primo grado e alla determinazione di quelle del secondo che si liquidano, con compensazione tra le parti nella misura di ¼ per le continue modifiche giurisprudenziali, come da dispositivo in ragione del valore della causa (€ 44.512,56) per fase di studio, introduttiva e decisionale, con riferimento a valori medi ed esclusione della fase istruttoria per il giudizio di appello.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Campobasso-Collegio civile,
pronunciando sugli appelli avverso la sentenza non definitiva n.460/2020 del
6/10/2020, pubblicata il 7/10/2020, e la sentenza definitiva n.809/2021 del
22/11/2021 pronunciate dal Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica, nella causa n.2295/16 R.N.G., proposti da Parte_7
[...] in persona del l.r.p.t., , Parte_1 Parte_1 Parte_2
, e , rispettivamente con citazioni
[...] Parte_3 Controparte_1
notificate a mezzo pec del 7/04/2021 e del 31/12/2021, nei confronti di in persona del Controparte_2
l.r.p.t., così provvede:
1) accoglie per quanto di ragione e nei termini innanzi precisati gli appelli alla sentenza non definitiva del Tribunale di Campobasso n.460/2020 del 6/10/2020,
pubblicata il 7/10/2020, e alla sentenza definitiva n.809/2021 del 22/11/2021,
pubblicata in pari data, e, in riforma delle stesse, accoglie l'opposizione proposta da in persona del l.r.p.t., Parte_1 Parte_1
, , e , avverso il
[...] Parte_2 Parte_3 Controparte_1
decreto ingiuntivo del Tribunale di Campobasso n.559/2016 del 28/09/2016 a richiesta di , che Controparte_2
condanna al pagamento, per la causale in atti e le motivazioni di cui sopra, in favore di in persona del l.r.p.t., Parte_1
, , e , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Controparte_1
della somma di € 5.021,15 (comprensiva di IVA) oltre gli interessi di mora dall'11/03/2016;
21 2) rimane confermata la revoca dell'ingiunzione opposta n.559/2016 emessa dal
Tribunale di Campobasso del 27/09/2016;
3) conseguentemente, in ordine alle spese di giudizio, condanna
[...]
al pagamento, in favore degli Controparte_2
intestati appellanti, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari,
delle spese di lite, che compensa per entrambi i gradi nella misura di ¼, liquidate per l'intero quanto al primo grado in € 7.254,00 per compenso, oltre rimborso forfetario del 15%, Iva e Cap come per legge, e quanto al secondo grado in €
6.950,00 per compenso, oltre al rimborso forfettario del 15%, accessori e Iva e Cap
come per legge, dichiarando compensato fra le parti il residuo quarto;
4) pone definitivamente a carico dell'appellata soccombente le spese delle CTU in atti.
Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del 18/07/2025.
Il Giudice Ausiliario-est. Il Presidente
Avv.Domenico IA Spinelli d.ssa IA Grazia d'Errico
22 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Il primo ha ad oggetto un bene consumabile che esaurisce la sua utilità economica nell'ambito di un arco temporale coincidente con la durata del contratto ed il canone dovuto rappresenta un corrispettivo di finanziamento a scopo di godimento del bene per la durata prestabilita. Nel secondo la durata del contratto non è connessa alla vita economica del bene, poiché l'intento delle parti è traslativo: i canoni corrisposti dall'utilizzatore non rappresentano solo il corrispettivo per il godimento del bene, ma anche una parte del prezzo e ciò in quanto, al termine dell'operazione, il bene non avrà esaurito la sua utilità economica, ma conserverà per l'utilizzatore un valore residuo particolarmente apprezzabile. 2 (Divieto di sublocazione e di cessione) 3 (Clausola risolutiva espressa)
…..omissis …. La risoluzione diverrà operativa a seguito della comunicazione che, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, sarà data dalla all'Utilizzatore, il quale dovrà immediatamente mettere a disposizione del CP_2 concedente i beni nei luoghi e nei modi da essa indicati. CP_2 4 Fattura vendita n.1/2016/03 del 26/04/2016 in favore di tale per € 2.500,00 oltre IVA Persona_1 5 “dove M s = montante dei canoni pagati dal locatario;
L = perdita di valore del bene originata dall'utilizzo dello stesso;
I = interesse figurativo del capitale investito dal locatore.