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Sentenza 24 maggio 2025
Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 24/05/2025, n. 162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 162 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
N. 299/2023 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PIACENZA
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Camilla Milani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Infantino Boris ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Piacenza via Roma n.48 come da procura in atti
- RICORRENTE -
contro
(C.F./P.IVA Controparte_1
) rappresentata e difesa dall' avv. Rossi Antonino ed C.F._2 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Piacenza via Pantalini n. 7 come da procura in atti
-RESISTENTE-
OGGETTO: Licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo
All'udienza di discussione i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
RAGIONI IN FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art 414 c.p.c. depositato in data 27.04.2023,
[...]
ha convenuto in giudizio avanti a Tribunale di Piacenza, in Parte_1 funzione di Giudice del Lavoro, l'impresa individuale
[...]
al fine di sentire accogliere le seguenti Controparte_1 conclusioni:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo adito, rigettata ogni altra istanza, a) Accertare e dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato tra la ricorrente e la ditta
, stipulato il 29 agosto 2019, con Controparte_1 applicazione del CCNL Turismo-pubblici esercizi e inquadramento nel sesto livello;
b) Accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento intimato da alla ricorrente con lettera Controparte_1 del 31 agosto 2022 e per l'effetto condannare la convenuta al pagamento dell'indennità prevista dagli artt. 3, primo comma e 9, d. lgs. 23/2015 nella misura di sei mensilità di retribuzione, quindi pari ad euro 9.480,54;
c) Condannare altresì la convenuta al pagamento, in favore della ricorrente, della retribuzione di agosto 2022, delle tredicesime, delle quattordicesime, del lavoro straordinario, dell'indennità sostitutiva del preavviso, delle ferie e dei permessi, del t.f.r. e, in ogni caso, della corretta retribuzione prevista dal CCNL, nella misura di euro 45.057,17, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
d) Ordinare, altresì, alla convenuta di consegnare alla signora
[...]
tutti i cedolini paga dal mese di marzo 2021 sino alla Parte_1 cessazione del rapporto di lavoro;
e) In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di giudizio.”
La ricorrente ha dedotto di essere stata assunta in data 29.08.2019 dall' impresa individuale , con Controparte_1 contratto a tempo indeterminato, inquadramento nel sesto livello del CCNL
Turismo Pubblici esercizi e mansioni di barista.
La ricorrente affermava di svolgere la propria prestazione lavorativa presso il bar, denominato “Gion Loren”, sito in Piacenza, alla via Naselli
Rocca n. 76 e la cui gestione era affidata al sig. , Persona_1 compagno della titolare dell'omonima impresa individuale e fratello della ricorrente.
Sulla base di un accordo verbale, preso con la sig.ra , riferiva CP_1 di osservare il seguente orario di lavoro: dalle 6:30 alle 15 dal lunedì al sabato, per 48 ore settimanali. Ogni giorno, al termine dell'orario di lavoro le subentrava il sig. che svolgeva le medesime Persona_1 mansioni fino alla chiusura del bar (ore 00:00).
Riferiva inoltre di aver ricevuto dal datore di lavoro le buste paga fino al febbraio 2021, dalle quali emergeva un orario di lavoro a tempo parziale per 51 ore mensili, a fronte delle 48 settimanali, corrispondenti a 208 ore
2 mensili;
e di aver ricevuto 270,00 euro a settimana per un totale mensile netto di euro 1.080,00.
In data 31.08.2022 la ricorrente riceveva, a mezzo Whasapp, lettera di licenziamento del seguente tenore: “a causa della riduzione della nostra attività, non abbiamo più necessità delle Sue prestazioni di lavoro. Siamo pertanto costretti a procedere al Suo licenziamento con effetto dalla data odierna, pertanto il suo ultimo giorno di lavoro alle ns dipendenze risulta il
31/08/2022” (doc.4).
Tuttavia, la ricorrente l'attività non aveva ricevuto alcun tipo di riduzione, l'esercizio aveva diversamente rispettato gli orari di apertura al pubblico
(6:30-00:00) (vedi doc.ti 5-6) e al suo posto, era stato assunto
[...]
, figlio del sig. , oltre che altri baristi a chiamata. Per_2 Persona_1
La ricorrente rivendicava il versamento dell'indennità sostitutiva del preavviso, delle competenze di fine rapporto, oltre che la retribuzione del mese di agosto 2022, il trattamento di fine rapporto previsto dall'art. 2120
c.c., per una somma complessiva pari ad euro 45.057,17 al netto di quanto già ricevuto (euro 5.668,77, doc. 10).
Si costituiva in giudizio , Controparte_1 chiedendo il rigetto del ricorso, in quanto infondato. In particolare, osservava come il licenziamento era stato irrogato legittimamente in quanto dovuto ad un calo dell'attività, determinato, a suo dire, da condotte improprie tenute dalla ricorrente nei confronti della clientela, anche
“storica”, del bar.
Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, la causa è stata istruita con la sola acquisizione della documentazione prodotta dalle aprti.
All'udienza dell'8.05.2025, il giudice ha quindi invitato le parti alla discussione, all' esito della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo con indicazione del termine di 60 gironi per il deposito della motivazione.
Ciò premesso, il ricorso è fondato e merita accoglimento per le seguenti ragioni.
Le differenze retributive rivendicate dalla ricorrente, attinenti lo svolgimento di orario full time e la mancata corresponsione delle spettanze di fine rapporto e dettagliatamente ricostruite in narrativa e nei conteggi allegati, non sono state contestate in minima parte dalla ex datrice di lavoro, seppur regolarmente costituitasi in giudizio.
3 Pertanto, rilevando la coerenza intrinseca di quanto allegato e facendo applicazione del principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., secondo cui “L'operatività del principio di non contestazione, con conseguente "relevatio" dell'avversario dall'onere probatorio, postula che la parte dalla quale è invocato abbia per prima ottemperato all'onere processuale, posto a suo carico, di provvedere ad una puntuale allegazione dei fatti di causa, in merito ai quali l'altra parte è tenuta a prendere posizione.” (ex multis Cass. 20525/2020).
Facendo quindi applicazione del suesteso principio, le circostanze specifiche e dettagliate indicate dalla ricorrente - quali: l'assunzione della ricorrente come barista a tempo indeterminato con inquadramento nel 6 livello del CCNL turismo;
la prestazione settimanale svolta su accordo verbale dal lunedì al sabato, dalle ore 6,30 alle ore 15 per un totale di quarantotto ore settimanali, nonostante il contratto di assunzione prevedesse una prestazione a tempo parziale (doc. 2 di parte ricorrente);
l'indicazione in busta paga di 51 ore mensili a fronte delle 208 ore mensili, devono considerarsi provate e, di conseguenza, la domanda sia di accertamento che di condanna deve trovare integralmente accoglimento.
Del pari, merita accoglimento la domanda relativa alla declaratoria di illegittimità del licenziamento irrogato alla ricorrente e motivato unicamente dalla asserita riduzione dell'attività dell'esercizio commerciale.
In punto di diritto giova richiamare il consolidato orientamento di legittimità secondo cui: “Nel giudizio di impugnazione del licenziamento per giustificato motivo oggettivo la "causa petendi"
è data dall'inesistenza dei fatti giustificativi del potere spettante al datore di lavoro, gravando su quest'ultimo l'onere di provare la concreta sussistenza delle ragioni inerenti all'attività produttiva e l'impossibilità di utilizzare il lavoratore licenziato in altre mansioni compatibili con la qualifica rivestita senza che l'indicazione - da parte del lavoratore che si sia fatto parte diligente - di un posto di lavoro alternativo a lui assegnabile,
o l'allegazione di circostanze idonee a comprovare l'insussistenza del motivo oggettivo di licenziamento, comporti l'inversione dell'onere della prova” (Cass. Sez. L n. 4460 del 05.03.2015).
Ebbene, nel caso di specie, non solo parte resistente ha dedotto, peraltro in modo molto generico, altri motivi – riconducibili più che altro ad una giusta causa, come giustificazione del licenziamento ma neppure ha fornito alcun riscontro probatorio della formale ragione addotta alla base del recesso.
4 Inoltre, parte ricorrente ha fornito prova contraria di quanto ex adeverso dedotto in relazione alla riduzione dell'attività: l'orario di apertura del bar era rimasto immutato (dalle 6.30 alle 00:00) tanto che, al suo posto, veniva assunto , per svolgere le sue stesse mansioni e con lo Persona_2 stesso orario di lavoro
Anche gli asseriti comportamenti poco corretti tenuti dalla ricorrente, causativi del calo di attività, sono rimasti privi della benchè minima contestualizzazione, tanto da ritenere definitivamente non assolto l'onere della prova a carico della parte datoriale.
A ciò consegue che il licenziamento irrogato alla ricorrente sia dichiarato illegittimo, con conseguente applicazione, visti i limiti dimensionali dell'attività d'impresa, degli art.li 3 comma 1 e art. 9 del d.lgs. 23/2015 come in dispositivo.
Le spese di giudizio, liquidate come in dispositivo tenuto conto della complessità della controversia e dell'attività difensiva effettivamente svolta, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: in accoglimento del ricorso,
- accerta e dichiara la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato tra la ricorrente e Controparte_1
quale titolare dell'omonima impresa individuale, a far data dal
[...]
29 agosto 2019, con inquadramento nel VI livello del CCNL Turismo- pubblici esercizi;
- accerta e dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato da
[...]
alla ricorrente con lettera del 31 agosto 2022 e Controparte_1 per l'effetto condanna la convenuta al pagamento dell'indennità, come prevista dagli artt. 3, primo comma e 9,d. lgs. 23/2015, nella misura di tre mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento ai fini del calcolo del tfr;
- condanna altresì la convenuta al pagamento, in favore della ricorrente, della somma complessiva di euro 45.057,17 per le causali di cui al ricorso, oltre interessi e rivalutazione;
- condanna la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite che liquida in complessivi euro 3.000 oltre spese generali ed accessori di legge.
5 Fissa il termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.
Piacenza, 08/05/2025 il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Camilla Milani
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PIACENZA
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Camilla Milani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Infantino Boris ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Piacenza via Roma n.48 come da procura in atti
- RICORRENTE -
contro
(C.F./P.IVA Controparte_1
) rappresentata e difesa dall' avv. Rossi Antonino ed C.F._2 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Piacenza via Pantalini n. 7 come da procura in atti
-RESISTENTE-
OGGETTO: Licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo
All'udienza di discussione i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
RAGIONI IN FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art 414 c.p.c. depositato in data 27.04.2023,
[...]
ha convenuto in giudizio avanti a Tribunale di Piacenza, in Parte_1 funzione di Giudice del Lavoro, l'impresa individuale
[...]
al fine di sentire accogliere le seguenti Controparte_1 conclusioni:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo adito, rigettata ogni altra istanza, a) Accertare e dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato tra la ricorrente e la ditta
, stipulato il 29 agosto 2019, con Controparte_1 applicazione del CCNL Turismo-pubblici esercizi e inquadramento nel sesto livello;
b) Accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento intimato da alla ricorrente con lettera Controparte_1 del 31 agosto 2022 e per l'effetto condannare la convenuta al pagamento dell'indennità prevista dagli artt. 3, primo comma e 9, d. lgs. 23/2015 nella misura di sei mensilità di retribuzione, quindi pari ad euro 9.480,54;
c) Condannare altresì la convenuta al pagamento, in favore della ricorrente, della retribuzione di agosto 2022, delle tredicesime, delle quattordicesime, del lavoro straordinario, dell'indennità sostitutiva del preavviso, delle ferie e dei permessi, del t.f.r. e, in ogni caso, della corretta retribuzione prevista dal CCNL, nella misura di euro 45.057,17, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
d) Ordinare, altresì, alla convenuta di consegnare alla signora
[...]
tutti i cedolini paga dal mese di marzo 2021 sino alla Parte_1 cessazione del rapporto di lavoro;
e) In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di giudizio.”
La ricorrente ha dedotto di essere stata assunta in data 29.08.2019 dall' impresa individuale , con Controparte_1 contratto a tempo indeterminato, inquadramento nel sesto livello del CCNL
Turismo Pubblici esercizi e mansioni di barista.
La ricorrente affermava di svolgere la propria prestazione lavorativa presso il bar, denominato “Gion Loren”, sito in Piacenza, alla via Naselli
Rocca n. 76 e la cui gestione era affidata al sig. , Persona_1 compagno della titolare dell'omonima impresa individuale e fratello della ricorrente.
Sulla base di un accordo verbale, preso con la sig.ra , riferiva CP_1 di osservare il seguente orario di lavoro: dalle 6:30 alle 15 dal lunedì al sabato, per 48 ore settimanali. Ogni giorno, al termine dell'orario di lavoro le subentrava il sig. che svolgeva le medesime Persona_1 mansioni fino alla chiusura del bar (ore 00:00).
Riferiva inoltre di aver ricevuto dal datore di lavoro le buste paga fino al febbraio 2021, dalle quali emergeva un orario di lavoro a tempo parziale per 51 ore mensili, a fronte delle 48 settimanali, corrispondenti a 208 ore
2 mensili;
e di aver ricevuto 270,00 euro a settimana per un totale mensile netto di euro 1.080,00.
In data 31.08.2022 la ricorrente riceveva, a mezzo Whasapp, lettera di licenziamento del seguente tenore: “a causa della riduzione della nostra attività, non abbiamo più necessità delle Sue prestazioni di lavoro. Siamo pertanto costretti a procedere al Suo licenziamento con effetto dalla data odierna, pertanto il suo ultimo giorno di lavoro alle ns dipendenze risulta il
31/08/2022” (doc.4).
Tuttavia, la ricorrente l'attività non aveva ricevuto alcun tipo di riduzione, l'esercizio aveva diversamente rispettato gli orari di apertura al pubblico
(6:30-00:00) (vedi doc.ti 5-6) e al suo posto, era stato assunto
[...]
, figlio del sig. , oltre che altri baristi a chiamata. Per_2 Persona_1
La ricorrente rivendicava il versamento dell'indennità sostitutiva del preavviso, delle competenze di fine rapporto, oltre che la retribuzione del mese di agosto 2022, il trattamento di fine rapporto previsto dall'art. 2120
c.c., per una somma complessiva pari ad euro 45.057,17 al netto di quanto già ricevuto (euro 5.668,77, doc. 10).
Si costituiva in giudizio , Controparte_1 chiedendo il rigetto del ricorso, in quanto infondato. In particolare, osservava come il licenziamento era stato irrogato legittimamente in quanto dovuto ad un calo dell'attività, determinato, a suo dire, da condotte improprie tenute dalla ricorrente nei confronti della clientela, anche
“storica”, del bar.
Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, la causa è stata istruita con la sola acquisizione della documentazione prodotta dalle aprti.
All'udienza dell'8.05.2025, il giudice ha quindi invitato le parti alla discussione, all' esito della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo con indicazione del termine di 60 gironi per il deposito della motivazione.
Ciò premesso, il ricorso è fondato e merita accoglimento per le seguenti ragioni.
Le differenze retributive rivendicate dalla ricorrente, attinenti lo svolgimento di orario full time e la mancata corresponsione delle spettanze di fine rapporto e dettagliatamente ricostruite in narrativa e nei conteggi allegati, non sono state contestate in minima parte dalla ex datrice di lavoro, seppur regolarmente costituitasi in giudizio.
3 Pertanto, rilevando la coerenza intrinseca di quanto allegato e facendo applicazione del principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., secondo cui “L'operatività del principio di non contestazione, con conseguente "relevatio" dell'avversario dall'onere probatorio, postula che la parte dalla quale è invocato abbia per prima ottemperato all'onere processuale, posto a suo carico, di provvedere ad una puntuale allegazione dei fatti di causa, in merito ai quali l'altra parte è tenuta a prendere posizione.” (ex multis Cass. 20525/2020).
Facendo quindi applicazione del suesteso principio, le circostanze specifiche e dettagliate indicate dalla ricorrente - quali: l'assunzione della ricorrente come barista a tempo indeterminato con inquadramento nel 6 livello del CCNL turismo;
la prestazione settimanale svolta su accordo verbale dal lunedì al sabato, dalle ore 6,30 alle ore 15 per un totale di quarantotto ore settimanali, nonostante il contratto di assunzione prevedesse una prestazione a tempo parziale (doc. 2 di parte ricorrente);
l'indicazione in busta paga di 51 ore mensili a fronte delle 208 ore mensili, devono considerarsi provate e, di conseguenza, la domanda sia di accertamento che di condanna deve trovare integralmente accoglimento.
Del pari, merita accoglimento la domanda relativa alla declaratoria di illegittimità del licenziamento irrogato alla ricorrente e motivato unicamente dalla asserita riduzione dell'attività dell'esercizio commerciale.
In punto di diritto giova richiamare il consolidato orientamento di legittimità secondo cui: “Nel giudizio di impugnazione del licenziamento per giustificato motivo oggettivo la "causa petendi"
è data dall'inesistenza dei fatti giustificativi del potere spettante al datore di lavoro, gravando su quest'ultimo l'onere di provare la concreta sussistenza delle ragioni inerenti all'attività produttiva e l'impossibilità di utilizzare il lavoratore licenziato in altre mansioni compatibili con la qualifica rivestita senza che l'indicazione - da parte del lavoratore che si sia fatto parte diligente - di un posto di lavoro alternativo a lui assegnabile,
o l'allegazione di circostanze idonee a comprovare l'insussistenza del motivo oggettivo di licenziamento, comporti l'inversione dell'onere della prova” (Cass. Sez. L n. 4460 del 05.03.2015).
Ebbene, nel caso di specie, non solo parte resistente ha dedotto, peraltro in modo molto generico, altri motivi – riconducibili più che altro ad una giusta causa, come giustificazione del licenziamento ma neppure ha fornito alcun riscontro probatorio della formale ragione addotta alla base del recesso.
4 Inoltre, parte ricorrente ha fornito prova contraria di quanto ex adeverso dedotto in relazione alla riduzione dell'attività: l'orario di apertura del bar era rimasto immutato (dalle 6.30 alle 00:00) tanto che, al suo posto, veniva assunto , per svolgere le sue stesse mansioni e con lo Persona_2 stesso orario di lavoro
Anche gli asseriti comportamenti poco corretti tenuti dalla ricorrente, causativi del calo di attività, sono rimasti privi della benchè minima contestualizzazione, tanto da ritenere definitivamente non assolto l'onere della prova a carico della parte datoriale.
A ciò consegue che il licenziamento irrogato alla ricorrente sia dichiarato illegittimo, con conseguente applicazione, visti i limiti dimensionali dell'attività d'impresa, degli art.li 3 comma 1 e art. 9 del d.lgs. 23/2015 come in dispositivo.
Le spese di giudizio, liquidate come in dispositivo tenuto conto della complessità della controversia e dell'attività difensiva effettivamente svolta, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: in accoglimento del ricorso,
- accerta e dichiara la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato tra la ricorrente e Controparte_1
quale titolare dell'omonima impresa individuale, a far data dal
[...]
29 agosto 2019, con inquadramento nel VI livello del CCNL Turismo- pubblici esercizi;
- accerta e dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato da
[...]
alla ricorrente con lettera del 31 agosto 2022 e Controparte_1 per l'effetto condanna la convenuta al pagamento dell'indennità, come prevista dagli artt. 3, primo comma e 9,d. lgs. 23/2015, nella misura di tre mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento ai fini del calcolo del tfr;
- condanna altresì la convenuta al pagamento, in favore della ricorrente, della somma complessiva di euro 45.057,17 per le causali di cui al ricorso, oltre interessi e rivalutazione;
- condanna la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite che liquida in complessivi euro 3.000 oltre spese generali ed accessori di legge.
5 Fissa il termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.
Piacenza, 08/05/2025 il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Camilla Milani
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