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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 28/03/2025, n. 157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 157 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
Sezione Lavoro
Verbale della causa n. r.g. 194 2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 28/03/2025 innanzi al GOT dott. Massimo Valenza, sono comparsi: per il ricorrente l'avv TORGE ANNA MARIA la quale chiede che la causa sia decia con compensazione delle spese ex art. 152 disp.att. c.p.c. e per l'avv. GUSSAGO CP_1
ALESSANDRA in sostituzione dell'avv. DE MARZO MANUELA la quale si riporta alla memoria in atti insistendo per il rigetto del ricorso con vittoria di spese di lite
Il GIUDICE ONORARIO dato atto, decide come da separata sentenza.
Il Giudice Onorario
Dott. Massimo Valenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Massimo valenza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 194 2024 promossa da:
( ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Indirizzo Telematico con l'avv. TORGE ANNA MARIA ( , C.F._2
dal quale è rappresentato e difeso
RICORRENTE contro
( ), elettivamente domiciliato in VIA LEONARDO DA VINCI, 6 CP_1 P.IVA_1
C/O AVVOCATURA REGIONALE L'AQUILA con l'avv. DE MARZO MANUELA
( ), dal quale è rappresentato e difeso C.F._3
RESISTENTE
OGGETTO: riconoscimento malattia professionale.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 26.2.2024 assumendo di aver inoltrato Parte_1
all' domanda di aggravamento della malattia professionale consistente in ” CP_1
discopatie lombari” e lamentando che l' confermava la lesione dell'integrità CP_2
psico-fisica nella stessa misura 7% già precedentemente riconosciuta– adiva l'intestato
Tribunale, in funzione del Giudice del Lavoro per ottenere il riconoscimento della rendita per un'inabilità permanente nella misura uguale o superiore al grado di menomazione fisica a pari al 12%.
Si costituiva in giudizio l' cointestando la domanda attorea e insistendo per CP_1
l'integrale rigetto della stessa.
La domanda è infondata e non merita accoglimento.
Il consulente tecnico d'ufficio dott.ssa ha ritenuto che “restando stabili Persona_1
il quadro spondiloartrosico, l'ernia discale L4-L5 e la discopatia L3-S1, già rilevati alla RMN del 2015, nella più recente RMN del 2023 vengono evidenziati gli esiti di crolli vertebrali L2, L3 e L4. Ricordo che il soggetto è in quiescenza lavorativa dal
2016. È evidente che l'aggravamento del quadro algico disfunzionale è ascrivibile ai crolli vertebrali rilevati dalla RMN. Essi, d'altro canto, non hanno eziopatogenesi professionale;
di conseguenza la tecnopatia in diagnosi non può ritenersi aggravata”.
Lo stesso CTU ha concluso che “In considerazione degli elementi acquisiti nel corso della presente indagine, è possibile affermare che la tecnopatia da cui affetto il sig.
non risulta aggravata;
pertanto, la menomazione dell'integrità Parte_1
psicofisica resta confermata nella misura del 7% (sette per cento)”.
La diagnosi del C.T.U. si basa sui risultati degli esami clinici e strumentali e le sue conclusioni possono essere condivise e accettate, perché frutto di una corretta indagine medico – legale, alla quale ci si richiama integralmente.
Il ricorrente da parte sua, non ha sollevato consistenti obiezioni, dalle quali possa trarsi un diverso convincimento.
Aderendo al parere del C.T.U., la domanda deve, pertanto, essere .
Le spese di lite sono compensate ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c..
Le spese di C.T.U. sono a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta la domanda perché infondata;
- compensa le spese di lite;
- pone le spese di consulenza tecnica a carico dell' CP_1
Avezzano, 28 marzo 2025
Il Giudice Onorario dott. Massimo Valenza