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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 26/11/2025, n. 3124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3124 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bologna
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il giudice, dott.ssa Pierangela Congiu, lette le note scritte in sostituzione di udienza, deposi-
tate dai procuratori delle parti in previsione dell'udienza cartolare del 4 novembre 2025, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 15388/2024 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ), in persona Parte_1 P.IVA_1
del liquidatore p.t., elett.te dom.to in Napoli alla Via Duomo n. 326, presso lo studio dell'Avv. Fer-
dinando Accinni, C.F. , dal quale è rappresentata e difesa, unitamente e di- C.F._1
sgiuntamente all'Avv. Renato Accinni, C.F. , in virtù di procura allegata C.F._2
all'atto di citazione ed alla memoria ex art. 171 ter n. 1, c.p.c.
- ATTRICE OPPONENTE
E
(c.f.: Controparte_1
), elett.te dom.to alla VIALE G. GOZZADINI 21 40124 BOLOGNA presso lo studio P.IVA_2
dell'Avv. STIGNANI NICOLA (c.f.: ) dal quale è rappr.to e difeso in virtù C.F._3
di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta
- CONVENUTA
CONCLUSIONI
PARTE ATTRICE
1
Voglia l'On.le Tribunale, ogni contraria istanza disattesa ed eccezione reietta, accogliere la presente opposizione e per l'effetto,
In via preliminare: Dichiarare l'improcedibilità della domanda e disporre la cancellazione dal ruolo ed estinzione della presente procedura revocando, per l'effetto, il provvedimento con il quale veniva disposta la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e disponendo la revoca del decreto ingiuntivo recante n. 3467/2024 del 23/09/2024 emesso nel procedimento monitorio n. R.G. 12067/2024; Revocare parzialmente l'ordinanza del 28.08.2025 in ordine alla concessione della provvisoria esecutorietà e rigetto delle proprie richieste istruttorie;
Darsi atti del rilevato difetto di procura alle liti, dichiarando l'irritualità e l'inesistenza della costituzione di parte opposta e, per l'effetto, dichiarare la contumacia della società Controparte_2
revocare il decreto ingiuntivo n. 3467/2024 opposto, ad ogni effetto e conse-
[...] CP_1 guenza di legge;
Darsi atto del disconoscimento dei documenti prodotti in copia e non esibiti, nei termini di legge, in originale dichiarando l'inefficacia della documentazione prodotta a sostegno del credito vantato e, per l'effetto, dichiarare l'inefficacia e/o invalidità del D.I. opposto con ogni conseguenza di legge;
Darsi atto dell'inidoneità della documentazione posta a fondamento del credito e, per l'effetto, dichiararsi l'inesistenza del credito per come azionato e richiesto, disponendosi come per legge.
Dichiarare legittima, ammissibile e fondata la spiegata opposizione e, per l'effetto, re- spinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, revocare e dichiarare privo di ogni effetto giu- ridico il decreto ingiuntivo n. 3467/2024, emesso dal Tribunale di Bologna in persona del Giudice
Dott.ssa Pierangela Congiu in data 23.09.2024, per essere stata la somma richiesta erroneamente calcolata e per la mancata indicazione dei criteri di quantificazione della stessa;
Considerata la temerarietà dell'azione monitoria intrapresa dalla società opposta - tenuto conto che parte opposta con il ricorso monitorio prima ha dato corso al procedimento e poi, con la sua inerzia, ne ha determinato l'improcedibilità - per tutti i motivi di cui alla presente opposizione, condannare la stessa ex art. 96 c.p.c. al pagamento della somma di €.
5.000 o ad altra ritenuta e di giustizia;
Condannare l'opposta - ponendo le spese a carico di parte opposta che con il ricorso moni- torio prima ha dato corso al procedimento e poi, con la sua inerzia, ne ha determinato
l'improcedibilità - al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, con attribuzione ai sotto- scritti procuratori antistatari.
PARTE CONVENUTA
2
Ogni contraria istanza ed altrui eccezione reietta, per i motivi di cui agli scritti difensivi, voglia l'Ill.Mo Tribunale adito: in via preliminare di rito, in accoglimento della formulata eccezione, ac- certato che la procura di controparte, come evidenziato in narrativa, non specifica l'indicazione del nominativo del legale rappresentante e della carica sociale del sottoscrittore, anzi ne è del tutto sprovvista e reca una sottoscrizione illeggibile senza alcuna apposizione di timbro, accertarne e dichiararne la nullità e/o invalidità, nel merito, premessa ogni opportuna declaratoria, dato atto dell'avvenuta concessione della provvisoria esecutorietà del decreto, rigettare perché infondata, sia in fatto che in diritto, la proposta opposizione, confermare, in tutto o in parte, il decreto opposto D.I.
N.3467/2024- RG.12067/2024 TRIB. BO. oltre interessi di mora maturati e maturandi.
Considerata la temerarietà dell'opposizione formulata, per i motivi di cui in narrativa, condannare la società opponente, ai sensi dell'art.96 c.p.c., al pagamento della somma di €5.000,00 o a quella di- versa che sarà ritenuto di giustizia dall'Ill.mo signor Giudice adito.
In ogni caso con vittoria di spese, compensi ed onorari del presente giudizio, oltre 15 % S.G. C.p.a. ed Iva (se ed in quanto dovuta) come per legge.
Si insiste per l'ammissione delle richieste istruttorie come sopra formulate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato in data 27 agosto 2024, la
[...]
con sede in Castel Maggiore (BO), ricorreva innanzi al Parte_2
Tribunale di Bologna, esponendo di aver intrattenuto rapporti commerciali di somministrazione con la con sede legale in Latina (LT) e di esserne creditrice Controparte_3 della somma di Euro 10.923,87, stante il mancato pagamento nei termini concordati, anche a segui- to di sollecitazioni effettuate per tramite dei legali della Parte_2
di una serie di fatture allegate al ricorso monitorio ( docc. 3-10).
[...]
Seguiva emissione di Decreto Ingiuntivo n. 3467/2024, non provvisoriamente esecutivo, con cui si ingiungeva alla di pagare la somma sopra menzionata, uni- Controparte_3 tamente a interessi e spese.
2. In data 29 ottobre 2024, la Società proponeva opposizione avverso Controparte_3 il Decreto Ingiuntivo di cui al punto precedente, deducendo che:
a) nell'instaurare il giudizio monitorio, controparte non aveva depositato una valida procura alle liti, in quanto carente di data e luogo di rilascio, nonché di indirizzo di residenza della parte rappresentata processualmente;
3
b) gli importi richiesti in sede monitoria erano generici ed inesatti, in quanto fondati su documenti di produzione unilaterale e sforniti di prova circa l'avvenuta somministrazione di beni e prodotti og- getto di contratto tra le parti;
c) le “notule” prodotte da parte ricorrente in sede monitoria non erano autentiche, in quanto non supportate dai requisiti ex art. 634 c.p.c. e, peraltro, non confermate dalle scritture contabili dell'emittente;
d) pertanto, la documentazione allegata al ricorso per decreto ingiuntivo (docc. da 1 a 10 fasc. monito- rio) era da intendersi disconosciuta e meritevole di stralcio.
Pertanto, parte opponente richiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'On.le Tribunale, ogni contraria istanza disattesa ed eccezione reietta, accogliere la pre- sente opposizione e per l'effetto:
IN VIA PRELIMINARE:
In Rito:
Accertare e dichiarare che manca, in fase monitoria, una valida procura ad litem dell'odierna op- posta, con conseguente ed evidente vizio ad agire e per l'effetto si chiede che il G.I. si pronunci con ogni conseguenza di legge.
A) Accertare l'insufficienza e l'inidoneità della documentazione prodotta a fornire prova certa del credito di cui all'opposto decreto ingiuntivo e, per l'effetto, revocare il D.I. n. 3467/2024 per le mo- tivazioni di cui alla presente opposizione.
B) Dichiarare inammissibili ed inefficaci i documenti disconosciuti di cui al paragrafo B) come analiticamente indicati e per l'effetto si chiede lo stralcio del presente fascicolo, con ogni conse- guenza di legge.
NEL MERITO:
1) Dichiarare legittima, ammissibile e fondata la spiegata opposizione e, per l'effetto, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, revocare il decreto ingiuntivo n. 3467/2024 emesso dal
Tribunale di Bologna per le motivazioni di cui alla presente opposizione e comunque perché non dovuta;
2) In via subordinata: per le motivazioni della presente opposizione, accertare e dichiarare l'erroneità e/o illegittimità delle somme come richieste dal ricorrente, revo- cando anche per tale motivo il decreto ingiuntivo opposto;
3) disporre relativamente al disconoscimento, con riferimento a quanto esposto al paragrafo C.) ed in particolare: La documentazione denominata “doc. da n. 3 a n.10 -
[...]
come analiticamente indicata con ogni effetto e con- Controparte_4 seguenza di legge;
4
4) Considerata la temerarietà dell'azione monitoria intrapresa dall'opposta per le motivazioni di cui alla presente opposizione, condannare la stessa ex art. 96 c.p.c. al pagamento della somma di €
5.000,00 o ad altra ritenuta e di giustizia secondo l'apprezzamento del Sig. Giudice;
5) Condannare l'opponente al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari.
In via istruttoria, fina da ora, si chiede ammettersi interrogatorio formale del legale rapp.te della
sulle circostanze di cui in Controparte_5 premessa, nonché prova testi, con riserva di meglio formulare capi di prova ed indicare testi nei modi e termini di legge.
Sempre in via istruttoria, se necessario, si chiede CTU contabile,a carico della convenuta, al fine di determinare l'esatto importo cui sarebbe ancora tenuta eventualmente
Con riserva di modificare le proprie richieste e conclusioni e di meglio ed ulteriormente argomen- tare e dedurre anche in via istruttoria nei modi e termini di legge, anche a seguito dell'atteggiamento di controparte”.
3. Con comparsa di costituzione e risposta del 24 febbraio 2025, si Parte_2 costituiva in giudizio, adducendo che:
a) la procura alle liti era stata rilasciata nel pieno rispetto di ogni prescrizione di legge e che, comun- que ed in ogni caso, qualsivoglia difetto si sarebbe dovuto ritenere sanato, stante il raggiungimento dello scopo;
b) diversamente, era proprio la procura di parte attrice ad essere difforme dallo schema legale in quanto priva di timbri e/o indicazioni che potessero ricondurre univocamente la sottoscrizione alla società;
c) unitamente alle fatture regolarmente prodotte in sede di ricorso per decreto ingiuntivo, era interve- nuta corrispondenza tra le parti dalla quale potevano evincersi una serie di affermazioni di contenu- to confessorio, in cui la riconosceva espressamente il proprio debi- Controparte_3 to, richiedendone finanche una dilazione;
d) effettuava, solo a seguito di formale sollecito, un pagamento a Controparte_3 titolo di saldo, pari ad Euro 2.202,04, della Fattura 18/2024, senza corrispondere nessun altro im- porto alla Parte_2
e) l'emissione del decreto ingiuntivo era avvenuta, già ab origine, anche sulla base di fatture legitti- mamente emesse e ricevute tramite SDI, e recanti riscontro sulla base dell'estratto notarile deposita- to dalla convenuta, a seguito di apposita verifica di conformità;
f) comunque ed in ogni caso, il disconoscimento effettuato da era da Controparte_3 ritenersi generico ed equivoco, in quanto privo della specificazione del soggetto che aveva mate-
5
rialmente disconosciuto i documenti e, come tale, complessivamente inidoneo a raggiungere lo sco- po perseguito.
Tutto quanto sopra premesso, chiedeva l'accoglimento delle se- Parte_2 guenti conclusioni:
“Ogni contraria istanza ed altrui eccezione reietta, voglia l'Ill. Mo Tribunale adito: in via prelimi- nare, per i motivi di cui in narrativa, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., concedere l'esecuzione provviso- ria del D.I. 3467/2024- RG.12067/2024 TRIB. BO., in via preliminare di rito, in accoglimento della formulata eccezione, accertato che la procura di controparte, come evidenziato in narrativa, non specifica l'indicazione del nominativo del legale rappresentante e della carica sociale del sotto- scrittore, anzi ne è del tutto sprovvista e reca una sottoscrizione illeggibile senza alcuna apposizio- ne di timbro, accertarne e dichiararne la nullità e/o invalidità, nel merito, premessa ogni opportuna declaratoria, rigettare perché infondata, sia in fatto che in diritto, la proposta opposizione e, con- fermare in tutto o in parte il decreto opposto, oltre interessi di mora maturati e maturandi.
Considerata la temerarietà dell'opposizione formulata, per i motivi di cui in narrativa, condannare la società opponente, ai sensi dell'art.96 c.p.c., al pagamento della somma di €5.000,00 o a quella diversa che sarà ritenuto di giustizia dall'Ill.mo signor Giudice adito
In ogni caso con vittoria di spese, compensi ed onorari del presente giudizio, oltre 15% S.G. C.p.a ed Iva come per legge”.
4. Successivamente alla celebrazione della prima udienza del giudizio secondo le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., il Giudice, con ordinanza del 29 agosto 2025, sulla base del rilievo del fatto che l'opposizione non era fondata su prova scritta e di pronta soluzione, concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 648 c.p.c. e fissava udienza per precisa- zione delle conclusioni e discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. al 4 novembre 2025, disponendo la modalità c.d. cartolare.
***
5. Le eccezioni preliminari sollevate dalle parti in relazione all'asserita nullità delle rispettive procure alle liti ( quella allegata al ricorso per decreto ingiuntivo e quella allegata all'atto di citazione) de- vono intendersi superate e sanate a seguito del conferimento delle nuove procure ad opera di en- trambe le parti (vedi procura depositata in data 3 aprile 2025 per parte attrice opponente e procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta per parte convenuta).
6. Ancora, va rigettata l'eccezione di improcedibilità della domanda di pagamento azionata in via monitoria dall'opposta, sollevata dall'opponente per la prima volta solo con le note conclusive, in quanto tardiva ed inammissibile, oltre che infondata, non vertendosi in ipotesi di mediazione obbli-
6
gatoria e non avendo né questo giudice, né la parte attrice opponente, sollevato la questione di im- procedibilità nei tempi previsti dal d.lgs. n.28/2010.
7. Quanto al merito, si osserva che è pacifico in giurisprudenza che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come giudizio ordinario di cognizione e si svolge secondo le norme del procedimento ordinario nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa.
Pertanto, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di prestazioni, spetta a chi fa valere tale diritto fornire la prova del fatto costitutivo, mentre il debitore – convenuto in senso sostanziale - è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa (vedi
Cass. Sez. U, Sentenza n. 13533 del 30/10/2001). Onere che nel caso che ci occupa non viene assol- ta dalla per tutte le ragioni di seguito rappresentate. Controparte_3
In primo luogo, quanto al disconoscimento (pag. 7 della citazione introduttiva del presente giudizio) operato in relazione alla documentazione posta a fondamento del Decreto Ingiuntivo opposto, si ri- leva in questa sede che lo scarno apparato argomentativo utilizzato dalla Controparte_3 sia radicalmente difforme dallo schema legale, oltre che da indirizzi giurisprudenziali ormai
[...] risalenti.
In particolare, parte opponente si limita ad esporre che nella “documentazione denominata doc. da
n. 3 a n. 10 manca totalmente la firma del destinatario e ove esistente non è comunque riconducibi- le alla società opponente!” (pag. 8 della citazione introduttiva del presente giudizio). Ebbene, è fuor di dubbio che una contestazione di tal tipo non possa considerarsi specifica e, dunque, sufficiente per raggiungere lo scopo perseguito, trattandosi di mere illazioni, laddove non suffragate da ele- menti, almeno indiziari, sul diverso contenuto che il documento avrebbe presentato nella versione originale.
Differentemente, sarebbe stato necessario, a pena di inefficacia, contestare in modo chiaro ed uni- voco sia il documento specifico che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello pro- dotto rispetto all'originale, non essendo sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche as- serzioni (ex plurimis, Cass. n. 16557 del 2019; Cass. n. 14279 del 2021). In altri termini, la generi- cità del disconoscimento non è sufficiente per attribuire efficacia al disconoscimento stesso e, per l'effetto, la documentazione prodotta in giudizio conserva la propria valenza probatoria ai sensi dell'art. 2702 c.c. (cfr. Corte d'Appello Bologna, Sez. II, Sentenza, 12/08/2025, n. 1422).
8. In secondo luogo, come già evidenziato con ordinanza del 29 agosto 2025, il contraddittorio instaurato in seno al presente procedimento non ha fatto emergere alcun tipo di contestazione sul rapporto contrattuale dedotto in giudizio, da intendersi quindi pacificamente riconosciuto.
7
A ben vedere, nel caso di specie, la stessa opponente non ha mai contestato l'esistenza del rapporto contrattuale, così come descritto sin dal ricorso monitorio, bensì ha contestato, peraltro generica- mente, l'inadempimento da parte della convenuta delle obbligazioni assunte con il contratto di somministrazione, non avendo fornito prova della consegna della merce. Né tantomeno vi è prova che, al momento della presentazione della fattura, l'odierna opponente avesse contestato una non corretta quantificazione del credito preteso dalla convenuta o rifiutato il pagamento contestando l'inesatto adempimento.
Tanto premesso, anche le deduzioni svolte da parte attrice in ordine all'inesatto adempimento della convenuta si reputano infondate.
Ciò considerato, occorre rammentare che secondo gli insegnamenti della giurisprudenza di legitti- mità l'esercizio della eccezione di inadempimento si fonda sulla regola della buona fede oggettiva, per la cui valutazione è necessario accertare se “la condotta della parte inadempiente, avuto riguar- do all'incidenza sulla funzione economico-sociale del contratto, abbia influito sull'equilibrio sinal- lagmatico dello stesso, in rapporto all'interesse perseguito dalla parte, e perciò abbia legittimato, causalmente e proporzionalmente, la sospensione dell'adempimento dell'altra parte” (ex multis, da ultimo, Cass. civ., sez. III, sent. n. 8760/2019).
A fronte di ciò, si ritiene che parte opponente non abbia raggiunto la prova del fatto che la sospen- sione dei pagamenti fosse causalmente collegata alla mancata consegna della merce, non risultando, in ultima analisi, che tale omissione avesse determinato una alterazione dell'equilibrio sinallagmati- co del rapporto, inficiante l'interesse all'esecuzione della prestazione e tale da legittimare una simi- le condotta sospensiva.
9. In terzo luogo, fermi tutti i rilievi che precedono, nel caso di specie la prova del credito azionato dall'opposta può essere validamente ricavata aliunde:
a) riconoscimento del debito: dalla documentazione versata in atti si evince che a fronte delle reitera- te richieste di pagamento formulate dall'opposta (rimaste insoddisfatte), la parte opponente, con comunicazione e- mail del 30 maggio 2024 (sub Doc. 12 fasc. monitorio), ha chiesto espressamente alla di pazientare a causa di “oggettive difficoltà legate a delle Controparte_6 spese straordinarie”, riconoscendo in tal modo l'esistenza del credito della controparte;
b) documenti di trasporto di cui ai Docc. da 3 a 10 fasc. monitorio: si tratta di titoli idonei per l'emis- sione di decreto ingiuntivo in favore di chi li ha emessi. Sul punto, è vero che secondo concorde giurisprudenza di legittimità, l'emissione di fattura relativa alla fornitura di merce o alla prestazione di servizi o di lavori, in quanto atto unilaterale attinente a fatti di esecuzione di un rapporto già co- stituito, non è idonea a dare la prova del rapporto stesso laddove il contratto sia contestato senza che
8
il principio possa trovar deroga nei rapporti tra imprenditori (cfr. Cass. Civ. n. 771 del 1982; vedi in senso conforme Cass. Civ. n. 8664 del 2001; Cass. Civ. n. 8126 del 2004).
È altrettanto vero, però, che diverso discorso è a farsi laddove, come nel caso di specie, il rapporto contrattuale non sia contestato;
in tal caso la fattura, che fa prova dei rapporti tra le parti, ben può costituire un valido elemento di prova quanto alle prestazioni oggetto del titolo eseguite ed al relati- vo ammontare anche nel giudizio di cognizione che si instaura a seguito dell'opposizione (v. Cass.
Civ. n. 23499 del 2004; Cass. Civ. Ord. n. 5915 del 2011).
c) Attestazione di conformità delle fatture di vendita emesse dalla Controparte_6 del 6 agosto 2024, redatta a firma del Notaio Dott. , di cui al Doc. 13 fasc. mo-
[...] Persona_1 nitorio: atto dotato di particolare efficacia probatoria ai sensi e per gli effetti dell'art. 2700 c.c.
10. Tanto ricostruito, le tesi argomentative di parte opposta sono fondate e meritano senz'altro accogli- mento.
11. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri stabiliti nel D.M.
55/2014, aggiornati al D.M. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e domanda disattesa:
- rigetta l'opposizione proposta dalla contro il Decreto Ingiun- Parte_3 tivo n. 3467/2024 – N.R.G. 12067/2024, emesso da questo Tribunale in data 23/09/2024, che, per l'effetto, conferma e dichiara definitivamente esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c;
- condanna la a pagare in favore della CP_6 Controparte_3 Controparte_6
le spese processuali, che liquida in € 5.077,00 per compenso, oltre il 15% del com-
[...] penso per spese forfettarie, C.P.A. e I.V.A..
Bologna, 25 novembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Pierangela Congiu
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bologna
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il giudice, dott.ssa Pierangela Congiu, lette le note scritte in sostituzione di udienza, deposi-
tate dai procuratori delle parti in previsione dell'udienza cartolare del 4 novembre 2025, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 15388/2024 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ), in persona Parte_1 P.IVA_1
del liquidatore p.t., elett.te dom.to in Napoli alla Via Duomo n. 326, presso lo studio dell'Avv. Fer-
dinando Accinni, C.F. , dal quale è rappresentata e difesa, unitamente e di- C.F._1
sgiuntamente all'Avv. Renato Accinni, C.F. , in virtù di procura allegata C.F._2
all'atto di citazione ed alla memoria ex art. 171 ter n. 1, c.p.c.
- ATTRICE OPPONENTE
E
(c.f.: Controparte_1
), elett.te dom.to alla VIALE G. GOZZADINI 21 40124 BOLOGNA presso lo studio P.IVA_2
dell'Avv. STIGNANI NICOLA (c.f.: ) dal quale è rappr.to e difeso in virtù C.F._3
di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta
- CONVENUTA
CONCLUSIONI
PARTE ATTRICE
1
Voglia l'On.le Tribunale, ogni contraria istanza disattesa ed eccezione reietta, accogliere la presente opposizione e per l'effetto,
In via preliminare: Dichiarare l'improcedibilità della domanda e disporre la cancellazione dal ruolo ed estinzione della presente procedura revocando, per l'effetto, il provvedimento con il quale veniva disposta la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e disponendo la revoca del decreto ingiuntivo recante n. 3467/2024 del 23/09/2024 emesso nel procedimento monitorio n. R.G. 12067/2024; Revocare parzialmente l'ordinanza del 28.08.2025 in ordine alla concessione della provvisoria esecutorietà e rigetto delle proprie richieste istruttorie;
Darsi atti del rilevato difetto di procura alle liti, dichiarando l'irritualità e l'inesistenza della costituzione di parte opposta e, per l'effetto, dichiarare la contumacia della società Controparte_2
revocare il decreto ingiuntivo n. 3467/2024 opposto, ad ogni effetto e conse-
[...] CP_1 guenza di legge;
Darsi atto del disconoscimento dei documenti prodotti in copia e non esibiti, nei termini di legge, in originale dichiarando l'inefficacia della documentazione prodotta a sostegno del credito vantato e, per l'effetto, dichiarare l'inefficacia e/o invalidità del D.I. opposto con ogni conseguenza di legge;
Darsi atto dell'inidoneità della documentazione posta a fondamento del credito e, per l'effetto, dichiararsi l'inesistenza del credito per come azionato e richiesto, disponendosi come per legge.
Dichiarare legittima, ammissibile e fondata la spiegata opposizione e, per l'effetto, re- spinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, revocare e dichiarare privo di ogni effetto giu- ridico il decreto ingiuntivo n. 3467/2024, emesso dal Tribunale di Bologna in persona del Giudice
Dott.ssa Pierangela Congiu in data 23.09.2024, per essere stata la somma richiesta erroneamente calcolata e per la mancata indicazione dei criteri di quantificazione della stessa;
Considerata la temerarietà dell'azione monitoria intrapresa dalla società opposta - tenuto conto che parte opposta con il ricorso monitorio prima ha dato corso al procedimento e poi, con la sua inerzia, ne ha determinato l'improcedibilità - per tutti i motivi di cui alla presente opposizione, condannare la stessa ex art. 96 c.p.c. al pagamento della somma di €.
5.000 o ad altra ritenuta e di giustizia;
Condannare l'opposta - ponendo le spese a carico di parte opposta che con il ricorso moni- torio prima ha dato corso al procedimento e poi, con la sua inerzia, ne ha determinato
l'improcedibilità - al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, con attribuzione ai sotto- scritti procuratori antistatari.
PARTE CONVENUTA
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Ogni contraria istanza ed altrui eccezione reietta, per i motivi di cui agli scritti difensivi, voglia l'Ill.Mo Tribunale adito: in via preliminare di rito, in accoglimento della formulata eccezione, ac- certato che la procura di controparte, come evidenziato in narrativa, non specifica l'indicazione del nominativo del legale rappresentante e della carica sociale del sottoscrittore, anzi ne è del tutto sprovvista e reca una sottoscrizione illeggibile senza alcuna apposizione di timbro, accertarne e dichiararne la nullità e/o invalidità, nel merito, premessa ogni opportuna declaratoria, dato atto dell'avvenuta concessione della provvisoria esecutorietà del decreto, rigettare perché infondata, sia in fatto che in diritto, la proposta opposizione, confermare, in tutto o in parte, il decreto opposto D.I.
N.3467/2024- RG.12067/2024 TRIB. BO. oltre interessi di mora maturati e maturandi.
Considerata la temerarietà dell'opposizione formulata, per i motivi di cui in narrativa, condannare la società opponente, ai sensi dell'art.96 c.p.c., al pagamento della somma di €5.000,00 o a quella di- versa che sarà ritenuto di giustizia dall'Ill.mo signor Giudice adito.
In ogni caso con vittoria di spese, compensi ed onorari del presente giudizio, oltre 15 % S.G. C.p.a. ed Iva (se ed in quanto dovuta) come per legge.
Si insiste per l'ammissione delle richieste istruttorie come sopra formulate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato in data 27 agosto 2024, la
[...]
con sede in Castel Maggiore (BO), ricorreva innanzi al Parte_2
Tribunale di Bologna, esponendo di aver intrattenuto rapporti commerciali di somministrazione con la con sede legale in Latina (LT) e di esserne creditrice Controparte_3 della somma di Euro 10.923,87, stante il mancato pagamento nei termini concordati, anche a segui- to di sollecitazioni effettuate per tramite dei legali della Parte_2
di una serie di fatture allegate al ricorso monitorio ( docc. 3-10).
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Seguiva emissione di Decreto Ingiuntivo n. 3467/2024, non provvisoriamente esecutivo, con cui si ingiungeva alla di pagare la somma sopra menzionata, uni- Controparte_3 tamente a interessi e spese.
2. In data 29 ottobre 2024, la Società proponeva opposizione avverso Controparte_3 il Decreto Ingiuntivo di cui al punto precedente, deducendo che:
a) nell'instaurare il giudizio monitorio, controparte non aveva depositato una valida procura alle liti, in quanto carente di data e luogo di rilascio, nonché di indirizzo di residenza della parte rappresentata processualmente;
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b) gli importi richiesti in sede monitoria erano generici ed inesatti, in quanto fondati su documenti di produzione unilaterale e sforniti di prova circa l'avvenuta somministrazione di beni e prodotti og- getto di contratto tra le parti;
c) le “notule” prodotte da parte ricorrente in sede monitoria non erano autentiche, in quanto non supportate dai requisiti ex art. 634 c.p.c. e, peraltro, non confermate dalle scritture contabili dell'emittente;
d) pertanto, la documentazione allegata al ricorso per decreto ingiuntivo (docc. da 1 a 10 fasc. monito- rio) era da intendersi disconosciuta e meritevole di stralcio.
Pertanto, parte opponente richiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'On.le Tribunale, ogni contraria istanza disattesa ed eccezione reietta, accogliere la pre- sente opposizione e per l'effetto:
IN VIA PRELIMINARE:
In Rito:
Accertare e dichiarare che manca, in fase monitoria, una valida procura ad litem dell'odierna op- posta, con conseguente ed evidente vizio ad agire e per l'effetto si chiede che il G.I. si pronunci con ogni conseguenza di legge.
A) Accertare l'insufficienza e l'inidoneità della documentazione prodotta a fornire prova certa del credito di cui all'opposto decreto ingiuntivo e, per l'effetto, revocare il D.I. n. 3467/2024 per le mo- tivazioni di cui alla presente opposizione.
B) Dichiarare inammissibili ed inefficaci i documenti disconosciuti di cui al paragrafo B) come analiticamente indicati e per l'effetto si chiede lo stralcio del presente fascicolo, con ogni conse- guenza di legge.
NEL MERITO:
1) Dichiarare legittima, ammissibile e fondata la spiegata opposizione e, per l'effetto, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, revocare il decreto ingiuntivo n. 3467/2024 emesso dal
Tribunale di Bologna per le motivazioni di cui alla presente opposizione e comunque perché non dovuta;
2) In via subordinata: per le motivazioni della presente opposizione, accertare e dichiarare l'erroneità e/o illegittimità delle somme come richieste dal ricorrente, revo- cando anche per tale motivo il decreto ingiuntivo opposto;
3) disporre relativamente al disconoscimento, con riferimento a quanto esposto al paragrafo C.) ed in particolare: La documentazione denominata “doc. da n. 3 a n.10 -
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come analiticamente indicata con ogni effetto e con- Controparte_4 seguenza di legge;
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4) Considerata la temerarietà dell'azione monitoria intrapresa dall'opposta per le motivazioni di cui alla presente opposizione, condannare la stessa ex art. 96 c.p.c. al pagamento della somma di €
5.000,00 o ad altra ritenuta e di giustizia secondo l'apprezzamento del Sig. Giudice;
5) Condannare l'opponente al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari.
In via istruttoria, fina da ora, si chiede ammettersi interrogatorio formale del legale rapp.te della
sulle circostanze di cui in Controparte_5 premessa, nonché prova testi, con riserva di meglio formulare capi di prova ed indicare testi nei modi e termini di legge.
Sempre in via istruttoria, se necessario, si chiede CTU contabile,a carico della convenuta, al fine di determinare l'esatto importo cui sarebbe ancora tenuta eventualmente
Con riserva di modificare le proprie richieste e conclusioni e di meglio ed ulteriormente argomen- tare e dedurre anche in via istruttoria nei modi e termini di legge, anche a seguito dell'atteggiamento di controparte”.
3. Con comparsa di costituzione e risposta del 24 febbraio 2025, si Parte_2 costituiva in giudizio, adducendo che:
a) la procura alle liti era stata rilasciata nel pieno rispetto di ogni prescrizione di legge e che, comun- que ed in ogni caso, qualsivoglia difetto si sarebbe dovuto ritenere sanato, stante il raggiungimento dello scopo;
b) diversamente, era proprio la procura di parte attrice ad essere difforme dallo schema legale in quanto priva di timbri e/o indicazioni che potessero ricondurre univocamente la sottoscrizione alla società;
c) unitamente alle fatture regolarmente prodotte in sede di ricorso per decreto ingiuntivo, era interve- nuta corrispondenza tra le parti dalla quale potevano evincersi una serie di affermazioni di contenu- to confessorio, in cui la riconosceva espressamente il proprio debi- Controparte_3 to, richiedendone finanche una dilazione;
d) effettuava, solo a seguito di formale sollecito, un pagamento a Controparte_3 titolo di saldo, pari ad Euro 2.202,04, della Fattura 18/2024, senza corrispondere nessun altro im- porto alla Parte_2
e) l'emissione del decreto ingiuntivo era avvenuta, già ab origine, anche sulla base di fatture legitti- mamente emesse e ricevute tramite SDI, e recanti riscontro sulla base dell'estratto notarile deposita- to dalla convenuta, a seguito di apposita verifica di conformità;
f) comunque ed in ogni caso, il disconoscimento effettuato da era da Controparte_3 ritenersi generico ed equivoco, in quanto privo della specificazione del soggetto che aveva mate-
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rialmente disconosciuto i documenti e, come tale, complessivamente inidoneo a raggiungere lo sco- po perseguito.
Tutto quanto sopra premesso, chiedeva l'accoglimento delle se- Parte_2 guenti conclusioni:
“Ogni contraria istanza ed altrui eccezione reietta, voglia l'Ill. Mo Tribunale adito: in via prelimi- nare, per i motivi di cui in narrativa, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., concedere l'esecuzione provviso- ria del D.I. 3467/2024- RG.12067/2024 TRIB. BO., in via preliminare di rito, in accoglimento della formulata eccezione, accertato che la procura di controparte, come evidenziato in narrativa, non specifica l'indicazione del nominativo del legale rappresentante e della carica sociale del sotto- scrittore, anzi ne è del tutto sprovvista e reca una sottoscrizione illeggibile senza alcuna apposizio- ne di timbro, accertarne e dichiararne la nullità e/o invalidità, nel merito, premessa ogni opportuna declaratoria, rigettare perché infondata, sia in fatto che in diritto, la proposta opposizione e, con- fermare in tutto o in parte il decreto opposto, oltre interessi di mora maturati e maturandi.
Considerata la temerarietà dell'opposizione formulata, per i motivi di cui in narrativa, condannare la società opponente, ai sensi dell'art.96 c.p.c., al pagamento della somma di €5.000,00 o a quella diversa che sarà ritenuto di giustizia dall'Ill.mo signor Giudice adito
In ogni caso con vittoria di spese, compensi ed onorari del presente giudizio, oltre 15% S.G. C.p.a ed Iva come per legge”.
4. Successivamente alla celebrazione della prima udienza del giudizio secondo le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., il Giudice, con ordinanza del 29 agosto 2025, sulla base del rilievo del fatto che l'opposizione non era fondata su prova scritta e di pronta soluzione, concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 648 c.p.c. e fissava udienza per precisa- zione delle conclusioni e discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. al 4 novembre 2025, disponendo la modalità c.d. cartolare.
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5. Le eccezioni preliminari sollevate dalle parti in relazione all'asserita nullità delle rispettive procure alle liti ( quella allegata al ricorso per decreto ingiuntivo e quella allegata all'atto di citazione) de- vono intendersi superate e sanate a seguito del conferimento delle nuove procure ad opera di en- trambe le parti (vedi procura depositata in data 3 aprile 2025 per parte attrice opponente e procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta per parte convenuta).
6. Ancora, va rigettata l'eccezione di improcedibilità della domanda di pagamento azionata in via monitoria dall'opposta, sollevata dall'opponente per la prima volta solo con le note conclusive, in quanto tardiva ed inammissibile, oltre che infondata, non vertendosi in ipotesi di mediazione obbli-
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gatoria e non avendo né questo giudice, né la parte attrice opponente, sollevato la questione di im- procedibilità nei tempi previsti dal d.lgs. n.28/2010.
7. Quanto al merito, si osserva che è pacifico in giurisprudenza che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come giudizio ordinario di cognizione e si svolge secondo le norme del procedimento ordinario nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa.
Pertanto, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di prestazioni, spetta a chi fa valere tale diritto fornire la prova del fatto costitutivo, mentre il debitore – convenuto in senso sostanziale - è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa (vedi
Cass. Sez. U, Sentenza n. 13533 del 30/10/2001). Onere che nel caso che ci occupa non viene assol- ta dalla per tutte le ragioni di seguito rappresentate. Controparte_3
In primo luogo, quanto al disconoscimento (pag. 7 della citazione introduttiva del presente giudizio) operato in relazione alla documentazione posta a fondamento del Decreto Ingiuntivo opposto, si ri- leva in questa sede che lo scarno apparato argomentativo utilizzato dalla Controparte_3 sia radicalmente difforme dallo schema legale, oltre che da indirizzi giurisprudenziali ormai
[...] risalenti.
In particolare, parte opponente si limita ad esporre che nella “documentazione denominata doc. da
n. 3 a n. 10 manca totalmente la firma del destinatario e ove esistente non è comunque riconducibi- le alla società opponente!” (pag. 8 della citazione introduttiva del presente giudizio). Ebbene, è fuor di dubbio che una contestazione di tal tipo non possa considerarsi specifica e, dunque, sufficiente per raggiungere lo scopo perseguito, trattandosi di mere illazioni, laddove non suffragate da ele- menti, almeno indiziari, sul diverso contenuto che il documento avrebbe presentato nella versione originale.
Differentemente, sarebbe stato necessario, a pena di inefficacia, contestare in modo chiaro ed uni- voco sia il documento specifico che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello pro- dotto rispetto all'originale, non essendo sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche as- serzioni (ex plurimis, Cass. n. 16557 del 2019; Cass. n. 14279 del 2021). In altri termini, la generi- cità del disconoscimento non è sufficiente per attribuire efficacia al disconoscimento stesso e, per l'effetto, la documentazione prodotta in giudizio conserva la propria valenza probatoria ai sensi dell'art. 2702 c.c. (cfr. Corte d'Appello Bologna, Sez. II, Sentenza, 12/08/2025, n. 1422).
8. In secondo luogo, come già evidenziato con ordinanza del 29 agosto 2025, il contraddittorio instaurato in seno al presente procedimento non ha fatto emergere alcun tipo di contestazione sul rapporto contrattuale dedotto in giudizio, da intendersi quindi pacificamente riconosciuto.
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A ben vedere, nel caso di specie, la stessa opponente non ha mai contestato l'esistenza del rapporto contrattuale, così come descritto sin dal ricorso monitorio, bensì ha contestato, peraltro generica- mente, l'inadempimento da parte della convenuta delle obbligazioni assunte con il contratto di somministrazione, non avendo fornito prova della consegna della merce. Né tantomeno vi è prova che, al momento della presentazione della fattura, l'odierna opponente avesse contestato una non corretta quantificazione del credito preteso dalla convenuta o rifiutato il pagamento contestando l'inesatto adempimento.
Tanto premesso, anche le deduzioni svolte da parte attrice in ordine all'inesatto adempimento della convenuta si reputano infondate.
Ciò considerato, occorre rammentare che secondo gli insegnamenti della giurisprudenza di legitti- mità l'esercizio della eccezione di inadempimento si fonda sulla regola della buona fede oggettiva, per la cui valutazione è necessario accertare se “la condotta della parte inadempiente, avuto riguar- do all'incidenza sulla funzione economico-sociale del contratto, abbia influito sull'equilibrio sinal- lagmatico dello stesso, in rapporto all'interesse perseguito dalla parte, e perciò abbia legittimato, causalmente e proporzionalmente, la sospensione dell'adempimento dell'altra parte” (ex multis, da ultimo, Cass. civ., sez. III, sent. n. 8760/2019).
A fronte di ciò, si ritiene che parte opponente non abbia raggiunto la prova del fatto che la sospen- sione dei pagamenti fosse causalmente collegata alla mancata consegna della merce, non risultando, in ultima analisi, che tale omissione avesse determinato una alterazione dell'equilibrio sinallagmati- co del rapporto, inficiante l'interesse all'esecuzione della prestazione e tale da legittimare una simi- le condotta sospensiva.
9. In terzo luogo, fermi tutti i rilievi che precedono, nel caso di specie la prova del credito azionato dall'opposta può essere validamente ricavata aliunde:
a) riconoscimento del debito: dalla documentazione versata in atti si evince che a fronte delle reitera- te richieste di pagamento formulate dall'opposta (rimaste insoddisfatte), la parte opponente, con comunicazione e- mail del 30 maggio 2024 (sub Doc. 12 fasc. monitorio), ha chiesto espressamente alla di pazientare a causa di “oggettive difficoltà legate a delle Controparte_6 spese straordinarie”, riconoscendo in tal modo l'esistenza del credito della controparte;
b) documenti di trasporto di cui ai Docc. da 3 a 10 fasc. monitorio: si tratta di titoli idonei per l'emis- sione di decreto ingiuntivo in favore di chi li ha emessi. Sul punto, è vero che secondo concorde giurisprudenza di legittimità, l'emissione di fattura relativa alla fornitura di merce o alla prestazione di servizi o di lavori, in quanto atto unilaterale attinente a fatti di esecuzione di un rapporto già co- stituito, non è idonea a dare la prova del rapporto stesso laddove il contratto sia contestato senza che
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il principio possa trovar deroga nei rapporti tra imprenditori (cfr. Cass. Civ. n. 771 del 1982; vedi in senso conforme Cass. Civ. n. 8664 del 2001; Cass. Civ. n. 8126 del 2004).
È altrettanto vero, però, che diverso discorso è a farsi laddove, come nel caso di specie, il rapporto contrattuale non sia contestato;
in tal caso la fattura, che fa prova dei rapporti tra le parti, ben può costituire un valido elemento di prova quanto alle prestazioni oggetto del titolo eseguite ed al relati- vo ammontare anche nel giudizio di cognizione che si instaura a seguito dell'opposizione (v. Cass.
Civ. n. 23499 del 2004; Cass. Civ. Ord. n. 5915 del 2011).
c) Attestazione di conformità delle fatture di vendita emesse dalla Controparte_6 del 6 agosto 2024, redatta a firma del Notaio Dott. , di cui al Doc. 13 fasc. mo-
[...] Persona_1 nitorio: atto dotato di particolare efficacia probatoria ai sensi e per gli effetti dell'art. 2700 c.c.
10. Tanto ricostruito, le tesi argomentative di parte opposta sono fondate e meritano senz'altro accogli- mento.
11. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri stabiliti nel D.M.
55/2014, aggiornati al D.M. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e domanda disattesa:
- rigetta l'opposizione proposta dalla contro il Decreto Ingiun- Parte_3 tivo n. 3467/2024 – N.R.G. 12067/2024, emesso da questo Tribunale in data 23/09/2024, che, per l'effetto, conferma e dichiara definitivamente esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c;
- condanna la a pagare in favore della CP_6 Controparte_3 Controparte_6
le spese processuali, che liquida in € 5.077,00 per compenso, oltre il 15% del com-
[...] penso per spese forfettarie, C.P.A. e I.V.A..
Bologna, 25 novembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Pierangela Congiu
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