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Sentenza 4 gennaio 2025
Sentenza 4 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 04/01/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 4 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G.Aff.Cont. n. 1334/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Locri, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Valentina Andrizzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 1334 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021, promossa
DA
C.F. , elettVAmente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Reggio Calabria, alla via Bruno Buozzi n. 4, presso lo studio dell'Avv. Gustavo
Marino, che la rappresenta e difende in forza di procura alle liti in atti;
ATTRICE
CONTRO
P.VA , in persona del procuratore e legale CP_1 P.IVA_1
rappresentante dott. elettVAmente domiciliata in Vibo Valentia, Controparte_2
al viale Giacomo Matteotti n.55, presso lo studio dell'avv. Antonio Fuscà, che la rappresenta e difende in forza di procura alle liti in atti;
CONVENUTA
OGGETTO: inadempimento contrattuale.
- 1 - CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con termine perentorio fino al 9 settembre 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, ha convenuto Parte_1
in giudizio per ottenere l'accoglimento delle seguenti conclusioni: CP_1
“accertare e dichiarare che l'attrice è beneficiaria della polizza infortuni n. 732161151 denominata “Universo Persona”; stipulata con la in persona del suo legale CP_3
rappresentante pro tempore, e per l'effetto condannare la convenuta società all'indennizzo di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite dall'attrice nell'importo complessivo di € 25.000,75
– secondo i parametri contenuti nella polizza n. 732161151 nonché spese mediche documentate - ovvero negli importi diversi minori o maggiori ritenuti di giustizia, oltre rVAlutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rVAlutata;
con condanna alle spese, diritti ed onorari, da distrarre a favore del sottoscritto procuratore anticipatario”.
A sostegno della propria domanda, l'attrice ha dedotto: - di aver stipulato una polizza assicuratVA (polizza “Universo Persona” n° 732161151), con la società convenuta;
- che la polizza in parola, prevede la corresponsione in favore dell'assicurato di un indennizzo in caso di lesione che colpisca l'integrità fisica;
- che in data 25.07.2019, l'attrice è rimasta coinvolta in un sinistro domestico, mentre si trovava su una scala intenta a cambiare una lampadina ed è scivolata cadendo a terra;
- di aver riportato lesioni personali e nello specifico “un danno biologico pari a 10 punti percentuali di invalidità permanente, un'invalidità temporanea assoluta di gg.20, un'invalidità temporanea parziale per gg.90 dei quali gg. 40 al 50% e gg. 30 al 25%”; - che la società convenuta non ha provveduto al pagamento del premio pattuito;
- che vani sono stati i solleciti di pagamento e l'esperimento del tentativo di mediazione.
Con comparsa di costituzione e risposta del 18.01.2022, si è costituita in giudizio la quale preliminarmente ha eccepito la nullità della citazione per CP_1
violazione dell'art. 163 n.4 c.p.c., e nel merito l'inoperatività della garanzia per violazione dell'obbligo previsto dall'art.
5.1 delle Condizioni di Assicurazione, contestando altresì la veridicità del fatto posto alla base della pretesa e l'esistenza del nesso causale tra l'evento e i danni lamentati, oltre alla quantificazione di questi
- 2 - ultimi. La convenuta, pertanto, ha concluso, così come precisato nella memoria n. 1 ex art. 183 comma 6 c.p.c., chiedendo al Tribunale di “In via preliminare e/o pregiudiziale dichiarare la nullità della citazione ex art. 164 c.4 c.p.c. per violazione dell'art.
163 n.4 c.p.c. con ogni conseguenziale provvedimento;
In via principale e nel merito -rigettare la domanda di indennizzo da infortunio proposta dall'attrice perché infondata in fatto ed in diritto e per difetto di nesso causale;
- rigettare ex art. 1915 comma 1 c.c. la domanda proposta dall'attrice per inoperatività/perdita della garanzia assicuratVA e del diritto all'indennità per
violazione dell'art. 1913 c.c. e delle disposizioni del contratto di assicurazione, nonché per
violazione dell'obbligo di correttezza e buona fede nella fase stragiudiziale;
In via subordinata - ridurre ex art. 1915 comma 2 c.c. l'indennità richiesta dall'attrice in ragione del 50% per
violazione dell'art. 1913 c.c. e delle disposizioni del contratto di assicurazione, nonché per
violazione dell'obbligo di correttezza e buona fede nella fase stragiudiziale;
- determinare
l'ammontare del risarcimento attenendosi alle previsioni del contratto di assicurazione applicando le percentuali previste dalle Tabelle per la liquidazione dell'invalidità permanente
(pag. 25 e segg. CGA) tenendo conto delle franchigie e delle modalità di corresponsione operanti come descritte nell'art.
2.6 CGA (pag.7 e segg.). In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
Assegnati i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., sono stati ammessi i mezzi istruttori;
quindi, è stato esperito l'interrogatorio formale dell'attrice, sono stati escussi i testimoni ammessi, ed è stata disposta Ctu medico legale. SuccessVAmente, la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni. Con ordinanza del 16.09.2024 il giudizio, trattato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stato trattenuto in decisione, con assegnazione dei termini ai sensi dell'art. 190 c.p.c..
§ 2. Deve essere in primo luogo rigettata l'eccezione di nullità della citazione sollevata da parte convenuta. L'atto di citazione contiene tutti gli elementi di cui all'art. 163, n. 4) c.p.c. (circostanze di tempo e di luogo, dinamica del sinistro, conseguenti lesioni personali subite dall'attrice, nonché voci di danno rivendicate) idonei a consentire il pieno esercizio del diritto di difesa della convenuta. Infatti, come più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, «la nullità della citazione comminata dall'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ. si produce solo quando "l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda", prescritta dal numero 4 dell'art. 163 cod. proc.
- 3 - civ., sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, occorrendo tenere conto sia che l'identificazione della "causa petendi" della domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, sia che la nullità della citazione derVA dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda, risiedendo la sua "ratio" ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese» (Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 11751 del 15.05.2013).
§ 3. Passando al merito della controversia, va premesso che l'attrice agisce facendo valere un rapporto contrattuale e allegando l'inadempimento della controparte.
Secondo il principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, in tema di responsabilità contrattuale, colui che agisce per l'adempimento deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è al debitore convenuto che incombe di dare la prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero del fatto impeditivo o modificativo (cfr. Cass. civ. Sez. Unite,
30 ottobre 2001, n. 13533). Applicando tali principi generali al caso in esame e alle peculiarità dei contratti assicurativi, va detto che il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, essendo, pertanto, onere dell'assicurato dimostrare che si è verificato un rischio coperto dalla garanzia assicuratVA e che esso ha causato il danno di cui reclama il ristoro, analogo onere probatorio incombendo sull'assicurato con riferimento agli elementi temporali e spaziali della garanzia. In altri termini, poiché nell'assicurazione contro i danni il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, ai sensi dell'art. 2697 c.c. spetta al danneggiato dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicuratVA e che esso ha causato il danno di cui reclama il ristoro o chiede la copertura ai fini della responsabilità civile
(cfr. Cass. civile, sez. III, sentenza 21 dicembre 2017, n. 30656).
§ 3.1 Ciò chiarito in ordine all'onere probatorio, va osservato che tra le parti in giudizio non risulta contestata l'esistenza del contratto di assicurazione, il quale è stato
- 4 - anche prodotto in giudizio da entrambe le parti, la validità temporale dello stesso e l'oggetto della polizza assicuratVA, mentre le parti hanno assunto posizioni contrapposte circa l'operatività della polizza per violazione dell'art. 1913 c.c., nonché in relazione alla sussistenza del nesso causale tra l'allegata caduta e i danni subiti dall'attrice.
§ 3.2 In via preliminare occorre affrontata la questione relatVA alla decadenza del diritto all'indennizzo ai sensi degli artt. 1913 e 1915 c.c..
L'art. 1913 c.c. prevede che l'assicurato deve dare avviso dell'avvenuto sinistro all'assicuratore entro tre giorni dall'evento ovvero dalla sua scoperta;
tale termine è derogabile dalle parti in senso favorevole all'assicurato. Nel caso di specie, l'art.
5.1 del contratto assicurativo dispone che il contraente, l'assicurato o altro soggetto per conto dei medesimi è tenuto a presentare denuncia scritta all'impresa assicuratVA entro cinque giorni da quando l'infortunio si è verificato ovvero da quando ne ha avuto conoscenza. Tale previsione, dunque, richiama la disciplina codicistica (seppur ampliando il termine di decadenza da tre giorni a cinque giorni), la quale nell'ottica del bilanciamento degli interessi contrapposti, impone dei limiti temporali alla denuncia dell'evento indennizzabile. Al diritto all'indennizzo del contraente fa da contrappeso, infatti, il diritto dell'assicuratore ad avere tempestVA conoscenza dell'evento, in modo da poter apprestare tutte le verifiche necessarie e preliminari all'eventuale liquidazione del danno assicurato. La necessità sottesa alla previsione del termine di decadenza fa comprendere la diversità delle conseguenze dell'inadempimento dell'assicurato a seconda che lo stesso sia colposo o doloso. In particolare, l'omessa denuncia nei termini pattuiti può determinare la perdita del diritto all'indennizzo ovvero la riduzione dello stesso, a seconda se l'inosservanza sia colpevole ovvero dolosa. In merito, giova ricordare l'insegnamento della Corte di legittimità per cui «affinché l'assicurato possa ritenersi inadempiente all'obbligo, imposto dall'art. 1913 c.c., di dare avviso del sinistro all'assicuratore, occorre accertare se l'inosservanza abbia carattere doloso o colposo, atteso che, mentre nel primo caso l'assicurato perde il diritto all'indennità, ai sensi dell'art. 1915, comma 1, c.c., nel secondo l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto, ai sensi dell'art. 1915, comma 2 c.c.; in entrambe le fattispecie l'onere probatorio grava sull'assicuratore, il quale è tenuto a dimostrare,
- 5 - nella prima, l'intento fraudolento dell'assicurato e, nella seconda, che l'assicurato volontariamente non abbia adempiuto all'obbligo ed il pregiudizio sofferto» (Cass. Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 24210 del 30.09.2019 conf. Sez. 3 - , Ordinanza n. 19071 del
11.07.2024) ed ancora «In tema di assicurazione contro i danni, nella quale rientra quella contro gli infortuni, l'inosservanza da parte dell'assicurato dell'obbligo di avviso di sinistro nel termine di cui all'art. 1913 c.c. od in quello diverso, eventualmente previsto dalla polizza, non implica di per sé il carattere doloso dell'inadempimento, con conseguente applicazione del comma 1 dell'art. 1915 c.c., dovendo essere provato a tal fine, da parte dell'assicuratore, un intento fraudolento dell'assicurato; al tempo stesso, ai fini della perdita dei benefici assicurativi, ai sensi dell'art. 1915 c.c., non occorre lo specifico e fraudolento intento di creare danno all'assicuratore, essendo sufficiente la consapevolezza dell'obbligo previsto dall'art. 1913 c.c. e la cosciente volontà di non osservarlo» (Cassazione civile sez. VI, 17/03/2022, n.8701).
Nel caso in esame, la denuncia suddetta non è intervenuta nel termine indicato dal contratto così come confermato dalla stessa attrice in sede di interrogatorio formale. Tuttavia, l'assicuratore non ha provato l'intento fraudolento dell'assicurato, non essendo stato offerto alcun elemento da cui dedurre che l'attrice abbia coscientemente deciso di non denunciare l'infortunio nel termine pattuito, per cui deve escludersi l'applicazione dell'art. 1915, comma 1, c.c..
Del resto, provato l'inadempimento dell'obbligo di denuncia è presunto il carattere colposo della violazione (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1196 del 03.03.1989), per cui si deve ritenere applicabile al caso di specie il secondo comma dell'art. 1915
c.c.. Ai fini della qualificazione dell'inadempimento come colpevole, invero, va considerato che l'obbligo di comunicare l'evento coperto dalla polizza alla compagnia assicuratVA entro cinque giorni dallo stesso è previsto dal contratto che è stato stipulato e quindi accettato dall'attrice, la quale era in condizioni di conoscere l'onere a suo carico, con la conseguenza che la mancata comunicazione può essere imputata alla negligenza dell'assicurata, la quale, di contro, non ha offerto la prova che l'inadempimento sia dipeso da causa alla stessa non imputabile.
La riduzione prevista dal citato art. 1915, però, è connessa al pregiudizio subito dall'assicuratore per non aver avuto tempestVAmente notizia dell'evento coperto dal rapporto assicurativo e, conseguentemente, non aver potuto effettuare gli
- 6 - accertamenti necessari per la liquidazione dell'indennizzo. Nel caso in esame, la compagnia assicuratVA si è limitata a richiedere la riduzione dell'indennità nella misura del 50 %, senza indicare quale sarebbe stato il pregiudizio subito dalla denuncia tardVA ovvero quali attività accertative le sono state precluse a causa del ritardo nella conoscenza dell'evento lesivo. In mancanza di allegazioni in tal senso, dunque, la riduzione dell'indennità ai sensi del secondo comma dell'art. 1915 c.c. non può operare nemmeno in via presuntVA, non essendo possibile apprezzare la misura del pregiudizio sofferto dalla compagnia assicuratVA.
§ 3.3 Superata l'eccezione di decadenza, va evidenziato che parte attrice ha allegato che a seguito della caduta subita in data 25.07.2019 presso la propria abitazione, sita in Bovalino (RC) alla via Bosco I traversa n. 5, è stata condotta al
Pronto Soccorso dell'Ospedale Civile di Locri, dove è stata sottoposta a visita con diagnosi di “Postumi da contusioni” e una prognosi di giorni 10, e di aver eseguito un periodo di cure, all'esito del quale è stata dichiarata guarita con postumi da valutarsi in sede medico legale. L'attrice ha allegato altresì che tale infortunio rientra tra quelli indennizzabili in forza del contratto sottoscritto con Allianza Ass.ni S.p.A., circostanza non contestata dalla convenuta.
Ciò allegato, l'attrice ha offerto in giudizio la prova dell'avvenuto infortunio attraverso la prova testimoniale, mentre la sussistenza del nesso causale tra i danni patiti e l'infortunio lamentato è risultato dall'espletata Ctu.
In particolare, le testimoni escusse, e , - Testimone_1 Testimone_2
ritenute attendibili atteso che, da un lato, le testimoni hanno rilasciato dichiarazioni verosimili e prive di contraddizioni e che, dall'altro, non sono emersi elementi idonei a revocare in dubbio la loro credibilità - , hanno riferito che l'attrice nel luglio del
2019, in occasione di una cena a casa della stessa, verso le ore 21:00, dopo aver provveduto alla sostituzione di una lampadina fulminata con l'ausilio di una scala, mentre stava scendendo da quest'ultima ha perso l'equilibrio, cadendo all'indietro e sbattendo a terra con il ginocchio e il gomito sinistro. La circostanza che cadendo l'attrice ha subito una lesione al ginocchio e al gomito sinistro ha trovato riscontro nel referto del pronto soccorso dell'Ospedale di Locri del 25.07.2019 delle ore 21:47, ove viene riportata la seguente anamnesi: “trauma escoriativo gomito sx, ginocchio sx,
- 7 - caviglia dx, lombalgia”. Dalle testimonianze e dal referto del pronto soccorso si evince, dunque, la contestualità tra la caduta dalla scala dell'attrice e le lesioni subite dalla stessa, mentre dall'esame della Ctu è emersa la compatibilità tra l'evento e le conseguenze in termini di invalidità.
Il Ctu, infatti, ha affermato che le lesioni refertate e certificate sono riconducibili, in termini di nesso causale, all'evento dedotto dall'attrice, considerando anche i dati emersi dal referto del Pronto soccorso e dall'esame ecografico eseguito presso l'Ospedale Pugliese-Ciaccio di Catanzaro.
Premessa l'esistenza del nesso causale, il Ctu ha concluso affermando che l'attrice ha riportato alla “Caviglia dx: disinserzione parziale del versante profondo del legamento astragaloperoniero ad ecostruttura diffusamente disomogenea prevalentemente ipoecogena
(Ecograficamente accertato), residuata in lieve instabilità articolare e deficit della flessione plantare e dorsale del piede. Quadro compatibile con distorsione del II° del comparto laterale della caviglia dx per lesione parziale del LPA per lesione parziale” al “Ginocchio sx: Lesione parcellare del LCM (ecograficamente accertato, che appare lievemente ispessito ipoecogeno e finemente slaminato), con lieve lassità articolare del ginocchio;
ipotonia ed ipotrofia dei muscoli della coscia” al “Gomito sx: pregresso evento contusivo dell'articolazione del gomito, completamente guarito senza postumi”, da cui è derVAta un'inabilità temporanea assoluta di giorni 8; temporanea al 50 % di giorni 40; temporanea al 25 % giorni 40; mentre i postumi permanenti sono stati quantificati nella misura del 9 %.
Le conclusioni del Ctu sono condivisibili e possono essere poste alla base della decisione, avendo il consulente analizzato i dati a disposizione con rigore e logicità e avendo fornito esaustVA risposta alle osservazioni critiche mosse dalla compagnia assicuratVA convenuta.
§ 3.4 Quanto alla liquidazione del danno subito dall'attrice, va tenuto conto di quanto previsto dal rapporto contrattuale in essere tra le parti e posto alla base della pretesa risarcitoria.
Il contratto di polizza prevede la copertura per l'invalidità permanente da infortunio per la somma di euro 500.000,00 con una franchigia del 3% assorbile con supervalutazione (cfr. pag. 2 di 5 della scheda di polizza), mentre le condizioni di
- 8 - assicurazione all'art.
2.6 stabiliscono le modalità di corresponsione dell'indennità tenendo conto del capitale assicurato (cfr. pag. 7 di 31 delle condizioni di polizza).
Orbene, poiché nel caso in esame il Ctu ha riconosciuto un'invalidità permanente pari al 9 % e atteso che il citato art.
2.6 prevede che su un capitale fino a euro 260.000,00, per un'invalidità permanente accertata di 9 punti percentuali, spetta all'assicurato la liquidazione del 6% calcolato sulla somma assicurata e che sull'eventuale parte di capitale assicurato superiore a euro 260.000,00, per un'invalidità permanente accertata di 9 punti percentuali, spetta all'assicurato la liquidazione del 4% calcolato sulla somma assicurata, l'indennità da riconoscere all'attrice ammonta a euro 25.200,00 (= 15.600,00 + 9.600,00). Alcuna indennità, invece, secondo le pattuizioni contrattuali, spetta per l'inabilità temporanea.
Tenuto poi conto che «in tema di assicurazione conto i danni, l'obbligo dell'assicuratore di pagare l'indennizzo, assolvendo una funzione reintegratoria della perdita subita del patrimonio dell'assicurato, ha natura di debito di valore, con la conseguenza che esso deve essere necessariamente rVAlutato con riferimento al periodo intercorso tra il sinistro e la liquidazione, pur se non vi sia inadempimento o ritardo colpevole dell'assicuratore, rilevando la condotta del debitore solo dal momento in cui, con la liquidazione, il debito indennitario diventa obbligazione di valuta, e tanto ai fini del riconoscimento, da tale momento, a titolo di risarcimento, degli interessi moratori o del maggior danno e art. 1224 cod. civ.» (Cass. Sentenza n.15868/2015, conf. 3268/2008, 10488/2009), sull'importo di euro 25.200,00 vanno computati gli interessi legali sulle somme di anno in anno rVAlutate secondo gli indici ISTAT FOI dal giorno 11.11.2019 (momento in cui si può ritenere i postumi si siano consolidati e l'invalidità si sia cristallizzata nella misura accertata dall'ausiliario) alla pubblicazione della presente pronuncia e con interessi legali fino al saldo.
§ 4. Quanto alle spese di giudizio, in applicazione del principio della soccombenza, esse vanno poste a carico della convenuta e si liquidano secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 così come modificato dal D.M. n. 147/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, per lo scaglione da euro € 5.200,01 a euro 26.000,00, applicando i valori medi ridotti del 50 %, tenuto conto della non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate.
- 9 - Le spese della Ctu, ferma restando la solidarietà passVA di tutte le parti nei confronti del consulente in base al decreto di liquidazione del 04.01.2025 (Cass., sez.
II, sent. n. 28094 del 30/12/2009; Cass. sez. 6-3, ord. n. 23522/2014), si pongono nei rapporti interni tra le medesime a carico esclusivo della convenuta, con il conseguente diritto dell'attrice di ripetere dalla convenuta le somme eventualmente versate o che saranno versate al Consulente in forza del predetto decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitVAmente pronunciando nella causa promossa da
[...]
nei confronti di ogni diversa e ulteriore istanza, Pt_1 Controparte_4
eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. accoglie la domanda avanzata da e, per l'effetto, condanna Parte_1
al pagamento in favore dell'attrice della somma di euro Controparte_4
25.200,00, oltre interessi legali e rVAlutazione monetaria dal giorno
11.11.2019 al momento della pubblicazione della presente pronuncia e con interessi legali fino al saldo;
2. condanna al pagamento, in favore di delle Controparte_4 Parte_1
spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 2.802,50 di cui euro
2.538,50 per compensi ed euro 264,00 per spese vive, oltre rimborso spese generali al 15% sul compenso, Iva e C.p.a. come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Gustavo Marino dichiaratosi antistatario;
3. pone definitVAmente, nei rapporti interni tra le parti, le spese di Ctu, liquidate come da separato decreto a carico della società convenuta.
Così deciso in Locri il 04 gennaio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Andrizzi
- 10 - - 11 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Locri, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Valentina Andrizzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 1334 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021, promossa
DA
C.F. , elettVAmente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Reggio Calabria, alla via Bruno Buozzi n. 4, presso lo studio dell'Avv. Gustavo
Marino, che la rappresenta e difende in forza di procura alle liti in atti;
ATTRICE
CONTRO
P.VA , in persona del procuratore e legale CP_1 P.IVA_1
rappresentante dott. elettVAmente domiciliata in Vibo Valentia, Controparte_2
al viale Giacomo Matteotti n.55, presso lo studio dell'avv. Antonio Fuscà, che la rappresenta e difende in forza di procura alle liti in atti;
CONVENUTA
OGGETTO: inadempimento contrattuale.
- 1 - CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con termine perentorio fino al 9 settembre 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, ha convenuto Parte_1
in giudizio per ottenere l'accoglimento delle seguenti conclusioni: CP_1
“accertare e dichiarare che l'attrice è beneficiaria della polizza infortuni n. 732161151 denominata “Universo Persona”; stipulata con la in persona del suo legale CP_3
rappresentante pro tempore, e per l'effetto condannare la convenuta società all'indennizzo di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite dall'attrice nell'importo complessivo di € 25.000,75
– secondo i parametri contenuti nella polizza n. 732161151 nonché spese mediche documentate - ovvero negli importi diversi minori o maggiori ritenuti di giustizia, oltre rVAlutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rVAlutata;
con condanna alle spese, diritti ed onorari, da distrarre a favore del sottoscritto procuratore anticipatario”.
A sostegno della propria domanda, l'attrice ha dedotto: - di aver stipulato una polizza assicuratVA (polizza “Universo Persona” n° 732161151), con la società convenuta;
- che la polizza in parola, prevede la corresponsione in favore dell'assicurato di un indennizzo in caso di lesione che colpisca l'integrità fisica;
- che in data 25.07.2019, l'attrice è rimasta coinvolta in un sinistro domestico, mentre si trovava su una scala intenta a cambiare una lampadina ed è scivolata cadendo a terra;
- di aver riportato lesioni personali e nello specifico “un danno biologico pari a 10 punti percentuali di invalidità permanente, un'invalidità temporanea assoluta di gg.20, un'invalidità temporanea parziale per gg.90 dei quali gg. 40 al 50% e gg. 30 al 25%”; - che la società convenuta non ha provveduto al pagamento del premio pattuito;
- che vani sono stati i solleciti di pagamento e l'esperimento del tentativo di mediazione.
Con comparsa di costituzione e risposta del 18.01.2022, si è costituita in giudizio la quale preliminarmente ha eccepito la nullità della citazione per CP_1
violazione dell'art. 163 n.4 c.p.c., e nel merito l'inoperatività della garanzia per violazione dell'obbligo previsto dall'art.
5.1 delle Condizioni di Assicurazione, contestando altresì la veridicità del fatto posto alla base della pretesa e l'esistenza del nesso causale tra l'evento e i danni lamentati, oltre alla quantificazione di questi
- 2 - ultimi. La convenuta, pertanto, ha concluso, così come precisato nella memoria n. 1 ex art. 183 comma 6 c.p.c., chiedendo al Tribunale di “In via preliminare e/o pregiudiziale dichiarare la nullità della citazione ex art. 164 c.4 c.p.c. per violazione dell'art.
163 n.4 c.p.c. con ogni conseguenziale provvedimento;
In via principale e nel merito -rigettare la domanda di indennizzo da infortunio proposta dall'attrice perché infondata in fatto ed in diritto e per difetto di nesso causale;
- rigettare ex art. 1915 comma 1 c.c. la domanda proposta dall'attrice per inoperatività/perdita della garanzia assicuratVA e del diritto all'indennità per
violazione dell'art. 1913 c.c. e delle disposizioni del contratto di assicurazione, nonché per
violazione dell'obbligo di correttezza e buona fede nella fase stragiudiziale;
In via subordinata - ridurre ex art. 1915 comma 2 c.c. l'indennità richiesta dall'attrice in ragione del 50% per
violazione dell'art. 1913 c.c. e delle disposizioni del contratto di assicurazione, nonché per
violazione dell'obbligo di correttezza e buona fede nella fase stragiudiziale;
- determinare
l'ammontare del risarcimento attenendosi alle previsioni del contratto di assicurazione applicando le percentuali previste dalle Tabelle per la liquidazione dell'invalidità permanente
(pag. 25 e segg. CGA) tenendo conto delle franchigie e delle modalità di corresponsione operanti come descritte nell'art.
2.6 CGA (pag.7 e segg.). In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
Assegnati i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., sono stati ammessi i mezzi istruttori;
quindi, è stato esperito l'interrogatorio formale dell'attrice, sono stati escussi i testimoni ammessi, ed è stata disposta Ctu medico legale. SuccessVAmente, la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni. Con ordinanza del 16.09.2024 il giudizio, trattato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stato trattenuto in decisione, con assegnazione dei termini ai sensi dell'art. 190 c.p.c..
§ 2. Deve essere in primo luogo rigettata l'eccezione di nullità della citazione sollevata da parte convenuta. L'atto di citazione contiene tutti gli elementi di cui all'art. 163, n. 4) c.p.c. (circostanze di tempo e di luogo, dinamica del sinistro, conseguenti lesioni personali subite dall'attrice, nonché voci di danno rivendicate) idonei a consentire il pieno esercizio del diritto di difesa della convenuta. Infatti, come più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, «la nullità della citazione comminata dall'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ. si produce solo quando "l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda", prescritta dal numero 4 dell'art. 163 cod. proc.
- 3 - civ., sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, occorrendo tenere conto sia che l'identificazione della "causa petendi" della domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, sia che la nullità della citazione derVA dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda, risiedendo la sua "ratio" ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese» (Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 11751 del 15.05.2013).
§ 3. Passando al merito della controversia, va premesso che l'attrice agisce facendo valere un rapporto contrattuale e allegando l'inadempimento della controparte.
Secondo il principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, in tema di responsabilità contrattuale, colui che agisce per l'adempimento deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è al debitore convenuto che incombe di dare la prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero del fatto impeditivo o modificativo (cfr. Cass. civ. Sez. Unite,
30 ottobre 2001, n. 13533). Applicando tali principi generali al caso in esame e alle peculiarità dei contratti assicurativi, va detto che il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, essendo, pertanto, onere dell'assicurato dimostrare che si è verificato un rischio coperto dalla garanzia assicuratVA e che esso ha causato il danno di cui reclama il ristoro, analogo onere probatorio incombendo sull'assicurato con riferimento agli elementi temporali e spaziali della garanzia. In altri termini, poiché nell'assicurazione contro i danni il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, ai sensi dell'art. 2697 c.c. spetta al danneggiato dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicuratVA e che esso ha causato il danno di cui reclama il ristoro o chiede la copertura ai fini della responsabilità civile
(cfr. Cass. civile, sez. III, sentenza 21 dicembre 2017, n. 30656).
§ 3.1 Ciò chiarito in ordine all'onere probatorio, va osservato che tra le parti in giudizio non risulta contestata l'esistenza del contratto di assicurazione, il quale è stato
- 4 - anche prodotto in giudizio da entrambe le parti, la validità temporale dello stesso e l'oggetto della polizza assicuratVA, mentre le parti hanno assunto posizioni contrapposte circa l'operatività della polizza per violazione dell'art. 1913 c.c., nonché in relazione alla sussistenza del nesso causale tra l'allegata caduta e i danni subiti dall'attrice.
§ 3.2 In via preliminare occorre affrontata la questione relatVA alla decadenza del diritto all'indennizzo ai sensi degli artt. 1913 e 1915 c.c..
L'art. 1913 c.c. prevede che l'assicurato deve dare avviso dell'avvenuto sinistro all'assicuratore entro tre giorni dall'evento ovvero dalla sua scoperta;
tale termine è derogabile dalle parti in senso favorevole all'assicurato. Nel caso di specie, l'art.
5.1 del contratto assicurativo dispone che il contraente, l'assicurato o altro soggetto per conto dei medesimi è tenuto a presentare denuncia scritta all'impresa assicuratVA entro cinque giorni da quando l'infortunio si è verificato ovvero da quando ne ha avuto conoscenza. Tale previsione, dunque, richiama la disciplina codicistica (seppur ampliando il termine di decadenza da tre giorni a cinque giorni), la quale nell'ottica del bilanciamento degli interessi contrapposti, impone dei limiti temporali alla denuncia dell'evento indennizzabile. Al diritto all'indennizzo del contraente fa da contrappeso, infatti, il diritto dell'assicuratore ad avere tempestVA conoscenza dell'evento, in modo da poter apprestare tutte le verifiche necessarie e preliminari all'eventuale liquidazione del danno assicurato. La necessità sottesa alla previsione del termine di decadenza fa comprendere la diversità delle conseguenze dell'inadempimento dell'assicurato a seconda che lo stesso sia colposo o doloso. In particolare, l'omessa denuncia nei termini pattuiti può determinare la perdita del diritto all'indennizzo ovvero la riduzione dello stesso, a seconda se l'inosservanza sia colpevole ovvero dolosa. In merito, giova ricordare l'insegnamento della Corte di legittimità per cui «affinché l'assicurato possa ritenersi inadempiente all'obbligo, imposto dall'art. 1913 c.c., di dare avviso del sinistro all'assicuratore, occorre accertare se l'inosservanza abbia carattere doloso o colposo, atteso che, mentre nel primo caso l'assicurato perde il diritto all'indennità, ai sensi dell'art. 1915, comma 1, c.c., nel secondo l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto, ai sensi dell'art. 1915, comma 2 c.c.; in entrambe le fattispecie l'onere probatorio grava sull'assicuratore, il quale è tenuto a dimostrare,
- 5 - nella prima, l'intento fraudolento dell'assicurato e, nella seconda, che l'assicurato volontariamente non abbia adempiuto all'obbligo ed il pregiudizio sofferto» (Cass. Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 24210 del 30.09.2019 conf. Sez. 3 - , Ordinanza n. 19071 del
11.07.2024) ed ancora «In tema di assicurazione contro i danni, nella quale rientra quella contro gli infortuni, l'inosservanza da parte dell'assicurato dell'obbligo di avviso di sinistro nel termine di cui all'art. 1913 c.c. od in quello diverso, eventualmente previsto dalla polizza, non implica di per sé il carattere doloso dell'inadempimento, con conseguente applicazione del comma 1 dell'art. 1915 c.c., dovendo essere provato a tal fine, da parte dell'assicuratore, un intento fraudolento dell'assicurato; al tempo stesso, ai fini della perdita dei benefici assicurativi, ai sensi dell'art. 1915 c.c., non occorre lo specifico e fraudolento intento di creare danno all'assicuratore, essendo sufficiente la consapevolezza dell'obbligo previsto dall'art. 1913 c.c. e la cosciente volontà di non osservarlo» (Cassazione civile sez. VI, 17/03/2022, n.8701).
Nel caso in esame, la denuncia suddetta non è intervenuta nel termine indicato dal contratto così come confermato dalla stessa attrice in sede di interrogatorio formale. Tuttavia, l'assicuratore non ha provato l'intento fraudolento dell'assicurato, non essendo stato offerto alcun elemento da cui dedurre che l'attrice abbia coscientemente deciso di non denunciare l'infortunio nel termine pattuito, per cui deve escludersi l'applicazione dell'art. 1915, comma 1, c.c..
Del resto, provato l'inadempimento dell'obbligo di denuncia è presunto il carattere colposo della violazione (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1196 del 03.03.1989), per cui si deve ritenere applicabile al caso di specie il secondo comma dell'art. 1915
c.c.. Ai fini della qualificazione dell'inadempimento come colpevole, invero, va considerato che l'obbligo di comunicare l'evento coperto dalla polizza alla compagnia assicuratVA entro cinque giorni dallo stesso è previsto dal contratto che è stato stipulato e quindi accettato dall'attrice, la quale era in condizioni di conoscere l'onere a suo carico, con la conseguenza che la mancata comunicazione può essere imputata alla negligenza dell'assicurata, la quale, di contro, non ha offerto la prova che l'inadempimento sia dipeso da causa alla stessa non imputabile.
La riduzione prevista dal citato art. 1915, però, è connessa al pregiudizio subito dall'assicuratore per non aver avuto tempestVAmente notizia dell'evento coperto dal rapporto assicurativo e, conseguentemente, non aver potuto effettuare gli
- 6 - accertamenti necessari per la liquidazione dell'indennizzo. Nel caso in esame, la compagnia assicuratVA si è limitata a richiedere la riduzione dell'indennità nella misura del 50 %, senza indicare quale sarebbe stato il pregiudizio subito dalla denuncia tardVA ovvero quali attività accertative le sono state precluse a causa del ritardo nella conoscenza dell'evento lesivo. In mancanza di allegazioni in tal senso, dunque, la riduzione dell'indennità ai sensi del secondo comma dell'art. 1915 c.c. non può operare nemmeno in via presuntVA, non essendo possibile apprezzare la misura del pregiudizio sofferto dalla compagnia assicuratVA.
§ 3.3 Superata l'eccezione di decadenza, va evidenziato che parte attrice ha allegato che a seguito della caduta subita in data 25.07.2019 presso la propria abitazione, sita in Bovalino (RC) alla via Bosco I traversa n. 5, è stata condotta al
Pronto Soccorso dell'Ospedale Civile di Locri, dove è stata sottoposta a visita con diagnosi di “Postumi da contusioni” e una prognosi di giorni 10, e di aver eseguito un periodo di cure, all'esito del quale è stata dichiarata guarita con postumi da valutarsi in sede medico legale. L'attrice ha allegato altresì che tale infortunio rientra tra quelli indennizzabili in forza del contratto sottoscritto con Allianza Ass.ni S.p.A., circostanza non contestata dalla convenuta.
Ciò allegato, l'attrice ha offerto in giudizio la prova dell'avvenuto infortunio attraverso la prova testimoniale, mentre la sussistenza del nesso causale tra i danni patiti e l'infortunio lamentato è risultato dall'espletata Ctu.
In particolare, le testimoni escusse, e , - Testimone_1 Testimone_2
ritenute attendibili atteso che, da un lato, le testimoni hanno rilasciato dichiarazioni verosimili e prive di contraddizioni e che, dall'altro, non sono emersi elementi idonei a revocare in dubbio la loro credibilità - , hanno riferito che l'attrice nel luglio del
2019, in occasione di una cena a casa della stessa, verso le ore 21:00, dopo aver provveduto alla sostituzione di una lampadina fulminata con l'ausilio di una scala, mentre stava scendendo da quest'ultima ha perso l'equilibrio, cadendo all'indietro e sbattendo a terra con il ginocchio e il gomito sinistro. La circostanza che cadendo l'attrice ha subito una lesione al ginocchio e al gomito sinistro ha trovato riscontro nel referto del pronto soccorso dell'Ospedale di Locri del 25.07.2019 delle ore 21:47, ove viene riportata la seguente anamnesi: “trauma escoriativo gomito sx, ginocchio sx,
- 7 - caviglia dx, lombalgia”. Dalle testimonianze e dal referto del pronto soccorso si evince, dunque, la contestualità tra la caduta dalla scala dell'attrice e le lesioni subite dalla stessa, mentre dall'esame della Ctu è emersa la compatibilità tra l'evento e le conseguenze in termini di invalidità.
Il Ctu, infatti, ha affermato che le lesioni refertate e certificate sono riconducibili, in termini di nesso causale, all'evento dedotto dall'attrice, considerando anche i dati emersi dal referto del Pronto soccorso e dall'esame ecografico eseguito presso l'Ospedale Pugliese-Ciaccio di Catanzaro.
Premessa l'esistenza del nesso causale, il Ctu ha concluso affermando che l'attrice ha riportato alla “Caviglia dx: disinserzione parziale del versante profondo del legamento astragaloperoniero ad ecostruttura diffusamente disomogenea prevalentemente ipoecogena
(Ecograficamente accertato), residuata in lieve instabilità articolare e deficit della flessione plantare e dorsale del piede. Quadro compatibile con distorsione del II° del comparto laterale della caviglia dx per lesione parziale del LPA per lesione parziale” al “Ginocchio sx: Lesione parcellare del LCM (ecograficamente accertato, che appare lievemente ispessito ipoecogeno e finemente slaminato), con lieve lassità articolare del ginocchio;
ipotonia ed ipotrofia dei muscoli della coscia” al “Gomito sx: pregresso evento contusivo dell'articolazione del gomito, completamente guarito senza postumi”, da cui è derVAta un'inabilità temporanea assoluta di giorni 8; temporanea al 50 % di giorni 40; temporanea al 25 % giorni 40; mentre i postumi permanenti sono stati quantificati nella misura del 9 %.
Le conclusioni del Ctu sono condivisibili e possono essere poste alla base della decisione, avendo il consulente analizzato i dati a disposizione con rigore e logicità e avendo fornito esaustVA risposta alle osservazioni critiche mosse dalla compagnia assicuratVA convenuta.
§ 3.4 Quanto alla liquidazione del danno subito dall'attrice, va tenuto conto di quanto previsto dal rapporto contrattuale in essere tra le parti e posto alla base della pretesa risarcitoria.
Il contratto di polizza prevede la copertura per l'invalidità permanente da infortunio per la somma di euro 500.000,00 con una franchigia del 3% assorbile con supervalutazione (cfr. pag. 2 di 5 della scheda di polizza), mentre le condizioni di
- 8 - assicurazione all'art.
2.6 stabiliscono le modalità di corresponsione dell'indennità tenendo conto del capitale assicurato (cfr. pag. 7 di 31 delle condizioni di polizza).
Orbene, poiché nel caso in esame il Ctu ha riconosciuto un'invalidità permanente pari al 9 % e atteso che il citato art.
2.6 prevede che su un capitale fino a euro 260.000,00, per un'invalidità permanente accertata di 9 punti percentuali, spetta all'assicurato la liquidazione del 6% calcolato sulla somma assicurata e che sull'eventuale parte di capitale assicurato superiore a euro 260.000,00, per un'invalidità permanente accertata di 9 punti percentuali, spetta all'assicurato la liquidazione del 4% calcolato sulla somma assicurata, l'indennità da riconoscere all'attrice ammonta a euro 25.200,00 (= 15.600,00 + 9.600,00). Alcuna indennità, invece, secondo le pattuizioni contrattuali, spetta per l'inabilità temporanea.
Tenuto poi conto che «in tema di assicurazione conto i danni, l'obbligo dell'assicuratore di pagare l'indennizzo, assolvendo una funzione reintegratoria della perdita subita del patrimonio dell'assicurato, ha natura di debito di valore, con la conseguenza che esso deve essere necessariamente rVAlutato con riferimento al periodo intercorso tra il sinistro e la liquidazione, pur se non vi sia inadempimento o ritardo colpevole dell'assicuratore, rilevando la condotta del debitore solo dal momento in cui, con la liquidazione, il debito indennitario diventa obbligazione di valuta, e tanto ai fini del riconoscimento, da tale momento, a titolo di risarcimento, degli interessi moratori o del maggior danno e art. 1224 cod. civ.» (Cass. Sentenza n.15868/2015, conf. 3268/2008, 10488/2009), sull'importo di euro 25.200,00 vanno computati gli interessi legali sulle somme di anno in anno rVAlutate secondo gli indici ISTAT FOI dal giorno 11.11.2019 (momento in cui si può ritenere i postumi si siano consolidati e l'invalidità si sia cristallizzata nella misura accertata dall'ausiliario) alla pubblicazione della presente pronuncia e con interessi legali fino al saldo.
§ 4. Quanto alle spese di giudizio, in applicazione del principio della soccombenza, esse vanno poste a carico della convenuta e si liquidano secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 così come modificato dal D.M. n. 147/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, per lo scaglione da euro € 5.200,01 a euro 26.000,00, applicando i valori medi ridotti del 50 %, tenuto conto della non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate.
- 9 - Le spese della Ctu, ferma restando la solidarietà passVA di tutte le parti nei confronti del consulente in base al decreto di liquidazione del 04.01.2025 (Cass., sez.
II, sent. n. 28094 del 30/12/2009; Cass. sez. 6-3, ord. n. 23522/2014), si pongono nei rapporti interni tra le medesime a carico esclusivo della convenuta, con il conseguente diritto dell'attrice di ripetere dalla convenuta le somme eventualmente versate o che saranno versate al Consulente in forza del predetto decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitVAmente pronunciando nella causa promossa da
[...]
nei confronti di ogni diversa e ulteriore istanza, Pt_1 Controparte_4
eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. accoglie la domanda avanzata da e, per l'effetto, condanna Parte_1
al pagamento in favore dell'attrice della somma di euro Controparte_4
25.200,00, oltre interessi legali e rVAlutazione monetaria dal giorno
11.11.2019 al momento della pubblicazione della presente pronuncia e con interessi legali fino al saldo;
2. condanna al pagamento, in favore di delle Controparte_4 Parte_1
spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 2.802,50 di cui euro
2.538,50 per compensi ed euro 264,00 per spese vive, oltre rimborso spese generali al 15% sul compenso, Iva e C.p.a. come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Gustavo Marino dichiaratosi antistatario;
3. pone definitVAmente, nei rapporti interni tra le parti, le spese di Ctu, liquidate come da separato decreto a carico della società convenuta.
Così deciso in Locri il 04 gennaio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Andrizzi
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