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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 17/07/2025, n. 858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 858 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
Sentenza nr. ___________/___________
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci, all'udienza del 17/07/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3640 / 2024 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dagli avv.ti Anna Anania e Carmela Squillacioti, con le quali è elettivamente domiciliata in Monasterace (RC) via Ficarelle
ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1
dall'avv. Christian Lo Scalzo, con il quale è elettivamente domiciliato in Locri
(RC) via Matteotti n. 48
resistente
OGGETTO: ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. 2
Conclusioni: come in atti e nel verbale dell'odierna udienza
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11/12/2024, la ricorrente, come in epigrafe rappresentata e difesa, ha esposto:
- che, essendo affetta da varie patologie invalidanti, in data 05/09/2022 ha presentato domanda al fine di ottenere la conferma dell'assegno ordinario di invalidità, che è stata rigettata dall CP_1
- che ha presentato ricorso al competente Comitato Provinciale dell'Istituto, rigettato in data 10/05/2023;
- che, conseguentemente, ha proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo;
- che il CTU non ha ritenuto sussistente il beneficio sanitario richiesto;
- che il consulente d'ufficio è giunto a delle conclusioni contrastanti con la documentazione medica presente in atti, dalla quale emerge chiaramente la gravità delle patologie sofferte;
-che, in particolare, l'elaborato peritale presenta una significativa incongruenza in relazione alla valutazione operata sull'apparato osteoarticolare;
che, nello specifico, il CTU ha omesso di considerare la presenza di cervico-dorso-lombalgia con deficit funzionale da spondiloartrosi associata a discopatie ai livelli C4-C5 e C5-C6, il deficit funzionale della spalla, la gonalgia bilaterale con limitazione articolare, nonché la rizoartrosi e la tendinopatia della zampa d'oca bilaterale;
- che, in relazione alla cardiopatia classificata in II classe NYHA, il
CTU non ha analiticamente valutato l'eventuale incidenza sulle attività della 3
vita quotidiana, limitandosi a una mera menzione priva di contenuto valutativo;
- che alcune delle patologie sofferte non sono state indicate nell'elaborato peritale, tra cui l'asma bronchiale e la rinite di natura allergica;
- che le condizioni di salute si sono ulteriormente aggravate;
- che risulta in possesso dei requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento del beneficio richiesto.
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni:
“Accertare e dichiarare che la ricorrente sia invalida ai sensi e per l'effetto dell'art. 1 L. 222/84 e succ. mod. ed int., poiché la sua capacità lavorativa, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, è ridotta in modo permanente a meno di 1/3 con diritto ad ottenere l'assegno ordinario di invalidità come disciplinato dalla normativa citata sin dalla data della sospensione
(01.10.2022) o in subordine e, salvo gravame, dalla data che sarà accertata giudizialmente. 2) per l'effetto, condannare l' in persona del legale CP_1
rappresentante pro-tempore, al pagamento, in favore della ricorrente, dell'assegno ordinario di invalidità nella misura e nei termini di legge, con decorrenza dal giorno della domanda di conferma proposta in via amministrativa, o in subordine, e salvo gravame dalla data che sarà accertata con rivalutazione monetaria e interessi legali da calcolarsi sulla somma rivalutata a far tempo dalla maturazione dei singoli ratei, nonché sui ratei a scadere fino all'effettivo ed integrale soddisfo. 3) Il tutto con vittoria di spese
e competenze di giudizio da distrarsi a favore dei procuratori costituiti. 4)
Munire la sentenza di clausola di provvisoria esecuzione come per legge.”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito l , CP_1
eccependo la genericità dei motivi di contestazione espressi in domanda, richiamando le conclusioni cui è pervenuto il CTU e concludendo per l'inammissibilità e il rigetto del ricorso.
Con provvedimento del 22/03/2025, questo giudicante ha disposto che il 4
C.T.U. che ha svolto le operazioni peritali nel giudizio di accertamento tecnico preventivo rendesse chiarimenti, mediante il deposito di una relazione integrativa
All'udienza odierna, all'esito della discussione orale sulle conclusioni formulate, il giudice ha deciso, come da sentenza con motivazione contestuale, della quale ha dato lettura.
***
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Oggetto di giudizio è l'accertamento del requisito sanitario necessario ai fini della conferma dell'assegno ordinario di invalidità, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 222/1984, ossia la verifica che l'assicurato abbia una capacità di lavoro ridotta in modo permanente, a causa di infermità o di un difetto fisico o mentale, a meno di un terzo, in attività confacenti alle proprie attitudini.
Il legislatore, dunque, richiede non solo la riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo, ma anche in occupazioni confacenti ad attitudini dell'istante.
Nel caso di specie, non è stata contestata la sussistenza dei requisiti relativi al periodo minimo di anzianità contributiva, dal momento che la domanda è stata respinta soltanto per la non sussistenza della riduzione della capacità lavorativa per più di due terzi.
Pertanto, il contrasto tra le parti si riduce alla sussistenza del requisito sanitario.
Nel merito, parte ricorrente eccepisce genericamente che le conclusioni del CTU sono incompatibili con le gravi patologie da cui la ricorrente è affetta, facendo un elenco delle patologie in questione e limitandosi a dedurre che alcune di esse (tra cui la cervico-dorso-lombalgia con deficit funzionale da spondiloartrosi associata a discopatie ai livelli C4-C5 e C5-C6) non sono state correttamente classificate senza, tuttavia, allegarne le ragioni.
Tuttavia, le patologie per le quali si lamenta una mancata valutazione 5
non risultano sufficientemente allegate.
Di contro, il CTU ha preso in considerazione le patologie allegate, parametrandole all'attività di bracciante agricola in concreto svolta dalla ricorrente.
Orbene, in difetto sufficienti allegazioni documentali e in assenza di riscontri in sede di esame obiettivo, il CTU non avrebbe potuto valutare le manifestazioni patologiche alle quali si fa riferimento nel ricorso introduttivo al presente giudizio.
A fronte delle generiche censure avanzate da parte ricorrente, questo giudicante ritiene che la consulenza tecnica espletata in prime cure sia esauriente e persuasiva, perché coerente con la documentazione clinica acquisita e redatta secondo corrette valutazioni tecniche.
In particolare, il CTU ha esaminato in maniera esaustiva tutte le patologie da cui la ricorrente è affetta, dandone contezza, alla luce della documentazione medica allegata in atti e soprattutto del caso concreto.
Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso introduttivo al presente giudizio, il CTU ha adeguatamente tenuto conto di tutte le patologie certificate dalla documentazione medica in atti, come emerge dalle conclusioni formulate.
Le conclusioni formulate dal C.T.U., sorrette da congrue valutazioni medico legali e coerenti con la documentazione medica in atti, si fondano su un approfondito esame obiettivo, nel corso del quale è stata effettuata un'attenta disamina delle patologie in atto, nonché delle condizioni della periziata, giungendo alla conclusione che la stessa non presenta una riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo in occupazioni confacenti alle sue attitudini.
Inoltre, le generiche critiche alla consulenza tecnica non trovano riscontro nella documentazione clinica in atti.
Infatti, non risulta prodotta in questo grado di giudizio nessuna 6
documentazione sanitaria successiva alla perizia, in grado di mutare il quadro esaminato dal primo Consulente, ovvero capace di dimostrare l'intervenuto aggravamento delle condizioni di salute della ricorrente.
Invero, essendo stata ammessa documentazione medica successiva, allegata al ricorso introduttivo al presente giudizio, questo giudicante ha disposto che il C.T.U. che ha svolto le operazioni peritali nel giudizio di accertamento tecnico preventivo rendesse chiarimenti, valutando in particolare se si fosse verificato un aggravamento dello stato di salute della periziata.
Il consulente, previo esame puntuale e dettagliato della predetta documentazione, ha evidenziato che la ricorrente è affetta da:
“SPONDILODISCOARTROSI CON DISCOPATIA L5-S1; CARDIOPATIA
II° CLASSE FUNZIONALE;
NEVROSI ANSIOSA” e che la Per_1
patologia psichiatrica è stata presa in considerazione, laddove il referto del
6/03/2025 contiene uno schema terapeutico per la nevrosi ansiosa depressiva;
inoltre, ha evidenziato che il referto del 10/03/2025 attesta che, dai test allergologici, la ricorrente ha una positività allergica agli acari e alle graminacee.
Ancora, con riferimento all'apparato osteoarticolare, il CTU ha evidenziato che, in sede di visita, la ricorrente non presenta limitazioni funzionali.
Infine, con riferimento alla patologia cardiovascolare, il CTU ha rilevato che la ricorrente è affetta da una cardiopatia II Classe Nyha, che determina una lieve limitazione dell'attività fisica ordinaria.
Pertanto, il CTU ha coerentemente concluso che, dalla documentazione medica successiva, non emerge un aggravamento del quadro patologico.
Il CTU, dunque, previo esame della documentazione medica successiva, ha confermato le conclusioni già formulate, rimarcando le adeguate argomentazioni medico legali a sostegno delle stesse.
Ritiene il giudicante che le conclusioni del C.T.U. siano persuasive e 7
coerenti con la documentazione medica in atti.
Alla luce di quanto argomentato, deve ritenersi le critiche della parte ricorrente siano il frutto di divergenti valutazioni medico-legali, non suffragate da elementi obiettivi, documentali o logici idonei a porre in dubbio le convincenti valutazioni e conclusioni del c.t.u.., che questo giudicante condivide.
Invero, le affermazioni contenute nel ricorso proposto ai sensi del VI comma dell'art. 445 bis c.p.c. devono essere considerate mere deduzioni di parte, che, pur essendo sufficienti a giustificare l'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo in vista dell'accesso alla prestazione rivendicata, tuttavia, non sono sufficienti ad integrare quei motivi di contestazione che giustificherebbero, nel giudizio conseguente all'opposizione, il rinnovo delle operazioni peritali.
In particolare, tali affermazioni non danno luogo ad una difformità palese delle conclusioni del C.T.U. rispetto alle nozioni correnti della scienza medica (di cui la parte avrebbe comunque l'onere di indicare la fonte), né tantomeno equivalgono alla segnalazione dell'omissione di accertamenti imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi.
Pertanto, come ampiamente argomentato, la generica censura costituisce un mero dissenso diagnostico e non si traduce in una critica all'operato del
CTU, che imponga una rinnovazione dell'accertamento peritale.
Infatti, in caso contrario, nelle controversie in materia di benefici assistenziali e previdenziali, si svuoterebbe di contenuto l'onere della specificazione dei motivi di opposizione e si renderebbe sempre necessario il rinnovo della consulenza tecnica effettuata nella prima fase, sulla base del mero presupposto della richiesta della parte soccombente.
In definitiva, non essendo emersa, dai motivi di opposizione contenuti nell'atto introduttivo del presente giudizio, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di 8
accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
Pertanto, il ricorso va rigettato.
Nulla si dispone sulle spese di lite, essendo stata versata in atti valida dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. Att. c.p.c.
Restano, pertanto, a carico dell le spese della C.T.U. espletata CP_1
nel corso del giudizio di accertamento tecnico preventivo, come liquidate con separato e contestuale decreto in favore della dott.ssa . Persona_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da , N.RG. 3640/2024, Parte_1
disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Nulla sulle spese di lite, ai sensi dell'art. 152 disp. Att. c.p.c.;
- Pone definitivamente a carico dell' le spese della C.T.U. CP_1
espletata nel corso del giudizio di accertamento tecnico preventivo, come liquidate con separato e contestuale decreto in favore della dott.ssa
[...]
. Persona_2
Locri, 17/07/2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci, all'udienza del 17/07/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3640 / 2024 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dagli avv.ti Anna Anania e Carmela Squillacioti, con le quali è elettivamente domiciliata in Monasterace (RC) via Ficarelle
ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1
dall'avv. Christian Lo Scalzo, con il quale è elettivamente domiciliato in Locri
(RC) via Matteotti n. 48
resistente
OGGETTO: ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. 2
Conclusioni: come in atti e nel verbale dell'odierna udienza
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11/12/2024, la ricorrente, come in epigrafe rappresentata e difesa, ha esposto:
- che, essendo affetta da varie patologie invalidanti, in data 05/09/2022 ha presentato domanda al fine di ottenere la conferma dell'assegno ordinario di invalidità, che è stata rigettata dall CP_1
- che ha presentato ricorso al competente Comitato Provinciale dell'Istituto, rigettato in data 10/05/2023;
- che, conseguentemente, ha proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo;
- che il CTU non ha ritenuto sussistente il beneficio sanitario richiesto;
- che il consulente d'ufficio è giunto a delle conclusioni contrastanti con la documentazione medica presente in atti, dalla quale emerge chiaramente la gravità delle patologie sofferte;
-che, in particolare, l'elaborato peritale presenta una significativa incongruenza in relazione alla valutazione operata sull'apparato osteoarticolare;
che, nello specifico, il CTU ha omesso di considerare la presenza di cervico-dorso-lombalgia con deficit funzionale da spondiloartrosi associata a discopatie ai livelli C4-C5 e C5-C6, il deficit funzionale della spalla, la gonalgia bilaterale con limitazione articolare, nonché la rizoartrosi e la tendinopatia della zampa d'oca bilaterale;
- che, in relazione alla cardiopatia classificata in II classe NYHA, il
CTU non ha analiticamente valutato l'eventuale incidenza sulle attività della 3
vita quotidiana, limitandosi a una mera menzione priva di contenuto valutativo;
- che alcune delle patologie sofferte non sono state indicate nell'elaborato peritale, tra cui l'asma bronchiale e la rinite di natura allergica;
- che le condizioni di salute si sono ulteriormente aggravate;
- che risulta in possesso dei requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento del beneficio richiesto.
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni:
“Accertare e dichiarare che la ricorrente sia invalida ai sensi e per l'effetto dell'art. 1 L. 222/84 e succ. mod. ed int., poiché la sua capacità lavorativa, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, è ridotta in modo permanente a meno di 1/3 con diritto ad ottenere l'assegno ordinario di invalidità come disciplinato dalla normativa citata sin dalla data della sospensione
(01.10.2022) o in subordine e, salvo gravame, dalla data che sarà accertata giudizialmente. 2) per l'effetto, condannare l' in persona del legale CP_1
rappresentante pro-tempore, al pagamento, in favore della ricorrente, dell'assegno ordinario di invalidità nella misura e nei termini di legge, con decorrenza dal giorno della domanda di conferma proposta in via amministrativa, o in subordine, e salvo gravame dalla data che sarà accertata con rivalutazione monetaria e interessi legali da calcolarsi sulla somma rivalutata a far tempo dalla maturazione dei singoli ratei, nonché sui ratei a scadere fino all'effettivo ed integrale soddisfo. 3) Il tutto con vittoria di spese
e competenze di giudizio da distrarsi a favore dei procuratori costituiti. 4)
Munire la sentenza di clausola di provvisoria esecuzione come per legge.”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito l , CP_1
eccependo la genericità dei motivi di contestazione espressi in domanda, richiamando le conclusioni cui è pervenuto il CTU e concludendo per l'inammissibilità e il rigetto del ricorso.
Con provvedimento del 22/03/2025, questo giudicante ha disposto che il 4
C.T.U. che ha svolto le operazioni peritali nel giudizio di accertamento tecnico preventivo rendesse chiarimenti, mediante il deposito di una relazione integrativa
All'udienza odierna, all'esito della discussione orale sulle conclusioni formulate, il giudice ha deciso, come da sentenza con motivazione contestuale, della quale ha dato lettura.
***
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Oggetto di giudizio è l'accertamento del requisito sanitario necessario ai fini della conferma dell'assegno ordinario di invalidità, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 222/1984, ossia la verifica che l'assicurato abbia una capacità di lavoro ridotta in modo permanente, a causa di infermità o di un difetto fisico o mentale, a meno di un terzo, in attività confacenti alle proprie attitudini.
Il legislatore, dunque, richiede non solo la riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo, ma anche in occupazioni confacenti ad attitudini dell'istante.
Nel caso di specie, non è stata contestata la sussistenza dei requisiti relativi al periodo minimo di anzianità contributiva, dal momento che la domanda è stata respinta soltanto per la non sussistenza della riduzione della capacità lavorativa per più di due terzi.
Pertanto, il contrasto tra le parti si riduce alla sussistenza del requisito sanitario.
Nel merito, parte ricorrente eccepisce genericamente che le conclusioni del CTU sono incompatibili con le gravi patologie da cui la ricorrente è affetta, facendo un elenco delle patologie in questione e limitandosi a dedurre che alcune di esse (tra cui la cervico-dorso-lombalgia con deficit funzionale da spondiloartrosi associata a discopatie ai livelli C4-C5 e C5-C6) non sono state correttamente classificate senza, tuttavia, allegarne le ragioni.
Tuttavia, le patologie per le quali si lamenta una mancata valutazione 5
non risultano sufficientemente allegate.
Di contro, il CTU ha preso in considerazione le patologie allegate, parametrandole all'attività di bracciante agricola in concreto svolta dalla ricorrente.
Orbene, in difetto sufficienti allegazioni documentali e in assenza di riscontri in sede di esame obiettivo, il CTU non avrebbe potuto valutare le manifestazioni patologiche alle quali si fa riferimento nel ricorso introduttivo al presente giudizio.
A fronte delle generiche censure avanzate da parte ricorrente, questo giudicante ritiene che la consulenza tecnica espletata in prime cure sia esauriente e persuasiva, perché coerente con la documentazione clinica acquisita e redatta secondo corrette valutazioni tecniche.
In particolare, il CTU ha esaminato in maniera esaustiva tutte le patologie da cui la ricorrente è affetta, dandone contezza, alla luce della documentazione medica allegata in atti e soprattutto del caso concreto.
Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso introduttivo al presente giudizio, il CTU ha adeguatamente tenuto conto di tutte le patologie certificate dalla documentazione medica in atti, come emerge dalle conclusioni formulate.
Le conclusioni formulate dal C.T.U., sorrette da congrue valutazioni medico legali e coerenti con la documentazione medica in atti, si fondano su un approfondito esame obiettivo, nel corso del quale è stata effettuata un'attenta disamina delle patologie in atto, nonché delle condizioni della periziata, giungendo alla conclusione che la stessa non presenta una riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo in occupazioni confacenti alle sue attitudini.
Inoltre, le generiche critiche alla consulenza tecnica non trovano riscontro nella documentazione clinica in atti.
Infatti, non risulta prodotta in questo grado di giudizio nessuna 6
documentazione sanitaria successiva alla perizia, in grado di mutare il quadro esaminato dal primo Consulente, ovvero capace di dimostrare l'intervenuto aggravamento delle condizioni di salute della ricorrente.
Invero, essendo stata ammessa documentazione medica successiva, allegata al ricorso introduttivo al presente giudizio, questo giudicante ha disposto che il C.T.U. che ha svolto le operazioni peritali nel giudizio di accertamento tecnico preventivo rendesse chiarimenti, valutando in particolare se si fosse verificato un aggravamento dello stato di salute della periziata.
Il consulente, previo esame puntuale e dettagliato della predetta documentazione, ha evidenziato che la ricorrente è affetta da:
“SPONDILODISCOARTROSI CON DISCOPATIA L5-S1; CARDIOPATIA
II° CLASSE FUNZIONALE;
NEVROSI ANSIOSA” e che la Per_1
patologia psichiatrica è stata presa in considerazione, laddove il referto del
6/03/2025 contiene uno schema terapeutico per la nevrosi ansiosa depressiva;
inoltre, ha evidenziato che il referto del 10/03/2025 attesta che, dai test allergologici, la ricorrente ha una positività allergica agli acari e alle graminacee.
Ancora, con riferimento all'apparato osteoarticolare, il CTU ha evidenziato che, in sede di visita, la ricorrente non presenta limitazioni funzionali.
Infine, con riferimento alla patologia cardiovascolare, il CTU ha rilevato che la ricorrente è affetta da una cardiopatia II Classe Nyha, che determina una lieve limitazione dell'attività fisica ordinaria.
Pertanto, il CTU ha coerentemente concluso che, dalla documentazione medica successiva, non emerge un aggravamento del quadro patologico.
Il CTU, dunque, previo esame della documentazione medica successiva, ha confermato le conclusioni già formulate, rimarcando le adeguate argomentazioni medico legali a sostegno delle stesse.
Ritiene il giudicante che le conclusioni del C.T.U. siano persuasive e 7
coerenti con la documentazione medica in atti.
Alla luce di quanto argomentato, deve ritenersi le critiche della parte ricorrente siano il frutto di divergenti valutazioni medico-legali, non suffragate da elementi obiettivi, documentali o logici idonei a porre in dubbio le convincenti valutazioni e conclusioni del c.t.u.., che questo giudicante condivide.
Invero, le affermazioni contenute nel ricorso proposto ai sensi del VI comma dell'art. 445 bis c.p.c. devono essere considerate mere deduzioni di parte, che, pur essendo sufficienti a giustificare l'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo in vista dell'accesso alla prestazione rivendicata, tuttavia, non sono sufficienti ad integrare quei motivi di contestazione che giustificherebbero, nel giudizio conseguente all'opposizione, il rinnovo delle operazioni peritali.
In particolare, tali affermazioni non danno luogo ad una difformità palese delle conclusioni del C.T.U. rispetto alle nozioni correnti della scienza medica (di cui la parte avrebbe comunque l'onere di indicare la fonte), né tantomeno equivalgono alla segnalazione dell'omissione di accertamenti imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi.
Pertanto, come ampiamente argomentato, la generica censura costituisce un mero dissenso diagnostico e non si traduce in una critica all'operato del
CTU, che imponga una rinnovazione dell'accertamento peritale.
Infatti, in caso contrario, nelle controversie in materia di benefici assistenziali e previdenziali, si svuoterebbe di contenuto l'onere della specificazione dei motivi di opposizione e si renderebbe sempre necessario il rinnovo della consulenza tecnica effettuata nella prima fase, sulla base del mero presupposto della richiesta della parte soccombente.
In definitiva, non essendo emersa, dai motivi di opposizione contenuti nell'atto introduttivo del presente giudizio, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di 8
accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
Pertanto, il ricorso va rigettato.
Nulla si dispone sulle spese di lite, essendo stata versata in atti valida dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. Att. c.p.c.
Restano, pertanto, a carico dell le spese della C.T.U. espletata CP_1
nel corso del giudizio di accertamento tecnico preventivo, come liquidate con separato e contestuale decreto in favore della dott.ssa . Persona_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da , N.RG. 3640/2024, Parte_1
disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Nulla sulle spese di lite, ai sensi dell'art. 152 disp. Att. c.p.c.;
- Pone definitivamente a carico dell' le spese della C.T.U. CP_1
espletata nel corso del giudizio di accertamento tecnico preventivo, come liquidate con separato e contestuale decreto in favore della dott.ssa
[...]
. Persona_2
Locri, 17/07/2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci