TRIB
Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 14/01/2025, n. 274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 274 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5228/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
La dott. Gaia Di Bella, Giudice della V sezione civile del Tribunale di Catania, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 5228/2018 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. FRAGALA' C.F._2
GIOVANNI
ATTORI contro
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura Controparte_1 C.F._3 in atti, dall'avv. LATTUCA WALTER SEBASTIANO DARIO
CONVENUTO
Avente ad oggetto: responsabilità professionale
All'udienza del 20.6.2024 la causa veniva assunta in decisione sulle conclusioni come in atti precisate.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con l'atto introduttivo del marzo 2018, gli attori in epigrafe, riferivano che su incarico di
[...]
, l'ing. aveva redatto il progetto relativo alla “realizzazione di copertura a tetto Parte_3 CP_1 sulla terrazza esistente e modifiche interne ed esterne al piano terra nell'edificio per civile abitazione sita in Acireale” e lo aveva depositato per ottenere l'autorizzazione edilizia il 27.3.2014 al n. 020266, precisando che il progetto era stato in effetti autorizzato dal Comune di Acireale in data 8.5.2014; riferivano che in data 5.10.2016 i Vigili Urbani del Comune di Acireale avevano accertato errori di realizzazione dei vani aereo – illuminanti in quanto sottodimensionati, cui era seguita l'attivazione della procedura di repressione dell'abusivismo ex L 47/85 e LR 37/85 e DPR 380/01; addebitavano al convenuto di aver errato nella redazione del progetto, per aver inserito le superfici illuminanti nel quadro sintetico al netto, ma al lordo nel grafico di progetto, senza considerare lo spazio occupato dai montanti delle predette superfici aereo – illuminanti, disponendone l'esecuzione in modo errato senza tener conto del restringimento causato dallo spazio occupato dai montanti;
riferivano che il settore urbanistico del Comune di Acireale aveva ribadito che le superfici aereo – illuminanti erano da pagina 1 di 9 intendersi “ misure progettuali nette”, mentre a seguito del sopralluogo effettuato dai Vigili erano risultate al lordo, essendovi inserito anche l'ingombro degli infissi variante di circa 5-6 cm a giro e che, occorrendo rispettare la misura minima prevista per la zona ZTO B2, era necessario predisporre un progetto in variante per l'allargamento delle finestre, la sostituzione degli attuali infissi e l'abbattimento dei balconi che non rispettavano l'art. 5 DM 5.7.75 in rapporto al fattore medio diurno di luce;
deducevano che nelle more avevano potuto abitare solo parzialmente l'immobile con un danno pari al valore locativo dell'immobile di circa € 700,00 decorrente dalla data in cui era stata rilasciata la dichiarazione di collaudo dal Genio Civile , 17.12.2014 e dunque pari ad € 13.350,00.
Riferivano che il costo della nuova progettazione era stato preventivato dai propri tecnici in € 7.390,98 oltre Iva, mentre i costi per la realizzazione dei lavori erano pari ad € 24.122,90; riferivano, inoltre, che per la regolarizzazione degli interventi eseguiti, in parte risultati abusivi, era necessario richiedere concessione in sanatoria e ripristinare la struttura in base alle previsione del progetto, con rimozione parziale della copertura e spostamento / sostituzione degli elementi strutturali non conformi, con un costo stimato di € 13.638,20.
Chiedevano, pertanto, ritenere il convenuto responsabile dei danni subiti a seguito della errata realizzazione dell'opera di ristrutturazione nella misura quantificata in narrativa e condannarlo al pagamento in proprio favore della somma di € 51.111,10 o in quella accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione, con vittoria di spese e compensi.
Si costituiva , riferendo di essere stato nominato direttore dei lavori commessi in Controparte_1 appalto all'impresa “manutenzione e Servizi di Privitera Giuseppa”, dei quali aveva già redatto progetto approvato con autorizzazione edilizia comunale n. 36/2014 e del Genio Civile n. 71368/2014; riferiva che durante l'esecuzione dei lavori, i committenti, avevano richiesto di effettuare lavori di modesto rilievo progettuale correlati alla cd tolleranza di cantiere, ininfluenti ai fini urbanistici e strutturali, rilasciando dichiarazione di assunzione di responsabilità . Riferendo che a causa delle continue ingerenze dei committenti nella esecuzione dei lavori, l'impresa aveva completato i lavori sulla base di uno stato finale redatto da esso convenuto e che in data 28.11.2014 era stato sottoscritto verbale di consegna in cui si dava atto della esecuzione a regola d'arte e della conformità al progetto approvato dagli organi competenti, deduceva che in data 12.1.2015 aveva comunicato le proprie dimissioni unitamente alla relazione sullo stato dei lavori aggiornato al 9.1.2015.
Riferiva che gli attori, adducendo falsi pretesti avevano dato luogo ad azioni volte ad offendere la propria onorabilità, accusandolo consapevolmente, pur sapendolo innocente, di reati edilizi, tanto da far presentare alla madre di una denunzia all'AG tramite i Vigili Urbani di Acireale che, Parte_2 dopo tre anni dalla conclusione dei lavori, nei giorni 5 ottobre 2016 e 20 dicembre 2016 avevano verificato l'esistenza di lievi difformità alle aperture esterne, (ma non urbanistiche e/o strutturali al progetto approvato dalle autorità competenti) realizzate per volontà degli stessi attori;
narrava altresì che l'attrice aveva presentato una denunzia alla Procura della Repubblica di Parte_4
Catania nei confronti di esso convenuto quale autore di reati edilizi pur sapendolo innocente.
Precisava che le modifiche alle aperture esterne erano state determinate dalla volontà degli attori, che pagina 2 di 9 volevano restringere le misure per adeguarle alle dimensioni degli infissi di cui stavano contrattando l'acquisto, senza alcuna previa informazione con esso convenuto e che nei gg successivi al rilascio della liberatoria l'attore aveva impartito alla ditta direttive per le variazioni dei varchi Parte_2 murari esterni e le modifiche interne con la realizzazione anche di nuove aperture interne e che, giunti i telai degli infissi esterni il 24.9.2014 si era reso necessario un ulteriore restringimento dei varchi murari per poterli collocare, deducendo, inoltre, che dopo le proprie dimissioni, parte attrice aveva nominato un nuovo Direttore dei Lavori per il completamento delle opere ed affidato la realizzazione dei lavori ad altre due ditte.
Riferiva che gli aggetti dei balconi sovrastanti avevano dimensioni notevolmente inferiori al limite di
1,50 mt di cui al Regolamento comunale e che, con riferimento al calcolo del RAI, esso convenuto aveva redatto il progetto – approvato dagli Enti competenti – considerando le superfici aeroilluminanti
“ al netto “ dell'ingombro dei telai e ciò sia nel progetto, sia nel grafico di progetto, precisando tra l'altro che le dimensioni dei vani delle aperture esterne erano sovrabbondanti con riferimento a quelle minime necessarie per il risultato finale di 1/8 di superficie aeroilluminante rispetto all'area pavimentata.
Contestava l'esistenza di irregolarità strutturali del tetto di copertura, richiamando peraltro quanto affermato dal Genio Civile di Catania con nota prot n. 73561 dl 31.3.2016, descrivendo le caratteristiche del progetto e del lavoro effettuato e riferiva che il contenzioso si era innescato perché esso convenuto si era rifiutato di acconsentire alla richiesta telefonica degli attori di assisterli e supportarli tecnicamente rispetto all'intenzione di contestare alla ditta esecutrice tutte le lavorazioni, al fine di ottenere gratuitamente le ulteriori lavorazioni di completamento e si era altresì rifiutato di redigere una variante progettuale per la definizione di un terrazzino adiacente alla copertura in progetto, dietro minaccia di eventuali contestazioni per il lavoro effettuato.
Eccepiva l'assenza di responsabilità con riferimento ai vani aeroilluminanti, evidenziando che quanto accertato dai Vigili Urbani era da addebitare agli attori, che avevano rilasciato formale liberatoria per le variazioni progettuali, avendo interesse a restringere le aperture esterne per adeguarle alla tipologia e dimensioni degli infissi che stavano acquistando;
eccepiva l'insussistenza di vizi e/o difetti inerenti la copertura dell'immobile ed addebitava agli attori di aver consapevolmente avanzato accuse infondate ad esso convenuto, chiedendo la condanna dei medesimi ai sensi dell'art. 96 cpc.
Riferendo poi che l'attrice aveva presentato un falso esposto nei confronti di esso Parte_3 convenuto incolpandolo consapevolmente di presunti reati edilizi, allegava il proprio diritto al risarcimento dei danni ex art. 2043 cc da liquidarsi in via equitativa in € 50.000,00.
Chiedeva pertanto il rigetto di ogni domanda, condannare gli attori ex art. 96 cpc al risarcimento dei danni da responsabilità aggravata e, in via riconvenzionale, condannare ai Parte_4 sensi dell'art. 2043 cc per i gravi danni patiti a seguito dell'esposto denunzia falsamente presentato nella misura di € 50.000,00 o in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del proprio procuratore.
La controversia istruita documentalmente, per mezzo dell'interrogatorio formale del convenuto, della pagina 3 di 9 prova testimoniale e della ctu, veniva assunta in decisione all'udienza del 20.6.2024 con assegnazione alle parti dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche ex art. 190 cpc.
Le domande attoree sono parzialmente fondate nei termini di cui si dirà.
Il rapporto contrattuale tra le parti non è oggetto di contestazione;
il convenuto ha assunto il ruolo di progettista e direttore dei lavori commessi da parte attrice per la realizzazione di copertura a tetto sulla terrazza esistente e per modifiche interne ed esterne al piano terra dell'edificio per civile abitazione sito in Acireale, frazione Aciplatani meglio descritto in atti;
risulta poi documentalmente dimostrato, che il progetto è stato autorizzato al Comune di Acireale con provvedimento n. 36 del 8.5.2014.
È altresì documentalmente dimostrato, che con verbale di accertamento del 5.10.2016, i Vigili Urbani del Comune di Acireale, a seguito di accertamenti effettuati presso il detto immobile, hanno riscontrato l'esistenza di opere realizzate in difformità alla detta autorizzazione edilizia n. 36 e, in particolare: A.
“all'interno dell'appartamento di piano terra, si riscontra una nuova porta interna, che collega direttamente il disimpegno con il vano soggiorno/pranzo e leggeri spostamenti delle tramezzature”; B.
“diversa realizzazione delle aperture esterne ( le dimensioni risultano più piccole) nel vano letto e nel vano soggiorno/pranzo”; C. realizzazione di una nuova finestra nel vano scala a piano primo sottotetto dalle dimensioni di m 2.00 di larghezza e altezza di cm 42 priva di infisso con grata in ferro”.
Si legge inoltre nel detto provvedimento ( allegato 10 depositato unitamente all'atto introduttivo): “ in relazione al posizionamento nel sottotetto di una trave di orditura primaria a distanza diversa di quella riportata nei grafici progettuali depositati presso il Genio Civile di Catania tale distanza risulta 2,70 anziché 2,30 (incremento di cm 40). Tuttavia tale differenza di posizionamento non determina aumento di superficie, volume o innalzamento del tetto con rilevanza urbanistica. Pertanto gli scriventi non entrano nel merito, in quanto con riguardo a tale diverso posizionamento della trave, il Genio Civile di
Catania ( ufficio preposto), con nota datata Aprile 2016- posizione 61078/16 … a riscontro della denuncia di difformità strutturale avanzata dalla stessa ditta proprietaria risponde: … Relativamente all'eccedenza della tolleranza di cantiere del 3% si specifica che tale parametro è prettamente urbanistico e non trova riscontro nella normativa tecnica antisismica. Nella fattispecie dal fascicolo di calcolo e dagli elaborati progettuali delle opere generalizzate in oggetto, approvate da questo ufficio con nota 71386/2014 si evincono degli elementi strutturali in legno lamellare (sez 12x16) calcolati con
L=2,71: si riscontrano, altresì in prossimità della capriata elementi strutturali in legno lamellare sezione
12x16 calcolati con luce di L=2,30. Analizzando lo stato tensionale degli elementi sez. 12x16 che appoggiano sulle travi (sez.16x24), sostenute in parte dalla capriata, si evince che la resistenza della struttura viene impegnata al 51% delle sue capacità rispetto all'azione esterna di progetto, pertanto il denunciato incremento di centimetri 40 non potrebbe portare al collasso la struttura. Di quanto sopra analizzato ne avrà conto il alcolista, in quanto nella tavola grafici esecutivi viene riportato un particolare capriata (scala 1:50) dove si evince una trave in legno lamellare (sez. 16x24) disassata rispetto la cuspide del colmo della capriata”
Seguiva il provvedimento prot. N. 359 del 20.12.2016 del Comune di Acireale con cui veniva comunicato l'avvio del procedimento di repressione dell'abusivismo edilizio di cui alla L 47/85
pagina 4 di 9 relativamente alle sole seguenti violazioni: A) all'interno dell'appartamento di piano terra si riscontra una nuova porta interna che collega direttamente il disimpegno con il vano soggiorno/pranzo e leggeri spostamenti delle tramezzature;
B) diversa realizzazione delle aperture esterne ( le dimensioni risultano più piccole) nel vano letto e nel vano soggiorno/pranzo. Tenuto conto dei parametri necessari per il rispetto del calcolo della superficie aeroilluminante, il Comune ha dunque verificato, quanto al vano letto che “ … La dimensione della finestra non soddisfa il parametro richiesto di 1/8 della superficie pavimentata, inoltre si riscontra una difformità rispetto al progetto per dimensione” e , quanto al vano soggiorno/pranzo: “ Le dimensioni delle finestre non soddisfano il parametro richiesto di 1/8 della superficie pavimentata. Inoltre si riscontra una difformità rispetto al progetto per dimensione”.
È stato infine accertato: C. Realizzazione di una nuova finestra nel vano scala a piano primo sottotetto delle dimensioni di m 2.00 di larghezza e altezza di cm 42 priva di infisso con grata in ferro”.
Con ordinanza n. 30 del 20.6.2017 ( documento n. 13 allegato all'atto di citazione), il Comune di Acireale emetteva ordinanza di demolizione e ripristino ai sensi dell'art. 10 L 47/85 con cui veniva ordinato agli attori di “ demolire a propria cura e spese le opere edilizie entro 90 giorni dalla notifica nonché il ripristino dei luoghi con l'avvertenza che, in difetto sarà provveduto d'ufficio a spese dell'interessato e previa revoca di quanto autorizzato”.
Non risulta che avverso i detti provvedimenti, gli attori abbiano mai proposto ricorso avverso il
Tribunale Amministrativo Regionale.
Risulta inoltre, che con lettera del 2.1.2018 inviata all'Ufficio del Genio Civile, gli attori chiedevano, in relazione alla lieve difformità strutturale relativa al posizionamento nel sottotetto di una trave di orditura primaria a distanza diversa da quella dei grafici progettuali depositati, “A. se la difformità .. vada a rendere nullo e/o annullabile in parte o in tutto il collaudo statico e la relazione a struttura ultimata e gli stessi attuali calcoli strutturali depositati presso i vostri uffici. B come sanare la difformità strutturale ( se sanabile) accertata dalla PG in forza alla Polizia Municipale di Acireale per il
Genio Civile di Catania”.
L'Ufficio del Genio Civile di Catania, con nota prot. N. 66010 del marzo 2018, rispondeva richiamando precedente nota già inviata 73561 del 2016, di fatto già richiamata nel dettaglio dal verbale di accertamento del 5.10.2016 dei Vigili Urbani e, pertanto, non riscontrando alcuna nullità del collaudo, della relazione e dei calcoli e non ravvisando alcuna difformità strutturale da sanare, seppur concludendo “ qualora questa ditta, per altre problematiche inerenti i lavori, ritenga possa esserci il
“temuto danno” potrà adire le vie legali nelle opportune sedi”.
Va infine osservato, che l'immobile ( su sollecitazione degli attori) è stato oggetto altresì di visita ispettiva da parte di personale dell'Asp di Catania che ha emesso i seguenti due provvedimenti: prot. N. 98119 del 30.9.2016 e prot. N. 34273 del 22.3.2017 da cui emerge “ i locali presentavano i requisiti igienico – sanitari previsti dal DM 05/7/1975, relativamente ad adeguatezza delle superfici abitabili, altezza utile interna, microclima;
le pareti si presentavano asciutte senza tracce di condensazione;
per quanto concerne i rapporti aeroilluminanti venivano riscontrate, invece, delle non rispondenze al sopracitato decreto;
In particolare il soggiorno e la camera da letto dei bambini presentavano Rai
pagina 5 di 9 insufficienti inoltre, non esisteva una conformità fra quanto riportato nei grafici architettonici da noi vistate in data 8 maggio 2014, facenti parte di un'istanza di parere igienico sanitario trasmessa dal settore urbanistico del Comune di Acireale in data 8 Aprile 2014 prot 23086 e quanto rilevato in sede di ispezione, relativamente alle superfici aereo illuminanti”; l'Asp di Catania, confermava inoltre quanto rappresentato con la detta nota, anche con successive note ( inviate in riscontro a sollecitazioni ed istanze degli attori) del 160358 del novembre 2019 e con nota prot. N. 99520 del 8.9.2017.
Concludendo, a seguito dell'esame dei documenti depositati da parte attrice, risulta pacifico che in esito ai lavori progettati e diretti dal convenuto, sono state riscontrate dal Comune di Acireale per il tramite degli agenti preposti, le sole difformità di cui alle lettere A, B e C del verbale dell'ottobre 2016, mentre nulla è stato accertato con riferimento alla copertura.
Tutto ciò premesso, può dirsi dimostrato il parziale inadempimento del convenuto nell'espletamento dell'incarico ricevuto per nulla scriminato dalla nota del 19.8.2014 con cui avrebbe sollevato il Pt_3 medesimo da ogni responsabilità per la realizzazione di lavori in difformità rispetto al progetto approvato.
Sul punto, anche a voler prescindere dal fatto che l'attrice ha contestato il contenuto della missiva impugnandolo di falso e chiedendo la produzione del documento in originale ( che non è mai stato prodotto dal convenuto) e, pur rilevandosi l'estrema genericità della contestazione ( non essendo stata espressamente disconosciuta la sottoscrizione ovvero chiarito se la contestazione inerisse il contenuto del documento effettivamente dalla stessa sottoscritto), che pure consentirebbe di utilizzare il medesimo quale elemento di prova, si osserva in ogni caso in via dirimente che tale dichiarazione non consentirebbe in ogni caso di ritenere esente da responsabilità l'odierno convenuto.
Come affermato in più occasioni dalla Corte di Legittimità, “In tema di responsabilità conseguente a vizi o difformità dell'opera appaltata, il direttore dei lavori per conto del committente, essendo chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l'impiego di peculiari competenze tecniche, deve utilizzare le proprie risorse intellettive ed operative per assicurare, relativamente all'opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente-preponente si aspetta di conseguire, onde il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della diligentia quam in concreto;
rientrano, pertanto, nelle obbligazioni del direttore dei lavori l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi.
Non si sottrae, dunque, a responsabilità il professionista che ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e di riferirne al committente;
in particolare l'attività del direttore dei lavori per conto del committente si concreta nell'alta sorveglianza delle opere, che, pur non richiedendo la presenza continua e giornaliera sul cantiere né il compimento di operazioni di natura elementare, comporta comunque il controllo della realizzazione dell'opera nelle sua varie fasi e pertanto l'obbligo del professionista di verificare, attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell'impresa, da attuarsi in relazione a ciascuna di tali fasi, se sono state osservate le regole dell'arte e la corrispondenza dei materiali pagina 6 di 9 impiegati (Cass. Sez. 2, 14/03/2019, n. 7336; Cass. Sez. 2, 03/05/2016, n. 8700; Cass. Sez. 2,
24/04/2008, n. 10728; Cass. Sez. 2, 27/02/2006, n. 4366; Cass. Sez. 2, 20/07/2005, n. 15255)” ( cfr
Cass. Civ. sent. n. 14456/2023).
La Corte di Legittimità, inoltre ha più volte affermato, con riferimento alle figure dell'appaltatore e del direttore dei lavori, che le istruzioni ricevute dal committente non esimono gli stessi da responsabilità per i vizi dell'opera, essendo essi tenuti a segnalare al committente le carenze ed i rischi derivanti da errori di progetto o da modifiche progettuali, controllando e verificando le istruzioni ricevute e se del caso, rifiutandosi di eseguirle ovvero dimostrando di avere manifestato il proprio dissenso e di averle eseguite quali come meri esecutori per le insistenze della parte committente ( cfr ex multis Cass. Civ. n.
8016/2012); nel caso che occupa, è emerso dalle dichiarazioni testimoniali che il direttore dei lavori era molto spesso presente in cantiere e, sicuramente lo era allorquando vennero prese le misure per la realizzazione delle finestre;
secondo quanto riferito dal teste che si è occupato della Testimone_1 realizzazione degli infissi ( sulla cui attendibilità non v'è ragione di dubitare), il convenuto era presente e partecipava alle misurazioni.
Inoltre, la lettera del mese di agosto 2014, che dovrebbe supportare la tesi della parte convenuta, è estremamente generica e non contiene alcun riferimento alla questione del rispetto dei parametri aero – illuminanti, né ivi risulta che il direttore dei lavori abbia sconsigliato le variazioni al progetto.
L'accertato inadempimento si proietta in senso positivo sulla richiesta risarcitoria avanzata dagli attori con riferimento ai soli profili riscontrati dai vigili urbani e sopra riferiti e documentati, rispetto ai quali, peraltro in corso di causa, gli attori realizzato i lavori necessari, ottenendo il provvedimento n.
048/2024 del 2.2.2024 con cui si attesta “ dal confronto fra quanto accertato con l'elaborato grafico aggiornato, allegato alla Scia-Urbix 910/23, si rileva una larghezza maggiore, rispetto a quella di progetto, delle n. 2 (due) finestre del vano riportato sul grafico come “salone” e della finestra del vano riportato sul grafico come “letto1”, che non inficia il rispetto del rapporto aereo illuminante, ai sensi dell'art. comma 2 del DM Sanità del 5.7.1975 in conseguenza dell'aumento di superficie finestrata rispetto alla superficie pavimento di ciascuno dei detti vani. Altresì da quanto esposto si rileva
l'ottemperanza all'ordinanza di demolizione e ripristino n. 44 del 07/12/2017” ( cfr documento n. 4 allegato dalle note del 3.4.2024).
Occorre a questo punto procedere a quantificare il pregiudizio economico dagli stessi sopportato, evidenziando che, tuttavia gli stessi pur avendo depositato molti documenti con le note del 3.4.2024 ( alcuni dei quali del tutto inammissibili perché tardivamente prodotti), nulla hanno prodotto a dimostrazione delle spese sostenute.
Al fine di quantificare il risarcimento agli stessi dovuto può farsi riferimento alla documentazione in atti e in particolare alla consulenza tecnica di parte allegata all'atto di citazione e redatta dall'arch.
, che nel descrivere i lavori necessari per adempiere alle prescrizioni del Comune di Persona_1
Acireale redige un preciso computo metrico, al punto 21.1.17 calcolato al doppio per tenere conto delle persiane in ferro ed al punto 21.1.1. calcolato nella quantità doppia per la maggiore cura necessaria;
l'importo dovuto dal convenuto, tenuto conto del computo metrico allegato alla consulenza di parte è
pagina 7 di 9 pari ad € 7158,50.
Non si è tenuto conto della diversa indicazione proveniente dalla ctu (€ 2.920,00, pari a mq. 6,40 x
€./mq. 300,00 + opere murarie accessorie), in quanto priva di computo metrico dettagliato.
Nessun'altra irregolarità e/o abuso è stato riscontrato dalle Autorità competenti.
Non vi è prova alcuna del fatto che gli attori abbiano abitato solo parzialmente l'immobile; l'affermazione è rimasta meramente labiale.
Le ulteriori richieste risarcitorie avanzate dagli attori, pertanto, vanno respinte.
In ordine alle osservazioni degli attori inerenti la consulenza tecnica d'ufficio ed alla richiesta di nominare altro consulente si osserva.
In via preliminare va rilevato che le contestazioni ed i rilievi effettuati sono sostanzialmente irrilevanti ai fini della decisione e non paiono tali da incidere sull'attendibilità degli esiti della consulenza.
Si osserva, inoltre, che parte attrice ha avanzato svariate contestazioni per la prima volta oltre i termini assegnati dal precedente istruttore con l'ordinanza di conferimento dell'incarico ( ad esempio la questione della planimetria allegata alla ctu, che non risponderebbe allo stato dei luoghi periziato), versando in atti – in particolare unitamente alle note del 3.4.2024 – diversi documenti, alcuni non ammissibili in quanto formatasi in data antecedente allo spirare degli stessi termini ex art 183 VI comma cpc ( cfr ad esempio allegato n. 20 riscontro ufficio urbanistico Comune Acireale del
31.10.2018).
In realtà, gli esiti della disposta consulenza tecnica d'ufficio, hanno sostanzialmente confermato quanto già pacificamente risultante dalla documentazione in atti, ovvero l'esistenza di parziale responsabilità professionale del convenuto in ordine alla realizzazione di opere non rispettose del rapporto aero- illuminazione in tre vani dell'abitazione degli attori, a causa del quale gli stessi hanno dovuto effettuare nuove lavorazioni per adempiere all'ordinanza di demolizione e ricostruzioni emessa dal Comune di
Acireale.
Non sono emersi vizi strutturali dell'immobile con riguardo alla copertura, tanto che sul punto, appositamente sollecitati, sia il Comune di Acireale che il Genio Civile non hanno riscontrato abusi di sorta, come da documentazione depositata dagli stessi attori.
Tenuto conto dei pacifici esiti documentali, pertanto, la richiesta di richiamo e/o di sostituzione del consulente è stata respinta in quanto le osservazioni avanzate dagli attori erano del tutto irrilevanti ai fini della decisione del presente giudizio.
La domanda riconvenzionale avanzata dal convenuto è infondata.
Gli attori hanno esercitato il legittimo diritto di censurare l'operato del direttore dei lavori, avanzando contestualmente domanda di risarcimento del danno , mentre non è emersa la mala fede né il dolo degli attori ( cfr ex multis Cass. Civ. sent. n. 300/2012“La semplice presentazione di una denuncia penale, poi archiviata, non costituisce, di per sé, fonte di responsabilità e risarcimento del danno, dovendo necessariamente ricorrere, al fine della qualificazione della denuncia in termini di calunnia, il dolo e pagina 8 di 9 non semplicemente la colpa del denunciante. Da ciò deriva che il denunciante non incorre in responsabilità civile se non quando, agendo con dolo, si rende colpevole di calunnia, essendo irrilevante la mera colpa, determinata da leggerezza o avventatezza ed essendo richiesto, per contro, per l'imputabilità del reato di calunnia ed il conseguente risarcimento del danno, la precisa volontà dolosa del denunciante.”).
Anche la domanda di condanna degli attori ex art. 96 cpc è infondata, tenuto conto peraltro della parziale fondatezza della stessa.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, avendo riguardo a quanto previsto dal III scaglione della tabella n. 2 allegata al DM n. 55/2014.
Le spese della ctu già liquidate con separato decreto sono poste in via definitiva a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed azione disattese, così provvede:
- Dichiara la parziale responsabilità professionale del convenuto alle obbligazioni assunte e lo condanna al pagamento in favore degli attori dell'importo di € 7158,50 a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
- Rigetta ogni altra domanda;
- Condanna l'ing. al pagamento delle spese del processo liquidate in Controparte_1 complessivi € 580,00 per esborsi ed € 5077,00 per compensi oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge;
- Pone le spese di ctu in via definitiva a carico di parte convenuta.
Così deciso in Catania, il 13.1.2025
Il Giudice
Dott.sa Gaia Di Bella
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
La dott. Gaia Di Bella, Giudice della V sezione civile del Tribunale di Catania, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 5228/2018 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. FRAGALA' C.F._2
GIOVANNI
ATTORI contro
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura Controparte_1 C.F._3 in atti, dall'avv. LATTUCA WALTER SEBASTIANO DARIO
CONVENUTO
Avente ad oggetto: responsabilità professionale
All'udienza del 20.6.2024 la causa veniva assunta in decisione sulle conclusioni come in atti precisate.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con l'atto introduttivo del marzo 2018, gli attori in epigrafe, riferivano che su incarico di
[...]
, l'ing. aveva redatto il progetto relativo alla “realizzazione di copertura a tetto Parte_3 CP_1 sulla terrazza esistente e modifiche interne ed esterne al piano terra nell'edificio per civile abitazione sita in Acireale” e lo aveva depositato per ottenere l'autorizzazione edilizia il 27.3.2014 al n. 020266, precisando che il progetto era stato in effetti autorizzato dal Comune di Acireale in data 8.5.2014; riferivano che in data 5.10.2016 i Vigili Urbani del Comune di Acireale avevano accertato errori di realizzazione dei vani aereo – illuminanti in quanto sottodimensionati, cui era seguita l'attivazione della procedura di repressione dell'abusivismo ex L 47/85 e LR 37/85 e DPR 380/01; addebitavano al convenuto di aver errato nella redazione del progetto, per aver inserito le superfici illuminanti nel quadro sintetico al netto, ma al lordo nel grafico di progetto, senza considerare lo spazio occupato dai montanti delle predette superfici aereo – illuminanti, disponendone l'esecuzione in modo errato senza tener conto del restringimento causato dallo spazio occupato dai montanti;
riferivano che il settore urbanistico del Comune di Acireale aveva ribadito che le superfici aereo – illuminanti erano da pagina 1 di 9 intendersi “ misure progettuali nette”, mentre a seguito del sopralluogo effettuato dai Vigili erano risultate al lordo, essendovi inserito anche l'ingombro degli infissi variante di circa 5-6 cm a giro e che, occorrendo rispettare la misura minima prevista per la zona ZTO B2, era necessario predisporre un progetto in variante per l'allargamento delle finestre, la sostituzione degli attuali infissi e l'abbattimento dei balconi che non rispettavano l'art. 5 DM 5.7.75 in rapporto al fattore medio diurno di luce;
deducevano che nelle more avevano potuto abitare solo parzialmente l'immobile con un danno pari al valore locativo dell'immobile di circa € 700,00 decorrente dalla data in cui era stata rilasciata la dichiarazione di collaudo dal Genio Civile , 17.12.2014 e dunque pari ad € 13.350,00.
Riferivano che il costo della nuova progettazione era stato preventivato dai propri tecnici in € 7.390,98 oltre Iva, mentre i costi per la realizzazione dei lavori erano pari ad € 24.122,90; riferivano, inoltre, che per la regolarizzazione degli interventi eseguiti, in parte risultati abusivi, era necessario richiedere concessione in sanatoria e ripristinare la struttura in base alle previsione del progetto, con rimozione parziale della copertura e spostamento / sostituzione degli elementi strutturali non conformi, con un costo stimato di € 13.638,20.
Chiedevano, pertanto, ritenere il convenuto responsabile dei danni subiti a seguito della errata realizzazione dell'opera di ristrutturazione nella misura quantificata in narrativa e condannarlo al pagamento in proprio favore della somma di € 51.111,10 o in quella accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione, con vittoria di spese e compensi.
Si costituiva , riferendo di essere stato nominato direttore dei lavori commessi in Controparte_1 appalto all'impresa “manutenzione e Servizi di Privitera Giuseppa”, dei quali aveva già redatto progetto approvato con autorizzazione edilizia comunale n. 36/2014 e del Genio Civile n. 71368/2014; riferiva che durante l'esecuzione dei lavori, i committenti, avevano richiesto di effettuare lavori di modesto rilievo progettuale correlati alla cd tolleranza di cantiere, ininfluenti ai fini urbanistici e strutturali, rilasciando dichiarazione di assunzione di responsabilità . Riferendo che a causa delle continue ingerenze dei committenti nella esecuzione dei lavori, l'impresa aveva completato i lavori sulla base di uno stato finale redatto da esso convenuto e che in data 28.11.2014 era stato sottoscritto verbale di consegna in cui si dava atto della esecuzione a regola d'arte e della conformità al progetto approvato dagli organi competenti, deduceva che in data 12.1.2015 aveva comunicato le proprie dimissioni unitamente alla relazione sullo stato dei lavori aggiornato al 9.1.2015.
Riferiva che gli attori, adducendo falsi pretesti avevano dato luogo ad azioni volte ad offendere la propria onorabilità, accusandolo consapevolmente, pur sapendolo innocente, di reati edilizi, tanto da far presentare alla madre di una denunzia all'AG tramite i Vigili Urbani di Acireale che, Parte_2 dopo tre anni dalla conclusione dei lavori, nei giorni 5 ottobre 2016 e 20 dicembre 2016 avevano verificato l'esistenza di lievi difformità alle aperture esterne, (ma non urbanistiche e/o strutturali al progetto approvato dalle autorità competenti) realizzate per volontà degli stessi attori;
narrava altresì che l'attrice aveva presentato una denunzia alla Procura della Repubblica di Parte_4
Catania nei confronti di esso convenuto quale autore di reati edilizi pur sapendolo innocente.
Precisava che le modifiche alle aperture esterne erano state determinate dalla volontà degli attori, che pagina 2 di 9 volevano restringere le misure per adeguarle alle dimensioni degli infissi di cui stavano contrattando l'acquisto, senza alcuna previa informazione con esso convenuto e che nei gg successivi al rilascio della liberatoria l'attore aveva impartito alla ditta direttive per le variazioni dei varchi Parte_2 murari esterni e le modifiche interne con la realizzazione anche di nuove aperture interne e che, giunti i telai degli infissi esterni il 24.9.2014 si era reso necessario un ulteriore restringimento dei varchi murari per poterli collocare, deducendo, inoltre, che dopo le proprie dimissioni, parte attrice aveva nominato un nuovo Direttore dei Lavori per il completamento delle opere ed affidato la realizzazione dei lavori ad altre due ditte.
Riferiva che gli aggetti dei balconi sovrastanti avevano dimensioni notevolmente inferiori al limite di
1,50 mt di cui al Regolamento comunale e che, con riferimento al calcolo del RAI, esso convenuto aveva redatto il progetto – approvato dagli Enti competenti – considerando le superfici aeroilluminanti
“ al netto “ dell'ingombro dei telai e ciò sia nel progetto, sia nel grafico di progetto, precisando tra l'altro che le dimensioni dei vani delle aperture esterne erano sovrabbondanti con riferimento a quelle minime necessarie per il risultato finale di 1/8 di superficie aeroilluminante rispetto all'area pavimentata.
Contestava l'esistenza di irregolarità strutturali del tetto di copertura, richiamando peraltro quanto affermato dal Genio Civile di Catania con nota prot n. 73561 dl 31.3.2016, descrivendo le caratteristiche del progetto e del lavoro effettuato e riferiva che il contenzioso si era innescato perché esso convenuto si era rifiutato di acconsentire alla richiesta telefonica degli attori di assisterli e supportarli tecnicamente rispetto all'intenzione di contestare alla ditta esecutrice tutte le lavorazioni, al fine di ottenere gratuitamente le ulteriori lavorazioni di completamento e si era altresì rifiutato di redigere una variante progettuale per la definizione di un terrazzino adiacente alla copertura in progetto, dietro minaccia di eventuali contestazioni per il lavoro effettuato.
Eccepiva l'assenza di responsabilità con riferimento ai vani aeroilluminanti, evidenziando che quanto accertato dai Vigili Urbani era da addebitare agli attori, che avevano rilasciato formale liberatoria per le variazioni progettuali, avendo interesse a restringere le aperture esterne per adeguarle alla tipologia e dimensioni degli infissi che stavano acquistando;
eccepiva l'insussistenza di vizi e/o difetti inerenti la copertura dell'immobile ed addebitava agli attori di aver consapevolmente avanzato accuse infondate ad esso convenuto, chiedendo la condanna dei medesimi ai sensi dell'art. 96 cpc.
Riferendo poi che l'attrice aveva presentato un falso esposto nei confronti di esso Parte_3 convenuto incolpandolo consapevolmente di presunti reati edilizi, allegava il proprio diritto al risarcimento dei danni ex art. 2043 cc da liquidarsi in via equitativa in € 50.000,00.
Chiedeva pertanto il rigetto di ogni domanda, condannare gli attori ex art. 96 cpc al risarcimento dei danni da responsabilità aggravata e, in via riconvenzionale, condannare ai Parte_4 sensi dell'art. 2043 cc per i gravi danni patiti a seguito dell'esposto denunzia falsamente presentato nella misura di € 50.000,00 o in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del proprio procuratore.
La controversia istruita documentalmente, per mezzo dell'interrogatorio formale del convenuto, della pagina 3 di 9 prova testimoniale e della ctu, veniva assunta in decisione all'udienza del 20.6.2024 con assegnazione alle parti dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche ex art. 190 cpc.
Le domande attoree sono parzialmente fondate nei termini di cui si dirà.
Il rapporto contrattuale tra le parti non è oggetto di contestazione;
il convenuto ha assunto il ruolo di progettista e direttore dei lavori commessi da parte attrice per la realizzazione di copertura a tetto sulla terrazza esistente e per modifiche interne ed esterne al piano terra dell'edificio per civile abitazione sito in Acireale, frazione Aciplatani meglio descritto in atti;
risulta poi documentalmente dimostrato, che il progetto è stato autorizzato al Comune di Acireale con provvedimento n. 36 del 8.5.2014.
È altresì documentalmente dimostrato, che con verbale di accertamento del 5.10.2016, i Vigili Urbani del Comune di Acireale, a seguito di accertamenti effettuati presso il detto immobile, hanno riscontrato l'esistenza di opere realizzate in difformità alla detta autorizzazione edilizia n. 36 e, in particolare: A.
“all'interno dell'appartamento di piano terra, si riscontra una nuova porta interna, che collega direttamente il disimpegno con il vano soggiorno/pranzo e leggeri spostamenti delle tramezzature”; B.
“diversa realizzazione delle aperture esterne ( le dimensioni risultano più piccole) nel vano letto e nel vano soggiorno/pranzo”; C. realizzazione di una nuova finestra nel vano scala a piano primo sottotetto dalle dimensioni di m 2.00 di larghezza e altezza di cm 42 priva di infisso con grata in ferro”.
Si legge inoltre nel detto provvedimento ( allegato 10 depositato unitamente all'atto introduttivo): “ in relazione al posizionamento nel sottotetto di una trave di orditura primaria a distanza diversa di quella riportata nei grafici progettuali depositati presso il Genio Civile di Catania tale distanza risulta 2,70 anziché 2,30 (incremento di cm 40). Tuttavia tale differenza di posizionamento non determina aumento di superficie, volume o innalzamento del tetto con rilevanza urbanistica. Pertanto gli scriventi non entrano nel merito, in quanto con riguardo a tale diverso posizionamento della trave, il Genio Civile di
Catania ( ufficio preposto), con nota datata Aprile 2016- posizione 61078/16 … a riscontro della denuncia di difformità strutturale avanzata dalla stessa ditta proprietaria risponde: … Relativamente all'eccedenza della tolleranza di cantiere del 3% si specifica che tale parametro è prettamente urbanistico e non trova riscontro nella normativa tecnica antisismica. Nella fattispecie dal fascicolo di calcolo e dagli elaborati progettuali delle opere generalizzate in oggetto, approvate da questo ufficio con nota 71386/2014 si evincono degli elementi strutturali in legno lamellare (sez 12x16) calcolati con
L=2,71: si riscontrano, altresì in prossimità della capriata elementi strutturali in legno lamellare sezione
12x16 calcolati con luce di L=2,30. Analizzando lo stato tensionale degli elementi sez. 12x16 che appoggiano sulle travi (sez.16x24), sostenute in parte dalla capriata, si evince che la resistenza della struttura viene impegnata al 51% delle sue capacità rispetto all'azione esterna di progetto, pertanto il denunciato incremento di centimetri 40 non potrebbe portare al collasso la struttura. Di quanto sopra analizzato ne avrà conto il alcolista, in quanto nella tavola grafici esecutivi viene riportato un particolare capriata (scala 1:50) dove si evince una trave in legno lamellare (sez. 16x24) disassata rispetto la cuspide del colmo della capriata”
Seguiva il provvedimento prot. N. 359 del 20.12.2016 del Comune di Acireale con cui veniva comunicato l'avvio del procedimento di repressione dell'abusivismo edilizio di cui alla L 47/85
pagina 4 di 9 relativamente alle sole seguenti violazioni: A) all'interno dell'appartamento di piano terra si riscontra una nuova porta interna che collega direttamente il disimpegno con il vano soggiorno/pranzo e leggeri spostamenti delle tramezzature;
B) diversa realizzazione delle aperture esterne ( le dimensioni risultano più piccole) nel vano letto e nel vano soggiorno/pranzo. Tenuto conto dei parametri necessari per il rispetto del calcolo della superficie aeroilluminante, il Comune ha dunque verificato, quanto al vano letto che “ … La dimensione della finestra non soddisfa il parametro richiesto di 1/8 della superficie pavimentata, inoltre si riscontra una difformità rispetto al progetto per dimensione” e , quanto al vano soggiorno/pranzo: “ Le dimensioni delle finestre non soddisfano il parametro richiesto di 1/8 della superficie pavimentata. Inoltre si riscontra una difformità rispetto al progetto per dimensione”.
È stato infine accertato: C. Realizzazione di una nuova finestra nel vano scala a piano primo sottotetto delle dimensioni di m 2.00 di larghezza e altezza di cm 42 priva di infisso con grata in ferro”.
Con ordinanza n. 30 del 20.6.2017 ( documento n. 13 allegato all'atto di citazione), il Comune di Acireale emetteva ordinanza di demolizione e ripristino ai sensi dell'art. 10 L 47/85 con cui veniva ordinato agli attori di “ demolire a propria cura e spese le opere edilizie entro 90 giorni dalla notifica nonché il ripristino dei luoghi con l'avvertenza che, in difetto sarà provveduto d'ufficio a spese dell'interessato e previa revoca di quanto autorizzato”.
Non risulta che avverso i detti provvedimenti, gli attori abbiano mai proposto ricorso avverso il
Tribunale Amministrativo Regionale.
Risulta inoltre, che con lettera del 2.1.2018 inviata all'Ufficio del Genio Civile, gli attori chiedevano, in relazione alla lieve difformità strutturale relativa al posizionamento nel sottotetto di una trave di orditura primaria a distanza diversa da quella dei grafici progettuali depositati, “A. se la difformità .. vada a rendere nullo e/o annullabile in parte o in tutto il collaudo statico e la relazione a struttura ultimata e gli stessi attuali calcoli strutturali depositati presso i vostri uffici. B come sanare la difformità strutturale ( se sanabile) accertata dalla PG in forza alla Polizia Municipale di Acireale per il
Genio Civile di Catania”.
L'Ufficio del Genio Civile di Catania, con nota prot. N. 66010 del marzo 2018, rispondeva richiamando precedente nota già inviata 73561 del 2016, di fatto già richiamata nel dettaglio dal verbale di accertamento del 5.10.2016 dei Vigili Urbani e, pertanto, non riscontrando alcuna nullità del collaudo, della relazione e dei calcoli e non ravvisando alcuna difformità strutturale da sanare, seppur concludendo “ qualora questa ditta, per altre problematiche inerenti i lavori, ritenga possa esserci il
“temuto danno” potrà adire le vie legali nelle opportune sedi”.
Va infine osservato, che l'immobile ( su sollecitazione degli attori) è stato oggetto altresì di visita ispettiva da parte di personale dell'Asp di Catania che ha emesso i seguenti due provvedimenti: prot. N. 98119 del 30.9.2016 e prot. N. 34273 del 22.3.2017 da cui emerge “ i locali presentavano i requisiti igienico – sanitari previsti dal DM 05/7/1975, relativamente ad adeguatezza delle superfici abitabili, altezza utile interna, microclima;
le pareti si presentavano asciutte senza tracce di condensazione;
per quanto concerne i rapporti aeroilluminanti venivano riscontrate, invece, delle non rispondenze al sopracitato decreto;
In particolare il soggiorno e la camera da letto dei bambini presentavano Rai
pagina 5 di 9 insufficienti inoltre, non esisteva una conformità fra quanto riportato nei grafici architettonici da noi vistate in data 8 maggio 2014, facenti parte di un'istanza di parere igienico sanitario trasmessa dal settore urbanistico del Comune di Acireale in data 8 Aprile 2014 prot 23086 e quanto rilevato in sede di ispezione, relativamente alle superfici aereo illuminanti”; l'Asp di Catania, confermava inoltre quanto rappresentato con la detta nota, anche con successive note ( inviate in riscontro a sollecitazioni ed istanze degli attori) del 160358 del novembre 2019 e con nota prot. N. 99520 del 8.9.2017.
Concludendo, a seguito dell'esame dei documenti depositati da parte attrice, risulta pacifico che in esito ai lavori progettati e diretti dal convenuto, sono state riscontrate dal Comune di Acireale per il tramite degli agenti preposti, le sole difformità di cui alle lettere A, B e C del verbale dell'ottobre 2016, mentre nulla è stato accertato con riferimento alla copertura.
Tutto ciò premesso, può dirsi dimostrato il parziale inadempimento del convenuto nell'espletamento dell'incarico ricevuto per nulla scriminato dalla nota del 19.8.2014 con cui avrebbe sollevato il Pt_3 medesimo da ogni responsabilità per la realizzazione di lavori in difformità rispetto al progetto approvato.
Sul punto, anche a voler prescindere dal fatto che l'attrice ha contestato il contenuto della missiva impugnandolo di falso e chiedendo la produzione del documento in originale ( che non è mai stato prodotto dal convenuto) e, pur rilevandosi l'estrema genericità della contestazione ( non essendo stata espressamente disconosciuta la sottoscrizione ovvero chiarito se la contestazione inerisse il contenuto del documento effettivamente dalla stessa sottoscritto), che pure consentirebbe di utilizzare il medesimo quale elemento di prova, si osserva in ogni caso in via dirimente che tale dichiarazione non consentirebbe in ogni caso di ritenere esente da responsabilità l'odierno convenuto.
Come affermato in più occasioni dalla Corte di Legittimità, “In tema di responsabilità conseguente a vizi o difformità dell'opera appaltata, il direttore dei lavori per conto del committente, essendo chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l'impiego di peculiari competenze tecniche, deve utilizzare le proprie risorse intellettive ed operative per assicurare, relativamente all'opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente-preponente si aspetta di conseguire, onde il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della diligentia quam in concreto;
rientrano, pertanto, nelle obbligazioni del direttore dei lavori l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi.
Non si sottrae, dunque, a responsabilità il professionista che ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e di riferirne al committente;
in particolare l'attività del direttore dei lavori per conto del committente si concreta nell'alta sorveglianza delle opere, che, pur non richiedendo la presenza continua e giornaliera sul cantiere né il compimento di operazioni di natura elementare, comporta comunque il controllo della realizzazione dell'opera nelle sua varie fasi e pertanto l'obbligo del professionista di verificare, attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell'impresa, da attuarsi in relazione a ciascuna di tali fasi, se sono state osservate le regole dell'arte e la corrispondenza dei materiali pagina 6 di 9 impiegati (Cass. Sez. 2, 14/03/2019, n. 7336; Cass. Sez. 2, 03/05/2016, n. 8700; Cass. Sez. 2,
24/04/2008, n. 10728; Cass. Sez. 2, 27/02/2006, n. 4366; Cass. Sez. 2, 20/07/2005, n. 15255)” ( cfr
Cass. Civ. sent. n. 14456/2023).
La Corte di Legittimità, inoltre ha più volte affermato, con riferimento alle figure dell'appaltatore e del direttore dei lavori, che le istruzioni ricevute dal committente non esimono gli stessi da responsabilità per i vizi dell'opera, essendo essi tenuti a segnalare al committente le carenze ed i rischi derivanti da errori di progetto o da modifiche progettuali, controllando e verificando le istruzioni ricevute e se del caso, rifiutandosi di eseguirle ovvero dimostrando di avere manifestato il proprio dissenso e di averle eseguite quali come meri esecutori per le insistenze della parte committente ( cfr ex multis Cass. Civ. n.
8016/2012); nel caso che occupa, è emerso dalle dichiarazioni testimoniali che il direttore dei lavori era molto spesso presente in cantiere e, sicuramente lo era allorquando vennero prese le misure per la realizzazione delle finestre;
secondo quanto riferito dal teste che si è occupato della Testimone_1 realizzazione degli infissi ( sulla cui attendibilità non v'è ragione di dubitare), il convenuto era presente e partecipava alle misurazioni.
Inoltre, la lettera del mese di agosto 2014, che dovrebbe supportare la tesi della parte convenuta, è estremamente generica e non contiene alcun riferimento alla questione del rispetto dei parametri aero – illuminanti, né ivi risulta che il direttore dei lavori abbia sconsigliato le variazioni al progetto.
L'accertato inadempimento si proietta in senso positivo sulla richiesta risarcitoria avanzata dagli attori con riferimento ai soli profili riscontrati dai vigili urbani e sopra riferiti e documentati, rispetto ai quali, peraltro in corso di causa, gli attori realizzato i lavori necessari, ottenendo il provvedimento n.
048/2024 del 2.2.2024 con cui si attesta “ dal confronto fra quanto accertato con l'elaborato grafico aggiornato, allegato alla Scia-Urbix 910/23, si rileva una larghezza maggiore, rispetto a quella di progetto, delle n. 2 (due) finestre del vano riportato sul grafico come “salone” e della finestra del vano riportato sul grafico come “letto1”, che non inficia il rispetto del rapporto aereo illuminante, ai sensi dell'art. comma 2 del DM Sanità del 5.7.1975 in conseguenza dell'aumento di superficie finestrata rispetto alla superficie pavimento di ciascuno dei detti vani. Altresì da quanto esposto si rileva
l'ottemperanza all'ordinanza di demolizione e ripristino n. 44 del 07/12/2017” ( cfr documento n. 4 allegato dalle note del 3.4.2024).
Occorre a questo punto procedere a quantificare il pregiudizio economico dagli stessi sopportato, evidenziando che, tuttavia gli stessi pur avendo depositato molti documenti con le note del 3.4.2024 ( alcuni dei quali del tutto inammissibili perché tardivamente prodotti), nulla hanno prodotto a dimostrazione delle spese sostenute.
Al fine di quantificare il risarcimento agli stessi dovuto può farsi riferimento alla documentazione in atti e in particolare alla consulenza tecnica di parte allegata all'atto di citazione e redatta dall'arch.
, che nel descrivere i lavori necessari per adempiere alle prescrizioni del Comune di Persona_1
Acireale redige un preciso computo metrico, al punto 21.1.17 calcolato al doppio per tenere conto delle persiane in ferro ed al punto 21.1.1. calcolato nella quantità doppia per la maggiore cura necessaria;
l'importo dovuto dal convenuto, tenuto conto del computo metrico allegato alla consulenza di parte è
pagina 7 di 9 pari ad € 7158,50.
Non si è tenuto conto della diversa indicazione proveniente dalla ctu (€ 2.920,00, pari a mq. 6,40 x
€./mq. 300,00 + opere murarie accessorie), in quanto priva di computo metrico dettagliato.
Nessun'altra irregolarità e/o abuso è stato riscontrato dalle Autorità competenti.
Non vi è prova alcuna del fatto che gli attori abbiano abitato solo parzialmente l'immobile; l'affermazione è rimasta meramente labiale.
Le ulteriori richieste risarcitorie avanzate dagli attori, pertanto, vanno respinte.
In ordine alle osservazioni degli attori inerenti la consulenza tecnica d'ufficio ed alla richiesta di nominare altro consulente si osserva.
In via preliminare va rilevato che le contestazioni ed i rilievi effettuati sono sostanzialmente irrilevanti ai fini della decisione e non paiono tali da incidere sull'attendibilità degli esiti della consulenza.
Si osserva, inoltre, che parte attrice ha avanzato svariate contestazioni per la prima volta oltre i termini assegnati dal precedente istruttore con l'ordinanza di conferimento dell'incarico ( ad esempio la questione della planimetria allegata alla ctu, che non risponderebbe allo stato dei luoghi periziato), versando in atti – in particolare unitamente alle note del 3.4.2024 – diversi documenti, alcuni non ammissibili in quanto formatasi in data antecedente allo spirare degli stessi termini ex art 183 VI comma cpc ( cfr ad esempio allegato n. 20 riscontro ufficio urbanistico Comune Acireale del
31.10.2018).
In realtà, gli esiti della disposta consulenza tecnica d'ufficio, hanno sostanzialmente confermato quanto già pacificamente risultante dalla documentazione in atti, ovvero l'esistenza di parziale responsabilità professionale del convenuto in ordine alla realizzazione di opere non rispettose del rapporto aero- illuminazione in tre vani dell'abitazione degli attori, a causa del quale gli stessi hanno dovuto effettuare nuove lavorazioni per adempiere all'ordinanza di demolizione e ricostruzioni emessa dal Comune di
Acireale.
Non sono emersi vizi strutturali dell'immobile con riguardo alla copertura, tanto che sul punto, appositamente sollecitati, sia il Comune di Acireale che il Genio Civile non hanno riscontrato abusi di sorta, come da documentazione depositata dagli stessi attori.
Tenuto conto dei pacifici esiti documentali, pertanto, la richiesta di richiamo e/o di sostituzione del consulente è stata respinta in quanto le osservazioni avanzate dagli attori erano del tutto irrilevanti ai fini della decisione del presente giudizio.
La domanda riconvenzionale avanzata dal convenuto è infondata.
Gli attori hanno esercitato il legittimo diritto di censurare l'operato del direttore dei lavori, avanzando contestualmente domanda di risarcimento del danno , mentre non è emersa la mala fede né il dolo degli attori ( cfr ex multis Cass. Civ. sent. n. 300/2012“La semplice presentazione di una denuncia penale, poi archiviata, non costituisce, di per sé, fonte di responsabilità e risarcimento del danno, dovendo necessariamente ricorrere, al fine della qualificazione della denuncia in termini di calunnia, il dolo e pagina 8 di 9 non semplicemente la colpa del denunciante. Da ciò deriva che il denunciante non incorre in responsabilità civile se non quando, agendo con dolo, si rende colpevole di calunnia, essendo irrilevante la mera colpa, determinata da leggerezza o avventatezza ed essendo richiesto, per contro, per l'imputabilità del reato di calunnia ed il conseguente risarcimento del danno, la precisa volontà dolosa del denunciante.”).
Anche la domanda di condanna degli attori ex art. 96 cpc è infondata, tenuto conto peraltro della parziale fondatezza della stessa.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, avendo riguardo a quanto previsto dal III scaglione della tabella n. 2 allegata al DM n. 55/2014.
Le spese della ctu già liquidate con separato decreto sono poste in via definitiva a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed azione disattese, così provvede:
- Dichiara la parziale responsabilità professionale del convenuto alle obbligazioni assunte e lo condanna al pagamento in favore degli attori dell'importo di € 7158,50 a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
- Rigetta ogni altra domanda;
- Condanna l'ing. al pagamento delle spese del processo liquidate in Controparte_1 complessivi € 580,00 per esborsi ed € 5077,00 per compensi oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge;
- Pone le spese di ctu in via definitiva a carico di parte convenuta.
Così deciso in Catania, il 13.1.2025
Il Giudice
Dott.sa Gaia Di Bella
pagina 9 di 9