Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 13/02/2025, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pesaro
Sezione Civile
Il Tribunale di Pesaro, in persona della dott.ssa Maria Rosaria Pietropaolo, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 2352/2022, avente ad oggetto: Contratto di affitto d'azienda promossa da
(C.F. ), in qualità di titolare della ditta Parte_1 C.F._1
individuale CARPE DIEM DI EL AL, con sede in Pesaro (PU),
Via Redipuglia n. 32, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione e depositata telematicamente, dall'Avv. Lorenzo Serretti del Foro di Pesaro
(C.F. ), elettivamente domiciliata presso il di lui studio in Pesaro C.F._2
(PU), Viale della Vittoria n. 161;
PARTE ATTRICE nei confronti di
(C.F. Controparte_1
), sita in Pesaro (PU), Via Redipuglia n. 34-36, rappresentata e difesa, P.IVA_1
giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente, dall'Avv. Massimo Cicchiello del Foro di Pesaro (C.F.
, nel cui Studio in Pesaro (PU), Via Togliatti n. 21/5 è C.F._3
elettivamente domiciliata;
pagina 1 di 28
CONCLUSIONI
Per parte attrice
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis
In via principale e nel merito
- accertare la violazione da parte di degli accordi dedotti Controparte_2
nel contratto di affitto di azienda sottoscritto il 01.3.2021 con CARPE DIEM di LI
ND e comunque dell'obbligo di non concorrenza di cui all'art. 2557 cc
- accertare, sempre in ragione di quanto allegato, la violazione dolosa e comunque colposa da parte di del disposto di cui all'art. 2598 cc Controparte_2
e per l'effetto
- condannare al risarcimento del conseguente danno Controparte_2
patrimoniale e non patrimoniale, a titolo di responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale arrecato all'affittuaria, da quantificarsi nella misura che risulterà ad istruttoria conclusa ovvero ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione.
- rigettare le avversarie domande in quanto infondate.
In via riconvenzionale alla domanda riconvenzionale della convenuta,
- accertare che la chiusura della piscina olimpionica disposta da CP_2
costituisce grave inadempimento degli obblighi contrattuali e comunque
[...]
causa di squilibrio sinallagmatico ex adverso imputabile
- accertare l'illegittimità dell'altrui rifiuto alla richiesta riduzione del canone di affitto avanzata con pec del 16.11.2022
- condannare la stessa al risarcimento del danno Controparte_2
arrecato a PE EM in conseguenza della anticipata restituzione del ramo di azienda richiesta dalla convenuta, anche avendo riguardo alla scadenza del contratto originariamente fissata al 31.12.2031, nella misura che risulterà ad istruttoria conclusa ovvero ritenuta di giustizia ad ogni e qualsiasi titolo dovuta.
Con vittoria di spese e compenso professionale”.
pagina 2 di 28 Per parte convenuta
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previa modifica o revoca dell'ordinanza emessa in data 05.09.2023 e conseguente fissazione di nuova udienza per
l'escussione dei testi sui capitoli di prova non ammessi contenuti nella memoria ex art.
183 C.p.c. di parte convenuta depositata in data 31.03.2023:
- in rito, dichiarare, ai sensi dell'art. art. 5, co. 1bis, del D.Lgs. 28/2010, l'azione proposta dalla ditta PE EM di LI ND improcedibile per mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria;
- nel merito, rigettare tutte le domande proposte dalla ditta PE EM di LI
ND, ivi compresa la reconventio reconventionis proposta con le note di trattazione scritta depositate in data 27.01.2023, poiché, per i motivi esposti in narrativa della comparsa di risposta e nella memoria ex art. 183 C.p.c. del 02.03.2023, infondate in fatto e diritto;
- in via riconvenzionale, accertare e dichiarare, per i motivi di cui in premessa della comparsa di risposta, ai sensi degli artt. 1458-1467 C.c., ovvero a qualsivoglia altro titolo, l'intervenuta risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta del contratto
d'affitto di ramo d'azienda del 01.03.2021 intercorrente fra le parti del presente giudizio e, per l'effetto, accertare e dichiarare, per le causali di cui alla comparsa di costituzione e nella memoria ex art. 183 C.p.c. del 02.03.2023, che il canone dovuto dalla ditta PE EM, a decorrere dal mese di dicembre 2022, era pari ad € 2.860,00, ovvero a quella maggiore o minore somma che parrà di giustizia.
Con vittoria di spese e compenso professionale, oltre a rimborso 15% per spese generali
e accessori come per legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ND LI, in qualità di titolare dell'impresa PE EM di LI ND, esponendo di svolgere la propria attività di bar-ristorantino all'interno del complesso sportivo natatorio “O. Berti” di
Pesaro, in forza di contratto di affitto di ramo d'azienda sottoscritto in data 01.03.2021
pagina 3 di 28 con la Sport Village Società Sportiva Dilettantistica a r.l., con durata fino al 31.12.2031
e successivo rinnovo anno per anno, salva disdetta (doc. 2 fasc. att.), ha evocato in giudizio innanzi l'intestato Tribunale la predetta società sportiva, deducendo lo svolgimento da parte di quest'ultima di attività concorrenziale rispetto a quella oggetto di contratto di affitto d'azienda, in violazione delle previsioni contrattuali ivi contenute e delle disposizioni normative a tutela della concorrenza, conseguentemente formulando domanda risarcitoria per il pregiudizio patito.
La si è ritualmente e tempestivamente costituita in giudizio, Controparte_2
eccependo, in via preliminare, l'improcedibilità della domanda attorea per mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria e contestando, nel merito, la domanda, di cui ha chiesto il rigetto in quanto ritenuta infondata, assumendo la correttezza della propria condotta e l'assenza di violazioni degli accordi contrattuali intercorsi tra le parti, nonché formulando in via riconvenzionale domanda di risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta del contratto di affitto di ramo d'azienda del
01.03.2021. In via riconvenzionale subordinata, parte convenuta ha poi domandato l'accertamento della sussistenza delle condizioni contemplate dall'art. 18 del contratto di affitto di ramo d'azienda per la risoluzione espressa del contratto a causa dell'inadempimento dell'affittuario, ovvero ancora, in via ulteriormente subordinata, la risoluzione del medesimo contratto per grave inadempimento della ditta individuale
PE EM agli obblighi contemplati dall'art. 11 del contratto di affitto del ramo d'azienda. Da ultimo, sempre in via riconvenzionale, parte convenuta ha chiesto l'accertamento dell'intervenuta decadenza, da parte della ditta individuale attrice, della facoltà di mantenere la pedana da quest'ultima installata all'esterno del bar-ristorantino condotto in affitto, conseguentemente formulando richiesta di rimozione di tale manufatto.
Con note di trattazione scritta per l'udienza del 30.1.2023, parte attrice ha formulato domande, a titolo di reconventio reconventionis, volte ad accertare sia il grave inadempimento della società convenuta agli obblighi contrattuali assunti con contratto di pagina 4 di 28 affitto d'azienda in seguito alla chiusura della vasca olimpionica collocata all'interno dell'impianto sportivo, sia l'illegittimità del rifiuto della convenuta alla formulata richiesta di riduzione del canone di affitto, con contestuale richiesta di condanna al risarcimento del danno arrecatole in conseguenza dell'anticipata restituzione del ramo d'azienda rispetto alla naturale scadenza contrattuale.
Concessi alle parti i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., la causa è stata istruita mediante prove orali e documentali;
all'esito dell'istruttoria, la causa è stata assunta in decisione sulla base delle conclusioni rassegnate dalle parti, come in epigrafe riportate, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*** ***
Preliminarmente, a fronte delle richieste formulate dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni, va confermato il provvedimento del 5.9.2023, con cui non sono stati ammessi taluni capitoli della prova testimoniale richiesta dalle parti e con cui è stata, altresì, disattesa la richiesta di esibizione documentale formulata dalla difesa attorea, ribadendosi le argomentazioni esposte in quella sede circa la ritenuta non ammissibilità di tali mezzi di prova. Va, altresì, confermato il rigetto della richiesta di ammissione di c.t.u. contabile formulata da parte attrice, ritenendosi tale incombente superfluo, oltre che di natura esplorativa, in mancanza dei necessari dati contabili su cui poter fondare valutazioni attendibili.
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Sull'eccezione di improcedibilità della domanda principale attorea
Sempre in via preliminare, va disattesa l'eccezione di improcedibilità della domanda principale attorea sollevata da parte convenuta in sede di comparsa di costituzione e reiterata in sede di precisazione delle conclusioni.
Al riguardo, si osserva che, pur rientrando la materia oggetto di causa (contratto di affitto d'azienda) tra quelle per le quali è previsto il preventivo esperimento della mediazione obbligatoria, tuttavia, la legge prescrive che l'improcedibilità debba essere
“eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre
pagina 5 di 28 la prima udienza” (art. 5, comma 2, secondo periodo D. Lgs. n. 28 del 2010). Il legislatore, dunque, pur nel favor per la soluzione alternativa delle controversie, ha circoscritto la condizione di improcedibilità al rilievo d'ufficio o all'eccezione di parte entro un limite processuale assai ristretto (la prima udienza).
Rileva il giudicante che l'eccezione, pur sollevata nella comparsa di costituzione e risposta, non è stata reiterata nella prima udienza, avendo la convenuta chiesto, in tale sede, la concessione dei termini ex art. 183 c.p.c., al pari della difesa attorea (v. note di trattazione scritta depositate in data 24.1.2023 dalla convenuta e in data 27.1.2023 dalla difesa di parte attrice, in sostituzione dell'udienza del 30.1.2023).
Poiché, peraltro, all'esito della prima udienza il mancato esperimento della procedura di mediazione non è stato rilevato dal giudice, deve ritenersi che la questione della procedibilità della domanda non possa più essere riproposta, né riesaminata, tanto più nel caso di specie, in cui il giudice, in corso di causa, ha esperito personalmente il tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 185 c.p.c. (v. verbale dell'udienza del
20.11.2023), con esito negativo.
Pertanto, qualora, come nel caso di specie, pur a fronte dell'eccezione di improcedibilità della domanda sollevata dal convenuto nel proprio atto introduttivo, non venga assegnato alle parti il termine per la presentazione dell'istanza di mediazione, il giudizio diventa procedibile, in conformità al principio giuridico già affermato dalla Suprema
Corte in tema di c.d. giurisdizione condizionata (quale quella che prevede lo svolgimento, in via precontenziosa, di un tentativo obbligatorio di conciliazione, come nelle controversie di lavoro), secondo cui “la questione della procedibilità della domanda giudiziaria in relazione al preventivo espletamento del tentativo obbligatorio di conciliazione è sottratta alla disponibilità delle parti e rimessa al potere-dovere del giudice del merito, da esercitarsi, ai sensi del secondo comma dell'art. 443 cod. proc. civ., solo nella prima udienza di discussione, sicché ove la improcedibilità, ancorché segnalata, non venga rilevata dal giudice entro detto termine e non sia stato fissato il termine perentorio per la richiesta del tentativo, l'azione giudiziaria prosegue, in
pagina 6 di 28 ossequio al principio di speditezza di cui agli artt. 24 e 111, secondo comma, Cost. e la questione stessa non può essere riproposta nei successivi gradi di giudizio (Cass. n.
10089/2000, Cass. n. 3022/2003)” [cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. Lav., 19/07/2004, n.
13394].
Diversamente opinando, dovrebbe incorrere nella sanzione della improcedibilità anche la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta, per la quale la giurisprudenza di legittimità ha escluso l'obbligo di esperire la mediazione obbligatoria (soprattutto quando si tratti, come nel caso in esame, di riconvenzionale non eccentrica), ma sul presupposto che sia stata già esperita la mediazione per la domanda oggetto dell'atto introduttivo [v. Cass. SS.UU. 7.2.2024, n. 3452, secondo cui “la mediazione obbligatoria svolge un ruolo proficuo, solo se non si presti ad eccessi o abusi… la mediazione obbligatoria ha la sua ratio nelle dichiarate finalità di favorire la rapida soluzione delle liti e l'utilizzo delle risorse pubbliche giurisdizionali solo ove effettivamente necessario: posta questa finalità, l'istituto non può essere utilizzato in modo disfunzionale rispetto alle predette finalità ed essere trasformato in una ragione di intralcio al buon funzionamento della giustizia, in un bilanciamento dal legislatore stesso operato, secondo una lettura costituzionale della disposizione in esame, affinché, da un lato, non venga obliterata l'applicazione dell'istituto, e dall'altro lo stesso non si determini una sorta di "effetto boomerang" sull'efficienza della risposta di giustizia. Per ogni altro profilo, sussiste il compito generale del giudice, a fini di risparmiare risorse giurisdizionali e non emettere la sentenza, di tentare e proporre egli stesso la conciliazione (artt. 185, 185-bis c.p.c.), dove il tentativo di conciliazione potrà avere svolgimento con maggiore probabilità di esito positivo”].
*** *** ***
Sulla domanda attorea di violazione degli accordi contenuti nel contratto di affitto d'azienda
Ciò precisato in via preliminare, va ora esaminato il merito della domanda attorea.
pagina 7 di 28 Parte attrice ha chiesto l'accertamento della violazione, da parte della CP_2
delle clausole del contratto di affitto d'azienda stipulato dalle parti in data
[...]
1.3.2021, con particolare riguardo al disposto dell'art. 12 del contratto, in relazione all'art. 2557 c.c., per avere la convenuta organizzato manifestazioni sportive nel periodo
2.6.2022–4.6.2022 e 2.7.2022–3.7.2022 e per avere gestito il cd. campo estivo per bambini e ragazzi dal 6.6.2022 al 9.9.2022, senza usufruire del servizio di catering della ditta attorea PE EM per la distribuzione dei pasti, ma ricorrendo alla fornitura da parte di soggetti terzi.
Al fine di valutare la fondatezza della domanda attorea, occorre muovere, da un lato, dalla ratio dell'art. 2557, primo e quarto comma, c.c., volto ad evitare che l'affittuario dell'azienda possa subire un danno dall'esercizio di un'attività concorrenziale da parte del locatore per la durata dell'affitto, e, dall'altro, dalla formulazione letterale del precitato art. 12 dell'accordo contrattuale stipulato tra le parti, rubricato “Obblighi e facoltà della concedente”, a mente del quale “è facoltà della Concedente, in occasione di eventi e ricorrenze sportive, organizzare una tantum (senza carattere di continuità) catering e/o banchetti senza il supporto dell'Affittuaria” (v. doc. 2 fasc. att.). Detta clausola contrattuale circoscriveva, quindi, il divieto di concorrenza alle fattispecie degli “eventi”
e “ricorrenze sportive”, non vietando, in termini assoluti, la possibilità per la concedente di organizzare, in occasione di tali manifestazioni sportive, il servizio di ristorazione senza ricorrere alle prestazioni della ditta attorea: alla luce del tenore letterale della clausola e della sua ratio, ciò che, piuttosto, non veniva consentito era che tale facoltà assumesse “carattere di continuità”, con conseguente possibile lesione del divieto di concorrenza, con ciò ammettendosi implicitamente che, in via occasionale, la
[...]
potesse determinarsi autonomamente rispetto ai catering/banchetti Controparte_2
da offrire ai partecipanti.
Così delineato il quadro degli accordi contrattuali intercorsi sul punto dalle parti, ritiene questo Tribunale che, in occasione della manifestazione nazionale di nuoto svoltasi dal pagina 8 di 28 2.6.2022 al 4.6.2022 presso l'impianto sportivo gestito dalla Controparte_2
non vi sia stata alcuna violazione contrattuale imputabile a quest'ultima.
Invero, come già evidenziato, considerata la possibilità, riservata alla concedente dal precitato art. 12, di organizzare “una tantum” catering e/o banchetti senza fornitura del servizio da parte della ditta individuale di LI ND, e tenuto conto, altresì, che l'evento di giugno 2022 è stato indicato dall'attore come primo evento organizzato autonomamente dalla convenuta dopo la stipula del contratto (mentre, in precedenza, era sempre stata la ditta PE EM ad effettuare tale servizio), deve ritenersi legittimo l'operato della società sportiva nella circostanza in esame, in quanto consentito dal contratto. La modalità organizzativa adottata in occasione dell'evento di giugno 2022 costituisce, invero, legittimo esercizio della facoltà concessa contrattualmente alla concedente e ciò indipendentemente dal fatto che la somministrazione dei pasti è avvenuta, di fatto, per più giorni, dovendosi infatti ritenere, in assenza di dati testuali di segno diverso, che tale facoltà potesse essere riferita all'intero evento sportivo in sé.
Pertanto, alcuna violazione contrattuale può ritenersi ascrivibile alla CP_2
in occasione della fornitura dei pasti per l'evento natatorio svoltosi nel mese di
[...]
giugno 2022.
Passando invece ad esaminare le doglianze attoree formulate in relazione al successivo evento di luglio 2022, ritiene questo giudice che la modalità di organizzazione di detta ricorrenza sportiva, dal punto di vista dell'offerta dei pasti, abbia integrato una violazione della norma contrattuale di cui all'art. 12 del contratto di affitto d'azienda e, quindi, un atto di concorrenza vietato dall'art. 2557 c.c.: è evidente, infatti, che l'aver organizzato un ulteriore evento a distanza di solo un mese dal primo, anche in questo caso senza ricorrere al servizio catering dell'affittuaria e/o senza neppure interpellarla circa un'eventuale disponibilità a provvedere al servizio, ha integrato una condotta che si pone in contrasto con quanto convenzionalmente pattuito tra le parti, assumendo quel carattere di “continuità” non ammesso dal contratto.
pagina 9 di 28 All'esito del giudizio è invero emerso, anche per stessa ammissione della convenuta, che la ha effettivamente organizzato la fornitura di pranzo al sacco Controparte_2
per i partecipanti alla manifestazione sportiva in commento, atleti e accompagnatori, ricorrendo a soggetti terzi rispetto all'affittuaria, così svolgendo attività in concorrenza con quella dell'esercizio di bar-ristorantino di LI ND.
In particolare, i testi e – al tempo, rispettivamente, Testimone_1 Testimone_2
impiegato della con mansioni di direttore sportivo e Controparte_2
collaboratore della medesima società con compiti di organizzazione di eventi sportivi, tra cui quello in esame, le cui deposizioni devono ritenersi attendibili, a parere del giudicante, trattandosi dei soggetti direttamente e personalmente coinvolti nell'organizzazione dell'evento de quo - hanno confermato, in relazione alla manifestazione sportiva di luglio 2022, l'avvenuta organizzazione e distribuzione da parte della società convenuta di “cestini” - ovvero pranzi al sacco, preparati su prenotazione (v. anche docc. 9 e 10 fasc. att.) in base al numero dei soggetti che avevano manifestato il loro interesse -, forniti da esercizio terzo rispetto alla ditta individuale
PE EM e che potevano essere consumati in loco, in apposito spazio allestito dalla società sportiva o negli spazi circostanti, ma pur sempre all'interno dell'impianto sportivo (v. verbale udienza del 7.2.2024).
Sul punto, deve ritenersi irrilevante la riferita mancanza di un intento concorrenziale o di lucro da parte dello in quanto la clausola contrattuale in Controparte_2
esame, per come strutturata, non distingueva sotto tale aspetto, né consentiva un esercizio discrezionale di tale facoltà alla concedente, rimettendola, eventualmente, ad una valutazione caso per caso.
Parte attrice ha poi eccepito un'ulteriore violazione, da parte della Controparte_2
dell'art. 12 del contratto di affitto d'azienda in relazione alle modalità di
[...]
preparazione dei pranzi per i bambini e ragazzi frequentanti il campo estivo organizzato dalla convenuta nel periodo dal 6.6.2022 al 9.9.2022, essendosi quest'ultima avvalsa,
pagina 10 di 28 per la fornitura dei pasti, della ditta Farina Del Mio Sacco di Barulli Michela, in luogo della PE EM di LI ND.
La domanda, sotto tale profilo, non merita accoglimento.
Condividendo sul punto le difese della convenuta, incentrate su un'interpretazione strettamente letterale dell'art. 12 del contratto di affitto d'azienda, va evidenziato che l'organizzazione di un cd. “campo estivo” non può essere equiparata all'organizzazione di un “evento” o di una “ricorrenza sportiva” nell'accezione contemplata dalla clausola in esame. È indubbio, infatti, che le due fattispecie – campo estivo per bambini e ragazzi e manifestazioni sportive, come l'evento nazionale di giugno 2022 o la “Rossini Swim
Cup” di luglio 2022 – presentano caratteri del tutto differenti, non rivestendo la prima gli aspetti di una manifestazione sportiva nel senso letterale del termine, quanto piuttosto un servizio offerto alle famiglie del territorio nel periodo di sospensione delle attività scolastiche per la chiusura estiva.
*** *** ***
Sulla domanda attorea di violazione dell'art. 2598 c.c.
Parte attrice, oltre alla richiesta di accertamento della responsabilità contrattuale della società sportiva dilettantistica SPORT per violazione del contratto di affitto CP_2
d'azienda, ha invocato, sempre in via principale, anche la responsabilità della convenuta per aver compiuto atti di concorrenza sleale riconducibili alla previsione dell'art. 2598
c.c., a mente del quale, nell'ambito della disciplina della concorrenza, sono qualificate come atti di concorrenza sleale, fonte di illecito extracontrattuale, le attività dirette ad appropriarsi illegittimamente dello spazio di mercato ovvero della clientela del concorrente, che si concretizzino nella confusione dei segni prodotti, nella diffusione di notizie e di apprezzamenti sui prodotti e sull'attività del concorrente o in atti non conformi alla correttezza professionale, fattispecie, quest'ultima, che la difesa attorea ritiene integrata dalla condotta tenuta dalla società sportiva convenuta.
Fermo quanto dedotto nel paragrafo che precede con riferimento all'evento di luglio
2022 – manifestazione rispetto alla quale è stata accertata la violazione da parte della pagina 11 di 28 società convenuta del patto di non concorrenza disciplinato nel contratto di affitto d'azienda –, va ora esaminata la domanda fondata sul dedotto illecito extracontrattuale.
Al riguardo, è opportuno precisare che la disposizione di cui all'art. 2598, n. 3, c.c., viene generalmente qualificata come fattispecie “aperta”, in quanto volta alla tutela contro l'abuso concorrenziale a fronte di atti contrari alla correttezza professionale del concorrente, nella quale rientrano tutte quelle condotte che, coerentemente con la suddetta ratio, ancorché non tipizzate, abbiano come effetto l'appropriazione illecita del risultato di mercato della impresa concorrente (cfr. Cass. Civ., Sez. II, 06/06/2022, n.
18034; Cass. Civ., Sezione Prima, 12/07/2019, n. 18772). La disposizione in esame fissa, dunque, una nozione di concorrenza sleale più ampia di quella propria dei due numeri precedenti, riferendosi anche alla possibilità di un uso indiretto dei mezzi contrari alla correttezza professionale (cfr. Cass., n. 14793/2008) e, come ognuna delle ipotesi previste dall'art. 2598 c.c., anch'essa individua una causa petendi autonoma, fondata su accertamenti di fatto specifici (cfr. Cass., n. 5437/2008; Cass., n. 6310/2003), per i quali è necessaria la prova in concreto dell'idoneità degli atti ad arrecare pregiudizio al concorrente. Con la ulteriore precisazione secondo cui, se la violazione di un patto di non concorrenza consente di configurare una responsabilità contrattuale derivante dalla violazione appunto di detto patto di non concorrenza, gli atti compiuti dopo la cessazione del rapporto contrattuale o non inquadrabili al suo interno, sia pure occasionati dal rapporto contrattuale, possono configurare un illecito ex art. 2598, n. 3,
c.c., costituente una species dell'illecito aquiliano, laddove si ravvisi la presenza di condotte sleali, lesive nel senso suesposto, dell'impresa concorrente.
Orbene, venendo al caso di specie, parte attrice non ha allegato quale sia stato il mezzo illecito con il quale la avrebbe violato doveri di correttezza Controparte_2
professionale: invero, pur domandando (anche) l'accertamento di una violazione di natura extracontrattuale, le allegazioni di parte attrice, lungi dall'individuare specifiche e circostanziate condotte illecite e scorrette poste in essere dalla convenuta, si sono concentrate, in realtà, esclusivamente sulla ritenuta violazione della pattuizione pagina 12 di 28 contenuta nel contratto di affitto di azienda del 1.3.2021. Se, dunque, l'illegittimità della condotta della società sportiva in relazione agli eventi in esame, che integrerebbe la presunta concorrenza sleale, discende solo ed esclusivamente dal contratto in questione, non può non rilevarsi, per le ragioni già esposte nel paragrafo che precede, come l'addebito rivoltole sia del tutto insussistente, ove considerato sotto il profilo dell'illecito extracontrattuale.
Con particolare riferimento alla modalità di organizzazione del campo estivo – fattispecie ritenuta estranea, per le ragioni anzidette, all'ambito di operatività dell'art. 12 del contratto di affitto di azienda, non trattandosi di “evento o manifestazione sportiva” nel senso letterale del termine -, la ditta individuale attrice non ha fornito prova dell'esistenza di un eventuale accordo che vincolasse la convenuta ad avvalersi della ditta PE EM per la fornitura dei pasti, così come non ha offerto alcuna dimostrazione dell'eventuale danno patito, conseguente a detto affidamento. Al contrario, è agli atti la comunicazione del 9.5.2022 inviata da LI ND, con la quale quest'ultimo dichiarava di prendere atto del fatto che il servizio di fornitura pasti per l'imminente campo estivo non sarebbe stato affidato alla PE EM (v. doc. 3 fasc. conv.), senza, peraltro, eccepire alcunché o dolersi per la presunta scorrettezza da parte della locatrice e senza neppure contestare il merito o l'opportunità di tale scelta, anzi determinandosi, per effetto di tale comunicazione, a non assumere personale per l'espletamento di tale servizio, così evitando di sopportarne i relativi costi.
Nel complesso, la prospettazione attorea è risultata, quindi, del tutto carente in relazione all'allegazione di possibili ulteriori profili di illiceità rilevanti ai sensi dell'art. 2598, n.
3, c.c., avendo parte attrice omesso di allegare e fornire dimostrazione degli elementi integranti detta fattispecie di responsabilità extracontrattuale.
*** *** ***
Sul quantum risarcitorio
In ragione di quanto sopra dedotto, accertata la violazione in capo alla società sportiva dilettantistica dell'art. 12 del contratto di affitto d'azienda quanto CP_2
pagina 13 di 28 all'organizzazione dei pranzi unicamente per l'evento natatorio svoltosi nel luglio 2022, va riconosciuto il diritto in capo alla ditta individuale PE EM al risarcimento del danno subito in conseguenza di tale condotta.
Sotto il profilo del quantum, parte attrice ha dedotto che il pregiudizio patito è rappresentato dal mancato guadagno per l'affittuaria nei due giorni di manifestazione, quantificato in € 41.184,00, importo ottenuto moltiplicando il numero presunto di partecipanti all'evento nelle due giornate (n. 900 atleti, n. 3 allenatori per ciascuna delle
56 squadre di nuoto partecipanti, n. 1 familiare per ogni atleta) per il prezzo medio (€
10,46) dei menù proposti in quell'occasione dalla convenuta.
Occorre, tuttavia, rilevare che i suddetti numeri concernenti gli effettivi partecipanti si appalesano del tutto teorici, non trovando riscontro né nella documentazione di causa (il documento n. 16 cui fa riferimento controparte non risulta peraltro depositato), né, tanto meno, nelle deposizioni dei testi.
Va, altresì, rilevato che la prospettazione attorea si fonda sul dato, anch'esso del tutto teorico, non essendone stata offerta dimostrazione, secondo cui ogni singolo partecipante all'evento, in caso di affidamento del catering alla ditta PE EM, avrebbe consumato il pranzo presso il bar-ristorante dell'impianto sportivo.
Piuttosto, appare più logico ed attendibile, in quanto fondato su dati oggettivi, il criterio che àncora la quantificazione del risarcimento all'utile realizzato dalla convenuta e che l'attrice avrebbe presumibilmente percepito nell'ipotesi di svolgimento del servizio catering per tale ricorrenza sportiva.
Ai fini del relativo calcolo può essere valorizzata la documentazione depositata dalla convenuta, i.e. la fattura emessa dal fornitore terzo di cui si è avvalsa la CP_2
per l'evento de quo (v. doc. 5 fasc. conv.), da cui si evince il numero totale dei
[...]
pasti venduti (n. 171, di cui n. 81 il primo giorno e n. 90 il secondo) e il relativo costo complessivo sostenuto dalla convenuta per le due giornate (€ 1.009,09 oltre IVA). Tale importo, a titolo di costo, andrà scomputato dalle somme effettivamente incassate dalla convenuta per la vendita dei pasti per totali € 1.559,99 oltre IVA (€ 1.527,27 per la pagina 14 di 28 fornitura di n. 168 “Menù Sport Village n. 1” a € 10,00 ciascuno + € 32,72 per la fornitura di n. 3 “Menù Sport Village n. 2), cifre ricavabili, oltre che dal precitato documento n. 5 di parte convenuta anche dal documento n. 9 attoreo che riproduce le proposte dei pranzi per l'evento del 2 – 3 luglio 2022.
Pertanto, il pregiudizio patito dalla PE EM, parametrato sul mancato guadagno per non aver potuto prestato servizio catering per la competizione natatoria in esame, va liquidato nell'importo di € 550,90 (€ 1.559,99 - € 1.009,09), non rinvenendosi ulteriori possibili profili di danno da risarcire.
Al riguardo, non è superfluo rimarcare la circostanza – pacifica ed incontestata tra le parti – secondo cui, in costanza di svolgimento delle competizioni sportive de quibus, alla ditta individuale non è stato impedito di svolgere in contemporanea la propria attività di bar-ristorantino, essendo questo regolarmente aperto e non essendo i partecipanti alla manifestazione obbligati ad usufruire dei soli pasti messi a disposizione della Controparte_2
E', infatti, documentato (ma la circostanza è incontestata) che, in occasione dell'evento di luglio 2022, alcuni giudici di gara (n. 28) hanno usufruito del pasto servito proprio dall'esercizio di LI ND al costo di € 15,00 ciascuno, per totali € 462,00 corrisposti dalla società dilettantistica (giusta fattura emessa dalla ditta attrice e prodotta dalla convenuta sub doc. 2). La circostanza in esame e il relativo documento sono stati poi anche confermati dal citato teste , il quale, escusso all'udienza del Testimone_3
7.2.2024, ha affermato di aver accompagnato egli stesso i giudici di gara al bar per la consumazione di un pranzo presso il bar-ristorantino dell'affittuaria da questa preparato.
Inoltre, la teste –barista alle dipendenze della ditta individuale Testimone_4
attrice anche nel periodo che qui ci occupa – nel corso della stessa udienza del 7.2.2024, ha confermato che, in occasione delle manifestazioni sportive in commento, l'esercizio di LI ND ha comunque servito pasti e bevande ai partecipanti (“GIUDICE
- … Quindi, durante questi eventi il LI ha fatto anche, preparato, delle cose e servito ai tavoli? TE (NUGNES) - Durante le gare, quello che succedeva sì.
pagina 15 di 28 GIUDICE – Queste due manifestazioni di giugno e di luglio, questo. A questo ci riferiamo. TE (NUGNES) – Ah ma … qualcosa sì, perché tanto eravamo lì per lavorare, ma non… non c'era la … cioé più che altro il caffè, dopo qualcuno che veniva dopo a prendere il caffè …”). Ulteriore conferma proviene dalle deposizioni dei testi e (al tempo vicepresidente di un'associazione Testimone_1 Testimone_5
sportiva che acquistava dalla convenuta gli spazi acqua dell'impianto natatorio e che si occupava di gestire dette relazioni, i cui atleti hanno partecipato all'evento del luglio
2022), la quale, all'udienza del 7.2.2024, ha confermato che il bar, durante la manifestazione “Rossini Swim Cup”, svoltasi, per l'appunto, a luglio 2022, era aperto e che qualche partecipante ha usufruito dei relativi pasti.
Le deposizioni testimoniali rese nel corso del giudizio hanno, inoltre, confermato che il regolamento della manifestazione non prevedeva solo la possibilità di acquistare il pranzo al sacco preparato dalla essendo una scelta del tutto Controparte_2
facoltativa rimessa alla volontà dei partecipanti (si vedano, sul punto, le deposizioni rese all'udienza del 7.2.2024 dai testi e , la quale ha Testimone_1 Testimone_5
esposto che, ad esempio, gli atleti facenti parte dell'associazione di nuoto di cui era vicepresidente, non hanno usufruito del cestino preparato dalla società convenuta); inoltre, all'esito della prova orale è emerso che alcuni dei partecipanti alle manifestazioni hanno usufruito anche dei pasti di altri esercizi di ristorazione collocati nelle vicinanze dell'impianto natatorio (cfr. deposizione all'udienza del 22.05.2024 della testimone , la quale ha così dichiarato: “Preciso che io sono titolare Testimone_6
della gastronomia La Bottega di Loris e confermo che in occasione degli eventi descritti nel capitolo ho registrato una maggiore affluenza di clienti rispetto agli altri periodi dell'anno e come me anche gli altri esercizi commerciali che si trovano nelle vicinanze
… Nei giorni di gare quindi gli esercizi commerciali che si trovano nei dintorni, come il mio, ricevono un'affluenza maggiore di clienti, com'è normale”).
In sintesi, le risultanze probatorie e documentali hanno dimostrato che, mediante la fornitura del pranzo al sacco, l'intendimento della società convenuta era esclusivamente pagina 16 di 28 quello di soddisfare l'esigenza di offrire un servizio alle squadre che venivano da fuori o comunque un ausilio, in termini di maggiore comodità, per chi intendeva fermarsi a mangiare presso l'impianto sportivo, e non certo quello di sfruttare l'occasione per un ritorno di tipo economico, ostacolando o precludendo alla ditta PE EM di svolgere la sua attività. Sul punto, appare rilevante la deposizione del teste , il Testimone_3
quale, all'udienza del 7.2.2024, ha così dichiarato: “… Allora, quello che avveniva normalmente siccome, come necessità di gestione, io facevo l'organizzatore di questi eventi, qual era la necessità? Era quella di dare un servizio alle squadre, cioè le squadre soprattutto che venivano da fuori, che erano circa un 30%, avevano la necessità ovviamente di alloggiare a Pesaro e siccome le gare erano molto ravvicinate, di poter mangiare in impianto, che poi alla fine su questi 300 magari ne avevamo solamente 50, 100, che si fermavano a mangiare in impianto ... La nostra necessità era in quel momento solamente di poter in mezzora, far mangiare che no, saranno state 50 persone, 100 persone cioè alla fine è una cosa marginale per noi come anche proprio gestione dell'evento, non è che diventava un fatto di lucro…” ; confermando, tra l'altro, il numero sostanzialmente esiguo, se rapportato al numero totale dei partecipanti e alla tipologia di manifestazione, di soggetti che si erano avvalsi del pranzo al sacco fornito dalla convenuta [“ – …cioè chiedeva a me (ndr. Parte_2 Controparte_2
che l'evento andasse bene, per cui io fra l'altro ho anche chiarito esattamente con
[...]
dei numeri quelli che potevano essere i numeri che derivavano da questa cosa perché poi io alla fine sapevo le squadre che mangiavano lì. AVV. SERRETTI - E quali sono i numeri? TE – Perché chiamavano me… e stiamo parlando di una due Tes_3
squadre, ripeto. AVV. SERRETTI – Benissimo, lei mi parla, mi dice che… GIUDICE -
Una due squadre che hanno mangiato lì con questo sistema… TE (MENINI) – Con questa formula… GIUDICE - Diciamo formula del cestino, del pranzo al sacco. TE
(MENINI) – Sì”].
Sotto altro profilo, deve poi rilevarsi che parte attrice non ha dimostrato di aver subito una flessione dei propri introiti causalmente collegata proprio alla competizione sportiva pagina 17 di 28 in commento, tale da poter, in ipotesi, giustificare la liquidazione di un quantum risarcitorio maggiore.
Parte attrice ha, da ultimo, domandato anche il risarcimento in via equitativa del danno non patrimoniale, sotto il profilo del c.d. danno morale, asseritamente conseguente alle condotte tenute dalla società sportiva dilettantistica.
Tale domanda non può trovare accoglimento, in quanto del tutto generica, oltre che indimostrata, dovendosi ritenere che il presunto stato di “sopportazione del comportamento percepito come ingiusto” o il “riferire ai partecipanti alle manifestazioni che i pranzi erano stati preparati da terzi”, seppur nella ritenuta illegittimità della condotta della convenuta quanto all'evento natatorio di luglio 2022, non può aver integrato una componente di sofferenza interiore e di turbamento psicologico tale da dover essere risarcito.
Neppure può prospettarsi un c.d. danno morale in capo al titolare della ditta affittuaria per lesione del diritto al lavoro, tutelato dall'art. 4 Cost.: invero, ferma restando anche in questo caso la genericità della prospettazione attorea, è doveroso rammentare che, nell'ambito di tale fattispecie risarcitoria, la tutela accordata dal nostro ordinamento al soggetto lavoratore è solamente quella operante in tema di salubrità dell'ambiente di lavoro (cfr. Cass. Civ., ordinanza n. 19621 del 17.06.2022), caso ben differente da quello che qui ci occupa.
*** *** ***
Sulle domande riconvenzionali formulate da parte convenuta
Con comparsa di costituzione, la società sportiva dilettantistica ha CP_2
formulato, in via gradata tra loro, tre domande riconvenzionali volte: - la prima, a dichiarare l'intervenuta risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta del contratto d'affitto di ramo d'azienda intercorso tra le parti;
- la seconda, a ottenere pronuncia di risoluzione ex art. 1456 c.c. per effetto della clausola risolutiva espressa contenuta nell'art. 18 del contratto in commento, postulando l'inadempimento dell'affittuaria; - la terza, a dichiarare la risoluzione del medesimo contratto d'affitto d'azienda ai sensi pagina 18 di 28 dell'art. 1453 c.c. per grave inadempimento dell'attrice. Da ultimo, ha altresì formulato domanda riconvenzionale al fine di ottenere la condanna della ditta individuale attrice alla rimozione del manufatto (pedana) installato all'esterno del locale al tempo condotto in affitto.
Nelle more del giudizio, è intervenuto il rilascio in forma non coattiva del ramo d'azienda da parte della ditta individuale affittuaria, il quale è così tornato nella disponibilità della concedente.
Successivamente, in sede di precisazione delle conclusioni, la difesa di parte convenuta ha inteso riproporre unicamente la domanda diretta all'accertamento dell'intervenuta risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta del contratto d'affitto di ramo d'azienda intercorso tra le parti, dovendosi intendere abbandonate le altre in precedenza formulate.
A tal fine, occorre muovere dalla ratio dell'istituto della risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta, che consiste nel consentire lo scioglimento del vincolo contrattuale ogni qualvolta il collegamento, l'equilibrio tra le prestazioni corrispettive, originariamente voluto dai contraenti, per eventi sopravvenuti, straordinari e imprevedibili, venga a mancare.
Secondo i principi reiteratamente espressi dalla Suprema Corte, la sproporzione che legittima il ricorso al rimedio risolutorio deve riguardare le prestazioni dedotte in contratto e deve consistere nella sopravvenuta sproporzione tra i valori delle prestazioni dovuta ad eventi straordinari ed imprevedibili, non rientranti nell'ambito della normale alea contrattuale, (v. Cass. Civ., n. 12235/2007). Pertanto, “l'eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione, per potere determinare, ai sensi dell'art. 1467 cod. civ., la risoluzione del contratto richiede la sussistenza di due necessari requisiti: da un lato, un intervenuto squilibrio tra le prestazioni, non previsto al momento della conclusione del contratto, dall'altro, la riconducibilità della eccessiva onerosità sopravvenuta ad eventi straordinari ed imprevedibili, che non rientrano nell'ambito della normale alea contrattuale. Il carattere della straordinarietà è di natura oggettiva, qualificando un pagina 19 di 28 evento in base all'apprezzamento di elementi, quali la frequenza, le dimensioni,
l'intensità, suscettibili di misurazioni (e quindi, tali da consentire, attraverso analisi quantitative, classificazioni quanto meno di carattere statistico), mentre il carattere della imprevedibilità ha fondamento soggettivo, facendo riferimento alla fenomenologia della conoscenza” (v. Cass. Civ., Sez. Terza, 19.10.2006, n. 22396).
In altri termini, l'eccessiva onerosità sopravvenuta viene in rilievo quando l'originario assetto di interessi subisce una alterazione tale da rendere eccessivamente gravosi gli obblighi gravanti su uno dei due contraenti, alterazione che deve essere riconducibile a fattori eccezionali e imprevedibili di natura oggettiva, che le parti non hanno avuto modo di ponderare al momento della stipula del contratto. Diversamente, la ricorrenza di circostanze del tutto prevedibili che rendano gravoso l'adempimento non assumono alcun rilievo ai fini della eccessiva onerosità, posto che in tal caso ricorre una fattispecie di inadempimento e non di alterazione del sinallagma contrattuale.
Nel caso di specie, si deve osservare che, nella prospettazione offerta dalla convenuta,
l'eccessiva onerosità è riconducibile al riferito esorbitante incremento delle quotazioni riguardanti, in particolare, la fornitura di energia elettrica, ricompresa nel canone pattuito con il contratto di affitto e pagata dalla concedente anche per la parte di consumo imputabile all'affittuaria. Proprio in ragione di tale circostanza, con comunicazione dell'11.11.2022 (v. doc. 10 fasc. conv.), parte convenuta ha proposto alla ditta individuale PE EM di rinegoziare le condizioni contrattuali in punto ammontare del canone di affitto, onde evitare l'invocata risoluzione ex art. 1467 c.c. – proposta che, non veniva accettata dalla ditta attrice (si veda comunicazione pec del
16.11.2022 a firma del legale attoreo, sub docc. 11 fasc. conv. e 18 fasc. att.), tanto che di lì a poco sarebbe intervenuto il rilascio del ramo d'azienda.
Premesso che l'eccessiva onerosità sopravvenuta che, ai sensi dell'art. 1467 c.c., giustifica la risoluzione dei contratti di fornitura, non è ravvisabile nella mera variazione del costo delle materie prime rientrante nella ordinaria oscillazione dei prezzi e, quindi, nell'alea normale del contratto, dovendo consistere in abnormi cause di natura pagina 20 di 28 economica e finanziaria, di carattere generale o particolare, che incidano sui prezzi stessi in maniera straordinaria e imprevedibile, ritiene questo giudice che, nel caso in esame, sulla base della documentazione acquisita e dell'esito della prova orale espletata, ricorre tale fattispecie e che, quindi, alla data della comunicazione dell'11.11.2022 (v. doc. 10 fasc. conv.) l'adempimento del contratto in esame era divenuto eccessivamente oneroso per la Controparte_2
Invero, costituisce fatto notorio che a partire dal secondo e terzo trimestre del 2022, il prezzo di approvvigionamento delle fonti di energia, tra cui anche l'energia elettrica, aveva raggiunto dei costi non prevedibili e superiori alle normali oscillazioni di mercato, da considerarsi veri e propri picchi storici, in ragione della grave crisi economica e finanziaria e del protrarsi del conflitto bellico al tempo in atto in Europa.
Ulteriore elemento che depone a favore della ricorrenza della tutela invocata da parte convenuta è rappresentato dal fatto che le parti, al tempo della stipula, avevano inteso determinare il canone di affitto prevedendo al suo interno anche una quota parte a titolo di costo per la fornitura di energia elettrica imputabile all'affittuaria medesima, in considerazione di quello che era al tempo il prezzo dell'energia: in particolare, parte convenuta ha dedotto in atti che, stimato un consumo mensile di 2.000 kw/mese e considerato il prezzo dell'energia, all'epoca, pari a 0,16 €/kw + IVA, esso poteva essere valutato in € 320,00/mese + IVA, così andando ad incidere per il 17% del canone stesso
(consumo annuo di € 4.000,00, ricompresi nel canone di affitto annuo di € 24.000,00). È ovvio che, aumentato il prezzo dell'energia sino alla misura di 0,60 €/kw + IVA, al tempo della richiesta di rimodulazione degli accordi contrattuali (novembre 2022), è aumentata anche la quota di consumo annuo dell'esercizio di ristorazione, arrivando così ad incidere sul 63% del canone di affitto (consumo annuo di € 15.000,00), cioè fino a quasi il quadruplo (si vedano, sul punto, le bollette dell'energia elettrica risalenti ai consumi di agosto 2019 e agosto 2022 prodotte sub docc. 22 e 23 fasc. conv.).
Tali prospettazioni – costo per il consumo dell'energia elettrica ricompreso nel canone di affitto, entità dell'aumento del prezzo dell'energia elettrica, stima annua del consumo pagina 21 di 28 da parte dell'affittuaria - non sono state oggetto di specifica e puntuale contestazione da parte della ditta affittuaria, odierna attrice, né in fase stragiudiziale (i.e. nella missiva del
16.11.2022 sub doc. 18 fasc. att. e doc. 11 fasc. conv.), né nel corso del presente giudizio, dovendosi quindi considerare incontestate. Controparte ha contestato, piuttosto, la rilevanza delle bollette prodotte, non fornendo a suo dire detti documenti riscontro ai consumi attorei, senza tuttavia dimostrare essa stessa una diversa quantificazione dei consumi effettivamente imputabili alla ditta affittuaria. Al contrario, all'esito dell'istruttoria orale, è stata fornita dimostrazione della congruità della stima dei consumi operata dalla convenuta, avendo infatti il teste di parte convenuta Tes_7
- elettricista artigiano che si è occupato di eseguire delle riparazioni
[...]
nell'impianto sportivo, anche nel periodo di vigenza del contratto con la ditta individuale PE EM e anche nei locali in affitto - escusso all'udienza del 7.2.2024, dichiarato che, sin dalla creazione dell'impianto natatorio e, quindi, anche quando il locale era in gestione di LI ND, era presente un sotto-contatore di energia volto a misurare i consumi del bar-ristorantino ivi presente, affermando ulteriormente che, conformemente a quanto prospettato dalla società sportiva convenuta, il consumo di un locale di quel tipo si può attestare per l'appunto tra i 20.000 e i 25.000 kw annui (cfr. pagg. 9 – 11 del verbale di fonoregistrazione).
Sul punto, l'attrice si è limitata ad affermare che il consumo era “modesto”, contestando che le oscillazioni dei prezzi dell'energia potessero giustificare una richiesta di risoluzione per eccessiva onerosità e segnalando poi che, nel primo trimestre 2023, erano intervenuti ribassi nelle dette quotazioni, accompagnati da interventi perequativi governativi posti in essere per contrastare tali aumenti. Va, tuttavia, osservato che, per effetto dell'entità delle dedotte oscillazioni, come sopra descritta e documentata, il rapporto tra le prestazioni aveva già raggiunto per la convenuta uno squilibrio non tollerabile oltre la data in cui è stata formalizzata la richiesta ex art. 1467 c.c., inoltre la concedente non poteva avere, al tempo, sufficiente certezza di quello che sarebbero stato l'andamento futuro del prezzo dell'energia elettrica, anche considerando che detta pagina 22 di 28 situazione legata all'alterazione dei prezzi si stava già protraendo da diversi mesi e non poteva presuntivamente preannunciarsi di carattere temporaneo.
Tali considerazioni sono confortate anche da recenti pronunce di tribunali di merito rese in casi analoghi, attinenti in particolare all'aumento dei prezzi del gas nel medesimo arco temporale qui sub iudice (v. Trib. Di Firenze, Terza Sezione, ordinanza ex art. 702- ter c.p.c. del 13.04.2023; Trib. di Arezzo, ordinanza ex art. 700 c.p.c. del 22.06.2022).
Si ritiene, infine, irrilevante il fatto che, successivamente al rilascio dell'azienda da parte della ditta PE EM, la abbia stipulato un nuovo contratto Controparte_2
di affitto di ramo d'azienda (v. doc. 43 fasc. att.) – circostanza non contestata dalla convenuta – con previsione di un canone annuo più basso di quello al tempo pattuito tra le parti in causa (rispettivamente, di € 13.200,00), posto che, come è dato evincere all'art. 6 di tale contratto, l'ammontare del canone ivi pattuito, diversamente dal caso qui esaminato, non era comprensivo dei costi per il consumo dell'energia elettrica, al quale viene invece dedicato uno specifico articolo (n. 11), secondo il quale dette spese verranno corrisposte dall'affittuaria in misura pari al numero dei kw effettivamente consumati per il prezzo unitario della materia.
Peraltro, sulla base del condivisibile orientamento della giurisprudenza di merito, quando nel corso del rapporto si ravvisi una sopravvenienza nel sostrato fattuale e giuridico che costituisce il presupposto della convenzione negoziale, la parte che riceve uno svantaggio dal protrarsi dell'esecuzione del rapporto alle condizioni originariamente pattuite, deve avere la possibilità di rinegoziarne il contenuto, in base al dovere generale di buona fede e correttezza oggettiva nella fase esecutiva del contratto ex art. 1375 c.c. e quale fonte di integrazione della regolamentazione contrattuale (cfr., sul punto, Trib.
Roma, sez. VI, ordinanza del 27.08.2020). Nel caso in esame, a fronte di siffatta richiesta espressa dalla concedente a mezzo missiva dell'11.11.2022, parte attrice non si
è resa disponibile a rinegoziare l'assetto contrattuale, anzi formulando una richiesta di riduzione del canone di affitto sulla base di differenti motivazioni.
pagina 23 di 28 È indubbio, dunque, che, al tempo, le circostanze suesposte hanno modificato l'equilibrio delle prestazioni come determinato dalle parti nel contratto oggetto di causa, fino ad alterarne l'alea c.d. normale, per effetto di un avvenimento straordinario ed imprevedibile rappresentato dall'aumento del prezzo dell'energia elettrica, sia per la portata storica, sia per l'intensità del fenomeno.
In conclusiva sintesi, non essendo stata dedotta la cessazione della materia del contendere ed essendovi contestazione tra le parti circa l'imputabilità della causa di scioglimento del contratto che ha dato luogo alla riconsegna del ramo d'azienda, accertata l'eccessiva onerosità sopravvenuta del contratto di affitto di ramo d'azienda del 1.3.2021, la quale può determinare la risoluzione del contratto solo per il tramite di una pronuncia costitutiva del giudice (cfr. Cass. Civ., Sezione III, 26.10.2004, n. 20744), va accolta la domanda di risoluzione ex art. 1467 c.c. del contratto stesso, con decorrenza, ai sensi dell'art. 1458 c.c., richiamato dal citato articolo, dall'1.12.2022, momento in cui si è definitivamente cristallizzata l'onerosità sopravvenuta ed intimato il rilascio dell'azienda, giusta comunicazione del legale della (v. Controparte_2
doc. 12 fasc. conv.).
*** *** ***
Sulla reconventio reconventionis attorea
Con note di trattazione scritta per la prima udienza del 30.1.2023 e con la successiva prima memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c., parte attrice, in conseguenza della domanda riconvenzionale formulata dalla convenuta, ha a sua volta formulato delle richieste in via riconvenzionale.
Innanzitutto, la ditta individuale attrice ha chiesto di accertare che l'intervenuta chiusura della vasca olimpionica, disposta dalla società sportiva dilettantistica a partire dal mese di settembre 2022, ha rappresentato grave inadempimento agli obblighi contrattuali assunti dalla concedente e causa di squilibrio sinallagmatico imputabile a quest'ultima, essendosi riflessa negativamente sull'attività del , tanto da doverla Parte_3
condurre a formulare domanda di riduzione del canone a far data dal mese di dicembre pagina 24 di 28 2022 e, successivamente, stante il mancato accoglimento di tale istanza, al rilascio anticipato dell'azienda.
La domanda attorea non merita accoglimento.
Pur essendovi disaccordo tra le parti circa la data di effettiva chiusura della vasca olimpionica (settembre secondo l'attrice, novembre 2022 secondo la convenuta), risulta in ogni caso per tabulas dallo stesso contratto di affitto di ramo d'azienda che le parti avessero, sin dalla stipula (marzo 2021), già contemplato ed accettato entrambe l'eventualità, nella vigenza del contratto, della chiusura temporanea della vasca olimpionica da 50 mt, non per effetto di una scelta arbitraria della Controparte_2
ma a fronte della necessità di effettuare dei lavori di cui, quindi, sin dall'inizio, la
[...]
ditta individuale PE EM era stata debitamente informata. Invero, così si legge nelle premesse del menzionato contratto: “… Premesso … che la suddetta concessione prevede che il concedente sia tenuto ad eseguire lavori di riqualificazione e recupero funzionale di area a carattere complementare, che richiederanno la chiusura temporanea, totale o parziale, dell'impianto sportivo ed in particolare della vasca da
50mt; …” (v. doc. 2 fasc. att.).
Non solo. Le parti stesse, sempre all'atto della stipula, avevano già contemplato e parimenti accettato l'eventualità di una riduzione del canone di affitto solo nel caso di chiusura totale dell'impianto sportivo per almeno trenta giorni consecutivi. Si legga, a tal fine, l'art. 6, ultimo paragrafo, del contratto, rubricato “Canone”, che così recita: “…
Nel periodo dei lavori di riqualificazione e recupero funzionale di area a carattere complementare indicati in premessa, qualora si rendesse necessaria la chiusura totale dell'impianto sportivo per almeno giorni 30 (trenta) consecutivi, le parti convengono che il canone mensile verrà ridotto del 50% (cinquanta percento) per tutto il periodo di chiusura totale dell'impianto sportivo. Alla riapertura, anche parziale, l'affittuaria sarà tenuta a ricominciare a versare i canoni mensili previsti …”.
Pertanto, le deduzioni attoree circa il fatto che la chiusura di tale piscina nel mese di settembre 2022 era invece dipesa, a suo dire, da motivazioni unilaterali assunte dalla pagina 25 di 28 ed avulse dai lavori di riqualificazione, sono rimaste del tutto Controparte_2
indimostrate. Anzi, è la stessa parte attrice ad affermare, con seconda memoria istruttoria, che, alla data della chiusura della piscina olimpionica, i lavori di riqualificazione dell'impianto sportivo erano in realtà iniziati da tempo, all'uopo allegando la delibera n. 43 del Comune di Pesaro del 15.2.2022, in cui veniva dato atto dello stato di avanzamento lavori e della loro interruzione temporanea a causa dell'emergenza pandemica da Covid-19 (v. doc. n. 30 fasc. att.).
Ne deriva che né la chiusura della piscina olimpionica, né il rifiuto alla richiesta di riduzione del canone, possono configurarsi quali gravi inadempimenti contrattuali della concedente nei confronti dell'affittuaria.
Peraltro, la deduzione attorea, secondo cui l'attività del bar nel periodo compreso tra settembre e dicembre 2022 – e, quindi, nel periodo prospettato dalle parti di chiusura della vasca olimpionica – avrebbe avuto una diminuzione del 30% degli incassi causalmente collegata a tale avvenimento, come raffigurata nei registri corrispettivi (v. docc. 19-22 fasc. att.) e nei conti economici (v. docc. 31 – 34 fasc. att.) della PE
EM, risulta contraddetta e smentita dai dati ricavabili dai rilevamenti statistici effettuati dalla convenuta (v. doc. 18 fasc. conv.) e dai numeri legati all'affluenza presso l'impianto sportivo (v. doc. 19 fasc. att.).
In particolare, il secondo dei citati documenti, oggetto di conferma all'udienza del
7.2.2024 da parte della teste – dipendente della società sportiva Testimone_8
dilettantistica addetta al back-office anche nel periodo qui in riferimento –, rappresenta il prospetto stampa degli ingressi giornalieri all'impianto, elaborati per il tramite del software gestionale “Gymgest” utilizzato dalla convenuta: orbene, da esso si può rilevare che a settembre 2022 sono stati effettuati totali 12.347 ingressi, a ottobre 2022 totali 12.404 ingressi, a novembre 2022 totali 12.909 ingressi, a dicembre 10.313 ingressi, a gennaio 2023 totali 11.539 ingressi. Pertanto, in quello che si assume essere il periodo di chiusura della vasca olimpionica, in realtà, non è riscontrabile una riduzione dell'affluenza all'impianto, riduzione che, nei termini prospettati dall'attrice, avrebbe pagina 26 di 28 comportato, a sua volta, un minor numero di avventori presso l'esercizio di ristorazione, dovendosi, anzi, rilevare un numero crescente di ingressi da settembre a novembre e, dopo un piccolo calo a dicembre, di nuovo una ripresa dell'affluenza. Peraltro, sempre avuto riguardo a tale documento, si osserva che un minor numero di ingressi è piuttosto riscontrabile nei precedenti mesi di luglio e agosto 2022, periodo rispetto al quale, tuttavia, parte attrice non ha formulato alcuna doglianza.
Alla stregua di tali risultanze, la domanda attorea appare priva di fondamento.
Sempre in via riconvenzionale, parte attrice ha, altresì, chiesto l'accertamento dell'illegittimità del rifiuto della alla richiesta di riduzione del Controparte_2
canone formulata dall'affittuaria con pec del 16.11.2022 (v. doc. 18 fasc. att.), proponendo anche domanda risarcitoria per il pregiudizio patrimoniale derivante dall'avvenuta anticipata restituzione del ramo d'azienda rispetto alla data naturale di scadenza del contratto.
Anche tali domande, per le medesime motivazioni suesposte, meritano il rigetto, essendo rimaste indimostrate all'esito del giudizio.
In particolare, ritenuta la legittimità della domanda di risoluzione ex art. 1467 c.c. formulata dalla convenuta per i motivi esposti nel paragrafo dedicato, non è ravvisabile alcuna illegittima condotta foriera di danni nei confronti della ditta individuale attrice, appalesandosi detta richiesta risarcitoria generica anche sotto il profilo del quantum, non avendo parte attrice allegato e dimostrato il preciso ammontare della posta risarcitoria domandata.
Spese processuali
Quanto alle spese di giudizio, va osservato che la domanda avanzata in via principale da parte attrice è stata accolta in misura soltanto parziale e per un ammontare notevolmente inferiore a quanto prospettato e, inoltre, che le domande da essa formulate a titolo di reconventio reconventionis sono state integralmente rigettate;
di contro, va rilevato che, all'esito dell'istruttoria, è stata ritenuta fondata la domanda riconvenzionale formulata dalla pur se, di fatto, il contratto è stato risolto Controparte_2
pagina 27 di 28 consensualmente in corso di causa, mediante rilascio spontaneo del ramo di azienda in favore della concedente.
Tali statuizioni, integrando soccombenza reciproca, giustificano la compensazione integrale delle spese tra le parti, avuto riguardo anche al complessivo esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pesaro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1- in parziale accoglimento della domanda proposta da LI ND, in qualità di titolare della ditta individuale PE EM di LI ND, accertata la violazione da parte della convenuta dell'art. 12 del contratto d'affitto CP_2 CP_2 CP_2
d'azienda del 1.3.2021, dichiara tenuta e condanna la convenuta al risarcimento del danno in favore di parte attrice, liquidato in € 550,90, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo;
2- rigetta nel resto le domande attoree;
3- in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da Controparte_2
dichiara risolto ex art. 1467 c.c. il contratto di affitto di ramo d'azienda del
[...]
1.03.2021 a decorrere dalla data del 1.12.2022;
4- rigetta le domande riconvenzionali proposte da LI ND, in qualità di titolare della ditta individuale PE EM di LI ND, nei confronti di
[...]
Controparte_2
5- dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Pesaro, il 13.2.2025
Il giudice
Maria Rosaria Pietropaolo
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