Articolo 19 della Legge 12 giugno 1990, n. 146
Articolo 18Articolo 20
Versione
29 giugno 1990
Art. 19. 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le parti provvedono a stipulare i contratti collettivi e a sottoscrivere gli accordi di cui al comma 2 dell'articolo 2.
2. Fino a quando non vi abbiano provveduto, le parti stesse, in caso di astensione collettiva dal lavoro, devono comunque attenersi a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 2.
Entrata in vigore il 29 giugno 1990
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