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Sentenza 9 novembre 2025
Sentenza 9 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/11/2025, n. 10249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10249 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. LE IN - Presidente rel.- dott.ssa Eva Scalfati - Giudice - dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice - ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 25166 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: separazione giudiziale e cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
) nata a [...] il Parte_1 C.F._1
28/01/1984, rappresentata e difesa dall'avv. GARGANESE CLAUDIA
ATTORE
E
), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
30/04/1981 rappresentato e difeso dall'avv. VITULLI ALESSANDRA
CONVENUTO
E
PUBBLICO presso il Tribunale di Napoli CP_2
INTERVENTORE EX LEGE
Nelle note di trattazione scritta dell'udienza cartolare del 16.10.2025 l'attrice ha concluso:
1) dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) che l'unità immobiliare adibita a domicilio coniugale, sita in Napoli alla Via Largo Aldo
Capitini, n. 5, verrà abitata dalla Sig.ra e dalle due figlie e Parte_1 Per_1 [...]
; Per_2
3) che le figlie minori e verranno affidate congiuntamente ad entrambi i Per_1 Persona_3 genitori con residenza privilegiata presso la madre;
quanto alla regolamentazione del diritto di visita, la ricorrente si rimette alle determinazioni dell'A.G. tenendo conto del comportamento del resistente sino ad oggi adottato;
4) la Sig.ra rinuncerà al suo mantenimento e, pertanto, il Sig. Parte_1 CP_1 non assumerà alcun onere verso il separando coniuge;
[...]
5) il sig. dovrà versare alla sig.ra , a titolo di mantenimento Controparte_1 Parte_1 delle figlie e , la somma complessiva mensile di € 650,00, entro e non oltre Per_1 Persona_2 il giorno 28 di ogni mese, oltre gli adeguamenti ISTAT come per legge;
6) le spese straordinarie che si renderanno necessarie per l'educazione, la crescita e la salute delle figlie minori (libri scolastici ed altri strumenti di studio;
attività didattiche individuali pomeridiane a titolo oneroso;
apparecchi per la salute;
attività ludico sportive;
spese e visite mediche specialistiche non coperte dal SSN) saranno poste a carico di entrambi i coniugi nella misura del
50% e saranno preventivamente concordate con esonero dell'onere di documentazione per il coniuge che le anticipa;
7) l'assegno unico per entrambe le figlie, e , sarà percepito nella misura Per_1 Persona_2 del 100% dalla madre, Sig.ra ; Parte_1 il convenuto ha così concluso: pronunciare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto e con addebito di colpa alla ricorrente che ha tenuto comportamenti sempre aggressivi e svalutanti nei confronti del resistente;
assegnare la casa coniugale, sita in Napoli alla Via Largo Aldo Capitini, n. 5, condotta in locazione per il canone di 75 euro mensili dalla Sig.ra , alla stessa che la abiterà Parte_1 unitamente alle due figlie e;
Per_1 Persona_2 affidare le figlie minori congiuntamente ad entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la madre;
confermare il calendario di visite come già regolamentato con ordinanza ex art.473 bis n. 22 del
22.03.2025, integrando il calendario con un pernottamento quindicinale e dunque a settimane alterne, in base ai turni settimanalmente comunicati alla ricorrente;
determinare l'obbligo del Sig. di versamento dell'assegno di mantenimento Controparte_1 per le figlie minori e nella misura di € 400,00 mensili, (€ 200,00 per ciascuna figlia), Per_1 Per_2 oltre al versamento del 50% delle spese mediche straordinarie non coperte dal SSN, e spese straordinarie scolastiche e ludico sportive concordate e documentate come da protocollo vigente presso l'intestato Tribunale;
l'assegno unico universale, percepito nella misura di € 398,00 mensili circa (€ 199,00 per ciascuna minore) venga assegnato nella misura del 50% a ciascun genitore come per legge;
nulla disporre relativamente all'assegno di mantenimento per la coniuge, stante l'insussistenza di qualsiasi presupposto e stante anche la rinuncia espressa dalla ricorrente;
in accoglimento della domanda riconvenzionale, decorso il termine previsto dalla Legge e previo passaggio in giudicato della sentenza anche parziale che pronuncia sulla separazione personale, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i sigg. e Controparte_1
, in data 07.07.2019, trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di Napoli, Parte_1 con atto n. 47, p.II, s. A, sez. XX, ordinandone l'annotazione; il PM ha concluso per la pronuncia di status e la conferma dei provvedimenti provvisori.
Con ricorso depositato il 22/11/2024 premesso: Parte_1 che in data 07.07.2018 in Napoli le parti avevano contratto matrimonio;
che dall'unione erano nate le figlie e il 29.09.2019; Per_1 Per_2
che da circa 9 mesi, a seguito del tradimento subito dal marito, la Sig.ra si è Parte_1 vista costretta ad allontanare il sig. dalla casa coniugale atteso che ormai si era Controparte_1 definitivamente incrinata l'unione coniugale;
che la casa coniugale, sita in Napoli alla Via Largo Aldo Capitini, n. 5, di proprietà della CP_3 era abitata dalla sig.ra con un canone mensile di € 75,00 unitamente alle due figlie;
Pt_1 che il sig. svolgeva attività lavorativa presso l'Ospedale Cardarelli con la mansione di CP_1 autista di ambulanze;
ciò premesso, chiedeva che il Tribunale volesse:
1) dichiarare la separazione personale dei coniugi;
2) l'assegnazione della casa familiare;
3) l'affido condiviso delle figlie minori con residenza privilegiata presso la madre;
4) dare atto della rinunzia da parte della sig.ra al suo mantenimento;
Pt_1
5) porre a carico del padre a titolo di mantenimento delle figlie e l'assegno mensile Per_1 Per_2 di € 900,00;
6) spese straordinarie a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50%;
7) l'SE CO assegnato al 100% alla sig.ra . Pt_1
Si costituiva il convenuto aderendo alla domanda di separazione e allegando: di lavorare alle dipendenze dell' come autista Controparte_4 di ambulanze e uno stipendio di circa € 1.500,00 mensili;
che nell'anno 2023 aveva contratto un finanziamento con la dell'importo di € CP_5
27.400,00, con rata mensile di € 288,00 per la durata di dieci anni, per ristrutturare la casa familiare e acquistare l'autovettura Fiat 500 L;
che sin dai primi anni di matrimonio, la sig.ra aveva manifestato una gelosia ossessiva nei Pt_1 suoi confronti;
che viste le difficoltà economiche che la famiglia doveva affrontare aveva più volte pregato la moglie di trovare un'occupazione;
che la moglie non solo non aveva trovato un'occupazione, ma non si era preoccupata neppure di preparare il pranzo e la cena;
che durante tutti gli anni di matrimonio la moglie aveva avuto un atteggiamento denigratorio nei suoi confronti invitandolo più volte, per le più futili motivazioni, a lasciare il tetto coniugale e ripetendogli frasi offensive anche in presenza delle figlie;
che a maggio del 2024, a seguito dell'ennesimo litigio della coppia, era nuovamente stato messo alla porta dalla coniuge e si era trasferito presso l'abitazione della madre;
che la sig.ra aveva da subito ostacolato gli incontri tra il padre e le figlie Parte_1 minori impedendo alle figlie di vederlo anche per 15 giorni consecutivi;
che la ricorrente aveva esercitato una continua violenza psicologica, tanto da legittimare l'addebito della colpa della separazione;
ciò premesso, chiedeva che il Tribunale volesse: pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito alla ricorrente;
decorso il termine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della pronuncia sulla separazione, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
assegnare la casa familiare alla sig.ra ; Pt_1 affidare le figlie minori ad entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la madre;
stabilire che il padre potrà vederle per due pomeriggi settimanali nei giorni di martedì e giovedì, dall'uscita di scuola ove il padre si recherà a prelevare le figlie, fino alle ore 19,00 allorquando le accompagnerà a casa. Ove il giorno di visita dovesse coincidere con il turno di lavoro del sig. , l'incontro con le figlie, con gli stessi orari e modalità, slitterà al giorno successivo. CP_1
Inoltre il sig. vedrà e terrà con sé le figlie minori, a settimane alterne, nel giorno del sabato CP_1 dalle ore 16,00 alle ore 19,00 salvo che il sabato coincida con il turno pomeridiano ed in tal caso l'incontro sarà spostato alla domenica. Il sig. avrà cura di comunicare alla sig.ra CP_1 Pt_1 ove il turno interferisca come suddetto con il calendario di visite. Al momento il sig. CP_1 non disponendo di un'abitazione propria è impossibilitato a tenere con sé le figliole anche
[...] con pernottamento ma non appena avrà un'abitazione autonoma il diritto di visita durante il week end sarà esteso dal sabato alle ore 16 fino alle ore 19,00 della domenica a sett6imane alterne.
Durante le vacanze natalizie il padre terrà con sé le figlie ad anni alterni il 24 o il 25 dicembre, il 31 dicembre o il 1 gennaio, il 5 o il 6 gennaio, il giorno di Pasqua o il giorno del lunedì in Albis compatibilmente anche con i turni di lavoro in Ospedale. Inoltre le minori trascorreranno con il padre ad anni alterni il giorno del loro compleanno ed onomastico. Trascorreranno altresì con il padre, tutti gli anni, il giorno del compleanno del padre4, dell'onomastico del padre e della festa del papà. Nel periodo delle vacanze estive le figlie minori trascorreranno con il padre almeno una settimana consecutiva in periodo da stabilirsi concordemente tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno;
determinare l'obbligo di versamento dell'assegno di mantenimento per le figlie minori nella misura di € 400,00 mensili, oltre al versamento del 50% delle spese straordinarie;
prevedere che l'SE CO universale, nella misura di € 398,00 mensili circa (€ 199,00 per ciascuna minore) sarebbe stato percepito nella misura del 50% da ciascun genitore come per legge.
All'udienza del 18.03.2025 era celebrata l'udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c., comparivano le parti che erano liberamente interrogate;
fallita ogni possibilità di una soluzione conciliativa, le parti insistevano per l'accoglimento delle loro richieste.
Sciogliendo la riserva il Presidente delegato adottava i seguenti provvedimenti ex art. 473-bis.22
c.p.c.:
rilevato, in particolare, che dal matrimonio sono nate due figlie, e , del 2019; Per_1 Per_2 ritenuto che non vi siano ragioni che impediscano la previsione di un affido condiviso ad entrambi i genitori dei figli minori, peraltro richiesto da entrambi, sebbene l'accesa e sterile conflittualità tra i coniugi sollevi dubbi sulle loro competenze genitoriali;
rilevato che non vi è contrasto tra le parti in ordine alla collocazione prevalente delle minori presso la madre;
ricordato che la finalità dell'assegnazione della casa familiare è quella di consentire ai figli minorenni ed a quelli maggiorenni ma non economicamente autosufficiente di continuare a vivere nell'ambiente in cui sono cresciuti;
ritenuto che
, pertanto, la casa familiare debba essere assegnata alla madre che l'abiterà unitamente alle figlie;
considerato che
il sig. lavora su turni e che le parti durante la lunga separazione di CP_1 fatto non hanno saputo accordarsi sui tempi e le modalità di frequentazione;
considerata la situazione economica rappresentata dalle parti in sede di comparizione nonché la documentazione in atti: premesso che la sig.ra è priva di reddito (non ha tuttavia proposto Pt_1 una domanda di mantenimento), il sig. ha un reddito lordo annuo di circa € 28.000,00 e CP_1 ha eccepito di pagare una rata mensile di circa € 290,00 per un finanziamento di € 30.000,00 contratto prima della separazione;
tenuto conto delle contestazioni della moglie non vi è prova che la somma sia stata impiegata per esigenze della famiglia (una parte è stata usata per l'acquisto di un'autovettura nella disponibilità esclusiva del marito); egli inoltre assume, ma non prova, di aiutare la madre nel pagamento del canone di locazione e nell'acquisto del vitto in cambio dell'ospitalità ricevuta.
Occorre, inoltre, considerare che il sig. ha dato la propria disponibilità alla percezione CP_1 dell'intero SE CO (€ 398,00) da parte della moglie.
Ritenuto, pertanto, che l'assegno previsto a titolo di contributo al mantenimento delle minori vada quantificato in relazione al reddito del genitore non collocatario (come sopra accertato) e tenuto conto delle presumibili esigenze delle figlie in relazione all'età nonché dell'attribuzione dell'intero
SE CO alla sig.ra (da intendersi quale forma integrante il mantenimento); Pt_1 considerati i tempi di permanenza con entrambi i genitori: a causa dell'assenza della disponibilità di un alloggio, come asserito dal convenuto, le figlie passano gran parte del tempo con la madre e non pernottano mai con il padre (così che assai scarso è il suo contributo in forma di mantenimento diretto); ritenuta ammissibile la reconventio reconventionis con cui l'attrice ha chiesto l'addebito
(Domanda inizialmente non proposta) nella memoria ex art. 473-bis.17 c.p.c. atteso che la domanda deve intendersi “conseguenza” delle difese del convenuto (che ha proposto una domanda riconvenzionale di addebito); ritenuta la prova articolata dal convenuto nella comparsa di costituzione inammissibile in quanto: il capo 1) va provato con documenti, i capi 2), 3) e 6) sono irrilevanti perché la moglie non ha chiesto un assegno per il proprio mantenimento;
il capo 4) è una valutazione, il capo 5) e il capo 7) sono generici, il capo 8) non descrive una grave violazione dei doveri matrimoniali tale da giustificare una pronunzia di addebito;
il capo 9) è valutativo e generico;
il capo 10) è irrilevante;
il capo 11) è incontestato e valutativo;
il capo 12) è valutativo;
il capo 13) è incontestato;
i capi da 14) a 16) saranno accertati tramite la relazione del Servizio sociale;
lette le istanze istruttorie avanzate dall'attrice nella memoria ex art. 473-bis.17 c.p.c. del
26.02.2025; ritenuta la prova inammissibile in quanto i capi da 1) a 3) sono valutazioni, il capo 4) è irrilevante;
P.Q.M.
- autorizza i coniugi i coniugi a continuare a vivere separati;
- affida le figlie minori ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno entrambi la potestà genitoriale assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni delle figlie;
- dispone che le minori abbiano la residenza privilegiata presso la madre;
- assegna la casa coniugale alla madre;
- stabilisce che il padre debba comunicare all'inizio di ogni settimana (la domenica) a mezzo mail o messaggio WhatsApp (ai contatti che saranno scambiati dai difensori) i due pomeriggi infrasettimanali in cui terrà con sé le figlie dalle 17,00 alle 20,00; il padre terrà con sé le figlie, a settimane alterne, dal sabato mattina alle 09,00 sino alle 20,00 o, solo se è di turno, la domenica successiva;
per le festività natalizie e pasquali, ad anni alterni, con l'uno o con l'altra; per quindici giorni anche non consecutivi durante l'estate in periodi da concordarsi con l'altro genitore entro il
30 aprile;
infine, ogni genitore trascorrerà in compagna dei figli il proprio compleanno ed onomastico anche se cadono in un periodo di “competenza” dell'altro, mentre trascorreranno insieme il compleanno e l'onomastico dei figli;
- pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, l'assegno mensile di € 500,00, da versare entro il giorno 5 di ogni mese, con adeguamento automatico annuale sulla base degli indici ISTAT, e di contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie;
- dispone che l'INPS, considerato l'accordo raggiunto, versi l'intero SE CO alla madre;
- non ammette le prove;
- dispone che il Servizio sociale relazioni sui rispettivi contesti familiari e abitativi ed in particolare sull'esercizio del diritto/dovere di frequentazione delle figlie da parte del padre;
- letto l'art. 473 bis.39 c.p.c., ammonisce entrambi al rigoroso rispetto della disciplina. la causa era rimessa in decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 473-bis.28 c.p.c..
La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
La condotta processuale ed extra processuale ha ampiamente provato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
In particolare, la gravità delle accuse che un coniuge ha rivolto all'altro, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione nonché la perdurante cessazione della convivenza lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessata ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Sia la difesa dell'attrice che, in via riconvenzionale, quella del convenuto hanno chiesto l'addebito della separazione. Sia l'una che l'altra domanda di addebito sono infondate e vanno respinte.
Infatti, il Collegio condivide integralmente la valutazione di inammissibilità delle istanze istruttorie effettuata dal giudice delegato e, in assenza di altre fonti di prova, i fatti allegati a sostegno delle rispettive domande sono restati del tutto sforniti di prova.
Va, peraltro, sottolineata al di là delle lacune probatorie l'estrema a carenza delle allegazioni portate a sostegno delle relative domande.
La separazione tra i coniugi va, dunque, pronunciata, ai sensi dell'art. 151 1° comma c.c., senza addebito.
Tra le parti non è controverso né il regime di affidamento, condiviso, né la collocazione prevalente presso la madre. Pertanto, non essendo emerse in giudizio circostanze che inducano a discostarsi dalla regola legale dell'affido condiviso, può trovare conferma quanto disposto in via provvisoria.
La casa familiare, in locazione, va assegnata alla madre in quanto genitore presso il quale le figlie hanno la residenza prevalente al fine di preservare la continuità dell'habitat familiare.
In ordine al calendario dei tempi di permanenza va osservato che la disciplina adottata in via provvisoria ha espressamente tenuto conto delle dichiarazioni del sig. e delle difficoltà CP_1 legate ai turni di lavoro;
si aggiunga che nella comparsa di costituzione il convenuto rappresentava la difficoltà del pernottamento a causa dell'indisponibilità di un alloggio (in sede di precisazione delle conclusioni invece, pur senza allegare alcuna circostanza sopravvenuta, chiede che sia previsto).
Dalla relazione del Servizio sociale, basata su quanto dichiarato dal sig. e osservato CP_1 direttamente dagli Assistenti sociali, si desume:
…. Il Signor riferisce di essersi trasferito a casa della madre dopo l'allontanamento CP_1 dall'abitazione coniugale, che ogni domenica sera è puntuale nel comunicare alla ex moglie la turnazione di lavoro per la settimana entrante al fine di definire gli orari e i giorni per il prelevamento delle due bambine, che avvengono con regolarità per due volte a settimana, sempre nel pomeriggio per circa 3 ore, di solito dalle ore 17 alle ore 20. Quest'ultimo racconta di trascorrere questo tempo con le proprie figlie in luoghi esterni facendo passeggiate, consumando una merenda presso un bar,
o presso il suo attuale domicilio, in presenza anche della nonna paterna, senza però mai effettuare il pasto della cena. La scrivente ha provveduto ad effettuare visita domiciliare presso l'abitazione della SI , madre del IG , riscontrando la totale adeguatezza Persona_4 CP_1 dell'immobile ad ospitare, anche per i pernottamenti, le due bambine, essendo di notevole dimensione;
nello specifico l'appartamento è dotato di tre camere da letto, completamente arredate, due bagni, cucina e salone, con spazi ben organizzati e puliti. …. Co
… Il IG , rispetto al provvedimento emesso dall' , non ha mai tenuto con se le CP_1 figlie l'intero sabato o l'intera domenica, nè tantomeno durante il periodo estivo ha trascorso con le stesse tempi prolungati di vacanza, riferisce di aver portato durante questo tempo estivo le bambine in piscina di pomeriggio per circa 3 volte, pur avendo avuto un'astensione dal lavoro per ferie, intere settimane tra giugno-luglio e agosto, non ha organizzato alcun tipo di occasione di vacanza particolare con le figlie. Quest'ultimo si rende disponibile ad avere con se le bambine, con tempi non ridotti o pernottamenti, ma di fatto appare essere contradditorio e inconcludente, in quanto non concretizza tale possibilità, limitandosi ad una frequentazione per la durata massima di tre ore pomeridiane infrasettimanali.
Il IG ci tiene a ribadire che intrattiene con le bambine contatti telefonici tutti i CP_1 giorni, è puntuale rispetto al versamento del mantenimento, e compartecipa alle eventuali spese straordinarie.
Premesso che dagli atti di causa non è emerso alcun atteggiamento ostruzionistico della madre, al contrario collaborativa, e che, diversamente da quanto eccepito dalla difesa, la puntuale relazione del
Servizio si fonda sulle dichiarazioni dello stesso convenuto nonché sull'accesso domiciliare: la presunta difficoltà o impossibilità del padre ad assicurare il pernotto è stata del tutto smentita dalla predetta relazione del Servizio;
rispetto ai tempi già molto ridotti di frequentazione, il sig. ha tenuto, CP_1 ingiustificatamente, le figlie minori molto meno tempo di quanto dovuto senza considerare che i provvedimenti ex art. 473-bis.22 c.p.c. sono stati adottati in maniera conforme alle sue esigenze.
Le istanze istruttorie avanzate sul punto appaiono chiaramente superflue alla luce della chiara ricostruzione effettuata dal Servizio.
Ne deriva che il convenuto va nuovamente ammonito al rispetto puntuale della disciplina e che va introdotto il pernotto nel fine settimana o nella notte tra venerdì e sabato o in quella successiva a seconda dei turni confidando che tale previsione sia rispettata.
Per quanto riguarda la misura dell'assegno di mantenimento è sufficiente richiamare la motivazione dell'ordinanza resa dal Presidente delegato atteso che nessuna nuova allegazione è stata effettuata;
tuttavia, la condotta del convenuto, oltre a non rispettare il calendario (e dunque essere oggetto di una valutazione molto negativa per l'assenza di ogni giustificazione), riduce ulteriormente la già scarsa contribuzione al mantenimento nella forma diretta atteso che le bambine hanno passato con il padre solo poche ore alla settimana (addirittura senza quasi mai cenare con lui, senza la giornata nel weekend, senza il periodo di vacanza estiva).
Ne consegue la necessità di riparametrare l'assegno in aumento per compensare almeno in parte la pressoché totale assenza del mantenimento diretto.
La contribuzione alle spese va confermata al 50% a carico di ciascun genitore. Si rinvia alla disciplina elaborata dal Protocollo di intesa tra Tribunale e COA. Come già statuito, l'SE CO va attribuito per intero alla madre, unica care giver: come si è visto, pur in presenza dell'affido condiviso è la madre ad occuparsi esclusivamente delle esigenze delle minori.
Vista la domanda riconvenzionale di cessazione degli effetti civili va emessa una sentenza non definitiva di separazione e la statuizione sulle spese va rimessa al definitivo.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) pronuncia ai sensi dell'art. 151 1° comma c.c. la separazione personale tra i coniugi nata a [...] il [...], e Parte_1 [...]
, nato a [...] il [...]; CP_1
b) rigetta la domanda di addebito e la domanda riconvenzionale di addebito;
c) affida ad entrambi i genitori le figlie minori con residenza prevalente presso la madre;
d) dispone che il padre tenga con sé le figlie secondo il calendario dei tempi di permanenza e le modalità indicate in motivazione;
e) pone a carico di l'obbligo di corrispondere, a titolo di contributo al Controparte_1 mantenimento delle figlie, entro il giorno cinque di ogni mese, l'assegno mensile di € 550,00;
l'assegno sarà annualmente ed automaticamente rivalutato con decorrenza dall'anno successivo all'emissione della sentenza, secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
f) pone a carico di entrambi l'obbligo di contribuire al 50% alle spese extra assegno secondo la disciplina di cui in parte motiva;
g) assegna l'intero SE CO alla madre;
h) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett.
d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (atto n. 47, parte II, Serie A, Sez. XX, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2018);
i) spese del giudizio al definitivo;
j) dispone con separata ordinanza la rimessione sul ruolo.
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 17/10/2025
Il presidente estensore
LE IN
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. LE IN - Presidente rel.- dott.ssa Eva Scalfati - Giudice - dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice - ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 25166 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: separazione giudiziale e cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
) nata a [...] il Parte_1 C.F._1
28/01/1984, rappresentata e difesa dall'avv. GARGANESE CLAUDIA
ATTORE
E
), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
30/04/1981 rappresentato e difeso dall'avv. VITULLI ALESSANDRA
CONVENUTO
E
PUBBLICO presso il Tribunale di Napoli CP_2
INTERVENTORE EX LEGE
Nelle note di trattazione scritta dell'udienza cartolare del 16.10.2025 l'attrice ha concluso:
1) dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) che l'unità immobiliare adibita a domicilio coniugale, sita in Napoli alla Via Largo Aldo
Capitini, n. 5, verrà abitata dalla Sig.ra e dalle due figlie e Parte_1 Per_1 [...]
; Per_2
3) che le figlie minori e verranno affidate congiuntamente ad entrambi i Per_1 Persona_3 genitori con residenza privilegiata presso la madre;
quanto alla regolamentazione del diritto di visita, la ricorrente si rimette alle determinazioni dell'A.G. tenendo conto del comportamento del resistente sino ad oggi adottato;
4) la Sig.ra rinuncerà al suo mantenimento e, pertanto, il Sig. Parte_1 CP_1 non assumerà alcun onere verso il separando coniuge;
[...]
5) il sig. dovrà versare alla sig.ra , a titolo di mantenimento Controparte_1 Parte_1 delle figlie e , la somma complessiva mensile di € 650,00, entro e non oltre Per_1 Persona_2 il giorno 28 di ogni mese, oltre gli adeguamenti ISTAT come per legge;
6) le spese straordinarie che si renderanno necessarie per l'educazione, la crescita e la salute delle figlie minori (libri scolastici ed altri strumenti di studio;
attività didattiche individuali pomeridiane a titolo oneroso;
apparecchi per la salute;
attività ludico sportive;
spese e visite mediche specialistiche non coperte dal SSN) saranno poste a carico di entrambi i coniugi nella misura del
50% e saranno preventivamente concordate con esonero dell'onere di documentazione per il coniuge che le anticipa;
7) l'assegno unico per entrambe le figlie, e , sarà percepito nella misura Per_1 Persona_2 del 100% dalla madre, Sig.ra ; Parte_1 il convenuto ha così concluso: pronunciare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto e con addebito di colpa alla ricorrente che ha tenuto comportamenti sempre aggressivi e svalutanti nei confronti del resistente;
assegnare la casa coniugale, sita in Napoli alla Via Largo Aldo Capitini, n. 5, condotta in locazione per il canone di 75 euro mensili dalla Sig.ra , alla stessa che la abiterà Parte_1 unitamente alle due figlie e;
Per_1 Persona_2 affidare le figlie minori congiuntamente ad entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la madre;
confermare il calendario di visite come già regolamentato con ordinanza ex art.473 bis n. 22 del
22.03.2025, integrando il calendario con un pernottamento quindicinale e dunque a settimane alterne, in base ai turni settimanalmente comunicati alla ricorrente;
determinare l'obbligo del Sig. di versamento dell'assegno di mantenimento Controparte_1 per le figlie minori e nella misura di € 400,00 mensili, (€ 200,00 per ciascuna figlia), Per_1 Per_2 oltre al versamento del 50% delle spese mediche straordinarie non coperte dal SSN, e spese straordinarie scolastiche e ludico sportive concordate e documentate come da protocollo vigente presso l'intestato Tribunale;
l'assegno unico universale, percepito nella misura di € 398,00 mensili circa (€ 199,00 per ciascuna minore) venga assegnato nella misura del 50% a ciascun genitore come per legge;
nulla disporre relativamente all'assegno di mantenimento per la coniuge, stante l'insussistenza di qualsiasi presupposto e stante anche la rinuncia espressa dalla ricorrente;
in accoglimento della domanda riconvenzionale, decorso il termine previsto dalla Legge e previo passaggio in giudicato della sentenza anche parziale che pronuncia sulla separazione personale, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i sigg. e Controparte_1
, in data 07.07.2019, trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di Napoli, Parte_1 con atto n. 47, p.II, s. A, sez. XX, ordinandone l'annotazione; il PM ha concluso per la pronuncia di status e la conferma dei provvedimenti provvisori.
Con ricorso depositato il 22/11/2024 premesso: Parte_1 che in data 07.07.2018 in Napoli le parti avevano contratto matrimonio;
che dall'unione erano nate le figlie e il 29.09.2019; Per_1 Per_2
che da circa 9 mesi, a seguito del tradimento subito dal marito, la Sig.ra si è Parte_1 vista costretta ad allontanare il sig. dalla casa coniugale atteso che ormai si era Controparte_1 definitivamente incrinata l'unione coniugale;
che la casa coniugale, sita in Napoli alla Via Largo Aldo Capitini, n. 5, di proprietà della CP_3 era abitata dalla sig.ra con un canone mensile di € 75,00 unitamente alle due figlie;
Pt_1 che il sig. svolgeva attività lavorativa presso l'Ospedale Cardarelli con la mansione di CP_1 autista di ambulanze;
ciò premesso, chiedeva che il Tribunale volesse:
1) dichiarare la separazione personale dei coniugi;
2) l'assegnazione della casa familiare;
3) l'affido condiviso delle figlie minori con residenza privilegiata presso la madre;
4) dare atto della rinunzia da parte della sig.ra al suo mantenimento;
Pt_1
5) porre a carico del padre a titolo di mantenimento delle figlie e l'assegno mensile Per_1 Per_2 di € 900,00;
6) spese straordinarie a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50%;
7) l'SE CO assegnato al 100% alla sig.ra . Pt_1
Si costituiva il convenuto aderendo alla domanda di separazione e allegando: di lavorare alle dipendenze dell' come autista Controparte_4 di ambulanze e uno stipendio di circa € 1.500,00 mensili;
che nell'anno 2023 aveva contratto un finanziamento con la dell'importo di € CP_5
27.400,00, con rata mensile di € 288,00 per la durata di dieci anni, per ristrutturare la casa familiare e acquistare l'autovettura Fiat 500 L;
che sin dai primi anni di matrimonio, la sig.ra aveva manifestato una gelosia ossessiva nei Pt_1 suoi confronti;
che viste le difficoltà economiche che la famiglia doveva affrontare aveva più volte pregato la moglie di trovare un'occupazione;
che la moglie non solo non aveva trovato un'occupazione, ma non si era preoccupata neppure di preparare il pranzo e la cena;
che durante tutti gli anni di matrimonio la moglie aveva avuto un atteggiamento denigratorio nei suoi confronti invitandolo più volte, per le più futili motivazioni, a lasciare il tetto coniugale e ripetendogli frasi offensive anche in presenza delle figlie;
che a maggio del 2024, a seguito dell'ennesimo litigio della coppia, era nuovamente stato messo alla porta dalla coniuge e si era trasferito presso l'abitazione della madre;
che la sig.ra aveva da subito ostacolato gli incontri tra il padre e le figlie Parte_1 minori impedendo alle figlie di vederlo anche per 15 giorni consecutivi;
che la ricorrente aveva esercitato una continua violenza psicologica, tanto da legittimare l'addebito della colpa della separazione;
ciò premesso, chiedeva che il Tribunale volesse: pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito alla ricorrente;
decorso il termine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della pronuncia sulla separazione, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
assegnare la casa familiare alla sig.ra ; Pt_1 affidare le figlie minori ad entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la madre;
stabilire che il padre potrà vederle per due pomeriggi settimanali nei giorni di martedì e giovedì, dall'uscita di scuola ove il padre si recherà a prelevare le figlie, fino alle ore 19,00 allorquando le accompagnerà a casa. Ove il giorno di visita dovesse coincidere con il turno di lavoro del sig. , l'incontro con le figlie, con gli stessi orari e modalità, slitterà al giorno successivo. CP_1
Inoltre il sig. vedrà e terrà con sé le figlie minori, a settimane alterne, nel giorno del sabato CP_1 dalle ore 16,00 alle ore 19,00 salvo che il sabato coincida con il turno pomeridiano ed in tal caso l'incontro sarà spostato alla domenica. Il sig. avrà cura di comunicare alla sig.ra CP_1 Pt_1 ove il turno interferisca come suddetto con il calendario di visite. Al momento il sig. CP_1 non disponendo di un'abitazione propria è impossibilitato a tenere con sé le figliole anche
[...] con pernottamento ma non appena avrà un'abitazione autonoma il diritto di visita durante il week end sarà esteso dal sabato alle ore 16 fino alle ore 19,00 della domenica a sett6imane alterne.
Durante le vacanze natalizie il padre terrà con sé le figlie ad anni alterni il 24 o il 25 dicembre, il 31 dicembre o il 1 gennaio, il 5 o il 6 gennaio, il giorno di Pasqua o il giorno del lunedì in Albis compatibilmente anche con i turni di lavoro in Ospedale. Inoltre le minori trascorreranno con il padre ad anni alterni il giorno del loro compleanno ed onomastico. Trascorreranno altresì con il padre, tutti gli anni, il giorno del compleanno del padre4, dell'onomastico del padre e della festa del papà. Nel periodo delle vacanze estive le figlie minori trascorreranno con il padre almeno una settimana consecutiva in periodo da stabilirsi concordemente tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno;
determinare l'obbligo di versamento dell'assegno di mantenimento per le figlie minori nella misura di € 400,00 mensili, oltre al versamento del 50% delle spese straordinarie;
prevedere che l'SE CO universale, nella misura di € 398,00 mensili circa (€ 199,00 per ciascuna minore) sarebbe stato percepito nella misura del 50% da ciascun genitore come per legge.
All'udienza del 18.03.2025 era celebrata l'udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c., comparivano le parti che erano liberamente interrogate;
fallita ogni possibilità di una soluzione conciliativa, le parti insistevano per l'accoglimento delle loro richieste.
Sciogliendo la riserva il Presidente delegato adottava i seguenti provvedimenti ex art. 473-bis.22
c.p.c.:
rilevato, in particolare, che dal matrimonio sono nate due figlie, e , del 2019; Per_1 Per_2 ritenuto che non vi siano ragioni che impediscano la previsione di un affido condiviso ad entrambi i genitori dei figli minori, peraltro richiesto da entrambi, sebbene l'accesa e sterile conflittualità tra i coniugi sollevi dubbi sulle loro competenze genitoriali;
rilevato che non vi è contrasto tra le parti in ordine alla collocazione prevalente delle minori presso la madre;
ricordato che la finalità dell'assegnazione della casa familiare è quella di consentire ai figli minorenni ed a quelli maggiorenni ma non economicamente autosufficiente di continuare a vivere nell'ambiente in cui sono cresciuti;
ritenuto che
, pertanto, la casa familiare debba essere assegnata alla madre che l'abiterà unitamente alle figlie;
considerato che
il sig. lavora su turni e che le parti durante la lunga separazione di CP_1 fatto non hanno saputo accordarsi sui tempi e le modalità di frequentazione;
considerata la situazione economica rappresentata dalle parti in sede di comparizione nonché la documentazione in atti: premesso che la sig.ra è priva di reddito (non ha tuttavia proposto Pt_1 una domanda di mantenimento), il sig. ha un reddito lordo annuo di circa € 28.000,00 e CP_1 ha eccepito di pagare una rata mensile di circa € 290,00 per un finanziamento di € 30.000,00 contratto prima della separazione;
tenuto conto delle contestazioni della moglie non vi è prova che la somma sia stata impiegata per esigenze della famiglia (una parte è stata usata per l'acquisto di un'autovettura nella disponibilità esclusiva del marito); egli inoltre assume, ma non prova, di aiutare la madre nel pagamento del canone di locazione e nell'acquisto del vitto in cambio dell'ospitalità ricevuta.
Occorre, inoltre, considerare che il sig. ha dato la propria disponibilità alla percezione CP_1 dell'intero SE CO (€ 398,00) da parte della moglie.
Ritenuto, pertanto, che l'assegno previsto a titolo di contributo al mantenimento delle minori vada quantificato in relazione al reddito del genitore non collocatario (come sopra accertato) e tenuto conto delle presumibili esigenze delle figlie in relazione all'età nonché dell'attribuzione dell'intero
SE CO alla sig.ra (da intendersi quale forma integrante il mantenimento); Pt_1 considerati i tempi di permanenza con entrambi i genitori: a causa dell'assenza della disponibilità di un alloggio, come asserito dal convenuto, le figlie passano gran parte del tempo con la madre e non pernottano mai con il padre (così che assai scarso è il suo contributo in forma di mantenimento diretto); ritenuta ammissibile la reconventio reconventionis con cui l'attrice ha chiesto l'addebito
(Domanda inizialmente non proposta) nella memoria ex art. 473-bis.17 c.p.c. atteso che la domanda deve intendersi “conseguenza” delle difese del convenuto (che ha proposto una domanda riconvenzionale di addebito); ritenuta la prova articolata dal convenuto nella comparsa di costituzione inammissibile in quanto: il capo 1) va provato con documenti, i capi 2), 3) e 6) sono irrilevanti perché la moglie non ha chiesto un assegno per il proprio mantenimento;
il capo 4) è una valutazione, il capo 5) e il capo 7) sono generici, il capo 8) non descrive una grave violazione dei doveri matrimoniali tale da giustificare una pronunzia di addebito;
il capo 9) è valutativo e generico;
il capo 10) è irrilevante;
il capo 11) è incontestato e valutativo;
il capo 12) è valutativo;
il capo 13) è incontestato;
i capi da 14) a 16) saranno accertati tramite la relazione del Servizio sociale;
lette le istanze istruttorie avanzate dall'attrice nella memoria ex art. 473-bis.17 c.p.c. del
26.02.2025; ritenuta la prova inammissibile in quanto i capi da 1) a 3) sono valutazioni, il capo 4) è irrilevante;
P.Q.M.
- autorizza i coniugi i coniugi a continuare a vivere separati;
- affida le figlie minori ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno entrambi la potestà genitoriale assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni delle figlie;
- dispone che le minori abbiano la residenza privilegiata presso la madre;
- assegna la casa coniugale alla madre;
- stabilisce che il padre debba comunicare all'inizio di ogni settimana (la domenica) a mezzo mail o messaggio WhatsApp (ai contatti che saranno scambiati dai difensori) i due pomeriggi infrasettimanali in cui terrà con sé le figlie dalle 17,00 alle 20,00; il padre terrà con sé le figlie, a settimane alterne, dal sabato mattina alle 09,00 sino alle 20,00 o, solo se è di turno, la domenica successiva;
per le festività natalizie e pasquali, ad anni alterni, con l'uno o con l'altra; per quindici giorni anche non consecutivi durante l'estate in periodi da concordarsi con l'altro genitore entro il
30 aprile;
infine, ogni genitore trascorrerà in compagna dei figli il proprio compleanno ed onomastico anche se cadono in un periodo di “competenza” dell'altro, mentre trascorreranno insieme il compleanno e l'onomastico dei figli;
- pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, l'assegno mensile di € 500,00, da versare entro il giorno 5 di ogni mese, con adeguamento automatico annuale sulla base degli indici ISTAT, e di contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie;
- dispone che l'INPS, considerato l'accordo raggiunto, versi l'intero SE CO alla madre;
- non ammette le prove;
- dispone che il Servizio sociale relazioni sui rispettivi contesti familiari e abitativi ed in particolare sull'esercizio del diritto/dovere di frequentazione delle figlie da parte del padre;
- letto l'art. 473 bis.39 c.p.c., ammonisce entrambi al rigoroso rispetto della disciplina. la causa era rimessa in decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 473-bis.28 c.p.c..
La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
La condotta processuale ed extra processuale ha ampiamente provato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
In particolare, la gravità delle accuse che un coniuge ha rivolto all'altro, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione nonché la perdurante cessazione della convivenza lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessata ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Sia la difesa dell'attrice che, in via riconvenzionale, quella del convenuto hanno chiesto l'addebito della separazione. Sia l'una che l'altra domanda di addebito sono infondate e vanno respinte.
Infatti, il Collegio condivide integralmente la valutazione di inammissibilità delle istanze istruttorie effettuata dal giudice delegato e, in assenza di altre fonti di prova, i fatti allegati a sostegno delle rispettive domande sono restati del tutto sforniti di prova.
Va, peraltro, sottolineata al di là delle lacune probatorie l'estrema a carenza delle allegazioni portate a sostegno delle relative domande.
La separazione tra i coniugi va, dunque, pronunciata, ai sensi dell'art. 151 1° comma c.c., senza addebito.
Tra le parti non è controverso né il regime di affidamento, condiviso, né la collocazione prevalente presso la madre. Pertanto, non essendo emerse in giudizio circostanze che inducano a discostarsi dalla regola legale dell'affido condiviso, può trovare conferma quanto disposto in via provvisoria.
La casa familiare, in locazione, va assegnata alla madre in quanto genitore presso il quale le figlie hanno la residenza prevalente al fine di preservare la continuità dell'habitat familiare.
In ordine al calendario dei tempi di permanenza va osservato che la disciplina adottata in via provvisoria ha espressamente tenuto conto delle dichiarazioni del sig. e delle difficoltà CP_1 legate ai turni di lavoro;
si aggiunga che nella comparsa di costituzione il convenuto rappresentava la difficoltà del pernottamento a causa dell'indisponibilità di un alloggio (in sede di precisazione delle conclusioni invece, pur senza allegare alcuna circostanza sopravvenuta, chiede che sia previsto).
Dalla relazione del Servizio sociale, basata su quanto dichiarato dal sig. e osservato CP_1 direttamente dagli Assistenti sociali, si desume:
…. Il Signor riferisce di essersi trasferito a casa della madre dopo l'allontanamento CP_1 dall'abitazione coniugale, che ogni domenica sera è puntuale nel comunicare alla ex moglie la turnazione di lavoro per la settimana entrante al fine di definire gli orari e i giorni per il prelevamento delle due bambine, che avvengono con regolarità per due volte a settimana, sempre nel pomeriggio per circa 3 ore, di solito dalle ore 17 alle ore 20. Quest'ultimo racconta di trascorrere questo tempo con le proprie figlie in luoghi esterni facendo passeggiate, consumando una merenda presso un bar,
o presso il suo attuale domicilio, in presenza anche della nonna paterna, senza però mai effettuare il pasto della cena. La scrivente ha provveduto ad effettuare visita domiciliare presso l'abitazione della SI , madre del IG , riscontrando la totale adeguatezza Persona_4 CP_1 dell'immobile ad ospitare, anche per i pernottamenti, le due bambine, essendo di notevole dimensione;
nello specifico l'appartamento è dotato di tre camere da letto, completamente arredate, due bagni, cucina e salone, con spazi ben organizzati e puliti. …. Co
… Il IG , rispetto al provvedimento emesso dall' , non ha mai tenuto con se le CP_1 figlie l'intero sabato o l'intera domenica, nè tantomeno durante il periodo estivo ha trascorso con le stesse tempi prolungati di vacanza, riferisce di aver portato durante questo tempo estivo le bambine in piscina di pomeriggio per circa 3 volte, pur avendo avuto un'astensione dal lavoro per ferie, intere settimane tra giugno-luglio e agosto, non ha organizzato alcun tipo di occasione di vacanza particolare con le figlie. Quest'ultimo si rende disponibile ad avere con se le bambine, con tempi non ridotti o pernottamenti, ma di fatto appare essere contradditorio e inconcludente, in quanto non concretizza tale possibilità, limitandosi ad una frequentazione per la durata massima di tre ore pomeridiane infrasettimanali.
Il IG ci tiene a ribadire che intrattiene con le bambine contatti telefonici tutti i CP_1 giorni, è puntuale rispetto al versamento del mantenimento, e compartecipa alle eventuali spese straordinarie.
Premesso che dagli atti di causa non è emerso alcun atteggiamento ostruzionistico della madre, al contrario collaborativa, e che, diversamente da quanto eccepito dalla difesa, la puntuale relazione del
Servizio si fonda sulle dichiarazioni dello stesso convenuto nonché sull'accesso domiciliare: la presunta difficoltà o impossibilità del padre ad assicurare il pernotto è stata del tutto smentita dalla predetta relazione del Servizio;
rispetto ai tempi già molto ridotti di frequentazione, il sig. ha tenuto, CP_1 ingiustificatamente, le figlie minori molto meno tempo di quanto dovuto senza considerare che i provvedimenti ex art. 473-bis.22 c.p.c. sono stati adottati in maniera conforme alle sue esigenze.
Le istanze istruttorie avanzate sul punto appaiono chiaramente superflue alla luce della chiara ricostruzione effettuata dal Servizio.
Ne deriva che il convenuto va nuovamente ammonito al rispetto puntuale della disciplina e che va introdotto il pernotto nel fine settimana o nella notte tra venerdì e sabato o in quella successiva a seconda dei turni confidando che tale previsione sia rispettata.
Per quanto riguarda la misura dell'assegno di mantenimento è sufficiente richiamare la motivazione dell'ordinanza resa dal Presidente delegato atteso che nessuna nuova allegazione è stata effettuata;
tuttavia, la condotta del convenuto, oltre a non rispettare il calendario (e dunque essere oggetto di una valutazione molto negativa per l'assenza di ogni giustificazione), riduce ulteriormente la già scarsa contribuzione al mantenimento nella forma diretta atteso che le bambine hanno passato con il padre solo poche ore alla settimana (addirittura senza quasi mai cenare con lui, senza la giornata nel weekend, senza il periodo di vacanza estiva).
Ne consegue la necessità di riparametrare l'assegno in aumento per compensare almeno in parte la pressoché totale assenza del mantenimento diretto.
La contribuzione alle spese va confermata al 50% a carico di ciascun genitore. Si rinvia alla disciplina elaborata dal Protocollo di intesa tra Tribunale e COA. Come già statuito, l'SE CO va attribuito per intero alla madre, unica care giver: come si è visto, pur in presenza dell'affido condiviso è la madre ad occuparsi esclusivamente delle esigenze delle minori.
Vista la domanda riconvenzionale di cessazione degli effetti civili va emessa una sentenza non definitiva di separazione e la statuizione sulle spese va rimessa al definitivo.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) pronuncia ai sensi dell'art. 151 1° comma c.c. la separazione personale tra i coniugi nata a [...] il [...], e Parte_1 [...]
, nato a [...] il [...]; CP_1
b) rigetta la domanda di addebito e la domanda riconvenzionale di addebito;
c) affida ad entrambi i genitori le figlie minori con residenza prevalente presso la madre;
d) dispone che il padre tenga con sé le figlie secondo il calendario dei tempi di permanenza e le modalità indicate in motivazione;
e) pone a carico di l'obbligo di corrispondere, a titolo di contributo al Controparte_1 mantenimento delle figlie, entro il giorno cinque di ogni mese, l'assegno mensile di € 550,00;
l'assegno sarà annualmente ed automaticamente rivalutato con decorrenza dall'anno successivo all'emissione della sentenza, secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
f) pone a carico di entrambi l'obbligo di contribuire al 50% alle spese extra assegno secondo la disciplina di cui in parte motiva;
g) assegna l'intero SE CO alla madre;
h) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett.
d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (atto n. 47, parte II, Serie A, Sez. XX, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2018);
i) spese del giudizio al definitivo;
j) dispone con separata ordinanza la rimessione sul ruolo.
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 17/10/2025
Il presidente estensore
LE IN