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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 27/05/2025, n. 154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 154 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente rel.
2) Dott. Elena M.A. LUPPINO -Giudice
3) Dott. Flavio TOVANI -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n.609 dell'anno 2025 R.G.V.G., riservato alla decisione collegiale all'udienza cartolare del 20.05.2025, promosso da
(C.F. ) nata a [...] il Parte_1 C.F._1
13.02.1981 e (C.F. ) nato a [...] Parte_2 C.F._2
il 18.11.1969, entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'
Avv. Giovanni Pietro Golotta, presso il cui studio in Bagnara Calabra
(RC) alla via S. Pellegrino n. 9, hanno eletto domicilio;
-ricorrenti- nonchè
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * * -visto il ricorso depositato in data 06.03.2025 con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio in relazione al matrimonio concordatario contratto in Reggio
Calabria il 29.04.2006;
-considerato che con decreto del 26.03.2025 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 20.05.2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino al giorno dell'udienza alle ore 9:00 per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e “dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473bis.48,
473bis.13 comma 3, 473bis.12 comma 3 c.p.c.;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in Reggio Calabria il 29.04.2006; b) dal matrimonio è nata la figlia (07.12.2009), minorenne;
c) con decreto di omologa n. Per_1
149/2022 (depositato il 7.06.2022) il Tribunale di Reggio Calabria ha omologato la separazione personale consensuale tra i coniugi, dopo essere comparsi davanti al Presidente del Tribunale il 05.05.2022;
-constatato che la separazione dei coniugi dura ininterrottamente dalla data di deposito del ricorso per separazione consensuale e comunque dalla data di comparizione degli stessi davanti al Presidente del Tribunale risalente al 05.05.2022 e che, pertanto, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale;
-ravvisata, pertanto, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt.1, 2 e 3
n.2) lett. b) Legge 01.12.1970 n.898 in relazione all'art.4 comma XIII stessa legge nel testo modificato dalla Legge 06.03.1987 n.74; così come di recente ulteriormente modificato dall'art.1 Legge 06.05.2015 n.55;
-preso atto che il ricorso è stato regolarmente comunicato all'ufficio del
P.M. in data 01.04.2025;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, depositato in data 06.03.2025 da e , così Parte_1 Parte_2
provvede:
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Reggio Calabria in data 29.04.2006 tra e Parte_1 Pt_2
, il cui atto di matrimonio risulta trascritto nel registro degli atti di
[...]
matrimonio del Comune di Reggio Calabria, atto n. 52, parte II, serie A, ufficio 1, anno 2006 alle seguenti condizioni:
1. Responsabilità genitoriale
Affidare la minore in via condivisa a entrambi i genitori, che Per_1
eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale i figli (o ciascuno di essi) di volta in volta si troveranno al momento dell'assunzione della decisione.
Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti la salute (p.e.: interventi urgenti) saranno assunte dal genitore con cui il figlio interessato si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza;
2. Tempi di permanenza.
Collocare anagraficamente e in via preferenziale la minore Persona_2
presso la madre dott.ssa abitante in Reggio Calabria alla Parte_1
contrada Lagani Dr. Arcudi n.77. Il padre avrà facoltà di vederla e di tenerla con sé ogni qualvolta lo desideri.
La permanenza presso ciascun genitore durante le festività sarà di volta in volta regolata di comune accordo tra i coniugi nel rispetto della alternanza e del principio del diritto della minore alla bigenitorialità.
3. Assegnazione della casa coniugale.
La casa coniugale, di proprietà della IG , già descritta al Pt_1
punto n. 1 delle premesse rimarrà nella disponibilità della ricorrente presso cui anche la minore stabilirà la propria collocazione
4. Ripartizione degli oneri di mantenimento
I coniugi, entrambi economicamente autosufficienti, concordemente stabiliscono quanto di seguito. Il sig. continuerà a Parte_2
corrispondere alla IG entro il giorno 05 di ogni mese la Pt_1
somma di Euro 500,00 delle quali Euro 300,00 imputabili al pagamento delle rate del mutuo indicato in sede di ricorso per la separazione personale dei coniugi ed Euro 200,00 a titolo di mantenimento per la minore somme da corrispondersi dal sig. a mezzo Persona_2 Pt_2
bonifico bancario sul cc. n. 1000/00090029- IBAN
[...] intestato alla IG ed Parte_1
in essere presso Intesa San Paolo, filiale di Bagnara Calabra.
La IG conferma la propria rinuncia a qualsiasi forma di Pt_1
mantenimento per sé, godendo di adeguati redditi propri.
4.1 Spese straordinarie In ossequio alle norme di legge vigenti in materia tutte da ritenersi qui richiamate e trascritte, i coniugi concordano la ripartizione Parte_3
di tutte le spese straordinarie per la minore nella ragione Persona_2
della metà.
Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione e di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale non avendo, perciò, nulla da pretendere l'uno dall'altra.
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 26.05.2025
Il Presidente dott. Giuseppe Campagna
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente rel.
2) Dott. Elena M.A. LUPPINO -Giudice
3) Dott. Flavio TOVANI -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n.609 dell'anno 2025 R.G.V.G., riservato alla decisione collegiale all'udienza cartolare del 20.05.2025, promosso da
(C.F. ) nata a [...] il Parte_1 C.F._1
13.02.1981 e (C.F. ) nato a [...] Parte_2 C.F._2
il 18.11.1969, entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'
Avv. Giovanni Pietro Golotta, presso il cui studio in Bagnara Calabra
(RC) alla via S. Pellegrino n. 9, hanno eletto domicilio;
-ricorrenti- nonchè
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * * -visto il ricorso depositato in data 06.03.2025 con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio in relazione al matrimonio concordatario contratto in Reggio
Calabria il 29.04.2006;
-considerato che con decreto del 26.03.2025 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 20.05.2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino al giorno dell'udienza alle ore 9:00 per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e “dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473bis.48,
473bis.13 comma 3, 473bis.12 comma 3 c.p.c.;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in Reggio Calabria il 29.04.2006; b) dal matrimonio è nata la figlia (07.12.2009), minorenne;
c) con decreto di omologa n. Per_1
149/2022 (depositato il 7.06.2022) il Tribunale di Reggio Calabria ha omologato la separazione personale consensuale tra i coniugi, dopo essere comparsi davanti al Presidente del Tribunale il 05.05.2022;
-constatato che la separazione dei coniugi dura ininterrottamente dalla data di deposito del ricorso per separazione consensuale e comunque dalla data di comparizione degli stessi davanti al Presidente del Tribunale risalente al 05.05.2022 e che, pertanto, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale;
-ravvisata, pertanto, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt.1, 2 e 3
n.2) lett. b) Legge 01.12.1970 n.898 in relazione all'art.4 comma XIII stessa legge nel testo modificato dalla Legge 06.03.1987 n.74; così come di recente ulteriormente modificato dall'art.1 Legge 06.05.2015 n.55;
-preso atto che il ricorso è stato regolarmente comunicato all'ufficio del
P.M. in data 01.04.2025;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, depositato in data 06.03.2025 da e , così Parte_1 Parte_2
provvede:
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Reggio Calabria in data 29.04.2006 tra e Parte_1 Pt_2
, il cui atto di matrimonio risulta trascritto nel registro degli atti di
[...]
matrimonio del Comune di Reggio Calabria, atto n. 52, parte II, serie A, ufficio 1, anno 2006 alle seguenti condizioni:
1. Responsabilità genitoriale
Affidare la minore in via condivisa a entrambi i genitori, che Per_1
eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale i figli (o ciascuno di essi) di volta in volta si troveranno al momento dell'assunzione della decisione.
Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti la salute (p.e.: interventi urgenti) saranno assunte dal genitore con cui il figlio interessato si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza;
2. Tempi di permanenza.
Collocare anagraficamente e in via preferenziale la minore Persona_2
presso la madre dott.ssa abitante in Reggio Calabria alla Parte_1
contrada Lagani Dr. Arcudi n.77. Il padre avrà facoltà di vederla e di tenerla con sé ogni qualvolta lo desideri.
La permanenza presso ciascun genitore durante le festività sarà di volta in volta regolata di comune accordo tra i coniugi nel rispetto della alternanza e del principio del diritto della minore alla bigenitorialità.
3. Assegnazione della casa coniugale.
La casa coniugale, di proprietà della IG , già descritta al Pt_1
punto n. 1 delle premesse rimarrà nella disponibilità della ricorrente presso cui anche la minore stabilirà la propria collocazione
4. Ripartizione degli oneri di mantenimento
I coniugi, entrambi economicamente autosufficienti, concordemente stabiliscono quanto di seguito. Il sig. continuerà a Parte_2
corrispondere alla IG entro il giorno 05 di ogni mese la Pt_1
somma di Euro 500,00 delle quali Euro 300,00 imputabili al pagamento delle rate del mutuo indicato in sede di ricorso per la separazione personale dei coniugi ed Euro 200,00 a titolo di mantenimento per la minore somme da corrispondersi dal sig. a mezzo Persona_2 Pt_2
bonifico bancario sul cc. n. 1000/00090029- IBAN
[...] intestato alla IG ed Parte_1
in essere presso Intesa San Paolo, filiale di Bagnara Calabra.
La IG conferma la propria rinuncia a qualsiasi forma di Pt_1
mantenimento per sé, godendo di adeguati redditi propri.
4.1 Spese straordinarie In ossequio alle norme di legge vigenti in materia tutte da ritenersi qui richiamate e trascritte, i coniugi concordano la ripartizione Parte_3
di tutte le spese straordinarie per la minore nella ragione Persona_2
della metà.
Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione e di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale non avendo, perciò, nulla da pretendere l'uno dall'altra.
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 26.05.2025
Il Presidente dott. Giuseppe Campagna