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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 24/02/2025, n. 175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 175 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 1281/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Contenzioso Civile
Il Tribunale Ordinario di Grosseto, in persona del giudice dott. Giulio Bovicelli,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
BACOSI ANNA MARIA
appellante e
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
ANTICHI ALESSANDRO
appellato
CONCLUSIONI
per parte appellante: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Grosseto, contrariis reiectis,
− IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO accertare e dichiarare, per quanto indicato nel
primo motivo di impugnazione, la nullità della sentenza appellata, n. 871/2018, Reg. Cron n. 6644/18 Reg. Rep n. 1280/18 emessa dal Giudice di Pace di Grosseto, dr.
Raffaele Basile
1) IN SUBORDINE, SEMPRE NEL MERITO, accogliere per gli ulteriori i motivi
tutti, dedotti in atti, il proposto appello e, per l'effetto, riformare la sentenza n.
871/2018, Reg. Cron n. 6644/18 Reg. Rep n. 1280/18 emessa dal Giudice di Pace di
Grosseto, dr. Raffaele Basile, pubblicata in data 19.11.2018 e per l'effetto condannare il
Signor al pagamento, a titolo di risarcimento, in favore del signor Controparte_1
della somma di Euro 4.950,00, salvo il più o il meno di giustizia che Parte_1
riterrà opportuna o di altra somma che l'adito Giudice di Pace determinerà in via
equitativa;
2) - per ulteriore effetto, condannare il signor al pagamento della Controparte_1
sanzione civile pecuniaria, contemplata dagli artt. 3 e 4 del Decreto Legislativo
15gennaio 2016 n. 7, nella misura di legge;
3) in ogni caso, con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese
generali oltre I.V.A, se dovuta, e C.p.a., come per legge, relativi ad entrambi i gradi di
giudizio.
4) IN ULTERIORE SUBORDINE, nella denegata ipotesi che il presente giudizio venga
ritenuto improcedibile per difetto di notifica, ricorrendone i presupposti, chiede la
compensazione delle spese fra le parti”;
per parte appellata: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Grosseto, contrarie domande ed
eccezioni disattese, dichiarare improcedibile, inammissibile e comunque rigettare l'atto
di appello ex adverso proposto e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 871/2018
emessa nella causa n. 3365/2017 R.G. dall'Ufficio del Giudice di Pace di Grosseto in
data 15 novembre 2018, depositata il 19 novembre 2018, con ogni conseguente
pronunzia. Condannare la parte soccombente al pagamento, a favore del conchiudente,
di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. e al
rimborso delle spese e del compenso professionale per l'assistenza e difesa nel presente
grado di giudizio”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pag. 2/7 Con l'atto di citazione introduttivo del primo grado del presente giudizio,
ha adito il Giudice di pace di Grosseto chiedendo che questi Parte_1
volesse “accertare e dichiarare… che il signor offendeva l'onore e il Controparte_1
decoro del signor per l'effetto condannare il signor al Parte_2 Parte_3
pagamento, a titolo di risarcimento, in favore del signor della somma di Parte_1
euro 4.950,00 salco il più o il meno di giustizia che riterrà opportuna o di altra somma
che l'adito Giudice di Pace determinerà in via equitativa… per l'ulteriore effetto,
condannare il signor al pagamento della sanzione civile pecuniaria, Controparte_1
contemplata dagli artt. 3 e 4 del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7, nella misura
della legge”.
Ciò sull'asserito presupposto fattuale che durante una procedura di mediazione presso la camera di Conciliazione della CCIAA di Grosseto il CP_1
avrebbe ingiuriato “più volte il signor con il preciso duplice intento di Pt_1
sminuire la sua condotta professionale e di insinuare nei presenti il dubbio che alcuni
interventi manutentivo l'amministratore avrebbe avuto un interesse economico occulto
e quindi illegittimo” (vds. pag. 2 atto di citazione in primo grado)”.
Sulla scorta di ciò il ha affermato che “per disposizione testuale dell'art. Pt_1
2043 c.c., confermata dall'art 3. del Decreto Legislativo 15 gennaio 2016 n. 7, gli atti
dolosi compiuti da un soggetto impongono allo stesso nei confronti della persona
destinataria degli atti suddetti, il risarcimento del danno che, nella fattispecie in esame,
non potendo qualificarsi quale danno patrimoniale, è suscettivo di quantificazione in via
equitativa e che, ad ogni buon conto, si stima fin d'ora nella misura di euro 4.950,00,
salvo il più o il meno di giustizia che l'adito Giudice riterrà opportuno” (vds. pag. 3
atto di citazione in primo grado).
si è costituito nel giudizio di primo grado contestando la Controparte_1
domanda avversaria ed eccependo, per quel che più rileva, la “mancata
allegazione del danno”. IN tal senso ha dedotto che la parte attrice “circa il
quantum della pretesa … si è rimessa totalmente alla determinazione giudiziale,
offrendo una cifra simbolica neppure motivata, senza offrire tuttavia elementi idonei
pag. 3/7 circa il danno patito su cui il giudice avrebbe potuto parametrare l'eventuale … suo
pronunciamento” (vds. pag. 3 comparsa di costituzione e risposta in primo grado).
Il giudizio di prime cure si è concluso con la sentenza oggi impugnata che ha ritenuto non provata la pretesa risarcitoria attorea.
Avverso tale provvedimento ha dispiegato il gravame che ci Parte_1
occupa, affidando le proprie ragioni ai seguenti motivi di appello:
- nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 132 c.p.c., per non contenere la stessa l'indicazione delle conclusioni delle parti;
- errata motivazione in ordine all'ammissione dei mezzi istruttori in particolare della prova per testimoni richiesta ed errata/omessa applicazione delle norme e dei principi del diritto che informano il procedimento di mediazione – in particolare il “dovere di riservatezza ” di cui all'art,9 del d.lgs. 28/2010 – ed errata interpretazione delle risultanze istruttorie;
- errata applicazione dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 116 c.p.c. – omessa motivazione.
si è costituito anche in questo grado di giudizio opponendosi Controparte_1
al gravame ed eccependo, in particolare, per quel che più rileva,
l'improcedibilità dell'appello (per essere lo stesso stato notificato ad indirizzo pec diverso da quello del difensore) e la sua infondatezza nel merito.
*** ***
Il gravame deve essere respinto in ragione delle seguenti valutazioni, svolte in applicazione del principio della "ragione più liquida", il quale, “imponendo un
approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo,
piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo
di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc.
civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del
giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può
essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se
pag. 4/7 logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre”(cfr.
Corte di Cassazione Sez.
6 - L, Sentenza n. 12002 del 28/05/2014).
Ebbene, su questa scorta deve ricordarsi che “ai fini della risarcibilità del danno
non patrimoniale è necessario: 1) che l'interesse leso, attinente a diritti inviolabili della
persona, sia di rango costituzionale;
2) che sussista una lesione grave, con offesa che
superi la soglia minima di tollerabilità; 3) che si tratti di danno non futile, cioè non
consistente in meri disagi o fastidi;
4) che vi sia una specifica allegazione sulla natura e
sulle caratteristiche del pregiudizio, non potendo mai ritenersi il danno in re ipsa;
” (cfr.
Corte di Cassazione, ord. n. 29206 del 2019).
Su questo presupposto deve ancora osservarsi che costituisce ius receptum il principio secondo cui in materia di risarcimento dei danni, anche quando il fatto illecito integra gli estremi del reato, la sussistenza del danno non patrimoniale non può mai essere ritenuta in re ipsa, ma va sempre debitamente allegata e provata. In tal senso, la Suprema Corte si è più volte occupata delle conseguenze civilistiche derivanti dai reati contro l'onore (ingiuria e diffamazione), statuendo che in tali casi “il danno risarcibile non è "in re ipsa" e va
pertanto individuato, non nella lesione del diritto inviolabile, ma nelle conseguenze di
tale lesione, sicché la sussistenza di tale danno non patrimoniale deve essere oggetto di
allegazione e prova e la sua liquidazione deve essere compiuta dal giudice sulla base,
non di valutazioni astratte ma del concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla
vittima, per come da questa dedotto e provati”(cfr. ex plurimis Cassazione civile Sez.
3 - ordinanza n. 31537 del 06/12/2018).
Sulla base di quanto precede, dunque, l'esistenza di un'espressione offensiva,
pur potendo astrattamente assumere una valenza lesiva della reputazione del soggetto cui è diretta, non esaurisce in sé la fattispecie della responsabilità
aquiliana, non comportando automaticamente il venire in essere di un danno-
conseguenza risarcibile, che deve, invero, tradursi in un patimento effettivo e fenomenologicamente apprezzabile, del quale la parte è tenuta ad offrire l'allegazione e la prova.
pag. 5/7 Nel caso di specie, invece, si è limitato a narrare le offese Parte_1
ricevute da senza tuttavia né allegare né dimostrare quali Controparte_1
siano state le effettive e concrete conseguenze derivanti da dette offese, in termini ad esempio di stress, ansia, depressione, o comunque di sofferenza psico-fisica.
In particolare, tra le circostanze dedotte dal nei capitoli di prova orale Pt_1
articolati nelle proprie difese, nessuna ha ad oggetto l'esistenza o la consistenza di un (eventuale) danno conseguenza, attenendo le stesse soltanto alla condotta attribuita alla controparte. Tali capitoli, dunque, non possono che risultare irrilevanti ai fini del decidere in quanto, seppure astrattamente idonei a dare prova del c.d. danno evento, non hanno nessuna capacità di evidenziare l'esistenza del danno conseguenza, rispetto al quale neppure è stata svolta una qualche specifica allegazione.
In ragione di quanto precede - tenuto anche conto della riproposizione in appello delle difese svolte in primo grado dal in puto di danno CP_1
conseguenza - la domanda attorea non può che risultare infondata, dovendo pertanto essere rigettata.
Poiché a norma dell'art. 8, d.lgs. n. 7 del 2016 “il giudice decide sull'applicazione
della sanzione civile pecuniaria al termine del giudizio, qualora accolga la domanda di
risarcimento proposta dalla persona offesa” alcuna sanzione civile deve essere comminata all'appellato.
Quanto sopra assorbe tutti i motivi di appello di la cui Parte_1
fondatezza non potrebbe comunque, di per sé, portare all'accoglimento della domanda risarcitoria dispiegata.
*****
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri minimi di cui al DM 55/2014 (stante l'esiguità e non complessità delle questioni di fatto e di diritto affrontate), tenuto conto del valore della causa e dell'effettiva attività difensiva espletata.
pag. 6/7 Non può essere accolta la domanda dispiegata dall'appellato ex art. 96, comma
3, c.p.c., non rintracciandosi elementi di dolo o colpa grave in capo alla parte soccombente.
La proposizione di una domanda infondata non si traduce, infatti, di per sé, in una condotta consapevolmente contraria alle regole generali di correttezza e buona fede e tale da risolversi in un uso strumentale ed illecito del processo,
contrario al canone costituzionale del dovere di solidarietà.
Un simile effetto neppure può riscontrarsi nella effettuazione della notificazione dell'appello presso l'indirizzo pec trascritto dalla difesa del CP_2
nell'epigrafe della comparsa di costituzione e risposta in primo grado, seppure tale indirizzo di posta non figurasse nei pubblici elenchi.
Stante l'esito del giudizio, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento ex art. art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115
del 30 maggio 2002, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ei confronti di così provvede: Parte_1 Controparte_1
rigetta l'appello;
condanna al pagamento, in favore di Parte_1 CP_1
, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 852,00,
[...]
oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario, di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso in Grosseto, in data 21/02/2025.
Il giudice dott. Giulio Bovicelli
pag. 7/7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Contenzioso Civile
Il Tribunale Ordinario di Grosseto, in persona del giudice dott. Giulio Bovicelli,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
BACOSI ANNA MARIA
appellante e
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
ANTICHI ALESSANDRO
appellato
CONCLUSIONI
per parte appellante: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Grosseto, contrariis reiectis,
− IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO accertare e dichiarare, per quanto indicato nel
primo motivo di impugnazione, la nullità della sentenza appellata, n. 871/2018, Reg. Cron n. 6644/18 Reg. Rep n. 1280/18 emessa dal Giudice di Pace di Grosseto, dr.
Raffaele Basile
1) IN SUBORDINE, SEMPRE NEL MERITO, accogliere per gli ulteriori i motivi
tutti, dedotti in atti, il proposto appello e, per l'effetto, riformare la sentenza n.
871/2018, Reg. Cron n. 6644/18 Reg. Rep n. 1280/18 emessa dal Giudice di Pace di
Grosseto, dr. Raffaele Basile, pubblicata in data 19.11.2018 e per l'effetto condannare il
Signor al pagamento, a titolo di risarcimento, in favore del signor Controparte_1
della somma di Euro 4.950,00, salvo il più o il meno di giustizia che Parte_1
riterrà opportuna o di altra somma che l'adito Giudice di Pace determinerà in via
equitativa;
2) - per ulteriore effetto, condannare il signor al pagamento della Controparte_1
sanzione civile pecuniaria, contemplata dagli artt. 3 e 4 del Decreto Legislativo
15gennaio 2016 n. 7, nella misura di legge;
3) in ogni caso, con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese
generali oltre I.V.A, se dovuta, e C.p.a., come per legge, relativi ad entrambi i gradi di
giudizio.
4) IN ULTERIORE SUBORDINE, nella denegata ipotesi che il presente giudizio venga
ritenuto improcedibile per difetto di notifica, ricorrendone i presupposti, chiede la
compensazione delle spese fra le parti”;
per parte appellata: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Grosseto, contrarie domande ed
eccezioni disattese, dichiarare improcedibile, inammissibile e comunque rigettare l'atto
di appello ex adverso proposto e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 871/2018
emessa nella causa n. 3365/2017 R.G. dall'Ufficio del Giudice di Pace di Grosseto in
data 15 novembre 2018, depositata il 19 novembre 2018, con ogni conseguente
pronunzia. Condannare la parte soccombente al pagamento, a favore del conchiudente,
di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. e al
rimborso delle spese e del compenso professionale per l'assistenza e difesa nel presente
grado di giudizio”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pag. 2/7 Con l'atto di citazione introduttivo del primo grado del presente giudizio,
ha adito il Giudice di pace di Grosseto chiedendo che questi Parte_1
volesse “accertare e dichiarare… che il signor offendeva l'onore e il Controparte_1
decoro del signor per l'effetto condannare il signor al Parte_2 Parte_3
pagamento, a titolo di risarcimento, in favore del signor della somma di Parte_1
euro 4.950,00 salco il più o il meno di giustizia che riterrà opportuna o di altra somma
che l'adito Giudice di Pace determinerà in via equitativa… per l'ulteriore effetto,
condannare il signor al pagamento della sanzione civile pecuniaria, Controparte_1
contemplata dagli artt. 3 e 4 del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7, nella misura
della legge”.
Ciò sull'asserito presupposto fattuale che durante una procedura di mediazione presso la camera di Conciliazione della CCIAA di Grosseto il CP_1
avrebbe ingiuriato “più volte il signor con il preciso duplice intento di Pt_1
sminuire la sua condotta professionale e di insinuare nei presenti il dubbio che alcuni
interventi manutentivo l'amministratore avrebbe avuto un interesse economico occulto
e quindi illegittimo” (vds. pag. 2 atto di citazione in primo grado)”.
Sulla scorta di ciò il ha affermato che “per disposizione testuale dell'art. Pt_1
2043 c.c., confermata dall'art 3. del Decreto Legislativo 15 gennaio 2016 n. 7, gli atti
dolosi compiuti da un soggetto impongono allo stesso nei confronti della persona
destinataria degli atti suddetti, il risarcimento del danno che, nella fattispecie in esame,
non potendo qualificarsi quale danno patrimoniale, è suscettivo di quantificazione in via
equitativa e che, ad ogni buon conto, si stima fin d'ora nella misura di euro 4.950,00,
salvo il più o il meno di giustizia che l'adito Giudice riterrà opportuno” (vds. pag. 3
atto di citazione in primo grado).
si è costituito nel giudizio di primo grado contestando la Controparte_1
domanda avversaria ed eccependo, per quel che più rileva, la “mancata
allegazione del danno”. IN tal senso ha dedotto che la parte attrice “circa il
quantum della pretesa … si è rimessa totalmente alla determinazione giudiziale,
offrendo una cifra simbolica neppure motivata, senza offrire tuttavia elementi idonei
pag. 3/7 circa il danno patito su cui il giudice avrebbe potuto parametrare l'eventuale … suo
pronunciamento” (vds. pag. 3 comparsa di costituzione e risposta in primo grado).
Il giudizio di prime cure si è concluso con la sentenza oggi impugnata che ha ritenuto non provata la pretesa risarcitoria attorea.
Avverso tale provvedimento ha dispiegato il gravame che ci Parte_1
occupa, affidando le proprie ragioni ai seguenti motivi di appello:
- nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 132 c.p.c., per non contenere la stessa l'indicazione delle conclusioni delle parti;
- errata motivazione in ordine all'ammissione dei mezzi istruttori in particolare della prova per testimoni richiesta ed errata/omessa applicazione delle norme e dei principi del diritto che informano il procedimento di mediazione – in particolare il “dovere di riservatezza ” di cui all'art,9 del d.lgs. 28/2010 – ed errata interpretazione delle risultanze istruttorie;
- errata applicazione dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 116 c.p.c. – omessa motivazione.
si è costituito anche in questo grado di giudizio opponendosi Controparte_1
al gravame ed eccependo, in particolare, per quel che più rileva,
l'improcedibilità dell'appello (per essere lo stesso stato notificato ad indirizzo pec diverso da quello del difensore) e la sua infondatezza nel merito.
*** ***
Il gravame deve essere respinto in ragione delle seguenti valutazioni, svolte in applicazione del principio della "ragione più liquida", il quale, “imponendo un
approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo,
piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo
di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc.
civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del
giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può
essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se
pag. 4/7 logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre”(cfr.
Corte di Cassazione Sez.
6 - L, Sentenza n. 12002 del 28/05/2014).
Ebbene, su questa scorta deve ricordarsi che “ai fini della risarcibilità del danno
non patrimoniale è necessario: 1) che l'interesse leso, attinente a diritti inviolabili della
persona, sia di rango costituzionale;
2) che sussista una lesione grave, con offesa che
superi la soglia minima di tollerabilità; 3) che si tratti di danno non futile, cioè non
consistente in meri disagi o fastidi;
4) che vi sia una specifica allegazione sulla natura e
sulle caratteristiche del pregiudizio, non potendo mai ritenersi il danno in re ipsa;
” (cfr.
Corte di Cassazione, ord. n. 29206 del 2019).
Su questo presupposto deve ancora osservarsi che costituisce ius receptum il principio secondo cui in materia di risarcimento dei danni, anche quando il fatto illecito integra gli estremi del reato, la sussistenza del danno non patrimoniale non può mai essere ritenuta in re ipsa, ma va sempre debitamente allegata e provata. In tal senso, la Suprema Corte si è più volte occupata delle conseguenze civilistiche derivanti dai reati contro l'onore (ingiuria e diffamazione), statuendo che in tali casi “il danno risarcibile non è "in re ipsa" e va
pertanto individuato, non nella lesione del diritto inviolabile, ma nelle conseguenze di
tale lesione, sicché la sussistenza di tale danno non patrimoniale deve essere oggetto di
allegazione e prova e la sua liquidazione deve essere compiuta dal giudice sulla base,
non di valutazioni astratte ma del concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla
vittima, per come da questa dedotto e provati”(cfr. ex plurimis Cassazione civile Sez.
3 - ordinanza n. 31537 del 06/12/2018).
Sulla base di quanto precede, dunque, l'esistenza di un'espressione offensiva,
pur potendo astrattamente assumere una valenza lesiva della reputazione del soggetto cui è diretta, non esaurisce in sé la fattispecie della responsabilità
aquiliana, non comportando automaticamente il venire in essere di un danno-
conseguenza risarcibile, che deve, invero, tradursi in un patimento effettivo e fenomenologicamente apprezzabile, del quale la parte è tenuta ad offrire l'allegazione e la prova.
pag. 5/7 Nel caso di specie, invece, si è limitato a narrare le offese Parte_1
ricevute da senza tuttavia né allegare né dimostrare quali Controparte_1
siano state le effettive e concrete conseguenze derivanti da dette offese, in termini ad esempio di stress, ansia, depressione, o comunque di sofferenza psico-fisica.
In particolare, tra le circostanze dedotte dal nei capitoli di prova orale Pt_1
articolati nelle proprie difese, nessuna ha ad oggetto l'esistenza o la consistenza di un (eventuale) danno conseguenza, attenendo le stesse soltanto alla condotta attribuita alla controparte. Tali capitoli, dunque, non possono che risultare irrilevanti ai fini del decidere in quanto, seppure astrattamente idonei a dare prova del c.d. danno evento, non hanno nessuna capacità di evidenziare l'esistenza del danno conseguenza, rispetto al quale neppure è stata svolta una qualche specifica allegazione.
In ragione di quanto precede - tenuto anche conto della riproposizione in appello delle difese svolte in primo grado dal in puto di danno CP_1
conseguenza - la domanda attorea non può che risultare infondata, dovendo pertanto essere rigettata.
Poiché a norma dell'art. 8, d.lgs. n. 7 del 2016 “il giudice decide sull'applicazione
della sanzione civile pecuniaria al termine del giudizio, qualora accolga la domanda di
risarcimento proposta dalla persona offesa” alcuna sanzione civile deve essere comminata all'appellato.
Quanto sopra assorbe tutti i motivi di appello di la cui Parte_1
fondatezza non potrebbe comunque, di per sé, portare all'accoglimento della domanda risarcitoria dispiegata.
*****
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri minimi di cui al DM 55/2014 (stante l'esiguità e non complessità delle questioni di fatto e di diritto affrontate), tenuto conto del valore della causa e dell'effettiva attività difensiva espletata.
pag. 6/7 Non può essere accolta la domanda dispiegata dall'appellato ex art. 96, comma
3, c.p.c., non rintracciandosi elementi di dolo o colpa grave in capo alla parte soccombente.
La proposizione di una domanda infondata non si traduce, infatti, di per sé, in una condotta consapevolmente contraria alle regole generali di correttezza e buona fede e tale da risolversi in un uso strumentale ed illecito del processo,
contrario al canone costituzionale del dovere di solidarietà.
Un simile effetto neppure può riscontrarsi nella effettuazione della notificazione dell'appello presso l'indirizzo pec trascritto dalla difesa del CP_2
nell'epigrafe della comparsa di costituzione e risposta in primo grado, seppure tale indirizzo di posta non figurasse nei pubblici elenchi.
Stante l'esito del giudizio, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento ex art. art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115
del 30 maggio 2002, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ei confronti di così provvede: Parte_1 Controparte_1
rigetta l'appello;
condanna al pagamento, in favore di Parte_1 CP_1
, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 852,00,
[...]
oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario, di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso in Grosseto, in data 21/02/2025.
Il giudice dott. Giulio Bovicelli
pag. 7/7