Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 26/05/2025, n. 390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 390 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine
I Sezione Civile composto dai magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 2345/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 26/02/2025
da , con il proc. e dom. avv. GIANNUZZI ELIANA Parte_1
e da , con il proc. e dom. avv. DONDA LUISA Parte_2
avente ad oggetto: separazione consensuale e contestuale domanda di scioglimento del matrimonio ai sensi degli artt. 473 bis 49-51 cpc;
sentito il giudice relatore, dott.ssa Elisabetta Sartor,
- preso atto della volontà dei coniugi che hanno sottoscritto il ricorso e chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
- lette le dichiarazioni sottoscritte dai coniugi, attestanti la volontà di non conciliarsi e la conferma delle conclusioni di cui al ricorso introduttivo;
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.;
- dato atto che i ricorrenti si sono uniti in matrimonio in data 14/07/2018 in MUZZANA DEL
TURGNANO (UD), con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del suddetto comune al n. 12, Parte 2, Serie C, dell'anno 2018;
- dato atto che dall'unione non sono nati figli;
- dato atto che le condizioni di separazione risultano conformi alla legge;
- preso atto che le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia;
- rilevato che tale ultima domanda non è procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni;
- precisato che la pronuncia sulle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito;
P.Q.M.
non definitivamente pronunciando, omologa la separazione personale dei sig.ri
[...]
e , il cui matrimonio è stato celebrato in data 14/07/2018 in Parte_1 Parte_2
MUZZANA DEL TURGNANO (UD), con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del comune di MUZZANA DEL TURGNANO (UD), al n. 12, Parte 2, Serie C, dell'anno 2018, alle seguenti condizioni:
1) autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Dà atto che la sig.ra nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
) e residente a [...], a fronte del versamento da C.F._1 parte del sig. , nato a [...] il [...] (C.F. Parte_2
) e residente a [...], dell'importo di € 9.000,00, con C.F._2 le modalità di cui infra, trasferirà al sig. la piena ed esclusiva proprietà della propria Pt_2 quota di indivisa proprietà degli immobili siti in Torviscosa via Pavia n. 5, con le relative e connesse porzioni di terreno adibite a strade ed aree di manovra, descritte e catastalmente identificate nella premessa di cui al ricorso, dati identificativi catastali che qui si hanno per integralmente trascritti.
3) Dà atto che l'importo di € 9.000, viene versato dal sig. alla sig.ra Parte_2 Parte_1 con le seguenti modalità:
[...]
- dà atto che la somma di € 3.250,00 è stata già versata alla sig.ra con Parte_1 bonifico bancario e che l'ulteriore somma di € 2.750,00, a titolo di acconto sul maggior dovuto, è stata corrisposta alla sig.ra in data 21 febbraio 2025 al fine di Parte_1 sottoscrivere il ricorso congiunto cumulativo per separazione e scioglimento del matrimonio;
- dà atto che il sig. verserà alla sig.ra il saldo pari ad € Parte_2 Parte_1
3.000,00 a mezzo bonifico sul c.c. alla stessa intestato o a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato alla sig.ra all'atto della pubblicazione della sentenza Parte_1 di separazione.
Dà atto che la sig.ra con la sottoscrizione del ricorso ha rilasciato quietanza Parte_1 liberatoria al sig. delle somme già versate a titolo di acconto pari a Parte_2 complessivi € 6.000,00.
4) Dà atto che entro 3 mesi dal versamento del saldo i ricorrenti procederanno con separato atto notarile al trasferimento della quota della sig.ra di ½ di indivisa proprietà Parte_1 delle realità catastalmente identificate nel ricorso al sig. . Parte_2
5) Dà atto che ogni spesa, esborso, tassa, imposta, compenso notarile o altro relativo al trasferimento della proprietà, è e sarà ad esclusivo carico del sig. che, con la Parte_2 sottoscrizione del ricorso si è obbligato a tenere indenne la sig.ra da ogni e Parte_1 qualsivoglia esborso/spesa a qualsiasi titolo connesso con la proprietà degli immobili de quo, nonché relativo al trasferimento della quota di proprietà degli stessi e alla compravendita già stipulata in data 20.10.2023 dinanzi al notaio dott.ssa Registrato a Udine il Per_1
02.11.2023 al n. 19622 Serie 1T – trascritto a Udine il 02.11.2023 - Reg. Gen. n. 27325- Reg.
Part. n. 21115, avente ad oggetto le realità de quibus.
6) dà atto che il conto corrente intestato alla signora rimarrà in esclusivo uso alla Parte_1 medesima e quello intestato al signor rimarrà in esclusivo uso al medesimo, con Pt_2 rinuncia ad ogni reciproca pretesa su tali conti;
7) nulla viene disposto a titolo di mantenimento, avendo i ricorrenti riconosciuto reciprocamente di essere economicamente autosufficienti e di avere, con l'attuazione delle condizioni economiche di cui ai punti sopra regolato ogni questione patrimoniale tra gli stessi pendenti anche con riferimento alla cessazione del regime di comunione dei beni.
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MUZZANA DEL TURGNANO (UD), di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 12, Parte 2, Serie C, del Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 2018;
rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per la prosecuzione.
Spese al definitivo
Udine, lì 22/05/2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Elisabetta Sartor dott.ssa Annamaria Antonini