Sentenza 3 novembre 2022
Massime • 1
Sussiste rapporto di specialità reciproca tra il delitto di vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine, di cui all'art. 516 cod. pen., finalizzato a preservare da comportamenti frodatori sia la vendita che la messa in vendita delle sole sostanze alimentari, e quello di frode nell'esercizio del commercio, di cui all'art. 515 cod. pen., volto a tutelare dalle frodi la sola vendita di tutte le cose mobili, sicché deve essere escluso l'assorbimento del primo nel secondo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 03/11/2022, n. 5244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5244 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2022 |
Testo completo
шаймого 5244 23 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Асп Composta da 1819 - Presidente - Sent. n. sez. Luca Ramacci Angelo Matteo Socci UP 03/11/2022- R.G.N. 30957/2022Giovanni Liberati Ubalda Macrì Alessandro Maria Andronio - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da AT LE, nato a [...] il [...] AT RA, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 21/12/2021 della Corte di appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro Maria Andronio;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Orsi, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, che ha concluso chiedendo che la sentenza impugnata sia annullata con rinvio, quanto alla statuizione di non doversi procedere per prescrizione con riguardo all'imputato AT LE, e che i ricorsi siano dichiarati inammissibili nel resto. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 10 novembre 2020, il Tribunale di Sciacca ha riconosciuto la penale responsabilità di AT LE e AT RA, in concorso morale e materiale tra loro, quali titolari, amministratori e legali rappresentanti della AT AN & figli S.r.l., per i seguenti reati: se - Capo A: artt. 81, 110, 515 e 517-bis cod. pen., perché, nell'esercizio della propria attività commerciale di lavorazione, produzione, confezionamento e commercializzazione di olio d'oliva, di semi e dei sottoprodotti, vendevano o comunque consegnavano ai propri clienti svariate partite di olio diverso per qualità e composizione da quello dichiarato e pattuito ed in particolare vendevano o comunque consegnavano olio dichiarato come extravergine di oliva, mentre in realtà si trattava di olio di semi o di olio d'oliva miscelato a olio di semi;
- Capo B: artt. 81, 110 e 516 cod. pen., perché, nell'esercizio della propria attività commerciale di lavorazione, produzione, confezionamento e commercializzazione di olio d'oliva, di semi e dei sottoprodotti, ponevano in vendita o mettevano in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine, vendevano o comunque consegnavano ai propri clienti, sia grossisti sia venditori al dettaglio, svariate partite di olio diverso, per qualità e composizione, da quello dichiarato e pattuito e, in particolare, vendevano o consegnavano olio dichiarato come extravergine di oliva, mentre in realtà il suddetto olio era o esclusivamente olio di semi, oppure olio di oliva miscelato ad olio di semi e quindi privo dei requisiti analitici e organolettici di tale categoria;
- Capo D: artt. 81, 110 e 484 cod. pen. perché, nell'esercizio della propria attività commerciale di lavorazione, produzione, confezionamento e commercializzazione di olio d'oliva, di semi e dei sottoprodotti, essendo per legge obbligati a fare registrazioni soggette all'ispezione dell'autorità di pubblica sicurezza e, segnatamente, a tenere con modalità telematiche un registro in cui dovevano essere annotati le produzioni, i movimenti e le lavorazioni dell'olio extravergine d'oliva e dell'olio d'oliva vergine, scrivevano o facevano scrivere false indicazioni. Riconosciuta la recidiva specifica e infraquinquennale per AT RA e ritenuta la continuazione per entrambi, il Tribunale ha condannato AT LE alla pena di un anno e tre mesi di reclusione e AT RA alla pena di un anno e nove mesi di reclusione, oltre alla pubblicazione della sentenza, nonché alla confisca e alla distruzione di quanto sequestrato. La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 21 dicembre 2021, in parziale riforma del provvedimento di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di AT LE in ordine ai reati lui ascritti, limitatamente alle condotte poste in essere fino al 16 febbraio 2014, perché estinti per intervenuta prescrizione e, per l'effetto, ha rideterminato la pena allo stesso irrogata in 8 mesi e 20 giorni di reclusione, confermando nel resto il provvedimento impugnato.
2. Avverso la sentenza AT LE, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione chiedendone l'annullamento. 2 Ал を 2.1. Con un primo motivo di ricorso si lamenta la violazione degli artt. 177, 178, 179, 180, 181 e 602 cod. proc. pen., 23-bis del d.l. n. 137 del 2020 e 24 Cost. Più nel dettaglio, si precisa che la prima udienza innanzi alla Corte di appello di Palermo era stata fissata per il 10 giugno 2021; in quella data, richiamando l'art. 23 del d.l. n. 149 del 2020, il giudice di secondo grado ha rinviato la decisione all'udienza del giorno 11 novembre 2021 per la precaria composizione del collegio;
anche quest'ultima veniva celebrata in forma scritta, con rinvio all'udienza del 21 dicembre 2021, per la diversa composizione del collegio;
di tale provvedimento tuttavia non sarebbe stato dato nessun avviso né all'imputato, né al suo difensore, precludendo al primo di comparire personalmente in udienza e al secondo di depositare le conclusioni scritte, ovvero di avanzare richiesta di discussione orale. Tale udienza sarebbe stata così celebrata all'insaputa ed in assenza dell'imputato e del suo difensore, in violazione del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost.
2.2. Con una seconda doglianza, si censurano la violazione degli artt. 81, 110, 157, 158, 161, 484, 515, 516 e 517-bis cod. pen., 83 del d.l. n. 18 del 2020 e 36 del d.l. n. 23 del 2020, nonché il vizio di motivazione. L'errore si riscontrerebbe li dove la prescrizione è stata dichiarata solo per gli episodi contestati fino al 16 febbraio 2014, senza le debite pronunce rispetto ai singoli punti di cui ai capi di imputazione e senza le conseguenti rideterminazioni sul piano sanzionatorio, essendo, il provvedimento impugnato carente, sia sotto il profilo dell'arco temporale coperto dalla prescrizione, sia sotto il profilo della trasposizione delle pronunce estintive anche ai delitti contestati ai capi A, B e D. All'esito dell'udienza del giorno 11 febbraio 2020, il Tribunale di Sciacca aveva fissato la prosecuzione del giudizio per l'udienza del 17 aprile 2020; successivamente tale udienza non veniva celebrata ed il procedimento veniva rinviato al 14 luglio 2020; dunque la Corte di appello avrebbe dovuto tenere conto, ai fini della sospensione del termine di prescrizione, dei 24 giorni intercorrenti tra il 17 aprile 2020 e l'11 maggio 2020 e non di 64 giorni per emergenza sanitaria da Covid-19, essendo stato considerato, illogicamente, anche il periodo precedente al 17 aprile 2020, pur se il processo non aveva risentito di alcun ritardo per effetto delle restrizioni pandemiche. Dunque, l'arco temporale coperto dalla prescrizione andrebbe avanzato di 40 giorni, fino al 28 marzo 2014, cosicché la Corte avrebbe dovuto ritenere estinti per intervenuta prescrizione tutti gli episodi contestati fino al 28 marzo 2014. Si sostiene, ulteriormente, che la Corte avrebbe dovuto dichiarare estinto per intervenuta prescrizione il delitto di cui al capo D giacché tutti gli addebiti contestati risalirebbero al periodo precedente al 16 febbraio 2014. 2.3. Con un terzo motivo, si lamenta la violazione degli artt. 81, 110, 515 e 517-bis cod. pen., 27 Cost., 1 della legge n. 283 del 1962, 223 disp. att. cod. proc. pen. e 191 cod. proc. pen., con riferimento al reato di cui al capo A, che non 3 m potrebbe dirsi integrato per difetto sia dell'elemento oggettivo che di quello soggettivo. Quanto al primo, nel corso dell'istruttoria dibattimentale sarebbe emerso che le vendite indicate nei primi cinque punti dell'imputazione non sarebbero state direttamente eseguite dalla AT AN & figli S.r.l. bensì dalla (o per il tramite della) C.I.A. Ingrosso Alimentari SA S.r.l. Sarebbe stata quest'ultima ad acquistare presso la AT AN & figli S.r.l. le partite di olio in argomento, provvedendo in seguito e per suo conto alla cessione e alla consegna della merce alle altre ditte. In altri casi, poi, la merce, seppure diretta a terzi, veniva di fatto scaricata presso lo stabilimento della C.I.A. Ingrosso Alimentari SA S.r.l. che quindi provvedeva alla consegna ai destinatari, come avrebbero confermato i testi escussi. Tuttavia, non sarebbe stato eseguito alcun accertamento presso la C.I.A. Ingrosso Alimentari SA S.r.l. o presso le altre ditte intermediarie, dandosi esclusivo rilievo al contenuto dell'etichetta del prodotto, senza accertare la possibilità di manomissioni in itinere e senza verificare le modalità di custodia e conservazione dei prodotti, né tantomeno accogliendo le richieste istruttorie formulate dalla difesa ex art. 507 cod. proc. pen. al fine di ottenere l'ammissione della prova testimoniale di LI IA, già dipendente della ditta AT AN & figli S.r.I., addetto al confezionamento dell'olio, e di SA PE, legale rappresentante della C.I.A. Ingrosso Alimentari SA S.r.l. e suo intermediario, che aveva provveduto alla distribuzione delle varie partite di olio nel territorio campano. Quanto alla vendita di olio in favore della ditta F.R. FF, essa sarebbe stata regolarmente eseguita mediante consegna del prodotto nel luogo indicato e richiesto dallo stesso acquirente onde completare il carico diretto negli Stati Uniti d'America. Quanto all'episodio contestato nel settimo punto dell'imputazione, la difesa rileva che non è riconducibile ad una vendita diretta da parte della AT AN & figli S.r.l. la partita di olio rinvenuta presso la ditta A. & G. di DO SS, con cui non vi era alcun rapporto commerciale;
così anche per quanto riguarda l'episodio contestato all'ottavo punto dell'imputazione, non essendo riconducibile ad una vendita diretta la partita di olio rinvenuta presso L'Angolo del buon gusto Soc. Cop., la quale aveva acquistato il prodotto dalla Mini Distribuzione S.r.l. Allo stesso modo, non avrebbero trovato alcun riscontro in giudizio gli episodi contestati al nono e al decimo punto dell'imputazione relativi alla ditta statunitense Producers Meat and Prov. Inc. e alla ditta NO Enzo, né tantomeno quelle relative all'undicesimo al dodicesimo punto dell'imputazione, aventi ad oggetto le vendite in favore de La Collina Toscana S.r.l. e della ditta Enoteca Prelibatezze. Non sarebbe vero, infatti, che nelle bottiglie di olio confezionate dalla AT AN & figli S.r.l. risulti in etichetta la dicitura Nocellara D.O.P. ovvero Nocellara del Belice D.O.P., la quale comunque, stando alla dichiarazione del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 11 dicembre Al 2014 non sarebbe oggetto di tutela, identificandosi la certificazione D.O.P. nella dicitura "Valle del Belice". La Corte avrebbe, quindi, dichiarato la responsabilità penale del ricorrente pur in difetto di elementi istruttori che potessero testimoniare il coinvolgimento personale dello stesso o che rendessero conto di qualsivoglia contributo reso nelle vicende per cui è processo;
infatti, lo stesso non avrebbe mai svolto alcuna attività nel settore della commercializzazione degli oli e non avrebbe mai intrattenuto alcun rapporto con i soggetti o le ditte indicate nei capi di imputazione. La difesa contesta ulteriormente il punto della sentenza ove è stata rigettata l'eccezione di irregolarità e/o inutilizzabilità dei verbali e dei certificati delle analisi chimiche su campioni di olio presenti nel fascicolo del dibattimento ed invocate a conferma delle contestazioni di cui all'imputazione, per violazione dell'art. 1, terzo comma, dalla legge n. 283 del 1962. Infatti non risulterebbe dagli atti del giudizio che l'ufficio requirente abbia provveduto ad avvisare, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, la società produttrice o ciascuno degli imputati dell'esito dell'analisi, così sostanzialmente escludendo la possibilità di chiedere la revisione delle stesse, con violazione del diritto di difesa dell'imputato, il quale avrebbe appreso dell'esito dell'analisi solo nel 2017, con l'avvio del procedimento penale, allorquando nessuna utile e attendibile analisi chimica di revisione avrebbe potuto ormai espletarsi data l'alterazione nelle more intervenuta delle qualità organolettiche dell'olio. Da questo deriverebbe l'illegittimità dell'ordinanza del 29 settembre 2020 con cui il Tribunale di Sciacca aveva ritenuto di potere legittimamente acquisire il verbale di sommarie informazioni testimoniali del 19 marzo 2015, oltre che la nota datata 27 dicembre 2016 del comando dei carabinieri per la tutela della salute - N.A.S. di Milano ed il verbale datato 4 settembre 2015 del comando dei carabinieri per la tutela della salute - N.A.S. di Palermo, rigettando le richieste della difesa tese all'esclusione dal fascicolo del dibattimento di documenti di indagine insuscettibili di essere inseriti al suo interno;
a fortiori, in considerazione del fatto che il Pubblico Ministero non aveva mai chiesto nel corso del dibattimento di produrre atti e documenti specificatamente individuati ed elencati in apposito indice, ma si sarebbe limitato ad allegare al fascicolo dibattimentale documenti in massa. All'udienza del 21 giugno 2018, il difensore si sarebbe riservato ogni eccezione all'esito dell'esame di tali documenti, mentre all'udienza del 12 marzo 2019 il Pubblico Ministero non avrebbe rinnovato la propria richiesta di produzione documentale, sicché nessun onere di opposizione dovrebbe incombere sul difensore;
eppure il Tribunale di Sciacca, in data 12 marzo 2019, avrebbe ammesso la produzione in questione seppure in difetto di apposita richiesta formulata dal Pubblico Ministero ed in assenza di contraddittorio tra le parti sul punto. D'altro canto, i documenti in questione sarebbero senz'altro atti di AR 5 indagine di cui la legge non consente l'acquisizione de plano et ex officio al fascicolo del dibattimento.
2.4. Con una quarta censura, si lamentano la violazione degli artt. 15, 71, 81, 84, 110, 515 e 516 cod. pen., nonché il vizio di motivazione, con riferimento al reato di cui al capo B, il quale sarebbe assorbito nel delitto di cui all'art. 515 cod. pen., stante l'impossibilità che tale norma concorra con quella di cui all'art. 516 cod. pen. Si sarebbe in presenza, infatti, di un concorso apparente di norme incriminatrici;
sicché a fronte della medesima condotta, una sola fattispecie di reato sarebbe astrattamente configurabile, ossia il delitto di cui all'art. 515 cod. pen., assorbente rispetto al delitto di cui all'articolo successivo.
2.5. Con un quinto motivo di ricorso, ci si duole della violazione degli artt. 81, 110 e 516 cod. pen., 27 Cost., 1 della legge n. 283 del 1962, 223 disp. att. cod. proc. pen. e 191 cod. proc. pen. oltre che del vizio di motivazione in relazione al reato di cui al capo B, che non sarebbe stato integrato, nel caso di specie, sia con riferimento all'elemento oggettivo che a quello soggettivo. Nel corso dell'istruttoria dibattimentale, non sarebbe emersa alcuna prova certa che l'olio ritenuto non genuino provenisse effettivamente, senza alterazioni da parte di terzi, dalla AT AN & figli S.r.l.; infine, mancherebbe ogni elemento istruttorio idoneo a dimostrare il coinvolgimento personale dell'imputato. In conclusione, anche con riferimento al reato di cui al capo B, emergerebbe il vizio di motivazione in ordine all'eccezione di irregolarità e/o inutilizzabilità formulata dalla difesa in merito ai verbali e ai certificati delle analisi chimiche su campioni di oli, presenti nel fascicolo del dibattimento ed invocati a conferma delle contestazioni di cui all'imputazione, 2.6. Con una sesta doglianza, si lamenta la violazione degli artt. 81, 110, 157, 161 e 484 cod. pen., 15 della legge n. 194 del 1984, oltre al vizio di motivazione in relazione al reato di cui al capo D, quanto all'elemento oggettivo e a quello soggettivo. Infatti la fattispecie di cui all'art. 484 cod. pen. integrerebbe un reato proprio, suscettibile di essere commesso solo dal soggetto privato che, per legge, sia tenuto ad effettuare registrazioni sottoposte all'ispezione dell'autorità di pubblica sicurezza. Invece il registro S.I.A.N. sarebbe un registro informatico, istituito dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e L'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura ai fini della tracciabilità degli oli vergini ed extravergini di oliva che, conseguentemente, esulerebbe dal perimetro applicativo dell'art. 484 cod. pen., il cui oggetto materiale sarebbero soltanto i registri obbligatori soggetti ad ispezione dell'autorità di pubblica sicurezza secondo le indicazioni contenute negli artt. 109 e 120 del r.d. n. 773 del 1931. A questo la difesa aggiunge che le irregolarità specificatamente contestate nei sei punti indicati nel capo D dell'imputazione non sussistono: il registro S.I.A.N. della AT AN e figli S.r.l., infatti, sarebbe stato correttamente tenuto e non All conterrebbe false indicazioni, come dimostrato dal fatto che le vendite di olio oggetto del presente giudizio sono state ricostruite in tutti i passaggi L'ispettorato centrale per il controllo della qualità e repressione frodi, proprio mediante la sua consultazione. Quanto, invece, alla vendita di olio alla ditta Amor di casa S.r.l., essa non doveva essere registrata, giacché l'acquisto era avvenuto da M.V. Alimentari S.r.I., così come risulterebbe pretestuosa l'irregolarità della registrazione in relazione alla fornitura di olio in favore della F.R. FF, poiché il prodotto era stato regolarmente venduto a quest'ultima e solo materialmente scaricato presso lo stabilimento della Zicaffè S.p.A. Al contrario, proprio i dati contenuti in questo registro indurrebbero ad escludere che le adulterazioni o le miscellanee di oli di oliva e di semi contestate ai capi A e B dell'imputazione siano state realizzate presso lo stabilimento aziendale della AT AN & figli S.r.l.; infatti gli ispettori verbalizzanti avrebbero rilevato un'eccedenza contabile di olio d'oliva, cosicché risultava registrato nei documenti aziendali più olio di oliva di quanto ne fosse effettivamente e fisicamente presente nei silos. Tuttavia se tali alterazioni fossero state realizzate presso lo stabilimento de quo si sarebbe dovuto constatare proprio il fenomeno inverso: meno olio di oliva contabilizzato nei registri documentali, a fronte di un quantitativo ben maggiore presente nei silos aziendali, giacché nei fatti non utilizzato.
2.7. In settimo luogo, si lamenta la violazione degli artt. 40, 42, 43, 81, 110, 484, 515, 516 e 517-bis cod. pen., 27 Cost., oltre al vizio di motivazione nella parte in cui si sono erroneamente ritenuti ascrivibili al ricorrente, anche sotto il profilo soggettivo e a titolo di dolo, i delitti de quibus. Mancherebbe qualsiasi prova dell'integrazione dell'elemento soggettivo del reato, non potendo attribuire ex se alcun rilievo alla circostanza che il ricorrente fosse contitolare del capitale sociale con AT RA;
e ciò, a maggior ragione, se si considera che AT AN rivestiva la carica di amministratore unico a tempo indeterminato.
2.8. Con un'ottava censura, si denuncia la violazione degli artt. 62-bis, 81, 110, 133, 484, 515, 516 e 517-bis cod. pen., in considerazione del carattere eccessivo del trattamento sanzionatorio riservato all'imputato, visti la marginalità dell'apporto causale asseritamente reso dallo stesso.
2.9. Con un nono motivo, si contesta la violazione degli artt. 81, 110, 163, 164, 484, 515, 516 e 517-bis cod. pen., oltre al vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. A tal fine, l'unico precedente di rilievo risulterebbe essere costituito dai delitti ex artt. 56, 515 e 483 cod. pen. del 19 maggio 2011, sanzionati dal Tribunale di Trapani, con sentenza del 5 luglio 2013, con la pena di 2 mesi di reclusione, sospesa ex art. 163 cod. pen., che ormai devono ritenersi estinti ex art. 168 cod. pen. 7 Al 2.10. Con successiva memoria, depositata in data 27 ottobre 2022, il ricorrente insiste per l'accoglimento del ricorso, ribadendo le medesime censure già presenti nell'atto introduttivo del giudizio e riaffermando la necessità di dichiarare l'avvenuta prescrizione di qualsivoglia episodio criminoso anteriore al 9 febbraio 2015, dovendosi computare nel termine prescrizionale la sospensione di 60 giorni per un impedimento del difensore e di ulteriori 24 giorni per emergenza sanitaria da Covid-19, per un totale di 84 giorni.
3. Avverso la sentenza anche AT RA, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento.
3.1. Con un primo motivo di censura, si lamenta la violazione degli artt. 177, 178, 179, 180, 181 e 602 cod. proc. pen., 23-bis del d.l. n. 137 del 2020 e 24 Cost. Esso presenta contenuto analogo al motivo sub 2.1., cui si rinvia.
3.2. Con un secondo motivo, si denuncia la violazione degli artt. 81, 110, 515 e 517-bis cod. pen., 27 Cost., 1 della legge n. 283 del 1962, 223 disp. att. cod. proc. pen. e 191 cod. proc. pen. con riferimento al reato di cui al capo A, che non potrebbe dirsi integrato per difetto sia dell'elemento oggettivo che di quello soggettivo. Esso presenta contenuto analogo al motivo sub 2.3., cui si rinvia.
3.3. In terzo luogo, ci si duole della violazione degli artt. 15, 71, 81, 84, 110, 515 e 516 cod. pen. nonché del vizio di motivazione, con riferimento al reato di cui al capo B, sulla base di considerazioni analoghe a quelle sviluppate nel motivo sub 2.4., cui si rinvia.
3.4. Con un quarto motivo di ricorso, ci si duole della violazione degli artt. 81, 110 e 516 cod. pen., 27 Cost., 1 della legge n. 283 del 1962, 223 disp. att. cod. proc. pen. e 191 cod. proc. pen. oltre al vizio di motivazione in relazione al reato di cui al capo B, con argomentazioni analoghe a quelle del motivo sub 2.5., cui si rinvia.
3.5. Con una quinta doglianza, si lamenta la violazione degli artt. 81, 110, 157, 161 e 484 cod. pen., 15 della legge n. 194 del 1984, oltre al vizio di motivazione in relazione al reato di cui al capo D. Esso presenta contenuto analogo al motivo sub 2.6., cui si rinvia.
3.6. In sesto luogo, si lamenta la violazione degli artt. 40, 42, 43, 81, 110, 484, 515, 516 e 517-bis cod. pen., 27 Cost., oltre al vizio di motivazione con censure analoghe a quelle formulate nel motivo sub 2.7., cui si rinvia.
3.7. Con una settima censura si lamenta la violazione degli artt. 81, 99, 110, 484, 515, 516, 517-bis cod. pen., oltre al vizio di motivazione, ove è stata ritenuta sussistente la recidiva in capo al ricorrente. A fronte delle contestazioni contenute nell'atto di appello, la Corte territoriale si sarebbe limitata a ritenere sussistente la recidiva a fronte di fatti di reato, non gravi, scarsamente significativi e risalenti Re nel tempo: il primo dei quali commesso il 26 ottobre 2006 e sanzionato con la sola pena pecuniaria, risulterebbe ormai estinto ex art. 445 cod. proc. pen.; il secondo, commesso il 27 ottobre 2006 e punito con la pena detentiva sospesa ex art. 163 cod. pen., risulterebbe ormai estinto ex art. 168 cod. pen.; il terzo commesso il 17 marzo 2006 e sanzionato con la sola pena pecuniaria risulterebbe coperto da indulto ai sensi della legge n. 241 del 2006. Da ciò deriverebbe che sarebbero assenti, nel caso di specie, i presupposti ex lege previsti per il riconoscimento della recidiva ex art. 99 cod. pen. Nel caso di specie, mancherebbe qualsiasi valutazione in concreto del margine di offensività delle condotte e della capacità a delinquere dell'imputato, anche in rapporto alle precedenti condanne.
3.8. Con un'ottava censura, si lamenta la violazione degli artt. 62-bis, 81, 110, 133, 484, 515, 516 e 517-bis cod. pen. in considerazione del carattere eccessivo del trattamento sanzionatorio riservato all'imputato, visti la marginalità del ruolo ricoperto e del presunto apporto causale reso dallo stesso.
3.9. Con un nono motivo, si denuncia la violazione degli artt. 81, 110, 163, 164, 484, 515, 516 e 517-bis cod. pen., oltre al vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. A tal fine, l'unico precedente di rilievo risulterebbe essere costituito dal delitto ex art. 479 cod. pen. del 27 ottobre 2006 - sanzionato dal Tribunale di Palmi, con sentenza del 22 aprile 2008, con la pena di 8 mesi di reclusione, sospesa ex art. 163 cod. pen. che ormai dovrebbe ritenersi estinto ex art. 168 cod. pen. - 3.10. Con successiva memoria, depositata in data 27 ottobre 2022, il ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso, ribadendo le medesime censure già presenti nell'atto introduttivo del giudizio e riaffermando la necessità di dichiarare l'avvenuta prescrizione di qualsivoglia episodio criminoso anteriore al 9 febbraio 2015, dovendosi computare nel termine prescrizionale la sospensione di 60 giorni per un impedimento del difensore e di ulteriori 24 giorni per emergenza sanitaria da Covid-19, per un totale di 84 giorni. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto da AT LE è parzialmente fondato, limitatamente al secondo motivo, con riferimento alla prescrizione dei reati più risalenti. -1.1. Il primo motivo di doglianza con cui si lamenta l'omesso avviso sia al difensore che all'imputato per l'udienza del 21 dicembre 2021 - è infondato. In punto di diritto, si ricorda che, nel giudizio penale di appello, vigente la disciplina emergenziale pandemica da Covid-19, che prevede la trattazione in udienza camerale non partecipata, l'eventuale rinvio della deliberazione (in specie, per la diversa composizione del collegio) non deve essere comunicato alle parti, avendo ле le stesse già discusso e formulato le rispettive conclusioni mediante il tempestivo deposito dei propri scritti (Sez. 5, n. 13428 del 22/02/2022, Rv. 282870). Dall'esame degli atti, consentito in ragione della natura processuale del vizio dedotto, risulta che la prima udienza, per la discussione del gravame proposto nell'interesse di AT LE, AT RA e AT AN, innanzi alla Corte di appello di Palermo era stata fissata per il 10 giugno 2021; in quella data, richiamando l'art. 23 del d.l. n. 149 del 2020, il giudice di secondo grado ha rinviato la decisione all'udienza del giorno 11 novembre 2021 per la precaria composizione del collegio;
anche quest'ultima è stata celebrata in forma scritta. In tale occasione, il collegio, incamerate le conclusioni rassegnate per iscritto dal Pubblico Ministero e dai difensori degli imputati, ha rinviato all'udienza del 21 dicembre 2021 per la diversa composizione del collegio;
in tale data, procedutosi alla trattazione della causa nelle forme di cui all'art. 23 d.l. n. 149 del 2020, come attestato a verbale, richiamate le conclusioni già rassegnate per iscritto dalle parti, il giudice di appello ha adottato la decisione impugnata. Tanto premesso, è pacifico che, nel caso di specie, la Corte territoriale, all'udienza del 11 novembre 2021, abbia disposto, con l'ordinanza dettata a verbale, un mero rinvio della deliberazione per la diversa composizione del collegio, essendosi esaurita la discussione delle parti prima dell'udienza stessa, mediante il tempestivo deposito in data 5 novembre 2021 delle conclusioni scritte del difensore, alla stregua di quanto previsto L'art. 23, comma 2, del d.l. n. 149 del 2020. Escluso, pertanto, che si sia verificata una lesione del diritto di difesa dell'imputato, non sussiste neppure una invalidità della decisione sottoposta a scrutinio, derivante L'alterazione della sequenza degli atti processuali, come fissata L'art. 23 del d.l. n. 149 del 2020. Infatti, si deve osservare che le «Disposizioni per la decisione dei giudizi penali di appello nel periodo di emergenza epidemiologica da Covid- 19»>, dettate L'art. 23 del d.l. n. 149 del 2020, come trasposte con integrazioni nell'art.23-bis di cui alla legge n. 176 del 2020, nel derogare al principio di oralità del contraddittorio, introducono una consistente eccezione al principio di immediatezza della deliberazione, di cui all'art. 525 cod. proc. pen. La struttura del rito da esse configurato comporta, in effetti, una decisa cesura tra il momento della discussione e quello della deliberazione, la quale ha luogo dopo che la prima si è svolta per iscritto, secondo le modalità e le scansioni temporali fissate dalla disposizione di cui al comma 2 della norma citata. Ne deriva che il differimento della deliberazione, come accaduto nell'ipotesi di specie, assume un significato neutro - ossia insuscettibile, di per sé, di riverberarsi negativamente sull'effettività del diritto di difesa – rispetto al tempo della discussione cartolare, avendo lo stesso - legislatore ritenuto di dover sacrificare il nesso di immediata consequenzialità, normalmente esistente tra lo svolgimento del contradditorio tra le parti e la 10 ая deliberazione del giudice, come conseguenza dell'oralità del giudizio, per far fronte all'urgenza di contenere l'emergenza epidemiologica. La specialità del rito seguito per la decisione dell'appello non imponeva, dunque, che al difensore o all'imputato venisse comunicato il rinvio della deliberazione ad una successiva camera di consiglio non partecipata, nella quale la trattazione dell'impugnazione ha avuto luogo sulla base del contradditorio come già in precedenza cristallizzato.
1.2. Il secondo motivo di ricorso - riferito alla prescrizione dei reati è solo parzialmente fondato. Risulta erronea l'impostazione del ricorrente, ove pretende che venga applicato l'istituto della sospensione del termine di prescrizione solo nell'arco temporale di 24 giorni, intercorrenti tra il 17 aprile 2020 e giorno 11 maggio 2020, e non quello generalmente previsto di 64 giorni per emergenza sanitaria da Covid-19. 1.2.1. In punto di diritto, si ricorda che, in tema di disciplina della prescrizione a seguito dell'emergenza pandemica da Covid-19, la sospensione del termine per complessivi sessantaquattro giorni, prevista L'art. 83, comma 4, del d.l. n. 18 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 2020, si applica ai procedimenti la cui udienza sia stata fissata nel periodo compreso tra il 9 marzo e giorno 11 maggio 2020, nonché a quelli per i quali fosse prevista la decorrenza, nel predetto periodo, di un termine processuale (ex multis, Sez. U., n. 5292 del 26/11/2020, dep. 2021, Rv. 280432-02; Sez. 5, n. 25944 del 09/07/2020, Rv. 279496). Le Sezioni Unite della Corte di cassazione, hanno chiarito che l'art. 83, comma 4, del d.l. n. 18 del 2020 ha collegato la sospensione della prescrizione non specificamente al rinvio dell'udienza, ma più in generale a quella dei termini disposta dal precedente comma 2 per il periodo compreso tra il 9 marzo e il 15 aprile 2020 (termine poi prorogato al giorno 11 maggio 2020) e ciò per l'ovvia ragione che, contrariamente all'ipotesi considerata nel comma 9, il primo dei due periodi configurati dal legislatore ha inteso imporre, tendenzialmente, la totale paralisi di ogni attività processuale, a prescindere dal fatto che la stessa comporti o meno la celebrazione di un'udienza, come peraltro precisato nella Relazione illustrativa al decreto legge, ove si chiarisce come il legislatore dell'urgenza si sia trovato di fronte alla «duplice esigenza di sospendere tutte le attività processuali allo scopo di ridurre al minimo quelle forme di contatto personale che favoriscono il propagarsi dell'epidemia, da un lato, e di neutralizzare ogni effetto negativo che il massimo differimento delle attività processuali disposto [...] avrebbe potuto dispiegare sulla tutela dei diritti per effetto del potenziale decorso dei termini processuali, L'altro». Non è dubbio che quella configurata dal legislatore sin dal d.l. n. 9 del 2020 sia una vera e propria sospensione dei procedimenti e dei processi, atteso che il rinvio d'ufficio delle udienze e la sospensione di tutti i termini sono misure che sono state adottate proprio al dichiarato fine di provocare una 11 ле generalizzata stasi dell'attività giudiziaria - salve le eccezioni espressamente previste funzionale al contenimento dell'emergenza pandemica. È, dunque, irrilevante in tal senso che il legislatore non abbia esplicitamente disposto, come pure avvenuto in passato in situazioni similari, la sospensione dei procedimenti e dei processi, giacchè l'effetto determinato e perseguito attraverso gli strumenti dispiegati è stato esattamente questo. Ne consegue che l'adozione delle disposizioni di natura esclusivamente processuale, infine stabilizzate nei commi 1, 2 e 7 dell'art. 83 del d.l. n. 18 del 2020, determina l'operatività della causa generale di sospensione della prescrizione prevista dal primo comma dell'art. 159 cod. pen., nel quale le «particolari disposizioni di legge» che impongono la sospensione del procedimento o del processo costituiscono un mero elemento normativo della fattispecie. Appare allora evidente, alla luce delle precedenti considerazioni, che, nella necessità di bilanciare tali esigenze con il diritto dell'imputato ad una ragionevole durata del processo, nonché con quello ad andare esente da responsabilità penale per effetto del decorso del tempo», siano state effettuate scelte ispirate al criterio del maggior contenimento possibile del sacrifico imposto a tali diritti. Scelte che hanno trovato il punto di equilibrio, per quanto riguarda la sospensione della prescrizione, nel limitare tale misura al tempo in cui effettivamente l'emergenza pandemica ha di fatto impedito lo svolgimento dell'attività processuale, come del resto dimostrato dalla continua rimodulazione della durata delle diverse fasi configurate, al fine di adattare la disciplina speciale alla mutevole intensità dell'emergenza.
1.2.2. Da quanto precede consegue che la Corte di appello ha correttamente tenuto conto, ai fini della sospensione del termine di prescrizione, dei 64 giorni per emergenza sanitaria da Covid-19, considerando anche il periodo precedente al 17 aprile 2020 - data in cui era stata fissata l'udienza poi rinviata al 14 luglio 2020 - allorquando l'attività giudiziaria, nel suo complesso considerata, ha indubbiamente risentito delle restrizioni causate dalla situazione di emergenza sanitaria in corso. Dunque, il calcolo della prescrizione per AT LE deve essere effettuato a ritroso dalla data odierna, considerando il termine complessivo di sette anni e sei mesi, secondo il più favorevole meccanismo all'epoca vigente (artt. 157, primo comma, e 161, secondo comma, cod. pen.), cui vanno aggiunti i 64 giorni di sospensione di cui sopra e ulteriori 60 giorni (per rinvio a causa di un impegno professionale del difensore, dal 04/10/2018 al 06/12/2018); si giunge così a dichiarare la prescrizione dei fatti commessi fino alla data del 31 dicembre 2014. Ne deriva che la sentenza impugnata deve essere annullata, nei confronti del ricorrente, limitatamente ai reati commessi fino a tale data, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Palermo per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio quanto ai residui reati. 12 Ая 1.3. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile nella parte in cui si denuncia la violazione dell'art. 515 cod. pen. in considerazione della mancata integrazione del reato per difetto sia dell'elemento oggettivo che di quello soggettivo;
è infondato nella parte in cui si contesta una violazione dell'art. 1 della legge n. 283 del 1962 e la conseguente irregolarità e/o inutilizzabilità dei verbali e dei certificati delle analisi chimiche su campioni di olio presenti nel fascicolo del dibattimento.
1.3.1. Con riferimento al primo profilo, la difesa non prende in considerazione, neanche a fini di critica, la motivazione della sentenza impugnata, limitandosi a formulare asserzioni del tutto sganciate dagli atti di causa, che rappresentano la mera ripetizione di doglianze già esaminate e motivatamente disattese nel giudizio di secondo grado, tali da offrire soltanto una lettura parcellizzata delle risultanze processuali. La motivazione della sentenza impugnata risulta, al contrario, pienamente sufficiente e logicamente coerente, laddove si chiarisce come sia rimasto accertato, non solo che le bottiglie di olio al momento della consegna ai clienti apparivano integre, ma soprattutto che gli acquirenti avevano intrattenuto rapporti commerciali esclusivamente con la società degli odierni ricorrenti, come dimostrato dalle fatture e dagli assegni in atti riconducibili alla AT AN figli S.r.l. e dalla testimonianza resa da EL SO all'udienza delll'8 novembre 2019. A ciò è stato logicamente aggiunto che gli imputati, quali legali rappresentanti della società, erano gli unici soggetti ad avere un effettivo interesse economico alla miscelazione dell'olio da loro commercializzato come olio extravergine d'oliva, che veniva all'evidenza venduto ad un prezzo superiore e non corrispondente alla qualità del prodotto. È stato ulteriormente sottolineato come alcuni clienti avessero acquistato direttamente dalla società degli imputati senza alcun intermediario, mentre il registro telematico, che la società doveva tenere per annotarvi le produzioni, i movimenti e le lavorazioni dell'olio extravergine d'oliva e dell'olio d'oliva vergine, conteneva una serie di indicazioni false in relazione alla vendita di partite di olio, alla qualità di olio, all'individuazione del reale destinatario nonché all'eccedenza contabile del volume di olio extravergine d'oliva, all'evidente fine di occultare o comunque di ostacolare l'accertamento della condotta posta in essere;
conseguentemente si è ritenuto superfluo l'esame richiesto dalla difesa del dipendente della ditta degli imputati, che era addetto al confezionamento dell'olio e dell'intermediario che aveva provveduto alla distribuzione del prodotto nel territorio campano. Con riferimento poi alla specifica contestazione della vendita di olio alla ditta FR FF eseguita mediante consegna del prodotto nel luogo indicato e richiesto dallo stesso acquirente - di cui al sesto punto dell'imputazione - la Corte ha chiarito come FR LI aveva acquistato una partita di olio extravergine di oliva dalla società AT AN & figli S.r.l. - tramite tale IO DA che veniva consegnato presso il deposito della- 13 ле Zicaffè, circostanza confermata L'autista della ditta degli imputati RD LV il quale aveva curato personalmente il trasporto. Posto ciò, correttamente è stato ritenuto provato che tale partita di olio, sottoposta a verifica e specifica analisi da parte di personale specializzato dell'organo deputato al controllo della qualità del prodotto, con prelievo di un campione proprio presso il predetto deposito, era connotata dalla presenza di olio di semi, pur se il prodotto era commercializzato come olio extravergine d'oliva. Con riguardo, invece, agli episodi contestati al settimo e all'ottavo punto dell'imputazione, è stato specificato che in merito alla vendita di olio da parte dell'AT AN & figli S.r.l. alla ditta A & G di DO SS, vi è in atti il verbale di prelevamento di olio dalle bottiglie trovate presso l'azienda nonché la comunicazione dell'esito sfavorevole delle analisi alla società degli imputati, in data 23 settembre 2014, da cui si evince che il contenitore dell'olio d'oliva recava le etichette con la dicitura "AT olio extravergine d'oliva" e l'indicazione del luogo di produzione;
anche il teste IL IN ha riferito di avere riscontrato la presenza di olio di semi nel prodotto commercializzato come olio extravergine d'oliva, sottoponendo ad analisi chimiche, tra gli altri, i campioni di olio prelevati presso un esercizio commerciale situato a Formia, dove risulta avere sede l'azienda predetta. Quanto invece alla ditta L'Angolo del buon gusto, il teste IL ha riferito specificatamente che veniva sottoposta a verifica una partita di olio rinvenuta presso la stessa, costituita da 12 bottiglie, che recavano nelle etichette l'indicazione relativa al confezionamento del prodotto da parte della ditta AT AN & figli S.r.l.: è quindi del tutto irrilevante la circostanza che la partita di olio in questione fosse stata venduta con transazione commerciale effettuata da un intermediario, in quanto, se per un verso le bottiglie si presentavano chiuse e perfettamente sigillate, L'altro il rapporto commerciale era intervenuto con l'azienda degli odierni ricorrenti che erano gli unici soggetti a trarre un vantaggio dalla condotta fraudolenta. Allo stesso modo, un'adeguata motivazione è stata fornita con riferimento al riconducibilità all'AT AN & figli S.r.l. delle partite di olio acquistate dalla ditta statunitense Producers Meat and Prov. Inc. e dalla ditta NO Enzo. Infatti, il teste IL ha riferito in via generale del modus operandi dell'attività investigativa con riguardo al sequestro di svariate partite di olio commercializzato come olio extravergine presso gli acquirenti della società poi sottoposte a specifiche analisi chimiche, all'esito delle quali si appurava la presenza di olio di semi, menzionando, a titolo esemplificativo, alcune operazioni commerciali compiute L'azienda predetta con riguardo anche ad un importatore britannico, il quale aveva segnalato a mezzo posta elettronica le lamentele di alcuni clienti in ordine alla qualità dell'olio. Ulteriore conferma poi viene L'esistenza di un documento di trasporto, emesso proprio dalla società degli imputati, della merce a NO Enzo. Infine, quanto 14 AR alle vendite in favore della Collina Toscana S.r.l. e della Enoteca Prelibatezze punti undicesimo e dodicesimo dell'imputazione il teste IL ha riferito degli specifici accertamenti compiuti, oltre che sulle etichette, anche sui documenti contabili ed extracontabili della società, da cui è emerso che alcuni prodotti venduti erano stati imbottigliati con la dicitura D.O.P. Valle del Belice, ma in realtà il prodotto non aveva le attestazioni e le certificazioni per garantire l'effettiva idoneità del medesimo. Del tutto correttamente, quindi, la Corte di appello trae la conclusione che le doglianze difensive non colgano nel segno dal momento che, come emerge degli accertamenti effettuati da personale specializzato sulla contabilità della società e sulle etichette delle bottiglie dell'olio commercializzato che riportavano espressioni fortemente evocative dalla provenienza qualificata e protetta del prodotto, la società era priva di idonea attestazione e certificazione;
per converso, la difesa, da parte sua, non ha fornito elementi di segno contrario, in grado di smentire quanto sopra, non essendosi neanche adeguatamente confrontata con dette risultanze.
1.3.2. Con riferimento al secondo profilo, invece, è necessario ricordare che, per giurisprudenza di legittimità consolidata, in materia alimentare, il mancato invio dell'avviso del risultato delle analisi effettuate su un campione di sostanza non deteriorabile e perciò sottratto alle garanzie partecipative dell'art. 223, -- comma 1, disp. att. cod. proc. pen., richiamato L'art. 4 del d.lgs. n. 123 del 1993 non integra una violazione del diritto di difesa, atteso che tale comunicazione, rilevante soltanto al fine di individuare la decorrenza del termine per la presentazione dell'istanza di revisione, può essere surrogata dalla notifica degli atti del procedimento penale, che, contenendo l'indicazione dei fatti di reato oggetto di addebito, consentono di desumere l'esito sfavorevole delle analisi stesse (ex plurimis, Sez. 3, n. 36506 del 19/04/2014, dep. 2015, Rv. 264808; Sez. 3, n. 11567 del 08/03/2006, Rv. 233567). Da quanto precede discende che non è possibile ravvisare alcun regime di nullità o inutilizzabilità dei verbali e dei certificati delle analisi chimiche su campioni di olio presenti nel fascicolo del dibattimento, né alcuna violazione del diritto di difesa, considerato che l'imputato ha comunque avuto contezza del loro contenuto con la notifica degli atti del procedimento penale. Inoltre, neanche l'eccezione di inutilizzabilità della produzione documentale del Pubblico Ministero può dirsi fondata. Come correttamente evidenziato nel provvedimento di secondo grado, all'udienza del 21 giugno 2018 quest'ultimo aveva chiesto la produzione dei documenti riorganizzati in un indice, contestualmente depositato, mentre il difensore dell'imputato, da parte sua, si era rimesso al giudice, non manifestando quindi alcuna opposizione, cosicché i documenti sono stati regolarmente acquisiti. A ciò si aggiunga che 15 Аа neppure in sede di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, a seguito come si evince dal L'avvenuto mutamento della composizione del Tribunale verbale dell'udienza del 12 marzo 2019 ove il Pubblico Ministero ha chiesto la produzione documentale - la difesa si è opposta alle richieste istruttorie de quibus, così che il giudice ha correttamente ammesso la produzione documentale già confluita nel fascicolo del dibattimento. Quanto invece alle annotazioni del comando dei carabinieri per la tutela della salute - N.A.S. di Milano del 27 dicembre 2016 e al verbale datato 4 settembre 2015 del comando dei carabinieri per la tutela della salute - N.A.S. di Palermo inerenti l'accertamento eseguito presso l'oleificio della AT AN & figli S.r.l., si è correttamente ritenuto che esse costituiscano una mera rappresentazione dello stato dei luoghi, documentando l'attività di osservazione espletata dalla polizia giudiziaria e, in quanto tali, ben possono essere acquisite alla stregua di veri e propri atti irripetibili. Infatti, la relazione di servizio della polizia giudiziaria contenente la rappresentazione dello stato dei luoghi o la documentazione di un'attività osservata dal pubblico ufficiale soggetta a mutamento è un atto irripetibile e, quindi, acquisibile al fascicolo per il dibattimento, diversamente dalla relazione contenente la mera rappresentazione di fatti svoltisi davanti all'ufficiale di polizia giudiziaria o consistente nella documentazione di acquisizione di una notizia di reato o nella descrizione dello svolgimento delle indagini (ex multis, Sez. 3, n. 26189 del 28/03/2019, Rv. 276081; Sez. 3, n. 32343 del 13/06/2007, Rv. 237075). A ciò si aggiunga che comunque dette annotazioni e detto verbale relativi alle registrazioni sul S.I.A.N. - registro informatico agricolo nazionale - delle partite d'olio non risultate conformi non sono di per sé decisive, perché hanno trovato conferma nelle deposizioni dei testimoni tenutesi nel corso del dibattimento.
1.4. La quarta censura- con cui si lamenta il vizio di motivazione con riferimento al reato di cui al capo B, il quale sarebbe assorbito nel delitto di cui all'art. 515 cod. pen., per l'impossibilità che l'applicazione di tale norma concorra con quella dell'art. 516 cod. pen. è infondata.
1.4.1. Preliminarmente, risulta opportuno procedere ad una puntuale ricostruzione delle due fattispecie. Come più volte rilevato da questa Corte, l'art. 515 cod. pen. si riferisce alla condotta di colui che, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita. La consumazione del reato coincide con la consegna materiale della merce all'acquirente, mentre, per la configurabilità del tentativo, non è affatto necessaria la sussistenza di una qualche forma di contrattazione finalizzata alla vendita: è sufficiente l'accertamento della destinazione alla vendita di un prodotto diverso per origine, 16 Ad provenienza, qualità o quantità da quelle dichiarate o pattuite (ex plurimis, Sez. 3, n. 45916 del 18/09/2014, Rv. 260915; Sez. 3, n. 9310 del 14/02/2013; Sez. 3, n. 41758 del 25/11/2010; Sez. 3, n. 6885 del 18/02/2009; Sez. 3, n. 23099 del 14/06/2007; Sez. 3, n. 42920 del 29/11/2001). Il delitto di cui all'art. 516 cod. pen., invece, punisce la condotta di colui il quale pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine perseguendo la finalità di garantire l'ordine economico. Mentre il primo quindi fa riferimento alla consegna, ma solo di un aliud pro alio, il secondo presuppone che si sia verificata la messa in commercio non semplicemente di un aliud pro alio ma richiede, ulteriormente, che quanto messo in commercio manchi del carattere della genuinità, non potendosi, quindi, ravvisare alcun assorbimento tra l'uno e l'altro, in presenza di un rapporto di specialità reciproca. In altri termini, vero è che il bene giuridico tutelato con la previsione dei delitti di cui agli artt. 515 e 516 cod. pen. consiste nell'interesse pubblico a preservare il commercio dalle frodi. Ma l'art. 515 cod. pen. ha un ambito più vasto (sotto un certo profilo), poiché si riferisce a tutte le cose mobili poste in commercio, e più limitato (sotto altro profilo), perché per la sussistenza del reato non basta porre in vendita la merce, ma occorre la vendita effettiva, ossia la consegna all'acquirente di cosa diversa da quella pattuita. L'art. 516 cod. pen. ha, invece, specifico e limitato riferimento alle sole sostanze alimentari, ma sussiste come reato consumato tanto se l'agente esaurisce la sua condotta nel porre in vendita le cose non genuine, quanto se realizza anche la traditio delle stesse al compratore. Tale ricostruzione interpretativa, nel senso del concorso dei reati, permette di superare l'opposto orientamento di legittimità secondo cui il delitto di cui all'art. 516 cod. pen. è un reato di pericolo che punisce la semplice immissione sul mercato di sostanze alimentari non genuine come genuine e, in quanto relativo ad una fase preliminare alla relazione commerciale vera e propria tra due soggetti, rappresenta una forma di tutela anticipata e sussidiaria rispetto a quello di frode in commercio previsto L'art. 515 cod. pen. che invece sussiste, nella forma consumata o tentata, nell'ipotesi di materiale consegna della merce all'acquirente o di atti univocamente diretti a tale fine ed è assorbente rispetto a quello di cui all'art. 516 cod. pen. (Sez. 3, n. 50745 del 07/06/2016, Rv. 268650; Sez. 3, n. 8292 del 14/12/2005, dep. 2006, Rv. 233554; Sez. 3, n. 19625 del 28/02/2003, Rv. 224733; Sez. 3, n. 7843 del 27/05/1998, Rv. 211433; Sez. 3, n. 6667 del 30/04/1998, Rv. 211089). L'indirizzo qui non condiviso non valorizza, infatti, il profilo della specialità reciproca tra due fattispecie, che esclude che possa esservi assorbimento dell'una da parte dell'altra.
1.4.2. Da quanto precede discende che, nel caso si specie, è configurabile la frode nell'esercizio del commercio di cui all'art. 515 cod. pen. poiché l'imputato 17 AQ vendeva o comunque consegnava ai propri clienti svariate partite di olio diverso per qualità e composizione da quello dichiarato e pattuito e, in particolare, vendeva o comunque consegnava olio dichiarato come extravergine di oliva mentre in realtà si trattava di olio di semi o di olio d'oliva miscelato a olio di semi. Ciò non toglie che sia integrata anche la fattispecie di cui all'art. 516 cod. pen. che punisce la vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine, posto che, in tale diversa ipotesi, la cosa consegnata è quella richiesta ma la sua composizione è adulterata, trattandosi di svariate partite di olio diverso, per qualità e composizione, da quello dichiarato e pattuito;
in particolare, l'olio dichiarato come extravergine di oliva, in realtà era o esclusivamente olio di semi, oppure olio di oliva miscelato ad olio di semi e, quindi, privo dei requisiti organolettici di tale categoria.
1.5. Il quinto motivo di ricorso è inammissibile nella parte in cui denuncia la violazione dell'art. 516 cod. pen. in considerazione della mancata integrazione del reato per difetto sia dell'elemento oggettivo che di quello soggettivo, infondato nella misura in cui si contesta la violazione dell'art. 1 della legge n. 283 del 1962 e la conseguente irregolarità e/o inutilizzabilità dei verbali e dei certificati delle analisi chimiche su campioni di olio presenti nel fascicolo del dibattimento. Valgono sul punto le considerazioni già svolte sub 1.3. e ss., che possono essere integralmente richiamate. -1.6. La sesta doglianza con cui si deduce la mancata integrazione del reato di cui all'art. 484 cod. pen. con riferimento sia all'elemento oggettivo che a quello soggettivo è infondata. In punto di diritto si ricorda che, in tema di falsità in registri e notificazioni, quando è previsto che un registro sia soggetto ad ispezione da parte dell'autorità di pubblica sicurezza, le eventuali false indicazioni in esso operate hanno rilievo penale a norma dell'art. 484 cod. pen., a nulla rilevando che abbia concretamente proceduto all'accertamento della falsità un'autorità diversa da quella di pubblica sicurezza (ex multis, Sez. 5, n. 7019 del 19/11/2019, dep. 2020, Rv. 278385; Sez. 5, n. 1089 del 27/11/1978, dep. 1979, Rv. 141003). Ciò posto, nessun dubbio sussiste in ordine al fatto che il registro telematico in cui devono essere annotate le produzioni, i movimenti e le lavorazioni dell'olio ai sensi del d.m. n. 8077 del 10 novembre 1999 e del Regolamento UE n. 182 del 6 marzo 2009, che nel caso di specie conteneva una serie di indicazioni false in relazione alla vendita delle partite di olio e alla qualità del prodotto stesso, sia sottoposto anche ad ispezione dell'autorità di pubblica sicurezza ovvero di quelle autorità preposte, tra l'altro, al mantenimento e al controllo dell'osservanza della legge e dei regolamenti. La Corte di appello ha, inoltre, correttamente specificato come le doglianze difensive non colgano nel segno in quanto appare evidente, dai documenti in atti, che, a prescindere dagli intermediari nelle vendite, i prodotti 18 AR risultati non conformi ai requisiti di legge erano stati acquistati L'AT AN & figli S.r.l. e che le registrazioni in contestazione recavano evidenti discrasie, proprio avuto riguardo alle operazioni di miscelazione che erano state annotate. Quanto, invece, al coinvolgimento degli imputati nelle operazioni contabili in contestazione, è stato rilevato il ruolo effettivamente svolto dagli stessi in seno alla società, come meglio precisato sub 1.7.; né risultano logicamente significative le argomentazioni della difesa secondo cui l'eccedenza contabile di olio riscontrata nei documenti aziendali rispetto alla quantità di olio presente nei silos porterebbe ad escludere che presso la stabilimento degli imputati fossero state compiute le miscelazioni, in quanto in tale caso si sarebbe trovato piuttosto un quantitativo inferiore di olio nei registi contabili rispetto a quello ben maggiore presente effettivamente nei silos, giacché il prodotto non era stato utilizzato. È stato evidenziato, infatti - anche sulla base della prova testimoniale - che non essendo state scaricate le operazioni di miscelazione e, in particolare il quantitativo di prodotto utilizzato effettivamente per la reale miscelazione degli oli di semi, per cui l'olio formalmente detenuto in azienda non corrispondeva, a livello quantitativo, a quello dichiarato nei registri si era formata un'eccedenza contabile di olio extravergine d'oliva che, nella parte impiegata nella miscelazione con oli di semi, rimaneva in carico sul registro.
1.7. Il settimo motivo di ricorso con cui si lamenta la mancata integrazione - dell'elemento soggettivo dei reati contestati è inammissibile. A fronte - dell'alternativa ricostruzione fattuale proposta della difesa, è sufficiente qui richiamare le corrette argomentazioni della Corte di appello, secondo cui gli imputati erano contitolari del capitale sociale, quindi legali rappresentanti della società; di talché è evidente l'interesse economico degli stessi alla realizzazione della frode commerciale in contestazione, relativa alla vendita di un prodotto di qualità inferiore a prezzo ovviamente più elevato dell'olio extravergine d'oliva. Inoltre, i ricorrenti partecipavano attivamente alla gestione della società: basti considerare le deposizioni di alcuni clienti in ordine ai rapporti commerciali da loro intrattenuti con i medesimi, nonché il fatto che lo stesso AT LE aveva dato all'autista della ditta RD LV le indicazioni circa le modalità della consegna della merce presso la ditta Zicaffè di Marsala. Conseguentemente è apparso evidente che il dolo in capo agli imputati, contitolari del capitale sociale che si occupavano della gestione della loro azienda, fosse desumibile all'evidenza dalle modalità delle condotte, tenuto conto del fatto che gli stessi usufruivano di evidenti vantaggi patrimoniali da queste derivanti.
1.8. L'ottava censura è inammissibile, nella parte in cui si lamenta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche;
deve essere considerata assorbita nel resto. 19 AQ 1.8.1. Con riferimento alle circostanze attenuanti generiche, correttamente tanto il giudice di primo grado quanto quello di secondo grado ne hanno negato l'applicazione, in quanto non sono emersi, né sono stati dedotti dalla difesa, elementi suscettibili di un favorevole apprezzamento a tal fine, a fronte dell'obiettiva gravità delle condotte con riguardo anche al ruolo centrale dei - ricorrenti che si sono ripetute per un significativo arco di tempo, e della negativa - personalità degli stessi gravati da precedenti penali specifici;
con riferimento proprio alla posizione di AT LE emerge una condanna per frode nell'esercizio del commercio, accertata il 19 maggio 2011 con sentenza emessa dal Tribunale di Palermo il 5 luglio 2013 e divenuta irrevocabile il 10 luglio 2015. 1.8.2. Per quanto concerne, invece, il trattamento sanzionatorio riservato all'imputato, lo stesso dovrà essere comunque determinato, in conseguenza del parziale accoglimento della censura in punto di prescrizione (sub 1.2.2.). -1.9. Il nono motivo di ricorso con cui ci si duole del vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena è inammissibile. Infatti, il giudice di secondo grado ha correttamente - rilevato che, seppure i ricorrenti abbiano usufruito una sola volta della sospensione condizionale della pena, la gravità dei fatti e i loro precedenti penali, riferiti anche a fatti specifici commessi all'evidenza nello svolgimento della medesima attività imprenditoriale, ostano alla formulazione di una prognosi positiva in ordine al futuro comportamento degli stessi.
2. Anche il ricorso proposto da AT RA è infondato.
2.1. In relazione ai primi sei motivi di doglianza, analoghi a censure formulate dal coimputato, valgono le considerazioni già svolte sub 1.1., 1.3. e s.s., 1.4. e ss., 1.5., 1.6., 1.7., che devono intendersi come richiamate.
2.2. La settima censura con cui si deduce il vizio di motivazione circa la ritenuta recidiva in capo al ricorrente è infondata. La Corte di appello ha - correttamente confermato la decisione del primo giudice che ha ritenuto applicabile ad AT RA la recidiva specifica ed infraquinquennale in relazione ai capi di imputazione A e B, e solo infraquinquennale con riferimento al reato di cui al capo D. Infatti, l'imputato risulta gravato da svariati precedenti penali, anche specifici, per frode nell'esercizio del commercio e per la vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine, relativi a fatti commessi nel 2006, quindi in epoca piuttosto prossima ai reati per cui si procede;
pertanto, in relazione alla natura di tali reati, nonché al momento della loro commissione, i nuovi episodi delittuosi sono senz'altro indicativi di una maggiore capacità a delinquere e di una più accentuata pericolosità sociale dell'imputato. Più precisamente: quanto alla costatazione che il primo di tali fatti, commesso il 26 ottobre 2006 e sanzionato 020 AQ 2 con la sola pena pecuniaria, risulterebbe ormai estinto ex art. 445 cod. proc. pen., è possibile condividere la ricostruzione del ricorrente, infatti in punto di diritto si ricorda che in tema di patteggiamento, la declaratoria di estinzione del reato conseguente al decorso dei termini e al verificarsi delle condizioni previste L'art. 445 cod. proc. pen. comporta l'estinzione degli effetti penali anche ai fini della recidiva (ex multis, Sez. 2, n. 994 del 25/11/2021, dep. 2022, Rv. 282515; Sez. 6, n. 6673 del 29/01/2016, Rv. 266119; Sez. 3, n. 7067 del 12/12/2012, dep. 2013, Rv. 254742). Prive di pregio, tuttavia, risultano però le ulteriori doglianze difensive: per quanto concerne il secondo reato commesso il 27 ottobre 2006 e punito con la pena detentiva sospesa ex art. 163 cod. pen. che risulterebbe ormai estinto ex art. 168 cod. pen., si rileva che, per giurisprudenza di legittimità consolidata, l'estinzione del reato a seguito della sospensione condizionale della pena non elimina gli effetti penali della condanna, della quale deve, pertanto, tenersi conto ai fini della recidiva (ex plurimis, Sez. 3, n. 5412 del 25/10/2019, dep. 2020, Rv. 278575; Sez. 3, n. 28746 del 26/03/2015, Rv. 264107; Sez. 4, n. 45351 del 23/11/2010, Rv. 249069). Con riferimento, invece, al terzo reato, commesso il 17 marzo 2006 e sanzionato con la sola pena pecuniaria, che risulterebbe coperto da indulto ai sensi della legge n. 241 del 2006, si ricorda che l'istituto invocato dalla difesa, se estingue la pena e ne fa cessare l'esecuzione, non ha tuttavia efficacia ablativa rispetto agli altri effetti scaturenti dalla sentenza di condanna, tra i quali rientra la recidiva, che può quindi essere contestata anche in relazione ai reati la cui pena, inflitta con precedenti sentenze definitive, sia stata condonata (ex multis, Sez. 1, n. 48405 del 12/04/2017, Rv. 27145; Sez. 2, n. 34147 del 30/04/2015, Rv. 264629; Sez. 4, n. 516 del 30/09/1996, dep. 1997, Rv. 206643). Da quanto precede discende che, comunque, ammessa l'impossibilità di tener conto del reato commesso il 26 ottobre 2006 ed estinto ex art. 445 cod. proc. pen., e stante, per converso, la mancata rilevanza dell'estinzione dei reati ex art. 168 cod. pen. nel secondo caso e per indulto nel terzo, possa trovare conferma in questa sede l'avvenuto riconoscimento in capo all'imputato della recidiva specifica ed infraquinquennale in relazione ai capi di imputazione A e B, e solo infraquinquennale con riferimento al reato di cui al capo D.
2.3. L'ottava censura è inammissibile nella parte in cui si lamenta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche;
è infondata quanto al trattamento sanzionatorio.
2.3.1. Con riferimento alle circostanze attenuanti generiche, le considerazioni comuni già svolte sub 1.8.1. si attagliano pienamente anche alla posizione di AT RA. 21 Ая 2.3.2. Per quanto concerne la pretesa eccessività del trattamento sanzionatorio, va rilevato che la Corte di appello - alla luce dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., avuto riguardo alle modalità della condotta e all'intensità del dolo in relazione alla ripetitività degli episodi delittuosi, nonché ai precedenti e alla negativa personalità dell'imputato ha logicamente ritenuto congrua la pena - inflitta, che rimane di poco al di sotto del medio edittale, anche in relazione agli aumenti per la continuazione con i reati di cui ai capi di imputazione B e D di un mese e quindici giorni.
2.4. Il nono motivo di ricorso con cui ci si duole del vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena - è inammissibile. Valgono sul punto le considerazioni comuni già svolte sub 1.9., a cui deve aggiungersi che in capo al ricorrente è stata riconosciuta la recidiva specifica ed infraquinquennale in relazione ai capi di imputazione A e B, e solo infraquinquennale con riferimento al reato di cui al capo D;
dato che rappresenta un ulteriore ostacolo oggettivo ad una prognosi positiva in ordine ai suoi futuri comportamenti.
3. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata, nei confronti di AT LE, limitatamente ai reati commessi fino al 31 dicembre 2014, perché estinti per prescrizione, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio quanto ai residui reati, in relazione ai quali va dichiarato irrevocabile l'accertamento della responsabilità penale, ai sensi dell'art. 624, comma 2, cod. proc. pen. Il ricorso di AT LE deve essere il resto rigettato. Il ricorso di AT RA deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di AT LE, limitatamente ai reati commessi fino al 31 dicembre 2014, perché estinti per prescrizione, e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Palermo per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio quanto ai residui reati, in relazione ai quali dichiara irrevocabile l'accertamento della responsabilità penale, ai sensi dell'art. 624, comma 2, cod. proc. pen. Rigetta nel resto il ricorso di AT LE. Rigetta il ricorso di AT RA, che condanna al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 03/11/2022 222 Ал 2 Il Consigliere estensore Il Presidente Luca Ramacci Alessandro Maria Andronio Аа dubai TATA IN CANCELLERIA - 7 FEB 2023 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO LuandMariani 23