Cass. pen., sez. III, sentenza 03/11/2022, n. 5244
CASS
Sentenza 3 novembre 2022

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Sussiste rapporto di specialità reciproca tra il delitto di vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine, di cui all'art. 516 cod. pen., finalizzato a preservare da comportamenti frodatori sia la vendita che la messa in vendita delle sole sostanze alimentari, e quello di frode nell'esercizio del commercio, di cui all'art. 515 cod. pen., volto a tutelare dalle frodi la sola vendita di tutte le cose mobili, sicché deve essere escluso l'assorbimento del primo nel secondo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 03/11/2022, n. 5244
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5244
    Data del deposito : 3 novembre 2022

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