Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 29/05/2025, n. 2372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2372 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Antonio Ansalone, all'udienza del 20.05.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa civile iscritta al ruolo in data 09.02.2023 al numero 1169/2023 R.G., avente ad oggetto: contratti e obbligazioni varie, responsabilità del mediatore;
TRA
( ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), rappresentati e difesi dall'avv. Gaetano Bruno, con studio in C.F._2
Roccapiemonte (SA) alla via Della Libertà 60;
ATTORI
E in proprio e quale titolare dell'agenzia immobiliare Soluzione Casa di CP_1
Lenza Luigi, con sede in Battipaglia alla via Napoli 13,
CONVENUTO CONTUMACE
***
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE: “1) Dichiarare la nullità del contratto di mediazione intervenuto tra i coniugi e con Dichiarare la Parte_1 CP_2 CP_1 nullità del contratto di mediazione intervenuto tra i coniugi e con Parte_1 CP_2 CP_1
in proprio e quale titolare dell'agenzia immobiliare Soluzione Casa di Lenza Luigi, per
[...] contrasto con la norma imperativa di cui alla legge n. 39/1989 per le motivazioni di cui in narrativa, e, per lo effetto, condannare in proprio e quale titolare dell'agenzia immobiliare Soluzione CP_1
Casa di Lenza Luigi, alla restituzione della somma, indebitamente percepita, di euro 5.040,76, ivi compresi euro 40,76 per interessi legali maturati dal 20.9.22 al 3.2.23, oltre successivi interessi legali fino al soddisfo;
2) Dichiarare la risoluzione del contratto di mediazione intervenuto tra i coniugi Pt_3
[...]
[...]
[...] CP_2 CP_1
Casa di Lenza Luigi, per violazione degli artt. 1175, 1176 e 1759 per le motivazioni di cui in narrativa, e, per lo effetto, condannare in proprio e quale titolare dell'agenzia immobiliare CP_1
Soluzione Casa di Lenza Luigi, alla restituzione della somma, indebitamente percepita, di euro 5.040,76, ivi compresi euro 40,76 per interessi legali maturati dal 20.9.22 al 3.2.23, oltre successivi interessi legali fino al soddisfo;
3) Condannare in proprio e quale titolare dell'agenzia CP_1 immobiliare Soluzione Casa di Lenza Luigi, al pagamento delle spese e competenze di giudizio, oltre spese generali, cassa ed iva, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, e Parte_1 CP_2 convenivano in giudizio, innanzi a questo Tribunale, in proprio e quale CP_1 titolare dell'agenzia immobiliare Soluzione Casa di Lenza Luigi, sita in Battipaglia alla via Napoli n. 13, al fine di sentirlo condannare alla restituzione della somma, di euro 5.000,00, oltre interessi legali maturati dal 20.09.2022 al 3.02.2023 per euro 40,76, ed interessi da tale data fino al soddisfo, indebitamente percepita per l'attività di mediazione espletata in loro favore relativamente alla proposta di acquisto sottoscritta in data 7.09.2022 riguardante un appartamento e un locale garage, siti in Battipaglia alla via Palermo n. 8, di proprietà di Parte_4
Asserivano gli attori che si erano rivolti all'agenzia immobiliare Soluzione Casa di Lenza Luigi, con sede in Battipaglia, per la ricerca di un immobile confacente alle loro necessità e che in data 7.09.2022, a seguito a trattative curate dallo stesso titolare dell'agenzia tale avevano sottoscritto una proposta di acquisto di un appartamento e del CP_1 locale garage posto al servizio dello stesso, siti in Battipaglia alla via Palermo n. 8, identificati nel NCEU del citato comune al foglio 26, p.lla 57, sub 7 e sub 18 di proprietà di Parte_4
In ragione del prezzo di vendita, i medesimi avevano versato, contestualmente alla proposta di acquisto, un acconto di euro 5.000,00, impegnandosi a versare la restante somma di euro 187.000,00 all'atto del rogito notarile, da stipularsi entro il 20.11.2022.
Accettata la proposta di acquisto da parte della questa ritirava l'assegno Parte_4 depositato in acconto di euro 5.000,00.
Il mediatore chiedeva, quindi, ed otteneva il pagamento del suo compenso CP_1 di euro 5.000,00, avvenuto a mezzo bonifico del 20.09.2022, come da fattura pro forma n. 5 del 19.09.2022.
Gli attori asserivano, altresì, di non essere poi pervenuti alla stipula del rogito notarile per impossibilità della vendita, dato che il mediatore, nelle more, tra la data della sottoscrizione della proposta di acquisto e la data di stipula dell'atto definitivo, ometteva
2 di consegnare la dovuta documentazione necessaria per legge, e che, solo in seguito alla diffida inoltrata dagli avv.ti Gianfranco D'Alessandro e Fabio Ferlito, avevano appreso, appena due giorni prima del termine fissato per il rogito, visionata la certificazione prodotta, che l'immobile in questione era inagibile e, comunque, non idoneo alla vendita.
Incaricato un loro tecnico di fiducia, geom. avevano constatato che Persona_1
l'immobile era privo del certificato di abitabilità e/o agibilità e che non vi era corrispondenza con le planimetrie catastali.
Precisamente, il geom. verificava che, dal confronto tra i grafici allegati alla Per_1 concessione edilizia prot. 9468 del 15.5.1978 rilasciata dal Comune di Battipaglia a tale
, poi volturata a e lo stato dei luoghi vi erano evidenti Persona_2 Persona_3 molteplici difformità così individuate: a) diversa sagoma del fabbricato sul prospetto di via Palermo;
b) diversa geometria dei balconi sul prospetto di via Palermo;
c) diversa sagoma del fabbricato sul prospetto opposto a via Palermo;
d) diversa geometria con aumento della superficie del balcone sul prospetto opposto a via Palermo;
e) diversa distribuzione degli spazi interni. Con riferimento al locale garage al piano seminterrato emergeva la totale mancanza delle divisioni interne al piano seminterrato che avevano determinato i vari garage.
Queste difformità e la mancanza della licenza di abitabilità e/o agibilità comportavano la non commerciabilità degli immobili, per cui le parti acquirenti e Parte_1 CP_2
e la parte venditrice con atto del 22.12.2022, risolvevano
[...] Parte_4 consensualmente il contratto e la restituiva agli odierni attori la somma di euro Pt_4
5.000,00 ricevuta in acconto all'atto di accettazione della proposta di acquisto. Il CP_1 invece, nonostante la mancata stipula dell'atto definitivo, tratteneva l'importo corrisposto in suo favore dagli attori, per la mediazione svolta.
Ritenendo, allora, il esclusivo responsabile della mancata stipula del contratto di CP_1 vendita, gli attori agivano per la restituzione della somma da questo indebitamente percepita per l'attività di mediazione espletata, facendo rilevare che lo stesso era risultato anche inidoneo alla svolgimento della professione di mediatore, come da visura storica dell'agenzia immobiliare Soluzione Casa di Lenza Luigi, versata in atti, dimostrante la:
“inibizione alla prosecuzione dell'attività di mediazione immobiliare ai sensi del D.M. 26.10.2011 a seguito del provvedimento del conservatore n. 45 del 22.6.2022”.
Instauratosi il contraddittorio, il giudice, con ordinanza del 23.05.2023, resa alla prima udienza di comparizione, dato atto della regolarità della notifica nei confronti della parte convenuta, dichiarava la contumacia di fissando l'udienza del 23.04.2024, CP_1 per provvedere sulle istanze istruttorie, concedendo alla parte termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. per il deposito di memorie istruttorie.
3 Con ordinanza del 18.09.2024 il giudice, lette le note ex art. 127-ter c.p.c., depositate da parte attrice, lette le memorie istruttorie, ritenuta l'ammissibilità e la rilevanza della prova testimoniale articolata, rinviava la causa al 20.05.2025 per l'escussione di n.2 testi ammessi.
All'udienza del 20.05.2025, espletata la prova testi, il giudice invitava il procuratore degli attori a rassegnare le conclusioni procedendo con discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. e tratteneva la causa in decisione.
2. Preliminarmente, assumono particolare rilievo le risultanze della visura storica dell'agenzia immobiliare Soluzione Casa di acquisita agli atti, dalla quale si CP_1 evince l': “inibizione alla prosecuzione dell'attività di mediazione immobiliare ai sensi del D.M. 26.10.2011 a seguito del provvedimento del conservatore n. 45 del 22.6.2022”.
Come noto, la dicitura “inibizione alla prosecuzione dell'attività di mediazione immobiliare ai sensi del D.M. 26.10.2011 a seguito del provvedimento del conservatore n. 45 del 22.6.2022” sta a indicare che il mediatore immobiliare ha ricevuto un divieto a continuare a svolgere la sua attività professionale, a seguito di provvedimento reso dal Conservatore del Registro delle Imprese (n. 45 del 22.6.2022) ex Decreto Ministeriale del 26.10.2011, che regola l'attività di mediazione immobiliare.
L'inibizione viene adottata dal Conservatore se il mediatore non soddisfa più i requisiti previsti per esercitare l'attività di mediazione, ad esempio se perde la sua iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione o se viene accertata una violazione delle norme regolanti la mediazione.
Conseguentemente, detta documentazione attesta l'inibizione alla mediazione di CP_1
il quale non avrebbe potuto svolgere nell'anno 2022 alcuna attività in favore degli
[...] odierni attori.
A tale riguardo si richiama, ex plurimis, la sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 4019 del 09.02.2023 nella quale si è affermato che l'iscrizione del mediatore nel ruolo tenuto presso la Camera di Commercio è un obbligo derivante da norma di carattere imperativo, in quanto tale inderogabile pattiziamente. Peraltro, la violazione della norma non solo integra illecito amministrativo ma, per espressa previsione di legge, anche il reato di esercizio abusivo di una professione ex art. 348 cod. pen. (art. 8, co. 2 L. 39/1989). Ne segue, e tale considerazione sarebbe di per sé assorbente, che dal contratto concluso da soggetto privo del menzionato requisito non può conseguire il diritto alla provvigione.
3. Va, in ogni caso, osservato che secondo la disposizione normativa contenuta nell'art. 1755 c.c., il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti, se l'affare è concluso per effetto del suo intervento;
il diritto alla provvigione è anche sancito dall'art. 4 6 della legge n.39/89 che disciplina l'attività del mediatore, inquadrandola come una vera e propria professione, prevedendo particolari requisiti per l'iscrizione ed istituendo appositi ruoli presso le Camere di Commercio. La provvigione (commissione o percentuale che sia) spetta all'agenzia immobiliare ove, grazie al suo intervento, si concluda l'affare.
Nello svolgimento della sua attività, il mediatore ha, ai sensi dell'art. 1759 comma 1 c.c., l'obbligo di comportarsi secondo correttezza e buona fede (art. 1175 c.c.), nel cui ambito è incluso l'obbligo specifico di riferire alle parti le circostanze dell'affare a sua conoscenza, ovvero che avrebbe dovuto conoscere con l'uso della diligenza qualificata propria della sua categoria, idonee ad incidere sul buon esito dell'affare. Il mediatore è tenuto, quindi, a comunicare alle parti tutte le circostanze conosciute o conoscibili con la diligenza da lui esigibile, relative alla valutazione e alla sicurezza dell'affare ove tale obbligo di informazione riguarda sia i dati oggettivi dell'immobile (dimensioni, tipologia, stato di manutenzione), sia eventuali irregolarità urbanistiche o catastali o altri aspetti che possono influire sulla decisione delle parti. Pur non essendo tenuto a svolgere particolari indagini di natura tecnico-giuridica, egli è tenuto a svolgere ogni attività complementare o necessaria per la conclusione dell'affare e ad informare le parti di ogni dettaglio inerente le caratteristiche degli immobili proposti. Tale obbligo consente di configurare una responsabilità professionale in capo al mediatore ove questi ometta importanti informazioni o dia informazioni obiettivamente non vere su fatti di indubbio rilievo, dei quali egli non abbia consapevolezza e che non abbia controllato. In questo senso rilevano tutte quelle informazioni, afferenti all'acquisto e alla vendita di immobili e cioè alla contitolarità del diritto di proprietà, alla possibile insolvenza di una delle parti, al rilascio di autorizzazioni amministrative, alla provenienza di beni da donazioni suscettibili di riduzione, alle iscrizioni o trascrizioni sull'immobile, all'assenza di certificati di agibilità, all'assenza di certificazione energetica prevista.
Proprio in un caso analogo alla fattispecie, la Suprema Corte, applicata la disposizione normativa contenuta nell'art. 1759 c.c., ha ritenuto responsabile il mediatore che ha violato l'obbligo di informazione, relativamente al rilascio del certificato di agibilità ed alla prestazione energetica dell'immobile proposto, secondo il criterio della diligenza professionale. In particolare - si legge nella pronuncia - per corretta informazione, si intende: “l'obbligo di comunicare le circostanze a lui note o comunque conoscibili con la comune diligenza che si richiede al mediatore, nonché, in senso negativo, il divieto di fornire non solo informazioni non veritiere, ma anche informazioni su circostanze delle quali non abbia consapevolezza e che non abbia controllato, poiché il dovere di correttezza e quello di diligenza gli imporrebbero in tal caso di astenersi dal darle”; ed ancora: “il generale dovere di correttezza, cui fa riscontro l'affidamento della parte nella veridicità delle affermazioni del mediatore sullo stato e sulle caratteristiche essenziali dell'immobile, gli impone, per contro, d'informare chi sia interessato all'acquisto della propria
5 inconsapevolezza in ordine alla verità di quanto egli affermi, chiarendo che le notizie fornite sono incontrollate. Qualora il mediatore infranga tali regole di condotta, è legittimamente configurabile una sua responsabilità per i danni sofferti, per l'effetto, dal cliente” (Cass. Civ. n. 24534/2022). In proposito, è stata ritenuta insufficiente l'informazione su “l'aggiornamento catastale e urbanistico” in corso, che nella fattispecie era stata resa già nella proposta di acquisto, in quanto la stessa attiene alla normale verifica di conformità dello stato di fatto dell'immobile da alienare rispetto ai dati planimetrici ed ai titoli edilizi abilitativi rilasciati, ma non rileva quale comunicazione della presenza di irregolarità edilizie o urbanistiche sostanziali, circostanza questa essenziale per la conclusione della vendita.
Anche in un'altra interessante pronuncia, la Suprema Corte, seguendo il consolidato orientamento giurisprudenziale, ha ricordato che il mediatore ha, ai sensi dell'art. 1759 comma 1 c.c., l'obbligo di comportarsi secondo correttezza e buona fede, nel cui ambito è incluso l'obbligo specifico di riferire alle parti le circostanze dell'affare a sua conoscenza, ovvero che avrebbe dovuto conoscere con l'uso della diligenza qualificata propria della sua categoria, idonee ad incidere sul buon esito dell'affare; sul punto è stato ricordato che, pur non essendo tenuto, se non in forza di uno specifico impegno contrattuale, a svolgere apposite indagini di natura tecnico-giuridica, il mediatore riveste, comunque, un ruolo che gli permette di svolgere ogni attività complementare o necessaria per la conclusione dell'affare; tale obbligo consente di configurare la responsabilità del mediatore anche ove questi dia informazioni obiettivamente non vere su fatti di indubbio rilievo, dei quali egli non abbia consapevolezza e che non abbia controllato (Cass. Civ. del 02.05.2023 n. 11371). Il mediatore, quindi, pur non essendo tenuto, in difetto di un incarico particolare in proposito, a svolgere, nell'adempimento del suo mandato, specifiche indagini è pur tuttavia tenuto ad un obbligo di corretta informazione secondo il criterio della media diligenza professionale, il quale comprende, in senso positivo, l'obbligo di comunicare le circostanze a lui note o comunque conoscibili con la comune diligenza che si richiede al professionista, nonché, in senso negativo, il divieto di fornire non solo informazioni non veritiere, ma anche informazioni su circostanze delle quali non abbia consapevolezza e che non abbia controllato, poiché il dovere di correttezza e quello di diligenza gli imporrebbero in tal caso di astenersi dal darle (cfr. Tribunale Sez. XVII - Roma, 25.10.2018 n. 20528; Tribunale Sez. X - Roma, 31.01.2017 n. 1768; Tribunale Bari, Sez. II, 26.09.2018 n. 3945; Tribunale di Massa, 19.05.2016 n. 500; Tribunale di Massa, 23.11.2016 n. 1088). In altre parole, il mediatore immobiliare, in quanto operatore specializzato, è tenuto a svolgere la sua attività professionale osservando la diligenza qualificata, coerentemente con la qualifica posseduta che gli impone di comunicare alle parti – tanto se agisca in modo autonomo quanto su incarico delle parti – tutte le circostanze rilevanti per la corretta
6 conclusione dell'affare, ivi comprese la presenza di trascrizioni o iscrizioni pregiudizievoli sull'immobile (Cass. Civ., Sez. II, Ord. n. 28441/2022).
E' chiaro, dunque, che all'agenzia immobiliare e al mediatore si richiede non la semplice diligenza del buon padre di famiglia, ma una diligenza adeguata alla professionalità che è lecita attendersi da chi fa mediazione immobiliare, il quale deve comportarsi secondo correttezza e buona fede, al di là degli obblighi contrattuali specifici.
E' evidente, allora, che nella specie il mediatore debba essere ritenuto responsabile della mancata stipula del rogito notarile, avendo omesso di fornire informazioni circa l'assenza del certificato di certificato di abitabilità e/o agibilità dell'immobile in questione.
Il promissario acquirente ha il diritto di conoscere eventuali irregolarità non ancora sanate relative all'immobile oggetto della promessa di vendita, giacché tale informazione potrebbe portarlo a differente determinazione.
L'importanza delle informazioni relative alla sussistenza del certificato di abitabilità dell'immobile è indubbia dato che tale certificato attesta la rispondenza dell'immobile ai requisiti igienici, sanitari e urbanistici e costituisce requisito giuridico essenziale per il legittimo godimento e la commerciabilità del bene;
la sua mancanza, infatti, pur non impedendo in sé la conclusione del contratto di vendita, può indurre una parte a non ritenersi obbligato alla stipula dell'atto, o quanto meno alle condizioni predisposte, anche in considerazione del rischio che l'abitabilità non sia ottenuta. Ne consegue, che gli intermediari, al fine di effettuare correttamente la pubblicità, devono inevitabilmente disporre, già al momento di pubblicizzare l'immobile, di tutte le informazioni inerenti l'immobile da proporre in modo da poter indicare nell'annuncio notizie verificate.
Già in precedenza la giurisprudenza aveva in più occasioni sottolineato l'importanza del certificato di agibilità dell'immobile asserendo: “nella vendita di immobile destinato ad abitazione, il certificato di abitabilità costituisce requisito giuridico essenziale del bene compravenduto poiché vale a incidere sull'attitudine del bene stesso ad assolvere la sua funzione economico-sociale, assicurandone il legittimo godimento e la commerciabilità; pertanto, il mancato rilascio della licenza di abitabilità integra inadempimento del venditore per consegna di aliud pro alio, adducibile da parte del compratore in via di eccezione, ai sensi dell'art. 1460 c.c., o come fonte di pretesa risarcitoria per la ridotta commerciabilità del bene, a meno che egli non abbia espressamente rinunciato al requisito dell'abitabilità o esonerato comunque il venditore dall'obbligo di ottenere la relativa licenza” (Cass. Civ., del 25.02.2002 n. 2729; del 11.02.1998 n. 1391; del 20.01.1996 n. 442).
Ed infatti il promissario acquirente ha, certamente, un interesse ad essere informato dal mediatore della presenza di irregolarità urbanistiche e edilizie dell'immobile, seppur sanabili, trattandosi di circostanza relativa alla valutazione ed alla sicurezza dell'affare, che può sia influire sulla prestazione del consenso al contratto, sia sulla determinazione
7 delle parti a concludere il contratto a diverse condizioni, adeguando il prezzo alla spesa da sostenere per la sanatoria.
Pertanto, quando l'affare è concluso, sussiste, indubitabilmente, la responsabilità risarcitoria del mediatore reticente o mendace che può correlarsi al minore vantaggio o al maggiore aggravio patrimoniale derivanti dalle determinazioni negoziali della parte che siano state effetto del deficit informativo subito, quando l'atto di vendita definitivo non viene concluso, come nel caso che ci occupa, il mediatore perde il diritto di ottenere l'importo della provvigione concordata o è tenuto a restituirlo se già corrisposto trattandosi, evidentemente, di un affare che avrebbe richiesto una diversa valutazione economica per raggiungere gli scopi prefissi dal contraente. Il mediatore doveva e poteva essere edotto di siffatte informazioni ed avrebbe dovuto, come ha fatto la parte venditrice, restituire l'importo percepito per la mediazione.
4. Nella specie, titolare dell'agenzia immobiliare, ha messo in contatto le CP_1 parti che sarebbero addivenute alla stipula del contratto di vendita come previsto;
lo stesso, però, violando l'obbligo di informazione si è reso inadempiente rispetto al suo mandato, venendo meno il suo diritto alla corresponsione della provvigione per l'attività di mediazione svolta.
Risulta per tabulas, che e dopo essersi rivolti all'agenzia Parte_1 CP_2 immobiliare Soluzione Casa di sita in Battipaglia alla via Napoli n. 13, CP_1 sottoscrivevano in data 7.09.2022 proposta di acquisto riguardante un appartamento e un locale garage, identificati nel NCEU del citato comune al foglio 26, p.lla 57, sub 7 e sub 18, siti in Battipaglia alla via Palermo n. 8, di proprietà di senza mai Parte_4 addivenire all'atto di vendita definitivo.
I medesimi apprendevano solo due giorni prima della data fissata per la vendita che gli immobili non erano commerciabili per mancanza della licenza di abitabilità e/o agibilità, pertanto, la restituiva regolarmente l'assegno depositato in acconto di euro Pt_4
5.000,00 unitamente alla proposta mentre il mediatore tratteneva il CP_1 compenso percepito di euro 5.000,00.
Tale circostanza risulta confermata nel corso dell'istruttoria espletata.
All'udienza del 20.05.2025, a supporto della domanda, veniva escussa Tes_1 mamma di e suocera di la quale dichiarava testualmente: “Sul CP_2 Parte_1 capitolo n. 1 confermo la circostanza, posso rispondere che nell'occasione ho accompagnato mia figlia e mio genere presso la sede dell'agenzia e ricordo che l'agente immobiliare garantiva che l'immobile era idoneo alla vendita”. Ed ancora: “Confermo i capitoli n. 2 e 3; preciso che solo due giorni prima dell'acquisto dell'immobile mia figlia apprendeva che lo stesso era soggetto a vincoli urbanistici, privo di agibilità, violazioni insanabili, per cui la parte venditrice restituiva la caparra e la vendita veniva
8 annullata; ciò nonostante, mia figlia e mio genero hanno corrisposto la somma di €.5.000,00 all'agente per l'avvenuta mediazione”. Alla stessa udienza veniva escusso , il quale Testimone_2 dichiarava: “Conosco i fatti di causa in quanto ho accompagnato mia cognata con mia suocera presso l'agenzia immobiliare di Battipaglia. Sul capitolo n. 1 confermo la circostanza, ricordo che CP_1
l'agente immobiliare garantiva che l'immobile era idoneo alla vendita, diceva di aver fatto tutte le verifiche del caso, le visure ma non le sottoponeva a mia cognata…Confermo i capitoli n. 2 e 3; preciso che solo due giorni prima dell'acquisto dell'immobile mia cognata apprendeva che l'immobile era soggetto a vincoli urbanistici, privo di agibilità, violazioni insanabili, ciò a seguito di una diffida dell'avvocato che obbliga l'agente a produrre la detta documentazione. Quindi la venditrice restituiva la caparra e la vendita veniva annullata”.
I testi confermavano che - risultato l'immobile oggetto della proposta inidoneo alla vendita - gli attori e la addivenivano alla risoluzione della proposta di acquisto e Pt_4 che la stessa restituiva regolarmente l'acconto percepito, mentre il tratteneva il CP_1 compenso di €.5.000,00 ricevuto per l'avvenuta mediazione. Confermavano, inoltre, che l'agente immobiliare aveva garantito gli acquirenti che l'immobile era idoneo alla vendita, li aveva rassicurati, riferendo loro di aver effettuato tutte le verifiche del caso.
Nella specie, analizzate le carte processuali e le risultanze istruttorie emerse, la mancata stipula del rogito notarile è certamente attribuibile a negligenza ed imperizia dell'agente il quale ha omesso di fornire alla parte acquirente informazioni necessarie, CP_1 perché afferenti alla regolarità urbanistica dell'immobile, risultato non commerciabile, in quanto privo della certificazione di agibilità, per cui deve negarsi il suo diritto alla provvigione non avendo egli assolto all'obbligo di corretta informazione secondo la media diligenza professionale esigibile dall'art. 1759 c.c..
Ciò poiché, ai fini della valutazione del diritto per il mediatore al pagamento della provvigione, assume rilevanza, oltre che la effettiva conclusione dell'affare per effetto del suo intervento (art. 1755 c.c.), anche l'esatto adempimento dei suoi obblighi (artt. 1759 - 1176 cc.) in essi compresi la consegna, o almeno la messa a disposizione del cliente, della documentazione utile al perfezionamento del contratto, come prefigurato nella proposta, ovvero la corretta, fedele e veritiera informazione sui requisiti dell'immobile.
La domanda formulata dagli attori va, di conseguenza, accolta con ogni conseguenza di legge.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al DM n. 147/22, ai valori medi tabellari, tenuto conto del valore della controversia, seguono la soccombenza.
PER QUESTI MOTIVI
9 Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, Seconda Unità Operativa, in persona del Giudice dott. Antonio Ansalone, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta nel giudizio n. 1169/2023 R.G., ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1) accoglie la domanda e, dichiarata la risoluzione del contratto di mediazione intervenuto tra e con condanna, per l'effetto, Parte_1 CP_2 CP_1
in proprio e quale titolare dell'agenzia immobiliare Soluzione Casa di Lenza CP_1
Luigi, alla restituzione della somma, indebitamente percepita, di euro 5.000,00 oltre euro 40,76 per interessi legali maturati dal 20.09.2022 al 3.02.2023, oltre successivi interessi legali da tale data fino al soddisfo;
2) condanna in proprio e quale titolare dell'agenzia immobiliare Soluzione CP_1
Casa di Lenza Luigi, al pagamento delle spese processuali che liquida in complessive
€.1.700,00 oltre €.200,00 per spese, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come legge, da distrarre a favore dell'avv. Gaetano Bruno antistatario.
Così deciso in Salerno, il 27 maggio 2025
Il Giudice
Dott. Antonio Ansalone
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