Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra l'Italia ed il Pakistan relativo ai servizi aerei, concluso in Roma il 5 ottobre 1957.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra l'Italia ed il Pakistan relativo ai servizi aerei, concluso in Roma il 5 ottobre 1957.