Articolo 1 della Legge 6 dicembre 1960, n. 1637
Articolo 2
Versione
25 gennaio 1961
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra l'Italia ed il Pakistan relativo ai servizi aerei, concluso in Roma il 5 ottobre 1957.
Entrata in vigore il 25 gennaio 1961