CASS
Sentenza 29 novembre 2021
Sentenza 29 novembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 29/11/2021, n. 44088 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44088 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2021 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ZA PI nato a [...] il [...] • avverso la sentenza del 14/02/2020 della CORTE APPELLO di TORINO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA COSTANTINI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SIMONE PERELLI che ha concluso chiedendo udito il difensore Penale Sent. Sez. 4 Num. 44088 Anno 2021 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: COSTANTINI FRANCESCA Data Udienza: 13/10/2021 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 14 febbraio 2020, la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza emessa dal 4.ip presso il Tribunale di Aosta, in data 16 gennaio 2019, sostituiva la pena detentiva di anni uno di reclusione (oltre ad euro 300 di multa) inflitta a RZ.PI per il delitto di tentato furto aggravato in abitazione con la sanzione sostitutiva della libertà controllata per la durata di anni 2, confermando nel resto la sentenza di primo grado. 2. Avverso la sentenza propone ricorso RZ PI deducendo tre motivi di impugnazione. 2.1 Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata riqualificazione del delitto di tentato furto in abitazione in quello di violazione di domicilio tentatA o consumatoi Ad avviso della difesa Ila motivazione posta a sostegno della qualificazione del fatto come tentato furto in abitazione sarebbe carente, oltre che illogica e contraddittoria, limitandosi esclusivamente a richiamare le "regole di comune esperienza" e "l'ordine naturale delle cose" e omettendo di valutare in maniera oggettiva la condotta a prescindere dall'elemento psicologico. 2.2 Violazione di legge e vizio di motivazione in merito alla omessa esclusione dell'aggravante della minorata difesa. Sarebbe illogico e contraddittorio il richiamo alla ridotta possibilità di interventi di terzi trattandosi di un episodio avvenuto alle ore 22 di un giorno di agosto in una nota località di villeggiatura montana. La torte si sarebbe inoltre limitata a fare riferimento all'ora notturna, omettendo di motivare adeguatamente in merito alla effettiva sussistenza di un ostacolo alla difesa non potendosi ritenere tale la mera assenza di luci e rumori. 2.3 Violazione di legge e vizio di motivazione avendo la torte di appello negato la concessione delle circostanze attenuanti generiche sulla base di una motivazione illogica e contraddittoria, volta a far ricadere sull'imputato le scelte del difensore avendo la sentenza impugnata dato rilievo, ai fini del diniego del beneficio, al comportamento processuale del RZ che, a fronte di una iniziale parziale ammissione di responsabilità, ha successivamente negato i fatti. 3. Con memoria depositata in data 23 settembre 2021 il ricorrente ha dichiarato di voler rinunciare, in caso di dichiarazione di inammissibilità o rigetto del ricorso, alla sanzione sostitutiva della libertà controllata pari ad anni due/ applicata con la sentenza impugnata, chiedendo il ripristino della originaria pena. 4. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 5. Con memoria ritualmente trasmessa, il difensore di RZ PI ha rassegnato per iscritto le proprie conclusioni, controdeducendo alle argomentazioni del pubblico ministero e, in particolare, 1 ribadendo le doglianze esposte con il ricorso ed escludendo che le stesse siano volte a chiedere una inammissibile rivalutazione del materiale probatorio o presentino profili di attinenza con il merito della causa, trattandosi viceversa di consentiti motivi volti a denunciare vizi di motivazione della sentenza. Il difensore ha insistito, inoltre, nella richiesta di rinuncia alla sanzione sostitutiva della libertà controllata già avanzata del ricorrente. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. I due motivi formulati, infatti, consistono in una mera reiterazione di quelli di appello e non si confrontano affatto con le argomentazioni della sentenza impugnata che ha confermato la condanna per il tentato furto, in considerazione delle modalità dell'azione, della precipitosa fuga nonché della ammissione di responsabilità da parte dell'imputato in sede di convalida dell'arresto. Occorre sottolineare che, in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili i motivi che si limitano a riprodurre le censure dedotte in appello, anche se con l'aggiunta di frasi incidentali di censura alla sentenza impugnata meramente assertive ed apodittiche, laddove difettino di una critica argomentata avverso il provvedimento attaccato e dell'indicazione delle ragioni della loro decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice di merito (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Ninivaggi, Rv. 254584; v. anche Sez. 4, n. 38202 del 07/07/2016, dep. 14/09/2016, Ruci, Rv. 267611, che precisa che i motivi di ricorso per cassazione possono riprodurre totalmente o parzialmente quelli di appello ma solo entro i limiti in cui ciò serva a documentare il vizio enunciato e dedotto con autonoma, specifica ed esaustiva argomentazione che si riferisca al provvedimento impugnato e si confronti con la sua motivazione). 3. Quanto al primo motivo, come già osservato da questa Corte riguardo alla intenzione di commettere un delitto di furto e non semplicemente di introdursi nell'altrui dimora per altri scopi, acquistano certamente rilievo la considerazione che l'introduzione occulta nell'altrui abitazione non può presumersi come fine a se stessa assumendo rilievo la plausibilità delle giustificazioni fornite dall'agente, sicché l'introduzione nel luogo di abitazione non giustificata, o giustificata in modo inaccettabile, costituisce, con giudizio ex ante, atto univocamente diretto al furto e idoneo a tal fine (Sez. 2, n. 8783 del 05/05/1987). Tali principi vanno senz'altro applicati anche nel caso di specie in cui correttamente i giudici di appello hanno ritenuto che, ( l'effrazione della finestra da parte del RZ, al fine di introdursi clandestinamente nell'abitazione delle persone offese, avvalendosi di una torcia, costituisse logicamente, di per sé, furto tentato punibile e che nessuno spazio residuasse per l'individuazione di fattispecie di reato diverse, avendo peraltro l'imputato pienamente ammesso i fatti in sede di udienza di convalida dell'arresto. Sotto tale profilo, la motivazione della pronuncia impugnata si presenta ineccepibile( in quanto conforme 2 all'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale "in tema di tentativo, per affermare l'univocità degli atti, ancorché la prova del dolo sia stata desunta aliunde, è necessario effettuare una seconda verifica per accertare se gli atti posti in essere, valutati nella loro oggettività per il contesto nel quale si inseriscono, per la loro natura e la loro essenza, siano in grado di rivelare, secondo le norme di esperienza e secondo quod plerumque accidit, il fine perseguito dall'agente." (Sez. 5, n. 4033 del 24/11/2015, Zaninetta, Rv. 267563 - 01). Appare dunque logica e coerente con tale insegnamento la valutazione complessiva delle circostanze concrete del fatto svolta dai giudici distrettuali avuto riguardo proprio alle regole di comune esperienza ed all'ordine naturale delle cose. Per contro, il ricorrente si è limitato ad opporre meri assunti di carattere astratto o, comunque, fondati su una diversa prospettazione dei fatti, nel tentativo di sminuire il peso del quadro probatorio disegnato dai giudici di merito. 4. Quanto al secondo motivo /occorre considerare che sul tema si sono di recente pronunciate le Sezioni Unite che, con notizia di decisione del 15/07/21, hanno affermato il principio per cui "ai fini della integrazione della aggravante della minorata difesa, le circostanze di tempo, di luogo o di persona, di cui l'agente ha profittato in modo tale da ostacolarla, debbono essere accertate alla stregua di concreti e concludenti elementi di fatto atti a dimostrare la particolare situazione di vulnerabilità - oggetto di profittamento - in cui versava il soggetto passivo, non "essendo sufficiente la idoneità astratta delle dette condizioni a favorire la commissione del reato b.' Nel caso di specie le conformi pronunce di merito appaiono rispettose di tale insegnamento, avendo valorizzato le concrete circostanze di tempo e di luogo in cui il furto è stato consumato, fornendo sul punto una motivazione completa, immune da censure. I giudici di merito hanno infatti chiarito che il fatto è avvenuto pacificamente in ora notturna (verso le ore 22,00 del 20 agosto giorno in cui il sole è tramontato verso le 19,30) e tale situazione ha sicuramente favorito l'azione criminosaf essendosi il reato consumato alla fine del mese di agosto in una zona circondata da alte montagne caratterizzata dunque da particolare oscurità, come dimostrato dal fatto che l'imputato aveva fatto ricorso ad una torcia per illuminare i luoghi. La Corte territoriale ha poi fornito adeguata e non illogica motivazione in merito alle ragioni per le quali l'azione criminosa doveva ritenersi concretamente agevolata di\ alcune circostanze favorevoli al reo quali la mancanza di luce e di rumori provenienti dall'abitazione e la ridotta possibilità di interventi di terzi rispetto a quanto normalmente avviene durante le ore diurne, con conseguente minor rischio di venire colto in flagranza. 5. Anche il motivo circa la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è inammissibile non registrandosi nei dati evidenziati dal ricorrente nessun elemento positivo tale da giustificare la concessione del beneficio. E', infatti, principio consolidato quello per cui l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (da ultimo Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590 - 01). Per quanto attiene 3 poi alla valutazione in termini negativi del comportamento processuale tenuto dall'imputato occorre rammentare che già Sez. U, n. 36258 del 24/05/2012, Biondi, Rv. 253152, ha affermato il principio per cu4 ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, il pieno esercizio del diritto di difesa, se faculta l'imputato al silenzio e persino alla menzogna, non lo autorizza, per ciò solo, a tenere comportamenti processualmente obliqui e fuorvianti, in violazione del fondamentale principio di lealtà processuale che deve comunque improntare la condotta di tutti i soggetti del procedimento, e la cui violazione è indubbiamente valutabile da parte del giudice di merito. (Fattispecie nella quale il diniego delle predette circostanze attenuanti era stato motivato evidenziando il censurabile comportamento processuale dell'imputato, improntato a reticenza ed ambiguità). In tempi più recenti poi, Sez. 4, n. 20115 del 04/04/2018, Prendi, Rv. 272747 - 01, ha ribadito, altresì, che la condotta processuale dell'imputato che, contro ogni evidenza della sussistenza del reato, protesti la propria estraneità ai fatti, costituisce di per sé idonea motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche/ in quanto, seppure l'esercizio del diritto di difesa rende, per scelta del legislatore, non penalmente perseguibili le dichiarazioni false rese a propria difesa dall'imputato, ciò non equivale a rendere quel tipo di dichiarazioni irrilevanti per la valutazione giudiziale del comportamento tenuto durante lo svolgimento del processo, agli effetti e nei limiti di cui all'art. 133 cod. pen. (In applicazione di tale principio la S.C. ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva negato le attenuanti generiche in un caso in cui, in sede di convalida dell'arresto in flagranza per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio, l'imputato aveva negato la propria responsabilità, nonostante il diretto monitoraggio, da parte della polizia giudiziaria, della cessione di parte della sostanza e il rinvenimento della residua parte occultata all'interno del giubbotto). Né vale considerare, come affermato nel ricorso, che in tal modo si farebbero ricadere sul ricorrente le scelte del difensore/ in quanto, benchè l'ordinamento garantisca all'imputato una idonea assistenza tecnica per la tutela dei propri diritti, le scelte processuali sono comunque sempre riconducibili alla volontà dell'interessato. Del resto, la Corte territoriale non si è limitata a fare esclusivo riferimento al comportamento processuale del RZ, ma ha altresì fondato il diniego del beneficio sui numerosi precedenti penali specifici sul medesimo gravanti e, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, deve ritenersi che l'esistenza di precedenti penali specifici può rilevare ai fini del diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche e dei benefici di legge anche quando il giudice, sulla base di una valutazione complessiva del fatto oggetto del giudizio e della personalità dell'imputato, esclude che la reiterazione delle condotte denoti la presenza di uno spessore criminologico tale da giustificare l'applicazione della recidiva (Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S, Rv. 280444 - 01). 6. E', infine, inammissibile e non proponibile in questa sede la richiesta di rinuncia alla pena sostitutiva della libertà controllata/ che integra, a tutti gli effetti, una sanzione penale la cui applicazione, qualora ricorrano i presupposti di legge, è rimessa alla discrezionalità del giudice 4 in relazione alle concrete esigenze di recupero sociale del condannato, mentre la gestione complessiva della misura spetta al magistrato di sorveglianza. 7. Per quanto esposto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 13 ottobre 2021
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA COSTANTINI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SIMONE PERELLI che ha concluso chiedendo udito il difensore Penale Sent. Sez. 4 Num. 44088 Anno 2021 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: COSTANTINI FRANCESCA Data Udienza: 13/10/2021 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 14 febbraio 2020, la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza emessa dal 4.ip presso il Tribunale di Aosta, in data 16 gennaio 2019, sostituiva la pena detentiva di anni uno di reclusione (oltre ad euro 300 di multa) inflitta a RZ.PI per il delitto di tentato furto aggravato in abitazione con la sanzione sostitutiva della libertà controllata per la durata di anni 2, confermando nel resto la sentenza di primo grado. 2. Avverso la sentenza propone ricorso RZ PI deducendo tre motivi di impugnazione. 2.1 Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata riqualificazione del delitto di tentato furto in abitazione in quello di violazione di domicilio tentatA o consumatoi Ad avviso della difesa Ila motivazione posta a sostegno della qualificazione del fatto come tentato furto in abitazione sarebbe carente, oltre che illogica e contraddittoria, limitandosi esclusivamente a richiamare le "regole di comune esperienza" e "l'ordine naturale delle cose" e omettendo di valutare in maniera oggettiva la condotta a prescindere dall'elemento psicologico. 2.2 Violazione di legge e vizio di motivazione in merito alla omessa esclusione dell'aggravante della minorata difesa. Sarebbe illogico e contraddittorio il richiamo alla ridotta possibilità di interventi di terzi trattandosi di un episodio avvenuto alle ore 22 di un giorno di agosto in una nota località di villeggiatura montana. La torte si sarebbe inoltre limitata a fare riferimento all'ora notturna, omettendo di motivare adeguatamente in merito alla effettiva sussistenza di un ostacolo alla difesa non potendosi ritenere tale la mera assenza di luci e rumori. 2.3 Violazione di legge e vizio di motivazione avendo la torte di appello negato la concessione delle circostanze attenuanti generiche sulla base di una motivazione illogica e contraddittoria, volta a far ricadere sull'imputato le scelte del difensore avendo la sentenza impugnata dato rilievo, ai fini del diniego del beneficio, al comportamento processuale del RZ che, a fronte di una iniziale parziale ammissione di responsabilità, ha successivamente negato i fatti. 3. Con memoria depositata in data 23 settembre 2021 il ricorrente ha dichiarato di voler rinunciare, in caso di dichiarazione di inammissibilità o rigetto del ricorso, alla sanzione sostitutiva della libertà controllata pari ad anni due/ applicata con la sentenza impugnata, chiedendo il ripristino della originaria pena. 4. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 5. Con memoria ritualmente trasmessa, il difensore di RZ PI ha rassegnato per iscritto le proprie conclusioni, controdeducendo alle argomentazioni del pubblico ministero e, in particolare, 1 ribadendo le doglianze esposte con il ricorso ed escludendo che le stesse siano volte a chiedere una inammissibile rivalutazione del materiale probatorio o presentino profili di attinenza con il merito della causa, trattandosi viceversa di consentiti motivi volti a denunciare vizi di motivazione della sentenza. Il difensore ha insistito, inoltre, nella richiesta di rinuncia alla sanzione sostitutiva della libertà controllata già avanzata del ricorrente. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. I due motivi formulati, infatti, consistono in una mera reiterazione di quelli di appello e non si confrontano affatto con le argomentazioni della sentenza impugnata che ha confermato la condanna per il tentato furto, in considerazione delle modalità dell'azione, della precipitosa fuga nonché della ammissione di responsabilità da parte dell'imputato in sede di convalida dell'arresto. Occorre sottolineare che, in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili i motivi che si limitano a riprodurre le censure dedotte in appello, anche se con l'aggiunta di frasi incidentali di censura alla sentenza impugnata meramente assertive ed apodittiche, laddove difettino di una critica argomentata avverso il provvedimento attaccato e dell'indicazione delle ragioni della loro decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice di merito (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Ninivaggi, Rv. 254584; v. anche Sez. 4, n. 38202 del 07/07/2016, dep. 14/09/2016, Ruci, Rv. 267611, che precisa che i motivi di ricorso per cassazione possono riprodurre totalmente o parzialmente quelli di appello ma solo entro i limiti in cui ciò serva a documentare il vizio enunciato e dedotto con autonoma, specifica ed esaustiva argomentazione che si riferisca al provvedimento impugnato e si confronti con la sua motivazione). 3. Quanto al primo motivo, come già osservato da questa Corte riguardo alla intenzione di commettere un delitto di furto e non semplicemente di introdursi nell'altrui dimora per altri scopi, acquistano certamente rilievo la considerazione che l'introduzione occulta nell'altrui abitazione non può presumersi come fine a se stessa assumendo rilievo la plausibilità delle giustificazioni fornite dall'agente, sicché l'introduzione nel luogo di abitazione non giustificata, o giustificata in modo inaccettabile, costituisce, con giudizio ex ante, atto univocamente diretto al furto e idoneo a tal fine (Sez. 2, n. 8783 del 05/05/1987). Tali principi vanno senz'altro applicati anche nel caso di specie in cui correttamente i giudici di appello hanno ritenuto che, ( l'effrazione della finestra da parte del RZ, al fine di introdursi clandestinamente nell'abitazione delle persone offese, avvalendosi di una torcia, costituisse logicamente, di per sé, furto tentato punibile e che nessuno spazio residuasse per l'individuazione di fattispecie di reato diverse, avendo peraltro l'imputato pienamente ammesso i fatti in sede di udienza di convalida dell'arresto. Sotto tale profilo, la motivazione della pronuncia impugnata si presenta ineccepibile( in quanto conforme 2 all'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale "in tema di tentativo, per affermare l'univocità degli atti, ancorché la prova del dolo sia stata desunta aliunde, è necessario effettuare una seconda verifica per accertare se gli atti posti in essere, valutati nella loro oggettività per il contesto nel quale si inseriscono, per la loro natura e la loro essenza, siano in grado di rivelare, secondo le norme di esperienza e secondo quod plerumque accidit, il fine perseguito dall'agente." (Sez. 5, n. 4033 del 24/11/2015, Zaninetta, Rv. 267563 - 01). Appare dunque logica e coerente con tale insegnamento la valutazione complessiva delle circostanze concrete del fatto svolta dai giudici distrettuali avuto riguardo proprio alle regole di comune esperienza ed all'ordine naturale delle cose. Per contro, il ricorrente si è limitato ad opporre meri assunti di carattere astratto o, comunque, fondati su una diversa prospettazione dei fatti, nel tentativo di sminuire il peso del quadro probatorio disegnato dai giudici di merito. 4. Quanto al secondo motivo /occorre considerare che sul tema si sono di recente pronunciate le Sezioni Unite che, con notizia di decisione del 15/07/21, hanno affermato il principio per cui "ai fini della integrazione della aggravante della minorata difesa, le circostanze di tempo, di luogo o di persona, di cui l'agente ha profittato in modo tale da ostacolarla, debbono essere accertate alla stregua di concreti e concludenti elementi di fatto atti a dimostrare la particolare situazione di vulnerabilità - oggetto di profittamento - in cui versava il soggetto passivo, non "essendo sufficiente la idoneità astratta delle dette condizioni a favorire la commissione del reato b.' Nel caso di specie le conformi pronunce di merito appaiono rispettose di tale insegnamento, avendo valorizzato le concrete circostanze di tempo e di luogo in cui il furto è stato consumato, fornendo sul punto una motivazione completa, immune da censure. I giudici di merito hanno infatti chiarito che il fatto è avvenuto pacificamente in ora notturna (verso le ore 22,00 del 20 agosto giorno in cui il sole è tramontato verso le 19,30) e tale situazione ha sicuramente favorito l'azione criminosaf essendosi il reato consumato alla fine del mese di agosto in una zona circondata da alte montagne caratterizzata dunque da particolare oscurità, come dimostrato dal fatto che l'imputato aveva fatto ricorso ad una torcia per illuminare i luoghi. La Corte territoriale ha poi fornito adeguata e non illogica motivazione in merito alle ragioni per le quali l'azione criminosa doveva ritenersi concretamente agevolata di\ alcune circostanze favorevoli al reo quali la mancanza di luce e di rumori provenienti dall'abitazione e la ridotta possibilità di interventi di terzi rispetto a quanto normalmente avviene durante le ore diurne, con conseguente minor rischio di venire colto in flagranza. 5. Anche il motivo circa la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è inammissibile non registrandosi nei dati evidenziati dal ricorrente nessun elemento positivo tale da giustificare la concessione del beneficio. E', infatti, principio consolidato quello per cui l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (da ultimo Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590 - 01). Per quanto attiene 3 poi alla valutazione in termini negativi del comportamento processuale tenuto dall'imputato occorre rammentare che già Sez. U, n. 36258 del 24/05/2012, Biondi, Rv. 253152, ha affermato il principio per cu4 ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, il pieno esercizio del diritto di difesa, se faculta l'imputato al silenzio e persino alla menzogna, non lo autorizza, per ciò solo, a tenere comportamenti processualmente obliqui e fuorvianti, in violazione del fondamentale principio di lealtà processuale che deve comunque improntare la condotta di tutti i soggetti del procedimento, e la cui violazione è indubbiamente valutabile da parte del giudice di merito. (Fattispecie nella quale il diniego delle predette circostanze attenuanti era stato motivato evidenziando il censurabile comportamento processuale dell'imputato, improntato a reticenza ed ambiguità). In tempi più recenti poi, Sez. 4, n. 20115 del 04/04/2018, Prendi, Rv. 272747 - 01, ha ribadito, altresì, che la condotta processuale dell'imputato che, contro ogni evidenza della sussistenza del reato, protesti la propria estraneità ai fatti, costituisce di per sé idonea motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche/ in quanto, seppure l'esercizio del diritto di difesa rende, per scelta del legislatore, non penalmente perseguibili le dichiarazioni false rese a propria difesa dall'imputato, ciò non equivale a rendere quel tipo di dichiarazioni irrilevanti per la valutazione giudiziale del comportamento tenuto durante lo svolgimento del processo, agli effetti e nei limiti di cui all'art. 133 cod. pen. (In applicazione di tale principio la S.C. ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva negato le attenuanti generiche in un caso in cui, in sede di convalida dell'arresto in flagranza per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio, l'imputato aveva negato la propria responsabilità, nonostante il diretto monitoraggio, da parte della polizia giudiziaria, della cessione di parte della sostanza e il rinvenimento della residua parte occultata all'interno del giubbotto). Né vale considerare, come affermato nel ricorso, che in tal modo si farebbero ricadere sul ricorrente le scelte del difensore/ in quanto, benchè l'ordinamento garantisca all'imputato una idonea assistenza tecnica per la tutela dei propri diritti, le scelte processuali sono comunque sempre riconducibili alla volontà dell'interessato. Del resto, la Corte territoriale non si è limitata a fare esclusivo riferimento al comportamento processuale del RZ, ma ha altresì fondato il diniego del beneficio sui numerosi precedenti penali specifici sul medesimo gravanti e, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, deve ritenersi che l'esistenza di precedenti penali specifici può rilevare ai fini del diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche e dei benefici di legge anche quando il giudice, sulla base di una valutazione complessiva del fatto oggetto del giudizio e della personalità dell'imputato, esclude che la reiterazione delle condotte denoti la presenza di uno spessore criminologico tale da giustificare l'applicazione della recidiva (Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S, Rv. 280444 - 01). 6. E', infine, inammissibile e non proponibile in questa sede la richiesta di rinuncia alla pena sostitutiva della libertà controllata/ che integra, a tutti gli effetti, una sanzione penale la cui applicazione, qualora ricorrano i presupposti di legge, è rimessa alla discrezionalità del giudice 4 in relazione alle concrete esigenze di recupero sociale del condannato, mentre la gestione complessiva della misura spetta al magistrato di sorveglianza. 7. Per quanto esposto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 13 ottobre 2021