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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 04/02/2025, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 819/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA sezione CIVILE
Oggi 4 febbraio 2025, innanzi al Giudice dott. DARIO BERNARDI, in udienza da remoto ai sensi degli artt. 127 e 127-bis c.p.c. (visto l'art. 196-duodecies disp. att. c.p.c.), su piattaforma
Microsoft Teams;
il giudice dà atto di riconoscere (in quanto noti all'ufficio o comunque identificatisi) a video tutti i partecipanti alla stanza virtuale predisposta dal DGSIA e che gli stessi riescono pienamente a sentire l'audio della riunione e a comunicare;
i partecipanti assicurano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento. in particolare che sono presenti:
Per la parte ricorrente, compare l'avvocato SILVESTRI MAURO, il quale si riporta ai propri atti e insiste in tutte le richieste (anche istruttorie) in essi formulate;
conclude come da ricorso rinunciando alla presenza al momento della lettura della sentenza;
Per la parte resistente nessuno compare ad ore 12.15;
L'udienza da remoto si svolge con il consenso di tutti i soggetti appena indicati, i quali dichiarano di rinunciare a far valere qualunque questione relativa alle modalità di svolgimento dell'udienza da remoto;
Il Giudice si ritira in camera di consiglio all'esito della quale provvede a dare lettura integrale della sentenza, da considerarsi pubblicata con la sottoscrizione del presente verbale (alla lettura nessuno è presente per le parti).
Il Giudice
dott. DARIO BERNARDI
pagina 1 di 4 N. R.G. 819/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
Sezione Lavoro CIVILE
Settore lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Dario Bernardi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 819/2023 promossa da: appresentato e difeso dall'avv. SILVESTRI MAURO Parte_1
RICORRENTE contro rappresentato e difeso dall'avv. GALANTE MARIA LINA Controparte_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso omandava: Parte_1
“Accertato, il diritto della sig. ra a vedersi riconosciuta l'indennità di vitto Parte_1
per i pasti consumati nei giorni del 18, 25 giugno 2022; 18,19 ,20, 22 ,25 agosto 2022;
pagina 2 di 4 12 e 24 settembre 2022; 1 ottobre 2022 quando era stata comandata in trasferta, condannare in persona del suo legale rapp. Pro tempore con sede Controparte_1
in Roma, Viale Europa n. 190 al pagamento della somma di Euro 348,00 o quella differente che dovesse risultare in istruttoria”. esisteva al ricorso. Controparte_1
La causa veniva posta in decisione senza assumere mezzi di prova costituendi.
Il ricorso è fondato.
La ricorrente rivendica il rimborso di spese di vitto in relazione a pasti consumati, nel proprio comune di residenza, al ritorno da giornate di trasferta presso uffici postali situati al di fuori sia del comune di dimora, che di quello di lavoro.
Dunque, sussiste trasferta a tutti gli effetti.
Tali spese, in base a tutti i criteri dell'art. 40 del CCNL applicabile al caso di specie, devono essere rimborsate, rientrando anche dal punto di vista dell'ammontare, nel range previsto dal CCNL.
Il datore di lavoro oppone la circostanza che i pasti in questione venivano consumati nell'ambito del comune di residenza della ricorrente.
Ciò tuttavia risulta irrilevante dal punto di vista del CCNL e non può essere unilateralmente messo in discussione.
In questa sede giudiziale il datore oppone anche la circostanza che i pasti sarebbero stati consumati non presso un esercizio convenzionato, pur disponibile nel comune della trasferta, bensì sulla strada del ritorno della ricorrente alla propria abitazione.
Tale previsione non risulta prescritta dal CCNL.
Essa la si rinviene solo nella policy aziendale e, quindi, non vale certamente a pregiudicare diritti derivanti dal CCNL.
Peraltro, non si comprende nemmeno la rilevanza della questione, posto che se la ricorrente rispetta il limite di spesa previsto per ogni pasto, che la cifra della quale ella chiede il rimborso sia stata spesa in un esercizio convenzionato piuttosto che in un altro locale, è del tutto irrilevante (e nulla esclude, evidentemente, che la ricorrente,
pagina 3 di 4 nell'esercizio convenzionato, avrebbe potuto spendere – magari variando qualità e quantità delle pietanze o delle bevande – la stessa identica somma che ha speso nell'esercizio non convenzionato o forse anche una cifra superiore, seppure nell'ambito del range).
In conclusione il ricorso va accolto, con condanna alla refusione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) condanna al pagamento, in favore della ricorrente, della Controparte_1
somma di € 348,00, oltre interessi e rivalutazione sulla somma via via annualmente rivalutata, dal 1.9.2022 e sino alla data odierna;
seguono gli interessi legali;
2) condanna a rimborsare alla ricorrente le spese di lite, che Controparte_1
si liquidano in € 21,50 per spese ed € 500,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e
15,00 % per rimborso spese generali.
Ravenna, 4 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Dario Bernardi
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA sezione CIVILE
Oggi 4 febbraio 2025, innanzi al Giudice dott. DARIO BERNARDI, in udienza da remoto ai sensi degli artt. 127 e 127-bis c.p.c. (visto l'art. 196-duodecies disp. att. c.p.c.), su piattaforma
Microsoft Teams;
il giudice dà atto di riconoscere (in quanto noti all'ufficio o comunque identificatisi) a video tutti i partecipanti alla stanza virtuale predisposta dal DGSIA e che gli stessi riescono pienamente a sentire l'audio della riunione e a comunicare;
i partecipanti assicurano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento. in particolare che sono presenti:
Per la parte ricorrente, compare l'avvocato SILVESTRI MAURO, il quale si riporta ai propri atti e insiste in tutte le richieste (anche istruttorie) in essi formulate;
conclude come da ricorso rinunciando alla presenza al momento della lettura della sentenza;
Per la parte resistente nessuno compare ad ore 12.15;
L'udienza da remoto si svolge con il consenso di tutti i soggetti appena indicati, i quali dichiarano di rinunciare a far valere qualunque questione relativa alle modalità di svolgimento dell'udienza da remoto;
Il Giudice si ritira in camera di consiglio all'esito della quale provvede a dare lettura integrale della sentenza, da considerarsi pubblicata con la sottoscrizione del presente verbale (alla lettura nessuno è presente per le parti).
Il Giudice
dott. DARIO BERNARDI
pagina 1 di 4 N. R.G. 819/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
Sezione Lavoro CIVILE
Settore lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Dario Bernardi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 819/2023 promossa da: appresentato e difeso dall'avv. SILVESTRI MAURO Parte_1
RICORRENTE contro rappresentato e difeso dall'avv. GALANTE MARIA LINA Controparte_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso omandava: Parte_1
“Accertato, il diritto della sig. ra a vedersi riconosciuta l'indennità di vitto Parte_1
per i pasti consumati nei giorni del 18, 25 giugno 2022; 18,19 ,20, 22 ,25 agosto 2022;
pagina 2 di 4 12 e 24 settembre 2022; 1 ottobre 2022 quando era stata comandata in trasferta, condannare in persona del suo legale rapp. Pro tempore con sede Controparte_1
in Roma, Viale Europa n. 190 al pagamento della somma di Euro 348,00 o quella differente che dovesse risultare in istruttoria”. esisteva al ricorso. Controparte_1
La causa veniva posta in decisione senza assumere mezzi di prova costituendi.
Il ricorso è fondato.
La ricorrente rivendica il rimborso di spese di vitto in relazione a pasti consumati, nel proprio comune di residenza, al ritorno da giornate di trasferta presso uffici postali situati al di fuori sia del comune di dimora, che di quello di lavoro.
Dunque, sussiste trasferta a tutti gli effetti.
Tali spese, in base a tutti i criteri dell'art. 40 del CCNL applicabile al caso di specie, devono essere rimborsate, rientrando anche dal punto di vista dell'ammontare, nel range previsto dal CCNL.
Il datore di lavoro oppone la circostanza che i pasti in questione venivano consumati nell'ambito del comune di residenza della ricorrente.
Ciò tuttavia risulta irrilevante dal punto di vista del CCNL e non può essere unilateralmente messo in discussione.
In questa sede giudiziale il datore oppone anche la circostanza che i pasti sarebbero stati consumati non presso un esercizio convenzionato, pur disponibile nel comune della trasferta, bensì sulla strada del ritorno della ricorrente alla propria abitazione.
Tale previsione non risulta prescritta dal CCNL.
Essa la si rinviene solo nella policy aziendale e, quindi, non vale certamente a pregiudicare diritti derivanti dal CCNL.
Peraltro, non si comprende nemmeno la rilevanza della questione, posto che se la ricorrente rispetta il limite di spesa previsto per ogni pasto, che la cifra della quale ella chiede il rimborso sia stata spesa in un esercizio convenzionato piuttosto che in un altro locale, è del tutto irrilevante (e nulla esclude, evidentemente, che la ricorrente,
pagina 3 di 4 nell'esercizio convenzionato, avrebbe potuto spendere – magari variando qualità e quantità delle pietanze o delle bevande – la stessa identica somma che ha speso nell'esercizio non convenzionato o forse anche una cifra superiore, seppure nell'ambito del range).
In conclusione il ricorso va accolto, con condanna alla refusione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) condanna al pagamento, in favore della ricorrente, della Controparte_1
somma di € 348,00, oltre interessi e rivalutazione sulla somma via via annualmente rivalutata, dal 1.9.2022 e sino alla data odierna;
seguono gli interessi legali;
2) condanna a rimborsare alla ricorrente le spese di lite, che Controparte_1
si liquidano in € 21,50 per spese ed € 500,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e
15,00 % per rimborso spese generali.
Ravenna, 4 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Dario Bernardi
pagina 4 di 4