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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 27/10/2025, n. 4295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4295 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
In persona del giudice dott. SC SI, all'esito dei termini ex art. 190 c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I° grado iscritta al N.R.G. 1618/2021, avente ad oggetto: domanda di restituzione somme per indebito oggettivo, vertente
TRA
(c.f. , rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso, giusta mandato allegato all'atto di citazione, dall'Avv. Ludovico
NT, presso il cui Studio, sito in Salerno, alla Via Diaz, n. 12,
elettivamente domicilia;
ATTORE
E
, già Controparte_1 Controparte_2
quale agente per la riscossione dei tributi, (CF e P. IVA ,
[...] P.IVA_1
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Armando
Pistolese, presso il cui Studio, sito in Salerno alla Via Casarse n. 1,
elettivamente domicilia;
CONVENUTA
1 Conclusioni: come da note sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 21.05.2025.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
conveniva in giudizio esponendo che Controparte_3
con atto di pignoramento presso terzi ex art. 72-bis, d.P.R. n.602/1973, n.
10020203220000025009, notificato a mezzo PEC in data 13.02.2020,
pignorava presso la Provincia di Controparte_1
Treviso la somma di € 16.338,83.
1.1 Aggiungeva, altresì, di aver proposto ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 100020209004627149/000, atto presupposto al pignoramento, e che il procedimento si era concluso con sentenza n.
2430/2020 con la quale la Commissione Tributaria Provinciale di Salerno
accoglieva ricorso e, per l'effetto, annullava il suddetto atto.
1.2. Sosteneva dunque che, a seguito della suddetta sentenza di annullamento, tratteneva indebitamente Controparte_1
ed illegittimamente la predetta somma, mai restituita all'attore, nonostante formale richiesta del 15.01.2021.
1.3. Concludeva nei seguenti termini: “1. In via principale accertare e
dichiarare il diritto del sig. ad ottenere la Parte_1
restituzione della somma di € 16.338,83, stante la bontà delle
argomentazioni sopra esposte;
2 accertare e dichiarare che le somme
trattenute da risultano indebite e Controparte_1
illegittime stante la bontà delle argomentazioni sopra esposte;
3.
Condannare alla restituzione della Controparte_1
2 somma di € 16.338,83, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data
della richiesta”, con vittoria di spese da attribuirsi al procuratore antistatario.
2. Con comparsa di risposta si costituiva Controparte_1
, eccependo il difetto di legittimazione passiva in quanto
[...]
l'azione andava proposta contro l'Ente impositore (nella specie, la
Regione Campania) titolare del credito ed unico soggetto legittimato ad emettere provvedimenti di sgravio.
2.1. Nel merito, contestava la pretesa attorea perché infondata ed effettuata in un lasso di tempo eccessivamente breve rispetto alla pubblicazione della sentenza di annullamento.
2.2. Concludeva, pertanto, nei seguenti termini: “1) In via preliminare e
principale accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità
della spiegata azione nei confronti dell' , Controparte_1
per carenza di legittimazione passiva;
2) Nel merito rigettare in toto
l'opposizione perché infondata sia in fatto che in diritto per tutti i motivi
esposti; 3) Con vittoria di spese e competenze tutte di lite.”
3. Alla prima udienza di trattazione dell'08.06.2021 venivano concessi i termini per le memorie istruttorie ex art. 183, co. 6, c.p.c. all'esito delle quali si dava atto che il compendio probatorio includeva unicamente produzioni documentali.
4. La causa veniva quindi riassegnata allo scrivente magistrato e, all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 21.05.2025, sostituita mediante note scritte ex art. 127 ter c.p.c., trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
3 ***
5. La domanda attorea è inquadrabile nell'azione di ripetizione di indebito oggettivo, ai sensi dell'art. 2033 c.c..
5.1. Secondo quanto disposto dall'art. 2033 c.c., l'esecuzione di una prestazione non dovuta (indebito) fa sorgere un'obbligazione restitutoria di carattere personale, obbligando colui che l'ha ricevuta (accipiens) a restituirla a chi l'abbia eseguita (solvens), e ciò alla luce del principio generale del divieto di porre in essere spostamenti patrimoniali privi di una adeguata giustificazione causale. Nel nostro ordinamento, difatti, ogni spostamento patrimoniale deve essere giustificato;
pertanto, l'inesistenza originaria del titolo del pagamento o il suo venir meno costituiscono il presupposto per la ripetizione di quanto versato al fine di ricondurre i patrimoni nella situazione precedente, con il solo temperamento, per quanto riguarda i frutti e gli interessi, derivante dall'eventuale condizione di buona fede dell'accipiens.
5.2. I presupposti dell'indebito oggettivo sono, dunque, l'effettuazione di un pagamento e la non debenza dello stesso. L'applicabilità della norma in oggetto è stata estesa in via giurisprudenziale anche al caso dell'indebito oggettivo c.d. “sopravvenuto”, ovvero ai casi in cui la ragione giustificativa venga meno in un momento successivo al pagamento.
Sul punto, la giurisprudenza ha rimarcato che l'azione di ripetizione ex art. 2033 ha per suo fondamento l'inesistenza dell'obbligazione adempiuta da una parte, o perché il vincolo obbligatorio non è mai sorto, o perché venuto meno successivamente, a seguito di annullamento, rescissione o
4 inefficacia connessa ad una condizione risolutiva avveratasi (Cfr. Cass.
sez. un. N. 5624/2008, Cass. civ., sez. III, n. 13207/2013).
5.3. Per quanto attiene al profilo probatorio, nella ripetizione di indebito opera il normale principio dell'onere della prova a carico dell'attore il quale, quindi, è tenuto a dimostrare sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi (Cass. civ., sez. II, n.
30713/2018).
6. Venendo al merito, la domanda proposta da è Parte_1
fondata e deve essere accolta.
6.1. Quanto al tema della legittimazione passiva nell'azione di ripetizione dell'indebito, che è sostanzialmente l'unica specifica eccezione sollevata dalla convenuta , preme rilevare che Controparte_3
la giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato il principio secondo il quale rispetto all'azione di ripetizione di indebito oggettivo è
passivamente legittimato solo il soggetto che ha ricevuto la somma che si assume essere non dovuta (Cass. 15 luglio 2003, n. 11073; Cass. 13
novembre 2003, n. 17146; Cass. n. 25170 del 2016): “…tale principio,
concernente la legittimazione passiva dell'accipiens, è fermo nella
giurisprudenza della S.C. e trova fondamento nella formulazione letterale
dell'art. 2033 c.c. che, collegando la genesi dell'obbligazione restitutoria
al pagamento non dovuto, mostra di individuare il percettore del
pagamento non dovuto come soggetto passivo dell'obbligazione” (Così,
Cass. civ., n. 610 del 2019).
6.2. Facendo applicazione del principio di diritto richiamato è pacifico che l' abbia percepito la somma per cui è Controparte_3
5 causa;
la circostanza è anche comprovata documentalmente dalla dichiarazione del terzo Provincia di Treviso, cui si rimanda (cfr.
Determinazione Dirigenziale n. 224/2020 in atti).
6.3. Può solo aggiungersi che l'Agenzia convenuta non contesta il merito della pretesa creditoria, una volta venuto meno il titolo per effetto della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Salerno n.
1668/2020 in atti.
6.4. Allo stato, dunque, essa attualmente detiene la suddetta somma, non risultando agli atti ulteriori elementi dai quali poter ritenere che successivamente alla riscossione, le stesse furono versate all'Ente
impositore; circostanza, del resto, non oggetto di allegazione.
Per il principio di vicinanza della prova, in ogni caso, la stessa doveva essere fornita dalla convenuta.
Deve ritenersi, quindi, provata l'indebita percezione di tale somma da parte della convenuta, ex art. 2033 c.c., a fronte della quale va accolto il diritto alla restituzione come richiesto dall'attore, con conseguente condanna della convenuta.
7. Sugli interessi, la disciplina dell'indebito oggettivo prevede che l'accipiens indebiti è tenuto a restituire unitamente al bene anche i frutti e gli interessi percepiti in base ad esso. L'art. 2033 c.c. stabilisce che l'accipiens di mala fede è tenuto alla restituzione dal giorno del pagamento, mentre chi era in buona fede, è tenuto alle restituzioni solo a partire dal giorno della domanda. Nel caso di specie, è indiscussa la buona fede dell' , posto che, al momento Controparte_3
6 dell'aggiudicazione delle somme, l'atto presupposto era ancora valido ed efficace.
7.1. Le Sezioni Unite, intervenute per risolvere un precedente contrasto,
mutando il consolidato orientamento dei giudici di legittimità, hanno statuito che, ai fini del decorso degli interessi in ipotesi di ripetizione d'indebito oggettivo, il termine "domanda", di cui all'art. 2033 c.c., non vada inteso come riferito esclusivamente alla domanda giudiziale ma comprende anche gli atti stragiudiziali aventi valore di costituzione in mora, ai sensi dell'art. 1219: “Ai fini del decorso degli interessi in ipotesi di ripetizione d'indebito oggettivo, il termine “domanda” di cui all'art. 2033 c.c., non va inteso come riferito esclusivamente alla domanda giudiziale ma comprende, anche, gli atti stragiudiziali aventi valore di costituzione in mora, ai sensi dell'art. 1219 c.c.”. (Cfr. Cass. civ. Sezioni
Unite, n. 15895/2019).
Di contro, non può essere concessa la rivalutazione monetaria, in quanto è
pacifico che riguardi solo i debiti c.d. di valuta e non di valore.
7.2. Ne consegue il diritto dell'attore ad ottenere la restituzione degli interessi a far data dalla messa in mora stragiudiziale del 15.01.2021, come correttamente richiesto da parte attrice.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e - avuto riguardo al valore del
decisum e sulla base dei parametri approvati con il D.M. 147/22 e s.m. -
sono liquidate in dispositivo tra i valori minimi e medi, in ragione delle attività espletate e tenuto conto della natura documentale del giudizio.
Deve disporsi la distrazione di tali spese al procuratore di parte attrice,
dichiaratosi antistatario.
7
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da disattesa ogni diversa e/o ulteriore Parte_1
istanza così provvede:
1. in accoglimento della domanda, accerta e dichiara il diritto alla restituzione dell'indebito ex art. 2033 c.c.;
2. per l'effetto, condanna l' , in persona Controparte_3
del legale rapp.te p.t., al pagamento, in favore dell'attore, della somma di
€ 16.338,83, oltre interessi legali su tale somma, a partire dal 15.01.2021
e fino al soddisfo;
2. condanna la l' , in persona del legale Controparte_3
rapp.te p.t., alla rifusione delle spese processuali, che liquida in € 3.000,00
per soli onorari, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del
15%, IVA e CPA come per legge;
3. dispone la distrazione delle predette spese di lite in favore dell'Avv.
Ludovico NT, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Salerno il 27.10.2025
Il giudice
SC SI
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
In persona del giudice dott. SC SI, all'esito dei termini ex art. 190 c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I° grado iscritta al N.R.G. 1618/2021, avente ad oggetto: domanda di restituzione somme per indebito oggettivo, vertente
TRA
(c.f. , rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso, giusta mandato allegato all'atto di citazione, dall'Avv. Ludovico
NT, presso il cui Studio, sito in Salerno, alla Via Diaz, n. 12,
elettivamente domicilia;
ATTORE
E
, già Controparte_1 Controparte_2
quale agente per la riscossione dei tributi, (CF e P. IVA ,
[...] P.IVA_1
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Armando
Pistolese, presso il cui Studio, sito in Salerno alla Via Casarse n. 1,
elettivamente domicilia;
CONVENUTA
1 Conclusioni: come da note sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 21.05.2025.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
conveniva in giudizio esponendo che Controparte_3
con atto di pignoramento presso terzi ex art. 72-bis, d.P.R. n.602/1973, n.
10020203220000025009, notificato a mezzo PEC in data 13.02.2020,
pignorava presso la Provincia di Controparte_1
Treviso la somma di € 16.338,83.
1.1 Aggiungeva, altresì, di aver proposto ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 100020209004627149/000, atto presupposto al pignoramento, e che il procedimento si era concluso con sentenza n.
2430/2020 con la quale la Commissione Tributaria Provinciale di Salerno
accoglieva ricorso e, per l'effetto, annullava il suddetto atto.
1.2. Sosteneva dunque che, a seguito della suddetta sentenza di annullamento, tratteneva indebitamente Controparte_1
ed illegittimamente la predetta somma, mai restituita all'attore, nonostante formale richiesta del 15.01.2021.
1.3. Concludeva nei seguenti termini: “1. In via principale accertare e
dichiarare il diritto del sig. ad ottenere la Parte_1
restituzione della somma di € 16.338,83, stante la bontà delle
argomentazioni sopra esposte;
2 accertare e dichiarare che le somme
trattenute da risultano indebite e Controparte_1
illegittime stante la bontà delle argomentazioni sopra esposte;
3.
Condannare alla restituzione della Controparte_1
2 somma di € 16.338,83, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data
della richiesta”, con vittoria di spese da attribuirsi al procuratore antistatario.
2. Con comparsa di risposta si costituiva Controparte_1
, eccependo il difetto di legittimazione passiva in quanto
[...]
l'azione andava proposta contro l'Ente impositore (nella specie, la
Regione Campania) titolare del credito ed unico soggetto legittimato ad emettere provvedimenti di sgravio.
2.1. Nel merito, contestava la pretesa attorea perché infondata ed effettuata in un lasso di tempo eccessivamente breve rispetto alla pubblicazione della sentenza di annullamento.
2.2. Concludeva, pertanto, nei seguenti termini: “1) In via preliminare e
principale accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità
della spiegata azione nei confronti dell' , Controparte_1
per carenza di legittimazione passiva;
2) Nel merito rigettare in toto
l'opposizione perché infondata sia in fatto che in diritto per tutti i motivi
esposti; 3) Con vittoria di spese e competenze tutte di lite.”
3. Alla prima udienza di trattazione dell'08.06.2021 venivano concessi i termini per le memorie istruttorie ex art. 183, co. 6, c.p.c. all'esito delle quali si dava atto che il compendio probatorio includeva unicamente produzioni documentali.
4. La causa veniva quindi riassegnata allo scrivente magistrato e, all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 21.05.2025, sostituita mediante note scritte ex art. 127 ter c.p.c., trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
3 ***
5. La domanda attorea è inquadrabile nell'azione di ripetizione di indebito oggettivo, ai sensi dell'art. 2033 c.c..
5.1. Secondo quanto disposto dall'art. 2033 c.c., l'esecuzione di una prestazione non dovuta (indebito) fa sorgere un'obbligazione restitutoria di carattere personale, obbligando colui che l'ha ricevuta (accipiens) a restituirla a chi l'abbia eseguita (solvens), e ciò alla luce del principio generale del divieto di porre in essere spostamenti patrimoniali privi di una adeguata giustificazione causale. Nel nostro ordinamento, difatti, ogni spostamento patrimoniale deve essere giustificato;
pertanto, l'inesistenza originaria del titolo del pagamento o il suo venir meno costituiscono il presupposto per la ripetizione di quanto versato al fine di ricondurre i patrimoni nella situazione precedente, con il solo temperamento, per quanto riguarda i frutti e gli interessi, derivante dall'eventuale condizione di buona fede dell'accipiens.
5.2. I presupposti dell'indebito oggettivo sono, dunque, l'effettuazione di un pagamento e la non debenza dello stesso. L'applicabilità della norma in oggetto è stata estesa in via giurisprudenziale anche al caso dell'indebito oggettivo c.d. “sopravvenuto”, ovvero ai casi in cui la ragione giustificativa venga meno in un momento successivo al pagamento.
Sul punto, la giurisprudenza ha rimarcato che l'azione di ripetizione ex art. 2033 ha per suo fondamento l'inesistenza dell'obbligazione adempiuta da una parte, o perché il vincolo obbligatorio non è mai sorto, o perché venuto meno successivamente, a seguito di annullamento, rescissione o
4 inefficacia connessa ad una condizione risolutiva avveratasi (Cfr. Cass.
sez. un. N. 5624/2008, Cass. civ., sez. III, n. 13207/2013).
5.3. Per quanto attiene al profilo probatorio, nella ripetizione di indebito opera il normale principio dell'onere della prova a carico dell'attore il quale, quindi, è tenuto a dimostrare sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi (Cass. civ., sez. II, n.
30713/2018).
6. Venendo al merito, la domanda proposta da è Parte_1
fondata e deve essere accolta.
6.1. Quanto al tema della legittimazione passiva nell'azione di ripetizione dell'indebito, che è sostanzialmente l'unica specifica eccezione sollevata dalla convenuta , preme rilevare che Controparte_3
la giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato il principio secondo il quale rispetto all'azione di ripetizione di indebito oggettivo è
passivamente legittimato solo il soggetto che ha ricevuto la somma che si assume essere non dovuta (Cass. 15 luglio 2003, n. 11073; Cass. 13
novembre 2003, n. 17146; Cass. n. 25170 del 2016): “…tale principio,
concernente la legittimazione passiva dell'accipiens, è fermo nella
giurisprudenza della S.C. e trova fondamento nella formulazione letterale
dell'art. 2033 c.c. che, collegando la genesi dell'obbligazione restitutoria
al pagamento non dovuto, mostra di individuare il percettore del
pagamento non dovuto come soggetto passivo dell'obbligazione” (Così,
Cass. civ., n. 610 del 2019).
6.2. Facendo applicazione del principio di diritto richiamato è pacifico che l' abbia percepito la somma per cui è Controparte_3
5 causa;
la circostanza è anche comprovata documentalmente dalla dichiarazione del terzo Provincia di Treviso, cui si rimanda (cfr.
Determinazione Dirigenziale n. 224/2020 in atti).
6.3. Può solo aggiungersi che l'Agenzia convenuta non contesta il merito della pretesa creditoria, una volta venuto meno il titolo per effetto della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Salerno n.
1668/2020 in atti.
6.4. Allo stato, dunque, essa attualmente detiene la suddetta somma, non risultando agli atti ulteriori elementi dai quali poter ritenere che successivamente alla riscossione, le stesse furono versate all'Ente
impositore; circostanza, del resto, non oggetto di allegazione.
Per il principio di vicinanza della prova, in ogni caso, la stessa doveva essere fornita dalla convenuta.
Deve ritenersi, quindi, provata l'indebita percezione di tale somma da parte della convenuta, ex art. 2033 c.c., a fronte della quale va accolto il diritto alla restituzione come richiesto dall'attore, con conseguente condanna della convenuta.
7. Sugli interessi, la disciplina dell'indebito oggettivo prevede che l'accipiens indebiti è tenuto a restituire unitamente al bene anche i frutti e gli interessi percepiti in base ad esso. L'art. 2033 c.c. stabilisce che l'accipiens di mala fede è tenuto alla restituzione dal giorno del pagamento, mentre chi era in buona fede, è tenuto alle restituzioni solo a partire dal giorno della domanda. Nel caso di specie, è indiscussa la buona fede dell' , posto che, al momento Controparte_3
6 dell'aggiudicazione delle somme, l'atto presupposto era ancora valido ed efficace.
7.1. Le Sezioni Unite, intervenute per risolvere un precedente contrasto,
mutando il consolidato orientamento dei giudici di legittimità, hanno statuito che, ai fini del decorso degli interessi in ipotesi di ripetizione d'indebito oggettivo, il termine "domanda", di cui all'art. 2033 c.c., non vada inteso come riferito esclusivamente alla domanda giudiziale ma comprende anche gli atti stragiudiziali aventi valore di costituzione in mora, ai sensi dell'art. 1219: “Ai fini del decorso degli interessi in ipotesi di ripetizione d'indebito oggettivo, il termine “domanda” di cui all'art. 2033 c.c., non va inteso come riferito esclusivamente alla domanda giudiziale ma comprende, anche, gli atti stragiudiziali aventi valore di costituzione in mora, ai sensi dell'art. 1219 c.c.”. (Cfr. Cass. civ. Sezioni
Unite, n. 15895/2019).
Di contro, non può essere concessa la rivalutazione monetaria, in quanto è
pacifico che riguardi solo i debiti c.d. di valuta e non di valore.
7.2. Ne consegue il diritto dell'attore ad ottenere la restituzione degli interessi a far data dalla messa in mora stragiudiziale del 15.01.2021, come correttamente richiesto da parte attrice.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e - avuto riguardo al valore del
decisum e sulla base dei parametri approvati con il D.M. 147/22 e s.m. -
sono liquidate in dispositivo tra i valori minimi e medi, in ragione delle attività espletate e tenuto conto della natura documentale del giudizio.
Deve disporsi la distrazione di tali spese al procuratore di parte attrice,
dichiaratosi antistatario.
7
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da disattesa ogni diversa e/o ulteriore Parte_1
istanza così provvede:
1. in accoglimento della domanda, accerta e dichiara il diritto alla restituzione dell'indebito ex art. 2033 c.c.;
2. per l'effetto, condanna l' , in persona Controparte_3
del legale rapp.te p.t., al pagamento, in favore dell'attore, della somma di
€ 16.338,83, oltre interessi legali su tale somma, a partire dal 15.01.2021
e fino al soddisfo;
2. condanna la l' , in persona del legale Controparte_3
rapp.te p.t., alla rifusione delle spese processuali, che liquida in € 3.000,00
per soli onorari, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del
15%, IVA e CPA come per legge;
3. dispone la distrazione delle predette spese di lite in favore dell'Avv.
Ludovico NT, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Salerno il 27.10.2025
Il giudice
SC SI
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