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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 03/07/2025, n. 2227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2227 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
SENTENZA N. ANNO 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa
Giuseppina Vecchione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. Rg 7843/2022 R.G., avente ad oggetto: giudizio di merito introdotto a seguito dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, comma II c.p.c., vertente
tra
, in persona del legale rapp.te pro tempore, rappresentata e Parte_1 difesa dall'Avv. Augusto Imondi, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in
Caserta, Via F. Turati n. 55, in virtù di procura allegata agli atti;
attrice/opponente
e
1. Avv. Carlo Pirozzi, Avv. Sergio Saltalamacchia, Avv. Agostino Cerullo, Avv. Valerio
Curcio, Avv. Michele Esposito, Avv. Pierluigi Rispoli, Avv. Pasquale Diana e
[...]
rappresentati e difesi dall'Avv. Alessandro Controparte_1
Saltalamacchia – anche quale procuratore di sé stesso - elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in DD, Via Cornato n. 34, in virtù di procura allegata agli atti;
2. Avv. , rappresentato e difeso da sé medesimo ex art. 86 c.p.c., Controparte_2 elettivamente domiciliato presso il proprio studio sito in Trentola Ducenta, Via IV Novembre
207;
3. Avv. rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Saltalamacchia, Controparte_3 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in DD, Via Cornato n. 34, in virtù di procura allegata agli atti;
4. Avv. , rappresentato e difeso da sé medesimo ex art. 86 c.p.c. elettivamente Controparte_4 domiciliato presso il proprio studio in San Cipriano d'Aversa (CE), alla Via Parri n.14;
5. Abg. , rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Saltalamacchia, Parte_2
1 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in DD, Via Cornato n. 34, in virtù di procura allegata agli atti;
convenuti/opposti nonché
Avv.p. Salvatore Schiavone
Avv. Cantiello Ottavio convenuti contumaci/opposti
Controparte_5 altra convenuta/opposta non costituita
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio all'insegnamento della Suprema Corte (cfr. Cass. civ., Sez. III,
19.10.2006, n. 22409).
CONCLUSIONI
Per la parte opponente: come da note scritte predisposte per l'udienza figurata del 19.11.2024;
Per le parti opposte: come da note scritte predisposte per l'udienza figurata del 19.11.2024.
In primo luogo deve darsi atto che – elassi i termini concessi per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica - al momento della rimessione del presente fascicolo alla scrivente per la decisione, agli atti del fascicolo telematico risultava il deposito delle sole comparse conclusionali nell'interesse di , Avv. e Parte_1 Controparte_2
Avv.ti Carlo Pirozzi, Sergio Saltalamacchia, Agostino Cerullo, Valerio Curcio, Michele Esposito,
Pierluigi Rispoli, Pasquale Diana, , Alessandro Controparte_3 Parte_2
Saltalamacchia e Controparte_6
Al riguardo, ritiene il Tribunale che la mancata riproposizione, nelle conclusioni definitive, di domande, eccezioni o istanze in precedenza formulate non può essere ritenuta, di per sé sola, sufficiente a farne presumere la rinuncia o l'abbandono, atteso che con note scritte predisposte per l'udienza ex art. 189 c.p.c. del 19.11.2024 le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni, riportandosi a tutto quanto dedotto, prodotto ed eccepito.
In via preliminare, al fine di delimitare l'odierno thema decidendum, giova osservare che il presente procedimento costituisce la fase a cognizione piena della opposizione endoesecutiva ex art. 617, comma II c.p.c., spiegata dall'odierna parte attrice nell'ambito della procedura di
2 espropriazione mobiliare presso terzi Rg n. 1441/2020 con ricorso depositato in data 30.5.2022, proposto avverso la ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c..
Giova, funzionalmente ad una più agevole comprensione dei fatti di causa, ripercorrerne seppur sinteticamente le vicende.
La procedura espropriativa mobiliare Rg n. 1441/2020 veniva intentata dall'Avv. Carlo Pirozzi - sulla base della sentenza n. 1919/19 resa dal GdP di Frattamaggiore in data 18.1-25.5.2019, munita della formula esecutiva in data 14.6.2019 – per i compensi ivi liquidati in suo favore - in danno dell'agente della riscossione e nei confronti del terzo pignorato Controparte_7
Costituitasi in giudizio, l' spiegava opposizione alla esecuzione ex art. 615, comma II c.p.c. CP_8
(cfr. deposito del 5.5.2022 – Rg n. 1441/2020).
Con ordinanza del 6-16.5.2022, il G.E. (non avvedutasi della opposizione ex art. 615, comma II
c.p.c.) disponeva la assegnazione ex art. 553 c.p.c. delle somme pignorate in conformità a quanto richiesto dalle parti creditrici nel progetto di distribuzione ex art. 541 c.p.c. depositato agli atti, “… riliquidate solo per la parte relativa agli oneri accessori di cui infra. …”.
Con decreto del 23.5.2022, il G.O.P. in funzione di G.E. “… Visto il ricorso in opposizione ex art.
615 cpc in atti depositato dall'opponente il 05 maggio 2022 unitamente a richiesta di cautelativa;
Rilevato che tale opposizione non veniva visualizzata per la data del 06 maggio 2022 e che, pertanto, erroneamente veniva emessa ordinanza di assegnazione …” ne sospendeva l'esecutività e fissava la comparizione delle parti all'udienza del 30 giugno 2022.
Avverso l'ordinanza di assegnazione del 6.5.2022 – per quanto oggetto di interesse nella presente sede - l'odierna parte attrice in data 30.5.2022 spiegava opposizione ex art. 617, comma II c.p.c. deducendo quanto segue: “… L'ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c. risulta resa e depositata dal GE il 16.05.2022 - all'esito dell'udienza cartolare del 06.05.2022-: la stessa non fa alcun riferimento alla opposizione all'esecuzione ex art. 615 co. 2 c.p.c., proposta dalla debitrice esecutata con atto depositato antecedentemente, per via Controparte_9 telematica, il 05.05.2022 …” (cfr. pag. 3 ricorso in opposizione ex art. 617, comma II c.p.c.).
A supporto del ricorso, dunque, adduceva: 1. la illegittimità della ordinanza di assegnazione perché emessa senza la preventiva delibazione delle censure spese nell'ambito del ricorso in opposizione ex art. 615, comma II c.p.c. (che ivi richiamava per relationem – cfr. punto 2 pag. 4 ricorso); 2.
l'omesso vaglio sulla liquidazione delle spese e dei compensi;
3. la inesistenza di atti abdicativi a supporto della menzione nel progetto di distribuzione “… le richieste di assegnazione dei titoli esecutivi per i quali è stato spiegato intervento nella presente procedura esecutiva e non indicati al seguente progetto di distribuzione amichevole si intendono rinunciati”; 4. la illegittima duplicazione di liquidazioni con riguardo a “… posizioni contenute all'interno di singoli atti di
3 intervento fondati su più titoli esecutivi, ad es:- intervento del 29.04.2022 di Controparte_1
(con l'avv. Sergio Saltalamacchia) fondato sul d.i. n. 81/2021 del gdp di DD (n. 2 dell'ordinanza di assegnazione), e intervento in pari data dell'avv. Saltalamacchia Sergio, sempre su d.i. n. 81/2021 del gdp di DD (n. 4 dell'ordinanza di assegnazione); - intervento del
29.04.2022 dell'avv. Alessandro Saltalamacchia (difeso dall'avv. Sergio Saltalamacchia) fondato su d.i. n. 101/2021 del gdp di DD (n. 3 dell'ordinanza di assegnazione), e intervento in pari data dell'avv. Saltalamacchia Sergio, sempre su d.i. n. 101/2021 del gdp di DD (n. 4 dell'ordinanza di assegnazione); con susseguente non dovuta maggiorazione in termini di compensi attribuiti ai difensori dichiaratisi distrattari. …” (cfr. pag. 5 ricorso ex art. 617, comma II c.p.c.).
Per la trattazione della opposizione ex art. 617, comma II c.p.c. veniva fissata la medesima data del
30.6.2022, già indicata per la delibazione sulla istanza di sospensione ex art. 624 c.p.c. di cui alla opposizione ex art. 615, comma II c.p.c. depositata in data 5.5.2022
Con ordinanza del 11-12.8.2022 il G.E., sciogliendo la riserva ivi assunta, provvedeva con motivazione che pedissequamente si riporta:
“… In via del tutto preliminare si rileva che nel caso di specie trattasi di crediti azionati in virtù del riconoscimento giudiziale di spese processuali con distrazione in capo ai professionisti procedenti ed interventori, assistite da privilegio ex art. 2751 bis, n 2 cod civ, e tutelati in forza della legge 81/2017 sul lavoro autonomo non imprenditoriale e soprattutto dalle nuove norme in materia di equo compenso, che hanno novellato proprio la legge forense, inserendo, dopo l'articolo 13 prima richiamato, il nuovo articolo 13-bis (Cass., sez. lav., 22 settembre 2010, n. 20269, Cass. civ., sez. VI, 30 novembre 2016, n. 24492) per cui la sospensione risulterebbe segnatamente pregiudizievole per il creditore, anche in riferimento all'ineludibile obbligo di una celere definizione del processo ex art. 111 Cost;
In relazione alla doglianza relativa alla errata determinazione delle competenze liquidate dai creditori nel precetto, essa non ne determina la nullità di alcun atto della procedura esecutiva. Infatti per giurisprudenza consolidata l'intimazione di precetto per una somma superiore a quella dovuta non produce la nullità del precetto, ma dà luogo soltanto alla riduzione della somma domandata nei limiti di quella dovuta (Cass. 2938/1992). Specularmente, la giurisprudenza ha affermato che il pignoramento di una somma superiore a quella risultane dal titolo non produce alcuna invalidità o illegittimità dello stesso e ciò in ragione dell'esistenza dei poteri discrezionali di riduzione dell'importo pignorato attribuiti al GE (Cass. N 8664/98, e da ultimo Cass. n. 6895/2005). Ne deriva nella specie che, pur a fronte di un errato calcolo delle competenze da parte del procuratore del creditore in relazione al credito risultante dal titolo, né il precetto, né il pignoramento sono inficiati da nullità. Spetta infatti al GE determinare le competenze da attribuirsi al professionista in sede del compendio pignorato. Ciò detto va ritenuto conformemente alla giurisprudenza della Suprema Corte che l'eccessività della somma portata nel precetto non travolge questo per l'intero, ma dà luogo soltanto alla riduzione della somma domandata nei limiti di quella dovuta, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente spettante, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito di opposizione alla quantità del credito. ( così Cass. N. 2160/2013 e in tal senso pure n. 7207/14 e n. 24704/20).Ciò detto, questo Ufficio recependo in parte il piano di distribuzione
4 amichevole depositato e predisposto dai creditori tutti, provvedeva nella impugnata ordinanza del 06 maggio 2022, a riliquidare d'Ufficio i compensi e spese di procedura;
Per ciò che concerne invece la censura relativa alla inammissibilità degli interventi successivi alla udienza del 05.11.2021, posto che i creditori agiscono in via titolata, l'intervento successivo, nonostante la chiara espressione normativa utilizzata, in proposito, dall'art. 499, II comma c.p.c., è pur sempre ammissibile. La norma deve, essere infatti, coordinata con le previsioni di cui agli artt.525 e 528 (es. mobiliari); 551 c.p.c. (presso terzi) e 564, 565 (immobiliari), norme che non sono state affatto modificate dal legislatore del 2005. Inoltre, nessuna norma codicistica prevede che gli interventi (titolati) debbano essere notificati al debitore;
Quanto poi al tentativo di pagamento da parte della debitrice delle somme in base ai titoli azionati, giova richiamare i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità. Ebbene, come noto “Il debitore di una obbligazione pecuniaria, dinanzi al rifiuto del creditore di ricevere la prestazione, non ha altro mezzo per liberarsi del proprio debito che l'offerta reale di cui all'art. 1208 c.c., a nulla rilevando che il creditore abbia rifiutato l'adempimento in buona o malafede”, principio di recente ribadito dalla Cassazione con sentenza Cassazione civile sez. III, 08/04/2022, nr. 11491. Premesso che, nel caso di specie, non è stato posto in essere il procedimento della mora di cui all'art. 1206 c.c., ciononostante Pt_3 anche se esso fosse stato azionato il creditore sarebbe legittimato a procedere in executivis. In proposito si richiama il seguente principio:” Il creditore è legittimato ad agire esecutivamente, anche se costituito in mora credendi, non essendo il debitore liberato dall'obbligazione se non con l'esecuzione del deposito accettato dal creditore o dichiarato valido con sentenza passata in giudicato a seguito dell'offerta”(Cass. Civ. sez. III, 29.04.2015, n. 8711). Tanto osservato in diritto e venendo al caso in esame, occorre tener presente che il pagamento del dovuto – nella prospettazione della documentazione depositata dalla debitrice in data 29 giugno 2022 in copia e ad uso interno - sebbene contestata e disconosciuta dai creditori poiché a dire degli stessi creditori
“ riguarda la ricezione degli assegni, la quale è avvenuta sempre da parte di persone diverse dai destinatari anche se recapitati all'indirizzo corretto pertanto mai ricevuti dai destinatari effettivi ma da soggetti non legittimati alla ricezione degli stessi”, impone a questo Ufficio di devolvere al merito la disamina della relativa contestazione, richiedente approfondimento istruttorio;
Pertanto, con riferimento a tale motivo di opposizione ed alla documentazione depositata il 29 giugno 2022, ed avuto riguardo ad una delibazione seppur sommaria che contraddistingue l'istanza cautelare, allo stato, appare opportuno confermare la sospensione della efficacia esecutiva della ordinanza di assegnazione del 06 maggio 2022; Preso atto altresì che a mezzo del procuratore costituito del creditore avv. Michele Esposito per la sentenza nr. 50433/19 presente al punto (16) dell'ordinanza di assegnazione somme, poi sospesa, viene richiesto l'esclusione della stessa dal piano di riparto, così come per le sentenze nn.48425/19 e 967/20 indicate al punto (17) della stessa. Ritenuto quanto alle spese della presente fase di opposizione, che sussistano i presupposti per una integrale compensazione delle stesse, alla luce della complessiva valutazione della vicenda
Pqm
Visto il ricorso ex art. 615 cpc e Visto il ricorso ex art. 617 cpc Conferma la sospensione della efficacia esecutiva della ordinanza di assegnazione del 06 maggio 2022 e fissa termine perentorio, ai sensi dell'art. 616 c.p.c. di giorni 60 dalla comunicazione della presente ordinanza per l'instaurazione di eventuale giudizio di merito innanzi al Giudice competente. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite. …”.
Instaurata tempestivamente la presente fase di merito, non si costituivano l'Avv.p. Salvatore
5 Schiavone e l'Avv. Cantiello Ottavio, dacché all'esito della udienza figurata del 20.6.2023 ne veniva dichiarata la contumacia.
Parimenti, va dichiarata la contumacia della convenuta che, sebbene Controparte_5 ritualmente convenuta in giudizio (cfr. file eml allegato all'atto di iscrizione a ruolo del procedimento), non si costituiva.
Tanto chiarito, occorre innanzitutto soffermarsi sulle questioni di carattere preliminare devolute dalle parti.
Quanto alla eccezione, sollevata dai convenuti/opposti - Avv. Carlo Pirozzi, Avv. Sergio
Saltalamacchia, Avv. Agostino Cerullo, Avv. Valerio Curcio, Avv. Michele Esposito, Avv.
Pierluigi Rispoli, Avv. Pasquale Diana, ed Controparte_1
Avv. Alessandro Saltalamacchia – afferente l'inammissibilità della domanda attorea, per difetto di rappresentanza processuale, stante la costituzione in giudizio dell' a mezzo di avvocato del CP_8 libero foro, si reputa che essa sia priva di pregio.
Queste le ragioni: dal combinato disposto degli artt. 1, comma 8, del decreto legge 22 ottobre 2016,
n. 193, convertito con modificazioni dalla Legge n. 225 del 1° dicembre 2016 e 43 del Regio 30 ottobre 1933, n. 1611, si desume che, sebbene l'Avvocatura dello Stato possa assumere la rappresentanza e la difesa di amministrazioni pubbliche non statali ed enti sovvenzionati, sottoposti a tutela od anche a sola vigilanza dello Stato, sempre che sia autorizzata da disposizione di legge, di regolamento o di altro provvedimento approvato con regio decreto è, altresì, previsto che l'ente può avvalersi - sulla base di specifici criteri definiti negli atti di carattere generale - deliberati ai sensi del comma 5 dell'art. 1 sopra richiamato - di avvocati del libero foro;
fatta salva, in ogni caso, ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, la facoltà della
Avvocatura dello Stato – previa interlocuzione con l'ente - di assumere direttamente la trattazione della causa.
Da quanto detto, si inferisce la facoltà dell'Agente della Riscossione di avvalersi di avvocato del libero foro, non sussistendo alcun tipo di preclusione riguardo all'affidamento di incarichi ad avvocati “esterni”.
La giurisprudenza di legittimità, chiamata ad esprimersi al riguardo ha affermato i seguenti principi di diritto: “… impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, per la rappresentanza e la difesa in giudizio l'
[...]
si avvale:- dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come ad essa Parte_1 riservati dalla convenzione con questa intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi del
30 ottobre 1933, n. 1933, art. 43, comma 4, di apposita motivata Delib. da adottare in casi speciali
6 e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, ovvero, in alternativa e senza bisogno di formalità, nè della
Delib. prevista dal richiamato art. 43, comma 4 R.D. cit., - di avvocati del libero foro - nel rispetto del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, artt. 4 e 17 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi del medesimo D.L. 193 del 2016, art. 1, comma 5 - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio” (cfr. Cass. civ. Sez. Unite, Sent., (ud. 22/10/2019) 19-11-2019, n. 30008).
In ordine alla richiesta di estromissione dal presente giudizio, avanzata dai convenuti/opposti
Avv. Avv. ed Abg. - fondata Controparte_3 Controparte_4 Parte_2 sulla rinuncia agli interventi da essi spiegati nell'ambito della procedura esecutiva Rg n. 1441/20, con conseguente esclusione dei rispettivi crediti dal progetto amichevole di distribuzione ex art. 541
c.p.c. ed omessa assegnazione somme in favore dei predetti – occorre svolgere delle considerazioni.
Dalla disamina degli atti di causa del fascicolo telematico della procedura esecutiva, prima della ordinanza di assegnazione somme, oggetto della presente opposizione, non vi è riscontro del deposito di rinuncia agli atti di intervento, ricavandosi dal progetto di distribuzione ex art. 541 c.p.c.
(cfr. deposito del 2.5.2022 – Rg n. 1441/2020) che “… le richieste di assegnazione dei titoli esecutivi per i quali è stato spiegato intervento nella presente procedura esecutiva e non indicati al seguente progetto di distribuzione amichevole si intendono rinunciati …”; sul punto, la odierna parte attrice ha difatti contestato la sussistenza di formale rinuncia (cfr. note scritte del 27.2.2023).
Come noto, l'istituto della estromissione si sostanzia nell'uscita di una parte dal processo in virtù di un provvedimento del giudice che riscontri il difetto dei presupposti sui quali si fonda la relativa presenza in giudizio.
Ebbene, si reputa che non sussistano i presupposti per l'adozione dell'invocato provvedimento di estromissione, non ricorrendo nessuna delle ipotesi in cui la legge prevede detta possibilità (ex plurimis, l'art. 108 o 109 c.p.c., o l'art. 111, terzo comma, c.p.c.); a ciò si aggiunga che perché si abbia l'estromissione è necessario un formale provvedimento del Giudice ed il consenso di tutte le parti, elemento quest'ultimo non ricorrente nella specie.
Va, poi, detto che in data 17.11.2023 l'Avv. depositava “ISTANZA Controparte_2
DI RINUNCIA AGLI ATTI ED ALL'AZIONE”, con cui - assumendo cessata la materia del contendere, in virtù del raggiungimento di un accordo transattivo - domandava la estromissione dal giudizio. Si reputa che anche essa richiesta non possa trovare seguito.
A ben vedere, la riferita definizione in via bonaria delle controversie con l' involgono CP_8 iniziative intraprese in ambito esecutivo (cfr. file eml in allegato alla memoria conclusionale dell'Avv. ) che non possono rilevare nella presente sede, in cui si discute – come detto - della CP_2
7 fondatezza della opposizione ex art. 617, comma II c.p.c. spiegata dall' avverso la Pt_1 ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c., la cui sospensione della efficacia esecutiva è stata confermata all'esito dell'instaurato contraddittorio.
A ciò deve aggiungersi, quale ulteriore elemento, che l' nulla ha dedotto sul punto, dacché CP_8 neppure è riscontrabile quella carenza d'interesse - da parte del soggetto che ha intrapreso l'azione - alla definizione del giudizio, tale da giustificare la declaratoria di cessata materia del contendere.
In ogni caso e comunque, il riferito accordo transattivo neppure potrebbe condurre alla invocata estromissione dal giudizio per le considerazioni innanzi espresse.
Ciò posto, occorre ribadire che – come specificato dalla parte istante in sede di atto introduttivo – il presente procedimento afferisce al giudizio di merito “CORRELATO AL PROCEDIMENTO EX
ART. 617 CO. 2 C.P.C. N. RE 1441/2020”.
L'anzidetta specificazione è funzionale alla delimitazione del thema decidendum, atteso che “… La esponente ha già introdotto innanzi codesto Tribunale il separato giudizio di merito Pt_1 coordinato alla opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma II c.p.c. proposta nella medesima procedura esecutiva R.E. 1441/2020 ...” (cfr. pag. 4 atto introduttivo).
Ne deriva che nella corrente sede avverrà unicamente la delibazione dei motivi devoluti in sede di ricorso depositato in data 30.5.2022 (ovvero di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, comma II
c.p.c. avverso la ordinanza di assegnazione) non potendo – contrariamente a quanto sostenuto dalla parte attrice/opponente – rilevare le censure di opposizione alla esecuzione ex art. 615, comma II
c.p.c., spiegate con separato ricorso depositato in data 5.5.2022 e relativamente alla quale l'odierna istante ha provveduto ad instaurare apposito giudizio di merito (cfr. pag. 6 atto di citazione, ove si legge: “… Le suddette censure non posso che rilevare anche in questa sede di opposizione ex art.
617 c.p.c. all'ordinanza di assegnazione”).
Ed invero, come noto, l'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione nell'espropriazione forzata presso terzi emette il relativo provvedimento di assegnazione, costituisce un atto del processo esecutivo che, in quanto tale, è autonomamente opponibile ex art. 617 c.p.c., nel termine perentorio di venti giorni, onde ivi far valere i vizi formali del provvedimento, ma anche per metterne in discussione il contenuto decisorio (cfr. Cass. civ. Sez. III Sent., 20/11/2012, n. 20310; Cass. civ.
Sez. III Sent., 13/04/2012, n. 5895) o la validità degli atti che l'hanno preceduta (cfr. Cass. civ. Sez.
III, Sent., (ud. 26/03/2013) 14-05-2013, n. 11566).
Ebbene, poste le suddette coordinate, il Tribunale rileva l'inammissibilità della censura di nullità della ordinanza di assegnazione opposta “per difetto di delega, di competenza e dello ius judicandi”
8 (cfr. pag. 5 atto introduttivo),non potendo – secondo la prospettazione della parte attrice - il giudice onorario statuire su procedure il cui valore superi i 50.000,00 euro.
La Suprema Corte ha in più occasioni affermato la articolazione bifasica dei giudizi di opposizione: la prima, di carattere necessario, introdotta da un ricorso diretto al giudice dell'esecuzione e svolta nelle forme del rito camerale conclusa da un'ordinanza - avente natura e contenuto cautelare - che decide sull'istanza di sospensione della procedura;
la seconda, meramente eventuale, svolta secondo le modalità del processo ordinario di cognizione, avente ad oggetto il merito della lite e definita con sentenza idonea al giudicato.
L'anello di congiunzione tra i due descritti segmenti è rappresentato dal termine perentorio, stabilito nella ordinanza conclusiva della prima fase, per la introduzione (o per la riassunzione) della causa di merito innanzi al giudice competente;
la cesura che così si configura è tuttavia unicamente funzionale all'attribuzione della cognizione sul merito dell'opposizione ad un giudice diverso da quello che ha trattato la fase sommaria, ma non esclude − in ragione dello stretto ed ineludibile collegamento tra le due fasi − il carattere unitario del processo di opposizione.
La ricaduta della qualificazione del giudizio di opposizione come unico, impone che i motivi (e, conseguenzialmente, le sottese argomentazioni) su cui il giudice della fase di merito è chiamato a pronunciarsi debbano essere i medesimi di quelli spiegati, con conseguente inammissibilità dei motivi ulteriormente dedotti rispetto a quelli di cui al ricorso introduttivo (cfr. Cass. civ. Sez. III
Ord., 22/03/2022, n. 9226, nonché in senso conforme Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord., 20/01/2011, n.
1328).
Corollario della immutabilità del thema decidendum tra fase sommaria e quella di merito è che ogni motivo di opposizione diverso da quelli originariamente sottoposti al vaglio del giudice dell'esecuzione, non è utilmente spendibile, integrando una inammissibile mutatio libelli.
Fermo quanto detto - ed evidenziato che ab origine la procedura veniva intrapresa per un credito di gran lunga inferiore alla richiamata soglia di € 50.000,00 (il cui superamento avveniva per effetto dei numerosi interventi ivi spiegati) – occorre, in ogni caso, rilevare che la questione afferisce ad una ripartizione degli affari all'interno del Tribunale che, in quanto tale, non vale di per sé considerata ad inficiare la validità dei provvedimenti adottati.
Venendo alla disamina delle censure devolute il Tribunale reputa che quella sopra indicata sub 1 sia fondata e debba essere accolta per quanto di seguito si provvederà ad illustrare.
Come accennato, l' con deposito del 5.5.2022 spiegava ricorso in Controparte_10 opposizione ex art. 615, comma II c.p.c., ivi rassegnando le seguenti conclusioni: “…
Preliminarmente, perché, a norma dell'art. 624 comma 1 c.p.c. e sussistendo una oggettiva
9 incertezza sulla pretesa creditoria rilevabile dai documenti e dagli atti depositati dallo stesso creditore istante e da quelli intervenuti, venga disposta la sospensione della procedura esecutiva;
- sempre in via preliminare, in considerazione delle eccezionali dimensioni assunte dalla procedura per effetto degli interventi, perché venga respinta l'istanza di assegnazione e venga disposto il differimento della udienza del 06.05.2022 (disponendo che la successiva sia tenuta in presenza), allo scopo di consentire -in attuazione del principio del contraddittorio- alla debitrice esecutata
l'esame dei numerosissimi documenti depositati (in particolare: Parte_1 atti di intervento, titoli esecutivi, dichiarazioni di quantità del terzo, etc.) e la precisazione delle eccezioni poste a fondamento della opposizione alla esecuzione;
- ancora in via preliminare, perché vengano dichiarati inammissibili gli interventi nella procedura esecutiva proposti successivamente al provvedimento del 05.11.2021, con il quale il G.E. ha autorizzato -su istanza di parte-
l'estensione del pignoramento ed il differimento della udienza per la dichiarazione di quantità; - nel merito, per l'accoglimento dell'opposizione e perché vengano dichiarate non dovute e non vengano assegnate le somme illegittimamente pretese con l'atto di pignoramento e con gli atti di intervento, nei quali sussistono macroscopiche difformità tra gli importi indicati nei titoli esecutivi
e quelli riportati negli atti di precetto;
- perché vengano condannati il creditore procedente ed i creditori intervenuti, ex art. 96 c.p.c., al risarcimento dei danni provocati alla CP
, anche per l'illecito vincolo apposto su somme destinate ad esigenze pubbliche, da
[...] determinarsi in via equitativa ex art. 96 commi 2 e 3 c.p.c.; - in ogni caso, per la condanna del creditore procedente e di quelli intervenuti al pagamento di spese e compensi dell'odierno giudizio.
…” (cfr. pag. 5 e 6 della COMPARSA DI COSTITUZIONE CONTENENTE OPPOSIZIONE
ALL'ESECUZIONE EX ART. 615 COMMA 2 C.P.C. ED ISTANZA DI SOSPENSIONE DELLA
PROCEDURA ESECUTIVA EX ART. 624 C.P.C.).
Nella specie, come detto, l'assegnazione delle somme non veniva preceduta dalla doverosa delibazione sulla istanza di sospensione ex art. 624 c.p.c., contenuta nella opposizione ritualmente depositata dall' CP_8
Trattasi di delibazione di carattere cautelare, da svolgersi preliminarmente alla emissione della ordinanza di assegnazione somme, anche ove si consideri la struttura delle espropriazioni mobiliari presso terzi, fisiologicamente (ove non sussistano contestazioni sulla dichiarazione ex art. 547
c.p.c.) destinate ad esaurirsi in sede di prima udienza.
Ed invero, la cautela invocata con le opposizioni ex artt. 615 e 617, comma II c.p.c. ha un rilievo ed ambito operativo differenti: nel primo caso, è richiesta la delibazione sommaria sulla sussistenza dei gravi motivi per sospendere la procedura esecutiva;
nel secondo occorre, invece, valutare la
10 sussistenza prima facie dei presupposti per emettere la sospensione della efficacia esecutiva dell'atto opposto, che si assume viziato.
Peraltro, a fronte della emissione della ordinanza ex art. 553 c.p.c. - che definisce la espropriazione mobiliare presso terzi - non residua spazio per la sospensione della procedura ex art. 624 c.p.c.
(invocata dall' in sede di opposizione ex art. 615, comma II c.p.c.), dal momento che CP_8 presuppone la pendenza di essa.
Nella specie, la procedura esecutiva veniva, dunque, definita con ordinanza ex art. 553 c.p.c.;
l'efficacia esecutiva di esso atto veniva poi sospesa, prima inaudita altera parte (ponendo in rilievo l'erronea emissione della ordinanza di assegnazione, per non aver provveduto alla trattazione della opposizione ex art. 615, comma II c.p.c.) e poi confermata.
Ebbene, ad avviso di chi scrive – tenuto conto dell'illustrato excursus della procedura (che ha, per le ragioni innanzi dette, comportato la contestualità del vaglio di entrambe le opposizioni) – le argomentazioni sottese alla ordinanza del 11-12.8.2022 non valgono a deprivare la odierna parte attrice dell'interesse alla decisione della presente fase di merito, dal momento che essa costituisce l'unico strumento attraverso cui far valere la illegittimità dell'atto impugnato che – si ribadisce – costituisce il momento di definizione della procedura.
Ed infatti, le contestazioni sull'an ed il quatum debeatur, afferiscono al differente profilo del diritto a procedere in executivis che, in quanto tali, esulano dall'ambito del presente procedimento.
Le considerazioni che precedono si reputano dirimenti ed assorbono ogni ulteriore questione prospettata.
All'accertamento sul vizio dell'atto impugnato deve limitarsi la statuizione di questo giudicante, data la natura meramente rescindente connotante il giudizio di opposizione agli atti esecutivi: la pronuncia del giudice di merito ai sensi dell'art. 618 c.p.c. deve invero limitarsi alla statuizione di accoglimento o di rigetto della opposizione (cfr. sul punto, Cassazione civile sez. III - 27/09/2022,
n. 28131).
Tanto si dice anche con riguardo alle conclusioni rassegnate dalla parte attrice (cfr. in particolare la richiesta di esclusione della ripetizione dei compensi afferenti la procedura esecutiva in favore delle parti creditrici).
Quanto alla domanda di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., avanzata dalla parte attrice/opponente, il Tribunale reputa che essa non possa trovare accoglimento.
La Suprema Corte ha, difatti, chiarito che “Ai fini della condanna alle spese per lite temeraria, ex art. 96 c.p.c., il carattere temerario della lite - che costituisce presupposto necessario per la condanna al risarcimento dei danni, accanto alla totale soccombenza e all'esistenza del danno
11 stesso - va ravvisato nella coscienza della infondatezza della domanda e delle tesi sostenute, ovvero nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta consapevolezza, non già nella mera opinabilità del diritto fatto valere.” (cfr. in tal senso Cass. civ., Sez. III, n. 9060 del 6.6.2003).
Inoltre, la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. postula la prova, incombente sulla parte istante, sia dell' “an”, sia del “quantum debeatur” o che, pur essendo la liquidazione effettuabile d'ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa (cfr. Cass. civ., Sez. III, 08/06/2007,
n.13395). Nella specie, di tali elementi non vi è specifica traccia.
Per ciò che concerne la regolamentazione delle spese di lite del presente procedimento, il riferito excursus della esecuzione, unitamente alla circostanza che la introduzione della presente fase di merito è riconducibile ad una opposizione endoesecutiva ex art. 617, comma II c.p.c. che l'odierna istante ha dovuto necessariamente proporre avverso l'ordinanza di assegnazione (emessa, si ribadisce, in difetto della preventiva delibazione ad opera del G.E. sulla istanza di sospensione ex art. 624 c.p.c. di cui alla opposizione ex art. 615, comma II c.p.c. ritualmente depositata in atti), induce il Tribunale a ravvisare la sussistenza dei presupposti di cui al comma II dell'art. 92 c.p.c. per dichiarale integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al R.G. n. 7843/2022, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara la contumacia della Controparte_5
- accoglie l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, comma II c.p.c. spiegata dall' CP_8 avverso l'ordinanza ex art. 553 c.p.c. del 6-16.5.2022;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite;
- dispone la restituzione del fascicolo n. Rg ES 1441/2020 alla cancelleria competente e
l'inserimento nello stesso di copia della presente sentenza, al fine di consentire al G.E.
l'adozione di ogni conseguenziale provvedimento.
Santa Maria Capua Vetere, 2.7.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giuseppina Vecchione
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa
Giuseppina Vecchione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. Rg 7843/2022 R.G., avente ad oggetto: giudizio di merito introdotto a seguito dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, comma II c.p.c., vertente
tra
, in persona del legale rapp.te pro tempore, rappresentata e Parte_1 difesa dall'Avv. Augusto Imondi, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in
Caserta, Via F. Turati n. 55, in virtù di procura allegata agli atti;
attrice/opponente
e
1. Avv. Carlo Pirozzi, Avv. Sergio Saltalamacchia, Avv. Agostino Cerullo, Avv. Valerio
Curcio, Avv. Michele Esposito, Avv. Pierluigi Rispoli, Avv. Pasquale Diana e
[...]
rappresentati e difesi dall'Avv. Alessandro Controparte_1
Saltalamacchia – anche quale procuratore di sé stesso - elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in DD, Via Cornato n. 34, in virtù di procura allegata agli atti;
2. Avv. , rappresentato e difeso da sé medesimo ex art. 86 c.p.c., Controparte_2 elettivamente domiciliato presso il proprio studio sito in Trentola Ducenta, Via IV Novembre
207;
3. Avv. rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Saltalamacchia, Controparte_3 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in DD, Via Cornato n. 34, in virtù di procura allegata agli atti;
4. Avv. , rappresentato e difeso da sé medesimo ex art. 86 c.p.c. elettivamente Controparte_4 domiciliato presso il proprio studio in San Cipriano d'Aversa (CE), alla Via Parri n.14;
5. Abg. , rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Saltalamacchia, Parte_2
1 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in DD, Via Cornato n. 34, in virtù di procura allegata agli atti;
convenuti/opposti nonché
Avv.p. Salvatore Schiavone
Avv. Cantiello Ottavio convenuti contumaci/opposti
Controparte_5 altra convenuta/opposta non costituita
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio all'insegnamento della Suprema Corte (cfr. Cass. civ., Sez. III,
19.10.2006, n. 22409).
CONCLUSIONI
Per la parte opponente: come da note scritte predisposte per l'udienza figurata del 19.11.2024;
Per le parti opposte: come da note scritte predisposte per l'udienza figurata del 19.11.2024.
In primo luogo deve darsi atto che – elassi i termini concessi per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica - al momento della rimessione del presente fascicolo alla scrivente per la decisione, agli atti del fascicolo telematico risultava il deposito delle sole comparse conclusionali nell'interesse di , Avv. e Parte_1 Controparte_2
Avv.ti Carlo Pirozzi, Sergio Saltalamacchia, Agostino Cerullo, Valerio Curcio, Michele Esposito,
Pierluigi Rispoli, Pasquale Diana, , Alessandro Controparte_3 Parte_2
Saltalamacchia e Controparte_6
Al riguardo, ritiene il Tribunale che la mancata riproposizione, nelle conclusioni definitive, di domande, eccezioni o istanze in precedenza formulate non può essere ritenuta, di per sé sola, sufficiente a farne presumere la rinuncia o l'abbandono, atteso che con note scritte predisposte per l'udienza ex art. 189 c.p.c. del 19.11.2024 le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni, riportandosi a tutto quanto dedotto, prodotto ed eccepito.
In via preliminare, al fine di delimitare l'odierno thema decidendum, giova osservare che il presente procedimento costituisce la fase a cognizione piena della opposizione endoesecutiva ex art. 617, comma II c.p.c., spiegata dall'odierna parte attrice nell'ambito della procedura di
2 espropriazione mobiliare presso terzi Rg n. 1441/2020 con ricorso depositato in data 30.5.2022, proposto avverso la ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c..
Giova, funzionalmente ad una più agevole comprensione dei fatti di causa, ripercorrerne seppur sinteticamente le vicende.
La procedura espropriativa mobiliare Rg n. 1441/2020 veniva intentata dall'Avv. Carlo Pirozzi - sulla base della sentenza n. 1919/19 resa dal GdP di Frattamaggiore in data 18.1-25.5.2019, munita della formula esecutiva in data 14.6.2019 – per i compensi ivi liquidati in suo favore - in danno dell'agente della riscossione e nei confronti del terzo pignorato Controparte_7
Costituitasi in giudizio, l' spiegava opposizione alla esecuzione ex art. 615, comma II c.p.c. CP_8
(cfr. deposito del 5.5.2022 – Rg n. 1441/2020).
Con ordinanza del 6-16.5.2022, il G.E. (non avvedutasi della opposizione ex art. 615, comma II
c.p.c.) disponeva la assegnazione ex art. 553 c.p.c. delle somme pignorate in conformità a quanto richiesto dalle parti creditrici nel progetto di distribuzione ex art. 541 c.p.c. depositato agli atti, “… riliquidate solo per la parte relativa agli oneri accessori di cui infra. …”.
Con decreto del 23.5.2022, il G.O.P. in funzione di G.E. “… Visto il ricorso in opposizione ex art.
615 cpc in atti depositato dall'opponente il 05 maggio 2022 unitamente a richiesta di cautelativa;
Rilevato che tale opposizione non veniva visualizzata per la data del 06 maggio 2022 e che, pertanto, erroneamente veniva emessa ordinanza di assegnazione …” ne sospendeva l'esecutività e fissava la comparizione delle parti all'udienza del 30 giugno 2022.
Avverso l'ordinanza di assegnazione del 6.5.2022 – per quanto oggetto di interesse nella presente sede - l'odierna parte attrice in data 30.5.2022 spiegava opposizione ex art. 617, comma II c.p.c. deducendo quanto segue: “… L'ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c. risulta resa e depositata dal GE il 16.05.2022 - all'esito dell'udienza cartolare del 06.05.2022-: la stessa non fa alcun riferimento alla opposizione all'esecuzione ex art. 615 co. 2 c.p.c., proposta dalla debitrice esecutata con atto depositato antecedentemente, per via Controparte_9 telematica, il 05.05.2022 …” (cfr. pag. 3 ricorso in opposizione ex art. 617, comma II c.p.c.).
A supporto del ricorso, dunque, adduceva: 1. la illegittimità della ordinanza di assegnazione perché emessa senza la preventiva delibazione delle censure spese nell'ambito del ricorso in opposizione ex art. 615, comma II c.p.c. (che ivi richiamava per relationem – cfr. punto 2 pag. 4 ricorso); 2.
l'omesso vaglio sulla liquidazione delle spese e dei compensi;
3. la inesistenza di atti abdicativi a supporto della menzione nel progetto di distribuzione “… le richieste di assegnazione dei titoli esecutivi per i quali è stato spiegato intervento nella presente procedura esecutiva e non indicati al seguente progetto di distribuzione amichevole si intendono rinunciati”; 4. la illegittima duplicazione di liquidazioni con riguardo a “… posizioni contenute all'interno di singoli atti di
3 intervento fondati su più titoli esecutivi, ad es:- intervento del 29.04.2022 di Controparte_1
(con l'avv. Sergio Saltalamacchia) fondato sul d.i. n. 81/2021 del gdp di DD (n. 2 dell'ordinanza di assegnazione), e intervento in pari data dell'avv. Saltalamacchia Sergio, sempre su d.i. n. 81/2021 del gdp di DD (n. 4 dell'ordinanza di assegnazione); - intervento del
29.04.2022 dell'avv. Alessandro Saltalamacchia (difeso dall'avv. Sergio Saltalamacchia) fondato su d.i. n. 101/2021 del gdp di DD (n. 3 dell'ordinanza di assegnazione), e intervento in pari data dell'avv. Saltalamacchia Sergio, sempre su d.i. n. 101/2021 del gdp di DD (n. 4 dell'ordinanza di assegnazione); con susseguente non dovuta maggiorazione in termini di compensi attribuiti ai difensori dichiaratisi distrattari. …” (cfr. pag. 5 ricorso ex art. 617, comma II c.p.c.).
Per la trattazione della opposizione ex art. 617, comma II c.p.c. veniva fissata la medesima data del
30.6.2022, già indicata per la delibazione sulla istanza di sospensione ex art. 624 c.p.c. di cui alla opposizione ex art. 615, comma II c.p.c. depositata in data 5.5.2022
Con ordinanza del 11-12.8.2022 il G.E., sciogliendo la riserva ivi assunta, provvedeva con motivazione che pedissequamente si riporta:
“… In via del tutto preliminare si rileva che nel caso di specie trattasi di crediti azionati in virtù del riconoscimento giudiziale di spese processuali con distrazione in capo ai professionisti procedenti ed interventori, assistite da privilegio ex art. 2751 bis, n 2 cod civ, e tutelati in forza della legge 81/2017 sul lavoro autonomo non imprenditoriale e soprattutto dalle nuove norme in materia di equo compenso, che hanno novellato proprio la legge forense, inserendo, dopo l'articolo 13 prima richiamato, il nuovo articolo 13-bis (Cass., sez. lav., 22 settembre 2010, n. 20269, Cass. civ., sez. VI, 30 novembre 2016, n. 24492) per cui la sospensione risulterebbe segnatamente pregiudizievole per il creditore, anche in riferimento all'ineludibile obbligo di una celere definizione del processo ex art. 111 Cost;
In relazione alla doglianza relativa alla errata determinazione delle competenze liquidate dai creditori nel precetto, essa non ne determina la nullità di alcun atto della procedura esecutiva. Infatti per giurisprudenza consolidata l'intimazione di precetto per una somma superiore a quella dovuta non produce la nullità del precetto, ma dà luogo soltanto alla riduzione della somma domandata nei limiti di quella dovuta (Cass. 2938/1992). Specularmente, la giurisprudenza ha affermato che il pignoramento di una somma superiore a quella risultane dal titolo non produce alcuna invalidità o illegittimità dello stesso e ciò in ragione dell'esistenza dei poteri discrezionali di riduzione dell'importo pignorato attribuiti al GE (Cass. N 8664/98, e da ultimo Cass. n. 6895/2005). Ne deriva nella specie che, pur a fronte di un errato calcolo delle competenze da parte del procuratore del creditore in relazione al credito risultante dal titolo, né il precetto, né il pignoramento sono inficiati da nullità. Spetta infatti al GE determinare le competenze da attribuirsi al professionista in sede del compendio pignorato. Ciò detto va ritenuto conformemente alla giurisprudenza della Suprema Corte che l'eccessività della somma portata nel precetto non travolge questo per l'intero, ma dà luogo soltanto alla riduzione della somma domandata nei limiti di quella dovuta, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente spettante, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito di opposizione alla quantità del credito. ( così Cass. N. 2160/2013 e in tal senso pure n. 7207/14 e n. 24704/20).Ciò detto, questo Ufficio recependo in parte il piano di distribuzione
4 amichevole depositato e predisposto dai creditori tutti, provvedeva nella impugnata ordinanza del 06 maggio 2022, a riliquidare d'Ufficio i compensi e spese di procedura;
Per ciò che concerne invece la censura relativa alla inammissibilità degli interventi successivi alla udienza del 05.11.2021, posto che i creditori agiscono in via titolata, l'intervento successivo, nonostante la chiara espressione normativa utilizzata, in proposito, dall'art. 499, II comma c.p.c., è pur sempre ammissibile. La norma deve, essere infatti, coordinata con le previsioni di cui agli artt.525 e 528 (es. mobiliari); 551 c.p.c. (presso terzi) e 564, 565 (immobiliari), norme che non sono state affatto modificate dal legislatore del 2005. Inoltre, nessuna norma codicistica prevede che gli interventi (titolati) debbano essere notificati al debitore;
Quanto poi al tentativo di pagamento da parte della debitrice delle somme in base ai titoli azionati, giova richiamare i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità. Ebbene, come noto “Il debitore di una obbligazione pecuniaria, dinanzi al rifiuto del creditore di ricevere la prestazione, non ha altro mezzo per liberarsi del proprio debito che l'offerta reale di cui all'art. 1208 c.c., a nulla rilevando che il creditore abbia rifiutato l'adempimento in buona o malafede”, principio di recente ribadito dalla Cassazione con sentenza Cassazione civile sez. III, 08/04/2022, nr. 11491. Premesso che, nel caso di specie, non è stato posto in essere il procedimento della mora di cui all'art. 1206 c.c., ciononostante Pt_3 anche se esso fosse stato azionato il creditore sarebbe legittimato a procedere in executivis. In proposito si richiama il seguente principio:” Il creditore è legittimato ad agire esecutivamente, anche se costituito in mora credendi, non essendo il debitore liberato dall'obbligazione se non con l'esecuzione del deposito accettato dal creditore o dichiarato valido con sentenza passata in giudicato a seguito dell'offerta”(Cass. Civ. sez. III, 29.04.2015, n. 8711). Tanto osservato in diritto e venendo al caso in esame, occorre tener presente che il pagamento del dovuto – nella prospettazione della documentazione depositata dalla debitrice in data 29 giugno 2022 in copia e ad uso interno - sebbene contestata e disconosciuta dai creditori poiché a dire degli stessi creditori
“ riguarda la ricezione degli assegni, la quale è avvenuta sempre da parte di persone diverse dai destinatari anche se recapitati all'indirizzo corretto pertanto mai ricevuti dai destinatari effettivi ma da soggetti non legittimati alla ricezione degli stessi”, impone a questo Ufficio di devolvere al merito la disamina della relativa contestazione, richiedente approfondimento istruttorio;
Pertanto, con riferimento a tale motivo di opposizione ed alla documentazione depositata il 29 giugno 2022, ed avuto riguardo ad una delibazione seppur sommaria che contraddistingue l'istanza cautelare, allo stato, appare opportuno confermare la sospensione della efficacia esecutiva della ordinanza di assegnazione del 06 maggio 2022; Preso atto altresì che a mezzo del procuratore costituito del creditore avv. Michele Esposito per la sentenza nr. 50433/19 presente al punto (16) dell'ordinanza di assegnazione somme, poi sospesa, viene richiesto l'esclusione della stessa dal piano di riparto, così come per le sentenze nn.48425/19 e 967/20 indicate al punto (17) della stessa. Ritenuto quanto alle spese della presente fase di opposizione, che sussistano i presupposti per una integrale compensazione delle stesse, alla luce della complessiva valutazione della vicenda
Pqm
Visto il ricorso ex art. 615 cpc e Visto il ricorso ex art. 617 cpc Conferma la sospensione della efficacia esecutiva della ordinanza di assegnazione del 06 maggio 2022 e fissa termine perentorio, ai sensi dell'art. 616 c.p.c. di giorni 60 dalla comunicazione della presente ordinanza per l'instaurazione di eventuale giudizio di merito innanzi al Giudice competente. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite. …”.
Instaurata tempestivamente la presente fase di merito, non si costituivano l'Avv.p. Salvatore
5 Schiavone e l'Avv. Cantiello Ottavio, dacché all'esito della udienza figurata del 20.6.2023 ne veniva dichiarata la contumacia.
Parimenti, va dichiarata la contumacia della convenuta che, sebbene Controparte_5 ritualmente convenuta in giudizio (cfr. file eml allegato all'atto di iscrizione a ruolo del procedimento), non si costituiva.
Tanto chiarito, occorre innanzitutto soffermarsi sulle questioni di carattere preliminare devolute dalle parti.
Quanto alla eccezione, sollevata dai convenuti/opposti - Avv. Carlo Pirozzi, Avv. Sergio
Saltalamacchia, Avv. Agostino Cerullo, Avv. Valerio Curcio, Avv. Michele Esposito, Avv.
Pierluigi Rispoli, Avv. Pasquale Diana, ed Controparte_1
Avv. Alessandro Saltalamacchia – afferente l'inammissibilità della domanda attorea, per difetto di rappresentanza processuale, stante la costituzione in giudizio dell' a mezzo di avvocato del CP_8 libero foro, si reputa che essa sia priva di pregio.
Queste le ragioni: dal combinato disposto degli artt. 1, comma 8, del decreto legge 22 ottobre 2016,
n. 193, convertito con modificazioni dalla Legge n. 225 del 1° dicembre 2016 e 43 del Regio 30 ottobre 1933, n. 1611, si desume che, sebbene l'Avvocatura dello Stato possa assumere la rappresentanza e la difesa di amministrazioni pubbliche non statali ed enti sovvenzionati, sottoposti a tutela od anche a sola vigilanza dello Stato, sempre che sia autorizzata da disposizione di legge, di regolamento o di altro provvedimento approvato con regio decreto è, altresì, previsto che l'ente può avvalersi - sulla base di specifici criteri definiti negli atti di carattere generale - deliberati ai sensi del comma 5 dell'art. 1 sopra richiamato - di avvocati del libero foro;
fatta salva, in ogni caso, ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, la facoltà della
Avvocatura dello Stato – previa interlocuzione con l'ente - di assumere direttamente la trattazione della causa.
Da quanto detto, si inferisce la facoltà dell'Agente della Riscossione di avvalersi di avvocato del libero foro, non sussistendo alcun tipo di preclusione riguardo all'affidamento di incarichi ad avvocati “esterni”.
La giurisprudenza di legittimità, chiamata ad esprimersi al riguardo ha affermato i seguenti principi di diritto: “… impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, per la rappresentanza e la difesa in giudizio l'
[...]
si avvale:- dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come ad essa Parte_1 riservati dalla convenzione con questa intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi del
30 ottobre 1933, n. 1933, art. 43, comma 4, di apposita motivata Delib. da adottare in casi speciali
6 e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, ovvero, in alternativa e senza bisogno di formalità, nè della
Delib. prevista dal richiamato art. 43, comma 4 R.D. cit., - di avvocati del libero foro - nel rispetto del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, artt. 4 e 17 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi del medesimo D.L. 193 del 2016, art. 1, comma 5 - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio” (cfr. Cass. civ. Sez. Unite, Sent., (ud. 22/10/2019) 19-11-2019, n. 30008).
In ordine alla richiesta di estromissione dal presente giudizio, avanzata dai convenuti/opposti
Avv. Avv. ed Abg. - fondata Controparte_3 Controparte_4 Parte_2 sulla rinuncia agli interventi da essi spiegati nell'ambito della procedura esecutiva Rg n. 1441/20, con conseguente esclusione dei rispettivi crediti dal progetto amichevole di distribuzione ex art. 541
c.p.c. ed omessa assegnazione somme in favore dei predetti – occorre svolgere delle considerazioni.
Dalla disamina degli atti di causa del fascicolo telematico della procedura esecutiva, prima della ordinanza di assegnazione somme, oggetto della presente opposizione, non vi è riscontro del deposito di rinuncia agli atti di intervento, ricavandosi dal progetto di distribuzione ex art. 541 c.p.c.
(cfr. deposito del 2.5.2022 – Rg n. 1441/2020) che “… le richieste di assegnazione dei titoli esecutivi per i quali è stato spiegato intervento nella presente procedura esecutiva e non indicati al seguente progetto di distribuzione amichevole si intendono rinunciati …”; sul punto, la odierna parte attrice ha difatti contestato la sussistenza di formale rinuncia (cfr. note scritte del 27.2.2023).
Come noto, l'istituto della estromissione si sostanzia nell'uscita di una parte dal processo in virtù di un provvedimento del giudice che riscontri il difetto dei presupposti sui quali si fonda la relativa presenza in giudizio.
Ebbene, si reputa che non sussistano i presupposti per l'adozione dell'invocato provvedimento di estromissione, non ricorrendo nessuna delle ipotesi in cui la legge prevede detta possibilità (ex plurimis, l'art. 108 o 109 c.p.c., o l'art. 111, terzo comma, c.p.c.); a ciò si aggiunga che perché si abbia l'estromissione è necessario un formale provvedimento del Giudice ed il consenso di tutte le parti, elemento quest'ultimo non ricorrente nella specie.
Va, poi, detto che in data 17.11.2023 l'Avv. depositava “ISTANZA Controparte_2
DI RINUNCIA AGLI ATTI ED ALL'AZIONE”, con cui - assumendo cessata la materia del contendere, in virtù del raggiungimento di un accordo transattivo - domandava la estromissione dal giudizio. Si reputa che anche essa richiesta non possa trovare seguito.
A ben vedere, la riferita definizione in via bonaria delle controversie con l' involgono CP_8 iniziative intraprese in ambito esecutivo (cfr. file eml in allegato alla memoria conclusionale dell'Avv. ) che non possono rilevare nella presente sede, in cui si discute – come detto - della CP_2
7 fondatezza della opposizione ex art. 617, comma II c.p.c. spiegata dall' avverso la Pt_1 ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c., la cui sospensione della efficacia esecutiva è stata confermata all'esito dell'instaurato contraddittorio.
A ciò deve aggiungersi, quale ulteriore elemento, che l' nulla ha dedotto sul punto, dacché CP_8 neppure è riscontrabile quella carenza d'interesse - da parte del soggetto che ha intrapreso l'azione - alla definizione del giudizio, tale da giustificare la declaratoria di cessata materia del contendere.
In ogni caso e comunque, il riferito accordo transattivo neppure potrebbe condurre alla invocata estromissione dal giudizio per le considerazioni innanzi espresse.
Ciò posto, occorre ribadire che – come specificato dalla parte istante in sede di atto introduttivo – il presente procedimento afferisce al giudizio di merito “CORRELATO AL PROCEDIMENTO EX
ART. 617 CO. 2 C.P.C. N. RE 1441/2020”.
L'anzidetta specificazione è funzionale alla delimitazione del thema decidendum, atteso che “… La esponente ha già introdotto innanzi codesto Tribunale il separato giudizio di merito Pt_1 coordinato alla opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma II c.p.c. proposta nella medesima procedura esecutiva R.E. 1441/2020 ...” (cfr. pag. 4 atto introduttivo).
Ne deriva che nella corrente sede avverrà unicamente la delibazione dei motivi devoluti in sede di ricorso depositato in data 30.5.2022 (ovvero di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, comma II
c.p.c. avverso la ordinanza di assegnazione) non potendo – contrariamente a quanto sostenuto dalla parte attrice/opponente – rilevare le censure di opposizione alla esecuzione ex art. 615, comma II
c.p.c., spiegate con separato ricorso depositato in data 5.5.2022 e relativamente alla quale l'odierna istante ha provveduto ad instaurare apposito giudizio di merito (cfr. pag. 6 atto di citazione, ove si legge: “… Le suddette censure non posso che rilevare anche in questa sede di opposizione ex art.
617 c.p.c. all'ordinanza di assegnazione”).
Ed invero, come noto, l'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione nell'espropriazione forzata presso terzi emette il relativo provvedimento di assegnazione, costituisce un atto del processo esecutivo che, in quanto tale, è autonomamente opponibile ex art. 617 c.p.c., nel termine perentorio di venti giorni, onde ivi far valere i vizi formali del provvedimento, ma anche per metterne in discussione il contenuto decisorio (cfr. Cass. civ. Sez. III Sent., 20/11/2012, n. 20310; Cass. civ.
Sez. III Sent., 13/04/2012, n. 5895) o la validità degli atti che l'hanno preceduta (cfr. Cass. civ. Sez.
III, Sent., (ud. 26/03/2013) 14-05-2013, n. 11566).
Ebbene, poste le suddette coordinate, il Tribunale rileva l'inammissibilità della censura di nullità della ordinanza di assegnazione opposta “per difetto di delega, di competenza e dello ius judicandi”
8 (cfr. pag. 5 atto introduttivo),non potendo – secondo la prospettazione della parte attrice - il giudice onorario statuire su procedure il cui valore superi i 50.000,00 euro.
La Suprema Corte ha in più occasioni affermato la articolazione bifasica dei giudizi di opposizione: la prima, di carattere necessario, introdotta da un ricorso diretto al giudice dell'esecuzione e svolta nelle forme del rito camerale conclusa da un'ordinanza - avente natura e contenuto cautelare - che decide sull'istanza di sospensione della procedura;
la seconda, meramente eventuale, svolta secondo le modalità del processo ordinario di cognizione, avente ad oggetto il merito della lite e definita con sentenza idonea al giudicato.
L'anello di congiunzione tra i due descritti segmenti è rappresentato dal termine perentorio, stabilito nella ordinanza conclusiva della prima fase, per la introduzione (o per la riassunzione) della causa di merito innanzi al giudice competente;
la cesura che così si configura è tuttavia unicamente funzionale all'attribuzione della cognizione sul merito dell'opposizione ad un giudice diverso da quello che ha trattato la fase sommaria, ma non esclude − in ragione dello stretto ed ineludibile collegamento tra le due fasi − il carattere unitario del processo di opposizione.
La ricaduta della qualificazione del giudizio di opposizione come unico, impone che i motivi (e, conseguenzialmente, le sottese argomentazioni) su cui il giudice della fase di merito è chiamato a pronunciarsi debbano essere i medesimi di quelli spiegati, con conseguente inammissibilità dei motivi ulteriormente dedotti rispetto a quelli di cui al ricorso introduttivo (cfr. Cass. civ. Sez. III
Ord., 22/03/2022, n. 9226, nonché in senso conforme Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord., 20/01/2011, n.
1328).
Corollario della immutabilità del thema decidendum tra fase sommaria e quella di merito è che ogni motivo di opposizione diverso da quelli originariamente sottoposti al vaglio del giudice dell'esecuzione, non è utilmente spendibile, integrando una inammissibile mutatio libelli.
Fermo quanto detto - ed evidenziato che ab origine la procedura veniva intrapresa per un credito di gran lunga inferiore alla richiamata soglia di € 50.000,00 (il cui superamento avveniva per effetto dei numerosi interventi ivi spiegati) – occorre, in ogni caso, rilevare che la questione afferisce ad una ripartizione degli affari all'interno del Tribunale che, in quanto tale, non vale di per sé considerata ad inficiare la validità dei provvedimenti adottati.
Venendo alla disamina delle censure devolute il Tribunale reputa che quella sopra indicata sub 1 sia fondata e debba essere accolta per quanto di seguito si provvederà ad illustrare.
Come accennato, l' con deposito del 5.5.2022 spiegava ricorso in Controparte_10 opposizione ex art. 615, comma II c.p.c., ivi rassegnando le seguenti conclusioni: “…
Preliminarmente, perché, a norma dell'art. 624 comma 1 c.p.c. e sussistendo una oggettiva
9 incertezza sulla pretesa creditoria rilevabile dai documenti e dagli atti depositati dallo stesso creditore istante e da quelli intervenuti, venga disposta la sospensione della procedura esecutiva;
- sempre in via preliminare, in considerazione delle eccezionali dimensioni assunte dalla procedura per effetto degli interventi, perché venga respinta l'istanza di assegnazione e venga disposto il differimento della udienza del 06.05.2022 (disponendo che la successiva sia tenuta in presenza), allo scopo di consentire -in attuazione del principio del contraddittorio- alla debitrice esecutata
l'esame dei numerosissimi documenti depositati (in particolare: Parte_1 atti di intervento, titoli esecutivi, dichiarazioni di quantità del terzo, etc.) e la precisazione delle eccezioni poste a fondamento della opposizione alla esecuzione;
- ancora in via preliminare, perché vengano dichiarati inammissibili gli interventi nella procedura esecutiva proposti successivamente al provvedimento del 05.11.2021, con il quale il G.E. ha autorizzato -su istanza di parte-
l'estensione del pignoramento ed il differimento della udienza per la dichiarazione di quantità; - nel merito, per l'accoglimento dell'opposizione e perché vengano dichiarate non dovute e non vengano assegnate le somme illegittimamente pretese con l'atto di pignoramento e con gli atti di intervento, nei quali sussistono macroscopiche difformità tra gli importi indicati nei titoli esecutivi
e quelli riportati negli atti di precetto;
- perché vengano condannati il creditore procedente ed i creditori intervenuti, ex art. 96 c.p.c., al risarcimento dei danni provocati alla CP
, anche per l'illecito vincolo apposto su somme destinate ad esigenze pubbliche, da
[...] determinarsi in via equitativa ex art. 96 commi 2 e 3 c.p.c.; - in ogni caso, per la condanna del creditore procedente e di quelli intervenuti al pagamento di spese e compensi dell'odierno giudizio.
…” (cfr. pag. 5 e 6 della COMPARSA DI COSTITUZIONE CONTENENTE OPPOSIZIONE
ALL'ESECUZIONE EX ART. 615 COMMA 2 C.P.C. ED ISTANZA DI SOSPENSIONE DELLA
PROCEDURA ESECUTIVA EX ART. 624 C.P.C.).
Nella specie, come detto, l'assegnazione delle somme non veniva preceduta dalla doverosa delibazione sulla istanza di sospensione ex art. 624 c.p.c., contenuta nella opposizione ritualmente depositata dall' CP_8
Trattasi di delibazione di carattere cautelare, da svolgersi preliminarmente alla emissione della ordinanza di assegnazione somme, anche ove si consideri la struttura delle espropriazioni mobiliari presso terzi, fisiologicamente (ove non sussistano contestazioni sulla dichiarazione ex art. 547
c.p.c.) destinate ad esaurirsi in sede di prima udienza.
Ed invero, la cautela invocata con le opposizioni ex artt. 615 e 617, comma II c.p.c. ha un rilievo ed ambito operativo differenti: nel primo caso, è richiesta la delibazione sommaria sulla sussistenza dei gravi motivi per sospendere la procedura esecutiva;
nel secondo occorre, invece, valutare la
10 sussistenza prima facie dei presupposti per emettere la sospensione della efficacia esecutiva dell'atto opposto, che si assume viziato.
Peraltro, a fronte della emissione della ordinanza ex art. 553 c.p.c. - che definisce la espropriazione mobiliare presso terzi - non residua spazio per la sospensione della procedura ex art. 624 c.p.c.
(invocata dall' in sede di opposizione ex art. 615, comma II c.p.c.), dal momento che CP_8 presuppone la pendenza di essa.
Nella specie, la procedura esecutiva veniva, dunque, definita con ordinanza ex art. 553 c.p.c.;
l'efficacia esecutiva di esso atto veniva poi sospesa, prima inaudita altera parte (ponendo in rilievo l'erronea emissione della ordinanza di assegnazione, per non aver provveduto alla trattazione della opposizione ex art. 615, comma II c.p.c.) e poi confermata.
Ebbene, ad avviso di chi scrive – tenuto conto dell'illustrato excursus della procedura (che ha, per le ragioni innanzi dette, comportato la contestualità del vaglio di entrambe le opposizioni) – le argomentazioni sottese alla ordinanza del 11-12.8.2022 non valgono a deprivare la odierna parte attrice dell'interesse alla decisione della presente fase di merito, dal momento che essa costituisce l'unico strumento attraverso cui far valere la illegittimità dell'atto impugnato che – si ribadisce – costituisce il momento di definizione della procedura.
Ed infatti, le contestazioni sull'an ed il quatum debeatur, afferiscono al differente profilo del diritto a procedere in executivis che, in quanto tali, esulano dall'ambito del presente procedimento.
Le considerazioni che precedono si reputano dirimenti ed assorbono ogni ulteriore questione prospettata.
All'accertamento sul vizio dell'atto impugnato deve limitarsi la statuizione di questo giudicante, data la natura meramente rescindente connotante il giudizio di opposizione agli atti esecutivi: la pronuncia del giudice di merito ai sensi dell'art. 618 c.p.c. deve invero limitarsi alla statuizione di accoglimento o di rigetto della opposizione (cfr. sul punto, Cassazione civile sez. III - 27/09/2022,
n. 28131).
Tanto si dice anche con riguardo alle conclusioni rassegnate dalla parte attrice (cfr. in particolare la richiesta di esclusione della ripetizione dei compensi afferenti la procedura esecutiva in favore delle parti creditrici).
Quanto alla domanda di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., avanzata dalla parte attrice/opponente, il Tribunale reputa che essa non possa trovare accoglimento.
La Suprema Corte ha, difatti, chiarito che “Ai fini della condanna alle spese per lite temeraria, ex art. 96 c.p.c., il carattere temerario della lite - che costituisce presupposto necessario per la condanna al risarcimento dei danni, accanto alla totale soccombenza e all'esistenza del danno
11 stesso - va ravvisato nella coscienza della infondatezza della domanda e delle tesi sostenute, ovvero nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta consapevolezza, non già nella mera opinabilità del diritto fatto valere.” (cfr. in tal senso Cass. civ., Sez. III, n. 9060 del 6.6.2003).
Inoltre, la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. postula la prova, incombente sulla parte istante, sia dell' “an”, sia del “quantum debeatur” o che, pur essendo la liquidazione effettuabile d'ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa (cfr. Cass. civ., Sez. III, 08/06/2007,
n.13395). Nella specie, di tali elementi non vi è specifica traccia.
Per ciò che concerne la regolamentazione delle spese di lite del presente procedimento, il riferito excursus della esecuzione, unitamente alla circostanza che la introduzione della presente fase di merito è riconducibile ad una opposizione endoesecutiva ex art. 617, comma II c.p.c. che l'odierna istante ha dovuto necessariamente proporre avverso l'ordinanza di assegnazione (emessa, si ribadisce, in difetto della preventiva delibazione ad opera del G.E. sulla istanza di sospensione ex art. 624 c.p.c. di cui alla opposizione ex art. 615, comma II c.p.c. ritualmente depositata in atti), induce il Tribunale a ravvisare la sussistenza dei presupposti di cui al comma II dell'art. 92 c.p.c. per dichiarale integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al R.G. n. 7843/2022, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara la contumacia della Controparte_5
- accoglie l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, comma II c.p.c. spiegata dall' CP_8 avverso l'ordinanza ex art. 553 c.p.c. del 6-16.5.2022;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite;
- dispone la restituzione del fascicolo n. Rg ES 1441/2020 alla cancelleria competente e
l'inserimento nello stesso di copia della presente sentenza, al fine di consentire al G.E.
l'adozione di ogni conseguenziale provvedimento.
Santa Maria Capua Vetere, 2.7.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giuseppina Vecchione
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