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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 03/07/2025, n. 3397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3397 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Sezione Specializzata Materia di Impresa CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei sigg: dott. Vera Marletta Presidente relatore dott. Milena Aucelluzzo Giudice dott. Fabio Salvatore Mangano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 9076/2023 R.G. promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio degli avv. INCATASCIATO Parte_1 C.F._1
GIUSEPPE e DI PASQUALE GIOVANNI, elettivamente domiciliata in Indirizzo Telematico, presso il difensore avv. INCATASCIATO GIUSEPPE
ATTORE
contro
:
(C.F. Parte_2
), con il patrocinio degli avv. MIRONE AURELIO, LOMBARDI OSVALDO e CASINI P.IVA_1
FILIPPO,elettivamente domiciliato in VIA TOSELLI, 40 CATANIA presso lo studio dell'avv.
MIRONE AURELIO
CONVENUTO
Rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 10 marzo 2025, sulle conclusioni precisate come da memorie depositate in atti.
pagina 1 di 19 MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in giudizio, innanzi Parte_1 all'intestato Tribunale, la , chiedendo: “Respinta ogni Controparte_1 contraria istanza, difesa ed eccezione, accogliere per la forma e per il merito il presente atto e per
l'effetto, In via principale dichiarare legittimo, per le motivazioni sopra esposte o per qualsivoglia altra motivazione, il recesso operato dall'attrice dalla società convenuta, ex artt. 14 della Statuto della
BAPR e 2437 e 2473 c.c. e pertanto ritenere e dichiarare il diritto dell'attrice, a titolo di liquidazione del valore di mercato delle azioni al momento della dichiarazione di recesso così come previsto dall'art. 2473 co. 3 c.c., al pagamento da parte della società convenuta del valore delle azioni quotate in €. 117,40, cadauna, come stabilito dal Consiglio di Amministrazione nell'assemblea del 29.04.2018, ovvero secondo la quotazione fissata nella Relazione degli amministratori sulla gestione che si produce in atti con riferimento all'esercizio 2018 (considerato che tale importo, dicono gli amministratori, si pone, prudentemente, al di sotto del valore di libro dell'azione ed all'interno del range di valori prospettati dal perito indipendente), decurtato della complessiva somma acquisita a seguito della vendita delle sopradescritte azioni e per l'effetto condannare la
[...]
in persona del suo legale rappresentate p.t., tenuto conto di Parte_2 quanto realizzato dall'attrice dalla vendita delle azioni di cui in narrativa e pari a complessivi €.
5.665,80, al pagamento in favore dell'attrice della complessiva somma di €. 76.500,00, od a quell'altra diversa minore somma che verrà accertata e determinata in corso di causa, o che sarà ritenuta dovuta
e di giustizia, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo e rivalutazione monetaria od a quell'altra maggiore o minore somma che verrà accertata e determinata in corso di causa, o che sarà ritenuta dovuta e di giustizia, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo e rivalutazione monetaria, il tutto entro il limiti di valore di €. 260.000,00. In via subordinata ritenere e dichiarare, il diritto, ex art. 1
D.L. 24 gennaio 2015 n. 3, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 2015, n. 33, dell'attrice, socio recedente, al rimborso del capitale investito, per le motivazioni tutte rappresentate in parte narrativa e per l'effetto il diritto dell'attrice, a titolo di liquidazione del valore di mercato delle azioni al momento della dichiarazione di recesso così come previsto dall'art. 2473 co. 3 c.c., al pagamento da parte della società convenuta, in persona del suo legale rappresentate p.t., del valore delle azioni quotate in €. 117,40, cadauna, come stabilito dal Consiglio di Amministrazione nell'assemblea del 29.04.2018, ovvero secondo la quotazione fissata nella Relazione degli amministratori sulla gestione che si produce in atti con riferimento all'esercizio 2018 (considerato che tale importo, dicono gli amministratori, si pone, prudentemente, al di sotto del valore di libro dell'azione ed all'interno del range di valori prospettati dal perito indipendente), decurtato della pagina 2 di 19 complessiva somma acquisitaa seguito della vendita delle sopradescritte azioni e per l'effetto condannare la in persona del suo Parte_2 legale rappresentate p.t., tenuto conto di quanto realizzato dal ricorrente dalla vendita delle azioni di cui in narrativa e pari a complessivi €. 5.665,80, al pagamento in favore dell'attrice della complessiva somma di €. 76.500,00, od a quell'altra maggiore o minore somma che verrà accertata e determinata in corso di causa, o che sarà ritenuta dovuta e di giustizia, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo
e rivalutazione monetaria, il tutto entro il limiti di valore di €. 260.000,00. In via ulteriormente subordinata, accertare e dichiarare, per le motivazioni tutte rappresentate in parte narrativa, la risoluzione degli ordini di investimento dei titoli di cui in narrativa (n. 3101 azioni al prezzo di unitario di € 14,20), per inadempimento della resistente Controparte_2
e per l'effetto condannarla, in persona del legale rappresentante pro tempore, a
[...] restituire alla signora la somma di €. 44.020,00, od in subordine a quell'altra Parte_3 maggiore o minore somma che verrà accertata e determinata in corso di causa, o che sarà ritenuta dovuta e di giustizia, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo e rivalutazione monetaria, il tutto entro il limiti di valore di €. 260.000,00. In via ulteriormente subordinata, accertare e dichiarare, per le motivazioni tutte rappresentate in parte narrativa, la responsabilità della Parte_2 per azione a r.l. nella violazione dell'obbligo di corretta informazioni ex art. 21
[...]
TUF, e per l'effetto condannare la in Parte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno pari ad € 31.178,40 oltre interessi dalla data della decisione dell'ACF n. 5554 del 17.06.2022 sino al soddisfo, od in subordine a quell'altra maggiore o minore somma che verrà accertata e determinata in corso di causa, o che sarà ritenuta dovuta e di giustizia, oltre ad interessi legali dal dovuto al soddisfo, il tutto entro il limiti di valore di €. 260.000,00. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.”.
All'uopo l'attrice premetteva:
- di aver acquistato tra il 2012 ed il 2016, su consiglio di un funzionario della BAPR, 700 azioni dello stesso istituto, in quanto, a dire del funzionario, trattavasi di un prodotto sicuro, fruttuoso e facile da svincolare, senza che in occasione delle varie operazioni di acquisto le venisse fatto firmare alcun contratto, se non le ricevute d'acquisto delle azioni;
- che, nello specifico, “-- in data 28.11.2012 acquistava n. 100 azioni al prezzo unitario di €. 113,65 ciascuna per un valore complessivo di €. 11.365,00; - in data 20.05.2013 acquistava n. 150 azioni al prezzo di €. 115,750 ciascuna per un valore complessivo di €. 17.362,50; - in data 31.07.2013 acquistava n. 200 azioni al prezzo di €. 115,950 ciascuna per un valore complessivo di €. 23.190,00; in data 26.05.2014 acquistava n. 150 azioni al prezzo di €. 116,30 ciascuna per un valore complessivo di pagina 3 di 19 €. 17.445,00; in data 05.01.2016 acquistava n. 100 azioni al prezzo di €. 117,85 ciascuna per un valore complessivo di €. 11.785,00”;
- che l'attrice, in ragione di necessità familiari maturate nell'anno 2019, iniziò a chiedere a più riprese il rimborso delle proprie azioni fino in ultimo il 22.4.2022, riuscendo solo con l'OPA ad ottenere il rimborso di n. 400 azioni per il complessivo importo di € 5.680,00( € 14,20x400);
- che in data 06.11.2018 formalizzava, quindi, il proprio recesso dalla società ai sensi dell'art. 2437
c.c., a cui la banca dava riscontro con la con nota a firma del Presidente del CdA dell'08.11.2018, comunicando che “il diritto di recesso è disciplinato dall'art. 14 dello Statuto sociale, che lo ammette esclusivamente nei casi previsti dall'art. 2437 co. 1 c.c. per cui, non sussistendo i presupposti per
l'esercizio del diritto di recesso dalla Società contemplati dalla norma, la domanda di recesso dalla
Società e di rimborso delle azioni non poteva essere accolta”;
-che la continuava a proporre, a cadenza settimanale la vendita dei titolari azionari, inoltrando Pt_1 ben 70 richieste di vendita a far data dal 19.4.2019 fino al 22.4.2022 e in data 17.06.2019 intimava nuovamente il proprio recesso da socio e la nell'occasione rispondeva in data 26.8.2019 citando Pt_2 la delibera del CdA n. 08/2019 del 20.06.2019;
-che a seguito di un'iniziativa della che moltiplicava il numero di azioni per cinque, con lo scopo Pt_2 di incoraggiare i potenziali acquirenti all'acquisto delle azioni, le azioni della passarono a n. Pt_1
3.500,00, dividendosi per cinque il relativo prezzo ab initio fissato in €. 117,40. Sicché, nel possesso della residuavano n. 3100,00 azioni;
Pt_1
Contr
-che, pertanto, in data 06.07.2020 e 6.6.2021 proponeva ricorso innanzi all' (Arbitrato
Controversie Finanziarie) al fine di: “- dichiarare BAPR inadempiente agli obblighi concernenti la prestazione di servizi di investimento in favore della signora;
- dichiarare Parte_1 conseguentemente il predetto Intermediario tenuto a corrispondere, a titolo di risarcimento del danno, al ricorrente la complessiva somma di € 82.180,00, pari al capitale complessivamente impiegato nell'acquisto dei titoli di che trattasi;
- in linea subordinata, ove non accolta la superiore quantificazione del danno invocato dal ricorrente, liquidare in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226
c.c., il quantum dovuto in misura non inferiore ad €. 82.180,00 e senza detrarre da tale importo i dividendi percepiti;
In ogni caso riconoscere sui predetti importi la rivalutazione monetaria dalla fine del mese di aprile 2019, a cui risale il primo ordine di vendita rimasto ineseguito, oltre a interessi legali dalla data della decisione fino al soddisfo;
- ritenere ogni statuizione opportuna e conseguente anche in ordine alla esecuzione della emananda decisione.” Contr
-che l' nella seduta del 13.06.2022 decideva con provvedimento n. 5533, dichiarando in accoglimento parziale del ricorso l'intermediario tenuto a corrispondere al ricorrente, a titolo pagina 4 di 19 risarcitorio, la somma complessiva rivalutata di €. 31.178,40, per titoli di cui in narrativa, oltre interessi dalla data della decisione sino al soddisfo;
-che tale somma non veniva, tuttavia, corrisposta dall'Intermediario che aveva condizionato il pagamento alla rinuncia da parte della a qualunque azione legale, la quale però aveva rifiutato Pt_1 la condizione ritenendola vessatoria ed arbitraria.
Quindi, in forza di quanto sopra l'attrice contestava in questa sede alla banca la violazione degli artt.
2532, 2437 e 2473 c.c. per avere la banca illegittimamente diniegato il recesso della socia, dal momento che la società aveva una durata fissata al 31.12.2100 ed era dunque applicabile l'art. 2473 co.
2 c.c. che prevedeva il diritto del socio di recedere ad nutum.
Lamentava, altresì, l'applicazione di misure limitative alla vendita di azioni del socio e ciò sulla scorta della sentenza n. 99/2018 emessa dalla Corte Costituzionale, con cui era stato affrontato il tema della riforma delle banche popolari attuata con il decreto legge 24 gennaio 2015 n. 3 convertito nella legge n.
33/2015, con particolare riguardo alle legittimità delle limitazioni del rimborso dei soci recedenti e ai poteri della Banca d'Italia di definirne le modalità.
In via subordinata, la deduceva l'invalidità dei contratti di acquisto delle azioni e/o la Pt_1 risoluzione per inadempimento, derivante dalla violazione da parte dell'intermediario degli obblighi di condotta imposti dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria, dal regolamento Consob n.
16190/2007, nonché dalla comunicazione Consob del 02 Marzo 2009 n. 9019104 relativa ai doveri dell'intermediario nella distribuzione di prodotti finanziari illiquidi.
Pertanto, invocava la risoluzione del dei singoli ordini di investimento per inadempimento di B.A.P.R.,
e il rimborso delle proprie azioni, ai sensi dell'art. 1458 c.c., oltre interessi dalla domanda.
Evidenziava infine, in via ulteriormente subordinata, come non solo l'intermediario non avesse informato la dei rischi e dei pericoli connessi al tipo di investimento, ma avesse fatto il Pt_1 contrario, invogliandola a comprare azioni della stessa banca e non i BOT, rassicurandola, agendo così in mala fede e colpa gravissima, in violazione dell'obbligo di corretta informazione ex art. 21 TUF e del regolamento intermediari 11522/1998; conseguentemente chiedeva il risarcimento del danno Contr determinato secondo l'ammontare già deciso dall' oltre interessi dalla data della decisione Contr dell' sino al soddisfo.
Costituitasi in giudizio, la B.A.P.R. contestava le pretese avverse sostenendo in via preliminare la tardività dell'azione, per mancato rispetto del termine previsto dall'art. 2532, co. 2 c.c., di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di diniego del recesso (datata 8.11.2018) per proporre opposizione.
Eccepiva, inoltre, l'inapplicabilità dell'art. 2437, co. 3 c.c., in quanto nella dichiarazione di recesso pagina 5 di 19 l'attrice non motivava in alcun modo la sua richiesta e, comunque, poiché nelle società di capitali (a differenza che nelle società di persone ai sensi dell'art. 2285 c.c.) non era previsto un inderogabile diritto di recesso ad nutum in caso di durata della società illimitata o prevista per un tempo lungo eccedente l'aspettativa di vita dei soci (come nel caso di specie, in cui la durata era posta al
31.12.2100), essendo più che ragionevole che una banca avesse un orizzonte temporale del proprio
“progetto imprenditoriale” di lunga durata anche ultradecennale.
Osservava, peraltro, che l'art. 14 dello statuto BAPR escludeva il diritto di recesso dei soci pure in caso di proroga della durata, deducendone che, se la durata poteva essere anche più volte prorogata nel tempo, senza determinare alcun diritto di recesso dei soci assenti o dissenzienti, vieppiù non poteva essere riconosciuto un diritto di recesso permanente ai soci, sol perché la durata della società eccedeva la vita media di un socio o era particolarmente “lunga”.
Ed all'uopo deduceva che nel caso in cui il socio esercitasse legittimamente il proprio recesso, l'art. 28, comma 2-ter, TUB, in attuazione dell'art. 10 Reg. Del. (UE) n. 241/2014, della Commissione UE, stabiliva che l'organo amministrativo delle banche cooperative poteva addirittura limitare il diritto al rimborso delle azioni, ove ciò fosse «necessario ad assicurare la computabilità delle azioni nel patrimonio di vigilanza di qualità primaria della banca»; norma che aveva superato il vaglio di legittimità costituzionale e di conformità al diritto U.E., tenuto conto, in particolare per le banche cooperative, del bilanciamento tra l'interesse dei soci che intendono recedere e quello alla stabilità del sistema bancario.
In ordine all'applicazione di misure limitative alla vendita di azioni del socio rilevava che il rimborso non era stato differito dalla banca, ma direttamente negato, in assenza dei presupposti affinché lo stesso potesse essere considerato legittimo ed efficace e che controparte aveva travisato sia il disposto normativo dell'art. 28 TUB, sia il significato della sentenza della Corte Costituzionale n. 99/2018.
Quanto all'asserita violazione da parte della banca dei propri obblighi legislativi e regolamentari rispetto alle quattro operazioni di acquisto di Azioni BAPR, la convenuta rilevava innanzitutto la prescrizione di ogni diritto relativamente alla prima operazione di investimento del 7 settembre 2013 in quanto conclusa oltre i dieci anni prima della notificazione della citazione introduttiva del presente giudizio.
In ogni caso, nel merito evidenziava:
- di aver compiutamente adempiuto agli obblighi informativi su di essa gravanti e che non vi era stata alcuna violazione dell'art. 21 T.U.F. e delle relative disposizioni di attuazione, avendo la Cannata, con la sottoscrizione del contratto quadro e la contestuale consegna dell'opuscolo informativo, ricevuto esaustive informazioni anche in ordine al “tipo” (titoli azionari) cui apparteneva lo strumento pagina 6 di 19 finanziario oggetto di causa (Azioni BAPR), ai rischi e alla “strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini” (informazioni suscettibili di essere fornite anche in formato standardizzato);
-che comunque - a differenza del previgente regolamento intermediari 11522/1998 che imponeva una informativa specifica (abrogato nel 2007) - l'art. 31 del Regolamento 16190/2007 (in ossequio al disposto dell'art. 19, par. 3, della MiFID), l'unico applicabile ratione temporis alla nostra fattispecie, imponeva agli intermediari di fornire (per l'appunto) una descrizione generale della natura e dei rischi degli strumenti finanziari trattati;
-che, ad ogni modo, al momento di esecuzione delle prime tre operazioni di investimento, le Azioni
B.A.P.R. erano sicuramente titoli liquidi, con conseguente esclusione dell'applicabilità della disciplina della comunicazione Consob 02.03.2009 n. 9019104 relativa ai titoli illiquidi, giacché sino al 2015 la banca era stata in grado di soddisfare tutti gli ordini di acquisto, mentre al momento della sottoscrizione della quarta operazione del gennaio 2016, la fornì alla cliente una apposita Scheda Titolo recante Pt_2 le informazioni del caso e idonea ad integrare i requisiti informativi 'rafforzati' in tema di illiquidità ai sensi e per gli effetti della predetta Comunicazione Illiquidi n. 9019104 del 2009;
-che la non aveva mai assunto alcun obbligo di (ri)acquistare le proprie Azioni e alla cliente Pt_2 erano state rese – in conformità alla disciplina regolamentare ratione temporis vigente – tutte le informazioni circa le modalità di esecuzione e trasmissione degli ordini relativamente alle Azioni, le quali a far data dal 28 dicembre 2017 erano negoziate sul segmento orerdriven azionario del sistema multilaterale di negoziazione RV, precedentemente Hi-Mtf;
- che la convenuta aveva svolto in favore della esclusivamente un servizio di ricezione ed Pt_1
“esecuzione ordini” autonomamente voluti e disposti dalla cliente, in assenza di qualsivoglia rassicurazione, sollecitazione o consulenza da parte della banca o dei suoi dipendenti, svolgendo un'attività riconducibile nell'alveo della esecuzione di ordini ex art. 1 comma 5 septies1 t.u.f., con l'effetto che nessuna valutazione di adeguatezza ex artt. 39 e 40 regolamento intermediari n.
16190/2007 doveva essere svolta, trattandosi di operazioni spontaneamente disposte dalla Pt_1 medesima.
Allegava, inoltre, che la aveva effettuato una corretta profilatura MiFID della cliente prima delle Pt_2 operazioni di investimento, valutando "NON APPROPRIATE" le operazioni di investimento, sostanzialmente sconsigliando alla stessa di effettuare gli investimenti per cui è causa, che tuttavia decideva ugualmente di procedere.
Sul punto evidenziava che l'avvertenza poteva essere fornita utilizzando un formato standardizzato e che non vi era alcun obbligo di motivazione della valutazione di “non appropriatezza”.
Da ultimo eccepiva la carenza di prova in ordine al danno subito dall'attrice che era titolare di azioni pagina 7 di 19 rispetto alle quali aveva prospettato una somma ad oggi realizzabile tramite la vendita pari ad almeno euro 26.724,40 e che, comunque, la aveva già incassato dividendi per Euro 8.338,23 oltre ad Pt_1 aver avuto modo di alienare n. 400 Azioni, incamerando un importo che essa stessa aveva quantificato in Euro 5.680,00
Pertanto, così concludeva: ““Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare rispetto alle domande e conclusioni svolte da parte attrice:
1- rispetto alle domande e conclusioni svolte in via principale e subordinata dall'attrice, aventi ad oggetto l'asserito recesso invocato dall'attrice ex art. 14 dello statuto della BAPR e 2437 e 2473 c.c. ovvero a qualsiasi altro titolo, incluse le domande per il rimborso e/o la liquidazione del valore di mercato delle azioni BAPR sottoscritte o acquistate dall'attrice, dichiararle inammissibili e tardive, ovvero rigettarle integralmente in quanto infondate in fatto e diritto e, comunque, non provate;
2- rispetto alle domande e conclusioni svolte in via ulteriormente subordinata dall'attrice, aventi ad oggetto aventi ad oggetto l'asserito inadempimento della rispetto agli obblighi informativi e Pt_2 comportamentali in relazione alle Operazioni di Investimento per cui è causa: in via preliminare, dichiarare l'intervenuta prescrizione di tutti i diritti e delle domande e pretese avversarie, incluse quelle risarcitorie e/o restitutorie, relativi alle operazioni di investimento e/o ai negozi giuridici anteriori al 7 settembre 2013 - in ragione del decorso del termine di prescrizione ordinario decennale
e, comunque, l'intervenuta integrale prescrizione di qualsiasi pretesa svolta da parte attrice di natura extracontrattuale e/o precontrattuale comunque soggette al termine di prescrizione quinquennale decorso (avuto riguardo alla data di notificazione della citazione introduttiva occorsa in data 7 settembre 2023); in via principale, dichiarare inammissibili le domande svolte da parte attrice ovvero, comunque, respingere e rigettare nel merito le domande tutte formulate da parte attrice per i motivi sopraesposti e/o per ogni altro motivo che sarà dedotto nel corso del giudizio o ritenuto di giustizia e, comunque, in quanto infondate in fatto e in diritto e, comunque, non provate;
in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di condanna della Banca al risarcimento del danno, quantificarlo in conformità ai principi recati dagli artt. 1223 e 1225 c.c. e 1227, commi 1 e 2, c.c., tenendo conto di quanto dedotto in narrativa e di quanto percepito a titolo di dividendi, nonché del valore attuale delle
Azioni determinato in base al prezzo di riferimento sul mercato RV (precedentemente Hi -Mtf), ovvero del corrispettivo incassato dalla vendita (anche perdurante iudicio) delle Azioni (di cui comunque non è stata provata la titolarità); in via parimenti subordinata e all'occorrenza riconvenzionale - nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse dichiarata la risoluzione o
l'invalidità a qualsiasi titolo di una o più delle Operazioni di Investimento e/o dei negozi giuridici per cui è causa o in cui la Banca fosse chiamata a risarcire alcunché - condannare parte attrice, a titolo di pagina 8 di 19 indebito e/o di arricchimento senza causa e/o di vantaggio conseguito o comunque con la miglior statuizione di diritto, a restituire alla le Azioni oggetto di causa e tutte le somme percepite per Pt_2 effetto di operazioni di vendita di Azioni poste in essere (anche perdurante iudicio) sino alla eventuale
e non creduta pronuncia di risoluzione degli ordini di acquisto per cui è causa, nonché a restituire le somme tutte dalla stessa parte attrice percepite e percipiende a titolo di dividendi sulle Azioni il cui ordine di acquisto è dichiarato risolto, da maggiorarsi degli interessi al saldo effettivo, con compensazione integrale o parziale di tale debito restitutorio di parte attrice verso la con Pt_2
l'eventuale e contestato controcredito restitutorio eventualmente liquidato alla parte attrice;
in ogni caso quantificando ogni importo eventualmente dovuto all'attrice tenendo conto del valore delle Azioni determinato in base al prezzo di riferimento sul mercato RV (già Hi-Mtf), ovvero del corrispettivo incassato dalla vendita (anche perdurante iudicio) delle Azioni;
3- in ogni caso, con vittoria di spese e compensi, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge.”.
Con ordinanza dell'11 gennaio 2024 il GI rilevava che parte attrice aveva erroneamente introdotto il presente giudizio nelle forme del “vecchio” rito ordinario di cognizione, in luogo del nuovo rito ordinario di cognizione previsto dal d. lgs. 149/2022, posto che trattasi di citazione notificata dopo la data del 1° marzo 2023; che si palesava la nullità dell'atto di citazione, sia per mancato rispetto dei termini a comparire di cui all'art.163 bis come modificato dall'art 3, comma 12, lett. b), numero 1), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, sia per la mancanza e l'erronea indicazione degli inviti e degli avvertimenti di cui all'art. 163 n. 7 c.p.c. come modificato dall'art 3, comma 12, lett. a), numero 3), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, con conseguente violazione del diritto di difesa;
che parte convenuta si era costituita in giudizio, nulla eccependo in ordine ai vizi della citazione, determinandone in conseguenza la sanatoria;
assegnava quindi alle parti i termini di cui all'art. 171 bis cpc, previa rettifica da parte della cancelleria dell'iscrizione della causa nel ruolo Cartabia e fissava la nuova udienza per la comparizione delle parti al 13/3/2024.
Depositate le memorie istruttorie, con ordinanza del 20.3.2024 -ritenuta l'irrilevanza dei mezzi istruttori richiesti e la causa matura per la decisione- la causa veniva rinviata per la rimessione in decisione all'udienza del 3 marzo 2025, previa assegnazione alle parti dei termini a ritroso ex art. 189
c.p.c..
Indi all'udienza del 3 marzo 2025, sulle conclusioni precisate come da memorie depositate in atti, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
L'azione esercitata dall'odierna attrice ha sostanzialmente per oggetto,
• in via principale, l'asserita lesione del diritto della a recedere dalla qualità di socio Pt_1 della B.A.P.R. e alla liquidazione del valore delle di lei azioni -materia che rientra nella pagina 9 di 19 competenza della Sezione specializzata in materia di impresa ai sensi dell'art. 3 co. II 2 lett. b d.lgs. 168/2003-
• e, in via subordinata, l'inadempimento della convenuta rispetto agli obblighi informativi e comportamentali su di essa incombenti rispetto alle operazioni di acquisto di azioni della stessa
B.A.P.R. da parte dell'attrice, con conseguente richiesta di risoluzione degli ordini di acquisto delle azioni medesime, nonché in via ulteriormente subordinata, con diritto al risarcimento del danno.
Giova poi rilevare in premessa che in una vicenda del tutto speculare ( proc. iscritto al n. 9788/2023
RG) questo Tribunale in diversa composizione si è recentemente pronunciato ( sentenza n.3103 /2025 del 14 giugno 2025), affermando del tutto condivisibilmente quanto segue in ordine alla infondatezza della domanda volta ad accertare il diritto della di recedere dalla qualità di socia di B.A.P.R.. Pt_1
Ed invero, a tacer dell'eccepita tardività dell'azione promossa dalla solo nel luglio 2023, Pt_1 ovvero oltre il termine previsto dall'art. 2532 c.c. di 60 giorni dalla comunicazione di diniego del recesso (avvenuto nel caso in specie con lettera del 6.11.2018), deve comunque ritenersi che l'attrice non avesse il diritto di recedere, tenuto conto della disciplina complessiva degli artt. 2532, 2437 e 2473
c.c. e delle peculiarità che caratterizzano le società cooperative (oggi s.p.a.) che esercitano attività bancaria.
Rilevava sul punto il Tribunale che “Sul punto, va innanzitutto osservato che nelle società di capitali è previsto, dai predetti artt. 2437 e 2473 c.c., il diritto del socio di recedere ad nutum in caso di durata a tempo indeterminato della stessa società. Tuttavia, nelle società di capitali -diversamente da quanto sostenuto dall'attrice- la previsione di un tempo di durata lungo, tale da eccedere l'aspettativa di vita dei soci, non può essere equiparato alla durata indeterminata e non costituisce presupposto legale di recesso ad nutum, come elaborato nella recente giurisprudenza di legittimità (Cfr. Cass. civ., Sez. I,
29.03.2019, n. 8962, secondo cui non è consentito il recesso ad nutum del socio di s.r.l. qualora la durata statutaria ecceda la propria aspettativa di vita ovvero la durata media del socio persona fisica, non essendo fattispecie equivalente a quella relativa alla società contratta a tempo indeterminato).
Sulla stessa scia si pongono altre pronunce, quali Cass. civ., Sez. I, 22.04.2023, n. 9662, 05.09.2022, n.
26060 e 21.02.2020, n. 4716, che fondano le loro rispettive motivazioni nella volontà del legislatore
(che ha differenziato tra società di capitali e di persone e ha indicato separatamente le ipotesi di recesso nelle s.p.a. di cui al suddetto co. I dell'art. 2473 c.c., le sole ritenute inderogabili), nelle esigenze di tutela dei creditori (i quali, facendo affidamento solo sul patrimonio sociale, hanno interesse al mantenimento della sua integrità) e, in ultimo, nelle diverse caratteristiche delle società di capitali rispetto alle società di persone. pagina 10 di 19 In definitiva, un'opzione ermeneutica diversa sarebbe basata su criteri di incerta definizione ed applicazione concreta, quali quelli della durata della vita umana o anche di un progetto imprenditoriale, che renderebbero eccessivamente aleatorie le prospettive di soddisfazione dei terzi creditori (soluzione fatta propria anche dalla giurisprudenza di questa Sezione specializzata in materia di impresa – Cfr.
Sentenza emessa in data 01.06.2023 nel procedimento iscritto al n. R.G. 6214/2019 o, ancor più recentemente, Sentenza emessa in data 05.06.2025 nel procedimento iscritto al n. R.G. 3544/2023).
In ogni caso, anche operando un'assimilazione tra tempo indeterminato e durata eccedente l'aspettativa di vita dei soci o il progetto imprenditoriale, si osserva che la norma ha carattere derogabile e risulta espressamente derogata nello statuto di B.A.P.R. (v. all. 1 fascicolo convenuta), che all'art. 14 limita il diritto di recesso alla sussistenza delle ipotesi di modifica sociale (inderogabili) previste dall'art. 2437 co. I c.p.c., nei seguenti termini: “1. Il recesso è ammesso esclusivamente nei casi previsti nell'art.
2437, primo comma, del Codice civile e si esercita con le modalità e gli effetti previsti dalla legge. 2. È in ogni caso escluso il recesso nel caso di proroga della durata della Società e nel caso di introduzione
e rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni”.
“Sempre in merito, va altresì richiamato l'art. 28 co.
2-ter T.U.B., il quale prevede che “Nelle banche popolari e nelle banche di credito cooperativo il diritto al rimborso delle azioni nel caso di recesso, anche a seguito di trasformazione, morte o esclusione del socio, è limitato secondo quanto previsto dalla Banca d'Italia, anche in deroga a norme di legge, laddove ciò sia necessario ad assicurare la computabilità delle azioni nel patrimonio di vigilanza di qualità primaria della banca”.
Tale normativa è stata ritenuta legittima dalla pronuncia della Corte cost., n. 99/2018, secondo cui
“nella definizione della disciplina del rimborso delle azioni dei soci recedenti, alla Banca d'Italia non spetta alcuna valutazione politico-discrezionale sugli interessi in gioco, il cui bilanciamento – in particolare quello fra l'interesse dei soci che intendono recedere e quello della stabilità del sistema bancario ‒ è già definitivamente operato dalla legge”; ed è stata, altresì, avallata da CGUE,
16.07.2020, causa C-686/18, che ha giustificato la suddetta disciplina, pur limitativa dei diritti del socio, alla luce degli “obiettivi di assicurare la stabilità del sistema bancario e finanziario nonché di evitare un rischio sistemico”, che “costituiscono obiettivi di interesse generale perseguiti dall'Unione”
(nella giurisprudenza di merito, Tribunale Napoli, Sezione specializzata impresa, 24.03.2016).
Di guisa che, infondata risulta anche la doglianza in ordine alla legittimità delle limitazioni del rimborso dei soci recedenti;
argomento sul quale si è, peraltro, già pronunciato anche l'intestato
Ufficio, affermando con la sentenza emessa in data 01.07.2021 nel procedimento R.G. 19131/2017 che
“deve essere (…) escluso un diritto incondizionato e permanente del socio di rivendita delle azioni alla banca stessa, non previsto né dalla legge, né dallo statuto, ed un correlativo obbligo di acquisto da pagina 11 di 19 parte della banca, meramente facoltizzata in tal senso (v., al riguardo, Trib. Catania 16.7.1996, in
Banca Borsa Titoli di Credito, 1997, II, 486), in ragione anche delle preminenti esigenze di salvaguardia della solidità patrimoniale della banca e dell'intero sistema finanziario. (…) Peraltro, di norma, lo smobilizzo delle azioni avviene attraverso la circolazione fra privati, senza che possa configurarsi alcun obbligo di riacquisto da parte dell'emittente, che non può essere in grado di assicurare il riacquisto a tutti i soci che lo richiedano”.
E dunque sulla base di tale disciplina, non sussistendo un'ipotesi tipica di recesso, non Parte_1 ha diritto di recedere dalla società nei termini prospettati.
Per tali motivi, le domande relative all'accertamento del recesso e al rimborso della quota devono essere rigettate.
Passando, poi, all'esame della domanda di risoluzione basata sulla violazione della disciplina relativa all'informazione nelle operazioni finanziarie di investimento, occorre preliminarmente affrontare l'eccezione di prescrizione formulata da B.A.P.R. in relazione alla prima operazione di investimento risalente al 28 novembre 2012 in quanto conclusa oltre i dieci anni prima della notificazione della citazione introduttiva del presente giudizio .
Osserva il Collegio, a tal riguardo, che costituisca valido atto interruttivo del termine di prescrizione decennale il ricorso azionato da parte dell'attrice -circostanza incontestata- all'Arbitro per le
Controversie Finanziarie con atto del 06.07.2020 e 6.6.2021, avente ad oggetto il non corretto adempimento da parte dell'intermediario degli obblighi concernenti la prestazione di servizi di investimento, conclusosi con la pronuncia dell'ACF n. 5533 del 13.06.2022.
Quanto alla censura relativa alla mancata osservanza da parte dell'intermediario degli obblighi informativi su di esso gravanti per le operazioni finanziarie di investimento il Collegio si riporta a quanto condivisibilmente affermato nella citata sentenza n.3103/2025
“..coglie, invece, nel segno la censura sulla mancata osservanza da parte dell'intermediario degli obblighi informativi su di esso gravanti per le operazioni finanziarie di investimento: ed invero,
l'istituto bancario che, come nel caso alla mano, vende le sue azioni è soggetto agli obblighi informativi posti a carico degli intermediari dall'art. 21 t.u.f., il cui primo comma così recita: “Nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e accessori i soggetti abilitati devono: a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l'interesse dei clienti e per
l'integrità dei mercati;
b) acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati;
c) utilizzare comunicazioni pubblicitarie e promozionali corrette, chiare e non fuorvianti;
d) disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi e delle attività”. La normativa in esame, nell'intento pagina 12 di 19 di colmare l'asimmetria informativa esistente tra cliente-investitore e banca intermediaria, impone quindi all'intermediario non solo di “acquisire le informazioni necessarie dai clienti”, così da poter procedere ad una profilatura degli stessi mediante l'utilizzo di apposita modulistica (questionario
Mifid), ma anche di fornire al cliente adeguate informazioni.
All'uopo, circa l'acquisizione delle informazioni da parte della cliente, deve osservarsi come al momento delle operazioni di acquisto delle azioni la banca abbia effettivamente fatto compilare a quest'ultima il questionario Mifid (v. all. 8 e 9 fascicolo convenuta).
Inoltre, risulta in atti che sia stato consegnato alla l'opuscolo informativo sulla prestazione dei Pt_1 servizi di investimento al momento della stipula del contratto quadro (v. all. 5 fascicolo convenuta), il quale opuscolo risulta però del tutto generico e, dunque, inadeguato a fornire una puntuale e specifica informazione relativa al prodotto finanziario effettivamente acquistato.
Non può, poi, non osservarsi che il risultato della profilatura ottenuto dalla banca -secondo cui risulterebbe una piena conoscenza dello strumento azionario, in ragione del possesso del “livello di esperienza e conoscenza necessario per comprendere i rischi che lo strumento o il servizio di investimento offerto o richiesto comporta” (art. 42 Reg. Consob in materia di intermediari)– appare incoerente rispetto alle informazioni fornite dalla cliente: infatti, un soggetto che afferma di non avere un'esperienza in campo finanziario, di non avere particolari competenze professionali e di non avere mai in precedenza investito in strumenti finanziari (v. all. 8 fasc. convenuta) non può certo considerarsi munito di un buon livello di conoscenza ed esperienza finanziaria, tale da fargli comprendere le caratteristiche ed i rischi che l'acquisto di azioni non negoziabili in mercati regolamentati comporta”.
Ed invero, “la Comunicazione CONSOB n. 9019104 del 2 marzo 2009 rubricata “dovere dell'intermediario di comportarsi con correttezza e trasparenza in sede di distribuzione di prodotti finanziari illiquidi”, definisce illiquidi i prodotti “che determinano per l'investitore ostacoli o limitazioni allo smobilizzo entro un lasso di tempo ragionevole, a condizioni di prezzo significative, ossia tali riflettere, direttamente o indirettamente, una pluralità di interessi in acquisto e in vendita”.
Tale comunicazione, pur non avendo portata precettiva, è chiaramente esplicativa degli obblighi di informazione che la legge pone a carico degli intermediari finanziari in sede di trattazione di prodotti finanziari illiquidi (tra questi anche le azioni non quotate in borsa di una banca popolare), i quali si contraddistinguono per il fatto che chi acquista questi prodotti finanziari difficilmente potrà svincolarli e per questa ragione è necessario che la banca/intermediario adotti particolari cautele nell'avallare questo tipo d'investimento, soprattutto laddove l'intermediario è anche l'emittente dei prodotti.
Tra i titoli che presentano difficoltà di smobilizzo devono considerarsi rientranti senz'altro le azioni delle banche popolari. Tali azioni, infatti, non sono quotate nei mercati regolamentati – ma solo (a pagina 13 di 19 partire dal 2018) nel mercato telematico HI-MTF (oggi RV)– e, pertanto, non esistendo condizioni di scambio trasparenti ed efficienti, è richiesta agli intermediari una particolare attenzione circa le informazioni da rendere al cliente durante tutto il corso dell'operazione. Non può convenirsi con le difese dell'istituto bancario convenuto secondo cui al momento delle operazioni il titolo era rimborsabile, stante la prassi della banca di riacquistare le azioni a semplice richiesta degli azionisti.
Se, infatti, è vero che la condizione di liquidità del titolo potrebbe essere garantita dall'impegno al riacquisto dello stesso assunto dall'intermediario stesso, tale circostanza non ricorre nel caso di specie, non avendo la assunto alcun obbligo in tal senso nei confronti di parte attrice. Pt_2
Conseguentemente, l'istituto bancario avrebbe quindi dovuto verificare gli esiti della profilatura avendo particolare riguardo allo specifico prodotto finanziario oggetto di vendita.
Venendo all'esame degli obblighi informativi nei confronti dell'investitore gravanti sulla banca intermediaria, occorre richiamare la disciplina di cui agli artt. 27 e 28 del Regolamento intermediari
Consob n. 16190/2007 la quale, nel prevedere uno scambio continuo di informazioni tra investitore ed intermediario, impone a quest'ultimo di fornire al cliente informazioni corrette, chiare e non fuorvianti, specificando, al secondo comma dell'art. 27, che “Gli intermediari forniscono ai clienti o potenziali clienti, in una forma comprensibile, informazioni appropriate affinché essi possano ragionevolmente comprendere la natura del servizio di investimento e del tipo specifico di strumenti finanziari interessati e i rischi ad essi connessi e, di conseguenza, possano prendere le decisioni in materia di investimenti in modo consapevole. Tali informazioni, che possono essere fornite in formato standardizzato, si riferiscono: a) all'impresa di investimento e ai relativi servizi;
b) agli strumenti finanziari e alle strategie di investimento proposte, inclusi opportuni orientamenti e avvertenze sui rischi associati agli investimenti relativi a tali strumenti o a determinate strategie di investimento;
c) alle sedi di esecuzione, e d) ai costi e oneri connessi”. Tali obblighi informativi, che costituiscono specificazioni dei più generali doveri contrattuali di diligenza e buona fede, devono essere assolti anche qualora il cliente-investitore, non rientrante tra i soggetti c.d. professionali, abbia in precedenza compiuto operazioni finanziarie rischiose. L'obiettivo cui mirano gli obblighi informativi posti a carico degli intermediari finanziari è, infatti, quello di garantire una piena informazione circa la natura, il rendimento ed ogni altra caratteristica del titolo, così da consentire all'investitore – soggetto aduso o meno ad operazioni finanziarie rischiose – di effettuare una scelta realmente consapevole (Cass. civ.,
Sez. I, 31.08.2020, n. 18155). L'inosservanza dei doveri informativi, infatti, disorientando l'investitore, può condizionarne scorrettamente le scelte finanziarie (Cass. civ., Sez. I, 16.02.2018, n. 3914).
Or, a fronte dell'allegazione – da parte dell'investitore – dell'inadempimento degli obblighi informativi, l'onere di dimostrare il corretto e diligente assolvimento degli stessi grava sulla banca pagina 14 di 19 intermediaria. Tale prova può essere integrata dal profilo soggettivo del cliente o da altri convergenti elementi probatori, ma non può essere desunta soltanto da questi (Cass. civ., Sez. I, 30.08.2017, n.
19417; Cass. civ., Sez. I, 17.04.2020, n. 7905).
Nella fattispecie in esame, tale onere non può, tuttavia, dirsi assolto, posto che la circostanza, dedotta Parte dalla banca, secondo cui è stata effettuata la profilatura Mifid, con l'inclusione della dicitura “ o
“titolo illiquido” negli ordini di acquisto, non è sufficiente a dimostrare l'avvenuto adempimento degli obblighi informativi in esame”.
Ritiene invero il Collegio che affinché i suddetti obblighi possano considerarsi correttamente adempiuti non basta, infatti, la mera indicazione, nel contratto quadro, di informazioni generali sugli strumenti Parte finanziari non negoziabili, né la dicitura, sugli ordini di acquisto, “ o “titolo illiquido, essendo invece necessario che l'investitore sia stato adeguatamente informato, in maniera chiara e a lui comprensibile, già in sede di contrattazione, circa le caratteristiche dello specifico titolo venduto e le conseguenze di tale illiquidità.
Quanto alle valutazioni di adeguatezza ed appropriatezza dell'operazione in questione di cui al
Regolamento Consob n. 16190/2007, deve rilevarsi come alle valutazioni di adeguatezza ed appropriatezza si riferiscono, rispettivamente, gli artt. 39, 40 (adeguatezza) e 41, 42 (appropriatezza) del citato Regolamento.
Dalla disamina di tale normativa emerge chiaramente come la valutazione di adeguatezza debba essere effettuata solo nel caso in cui vengano prestati servizi di consulenza in materia di investimenti e di gestione dei portafogli. Nel caso di specie, dunque, trattandosi di servizi di investimento, la non Pt_2 era tenuta ad effettuare la valutazione di adeguatezza, ma soltanto quella di appropriatezza. Ai sensi, quindi, dell'art. 42 “gli intermediari verificano che il cliente abbia il livello di esperienza e conoscenza necessario per comprendere i rischi che lo strumento o il servizio di investimento offerto o richiesto comporta” (comma I) e “qualora gli intermediari ritengano, ai sensi del comma 1, che lo strumento o il servizio non sia appropriato per il cliente o potenziale cliente, lo avvertono di tale situazione.
L'avvertenza può essere fornita utilizzando un formato standardizzato” (comma III).
Tanto premesso, le operazioni finanziarie su cui si controverte non possono di certo dirsi appropriate rispetto al profilo di rischio dell'attrice, ricavabile delle risposte dalla stessa fornite in sede di compilazione dei questionari Mifid da cui emerge un profilo con una bassa propensione al rischio.
La banca convenuta non ha dunque dimostrato di aver assolto l'obbligo di valutazione dell'appropriatezza dell'operazione e non possono trovare accoglimento le difese avanzate, circa l'insussistenza di alcun obbligo di specifica motivazione delle ragioni della “non appropriatezza” non essendo sufficiente che nell'ordine di acquisto l'operazione fosse stata indicata come non appropriata pagina 15 di 19 dovendosi piuttosto basare sul livello di conoscenza ed esperienza del cliente. (sull'ipotesi di non adeguatezza, ex multis, Cass. civ., nn. 28175/2019 e 8314/2017).
Difatti, la violazione dell'obbligo informativo non può ritenersi esclusa “neanche in presenza di una segnalazione di non adeguatezza e di non appropriatezza, gravando sull'intermediario anche un autonomo obbligo di prestare all'investitore il corredo informativo relativo allo specifico strumento finanziario, evidenziandone le caratteristiche ed i rischi specifici (vedi Cass. 14208/2022)” (Cfr. Cass.
n. 36584/2022).
Si richiama sul punto quanto testualmente affermato anche da questo Tribunale in tema di
“adeguatezza” ma che si può ben applicare anche alla c.d. “appropriatezza” (Cfr. Tribunale Catania,
Quarta sezione civile, 23.01.2007 e 5.10.2018) “il dovere di informazione quale obbligo di condotta imposto ex lege all'intermediario rappresenta lo strumento esplicito diretto a garantire, tramite la protezione immediata dell'investitore su base individuale, il risultato riflesso della efficienza del mercato, diversamente compromessa in presenza di una inalterata sussistenza dell'asimmetria informativa che, per forza di cosa, connota i rapporti tra intermediario e cliente retail. Per tale ragione la diligenza dell'intermediario viene, rispetto ai normali canoni contrattuali, costretta dentro vincoli di comportamento normativamente imposti che tradiscono palesemente l'intenzione di tutelare un interesse ultroneo rispetto a quello immediatamente proprio del contraente più debole. Il dato normativo citato impone (…) una immediata correlazione funzionale tra l'informazione da rendere al cliente e la consapevolezza in capo a quest'ultimo del significato dell'operazione posta in essere ovvero delle ragioni che ne sconsigliano il compimento;
e ciò perchè solo l'attribuzione cognitiva al cliente degli elementi utili a pervenire ad una quanto più razionale scelta di investimento grazie ad una valida comprensione delle ragioni che giustificano la quotazione del prodotto consente di realizzare il fine ultimo della efficiente allocazione delle risorse. Va da sé, poi, che la regola della informazione completa trova un logico corollario in quella legata alla valutazione, rimessa all'intermediario, di adeguatezza del prodotto al profilo di rischio del cliente. Solo l'investitore consapevole è in grado di valutare il warning opposto dall'intermediario all'acquisto del prodotto proprio perchè, in caso di informazione carente e non idonea al fine, non si attribuisce all'investitore, già sul piano astratto, la possibilità di scelte consapevoli in punto alla opportunità dell'investimento così da creare un netto distacco tra volontà dell'operazione e responsabilità del rendimento che ad essa consegue. E non a caso, l'art. 29 del citato regolamento nel prevedere, in capo all'intermediario che ritenga inadeguata
l'operazione – ciò che si concreta, nella sostanza, in un obbligo di segnalazione (giacchè resta comunque all'investitore l'ultima parola in ordine all'acquisto) – finisce con l'imporre non solo la comunicazione di siffatta valutazione negativa ma anche delle ragioni per cui non è opportuno pagina 16 di 19 procedere alla esecuzione dell'ordine: il fine ultimo è quello di inserire nel mercato un investitore consapevole delle scelte giacchè grazie a tale risultato si riesce a garantire una maggiore efficienza del mercato stesso”.
Circa le conseguenze di tale inadempimento deve farsi riferimento alla giurisprudenza costante dell'intestato Ufficio nel senso che: “in materia di intermediazione finanziaria, prevista delle prescrizioni degli artt. 21 TUF determina l'inadempimento della banca o in generale dell'intermediario finanziario, fonte di responsabilità contrattuale, non trattandosi di vizio genetico, relativo alla stipulazione del contratto, bensì di vizio funzionale, che riguarda il contratto già concluso
e le prestazioni che dovevano essere rese. Quindi, a fronte di una asserita violazione degli obblighi di condotta, imposti ex lege e trasfusi in contratto gravanti, nei contratti di investimento, sull'intermediario, al cliente spetta il rimedio della risoluzione da inadempimento e/o del risarcimento del danno. L'inadempimento, in particolare, attiene alla avvenuta esecuzione dell'ordine impartito dall'investitore senza ottemperare ai canoni comportamentali che trovano fonte immediata nel contratto di investimento e mediata nelle disposizioni di legge e regolamentari che disciplinano la materia” (Tribunale Catania, Sez. IV, 15.07.2020, n. 2479; nello stesso senso Tribunale Milano, Sez.
VI, 21.06.2019, n. 6049 e Tribunale Parma, Sez. II, 20.04.2018, n. 554).
Va, comunque, ulteriormente precisato che, in ipotesi di iniziativa giudiziaria volta alla risoluzione del contratto, ad essere aggredito è il contratto base di investimento e non l'ordine, che costituisce solo un momento esecutivo e non un accordo;
in ogni caso, vertendosi in ipotesi di contratto di durata, opera il disposto di cui all'art 1458 c.c. e viene quindi travolto il contratto (di investimento) limitatamente ai soli ordini negoziati in difformità agli obblighi di condotta, senza che la risoluzione si estenda agli eventuali altri ordini ed acquisti posti in essere in forza del contratto base (ordini, comunque, non dedotti in domanda)”.
Pertanto, l'aver proposto uno strumento inadeguato in ragione della sua difficile collocazione del mercato alla luce dei propositi di investimento a basso rischio che l'attrice si prefiggeva integra in sé inadempimento atto a giustificare la risoluzione del contratto stipulato in data 28.11.2012 ex art. 1453
c.c., con i conseguenti obblighi restitutori relativi alla sorte capitale.
Difatti, l'accoglimento della domanda di risoluzione per inadempimento del contratto, proposta dall'investitore, comporta ai sensi dell'art. 1458 c.c. il diritto alle reciproche restituzioni, alla stregua della disciplina del pagamento dell'indebito ex art. 2033 c.c., atteso che, in caso di risoluzione per inadempimento del vincolo contrattuale, il venir meno della causa comporta l'obbligo di restituzione di quanto prestato in esecuzione del contratto stesso.
Per l'effetto, nel caso in esame a seguito della pronuncia di risoluzione del contratto intercorso in data pagina 17 di 19 17.06.2013, limitatamente agli ordini di acquisto delle azioni B.A.P.R. (del 28.11.2012; 20.05.2013, del
31.07.2013, del 26.05.2014 e del 05.01.2016), ne consegue la restituzione all'attrice del capitale investito nelle citate operazioni (€ 11.365 + € 17.362,50 + € 23.190,00 + € 17.445,00 + € 11.785,00= €
81.147,50), al netto dei dividendi corrisposti anche nel corso del giudizio (€ 12.022,58 come allegato dalla convenuta e non contestato dall'attrice) e delle somme percepite a seguito della vendita di parte delle azioni (€ 5.680,00), per un totale così di € 64.002,48 e, di contro, la restituzione alla dei CP_4 titoli azionari ancora in capo alla che costituiscono, dunque, l'oggetto delle reciproche Pt_1 obbligazioni derivanti dalla risoluzione del contratto.
Detti obblighi restitutori hanno, poi, anche in favore della parte non inadempiente, natura di debito di valuta, come tali non soggetti a rivalutazione monetaria (Cfr. Cass. n. 22664/2015), ragion per cui sulle somme sopra individuate spettano alla esclusivamente gli interessi legali dalla domanda al Pt_1 soddisfo.
Quanto alla diversa domanda risarcitoria formulata dall'attrice in via ulteriormente subordinata rispetto alle altre, la stessa rimane assorbita dall'accoglimento della precedente domanda di risoluzione.
Tanto premesso, assorbita ogni ulteriore questione, in accoglimento della domanda di risoluzione per inadempimento proposta dall'attrice la deve essere Controparte_1 condannata a corrispondere a la somma di € 64.002,48, come sopra meglio specificato, Parte_1 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, avuto riguardo alla natura ed al valore della causa nonché all'attività difensiva concretamente espletata secondo i parametri di cui al dm n. 147/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, Sezione Specializzata in Materia d'Impresa Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel procedimento n. 9076/2023 r.g., rigettata e assorbita ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
• rigetta la domanda principale;
• accertato l'inadempimento di dichiara risolto il Controparte_1 contratto di intermediazione finanziaria concluso in data 28.11.2012 tra e Parte_1
limitatamente agli ordini di acquisto delle azioni Controparte_1 della stessa Controparte_1
• condanna a restituire a € Controparte_1 Parte_3
64.002,48, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
• dispone la restituzione in favore della convenuta delle azioni B.A.P.R. ancora in capo a Pt_1
pagina 18 di 19 Pt_1
• condanna la convenuta al pagamento delle spese processuali in favore di parte attrice che liquida in € 8.433,00 per compensi oltre al rimborso delle spese vive, delle spese generali, dell'IVA e della CPA come per legge.
Così deciso nella Camera di consiglio della Sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di
Catania, in data 18.6.2025.
Il Presidente relatore
Dott. Vera Marletta
pagina 19 di 19
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Sezione Specializzata Materia di Impresa CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei sigg: dott. Vera Marletta Presidente relatore dott. Milena Aucelluzzo Giudice dott. Fabio Salvatore Mangano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 9076/2023 R.G. promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio degli avv. INCATASCIATO Parte_1 C.F._1
GIUSEPPE e DI PASQUALE GIOVANNI, elettivamente domiciliata in Indirizzo Telematico, presso il difensore avv. INCATASCIATO GIUSEPPE
ATTORE
contro
:
(C.F. Parte_2
), con il patrocinio degli avv. MIRONE AURELIO, LOMBARDI OSVALDO e CASINI P.IVA_1
FILIPPO,elettivamente domiciliato in VIA TOSELLI, 40 CATANIA presso lo studio dell'avv.
MIRONE AURELIO
CONVENUTO
Rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 10 marzo 2025, sulle conclusioni precisate come da memorie depositate in atti.
pagina 1 di 19 MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in giudizio, innanzi Parte_1 all'intestato Tribunale, la , chiedendo: “Respinta ogni Controparte_1 contraria istanza, difesa ed eccezione, accogliere per la forma e per il merito il presente atto e per
l'effetto, In via principale dichiarare legittimo, per le motivazioni sopra esposte o per qualsivoglia altra motivazione, il recesso operato dall'attrice dalla società convenuta, ex artt. 14 della Statuto della
BAPR e 2437 e 2473 c.c. e pertanto ritenere e dichiarare il diritto dell'attrice, a titolo di liquidazione del valore di mercato delle azioni al momento della dichiarazione di recesso così come previsto dall'art. 2473 co. 3 c.c., al pagamento da parte della società convenuta del valore delle azioni quotate in €. 117,40, cadauna, come stabilito dal Consiglio di Amministrazione nell'assemblea del 29.04.2018, ovvero secondo la quotazione fissata nella Relazione degli amministratori sulla gestione che si produce in atti con riferimento all'esercizio 2018 (considerato che tale importo, dicono gli amministratori, si pone, prudentemente, al di sotto del valore di libro dell'azione ed all'interno del range di valori prospettati dal perito indipendente), decurtato della complessiva somma acquisita a seguito della vendita delle sopradescritte azioni e per l'effetto condannare la
[...]
in persona del suo legale rappresentate p.t., tenuto conto di Parte_2 quanto realizzato dall'attrice dalla vendita delle azioni di cui in narrativa e pari a complessivi €.
5.665,80, al pagamento in favore dell'attrice della complessiva somma di €. 76.500,00, od a quell'altra diversa minore somma che verrà accertata e determinata in corso di causa, o che sarà ritenuta dovuta
e di giustizia, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo e rivalutazione monetaria od a quell'altra maggiore o minore somma che verrà accertata e determinata in corso di causa, o che sarà ritenuta dovuta e di giustizia, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo e rivalutazione monetaria, il tutto entro il limiti di valore di €. 260.000,00. In via subordinata ritenere e dichiarare, il diritto, ex art. 1
D.L. 24 gennaio 2015 n. 3, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 2015, n. 33, dell'attrice, socio recedente, al rimborso del capitale investito, per le motivazioni tutte rappresentate in parte narrativa e per l'effetto il diritto dell'attrice, a titolo di liquidazione del valore di mercato delle azioni al momento della dichiarazione di recesso così come previsto dall'art. 2473 co. 3 c.c., al pagamento da parte della società convenuta, in persona del suo legale rappresentate p.t., del valore delle azioni quotate in €. 117,40, cadauna, come stabilito dal Consiglio di Amministrazione nell'assemblea del 29.04.2018, ovvero secondo la quotazione fissata nella Relazione degli amministratori sulla gestione che si produce in atti con riferimento all'esercizio 2018 (considerato che tale importo, dicono gli amministratori, si pone, prudentemente, al di sotto del valore di libro dell'azione ed all'interno del range di valori prospettati dal perito indipendente), decurtato della pagina 2 di 19 complessiva somma acquisitaa seguito della vendita delle sopradescritte azioni e per l'effetto condannare la in persona del suo Parte_2 legale rappresentate p.t., tenuto conto di quanto realizzato dal ricorrente dalla vendita delle azioni di cui in narrativa e pari a complessivi €. 5.665,80, al pagamento in favore dell'attrice della complessiva somma di €. 76.500,00, od a quell'altra maggiore o minore somma che verrà accertata e determinata in corso di causa, o che sarà ritenuta dovuta e di giustizia, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo
e rivalutazione monetaria, il tutto entro il limiti di valore di €. 260.000,00. In via ulteriormente subordinata, accertare e dichiarare, per le motivazioni tutte rappresentate in parte narrativa, la risoluzione degli ordini di investimento dei titoli di cui in narrativa (n. 3101 azioni al prezzo di unitario di € 14,20), per inadempimento della resistente Controparte_2
e per l'effetto condannarla, in persona del legale rappresentante pro tempore, a
[...] restituire alla signora la somma di €. 44.020,00, od in subordine a quell'altra Parte_3 maggiore o minore somma che verrà accertata e determinata in corso di causa, o che sarà ritenuta dovuta e di giustizia, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo e rivalutazione monetaria, il tutto entro il limiti di valore di €. 260.000,00. In via ulteriormente subordinata, accertare e dichiarare, per le motivazioni tutte rappresentate in parte narrativa, la responsabilità della Parte_2 per azione a r.l. nella violazione dell'obbligo di corretta informazioni ex art. 21
[...]
TUF, e per l'effetto condannare la in Parte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno pari ad € 31.178,40 oltre interessi dalla data della decisione dell'ACF n. 5554 del 17.06.2022 sino al soddisfo, od in subordine a quell'altra maggiore o minore somma che verrà accertata e determinata in corso di causa, o che sarà ritenuta dovuta e di giustizia, oltre ad interessi legali dal dovuto al soddisfo, il tutto entro il limiti di valore di €. 260.000,00. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.”.
All'uopo l'attrice premetteva:
- di aver acquistato tra il 2012 ed il 2016, su consiglio di un funzionario della BAPR, 700 azioni dello stesso istituto, in quanto, a dire del funzionario, trattavasi di un prodotto sicuro, fruttuoso e facile da svincolare, senza che in occasione delle varie operazioni di acquisto le venisse fatto firmare alcun contratto, se non le ricevute d'acquisto delle azioni;
- che, nello specifico, “-- in data 28.11.2012 acquistava n. 100 azioni al prezzo unitario di €. 113,65 ciascuna per un valore complessivo di €. 11.365,00; - in data 20.05.2013 acquistava n. 150 azioni al prezzo di €. 115,750 ciascuna per un valore complessivo di €. 17.362,50; - in data 31.07.2013 acquistava n. 200 azioni al prezzo di €. 115,950 ciascuna per un valore complessivo di €. 23.190,00; in data 26.05.2014 acquistava n. 150 azioni al prezzo di €. 116,30 ciascuna per un valore complessivo di pagina 3 di 19 €. 17.445,00; in data 05.01.2016 acquistava n. 100 azioni al prezzo di €. 117,85 ciascuna per un valore complessivo di €. 11.785,00”;
- che l'attrice, in ragione di necessità familiari maturate nell'anno 2019, iniziò a chiedere a più riprese il rimborso delle proprie azioni fino in ultimo il 22.4.2022, riuscendo solo con l'OPA ad ottenere il rimborso di n. 400 azioni per il complessivo importo di € 5.680,00( € 14,20x400);
- che in data 06.11.2018 formalizzava, quindi, il proprio recesso dalla società ai sensi dell'art. 2437
c.c., a cui la banca dava riscontro con la con nota a firma del Presidente del CdA dell'08.11.2018, comunicando che “il diritto di recesso è disciplinato dall'art. 14 dello Statuto sociale, che lo ammette esclusivamente nei casi previsti dall'art. 2437 co. 1 c.c. per cui, non sussistendo i presupposti per
l'esercizio del diritto di recesso dalla Società contemplati dalla norma, la domanda di recesso dalla
Società e di rimborso delle azioni non poteva essere accolta”;
-che la continuava a proporre, a cadenza settimanale la vendita dei titolari azionari, inoltrando Pt_1 ben 70 richieste di vendita a far data dal 19.4.2019 fino al 22.4.2022 e in data 17.06.2019 intimava nuovamente il proprio recesso da socio e la nell'occasione rispondeva in data 26.8.2019 citando Pt_2 la delibera del CdA n. 08/2019 del 20.06.2019;
-che a seguito di un'iniziativa della che moltiplicava il numero di azioni per cinque, con lo scopo Pt_2 di incoraggiare i potenziali acquirenti all'acquisto delle azioni, le azioni della passarono a n. Pt_1
3.500,00, dividendosi per cinque il relativo prezzo ab initio fissato in €. 117,40. Sicché, nel possesso della residuavano n. 3100,00 azioni;
Pt_1
Contr
-che, pertanto, in data 06.07.2020 e 6.6.2021 proponeva ricorso innanzi all' (Arbitrato
Controversie Finanziarie) al fine di: “- dichiarare BAPR inadempiente agli obblighi concernenti la prestazione di servizi di investimento in favore della signora;
- dichiarare Parte_1 conseguentemente il predetto Intermediario tenuto a corrispondere, a titolo di risarcimento del danno, al ricorrente la complessiva somma di € 82.180,00, pari al capitale complessivamente impiegato nell'acquisto dei titoli di che trattasi;
- in linea subordinata, ove non accolta la superiore quantificazione del danno invocato dal ricorrente, liquidare in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226
c.c., il quantum dovuto in misura non inferiore ad €. 82.180,00 e senza detrarre da tale importo i dividendi percepiti;
In ogni caso riconoscere sui predetti importi la rivalutazione monetaria dalla fine del mese di aprile 2019, a cui risale il primo ordine di vendita rimasto ineseguito, oltre a interessi legali dalla data della decisione fino al soddisfo;
- ritenere ogni statuizione opportuna e conseguente anche in ordine alla esecuzione della emananda decisione.” Contr
-che l' nella seduta del 13.06.2022 decideva con provvedimento n. 5533, dichiarando in accoglimento parziale del ricorso l'intermediario tenuto a corrispondere al ricorrente, a titolo pagina 4 di 19 risarcitorio, la somma complessiva rivalutata di €. 31.178,40, per titoli di cui in narrativa, oltre interessi dalla data della decisione sino al soddisfo;
-che tale somma non veniva, tuttavia, corrisposta dall'Intermediario che aveva condizionato il pagamento alla rinuncia da parte della a qualunque azione legale, la quale però aveva rifiutato Pt_1 la condizione ritenendola vessatoria ed arbitraria.
Quindi, in forza di quanto sopra l'attrice contestava in questa sede alla banca la violazione degli artt.
2532, 2437 e 2473 c.c. per avere la banca illegittimamente diniegato il recesso della socia, dal momento che la società aveva una durata fissata al 31.12.2100 ed era dunque applicabile l'art. 2473 co.
2 c.c. che prevedeva il diritto del socio di recedere ad nutum.
Lamentava, altresì, l'applicazione di misure limitative alla vendita di azioni del socio e ciò sulla scorta della sentenza n. 99/2018 emessa dalla Corte Costituzionale, con cui era stato affrontato il tema della riforma delle banche popolari attuata con il decreto legge 24 gennaio 2015 n. 3 convertito nella legge n.
33/2015, con particolare riguardo alle legittimità delle limitazioni del rimborso dei soci recedenti e ai poteri della Banca d'Italia di definirne le modalità.
In via subordinata, la deduceva l'invalidità dei contratti di acquisto delle azioni e/o la Pt_1 risoluzione per inadempimento, derivante dalla violazione da parte dell'intermediario degli obblighi di condotta imposti dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria, dal regolamento Consob n.
16190/2007, nonché dalla comunicazione Consob del 02 Marzo 2009 n. 9019104 relativa ai doveri dell'intermediario nella distribuzione di prodotti finanziari illiquidi.
Pertanto, invocava la risoluzione del dei singoli ordini di investimento per inadempimento di B.A.P.R.,
e il rimborso delle proprie azioni, ai sensi dell'art. 1458 c.c., oltre interessi dalla domanda.
Evidenziava infine, in via ulteriormente subordinata, come non solo l'intermediario non avesse informato la dei rischi e dei pericoli connessi al tipo di investimento, ma avesse fatto il Pt_1 contrario, invogliandola a comprare azioni della stessa banca e non i BOT, rassicurandola, agendo così in mala fede e colpa gravissima, in violazione dell'obbligo di corretta informazione ex art. 21 TUF e del regolamento intermediari 11522/1998; conseguentemente chiedeva il risarcimento del danno Contr determinato secondo l'ammontare già deciso dall' oltre interessi dalla data della decisione Contr dell' sino al soddisfo.
Costituitasi in giudizio, la B.A.P.R. contestava le pretese avverse sostenendo in via preliminare la tardività dell'azione, per mancato rispetto del termine previsto dall'art. 2532, co. 2 c.c., di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di diniego del recesso (datata 8.11.2018) per proporre opposizione.
Eccepiva, inoltre, l'inapplicabilità dell'art. 2437, co. 3 c.c., in quanto nella dichiarazione di recesso pagina 5 di 19 l'attrice non motivava in alcun modo la sua richiesta e, comunque, poiché nelle società di capitali (a differenza che nelle società di persone ai sensi dell'art. 2285 c.c.) non era previsto un inderogabile diritto di recesso ad nutum in caso di durata della società illimitata o prevista per un tempo lungo eccedente l'aspettativa di vita dei soci (come nel caso di specie, in cui la durata era posta al
31.12.2100), essendo più che ragionevole che una banca avesse un orizzonte temporale del proprio
“progetto imprenditoriale” di lunga durata anche ultradecennale.
Osservava, peraltro, che l'art. 14 dello statuto BAPR escludeva il diritto di recesso dei soci pure in caso di proroga della durata, deducendone che, se la durata poteva essere anche più volte prorogata nel tempo, senza determinare alcun diritto di recesso dei soci assenti o dissenzienti, vieppiù non poteva essere riconosciuto un diritto di recesso permanente ai soci, sol perché la durata della società eccedeva la vita media di un socio o era particolarmente “lunga”.
Ed all'uopo deduceva che nel caso in cui il socio esercitasse legittimamente il proprio recesso, l'art. 28, comma 2-ter, TUB, in attuazione dell'art. 10 Reg. Del. (UE) n. 241/2014, della Commissione UE, stabiliva che l'organo amministrativo delle banche cooperative poteva addirittura limitare il diritto al rimborso delle azioni, ove ciò fosse «necessario ad assicurare la computabilità delle azioni nel patrimonio di vigilanza di qualità primaria della banca»; norma che aveva superato il vaglio di legittimità costituzionale e di conformità al diritto U.E., tenuto conto, in particolare per le banche cooperative, del bilanciamento tra l'interesse dei soci che intendono recedere e quello alla stabilità del sistema bancario.
In ordine all'applicazione di misure limitative alla vendita di azioni del socio rilevava che il rimborso non era stato differito dalla banca, ma direttamente negato, in assenza dei presupposti affinché lo stesso potesse essere considerato legittimo ed efficace e che controparte aveva travisato sia il disposto normativo dell'art. 28 TUB, sia il significato della sentenza della Corte Costituzionale n. 99/2018.
Quanto all'asserita violazione da parte della banca dei propri obblighi legislativi e regolamentari rispetto alle quattro operazioni di acquisto di Azioni BAPR, la convenuta rilevava innanzitutto la prescrizione di ogni diritto relativamente alla prima operazione di investimento del 7 settembre 2013 in quanto conclusa oltre i dieci anni prima della notificazione della citazione introduttiva del presente giudizio.
In ogni caso, nel merito evidenziava:
- di aver compiutamente adempiuto agli obblighi informativi su di essa gravanti e che non vi era stata alcuna violazione dell'art. 21 T.U.F. e delle relative disposizioni di attuazione, avendo la Cannata, con la sottoscrizione del contratto quadro e la contestuale consegna dell'opuscolo informativo, ricevuto esaustive informazioni anche in ordine al “tipo” (titoli azionari) cui apparteneva lo strumento pagina 6 di 19 finanziario oggetto di causa (Azioni BAPR), ai rischi e alla “strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini” (informazioni suscettibili di essere fornite anche in formato standardizzato);
-che comunque - a differenza del previgente regolamento intermediari 11522/1998 che imponeva una informativa specifica (abrogato nel 2007) - l'art. 31 del Regolamento 16190/2007 (in ossequio al disposto dell'art. 19, par. 3, della MiFID), l'unico applicabile ratione temporis alla nostra fattispecie, imponeva agli intermediari di fornire (per l'appunto) una descrizione generale della natura e dei rischi degli strumenti finanziari trattati;
-che, ad ogni modo, al momento di esecuzione delle prime tre operazioni di investimento, le Azioni
B.A.P.R. erano sicuramente titoli liquidi, con conseguente esclusione dell'applicabilità della disciplina della comunicazione Consob 02.03.2009 n. 9019104 relativa ai titoli illiquidi, giacché sino al 2015 la banca era stata in grado di soddisfare tutti gli ordini di acquisto, mentre al momento della sottoscrizione della quarta operazione del gennaio 2016, la fornì alla cliente una apposita Scheda Titolo recante Pt_2 le informazioni del caso e idonea ad integrare i requisiti informativi 'rafforzati' in tema di illiquidità ai sensi e per gli effetti della predetta Comunicazione Illiquidi n. 9019104 del 2009;
-che la non aveva mai assunto alcun obbligo di (ri)acquistare le proprie Azioni e alla cliente Pt_2 erano state rese – in conformità alla disciplina regolamentare ratione temporis vigente – tutte le informazioni circa le modalità di esecuzione e trasmissione degli ordini relativamente alle Azioni, le quali a far data dal 28 dicembre 2017 erano negoziate sul segmento orerdriven azionario del sistema multilaterale di negoziazione RV, precedentemente Hi-Mtf;
- che la convenuta aveva svolto in favore della esclusivamente un servizio di ricezione ed Pt_1
“esecuzione ordini” autonomamente voluti e disposti dalla cliente, in assenza di qualsivoglia rassicurazione, sollecitazione o consulenza da parte della banca o dei suoi dipendenti, svolgendo un'attività riconducibile nell'alveo della esecuzione di ordini ex art. 1 comma 5 septies1 t.u.f., con l'effetto che nessuna valutazione di adeguatezza ex artt. 39 e 40 regolamento intermediari n.
16190/2007 doveva essere svolta, trattandosi di operazioni spontaneamente disposte dalla Pt_1 medesima.
Allegava, inoltre, che la aveva effettuato una corretta profilatura MiFID della cliente prima delle Pt_2 operazioni di investimento, valutando "NON APPROPRIATE" le operazioni di investimento, sostanzialmente sconsigliando alla stessa di effettuare gli investimenti per cui è causa, che tuttavia decideva ugualmente di procedere.
Sul punto evidenziava che l'avvertenza poteva essere fornita utilizzando un formato standardizzato e che non vi era alcun obbligo di motivazione della valutazione di “non appropriatezza”.
Da ultimo eccepiva la carenza di prova in ordine al danno subito dall'attrice che era titolare di azioni pagina 7 di 19 rispetto alle quali aveva prospettato una somma ad oggi realizzabile tramite la vendita pari ad almeno euro 26.724,40 e che, comunque, la aveva già incassato dividendi per Euro 8.338,23 oltre ad Pt_1 aver avuto modo di alienare n. 400 Azioni, incamerando un importo che essa stessa aveva quantificato in Euro 5.680,00
Pertanto, così concludeva: ““Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare rispetto alle domande e conclusioni svolte da parte attrice:
1- rispetto alle domande e conclusioni svolte in via principale e subordinata dall'attrice, aventi ad oggetto l'asserito recesso invocato dall'attrice ex art. 14 dello statuto della BAPR e 2437 e 2473 c.c. ovvero a qualsiasi altro titolo, incluse le domande per il rimborso e/o la liquidazione del valore di mercato delle azioni BAPR sottoscritte o acquistate dall'attrice, dichiararle inammissibili e tardive, ovvero rigettarle integralmente in quanto infondate in fatto e diritto e, comunque, non provate;
2- rispetto alle domande e conclusioni svolte in via ulteriormente subordinata dall'attrice, aventi ad oggetto aventi ad oggetto l'asserito inadempimento della rispetto agli obblighi informativi e Pt_2 comportamentali in relazione alle Operazioni di Investimento per cui è causa: in via preliminare, dichiarare l'intervenuta prescrizione di tutti i diritti e delle domande e pretese avversarie, incluse quelle risarcitorie e/o restitutorie, relativi alle operazioni di investimento e/o ai negozi giuridici anteriori al 7 settembre 2013 - in ragione del decorso del termine di prescrizione ordinario decennale
e, comunque, l'intervenuta integrale prescrizione di qualsiasi pretesa svolta da parte attrice di natura extracontrattuale e/o precontrattuale comunque soggette al termine di prescrizione quinquennale decorso (avuto riguardo alla data di notificazione della citazione introduttiva occorsa in data 7 settembre 2023); in via principale, dichiarare inammissibili le domande svolte da parte attrice ovvero, comunque, respingere e rigettare nel merito le domande tutte formulate da parte attrice per i motivi sopraesposti e/o per ogni altro motivo che sarà dedotto nel corso del giudizio o ritenuto di giustizia e, comunque, in quanto infondate in fatto e in diritto e, comunque, non provate;
in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di condanna della Banca al risarcimento del danno, quantificarlo in conformità ai principi recati dagli artt. 1223 e 1225 c.c. e 1227, commi 1 e 2, c.c., tenendo conto di quanto dedotto in narrativa e di quanto percepito a titolo di dividendi, nonché del valore attuale delle
Azioni determinato in base al prezzo di riferimento sul mercato RV (precedentemente Hi -Mtf), ovvero del corrispettivo incassato dalla vendita (anche perdurante iudicio) delle Azioni (di cui comunque non è stata provata la titolarità); in via parimenti subordinata e all'occorrenza riconvenzionale - nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse dichiarata la risoluzione o
l'invalidità a qualsiasi titolo di una o più delle Operazioni di Investimento e/o dei negozi giuridici per cui è causa o in cui la Banca fosse chiamata a risarcire alcunché - condannare parte attrice, a titolo di pagina 8 di 19 indebito e/o di arricchimento senza causa e/o di vantaggio conseguito o comunque con la miglior statuizione di diritto, a restituire alla le Azioni oggetto di causa e tutte le somme percepite per Pt_2 effetto di operazioni di vendita di Azioni poste in essere (anche perdurante iudicio) sino alla eventuale
e non creduta pronuncia di risoluzione degli ordini di acquisto per cui è causa, nonché a restituire le somme tutte dalla stessa parte attrice percepite e percipiende a titolo di dividendi sulle Azioni il cui ordine di acquisto è dichiarato risolto, da maggiorarsi degli interessi al saldo effettivo, con compensazione integrale o parziale di tale debito restitutorio di parte attrice verso la con Pt_2
l'eventuale e contestato controcredito restitutorio eventualmente liquidato alla parte attrice;
in ogni caso quantificando ogni importo eventualmente dovuto all'attrice tenendo conto del valore delle Azioni determinato in base al prezzo di riferimento sul mercato RV (già Hi-Mtf), ovvero del corrispettivo incassato dalla vendita (anche perdurante iudicio) delle Azioni;
3- in ogni caso, con vittoria di spese e compensi, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge.”.
Con ordinanza dell'11 gennaio 2024 il GI rilevava che parte attrice aveva erroneamente introdotto il presente giudizio nelle forme del “vecchio” rito ordinario di cognizione, in luogo del nuovo rito ordinario di cognizione previsto dal d. lgs. 149/2022, posto che trattasi di citazione notificata dopo la data del 1° marzo 2023; che si palesava la nullità dell'atto di citazione, sia per mancato rispetto dei termini a comparire di cui all'art.163 bis come modificato dall'art 3, comma 12, lett. b), numero 1), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, sia per la mancanza e l'erronea indicazione degli inviti e degli avvertimenti di cui all'art. 163 n. 7 c.p.c. come modificato dall'art 3, comma 12, lett. a), numero 3), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, con conseguente violazione del diritto di difesa;
che parte convenuta si era costituita in giudizio, nulla eccependo in ordine ai vizi della citazione, determinandone in conseguenza la sanatoria;
assegnava quindi alle parti i termini di cui all'art. 171 bis cpc, previa rettifica da parte della cancelleria dell'iscrizione della causa nel ruolo Cartabia e fissava la nuova udienza per la comparizione delle parti al 13/3/2024.
Depositate le memorie istruttorie, con ordinanza del 20.3.2024 -ritenuta l'irrilevanza dei mezzi istruttori richiesti e la causa matura per la decisione- la causa veniva rinviata per la rimessione in decisione all'udienza del 3 marzo 2025, previa assegnazione alle parti dei termini a ritroso ex art. 189
c.p.c..
Indi all'udienza del 3 marzo 2025, sulle conclusioni precisate come da memorie depositate in atti, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
L'azione esercitata dall'odierna attrice ha sostanzialmente per oggetto,
• in via principale, l'asserita lesione del diritto della a recedere dalla qualità di socio Pt_1 della B.A.P.R. e alla liquidazione del valore delle di lei azioni -materia che rientra nella pagina 9 di 19 competenza della Sezione specializzata in materia di impresa ai sensi dell'art. 3 co. II 2 lett. b d.lgs. 168/2003-
• e, in via subordinata, l'inadempimento della convenuta rispetto agli obblighi informativi e comportamentali su di essa incombenti rispetto alle operazioni di acquisto di azioni della stessa
B.A.P.R. da parte dell'attrice, con conseguente richiesta di risoluzione degli ordini di acquisto delle azioni medesime, nonché in via ulteriormente subordinata, con diritto al risarcimento del danno.
Giova poi rilevare in premessa che in una vicenda del tutto speculare ( proc. iscritto al n. 9788/2023
RG) questo Tribunale in diversa composizione si è recentemente pronunciato ( sentenza n.3103 /2025 del 14 giugno 2025), affermando del tutto condivisibilmente quanto segue in ordine alla infondatezza della domanda volta ad accertare il diritto della di recedere dalla qualità di socia di B.A.P.R.. Pt_1
Ed invero, a tacer dell'eccepita tardività dell'azione promossa dalla solo nel luglio 2023, Pt_1 ovvero oltre il termine previsto dall'art. 2532 c.c. di 60 giorni dalla comunicazione di diniego del recesso (avvenuto nel caso in specie con lettera del 6.11.2018), deve comunque ritenersi che l'attrice non avesse il diritto di recedere, tenuto conto della disciplina complessiva degli artt. 2532, 2437 e 2473
c.c. e delle peculiarità che caratterizzano le società cooperative (oggi s.p.a.) che esercitano attività bancaria.
Rilevava sul punto il Tribunale che “Sul punto, va innanzitutto osservato che nelle società di capitali è previsto, dai predetti artt. 2437 e 2473 c.c., il diritto del socio di recedere ad nutum in caso di durata a tempo indeterminato della stessa società. Tuttavia, nelle società di capitali -diversamente da quanto sostenuto dall'attrice- la previsione di un tempo di durata lungo, tale da eccedere l'aspettativa di vita dei soci, non può essere equiparato alla durata indeterminata e non costituisce presupposto legale di recesso ad nutum, come elaborato nella recente giurisprudenza di legittimità (Cfr. Cass. civ., Sez. I,
29.03.2019, n. 8962, secondo cui non è consentito il recesso ad nutum del socio di s.r.l. qualora la durata statutaria ecceda la propria aspettativa di vita ovvero la durata media del socio persona fisica, non essendo fattispecie equivalente a quella relativa alla società contratta a tempo indeterminato).
Sulla stessa scia si pongono altre pronunce, quali Cass. civ., Sez. I, 22.04.2023, n. 9662, 05.09.2022, n.
26060 e 21.02.2020, n. 4716, che fondano le loro rispettive motivazioni nella volontà del legislatore
(che ha differenziato tra società di capitali e di persone e ha indicato separatamente le ipotesi di recesso nelle s.p.a. di cui al suddetto co. I dell'art. 2473 c.c., le sole ritenute inderogabili), nelle esigenze di tutela dei creditori (i quali, facendo affidamento solo sul patrimonio sociale, hanno interesse al mantenimento della sua integrità) e, in ultimo, nelle diverse caratteristiche delle società di capitali rispetto alle società di persone. pagina 10 di 19 In definitiva, un'opzione ermeneutica diversa sarebbe basata su criteri di incerta definizione ed applicazione concreta, quali quelli della durata della vita umana o anche di un progetto imprenditoriale, che renderebbero eccessivamente aleatorie le prospettive di soddisfazione dei terzi creditori (soluzione fatta propria anche dalla giurisprudenza di questa Sezione specializzata in materia di impresa – Cfr.
Sentenza emessa in data 01.06.2023 nel procedimento iscritto al n. R.G. 6214/2019 o, ancor più recentemente, Sentenza emessa in data 05.06.2025 nel procedimento iscritto al n. R.G. 3544/2023).
In ogni caso, anche operando un'assimilazione tra tempo indeterminato e durata eccedente l'aspettativa di vita dei soci o il progetto imprenditoriale, si osserva che la norma ha carattere derogabile e risulta espressamente derogata nello statuto di B.A.P.R. (v. all. 1 fascicolo convenuta), che all'art. 14 limita il diritto di recesso alla sussistenza delle ipotesi di modifica sociale (inderogabili) previste dall'art. 2437 co. I c.p.c., nei seguenti termini: “1. Il recesso è ammesso esclusivamente nei casi previsti nell'art.
2437, primo comma, del Codice civile e si esercita con le modalità e gli effetti previsti dalla legge. 2. È in ogni caso escluso il recesso nel caso di proroga della durata della Società e nel caso di introduzione
e rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni”.
“Sempre in merito, va altresì richiamato l'art. 28 co.
2-ter T.U.B., il quale prevede che “Nelle banche popolari e nelle banche di credito cooperativo il diritto al rimborso delle azioni nel caso di recesso, anche a seguito di trasformazione, morte o esclusione del socio, è limitato secondo quanto previsto dalla Banca d'Italia, anche in deroga a norme di legge, laddove ciò sia necessario ad assicurare la computabilità delle azioni nel patrimonio di vigilanza di qualità primaria della banca”.
Tale normativa è stata ritenuta legittima dalla pronuncia della Corte cost., n. 99/2018, secondo cui
“nella definizione della disciplina del rimborso delle azioni dei soci recedenti, alla Banca d'Italia non spetta alcuna valutazione politico-discrezionale sugli interessi in gioco, il cui bilanciamento – in particolare quello fra l'interesse dei soci che intendono recedere e quello della stabilità del sistema bancario ‒ è già definitivamente operato dalla legge”; ed è stata, altresì, avallata da CGUE,
16.07.2020, causa C-686/18, che ha giustificato la suddetta disciplina, pur limitativa dei diritti del socio, alla luce degli “obiettivi di assicurare la stabilità del sistema bancario e finanziario nonché di evitare un rischio sistemico”, che “costituiscono obiettivi di interesse generale perseguiti dall'Unione”
(nella giurisprudenza di merito, Tribunale Napoli, Sezione specializzata impresa, 24.03.2016).
Di guisa che, infondata risulta anche la doglianza in ordine alla legittimità delle limitazioni del rimborso dei soci recedenti;
argomento sul quale si è, peraltro, già pronunciato anche l'intestato
Ufficio, affermando con la sentenza emessa in data 01.07.2021 nel procedimento R.G. 19131/2017 che
“deve essere (…) escluso un diritto incondizionato e permanente del socio di rivendita delle azioni alla banca stessa, non previsto né dalla legge, né dallo statuto, ed un correlativo obbligo di acquisto da pagina 11 di 19 parte della banca, meramente facoltizzata in tal senso (v., al riguardo, Trib. Catania 16.7.1996, in
Banca Borsa Titoli di Credito, 1997, II, 486), in ragione anche delle preminenti esigenze di salvaguardia della solidità patrimoniale della banca e dell'intero sistema finanziario. (…) Peraltro, di norma, lo smobilizzo delle azioni avviene attraverso la circolazione fra privati, senza che possa configurarsi alcun obbligo di riacquisto da parte dell'emittente, che non può essere in grado di assicurare il riacquisto a tutti i soci che lo richiedano”.
E dunque sulla base di tale disciplina, non sussistendo un'ipotesi tipica di recesso, non Parte_1 ha diritto di recedere dalla società nei termini prospettati.
Per tali motivi, le domande relative all'accertamento del recesso e al rimborso della quota devono essere rigettate.
Passando, poi, all'esame della domanda di risoluzione basata sulla violazione della disciplina relativa all'informazione nelle operazioni finanziarie di investimento, occorre preliminarmente affrontare l'eccezione di prescrizione formulata da B.A.P.R. in relazione alla prima operazione di investimento risalente al 28 novembre 2012 in quanto conclusa oltre i dieci anni prima della notificazione della citazione introduttiva del presente giudizio .
Osserva il Collegio, a tal riguardo, che costituisca valido atto interruttivo del termine di prescrizione decennale il ricorso azionato da parte dell'attrice -circostanza incontestata- all'Arbitro per le
Controversie Finanziarie con atto del 06.07.2020 e 6.6.2021, avente ad oggetto il non corretto adempimento da parte dell'intermediario degli obblighi concernenti la prestazione di servizi di investimento, conclusosi con la pronuncia dell'ACF n. 5533 del 13.06.2022.
Quanto alla censura relativa alla mancata osservanza da parte dell'intermediario degli obblighi informativi su di esso gravanti per le operazioni finanziarie di investimento il Collegio si riporta a quanto condivisibilmente affermato nella citata sentenza n.3103/2025
“..coglie, invece, nel segno la censura sulla mancata osservanza da parte dell'intermediario degli obblighi informativi su di esso gravanti per le operazioni finanziarie di investimento: ed invero,
l'istituto bancario che, come nel caso alla mano, vende le sue azioni è soggetto agli obblighi informativi posti a carico degli intermediari dall'art. 21 t.u.f., il cui primo comma così recita: “Nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e accessori i soggetti abilitati devono: a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l'interesse dei clienti e per
l'integrità dei mercati;
b) acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati;
c) utilizzare comunicazioni pubblicitarie e promozionali corrette, chiare e non fuorvianti;
d) disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi e delle attività”. La normativa in esame, nell'intento pagina 12 di 19 di colmare l'asimmetria informativa esistente tra cliente-investitore e banca intermediaria, impone quindi all'intermediario non solo di “acquisire le informazioni necessarie dai clienti”, così da poter procedere ad una profilatura degli stessi mediante l'utilizzo di apposita modulistica (questionario
Mifid), ma anche di fornire al cliente adeguate informazioni.
All'uopo, circa l'acquisizione delle informazioni da parte della cliente, deve osservarsi come al momento delle operazioni di acquisto delle azioni la banca abbia effettivamente fatto compilare a quest'ultima il questionario Mifid (v. all. 8 e 9 fascicolo convenuta).
Inoltre, risulta in atti che sia stato consegnato alla l'opuscolo informativo sulla prestazione dei Pt_1 servizi di investimento al momento della stipula del contratto quadro (v. all. 5 fascicolo convenuta), il quale opuscolo risulta però del tutto generico e, dunque, inadeguato a fornire una puntuale e specifica informazione relativa al prodotto finanziario effettivamente acquistato.
Non può, poi, non osservarsi che il risultato della profilatura ottenuto dalla banca -secondo cui risulterebbe una piena conoscenza dello strumento azionario, in ragione del possesso del “livello di esperienza e conoscenza necessario per comprendere i rischi che lo strumento o il servizio di investimento offerto o richiesto comporta” (art. 42 Reg. Consob in materia di intermediari)– appare incoerente rispetto alle informazioni fornite dalla cliente: infatti, un soggetto che afferma di non avere un'esperienza in campo finanziario, di non avere particolari competenze professionali e di non avere mai in precedenza investito in strumenti finanziari (v. all. 8 fasc. convenuta) non può certo considerarsi munito di un buon livello di conoscenza ed esperienza finanziaria, tale da fargli comprendere le caratteristiche ed i rischi che l'acquisto di azioni non negoziabili in mercati regolamentati comporta”.
Ed invero, “la Comunicazione CONSOB n. 9019104 del 2 marzo 2009 rubricata “dovere dell'intermediario di comportarsi con correttezza e trasparenza in sede di distribuzione di prodotti finanziari illiquidi”, definisce illiquidi i prodotti “che determinano per l'investitore ostacoli o limitazioni allo smobilizzo entro un lasso di tempo ragionevole, a condizioni di prezzo significative, ossia tali riflettere, direttamente o indirettamente, una pluralità di interessi in acquisto e in vendita”.
Tale comunicazione, pur non avendo portata precettiva, è chiaramente esplicativa degli obblighi di informazione che la legge pone a carico degli intermediari finanziari in sede di trattazione di prodotti finanziari illiquidi (tra questi anche le azioni non quotate in borsa di una banca popolare), i quali si contraddistinguono per il fatto che chi acquista questi prodotti finanziari difficilmente potrà svincolarli e per questa ragione è necessario che la banca/intermediario adotti particolari cautele nell'avallare questo tipo d'investimento, soprattutto laddove l'intermediario è anche l'emittente dei prodotti.
Tra i titoli che presentano difficoltà di smobilizzo devono considerarsi rientranti senz'altro le azioni delle banche popolari. Tali azioni, infatti, non sono quotate nei mercati regolamentati – ma solo (a pagina 13 di 19 partire dal 2018) nel mercato telematico HI-MTF (oggi RV)– e, pertanto, non esistendo condizioni di scambio trasparenti ed efficienti, è richiesta agli intermediari una particolare attenzione circa le informazioni da rendere al cliente durante tutto il corso dell'operazione. Non può convenirsi con le difese dell'istituto bancario convenuto secondo cui al momento delle operazioni il titolo era rimborsabile, stante la prassi della banca di riacquistare le azioni a semplice richiesta degli azionisti.
Se, infatti, è vero che la condizione di liquidità del titolo potrebbe essere garantita dall'impegno al riacquisto dello stesso assunto dall'intermediario stesso, tale circostanza non ricorre nel caso di specie, non avendo la assunto alcun obbligo in tal senso nei confronti di parte attrice. Pt_2
Conseguentemente, l'istituto bancario avrebbe quindi dovuto verificare gli esiti della profilatura avendo particolare riguardo allo specifico prodotto finanziario oggetto di vendita.
Venendo all'esame degli obblighi informativi nei confronti dell'investitore gravanti sulla banca intermediaria, occorre richiamare la disciplina di cui agli artt. 27 e 28 del Regolamento intermediari
Consob n. 16190/2007 la quale, nel prevedere uno scambio continuo di informazioni tra investitore ed intermediario, impone a quest'ultimo di fornire al cliente informazioni corrette, chiare e non fuorvianti, specificando, al secondo comma dell'art. 27, che “Gli intermediari forniscono ai clienti o potenziali clienti, in una forma comprensibile, informazioni appropriate affinché essi possano ragionevolmente comprendere la natura del servizio di investimento e del tipo specifico di strumenti finanziari interessati e i rischi ad essi connessi e, di conseguenza, possano prendere le decisioni in materia di investimenti in modo consapevole. Tali informazioni, che possono essere fornite in formato standardizzato, si riferiscono: a) all'impresa di investimento e ai relativi servizi;
b) agli strumenti finanziari e alle strategie di investimento proposte, inclusi opportuni orientamenti e avvertenze sui rischi associati agli investimenti relativi a tali strumenti o a determinate strategie di investimento;
c) alle sedi di esecuzione, e d) ai costi e oneri connessi”. Tali obblighi informativi, che costituiscono specificazioni dei più generali doveri contrattuali di diligenza e buona fede, devono essere assolti anche qualora il cliente-investitore, non rientrante tra i soggetti c.d. professionali, abbia in precedenza compiuto operazioni finanziarie rischiose. L'obiettivo cui mirano gli obblighi informativi posti a carico degli intermediari finanziari è, infatti, quello di garantire una piena informazione circa la natura, il rendimento ed ogni altra caratteristica del titolo, così da consentire all'investitore – soggetto aduso o meno ad operazioni finanziarie rischiose – di effettuare una scelta realmente consapevole (Cass. civ.,
Sez. I, 31.08.2020, n. 18155). L'inosservanza dei doveri informativi, infatti, disorientando l'investitore, può condizionarne scorrettamente le scelte finanziarie (Cass. civ., Sez. I, 16.02.2018, n. 3914).
Or, a fronte dell'allegazione – da parte dell'investitore – dell'inadempimento degli obblighi informativi, l'onere di dimostrare il corretto e diligente assolvimento degli stessi grava sulla banca pagina 14 di 19 intermediaria. Tale prova può essere integrata dal profilo soggettivo del cliente o da altri convergenti elementi probatori, ma non può essere desunta soltanto da questi (Cass. civ., Sez. I, 30.08.2017, n.
19417; Cass. civ., Sez. I, 17.04.2020, n. 7905).
Nella fattispecie in esame, tale onere non può, tuttavia, dirsi assolto, posto che la circostanza, dedotta Parte dalla banca, secondo cui è stata effettuata la profilatura Mifid, con l'inclusione della dicitura “ o
“titolo illiquido” negli ordini di acquisto, non è sufficiente a dimostrare l'avvenuto adempimento degli obblighi informativi in esame”.
Ritiene invero il Collegio che affinché i suddetti obblighi possano considerarsi correttamente adempiuti non basta, infatti, la mera indicazione, nel contratto quadro, di informazioni generali sugli strumenti Parte finanziari non negoziabili, né la dicitura, sugli ordini di acquisto, “ o “titolo illiquido, essendo invece necessario che l'investitore sia stato adeguatamente informato, in maniera chiara e a lui comprensibile, già in sede di contrattazione, circa le caratteristiche dello specifico titolo venduto e le conseguenze di tale illiquidità.
Quanto alle valutazioni di adeguatezza ed appropriatezza dell'operazione in questione di cui al
Regolamento Consob n. 16190/2007, deve rilevarsi come alle valutazioni di adeguatezza ed appropriatezza si riferiscono, rispettivamente, gli artt. 39, 40 (adeguatezza) e 41, 42 (appropriatezza) del citato Regolamento.
Dalla disamina di tale normativa emerge chiaramente come la valutazione di adeguatezza debba essere effettuata solo nel caso in cui vengano prestati servizi di consulenza in materia di investimenti e di gestione dei portafogli. Nel caso di specie, dunque, trattandosi di servizi di investimento, la non Pt_2 era tenuta ad effettuare la valutazione di adeguatezza, ma soltanto quella di appropriatezza. Ai sensi, quindi, dell'art. 42 “gli intermediari verificano che il cliente abbia il livello di esperienza e conoscenza necessario per comprendere i rischi che lo strumento o il servizio di investimento offerto o richiesto comporta” (comma I) e “qualora gli intermediari ritengano, ai sensi del comma 1, che lo strumento o il servizio non sia appropriato per il cliente o potenziale cliente, lo avvertono di tale situazione.
L'avvertenza può essere fornita utilizzando un formato standardizzato” (comma III).
Tanto premesso, le operazioni finanziarie su cui si controverte non possono di certo dirsi appropriate rispetto al profilo di rischio dell'attrice, ricavabile delle risposte dalla stessa fornite in sede di compilazione dei questionari Mifid da cui emerge un profilo con una bassa propensione al rischio.
La banca convenuta non ha dunque dimostrato di aver assolto l'obbligo di valutazione dell'appropriatezza dell'operazione e non possono trovare accoglimento le difese avanzate, circa l'insussistenza di alcun obbligo di specifica motivazione delle ragioni della “non appropriatezza” non essendo sufficiente che nell'ordine di acquisto l'operazione fosse stata indicata come non appropriata pagina 15 di 19 dovendosi piuttosto basare sul livello di conoscenza ed esperienza del cliente. (sull'ipotesi di non adeguatezza, ex multis, Cass. civ., nn. 28175/2019 e 8314/2017).
Difatti, la violazione dell'obbligo informativo non può ritenersi esclusa “neanche in presenza di una segnalazione di non adeguatezza e di non appropriatezza, gravando sull'intermediario anche un autonomo obbligo di prestare all'investitore il corredo informativo relativo allo specifico strumento finanziario, evidenziandone le caratteristiche ed i rischi specifici (vedi Cass. 14208/2022)” (Cfr. Cass.
n. 36584/2022).
Si richiama sul punto quanto testualmente affermato anche da questo Tribunale in tema di
“adeguatezza” ma che si può ben applicare anche alla c.d. “appropriatezza” (Cfr. Tribunale Catania,
Quarta sezione civile, 23.01.2007 e 5.10.2018) “il dovere di informazione quale obbligo di condotta imposto ex lege all'intermediario rappresenta lo strumento esplicito diretto a garantire, tramite la protezione immediata dell'investitore su base individuale, il risultato riflesso della efficienza del mercato, diversamente compromessa in presenza di una inalterata sussistenza dell'asimmetria informativa che, per forza di cosa, connota i rapporti tra intermediario e cliente retail. Per tale ragione la diligenza dell'intermediario viene, rispetto ai normali canoni contrattuali, costretta dentro vincoli di comportamento normativamente imposti che tradiscono palesemente l'intenzione di tutelare un interesse ultroneo rispetto a quello immediatamente proprio del contraente più debole. Il dato normativo citato impone (…) una immediata correlazione funzionale tra l'informazione da rendere al cliente e la consapevolezza in capo a quest'ultimo del significato dell'operazione posta in essere ovvero delle ragioni che ne sconsigliano il compimento;
e ciò perchè solo l'attribuzione cognitiva al cliente degli elementi utili a pervenire ad una quanto più razionale scelta di investimento grazie ad una valida comprensione delle ragioni che giustificano la quotazione del prodotto consente di realizzare il fine ultimo della efficiente allocazione delle risorse. Va da sé, poi, che la regola della informazione completa trova un logico corollario in quella legata alla valutazione, rimessa all'intermediario, di adeguatezza del prodotto al profilo di rischio del cliente. Solo l'investitore consapevole è in grado di valutare il warning opposto dall'intermediario all'acquisto del prodotto proprio perchè, in caso di informazione carente e non idonea al fine, non si attribuisce all'investitore, già sul piano astratto, la possibilità di scelte consapevoli in punto alla opportunità dell'investimento così da creare un netto distacco tra volontà dell'operazione e responsabilità del rendimento che ad essa consegue. E non a caso, l'art. 29 del citato regolamento nel prevedere, in capo all'intermediario che ritenga inadeguata
l'operazione – ciò che si concreta, nella sostanza, in un obbligo di segnalazione (giacchè resta comunque all'investitore l'ultima parola in ordine all'acquisto) – finisce con l'imporre non solo la comunicazione di siffatta valutazione negativa ma anche delle ragioni per cui non è opportuno pagina 16 di 19 procedere alla esecuzione dell'ordine: il fine ultimo è quello di inserire nel mercato un investitore consapevole delle scelte giacchè grazie a tale risultato si riesce a garantire una maggiore efficienza del mercato stesso”.
Circa le conseguenze di tale inadempimento deve farsi riferimento alla giurisprudenza costante dell'intestato Ufficio nel senso che: “in materia di intermediazione finanziaria, prevista delle prescrizioni degli artt. 21 TUF determina l'inadempimento della banca o in generale dell'intermediario finanziario, fonte di responsabilità contrattuale, non trattandosi di vizio genetico, relativo alla stipulazione del contratto, bensì di vizio funzionale, che riguarda il contratto già concluso
e le prestazioni che dovevano essere rese. Quindi, a fronte di una asserita violazione degli obblighi di condotta, imposti ex lege e trasfusi in contratto gravanti, nei contratti di investimento, sull'intermediario, al cliente spetta il rimedio della risoluzione da inadempimento e/o del risarcimento del danno. L'inadempimento, in particolare, attiene alla avvenuta esecuzione dell'ordine impartito dall'investitore senza ottemperare ai canoni comportamentali che trovano fonte immediata nel contratto di investimento e mediata nelle disposizioni di legge e regolamentari che disciplinano la materia” (Tribunale Catania, Sez. IV, 15.07.2020, n. 2479; nello stesso senso Tribunale Milano, Sez.
VI, 21.06.2019, n. 6049 e Tribunale Parma, Sez. II, 20.04.2018, n. 554).
Va, comunque, ulteriormente precisato che, in ipotesi di iniziativa giudiziaria volta alla risoluzione del contratto, ad essere aggredito è il contratto base di investimento e non l'ordine, che costituisce solo un momento esecutivo e non un accordo;
in ogni caso, vertendosi in ipotesi di contratto di durata, opera il disposto di cui all'art 1458 c.c. e viene quindi travolto il contratto (di investimento) limitatamente ai soli ordini negoziati in difformità agli obblighi di condotta, senza che la risoluzione si estenda agli eventuali altri ordini ed acquisti posti in essere in forza del contratto base (ordini, comunque, non dedotti in domanda)”.
Pertanto, l'aver proposto uno strumento inadeguato in ragione della sua difficile collocazione del mercato alla luce dei propositi di investimento a basso rischio che l'attrice si prefiggeva integra in sé inadempimento atto a giustificare la risoluzione del contratto stipulato in data 28.11.2012 ex art. 1453
c.c., con i conseguenti obblighi restitutori relativi alla sorte capitale.
Difatti, l'accoglimento della domanda di risoluzione per inadempimento del contratto, proposta dall'investitore, comporta ai sensi dell'art. 1458 c.c. il diritto alle reciproche restituzioni, alla stregua della disciplina del pagamento dell'indebito ex art. 2033 c.c., atteso che, in caso di risoluzione per inadempimento del vincolo contrattuale, il venir meno della causa comporta l'obbligo di restituzione di quanto prestato in esecuzione del contratto stesso.
Per l'effetto, nel caso in esame a seguito della pronuncia di risoluzione del contratto intercorso in data pagina 17 di 19 17.06.2013, limitatamente agli ordini di acquisto delle azioni B.A.P.R. (del 28.11.2012; 20.05.2013, del
31.07.2013, del 26.05.2014 e del 05.01.2016), ne consegue la restituzione all'attrice del capitale investito nelle citate operazioni (€ 11.365 + € 17.362,50 + € 23.190,00 + € 17.445,00 + € 11.785,00= €
81.147,50), al netto dei dividendi corrisposti anche nel corso del giudizio (€ 12.022,58 come allegato dalla convenuta e non contestato dall'attrice) e delle somme percepite a seguito della vendita di parte delle azioni (€ 5.680,00), per un totale così di € 64.002,48 e, di contro, la restituzione alla dei CP_4 titoli azionari ancora in capo alla che costituiscono, dunque, l'oggetto delle reciproche Pt_1 obbligazioni derivanti dalla risoluzione del contratto.
Detti obblighi restitutori hanno, poi, anche in favore della parte non inadempiente, natura di debito di valuta, come tali non soggetti a rivalutazione monetaria (Cfr. Cass. n. 22664/2015), ragion per cui sulle somme sopra individuate spettano alla esclusivamente gli interessi legali dalla domanda al Pt_1 soddisfo.
Quanto alla diversa domanda risarcitoria formulata dall'attrice in via ulteriormente subordinata rispetto alle altre, la stessa rimane assorbita dall'accoglimento della precedente domanda di risoluzione.
Tanto premesso, assorbita ogni ulteriore questione, in accoglimento della domanda di risoluzione per inadempimento proposta dall'attrice la deve essere Controparte_1 condannata a corrispondere a la somma di € 64.002,48, come sopra meglio specificato, Parte_1 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, avuto riguardo alla natura ed al valore della causa nonché all'attività difensiva concretamente espletata secondo i parametri di cui al dm n. 147/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, Sezione Specializzata in Materia d'Impresa Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel procedimento n. 9076/2023 r.g., rigettata e assorbita ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
• rigetta la domanda principale;
• accertato l'inadempimento di dichiara risolto il Controparte_1 contratto di intermediazione finanziaria concluso in data 28.11.2012 tra e Parte_1
limitatamente agli ordini di acquisto delle azioni Controparte_1 della stessa Controparte_1
• condanna a restituire a € Controparte_1 Parte_3
64.002,48, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
• dispone la restituzione in favore della convenuta delle azioni B.A.P.R. ancora in capo a Pt_1
pagina 18 di 19 Pt_1
• condanna la convenuta al pagamento delle spese processuali in favore di parte attrice che liquida in € 8.433,00 per compensi oltre al rimborso delle spese vive, delle spese generali, dell'IVA e della CPA come per legge.
Così deciso nella Camera di consiglio della Sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di
Catania, in data 18.6.2025.
Il Presidente relatore
Dott. Vera Marletta
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