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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/03/2025, n. 2716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2716 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE LAVORO
N.R.G. 18676/2023
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice designato, dr.ssa Maria Casola, all'esito dell'udienza del 05/03/2025 ha pronunciato, dandone lettura, la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti LORI NORMA Parte_1
e PETTORINO MARIO
ricorrente contro
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti PELAGGI LUIGI e CAPO CP_1
LUIGI
Resistente
, rappr. e dif. avv. R. Piergentili CP_2 OGGETTO: qualifica superiore e retribuzione
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 cpc il ricorrente, sig. – oltre Parte_1
all'impugnativa di licenziamento, domanda trattata in separato giudizio - chiedeva il riconoscimento del diritto all'inquadramento nella qualifica superiore corrispondente al livello III del CCNL Terziario e Commercio, nonché le conseguenti differenze retributive e accessorie comprensive di straordinari.
Formulava le seguenti conclusioni:
NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE riconoscere al ricorrente, in virtù delle mansioni effettivamente svolte e delle cariche e ruoli ricoperti nei diversi periodi di lavoro, il livello III del C.C.N.L. Terziario e Commercio
dal mese di febbraio 2013 al mese di marzo 2021 e, per l'effetto, condannare, la in persona del suo legale rappresentante pt, al CP_1
pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 95.174,00, come da allegati conteggi già notificati in uno al ricorso introduttivo, nonché il IV livello del CCNL a partire dal mese di aprile 2021 al licenziamento e, per l'effetto, condannare, la , in persona del suo legale CP_1
rappresentante pt, al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 7.905,74, come da allegati conteggi notificati in uno al ricorso introduttivo a titolo tutti di differenze retributive, straordinari, tredicesima, festività, TFR, dedotta la somma già liquidata a titolo di TFR, oltre all'ulteriore o diversa somma che verrà accertata in corso di causa anche
Pag. 2 di 19 tramite istruttoria e CTU, oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi in favore del ricorrente dal licenziamento;
2.NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA, nella denegata ipotesi di non riconoscimento del III livello del CCNL per il periodo sopra indicato, riconoscere, comunque, al ricorrente le differenze retributive relative all'inquadramento al IV livello del CCNL Terziario e Commercio a partire dal 28 maggio 2012 e sino al licenziamento e cioè al 7 dicembre 2022, così, il relativo trattamento economico e, conseguentemente, condannare la
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al CP_1
pagamento delle differenze retributive pari ad euro 68.120,31, come da allegati conteggi già notificati con il ricorso introduttivo, a titolo di differenze retributive, straordinario, tredicesima, festività, TFR, dedotta la somma già liquidata a titolo di TFR, oltre all'ulteriore o diversa somma, sino al saldo, che verrà accertata in corso di causa anche tramite istruttoria e CTU oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi in favore del ricorrente dal licenziamento
3.IN OGNI CASO con vittoria di spese, competenze ed onorari oltre rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 429 c.p.c. sui crediti maturati sino all'effettivo soddisfo, nonché interessi sulla somma rivalutata”.
Si costituiva tempestivamente in giudizio la parte convenuta che eccepiva la prescrizione, contestava in fatto ed in diritto la fondatezza della domanda e chiedeva il rigetto del ricorso.
La causa veniva istruita con prove documentali e testimoniali;
quindi veniva discussa e decisa con lettura della sentenza.
Pag. 3 di 19 In via introduttiva, è bene precisare che la presente sentenza viene redatta secondo principi di sintesi, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. e dell'art. 16-bis comma 9-octies del D.L. n. 179 del 2012, come modificato dal D.L. 83/2015 conv. nella L. 132/2015 ed anche in coerenza con le recenti modifiche introdotte dal D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, di
Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206.
Inoltre, questo giudice ricorda che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità (sentenza n. 13747/2004 e successive conformi) occorre attenersi al “processo di mutamento della motivazione (nel senso di una sua semplificazione-schematizzazione).. e di semplificazione del linguaggio istituzionale, in coincidenza ad una presunzione di legittimità delle attività degli organi istituzionali e con uno speculare obbligo di contestazione della stessa da parte dei suoi destinatari”. Con la conseguenza che il giudicante non deve arrivare ad estrinsecare la “specifica individuazione delle fonti probatorie ritenute idonee a suffragare la ricostruzione fattuale operata”, ma ben adempie al proprio obbligo semplicemente con l'”attestare di avere compiuto le predette operazioni con una formula sintetica.. la quale attesti che i fatti (da lui individuati) hanno trovato riscontro nell'istruttoria documentale e/testimoniale”.
E' ben consentito, dunque, anche a questo giudice adempiere al proprio obbligo di motivazione con l'enunciazione sintetica delle fonti del proprio convincimento in ordine alla ricostruzione dei fatti storici ritenuti rilevanti ai fini della decisione.
Pag. 4 di 19 La parte ricorrente, per la parte dell'originaria domanda oggetto del presente giudizio, ha rivendicato l'inquadramento nel livello III del
C.C.N.L. Terziario e Commercio, dal mese di febbraio 2013 sino al mese di marzo 2021, chiedendo di condannare, la al pagamento della CP_1
somma di euro 95.174,00, e nel IV livello del CCNL a partire dal mese di aprile 2021 al licenziamento, con la conseguente condanna al pagamento della somma di euro 7.905,74, a titolo tutti di differenze retributive, tredicesima, festività, TFR, dedotta la somma liquidata a titolo di TFR.
Parte convenuta ha recisamente contestato la fondatezza di tale assunto.
Il Giudice osserva quanto segue.
Sull'eccezione di prescrizione, è sufficiente richiamare, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. cpc, l'orientamento inaugurato dalla Corte di
Cassazione con sentenza n.26246 del 6 settembre 2022, in tema di decorrenza della prescrizione dei crediti dei lavoratori nelle aziende con più di quindici dipendenti, orientamento secondo cui la prescrizione, dopo la L.
92 del 2012 decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Non vi sono ragioni per discostarsi dalla regula iuris espressa in sede nomofilattica.
Pertanto, l'eccezione appare infondata.
Nel merito, si osserva che, pacificamente, il ricorrente ha lavorato alle dipendenze della con contratto di lavoro subordinato a tempo CP_1
indeterminato ed inquadramento nel livello 4 del c.c.n.l. per i dipendenti del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi, nel periodo dal 2013 al 7 dicembre 2022.
Pag. 5 di 19 Quanto alla domanda di riconoscimento della qualifica superiore, come precisato dalla costante giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr. per tutte Cass. 2164/2004), occorre tener conto che, nel procedimento logico – giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi successive di indagine e cioè dall'accertamento in fatto delle attività in concreto svolte, dalla individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine e i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda.
In premessa, è necessario, quindi, ricordare che la declaratoria contrattuale relativa al Terzo livello, invocato dal riceve la seguente Pt_1
definizione nel testo del CCNL di settore: “A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportino particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza, e i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e tecnico-pratica comunque conseguita” (il carattere grassetto è della scrivente qui ed in seguito).
Al Quarto livello appartengono, invece, i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite.
Pag. 6 di 19 Tra i profili correlati a questo livello, vi è quello di addetto all'insieme delle operazioni ausiliarie alla vendita, intendendosi per tale l'esercizio promiscuo delle funzioni di incasso e relativa registrazione, di preparazione delle confezioni, di prezzatura, di marcatura, etc.
Tanto premesso, le risultanze istruttorie conducono alla seguente ricostruzione dei fatti di causa.
Intanto, dal punto di vista dell'organizzazione dei punti vendita facenti capo alla società resistente, è emerso, dalle prove documentali e orali, che presso ogni negozio, accanto al Direttore ed al Vice Direttore vi era un
“Terzo di Negozio”.
Il normale funzionamento del Punto vendita, per un'insindacabile scelta aziendale, si basava quindi su figure polifunzionali che, sempre rispondendo gerarchicamente al Direttore (e Vice Direttore), operavano in tutti i reparti e in cassa, nell'ambito di un organico molto ristretto per ogni esercizio.
Tanto premesso, all'interno di questa cornice, per andare a verificare più nello specifico quali siano state le mansioni svolte dal , occorre Pt_1
valutare più in dettaglio le risultanze della prova orale.
La teste ha dichiarato: “Io ho lavorato dal 2012 al 2018 Testimone_1
come dipendente cassiere della e lavoravo a san Basilio, in una CP_1
via che non ricordo;
in tali occasioni ho conosciuto il ricorrente.
Lavoravamo insieme. Il ricorrente era un “terzo” cioè un responsabile sotto al vicedirettore. Io l'ho visto eseguire i seguenti compiti: fare gli ordini, gestire i soldi, cioè aveva la chiave della cassaforte e se io avevo molti soldi in cassa, lo chiamavo e consegnavo la busta coi soldi;
apriva
Pag. 7 di 19 e chiudeva il punto vendita ed aveva le chiavi del negozio;
gestiva quindi la parte burocratica. Il vicedirettore o il direttore dicevano al ricorrente di fare gli ordini, indicando i prodotti da ordinare. Pt_1
curava anche l'ordine del negozio cioè la disposizione delle merci verificando ciò che mancava. In tutto il periodo 2012-2018 noi abbiamo lavorato insieme”.
Il teste dirigente della convenuta, ha riferito: “Ho Testimone_2
conosciuto il ricorrente nel 2013 in quanto all'epoca io svolgevo il ruolo di direttore di rete per la convenuta e quindi facevo delle visite periodiche nei vari punti vendita. Il lavorava in san Basilio, Casal dei Pazzi e ciò Pt_1
dal 2013 al 2017; successivamente fu trasferito in piazza Balsamo Trivelli e infine presso il negozio di via L'Aquila. Come media generale, mi è capitato quindi di effettuare visite in tali sedi una volta al mese. In tali occasioni ho visto fare al le seguenti attività: svolgeva attività di Pt_1
cassa e cioè registrazione delle spese dei clienti, attività di rifornimento della merce negli scaffali, non l'ho mai visto fare altro. Mi trattenevo mediamente una ora durante tali visite. Non ho mai visto Pt_1
effettuare ordini della merce. Non ho mai visto prendere la busta coi soldi da altra cassa e metterla in cassaforte. Durante tali visite l'attività del negozio proseguiva in maniera ordinaria. Le attività relative alla cassaforte erano svolte solo dal vicedirettore e direttore e li ho visti fare io stesso questo. Potrebbe essere capitato che il come terzo nel Pt_1
negozio detenesse le chiavi per aprire e chiudere il negozio ma ciò solo in caso di necessità; altrimenti si tratta di attività svolte dai due responsabili. Circa il sistema AS400 preciso che trattasi di gestionale in uso al direttore e vice direttore per le attività di loro spettanza, come gli
Pag. 8 di 19 ordini per il rifornimento della merce;
per il resto del personale, tale sistema era usato per esempio per l'emissione di una fattura o la registrazione di uno scarto, attività queste spettanti sempre a direttore e vice ma delegabili. Ricordo che a san Basilio il direttore era , Persona_1
a Casal dei Pazzi era , a era a via L'aquila era Persona_2 Pt_2 Per_3
Corte Real Cesar Correia. I vicedirettori non li ricordo”.
Il teste ha così deposto: “Ho conosciuto Testimone_3
il ricorrente in un anno che non ricordo, credo 2021/2022, periodo di
Covid, in quanto lo stesso venne trasferito nel mio punto a via l'Aquila, dove io avevo il ruolo di responsabile. Due anni abbiamo lavorato insieme,
e a seconda delle turnazioni, capitava che lavoravamo insieme. Lui era un addetto vendite, cioè svolgeva lavoro di cassa, rifornimento, poteva scaricare un camion se faceva turno di mattina, sistemava il reparto frutta. Ha sempre fatto questo. Non ha mai avuto le chiavi della cassaforte, le avevo solo io ed il vicedirettore Aldo Scoppetta. Il lavoro relativo alla registrazione delle fatture o delle bolle, era un compito mio, essendo mia la responsabilità. Tuttavia, capitava che insegnassi agli addetti a svolgere tale attività e può essere quindi capitato quindi occasionalmente che anche il ricorrente abbia svolto tali compiti. La chiusura fiscale era un adempimento solo mio e del mio vicedirettore ed ugualmente è a dirsi per la chiusura dell'unità di vendita, avendo solo noi due le chiavi dell'esercizio. Vi erano riunioni nei nostri Uffici coi direttori vendita e nostri area manager che ci ribadivano questa organizzazione dei ruoli e facevamo corsi per conoscere le nostre responsabilità, come le ho descritte. La nostra struttura lavorava con 4
Pag. 9 di 19 massimo 5 risorse, perciò tutti dovevano essere in grado di fare un po' tutto”.
Il teste ha riferito: “Ho conosciuto il ricorrente nel 2012 Testimone_4
quando venne a lavorare nel negozio della convenuta in via Casal Tidei dove io lavoravo. Nel 2014, dopo un certo periodo in cui il ricorrente lavorò in altra sede, è tornato a lavorare a Via Casal Tidei e abbiamo lavorato insieme sino al 2020. Dopo lui è stato trasferito e quindi non abbiamo più lavorato insieme. Io ero vicedirettore del negozio. Il ricorrente era il terzo del negozio e quindi in caso di assenza mia o del direttore,
doveva fare gli ordini, gli orari del personale e i turni e Parte_3
gestire le chiusure del negozio, sia delle casse, che dell'esercizio. Ciò accadeva quando uno di noi due si assentava. Anche se nel turno, noi due non c'eravamo, tali mansioni le svolgeva di . Nella normalità, tale Pt_1
evenienza, secondo la gestione delle turnazioni, poteva capitare 2 o 3 volte
a settimana e ciò quindi lasciando da parte l'eccezione consistente nelle giornate delle ferie o di altre assenze mie o del direttore. era in Pt_1
grado di fare la registrazione delle bolle e delle fatture. Ma non resta traccia di chi abbia eseguito tale adempimento, bisogna risalire dai turni. Il ricorrente aveva le chiavi del negozio e della cassaforte, c'erano infatti tre mazzi di copie di queste chiavi. Il svolgeva orari di lavoro in più, Pt_1
come straordinario, gestiti in maniera forfetaria dall'azienda. Faceva anche mansioni di addetto vendita, e quindi carico e scarico della merce dagli scaffali, cassa, come facevamo un po' tutti. Eravamo 5 o 6 persone. Tale assetto, con la presenza del terzo responsabile, era noto alla società ed era la medesima a dirci di fare così. Anche quando venivano gli ispettori parlavano con tutti e tre. ADR ricordo che in un periodo di un
Pag. 10 di 19 anno il direttore fu trasferito e quindi rimanemmo solo io e di;
a me Pt_1
diedero una equiparazione di livello considerando che ero rimasto solo e invece il rimase come era inquadrato”. Pt_1
Il teste dipendente della dal 2006 al 2022, ha così Testimone_5 CP_1
deposto: “ho conosciuto il ricorrente presso il punto vendita di via Casal de pazzi. Io all'epoca rivestivo lì la qualifica di direttore di primo livello, lui venne nel 2013 e abbiamo lavorato insieme sino al 2014, perché dopo io fui trasferito. quando venne era di 4° livello, con mansioni da 3° di Pt_1
negozio, quindi in concreto possedeva le chiavi del punto vendita e della cassaforte e faceva ordini, prelievi. Eravamo in 3, io, il ed Pt_1
il Vice direttore. Quindi quando per ferie o altre ragioni, come la malattia, io ed il vice eravamo assenti, lui faceva le nostre stesse funzioni. Quando noi eravamo presenti, ci gestivamo le cose da fare e per esempio poteva capitare che lui facesse un ordine mentre noi facevamo altro. Quindi capitava che facesse degli ordini e noi lo seguivamo anche per addestrarlo. Nella normalità, svolgeva comunque le nostre mansioni quando noi eravamo assenti. Infatti, tramite Ispettore, l'azienda ci segnalava che tutti e tre dovevamo essere in grado di portare avanti il punto vendita. In questo punto vendita, per turno vi erano 2/3 addetti, in organico vi erano 5/6 persone circa. Quando non faceva ordini, riforniva e sistemava il reparto ortofrutta, latticini e formaggi e sistemava i prodotti consegnati e seguiva la cassa. Anche io se necessario svolgevo queste mansioni”.
Infine, la teste dipendente della convenuta, ha Testimone_6
riferito: “ho conosciuto il ricorrente mi pare nel 2012, cioè in occasione della sua assunzione. Io lavoro nella sede centrale, ma visitavo i punti vendita, e quindi mi sono trovata a visitare anche quelli in cui lavorava il
Pag. 11 di 19 ricorrente, cioè san Basilio, Casal de Pazzi, via L'Aquila e ciò mediamente ogni due settimane. Quando andavo mi trattenevo la mattina o il pomeriggio ed andavo con la responsabile della qualità e sicurezza o con l'Area Manager e quindi in tali occasioni stavo proprio col personale di vendita. Mentre eravamo lì il personale continuava a lavorare. In particolare, il era un addetto vendita e quindi l'ho visto sistemare Pt_1
la merce negli scaffali, assistere i clienti nella vendita, e fare attività di cassa e di cura e pulizia del punto vendita. Inoltre, dopo
l'apprendistato, e quindi dopo circa 3-4 anni dall'inizio del rapporto, divenne terzo del punto vendita e quindi era nel pool di riferimento per
l'attività amministrativa, per la gestione delle chiavi del negozio.
Quindi svolgeva ciò quando mancavano sia il direttore che il vice direttore.
Poteva capitare per esempio per un caffè che uscisse uno dei due superiori e si appoggiava al momentaneamente. Quando Direttore suo vice Pt_1
erano presenti, quelle mansioni non le svolgeva. A Casal de Pt_1
Pazzi il Direttore fu assente per una malattia ed anche il vicedirettore, in supporto vi erano gli Area Manager, cioè o o Persona_4 Per_5
; non c'era il direttore né il vice. Furono inviati cioè come presidio
[...]
i due Area Manager e il era il terzo di negozio, quindi il punto di Pt_1
riferimento. Gli Area Manager non avevano bisogno di provvedimenti di distacco. La formazione del personale era fatta sia on the job nel punto vendita, fermando le altre attività, sia programmata e effettuata in altre sedi. Si utilizzavano dei modelli docs per registrare le presenze del personale ed i contenuti della formazione e anche quando veniva convocati in sede vi erano comunicazioni formali. Il lavoro straordinario del
Pag. 12 di 19 personale veniva autorizzato dall'Area Manager e dal Direttore vendite”.
Gli elementi di fatto maggiormente significativi risultanti dalle deposizioni, evidenziati sopra con particolare carattere grafico, possono essere sintetizzati come segue.
Il ricorrente, circa nel 2016, dopo l'apprendistato, e quindi dopo circa 3-4 anni dall'inizio del rapporto divenne “Terzo” del Punto Vendita.
Il ricorrente svolgeva in modo normale l'attività di addetto vendita.
Il personale in forza in ciascun punto vendita, come anticipato, era molto contenuto ed organizzato secondo un criterio di polivalenza.
In quanto in posizione di terzo, dopo il direttore e vice direttore, il ricorrente, solo in caso di assenza di entrambi, provvedeva ad eseguire altre attività, come la registrazione di bolle e fatture o l'effettuazione in autonomia di ordini o l'apertura del negozio.
Merita poi rilievo la constatazione per cui, anche se il ricorrente ha effettivamente avuto in dotazione le chiavi del “Punto Vendita” (cfr. doc.
16 attoreo), percependo in un certo periodo la relativa indennità, a tale detenzione non risulta essersi accompagnata una normale ed ordinaria assegnazione al medesimo lavoratore della mansione di apertura e chiusura.
Nello stesso verbale, del resto, il ricorrente viene indicato come “terzo di negozio entrante”, dopo il Direttore ed i Vice Direttori entrante ed uscente e dunque la detenzione della chiave è stata assegnata con un preciso titolo formale e ruolo, cioè quello di Terzo.
Pag. 13 di 19 Similmente, circa le attività di registrazione di bolle e fatture e di effettuazione di ordini, anche col sistema gestionale S400, e di presa in custodia delle buste con denaro dalle casse per il deposito nella cassaforte aziendale, non vi è prova certa che si trattasse di mansioni normali, svolte in modo pieno, prevalente e continuativo
Parimenti, se anche il era in grado di svolgere le predette mansioni Pt_1
di maggior livello concettuale, ciò è sempre stato fatto soltanto in posizione di terzo, cioè in via occasionale, non piena ed in vece del direttore o vice direttore.
Appare infatti chiaro dalle risultanze istruttorie che il non svolgeva Pt_1
tali mansioni quando erano presenti il Direttore ed il Vice Direttore e dunque chiaramente trattavasi di compiti eventualmente svolti solo in funzione vicaria e di supplenza, su delega, e non in via primaria, piena e normale.
Tali elementi portano ad escludere che al siano state assegnate Pt_1
optimo iure, cioè in via piena, primaria, continuativa o prevalente, come richiesto dall'art. 2103 c.c., mansioni superiori corrispondenti al 3° livello contrattuale invocato (cfr. anche Trib. Roma, n. 10418/2021).
In tale direzione, non è risultato in ogni caso provato che il ricorrente abbia svolto mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportino particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza, non essendo stato nemmeno dimostrato quale fosse esattamente il bagaglio di conoscenze tecniche involte e possedute dall'interessato o l'esperienza specifica già maturata.
Pag. 14 di 19 Tanto meno, il risulta inseribile nel novero dei lavoratori Pt_1
specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e tecnico-pratica comunque conseguita, anche qui risultando carente la prova sia dell'essere l'interessato un lavoratore
“specializzato provetto”, cioè munito di competenze tecniche specialistiche ben maturate, piene e comprovate, sia dell'essere il medesimo ricorrente dotato di un percorso di preparazione anche teorica.
Pertanto, non può essere accolta la domanda di riconoscimento del superiore livello d'inquadramento, risultando ben congruente e coretto l'inquadramento posseduto proprio del 4° livello per l'intero periodo oggetto del ricorso.
Circa le ulteriori pretese azionate, anche riconducibili alla pretesa prestazione di ore di lavoro straordinario, deve osservarsi quanto segue.
Intanto, deve essere evidenziato il margine di relativa genericità assertiva del ricorso sul titolo giustificativo della pretesa azionata a tale titolo rispetto alla disciplina applicabile. Infatti nell'atto introduttivo del giudizio non vi sono adeguate allegazioni sul fondamento del diritto azionato rispetto al regime legale e contrattuale applicabile.
In ogni caso, l'attività istruttoria svolta non permette di ritenere dimostrato l'assunto attoreo.
Infatti, non solo è risultato che il lavoro straordinario svolto dal ricorrente è stato sempre esattamente remunerato a “forfait” (teste e doc. 2 della Tes_4
convenuta), ma comunque è risultato dimostrato che il lavoro straordinario
Pag. 15 di 19 non remunerato a forfait avrebbe dovuto essere specificamente autorizzato dai diretti superiori (teste . Tes_6
Si aggiunga che, come eccepito dalla convenuta, l'art. 148 del c.c.n.l. del settore Terziario prescrive che: “Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge,
è facoltà del datore di lavoro di richiedere prestazioni d'opera straordinarie a carattere individuale nel limite di 250 ore annue. ..Il lavoratore non può compiere lavoro straordinario ove non sia autorizzato dal datore di lavoro o da chi ne fa le veci. Le clausole contenute nel presente articolo hanno valore di accordo permanente fra le parti ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66”.
Inoltre, anche il Regolamento sul personale della , prevede al punto CP_1
“10) Le ore di lavoro straordinario e supplementare devono essere preventivamente autorizzate dall'assistente di zona”.
Dunque, a fronte della clausola pattizia e della disposizione regolamentare, che impongono espressamente l'acquisizione della previa autorizzazione datoriale sullo straordinario, deve escludersi il diritto al compenso per le ore di lavoro non autorizzato.
Lo stesso ricorrente, del resto, non ha invocato in ricorso l'esistenza di tale autorizzazione, in qualsiasi forma resa, elemento costitutivo del diritto alla remunerazione delle singole ore di lavoro straordinario, oltre il compenso a forfait.
Quanto alle dichiarazioni rese dal ricorrente sulla percezione del compenso forfettario per lo straordinario, le deduzioni avanzate in sede di discussione orale dalla difesa attorea circa la pretesa costrizione e pressione a cui il Di
Pag. 16 di 19 sarebbe stato esposto nell'ambiente di lavoro, va dato atto che, ove la Pt_1
parte ricorrente avesse voluto impugnare tali atti per un preteso vizio del consenso, avrebbe dovuto allegare specifiche circostanze in fatto ed in diritto in ricorso, al fine di invocare l'annullamento dei predetti atti negoziali, ma tale onere non è stato assolto.
Analogamente non sono dimostrati, anche come titolo contrattuale giustificativo della pretesa, i fatti costitutivi del diritto al pagamento delle altre somme richieste anche per le pause.
Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato.
Quanto alla domanda riconvenzionale avanzata, la stessa è stata oggetto dell'ordinanza di separazione e quindi è oggetto del presente giudizio, non essendo peraltro stata oggetto di rinuncia da parte resistente.
Detta domanda deve essere parimenti respinta per la mancata sufficiente allegazione dei fatti storici costitutivi del diritto azionato.
Difatti, nell'attuale sistema ordinamentale, il sistema risarcitorio risponde tendenzialmente ad una logica prettamente riparatoria e compensativa, e non sanzionatoria o punitiva (salvo tassative ed eccezionali ipotesi), pertanto richiede concrete e specifiche deduzioni in ordine alla sua esatta realtà.
In tale direzione, il risarcimento del danno non costituisce l'effetto automatico di una eventuale condotta inadempitiva, né può ritenersi sussistente in re ipsa, e richiede comunque ed imprescindibilmente un minimo di deduzioni in fatto, tali da consentirne l'apprezzamento astratto, prima, e la prova e la liquidazione, poi. A questo fine, si richiama
Pag. 17 di 19 l'orientamento autorevolmente espresso dalla Cassazione a Sezioni Unite
24 marzo 2006, n. 6572, che ha ribadito la necessità che nei giudizi risarcitori si assolva compiutamente all'onere di allegare il danno effettivo subito.
In tal senso, la parte aveva l'onere di circostanziare l'indicazione del danno lamentato, ma, al contrario, la convenuta si è limitata ad indicazioni generiche e vaghe, prive di concreto contenuto individualizzante.
La genericità delle indicazioni impedisce quindi di apprezzare anche solo in astratto l'ipotetica esistenza di questo pregiudizio e comunque non consente di ammettere la prova, per la genericità dei fatti storici su cui la stessa dovrebbe vertere.
Tale carenza assertiva impedisce anche di poter verificare in astratto il nesso causale e non permette di poter eventualmente verificare la continenza del danno rispetto al perimetro delle conseguenze dannose prevedibili, secondo quel giudizio di normalità sociale che l'art. 1225 c.c. impone.
La domanda riconvenzionale va quindi respinta.
Le spese di lite sono compensate per tre quarti, tenuto conto della parziale reciproca soccombenza e della particolarità e complessità della fattispecie esaminata e per il residuo sono poste a carico del ricorrente secondo il criterio della prevalente soccombenza ex art. 91 c.p.c..
Nella liquidazione delle spese del giudizio nell'importo di cui al dispositivo si è fatta applicazione dei parametri ministeriali, disciplinati dal DM
55/2014 recante: "Determinazione dei parametri per la liquidazione dei
Pag. 18 di 19 compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247", aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022.
In particolare, si è tenuto conto: della tabella relativa alle cause di lavoro, del valore della controversia, si sono inoltre considerate le fasi processuali svolte e la natura delle questioni trattate.
Dichiara compensate le spese nei confronti dell' vista la posizione CP_2
processuale assunta.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e la domanda riconvenzionale;
compensa per tre quarti le spese di lite e condanna la parte ricorrente al pagamento in favore della parte resistente del residuo, che liquida CP_1
in € 1.598,00, oltre 15% per spese generali, I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. come per legge, da distrarsi;
compensa le spese nei confronti dell' . CP_2
Roma, 5/03/2025
Il Giudice
Pag. 19 di 19
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE LAVORO
N.R.G. 18676/2023
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice designato, dr.ssa Maria Casola, all'esito dell'udienza del 05/03/2025 ha pronunciato, dandone lettura, la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti LORI NORMA Parte_1
e PETTORINO MARIO
ricorrente contro
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti PELAGGI LUIGI e CAPO CP_1
LUIGI
Resistente
, rappr. e dif. avv. R. Piergentili CP_2 OGGETTO: qualifica superiore e retribuzione
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 cpc il ricorrente, sig. – oltre Parte_1
all'impugnativa di licenziamento, domanda trattata in separato giudizio - chiedeva il riconoscimento del diritto all'inquadramento nella qualifica superiore corrispondente al livello III del CCNL Terziario e Commercio, nonché le conseguenti differenze retributive e accessorie comprensive di straordinari.
Formulava le seguenti conclusioni:
NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE riconoscere al ricorrente, in virtù delle mansioni effettivamente svolte e delle cariche e ruoli ricoperti nei diversi periodi di lavoro, il livello III del C.C.N.L. Terziario e Commercio
dal mese di febbraio 2013 al mese di marzo 2021 e, per l'effetto, condannare, la in persona del suo legale rappresentante pt, al CP_1
pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 95.174,00, come da allegati conteggi già notificati in uno al ricorso introduttivo, nonché il IV livello del CCNL a partire dal mese di aprile 2021 al licenziamento e, per l'effetto, condannare, la , in persona del suo legale CP_1
rappresentante pt, al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 7.905,74, come da allegati conteggi notificati in uno al ricorso introduttivo a titolo tutti di differenze retributive, straordinari, tredicesima, festività, TFR, dedotta la somma già liquidata a titolo di TFR, oltre all'ulteriore o diversa somma che verrà accertata in corso di causa anche
Pag. 2 di 19 tramite istruttoria e CTU, oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi in favore del ricorrente dal licenziamento;
2.NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA, nella denegata ipotesi di non riconoscimento del III livello del CCNL per il periodo sopra indicato, riconoscere, comunque, al ricorrente le differenze retributive relative all'inquadramento al IV livello del CCNL Terziario e Commercio a partire dal 28 maggio 2012 e sino al licenziamento e cioè al 7 dicembre 2022, così, il relativo trattamento economico e, conseguentemente, condannare la
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al CP_1
pagamento delle differenze retributive pari ad euro 68.120,31, come da allegati conteggi già notificati con il ricorso introduttivo, a titolo di differenze retributive, straordinario, tredicesima, festività, TFR, dedotta la somma già liquidata a titolo di TFR, oltre all'ulteriore o diversa somma, sino al saldo, che verrà accertata in corso di causa anche tramite istruttoria e CTU oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi in favore del ricorrente dal licenziamento
3.IN OGNI CASO con vittoria di spese, competenze ed onorari oltre rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 429 c.p.c. sui crediti maturati sino all'effettivo soddisfo, nonché interessi sulla somma rivalutata”.
Si costituiva tempestivamente in giudizio la parte convenuta che eccepiva la prescrizione, contestava in fatto ed in diritto la fondatezza della domanda e chiedeva il rigetto del ricorso.
La causa veniva istruita con prove documentali e testimoniali;
quindi veniva discussa e decisa con lettura della sentenza.
Pag. 3 di 19 In via introduttiva, è bene precisare che la presente sentenza viene redatta secondo principi di sintesi, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. e dell'art. 16-bis comma 9-octies del D.L. n. 179 del 2012, come modificato dal D.L. 83/2015 conv. nella L. 132/2015 ed anche in coerenza con le recenti modifiche introdotte dal D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, di
Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206.
Inoltre, questo giudice ricorda che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità (sentenza n. 13747/2004 e successive conformi) occorre attenersi al “processo di mutamento della motivazione (nel senso di una sua semplificazione-schematizzazione).. e di semplificazione del linguaggio istituzionale, in coincidenza ad una presunzione di legittimità delle attività degli organi istituzionali e con uno speculare obbligo di contestazione della stessa da parte dei suoi destinatari”. Con la conseguenza che il giudicante non deve arrivare ad estrinsecare la “specifica individuazione delle fonti probatorie ritenute idonee a suffragare la ricostruzione fattuale operata”, ma ben adempie al proprio obbligo semplicemente con l'”attestare di avere compiuto le predette operazioni con una formula sintetica.. la quale attesti che i fatti (da lui individuati) hanno trovato riscontro nell'istruttoria documentale e/testimoniale”.
E' ben consentito, dunque, anche a questo giudice adempiere al proprio obbligo di motivazione con l'enunciazione sintetica delle fonti del proprio convincimento in ordine alla ricostruzione dei fatti storici ritenuti rilevanti ai fini della decisione.
Pag. 4 di 19 La parte ricorrente, per la parte dell'originaria domanda oggetto del presente giudizio, ha rivendicato l'inquadramento nel livello III del
C.C.N.L. Terziario e Commercio, dal mese di febbraio 2013 sino al mese di marzo 2021, chiedendo di condannare, la al pagamento della CP_1
somma di euro 95.174,00, e nel IV livello del CCNL a partire dal mese di aprile 2021 al licenziamento, con la conseguente condanna al pagamento della somma di euro 7.905,74, a titolo tutti di differenze retributive, tredicesima, festività, TFR, dedotta la somma liquidata a titolo di TFR.
Parte convenuta ha recisamente contestato la fondatezza di tale assunto.
Il Giudice osserva quanto segue.
Sull'eccezione di prescrizione, è sufficiente richiamare, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. cpc, l'orientamento inaugurato dalla Corte di
Cassazione con sentenza n.26246 del 6 settembre 2022, in tema di decorrenza della prescrizione dei crediti dei lavoratori nelle aziende con più di quindici dipendenti, orientamento secondo cui la prescrizione, dopo la L.
92 del 2012 decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Non vi sono ragioni per discostarsi dalla regula iuris espressa in sede nomofilattica.
Pertanto, l'eccezione appare infondata.
Nel merito, si osserva che, pacificamente, il ricorrente ha lavorato alle dipendenze della con contratto di lavoro subordinato a tempo CP_1
indeterminato ed inquadramento nel livello 4 del c.c.n.l. per i dipendenti del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi, nel periodo dal 2013 al 7 dicembre 2022.
Pag. 5 di 19 Quanto alla domanda di riconoscimento della qualifica superiore, come precisato dalla costante giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr. per tutte Cass. 2164/2004), occorre tener conto che, nel procedimento logico – giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi successive di indagine e cioè dall'accertamento in fatto delle attività in concreto svolte, dalla individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine e i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda.
In premessa, è necessario, quindi, ricordare che la declaratoria contrattuale relativa al Terzo livello, invocato dal riceve la seguente Pt_1
definizione nel testo del CCNL di settore: “A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportino particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza, e i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e tecnico-pratica comunque conseguita” (il carattere grassetto è della scrivente qui ed in seguito).
Al Quarto livello appartengono, invece, i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite.
Pag. 6 di 19 Tra i profili correlati a questo livello, vi è quello di addetto all'insieme delle operazioni ausiliarie alla vendita, intendendosi per tale l'esercizio promiscuo delle funzioni di incasso e relativa registrazione, di preparazione delle confezioni, di prezzatura, di marcatura, etc.
Tanto premesso, le risultanze istruttorie conducono alla seguente ricostruzione dei fatti di causa.
Intanto, dal punto di vista dell'organizzazione dei punti vendita facenti capo alla società resistente, è emerso, dalle prove documentali e orali, che presso ogni negozio, accanto al Direttore ed al Vice Direttore vi era un
“Terzo di Negozio”.
Il normale funzionamento del Punto vendita, per un'insindacabile scelta aziendale, si basava quindi su figure polifunzionali che, sempre rispondendo gerarchicamente al Direttore (e Vice Direttore), operavano in tutti i reparti e in cassa, nell'ambito di un organico molto ristretto per ogni esercizio.
Tanto premesso, all'interno di questa cornice, per andare a verificare più nello specifico quali siano state le mansioni svolte dal , occorre Pt_1
valutare più in dettaglio le risultanze della prova orale.
La teste ha dichiarato: “Io ho lavorato dal 2012 al 2018 Testimone_1
come dipendente cassiere della e lavoravo a san Basilio, in una CP_1
via che non ricordo;
in tali occasioni ho conosciuto il ricorrente.
Lavoravamo insieme. Il ricorrente era un “terzo” cioè un responsabile sotto al vicedirettore. Io l'ho visto eseguire i seguenti compiti: fare gli ordini, gestire i soldi, cioè aveva la chiave della cassaforte e se io avevo molti soldi in cassa, lo chiamavo e consegnavo la busta coi soldi;
apriva
Pag. 7 di 19 e chiudeva il punto vendita ed aveva le chiavi del negozio;
gestiva quindi la parte burocratica. Il vicedirettore o il direttore dicevano al ricorrente di fare gli ordini, indicando i prodotti da ordinare. Pt_1
curava anche l'ordine del negozio cioè la disposizione delle merci verificando ciò che mancava. In tutto il periodo 2012-2018 noi abbiamo lavorato insieme”.
Il teste dirigente della convenuta, ha riferito: “Ho Testimone_2
conosciuto il ricorrente nel 2013 in quanto all'epoca io svolgevo il ruolo di direttore di rete per la convenuta e quindi facevo delle visite periodiche nei vari punti vendita. Il lavorava in san Basilio, Casal dei Pazzi e ciò Pt_1
dal 2013 al 2017; successivamente fu trasferito in piazza Balsamo Trivelli e infine presso il negozio di via L'Aquila. Come media generale, mi è capitato quindi di effettuare visite in tali sedi una volta al mese. In tali occasioni ho visto fare al le seguenti attività: svolgeva attività di Pt_1
cassa e cioè registrazione delle spese dei clienti, attività di rifornimento della merce negli scaffali, non l'ho mai visto fare altro. Mi trattenevo mediamente una ora durante tali visite. Non ho mai visto Pt_1
effettuare ordini della merce. Non ho mai visto prendere la busta coi soldi da altra cassa e metterla in cassaforte. Durante tali visite l'attività del negozio proseguiva in maniera ordinaria. Le attività relative alla cassaforte erano svolte solo dal vicedirettore e direttore e li ho visti fare io stesso questo. Potrebbe essere capitato che il come terzo nel Pt_1
negozio detenesse le chiavi per aprire e chiudere il negozio ma ciò solo in caso di necessità; altrimenti si tratta di attività svolte dai due responsabili. Circa il sistema AS400 preciso che trattasi di gestionale in uso al direttore e vice direttore per le attività di loro spettanza, come gli
Pag. 8 di 19 ordini per il rifornimento della merce;
per il resto del personale, tale sistema era usato per esempio per l'emissione di una fattura o la registrazione di uno scarto, attività queste spettanti sempre a direttore e vice ma delegabili. Ricordo che a san Basilio il direttore era , Persona_1
a Casal dei Pazzi era , a era a via L'aquila era Persona_2 Pt_2 Per_3
Corte Real Cesar Correia. I vicedirettori non li ricordo”.
Il teste ha così deposto: “Ho conosciuto Testimone_3
il ricorrente in un anno che non ricordo, credo 2021/2022, periodo di
Covid, in quanto lo stesso venne trasferito nel mio punto a via l'Aquila, dove io avevo il ruolo di responsabile. Due anni abbiamo lavorato insieme,
e a seconda delle turnazioni, capitava che lavoravamo insieme. Lui era un addetto vendite, cioè svolgeva lavoro di cassa, rifornimento, poteva scaricare un camion se faceva turno di mattina, sistemava il reparto frutta. Ha sempre fatto questo. Non ha mai avuto le chiavi della cassaforte, le avevo solo io ed il vicedirettore Aldo Scoppetta. Il lavoro relativo alla registrazione delle fatture o delle bolle, era un compito mio, essendo mia la responsabilità. Tuttavia, capitava che insegnassi agli addetti a svolgere tale attività e può essere quindi capitato quindi occasionalmente che anche il ricorrente abbia svolto tali compiti. La chiusura fiscale era un adempimento solo mio e del mio vicedirettore ed ugualmente è a dirsi per la chiusura dell'unità di vendita, avendo solo noi due le chiavi dell'esercizio. Vi erano riunioni nei nostri Uffici coi direttori vendita e nostri area manager che ci ribadivano questa organizzazione dei ruoli e facevamo corsi per conoscere le nostre responsabilità, come le ho descritte. La nostra struttura lavorava con 4
Pag. 9 di 19 massimo 5 risorse, perciò tutti dovevano essere in grado di fare un po' tutto”.
Il teste ha riferito: “Ho conosciuto il ricorrente nel 2012 Testimone_4
quando venne a lavorare nel negozio della convenuta in via Casal Tidei dove io lavoravo. Nel 2014, dopo un certo periodo in cui il ricorrente lavorò in altra sede, è tornato a lavorare a Via Casal Tidei e abbiamo lavorato insieme sino al 2020. Dopo lui è stato trasferito e quindi non abbiamo più lavorato insieme. Io ero vicedirettore del negozio. Il ricorrente era il terzo del negozio e quindi in caso di assenza mia o del direttore,
doveva fare gli ordini, gli orari del personale e i turni e Parte_3
gestire le chiusure del negozio, sia delle casse, che dell'esercizio. Ciò accadeva quando uno di noi due si assentava. Anche se nel turno, noi due non c'eravamo, tali mansioni le svolgeva di . Nella normalità, tale Pt_1
evenienza, secondo la gestione delle turnazioni, poteva capitare 2 o 3 volte
a settimana e ciò quindi lasciando da parte l'eccezione consistente nelle giornate delle ferie o di altre assenze mie o del direttore. era in Pt_1
grado di fare la registrazione delle bolle e delle fatture. Ma non resta traccia di chi abbia eseguito tale adempimento, bisogna risalire dai turni. Il ricorrente aveva le chiavi del negozio e della cassaforte, c'erano infatti tre mazzi di copie di queste chiavi. Il svolgeva orari di lavoro in più, Pt_1
come straordinario, gestiti in maniera forfetaria dall'azienda. Faceva anche mansioni di addetto vendita, e quindi carico e scarico della merce dagli scaffali, cassa, come facevamo un po' tutti. Eravamo 5 o 6 persone. Tale assetto, con la presenza del terzo responsabile, era noto alla società ed era la medesima a dirci di fare così. Anche quando venivano gli ispettori parlavano con tutti e tre. ADR ricordo che in un periodo di un
Pag. 10 di 19 anno il direttore fu trasferito e quindi rimanemmo solo io e di;
a me Pt_1
diedero una equiparazione di livello considerando che ero rimasto solo e invece il rimase come era inquadrato”. Pt_1
Il teste dipendente della dal 2006 al 2022, ha così Testimone_5 CP_1
deposto: “ho conosciuto il ricorrente presso il punto vendita di via Casal de pazzi. Io all'epoca rivestivo lì la qualifica di direttore di primo livello, lui venne nel 2013 e abbiamo lavorato insieme sino al 2014, perché dopo io fui trasferito. quando venne era di 4° livello, con mansioni da 3° di Pt_1
negozio, quindi in concreto possedeva le chiavi del punto vendita e della cassaforte e faceva ordini, prelievi. Eravamo in 3, io, il ed Pt_1
il Vice direttore. Quindi quando per ferie o altre ragioni, come la malattia, io ed il vice eravamo assenti, lui faceva le nostre stesse funzioni. Quando noi eravamo presenti, ci gestivamo le cose da fare e per esempio poteva capitare che lui facesse un ordine mentre noi facevamo altro. Quindi capitava che facesse degli ordini e noi lo seguivamo anche per addestrarlo. Nella normalità, svolgeva comunque le nostre mansioni quando noi eravamo assenti. Infatti, tramite Ispettore, l'azienda ci segnalava che tutti e tre dovevamo essere in grado di portare avanti il punto vendita. In questo punto vendita, per turno vi erano 2/3 addetti, in organico vi erano 5/6 persone circa. Quando non faceva ordini, riforniva e sistemava il reparto ortofrutta, latticini e formaggi e sistemava i prodotti consegnati e seguiva la cassa. Anche io se necessario svolgevo queste mansioni”.
Infine, la teste dipendente della convenuta, ha Testimone_6
riferito: “ho conosciuto il ricorrente mi pare nel 2012, cioè in occasione della sua assunzione. Io lavoro nella sede centrale, ma visitavo i punti vendita, e quindi mi sono trovata a visitare anche quelli in cui lavorava il
Pag. 11 di 19 ricorrente, cioè san Basilio, Casal de Pazzi, via L'Aquila e ciò mediamente ogni due settimane. Quando andavo mi trattenevo la mattina o il pomeriggio ed andavo con la responsabile della qualità e sicurezza o con l'Area Manager e quindi in tali occasioni stavo proprio col personale di vendita. Mentre eravamo lì il personale continuava a lavorare. In particolare, il era un addetto vendita e quindi l'ho visto sistemare Pt_1
la merce negli scaffali, assistere i clienti nella vendita, e fare attività di cassa e di cura e pulizia del punto vendita. Inoltre, dopo
l'apprendistato, e quindi dopo circa 3-4 anni dall'inizio del rapporto, divenne terzo del punto vendita e quindi era nel pool di riferimento per
l'attività amministrativa, per la gestione delle chiavi del negozio.
Quindi svolgeva ciò quando mancavano sia il direttore che il vice direttore.
Poteva capitare per esempio per un caffè che uscisse uno dei due superiori e si appoggiava al momentaneamente. Quando Direttore suo vice Pt_1
erano presenti, quelle mansioni non le svolgeva. A Casal de Pt_1
Pazzi il Direttore fu assente per una malattia ed anche il vicedirettore, in supporto vi erano gli Area Manager, cioè o o Persona_4 Per_5
; non c'era il direttore né il vice. Furono inviati cioè come presidio
[...]
i due Area Manager e il era il terzo di negozio, quindi il punto di Pt_1
riferimento. Gli Area Manager non avevano bisogno di provvedimenti di distacco. La formazione del personale era fatta sia on the job nel punto vendita, fermando le altre attività, sia programmata e effettuata in altre sedi. Si utilizzavano dei modelli docs per registrare le presenze del personale ed i contenuti della formazione e anche quando veniva convocati in sede vi erano comunicazioni formali. Il lavoro straordinario del
Pag. 12 di 19 personale veniva autorizzato dall'Area Manager e dal Direttore vendite”.
Gli elementi di fatto maggiormente significativi risultanti dalle deposizioni, evidenziati sopra con particolare carattere grafico, possono essere sintetizzati come segue.
Il ricorrente, circa nel 2016, dopo l'apprendistato, e quindi dopo circa 3-4 anni dall'inizio del rapporto divenne “Terzo” del Punto Vendita.
Il ricorrente svolgeva in modo normale l'attività di addetto vendita.
Il personale in forza in ciascun punto vendita, come anticipato, era molto contenuto ed organizzato secondo un criterio di polivalenza.
In quanto in posizione di terzo, dopo il direttore e vice direttore, il ricorrente, solo in caso di assenza di entrambi, provvedeva ad eseguire altre attività, come la registrazione di bolle e fatture o l'effettuazione in autonomia di ordini o l'apertura del negozio.
Merita poi rilievo la constatazione per cui, anche se il ricorrente ha effettivamente avuto in dotazione le chiavi del “Punto Vendita” (cfr. doc.
16 attoreo), percependo in un certo periodo la relativa indennità, a tale detenzione non risulta essersi accompagnata una normale ed ordinaria assegnazione al medesimo lavoratore della mansione di apertura e chiusura.
Nello stesso verbale, del resto, il ricorrente viene indicato come “terzo di negozio entrante”, dopo il Direttore ed i Vice Direttori entrante ed uscente e dunque la detenzione della chiave è stata assegnata con un preciso titolo formale e ruolo, cioè quello di Terzo.
Pag. 13 di 19 Similmente, circa le attività di registrazione di bolle e fatture e di effettuazione di ordini, anche col sistema gestionale S400, e di presa in custodia delle buste con denaro dalle casse per il deposito nella cassaforte aziendale, non vi è prova certa che si trattasse di mansioni normali, svolte in modo pieno, prevalente e continuativo
Parimenti, se anche il era in grado di svolgere le predette mansioni Pt_1
di maggior livello concettuale, ciò è sempre stato fatto soltanto in posizione di terzo, cioè in via occasionale, non piena ed in vece del direttore o vice direttore.
Appare infatti chiaro dalle risultanze istruttorie che il non svolgeva Pt_1
tali mansioni quando erano presenti il Direttore ed il Vice Direttore e dunque chiaramente trattavasi di compiti eventualmente svolti solo in funzione vicaria e di supplenza, su delega, e non in via primaria, piena e normale.
Tali elementi portano ad escludere che al siano state assegnate Pt_1
optimo iure, cioè in via piena, primaria, continuativa o prevalente, come richiesto dall'art. 2103 c.c., mansioni superiori corrispondenti al 3° livello contrattuale invocato (cfr. anche Trib. Roma, n. 10418/2021).
In tale direzione, non è risultato in ogni caso provato che il ricorrente abbia svolto mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportino particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza, non essendo stato nemmeno dimostrato quale fosse esattamente il bagaglio di conoscenze tecniche involte e possedute dall'interessato o l'esperienza specifica già maturata.
Pag. 14 di 19 Tanto meno, il risulta inseribile nel novero dei lavoratori Pt_1
specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e tecnico-pratica comunque conseguita, anche qui risultando carente la prova sia dell'essere l'interessato un lavoratore
“specializzato provetto”, cioè munito di competenze tecniche specialistiche ben maturate, piene e comprovate, sia dell'essere il medesimo ricorrente dotato di un percorso di preparazione anche teorica.
Pertanto, non può essere accolta la domanda di riconoscimento del superiore livello d'inquadramento, risultando ben congruente e coretto l'inquadramento posseduto proprio del 4° livello per l'intero periodo oggetto del ricorso.
Circa le ulteriori pretese azionate, anche riconducibili alla pretesa prestazione di ore di lavoro straordinario, deve osservarsi quanto segue.
Intanto, deve essere evidenziato il margine di relativa genericità assertiva del ricorso sul titolo giustificativo della pretesa azionata a tale titolo rispetto alla disciplina applicabile. Infatti nell'atto introduttivo del giudizio non vi sono adeguate allegazioni sul fondamento del diritto azionato rispetto al regime legale e contrattuale applicabile.
In ogni caso, l'attività istruttoria svolta non permette di ritenere dimostrato l'assunto attoreo.
Infatti, non solo è risultato che il lavoro straordinario svolto dal ricorrente è stato sempre esattamente remunerato a “forfait” (teste e doc. 2 della Tes_4
convenuta), ma comunque è risultato dimostrato che il lavoro straordinario
Pag. 15 di 19 non remunerato a forfait avrebbe dovuto essere specificamente autorizzato dai diretti superiori (teste . Tes_6
Si aggiunga che, come eccepito dalla convenuta, l'art. 148 del c.c.n.l. del settore Terziario prescrive che: “Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge,
è facoltà del datore di lavoro di richiedere prestazioni d'opera straordinarie a carattere individuale nel limite di 250 ore annue. ..Il lavoratore non può compiere lavoro straordinario ove non sia autorizzato dal datore di lavoro o da chi ne fa le veci. Le clausole contenute nel presente articolo hanno valore di accordo permanente fra le parti ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66”.
Inoltre, anche il Regolamento sul personale della , prevede al punto CP_1
“10) Le ore di lavoro straordinario e supplementare devono essere preventivamente autorizzate dall'assistente di zona”.
Dunque, a fronte della clausola pattizia e della disposizione regolamentare, che impongono espressamente l'acquisizione della previa autorizzazione datoriale sullo straordinario, deve escludersi il diritto al compenso per le ore di lavoro non autorizzato.
Lo stesso ricorrente, del resto, non ha invocato in ricorso l'esistenza di tale autorizzazione, in qualsiasi forma resa, elemento costitutivo del diritto alla remunerazione delle singole ore di lavoro straordinario, oltre il compenso a forfait.
Quanto alle dichiarazioni rese dal ricorrente sulla percezione del compenso forfettario per lo straordinario, le deduzioni avanzate in sede di discussione orale dalla difesa attorea circa la pretesa costrizione e pressione a cui il Di
Pag. 16 di 19 sarebbe stato esposto nell'ambiente di lavoro, va dato atto che, ove la Pt_1
parte ricorrente avesse voluto impugnare tali atti per un preteso vizio del consenso, avrebbe dovuto allegare specifiche circostanze in fatto ed in diritto in ricorso, al fine di invocare l'annullamento dei predetti atti negoziali, ma tale onere non è stato assolto.
Analogamente non sono dimostrati, anche come titolo contrattuale giustificativo della pretesa, i fatti costitutivi del diritto al pagamento delle altre somme richieste anche per le pause.
Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato.
Quanto alla domanda riconvenzionale avanzata, la stessa è stata oggetto dell'ordinanza di separazione e quindi è oggetto del presente giudizio, non essendo peraltro stata oggetto di rinuncia da parte resistente.
Detta domanda deve essere parimenti respinta per la mancata sufficiente allegazione dei fatti storici costitutivi del diritto azionato.
Difatti, nell'attuale sistema ordinamentale, il sistema risarcitorio risponde tendenzialmente ad una logica prettamente riparatoria e compensativa, e non sanzionatoria o punitiva (salvo tassative ed eccezionali ipotesi), pertanto richiede concrete e specifiche deduzioni in ordine alla sua esatta realtà.
In tale direzione, il risarcimento del danno non costituisce l'effetto automatico di una eventuale condotta inadempitiva, né può ritenersi sussistente in re ipsa, e richiede comunque ed imprescindibilmente un minimo di deduzioni in fatto, tali da consentirne l'apprezzamento astratto, prima, e la prova e la liquidazione, poi. A questo fine, si richiama
Pag. 17 di 19 l'orientamento autorevolmente espresso dalla Cassazione a Sezioni Unite
24 marzo 2006, n. 6572, che ha ribadito la necessità che nei giudizi risarcitori si assolva compiutamente all'onere di allegare il danno effettivo subito.
In tal senso, la parte aveva l'onere di circostanziare l'indicazione del danno lamentato, ma, al contrario, la convenuta si è limitata ad indicazioni generiche e vaghe, prive di concreto contenuto individualizzante.
La genericità delle indicazioni impedisce quindi di apprezzare anche solo in astratto l'ipotetica esistenza di questo pregiudizio e comunque non consente di ammettere la prova, per la genericità dei fatti storici su cui la stessa dovrebbe vertere.
Tale carenza assertiva impedisce anche di poter verificare in astratto il nesso causale e non permette di poter eventualmente verificare la continenza del danno rispetto al perimetro delle conseguenze dannose prevedibili, secondo quel giudizio di normalità sociale che l'art. 1225 c.c. impone.
La domanda riconvenzionale va quindi respinta.
Le spese di lite sono compensate per tre quarti, tenuto conto della parziale reciproca soccombenza e della particolarità e complessità della fattispecie esaminata e per il residuo sono poste a carico del ricorrente secondo il criterio della prevalente soccombenza ex art. 91 c.p.c..
Nella liquidazione delle spese del giudizio nell'importo di cui al dispositivo si è fatta applicazione dei parametri ministeriali, disciplinati dal DM
55/2014 recante: "Determinazione dei parametri per la liquidazione dei
Pag. 18 di 19 compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247", aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022.
In particolare, si è tenuto conto: della tabella relativa alle cause di lavoro, del valore della controversia, si sono inoltre considerate le fasi processuali svolte e la natura delle questioni trattate.
Dichiara compensate le spese nei confronti dell' vista la posizione CP_2
processuale assunta.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e la domanda riconvenzionale;
compensa per tre quarti le spese di lite e condanna la parte ricorrente al pagamento in favore della parte resistente del residuo, che liquida CP_1
in € 1.598,00, oltre 15% per spese generali, I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. come per legge, da distrarsi;
compensa le spese nei confronti dell' . CP_2
Roma, 5/03/2025
Il Giudice
Pag. 19 di 19