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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 17/03/2025, n. 1177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1177 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
in persona della giudice, Federica Porcelli, il 17 marzo 2025, data fissata per l'udienza di discussione, così come sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3184/2024 R.G, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Stefania Pappalardo, giusta Parte_1
procura in atti
Ricorrente
E
in persona del Controparte_1
suo presidente e legale rappresentante pro tempore,
Convenuto contumace
Oggetto: Opposizione ad accertamento tecnico preventivo.
Conclusioni: come da ricorso e da memoria di costituzione, da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. depositato il giorno 26.3.2024,
[...]
ha proposto opposizione avverso il mancato riconoscimento dei requisiti Parte_1 sanitari prescritti dall'art. 13 l. n. 118/1971, negati sia a seguito della visita di revisione del
19.6.2023, che dal CTU nominato nel procedimento di ATPO ex art. 445 bis c.p.c., deducendo che il CTU aveva mal valutato la documentazione medica in atti, sottovalutando l'incidenza invalidante del complessivo quadro patologico.
Tanto premesso la ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni «1) Accogliere, previa comparizione delle parti, la presente domanda e per l'effetto ritenere e dichiarare il diritto del sig. all'assegno di invalidità ex art. 13 legge 118/71 Parte_1
previsto per gli inabili con permanente invalidità ridotta in misura pari o superiore al
74%, dal giorno della revisione (19.06.23), o da quella accertata in corso di lite, più ratei
1 maturandi, più interessi legali dal 121° giorno successivo a tale data sino al soddisfo e rivalutazione monetaria;
2) conseguentemente condannare l' in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dell'istante dell'assegno di invalidità civile con la decorrenza richiesta o alla somma eventualmente riconosciuta in corso di causa, oltre ai ratei maturandi e relativi interessi.
Con vittoria di spese e competenze legge da quantificarsi ex DM 147/22, oltre spese generali al 15% e cpa. Si riserva di nominare un Consulente Tecnico di Parte fino all'inizio delle operazioni peritali». CP_ Nessuno si è costituito per l'
All'esito dell'udienza dell'1.7.2024, è stata disposta la rinnovazione della notificazione del
CP_ ricorso introduttivo all e la causa è stata rinviata all'udienza dell'11.11.2024. Disposta la rinnovazione della consulenza tecnica di ufficio, la causa è stata rinviata all'udienza di discussione del 17.3.2025. Sostituita l'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sono state acquisite le note sostitutive dell'udienza e la causa è stata decisa mediante la presente sentenza.
CP_ 2. Va in primo luogo dichiarata la contumacia dell che, sebbene ritualmente evocato in giudizio a seguito dell'ordine di rinnovazione della notificazione del ricorso introduttivo, non si è costituito.
3. Ciò posto, oggetto del presente giudizio è l'accertamento della percentuale di invalidità da cui è affetto il ricorrente ai fini e per gli effetti di cui all'art. 13 l. n. 118/1971, essendo stato l'istante, a seguito della visita di revisione, dichiarato invalido nella misura del 60 %.
Sul punto è stata disposta consulenza tecnica medico-legale.
Al riguardo, ritiene il Tribunale di aderire pienamente alle valutazioni e conclusioni del consulente tecnico di ufficio nominato in questa fase di giudizio, dott. , Persona_1
specialista in medicina legale.
La relazione depositata dal c.t.u. appare, infatti, esauriente e persuasiva, perché coerente con la documentazione clinica acquisita nel corso del giudizio e redatta secondo corrette valutazioni tecniche, emergendo, in particolare, dagli atti che l'ausiliare ha espresso il proprio giudizio in base ad un accurato esame clinico del periziando, corredato dall'attento esame della documentazione medica in atti, ed ha tenuto conto dei parametri di cui al d.m.
n. 5.2.1992, così accertando che il ricorrente è affetto da «una grave sindrome psicorganica secondaria a trauma cranico commotivo, da una marcata limitazione articolare a carico del rachide cervicale in soggetto già sottoposto ad intervento chirurgico diartrodesi C2-C3 e C5-D1 per fratture vertebrali multiple e da una ipoacusia
2 bilaterale esiti, questi, ormai stabilizzati di un pregresso patito incidente del traffico
(2014)».
Il CTU ha poi provveduto valutazione delle singole patologie riscontrate e, facendo riferimento alle tabelle di legge (D.M. 5-2-92), ha riconosciuto il codice 2302 (41-50%) per i problemi psichici post traumatici, il codice 7002 (61-70%) per le problematiche osteoarticolari ed una percentuale del 33% per l'ipoacusia.
Quindi, l'ausiliare, applicato il calcolo a scalare, ha determinato la percentuale globale di invalidità del ricorrente nella misura dell'80%.
Quanto alla decorrenza, il CTU ha ritenuto la sussistenza dell'accertata misura percentuale di invalidità a decorrere dal mese di giugno 2023, prevedendo una revisione al mese di giugno 2026.
Né, d'altro canto, le argomentazioni e le conclusioni dell'ausiliare sono state oggetto di contestazione alcuna delle parti, che hanno omesso di inviare proprie osservazioni ai sensi dell'art. 195, comma 3, c.p.c.
4. Pertanto, deve dichiararsi che parte ricorrente è invalido civile nella misura dell'80% dal mese di giugno 2023, dovendo a tale declaratoria essere circoscritta la statuizione suscettibile di essere emessa in questa sede, giusta quanto affermato dalla Suprema Corte secondo cui «nelle controversie in materia di invalidità' civile, cecità' civile, sordità' civile, handicap e disabilità', nonché di pensione di inabilità' e di assegno di invalidità ai sensi della l. n. 222 del 1984, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, ultimo comma, c.p.c., è per legge destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva (il c.d. requisito sanitario), sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, che è destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici», riservati all' CP_1
(v. Cass., 8.4.2019, n. 9755 e Cass., 24.10.2018, n. 27010).
5. Le spese di lite di entrambe le fasi seguono la soccombenza e sono poste a carico
CP_ dell' nella misura liquidata in dispositivo sulla base dei criteri di cui al d.m. n.
55/2014, sì come aggiornato dal d.M. n. 147/2022, come interpretati dalla Suprema Corte
(v. Cass.,3.12.2019 n. 31545 e Cass. 30.1.2019, n. 2731); con distrazione in favore del difensore di parte ricorrente, dichiaratasi antistataria.
CP_ Le spese di CTU sono poste a carico dell' e sono liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede, in accoglimento parziale dell'opposizione:
3 - dichiara la contumacia dell' ; CP_1
- dichiara che è invalido civile nella misura dell'80 % a Parte_1
decorrere dal mese di giugno 2023;
- condanna l' alla rifusione delle spese di entrambe le fasi, che liquida nell'intero per CP_1 compensi in complessivi € 1168,50 per il procedimento di ATPO e in complessivi €
2.695,50 per il presente giudizio di opposizione, oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15%, da distrarsi in favore del procuratore della ricorrente, avv. Stefania
Pappalardo;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica d'ufficio, CP_1
liquidate con separato decreto.
Così deciso in Catania, il 17 marzo 2025
La giudice
Federica Porcelli
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