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10 giugno 2025
10 giugno 2025
Art. 17-bis. (( (Commissione nazionale permanente per la partecipazione dei lavoratori).)) 1. ((Presso il CNEL e' istituita la Commissione nazionale permanente per la partecipazione dei lavoratori.)) 2. ((La Commissione nazionale permanente e' composta da:
a) un rappresentante del CNEL;
b) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
c) sei esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori presenti presso il CNEL;
d) sei esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro presenti presso il CNEL;
e) tre esperti di diritto del lavoro e relazioni industriali o di gestione e organizzazione aziendale, scelti congiuntamente dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro presenti presso il CNEL.)) 3. ((Il Presidente della Commissione nazionale permanente e' eletto a maggioranza tra i membri della Commissione stessa.)) 4. ((I componenti della Commissione nazionale permanente sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su designazione degli organismi competenti, e durano in carica cinque anni. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti le modalita' e i termini per la designazione e l'individuazione dei componenti di cui al comma 2, lettere c), d) ed e).)) 5. ((La Commissione nazionale permanente:
a) si pronuncia con parere non vincolante su eventuali controversie interpretative che dovessero sorgere in ordine alle modalita' di svolgimento delle procedure previste nelle imprese dei diversi settori;
b) propone agli organismi paritetici eventuali misure correttive nei casi di violazione delle norme procedurali relative alla partecipazione dei lavoratori;
c) procede alla raccolta e alla valorizzazione delle buone prassi in materia di partecipazione dei lavoratori attuate dalle aziende;
d) redige ogni due anni una relazione, a livello nazionale, sulla partecipazione dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
e) presenta al CNEL proposte volte a incoraggiare la partecipazione gestionale, economica e finanziaria, organizzativa e consultiva dei lavoratori alle imprese;
f) raccoglie i verbali delle riunioni degli organismi paritetici.)) 6. ((Ai componenti e ai partecipanti alle riunioni della Commissione nazionale permanente non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
Il CNEL provvede al funzionamento della Commissione nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica)) .
a) un rappresentante del CNEL;
b) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
c) sei esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori presenti presso il CNEL;
d) sei esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro presenti presso il CNEL;
e) tre esperti di diritto del lavoro e relazioni industriali o di gestione e organizzazione aziendale, scelti congiuntamente dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro presenti presso il CNEL.)) 3. ((Il Presidente della Commissione nazionale permanente e' eletto a maggioranza tra i membri della Commissione stessa.)) 4. ((I componenti della Commissione nazionale permanente sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su designazione degli organismi competenti, e durano in carica cinque anni. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti le modalita' e i termini per la designazione e l'individuazione dei componenti di cui al comma 2, lettere c), d) ed e).)) 5. ((La Commissione nazionale permanente:
a) si pronuncia con parere non vincolante su eventuali controversie interpretative che dovessero sorgere in ordine alle modalita' di svolgimento delle procedure previste nelle imprese dei diversi settori;
b) propone agli organismi paritetici eventuali misure correttive nei casi di violazione delle norme procedurali relative alla partecipazione dei lavoratori;
c) procede alla raccolta e alla valorizzazione delle buone prassi in materia di partecipazione dei lavoratori attuate dalle aziende;
d) redige ogni due anni una relazione, a livello nazionale, sulla partecipazione dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
e) presenta al CNEL proposte volte a incoraggiare la partecipazione gestionale, economica e finanziaria, organizzativa e consultiva dei lavoratori alle imprese;
f) raccoglie i verbali delle riunioni degli organismi paritetici.)) 6. ((Ai componenti e ai partecipanti alle riunioni della Commissione nazionale permanente non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
Il CNEL provvede al funzionamento della Commissione nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica)) .
Commentario • 1
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Decreto Direttoriale n. 213 del 10 settembre 2026, con il quale è stato adottato l'allegato "Avviso n.2/2026 per il finanziamento di iniziative e progetti di rilevanza nazionale ai sensi dell'articolo 72 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 - anno 2026" Numero repertorio131/2026 UfficioDG politiche terzo settore e responsabilità sociale delle imprese - Divisione III Data inizio pubblicazione10/09/2026 Data fine pubblicazione09/12/2026 Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 72 del 07 settembre 2026, concernente la determinazione del costo medio orario del lavoro per il personale dipendente dalle strutture aderenti alla rete associativa di ANFFAS Nazionale, …
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