Art. 169. (( (Accesso al ruolo dei dirigenti informatici). )) (( 1. L'accesso alla qualifica di primo dirigente informatico avviene, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo e superamento di un corso di formazione della durata di tre mesi con esame finale. Allo scrutinio sono ammessi i direttori vicedirigenti informatici che, alla data di cui al periodo precedente, abbiano maturato due anni di effettivo servizio nella qualifica e non siano incorsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 203, comma 3, fermo restando che il personale direttivo deve aver svolto almeno nove anni e sei mesi di effettivo servizio nel ruolo dei direttivi informatici.
2. La nomina a primo dirigente informatico decorre a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le carenze organiche ed e' conferita secondo l'ordine della graduatoria formata sulla base della media tra i punteggi conseguiti in sede di scrutinio per merito comparativo per l'ammissione al corso di formazione e nell'esame finale del corso.
3. Il corso di formazione dirigenziale si svolge presso l'Istituto superiore antincendi ed e' finalizzato a perfezionare le conoscenze di carattere organizzativo e gestionale, necessarie all'esercizio delle funzioni dirigenziali.
4. Con decreto del capo del Dipartimento sono dettate le modalita' di svolgimento del corso di formazione dirigenziale e dell'esame finale, nonche' le disposizioni per la formazione della graduatoria di fine corso in applicazione del criterio indicato al comma 2. )) ((12)) --------------- AGGIORNAMENTO (12)
Il D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che gli effetti giuridici ed economici di cui al presente articolo decorrono dalla data del 1° gennaio 2018.
2. La nomina a primo dirigente informatico decorre a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le carenze organiche ed e' conferita secondo l'ordine della graduatoria formata sulla base della media tra i punteggi conseguiti in sede di scrutinio per merito comparativo per l'ammissione al corso di formazione e nell'esame finale del corso.
3. Il corso di formazione dirigenziale si svolge presso l'Istituto superiore antincendi ed e' finalizzato a perfezionare le conoscenze di carattere organizzativo e gestionale, necessarie all'esercizio delle funzioni dirigenziali.
4. Con decreto del capo del Dipartimento sono dettate le modalita' di svolgimento del corso di formazione dirigenziale e dell'esame finale, nonche' le disposizioni per la formazione della graduatoria di fine corso in applicazione del criterio indicato al comma 2. )) ((12)) --------------- AGGIORNAMENTO (12)
Il D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che gli effetti giuridici ed economici di cui al presente articolo decorrono dalla data del 1° gennaio 2018.