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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 11/12/2025, n. 1592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1592 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE III
in persona del Giudice unico, dott. Tommaso Del Giudice, pronuncia, all'esito della riserva assunta all'udienza dell'11/12/2025, ex art. 281sexies, comma terzo, c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 1990/2025 r.g. del
Tribunale di Bergamo, trattenuta in decisione all'udienza dell'11/12/2025, promossa da
C.F. rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv.to GRECO MARIA IMMACOLATA ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima, sito in VIA SAN VITTORE 11 20123
MILANO, giusta procura in calce all'atto di citazione,
ATTRICE, nei confronti di
, C.F. Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE,
avente ad oggetto: Mutuo.
Conclusioni come da verbale di udienza dell'11/12/2025.
1 FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato in data 18/03/2025,
[...]
promuoveva il presente giudizio nei confronti di Pt_1 CP_1
, chiedendo la condanna di quest'ultimo alla restituzione
[...] degli importi mutuati, con interessi, infine concludendo come riportato in epigrafe.
pur regolarmente citato, non si costituiva e Controparte_1 veniva dichiarato contumace.
Depositate le memorie ex art. 171ter c.p.c., veniva espletata prova testimoniale e disposto un ordine di esibizione ex art. 210
c.p.c.; vista la motivata istanza di anticipazione dell'ultima udienza, basata sulla situazione patrimoniale del convenuto, il
Giudice rinviava, per la precisazione delle conclusioni e la discussione, all'udienza dell'11/12/2025, nella quale si riservava di decidere ex art. 281sexies, comma terzo, c.p.c.
2. Le domande di parte attrice sono fondate e devono essere accolte nei termini che seguono.
Non solo la documentazione depositata, comprensiva delle registrazioni vocali e di quanto acquisito ex art. 210 c.p.c., indica una pluralità di versamenti dell'attrice al convenuto e la promessa restitutoria da parte di questi, ma anche la testimonianza espletata, pur emendata da quanto de relato actoris, attesta i mutui intercorsi tra le parti e l'ammontare complessivo degli stessi nell'importo capitale di € 16.488,00. Infatti, quest'ultima cifra è stata puntualmente, chiaramente ed univocamente indicata dalla teste (“ADR L'importo che CP_1
deve ad è di 16488,00 € e ne sono a
[...] Parte_1 conoscenza perché ho visto tutti i bonifici ed mi Parte_1 fece vedere tutti i documenti.”), inerendo l'iniziale incertezza ad aspetti distinti e/o alla differente documentazione telematica, come quella attinente agli “ordini di bonifico (…) dal computer di casa”.
2.1. Conseguentemente, il convenuto deve essere condannato al pagamento, in favore dell'attrice, di € 16.488,00, oltre interessi
2 legali ex art. 1284, comma 1, c.c. sui versamenti indicati nel prospetto di cui al doc. 26, dalla data di ognuno degli stessi sino alla data della domanda giudiziale del 18/03/2025, ed oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla data del
18/03/2025 e sino al soddisfo.
2.2. Deve solo specificarsi che si sono applicati gli interessi ex art. 1284, comma 1 e comma 4, c.c. nei termini suesposti, viste
(A) la condivisibilità dei principi di Cass., Sez. 3 - , Ordinanza
n. 61 del 03/01/2023, Rv. 666489 – 01 per la più convincente attitudine dei medesimi a dar contezza della generalizzata applicabilità di tale disposizione alle obbligazioni di ogni fonte, (B) l'attinenza dei principi di S.U., sent. n. 12449 del
2024 alla sola interpretazione del titolo esecutivo e non anche all'esegesi della domanda giudiziale, (C) la posizione di Cass.,
Sez. 2, Sentenza n. 2149 del 2002, di Cass., Sez. 2, Sentenza n.
2434 del 08/04/1986, Rv. 445547 – 01 e di Cass., Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 28413 del 05/11/2024, Rv. 672556 – 01 circa l'esegesi della domanda degli interessi.
3. Le spese processuali seguono la prevalente soccombenza di parte convenuta e vanno poste a carico della stessa;
esse si liquidano in favore dell'attrice, considerati le tariffe forensi del D.M. n.
55/2014, l'importo delle domande accolte, il limite della nota spese depositata (in tema, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 5327 del
04/04/2003, Rv. 561900 - 01), la riduzione dell'indennità di trasferta, ex artt. 11 e 27 di tale D.M., ad € 40,68, in mancanza di altra documentazione (= € 1,727 di prezzo al litro per la benzina : 5 × 58,90 km tra lo studio del difensore e l'adito
Tribunale × 2 quale andata e ritorno), la mancata contemplazione in nota dei compensi per la negoziazione assistita e di altri esborsi eccedenti l'ammontare riportato e documentato di € 308,18, in € 308,18 per spese vive, € 40,68 per indennità di trasferta ed
€ 4.227,00 per compensi (fase di studio € 919,00, fase introduttiva € 777,00, fase istruttoria € 1.680,00, fase decisoria
€ 851,00, calcolati in misura media, ad eccezione del minor importo per la fase decisoria e ciò per la sua conclusione in una
3 breve discussione ex art. 281sexies c.p.c.), oltre IVA, CPA, e rimborso spese generali del 15%.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, sezione III, in persona del Giudice unico, dott. Tommaso Del Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande avanzate, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, così provvede:
1. Accertato e dichiarato che è creditrice della Parte_1 somma di seguito indicata, condanna al Controparte_1 pagamento, in favore di dell'importo di € Parte_1
16.488,00, oltre interessi legali ex art. 1284, comma 1, c.c. sui versamenti indicati nel prospetto di cui al doc. 26, dalla data di ognuno degli stessi sino alla data del
18/03/2025, ed oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4,
c.c. dalla data del 18/03/2025 e sino al soddisfo;
2. Condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 [...]
, delle spese processuali, liquidate in € 308,18 per Pt_1 spese vive, € 40,68 per indennità di trasferta ed € 4.227,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del
15%.
Bergamo, 11/12/2025
Il Giudice unico dott. Tommaso Del Giudice
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE III
in persona del Giudice unico, dott. Tommaso Del Giudice, pronuncia, all'esito della riserva assunta all'udienza dell'11/12/2025, ex art. 281sexies, comma terzo, c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 1990/2025 r.g. del
Tribunale di Bergamo, trattenuta in decisione all'udienza dell'11/12/2025, promossa da
C.F. rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv.to GRECO MARIA IMMACOLATA ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima, sito in VIA SAN VITTORE 11 20123
MILANO, giusta procura in calce all'atto di citazione,
ATTRICE, nei confronti di
, C.F. Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE,
avente ad oggetto: Mutuo.
Conclusioni come da verbale di udienza dell'11/12/2025.
1 FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato in data 18/03/2025,
[...]
promuoveva il presente giudizio nei confronti di Pt_1 CP_1
, chiedendo la condanna di quest'ultimo alla restituzione
[...] degli importi mutuati, con interessi, infine concludendo come riportato in epigrafe.
pur regolarmente citato, non si costituiva e Controparte_1 veniva dichiarato contumace.
Depositate le memorie ex art. 171ter c.p.c., veniva espletata prova testimoniale e disposto un ordine di esibizione ex art. 210
c.p.c.; vista la motivata istanza di anticipazione dell'ultima udienza, basata sulla situazione patrimoniale del convenuto, il
Giudice rinviava, per la precisazione delle conclusioni e la discussione, all'udienza dell'11/12/2025, nella quale si riservava di decidere ex art. 281sexies, comma terzo, c.p.c.
2. Le domande di parte attrice sono fondate e devono essere accolte nei termini che seguono.
Non solo la documentazione depositata, comprensiva delle registrazioni vocali e di quanto acquisito ex art. 210 c.p.c., indica una pluralità di versamenti dell'attrice al convenuto e la promessa restitutoria da parte di questi, ma anche la testimonianza espletata, pur emendata da quanto de relato actoris, attesta i mutui intercorsi tra le parti e l'ammontare complessivo degli stessi nell'importo capitale di € 16.488,00. Infatti, quest'ultima cifra è stata puntualmente, chiaramente ed univocamente indicata dalla teste (“ADR L'importo che CP_1
deve ad è di 16488,00 € e ne sono a
[...] Parte_1 conoscenza perché ho visto tutti i bonifici ed mi Parte_1 fece vedere tutti i documenti.”), inerendo l'iniziale incertezza ad aspetti distinti e/o alla differente documentazione telematica, come quella attinente agli “ordini di bonifico (…) dal computer di casa”.
2.1. Conseguentemente, il convenuto deve essere condannato al pagamento, in favore dell'attrice, di € 16.488,00, oltre interessi
2 legali ex art. 1284, comma 1, c.c. sui versamenti indicati nel prospetto di cui al doc. 26, dalla data di ognuno degli stessi sino alla data della domanda giudiziale del 18/03/2025, ed oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla data del
18/03/2025 e sino al soddisfo.
2.2. Deve solo specificarsi che si sono applicati gli interessi ex art. 1284, comma 1 e comma 4, c.c. nei termini suesposti, viste
(A) la condivisibilità dei principi di Cass., Sez. 3 - , Ordinanza
n. 61 del 03/01/2023, Rv. 666489 – 01 per la più convincente attitudine dei medesimi a dar contezza della generalizzata applicabilità di tale disposizione alle obbligazioni di ogni fonte, (B) l'attinenza dei principi di S.U., sent. n. 12449 del
2024 alla sola interpretazione del titolo esecutivo e non anche all'esegesi della domanda giudiziale, (C) la posizione di Cass.,
Sez. 2, Sentenza n. 2149 del 2002, di Cass., Sez. 2, Sentenza n.
2434 del 08/04/1986, Rv. 445547 – 01 e di Cass., Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 28413 del 05/11/2024, Rv. 672556 – 01 circa l'esegesi della domanda degli interessi.
3. Le spese processuali seguono la prevalente soccombenza di parte convenuta e vanno poste a carico della stessa;
esse si liquidano in favore dell'attrice, considerati le tariffe forensi del D.M. n.
55/2014, l'importo delle domande accolte, il limite della nota spese depositata (in tema, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 5327 del
04/04/2003, Rv. 561900 - 01), la riduzione dell'indennità di trasferta, ex artt. 11 e 27 di tale D.M., ad € 40,68, in mancanza di altra documentazione (= € 1,727 di prezzo al litro per la benzina : 5 × 58,90 km tra lo studio del difensore e l'adito
Tribunale × 2 quale andata e ritorno), la mancata contemplazione in nota dei compensi per la negoziazione assistita e di altri esborsi eccedenti l'ammontare riportato e documentato di € 308,18, in € 308,18 per spese vive, € 40,68 per indennità di trasferta ed
€ 4.227,00 per compensi (fase di studio € 919,00, fase introduttiva € 777,00, fase istruttoria € 1.680,00, fase decisoria
€ 851,00, calcolati in misura media, ad eccezione del minor importo per la fase decisoria e ciò per la sua conclusione in una
3 breve discussione ex art. 281sexies c.p.c.), oltre IVA, CPA, e rimborso spese generali del 15%.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, sezione III, in persona del Giudice unico, dott. Tommaso Del Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande avanzate, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, così provvede:
1. Accertato e dichiarato che è creditrice della Parte_1 somma di seguito indicata, condanna al Controparte_1 pagamento, in favore di dell'importo di € Parte_1
16.488,00, oltre interessi legali ex art. 1284, comma 1, c.c. sui versamenti indicati nel prospetto di cui al doc. 26, dalla data di ognuno degli stessi sino alla data del
18/03/2025, ed oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4,
c.c. dalla data del 18/03/2025 e sino al soddisfo;
2. Condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 [...]
, delle spese processuali, liquidate in € 308,18 per Pt_1 spese vive, € 40,68 per indennità di trasferta ed € 4.227,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del
15%.
Bergamo, 11/12/2025
Il Giudice unico dott. Tommaso Del Giudice
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