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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 09/12/2025, n. 646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 646 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giorgio Cozzarini Presidente
dott.ssa Giulia Dal Pos Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
redatta ai sensi dell'art. 132 c.p.c. e art. 7 d.m. 110/2023
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1042/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
AR GIOVANNI, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
Ricorrente
contro
(C.F. ); Controparte_1 C.F._2
Resistente- contumace con la seguente figlia: nata a [...] il Persona_1
16/08/2022, riconosciuta da entrambi i genitori;
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI: come da note scritte di precisazione delle conclusioni ex art. 473-bis.28 c.p.c. e cioè “
1 A) affidare la figlia in modo condiviso ad entrambi i Persona_2
genitori, i quali eserciteranno in forma condivisa la responsabilità genitoriale;
le decisioni di maggior interesse per la minore (relative all'educazione, istruzione, salute, residenza ed espatrio) saranno assunte congiuntamente da entrambi i genitori, mentre per quanto concerne l'ordinaria amministrazione ciascun genitore eserciterà disgiuntamente la responsabilità genitoriale quando avrà la minore con sé;
B) collocarsi in modo prevalente e con residenza abituale la minore in atti generalizzata presso madre, con abitazione sita, all'attuale momento, in
Porcia (PN) Via Correr, 9;, evidenziando che dal novembre del 2025 la ricorrente occuperà un alloggio ATER in Via Colombera, 7 Porcia;
C) obbligarsi il sig. a corrispondere a titolo di Controparte_1
mantenimento della minore la somma di € 400 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, somma da versarsi alla madre, a mezzo di bonifico bancario entro il giorno 10 di ciascun mese, con decorrenza dalla domanda;
D) l'assegno unico per la figlia a carico, pari ad oggi ad € 197-200 mensili continuerà ad essere percepito al 100% dalla sig.ra senza Parte_1
necessità di ulteriore consenso da parte del sig. , Controparte_1
che si dichiara sin d'ora disponibile a rilasciarlo ove richiesto;
le detrazioni fiscali verranno suddivise giusta la metà;
E) entrambi i genitori concorreranno al pagamento delle spese straordinarie necessarie alla figlia minore nella misura del 50% cadauno, secondo il
Protocollo in vigore presso il Tribunale di Pordenone, da intendersi noto alle Parti;
F) il padre potrà tenere con sé la figlia un pomeriggio a settimana, il mercoledì, prelevando la piccola da casa della madre alle ore 17 e riportandola alle ore 21; terrà inoltre con sé la figlia a settimane alterne dal
2 venerdì alle ore 17 fino alla domenica pomeriggio ore 18, quanto la ripoterà a casa della madre, il tutto salvo diverso accordo tra i genitori;
G) durante le festività Natalizie, salvo diversi accordi tra i genitori, si rispetterà il criterio dell'alternanza e dunque la piccola trascorrerà Per_1
la viglia di Natale, il giorno di Natale e S. Stefano 2024 con il padre;
la viglia di Capodanno, il primo dell'anno e l'Epifania 2024/2025 con la madre;
e così via via negli anni a seguire in modo alternato tra i genitori,
salvo diverso accordo da concordare entro il 30 novembre di ciascun anno;
è in facoltà di ciascun genitore trascorrere una settimana continuativa con la figlia durante le vacanze natalizie (per esempio per un viaggio),
dandone comunicazione all'altro genitore almeno un mese prima;
anche in occasione delle Festività Pasquali la minore starà con ciascun genitore il giorno di Pasqua o di Pasquetta, ad anni alterni tra loro a cominciare da Pasqua 2025 con il padre e Pasquetta 2025 con la madre;
rimane ferma la facoltà di ciascun genitore a sentire telefonicamente la figlia almeno una volta al giorno durante i giorni di permanenza della medesima presso l'altro;
H) durante il periodo estivo, luglio ed agosto, il sig. terrà con CP_1
sé la figlia per 15 gg consecutivi, in periodo che dovrà essere concordato con la sig.ra entro il mese di maggio precedente, cercando Parte_1
in ogni caso di farlo coincidere con il periodo di ferie godute dal padre;
I) la figlia festeggerà il proprio compleanno ed onomastico con un Per_1
genitore a pranzo e con l'altro a cena, ad anni alterni tra loro, salvo diversi accordi tra i genitori, anche rispetto alla possibilità di organizzare un'unica festa e di dividere le spese al 50%; del pari i riti religiosi saranno festeggiati con le stesse modalità;
la minore parteciperà poi a tutte le ricorrenze di ciascun genitore
3 (compleanno; onomastico;
festa della mamma;
festa del papà, etc.) e dei familiari del rispettivo ramo parentale a prescindere dal giorno in cui le stesse dovessero cadere;
J) è in ogni caso in facoltà dei genitori di accordarsi circa la permanenza della piccola presso di sé anche in deroga a quanto previsto sopra alle lettere F) – I), previo congruo preavviso;
K) l'obbligo per entrambe le Parti di impegnarsi reciprocamente a comunicarsi ogni eventuale variazione della dimora e/o residenza ed ogni modifica del numero di telefono;
L) i genitori si rilasciano vicendevolmente il consenso per il rilascio del passaporto in favore della figlia minore e l'autorizzano all'espatrio;
- con vittoria delle spese di lite”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Fatti controversi.
Con ricorso depositato il 31/05/2024, , premesso che dalla Parte_1
relazione con è nata la figlia Controparte_1 [...]
in data 16/08/2022, riconosciuta da entrambi i genitori, ha Persona_2
adito il Tribunale per chiedere l'affido condiviso ad entrambi i genitori della minore;
il collocamento prevalente presso la madre;
tempi e modalità di visite padre-figlia secondo un calendario meglio dettagliato in atti;
obbligo in capo al padre di versamento, a titolo di contributo per il mantenimento ordinario della minore, di una somma pari ad euro 500,00 mensili, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, se in aumento, e somma da versarsi alla madre a mezzo bonifico bancario entro il giorno 10 di ciascun mese;
suddivisione al 50% tra genitori delle spese straordinarie necessarie alla figlia minore, come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Pordenone;
assegno unico al 100% a favore della madre;
suddivisione giusta metà tra i genitori
4 delle detrazioni fiscali, con vittoria delle spese di lite.
ha, inoltre, dedotto come la relazione fosse brevemente Parte_1
sfociata in una convivenza presso l'abitazione della madre del resistente e come tale convivenza non fosse durata a lungo a causa, principalmente, del carattere e degli atteggiamenti del resistente nei confronti della ricorrente,
poco corretti ed anzi “prevaricatori” nei confronti della stessa, spesso costellati, altresì, da aggressioni verbali e fisiche, anche violente, al punto da condurre l'odierna ricorrente ad esporre una denuncia-querela nei confronti dell'attuale ex compagno, in data 02/08/2023 (successivamente rimessa su
“pressante” richiesta dell'attuale resistente, come dichiarato dalla ricorrente,
che vi ha acconsentito per il superiore benessere della minore) e, di conseguenza, ad allontanarsi dall'allora casa familiare per rifugiarsi dalla di lei famiglia d'origine.
Con decreto di fissazione di comparizione delle parti del 12/06/2024, il Giudice relatore ha incaricato il Consultorio competente per il territorio di Porcia (PN) di fornire, in collaborazione con i Servizi Sociali, un approfondimento circa le dinamiche presenti nella coppia genitoriale, con particolare attenzione alla qualità delle relazioni di ciascun genitore con la figlia, e di verificare la praticabilità di un percorso volto alla diminuzione o al superamento del conflitto ed al raggiungimento di accordi per la gestione condivisa della genitorialità; in difetto di accordi, ha chiesto di fornire suggerimenti su quale modalità di gestione dell'affido condiviso appaia maggiormente conforme all'interesse della minore.
All'udienza del 14/10/2024, è comparsa soltanto la parte ricorrente e il Giudice
relatore, vista la regolarità della notifica, ha dapprima dichiarato la contumacia del convenuto;
successivamente, valorizzati gli esiti della relazione del percorso consultoriale e le dichiarazioni della ricorrente rilasciate in udienza, ritenuta presumibile una capacità lavorativa del padre idonea a
5 conseguire un reddito mensile netto proporzionale alle competenze acquisite
(operaio), ha adottato i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti,
ovvero, affidarsi la minore ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno in forma condivisa la responsabilità genitoriale;
disporsi che la minore sia collocata prevalentemente presso la residenza della madre;
disporsi che il padre veda e tenga con sé la minore con i seguenti tempi e modalità: un pomeriggio alla settimana, in difetto di accordo il mercoledì, dalle ore 17:00
alle ore 21:00; fine settimana alternati, dal venerdì alle ore 17:00 fino alla domenica pomeriggio alle ore 18:00; altre frequentazioni come da conclusioni riportante in ricorso alle lettere g, h, i, j;
disporsi che il padre provveda al mantenimento indiretto della figlia minore mediante il versamento della somma di euro 400,00 mensili, che il convenuto verserà alla madre della figlia minore, in forma tracciabile, entro il giorno cinque di ogni mese;
la somma è
soggetta a rivalutazione automatica annuale secondo gli indici Istat, se in aumento, con decorrenza dalla domanda giudiziale;
disporsi che ciascun genitore sarà tenuto al pagamento delle spese straordinarie nella misura del
50%, spese straordinarie individuate come da Protocollo vigente in questo
Tribunale; disporsi che l'assegno unico universale sarà percepito al 100% dalla madre, in quanto collocataria prevalente, mentre le detrazioni fiscali, ove applicabili come per Legge, saranno a favore di entrambi i genitori al 50%.
Inoltre, il Giudice relatore, ai sensi dell'art. 473 bis.2 c.p.c., ha ordinato al resistente di depositare documentazione relativa alle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
quella attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e mobili registrati, nonché di quote sociali e, infine, quella riguardante gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni. Invece, alla ricorrente ha ordinato di depositare la dichiarazione fiscale relativa all'anno d'imposta 2023 e gli estratti di conto corrente aggiornati all'ultimo trimestre disponibile. Infine, ha rinviato la causa
6 all'udienza del 31/01/2025, successivamente sostituita con lo scambio in forma telematica di note scritte.
Con ordinanza del giorno 11/02/2025, in seguito al deposito di nota scritta, il
Giudice relatore, ritenuta la causa matura per la decisione, letto e applicato l'art. 473 bis.28 c.p.c., ha fissato udienza di rimessione della causa in decisione al 24/10/2025, predisponendone la trattazione scritta.
Con ordinanza del 31/10/2025, in seguito al deposito di nota scritta, il Giudice
relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
1. Affido condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori.
In merito alla formula di affido per la minore di anni 3, Persona_2
deve confermarsi l'affido condiviso ad entrambi i genitori, così come richiesto dalla ricorrente e così come confermato con disposizione del Giudice a mezzo ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c. del 14/10/2024.
Il Tribunale rileva, infatti, che l'affido condiviso risulta conforme all'interesse della minore e appare la scelta maggiormente tutelante per la stessa;
ciò
risulta, inoltre, coerente con quanto emerso durante l'iter procedimentale,
dalle dichiarazioni di parte ricorrente e dalla relazione consultoriale acquisita in atti.
Infatti, in data 10/10/2024, è stata acquisita la relazione del Consultorio
incaricato dalla quale è emerso, preliminarmente, che il signor CP_1
interrotta definitivamente la relazione con l'attuale ricorrente, ha in seguito investito nel rapporto sentimentale con altra donna (relazione già avviata in precedenza), con la quale, allo stato attuale, convive insieme con la di loro figlia (nata ad [...] 2024). Inoltre, gli operatori hanno sottolineato come il supporto della madre del resistente sia stato fondamentale per permettere alle parti di ripristinare gradualmente un dialogo educato e rispettoso riguardo ai bisogni della minore così da ricostruire una fiducia reciproca e un Per_1
7 nuovo equilibrio come coppia genitoriale. Il Consultorio ha evidenziato,
altresì, come entrambi i genitori abbiano palesato un forte legame affettivo nei confronti della minore, talvolta, espresso attraverso uno stile genitoriale più
permissivo che autorevole;
inoltre, è stato loro riconosciuto un atteggiamento empatico nei confronti della figlia, così come la capacità di giungere ad una comprensione reciproca delle esperienze passate e dei relativi vissuti, e di accettare l'attuale realtà. In conclusione, il Consultorio ha ritenuto che la coppia genitoriale fosse in grado di garantire alla figlia il diritto alla bigenitorialità, condividendo quanto già in essere, sia rispetto alla formula dell'affido condiviso, con collocamento prevalente presso la madre, sia rispetto alla definizione di uno schema base per le frequentazioni con il padre,
in quanto il tutto è parso essere rispondente al benessere di Per_1
Pertanto, si ritiene che l'affido condiviso ad entrambi i genitori - i quali eserciteranno in forma condivisa la responsabilità genitoriale, in cui le decisioni di maggior interesse per la minore (relative all'educazione,
istruzione, salute residenza ed espatrio) saranno assunte congiuntamente da entrambi i genitori, mentre per quanto concerne l'ordinaria amministrazione,
ciascun genitore eserciterà disgiuntamente la responsabilità genitoriale quando avrà la minore con sé - sia la soluzione più idonea per tutelare il benessere e lo sviluppo della minore, indipendentemente dalla contumacia del signor in codesto procedimento. Controparte_1
L'attribuzione dell'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale ad entrambi i genitori implica che gli stessi devono assumere di comune accordo anche le decisioni sulla residenza ed espatrio della figlia;
di conseguenza l'esame della domanda relativa al rilascio di passaporto resta assorbito in tale disciplina.
1.2. Collocazione prevalente della figlia presso la madre e frequentazione
con il genitore non collocatario.
8 Per quanto concerne la collocazione prevalente della figlia minore di Per_1
anni 3, deve confermarsi il collocamento prevalente della stessa, presso la madre, come disposto con l'ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c., in quanto tutela adeguatamente l'interesse della prole.
Riguardo alle visite padre-figlia, deve confermarsi il calendario stabilito con ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c. del 14/10/2024, atteso che, anche dalla relazione consultoriale, ciò è parso quanto di più adeguato e rispondente al benessere della minore. Pertanto, il padre potrà vedere e tenere con sé la minore con i seguenti tempi e modalità: un pomeriggio alla settimana, in difetto di accordo il mercoledì, dalle ore 17:00 alle ore 21:00; fine settimana alternati, dal venerdì alle ore 17:00 fino alla domenica pomeriggio alle ore
18:00; altre frequentazioni come da conclusioni riportante in epigrafe alle lettere g, h, i, j.
1.3. Esclusione dell'ascolto della minore.
Alla luce delle relazioni trasmesse dal Consultorio Familiare competente per il territorio di Porcia (PN), si ritiene che l'ascolto diretto della minore
[...]
di anni 3, non sia conforme al suo interesse. In primo luogo, la Persona_2
minore è infradodicenne e non sono apprezzabili elementi per ritenerla capace di discernimento. In secondo luogo, il Consultorio Familiare ha già acquisito informazioni dettagliate sul vissuto della figlia, sulle dinamiche familiari e sulle esigenze educative e relazionali, evidenziando, come già sopra precisato,
quale sia il miglior percorso da proseguire per il benessere della bambina (v.
relazione di data 10/10/2024).
Tali elementi sono ritenuti sufficienti per la valutazione del suo interesse,
senza necessità di un'audizione diretta.
2. Mantenimento della prole.
Gli aspetti economici della controversia si incentrano sulla domanda formulata dalla ricorrente volta all'attribuzione di un contributo del padre al
9 mantenimento della figlia. Ripercorrendo le dichiarazioni della ricorrente, il resistente, circa da luglio 2023 (data in cui madre e figlia hanno lasciato la casa familiare), non ha versato alcunché a titolo di mantenimento della minore,
salvo due versamenti, di piccola entità, senza alcuna regolarità (vedi dichiarazioni udienza del 14/10/2024).
Al tempo dell'udienza di comparizione delle parti di data 14/10/2024, parte ricorrente ha dichiarato di aver iniziato a lavorare regolarmente solo da ottobre 2023 con un contratto di lavoro, qualifica aiuto cameriera a tempo determinato, con retribuzione mensile di circa euro 600,00; ha dichiarato di essere titolare di un conto corrente bancario presso Banca della Marca;
di essere proprietaria di un'autovettura Opel Corsa del 2006; di percepire assegno unico per euro 210,80 e ha dichiarato di convivere con i di lei genitori e i di lei fratelli;
inoltre, in data 14/01/2025, su ordine del Giudice, ha provveduto al deposito di estratti di conto corrente aggiornati all'ultimo trimestre disponibile, oltre al deposito di certificazione unica relativa all'anno d'imposta 2023 dalla quale si evince aver percepito un reddito mensile netto medio pari ad euro 110,04 (inclusa la tredicesima mensilità distribuita su base dodici). Infine, in ricorso la ricorrente ha dichiarato che l'ex compagno parrebbe lavorare come operaio, presso la ditta Samoa s.r.l., percependo una retribuzione di circa euro 1.700,00 mensili;
ha dichiarato che lo stesso vive stabilmente con nuova compagna in una casa in affitto e che è titolare di conto corrente. Dalla relazione consultoriale si è potuto riscontrare quanto dichiarato dal resistente, ovvero, che attualmente lavora come impiegato presso un'azienda di Colle Umberto con un contratto a tempo indeterminato.
Pertanto, in ordine al mantenimento della prole minorenne, tenuto conto dei redditi di parte attrice e della documentazione dalla stessa prodotta in atti,
ritenuto che entrambi i coniugi sono abili al lavoro, non hanno documentato invalidità che compromettano la capacità di procacciarsi un reddito
10 proporzionale alle competenze sinora acquisite, considerato che quanto si presume sulla capacità economica del padre è suffragato anche dalla mancata risposta all'ordine di esibizione, ai sensi degli artt. 210, 116 e 473-bis.21 c.p.c.,
considerate le presumibili esigenze della figlia, destinate a crescere con l'età
adolescenziale, i tempi di permanenza prevalenti presso la madre e i maggiori oneri di cura e di assistenza che vi sono connessi, appare conforme ad equità
determinare in misura analoga a quella già stabilita in sede provvisoria l'ammontare del contributo paterno per il mantenimento della minore;
il padre dovrà, dunque, corrispondere alla madre l'importo mensile di euro
400,00, dalla domanda giudiziale. L'importo dovuto dovrà essere aggiornato automaticamente ogni anno secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall' ISTAT.
Ciascun genitore dovrà sostenere nella misura del 50% le spese straordinarie sostenute nell'interesse della prole.
3. Assegno unico universale e detrazioni fiscali.
Rispetto all'assegno unico universale e alle detrazioni fiscali, deve confermarsi quanto già statuito con ordinanza del 14/10/2024, ovvero, l'assegno unico universale deve essere percepito al 100% dalla madre e le detrazioni fiscali,
ove applicabili per legge, saranno a beneficio di entrambi i genitori al 50%.
4. Spese di lite.
La domanda della ricorrente di vittoria delle spese deve essere accolta, tenuto conto della condotta extraprocessuale e processuale del resistente, che ha costretto la ricorrente a intraprendere il presente giudizio per ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore deve, inoltre, considerarsi la mancata Per_1
comparizione dello stesso, senza giustificato motivo, ai sensi dell'art. 473-
bis.21, secondo comma, c.p.c.; infine, la mancata risposta all'ordine di esibizione, senza giustificato motivo.
11 Pertanto, le spese seguono la soccombenza sostanziale di parte convenuta e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dello scaglione di riferimento
(valore indeterminabile – complessità bassa), di tutte le fasi, valori medi, ai sensi del d.m. 55/14 e successivi aggiornamenti.
5. Condanna ex art. 210 c.p.c.
Con ordinanza ex art. 473 bis. 22 c.p.c. del 14/10/2024 è stato disposto, ai sensi dell'art. 473 bis.2 c.p.c., ordine di esibizione nei confronti del convenuto contumace.
L'ordine risulta regolarmente notificato al convenuto, a mani dello stesso.
Nonostante ciò, l'ordine di esibizione è rimasto senza ottemperanza, senza che sia apprezzabile un giustificato motivo.
Di conseguenza, troverà applicazione l'art. 210, quarto comma, c.p.c., laddove stabilisce “Se la parte non adempie senza giustificato motivo all'ordine di esibizione, il giudice la condanna a una pena pecuniaria da euro 500 a euro
3.000 e può da questo comportamento desumere argomenti di prova a norma dell'articolo 116, secondo comma”.
Il Tribunale, pertanto, reputa congruo, visto lo svolgimento del processo e l'esito della lite, condannare al pagamento Controparte_1
della pena pecuniaria pari ad euro 750,00, a favore dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così
provvede:
- affida la figlia minore nata a [...] Persona_2
il 16/08/2022, ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno in forma condivisa la responsabilità genitoriale;
- dispone che la minore sia collocata prevalentemente presso la residenza della madre;
- dispone che il padre veda e tenga con sé la minore con i seguenti tempi e
12 modalità: un pomeriggio alla settimana, in difetto di accordo il mercoledì,
dalle ore 17:00 alle ore 21:00; fine settimana alternati, dal venerdì alle ore 17:00
fino alla domenica pomeriggio alle ore 18:00; altre frequentazioni come da conclusioni riportate in epigrafe alle lettere g, h, i, j;
- dispone che il padre debba provvedere al Controparte_1
mantenimento della figlia in via indiretta, mediante versamento alla madre dell'importo di euro 400,00 mensili da versarsi in via Parte_1
anticipata e in forma tracciabile, a mezzo di bonifico bancario, entro il giorno
10 di ciascun mese, con decorrenza dalla domanda, la somma è soggetta a rivalutazione automatica annuale secondo gli indici Istat, se in aumento;
- dispone che ciascun genitore contribuisca nella misura del 50% alle spese straordinarie per la figlia, come individuate nel Protocollo d'intesa tra magistrati ed avvocati, su spese straordinarie per i figli in materia di separazione divorzio vigente presso codesto Tribunale;
- dispone che l'assegno unico sia percepito al 100% a favore della madre, in quanto genitore collocatario prevalente, mentre le detrazioni fiscali, ove applicabili come per legge, saranno a beneficio di entrambi i genitori;
- condanna al pagamento, in favore di Controparte_1
, delle spese di lite che liquida in complessivi euro 6.700,00 Parte_1
per compensi, oltre spese forfettarie, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
- condanna al pagamento, in favore dello Controparte_1
Stato, della pena pecuniaria di euro 750,00.
Visto l'art. 52 D.Lgs. 196/2003, dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica, su riviste,
supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati.
Così deciso in Pordenone, in data 05/12/2025
13 IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott. Giorgio Cozzarini
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giorgio Cozzarini Presidente
dott.ssa Giulia Dal Pos Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
redatta ai sensi dell'art. 132 c.p.c. e art. 7 d.m. 110/2023
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1042/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
AR GIOVANNI, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
Ricorrente
contro
(C.F. ); Controparte_1 C.F._2
Resistente- contumace con la seguente figlia: nata a [...] il Persona_1
16/08/2022, riconosciuta da entrambi i genitori;
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI: come da note scritte di precisazione delle conclusioni ex art. 473-bis.28 c.p.c. e cioè “
1 A) affidare la figlia in modo condiviso ad entrambi i Persona_2
genitori, i quali eserciteranno in forma condivisa la responsabilità genitoriale;
le decisioni di maggior interesse per la minore (relative all'educazione, istruzione, salute, residenza ed espatrio) saranno assunte congiuntamente da entrambi i genitori, mentre per quanto concerne l'ordinaria amministrazione ciascun genitore eserciterà disgiuntamente la responsabilità genitoriale quando avrà la minore con sé;
B) collocarsi in modo prevalente e con residenza abituale la minore in atti generalizzata presso madre, con abitazione sita, all'attuale momento, in
Porcia (PN) Via Correr, 9;, evidenziando che dal novembre del 2025 la ricorrente occuperà un alloggio ATER in Via Colombera, 7 Porcia;
C) obbligarsi il sig. a corrispondere a titolo di Controparte_1
mantenimento della minore la somma di € 400 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, somma da versarsi alla madre, a mezzo di bonifico bancario entro il giorno 10 di ciascun mese, con decorrenza dalla domanda;
D) l'assegno unico per la figlia a carico, pari ad oggi ad € 197-200 mensili continuerà ad essere percepito al 100% dalla sig.ra senza Parte_1
necessità di ulteriore consenso da parte del sig. , Controparte_1
che si dichiara sin d'ora disponibile a rilasciarlo ove richiesto;
le detrazioni fiscali verranno suddivise giusta la metà;
E) entrambi i genitori concorreranno al pagamento delle spese straordinarie necessarie alla figlia minore nella misura del 50% cadauno, secondo il
Protocollo in vigore presso il Tribunale di Pordenone, da intendersi noto alle Parti;
F) il padre potrà tenere con sé la figlia un pomeriggio a settimana, il mercoledì, prelevando la piccola da casa della madre alle ore 17 e riportandola alle ore 21; terrà inoltre con sé la figlia a settimane alterne dal
2 venerdì alle ore 17 fino alla domenica pomeriggio ore 18, quanto la ripoterà a casa della madre, il tutto salvo diverso accordo tra i genitori;
G) durante le festività Natalizie, salvo diversi accordi tra i genitori, si rispetterà il criterio dell'alternanza e dunque la piccola trascorrerà Per_1
la viglia di Natale, il giorno di Natale e S. Stefano 2024 con il padre;
la viglia di Capodanno, il primo dell'anno e l'Epifania 2024/2025 con la madre;
e così via via negli anni a seguire in modo alternato tra i genitori,
salvo diverso accordo da concordare entro il 30 novembre di ciascun anno;
è in facoltà di ciascun genitore trascorrere una settimana continuativa con la figlia durante le vacanze natalizie (per esempio per un viaggio),
dandone comunicazione all'altro genitore almeno un mese prima;
anche in occasione delle Festività Pasquali la minore starà con ciascun genitore il giorno di Pasqua o di Pasquetta, ad anni alterni tra loro a cominciare da Pasqua 2025 con il padre e Pasquetta 2025 con la madre;
rimane ferma la facoltà di ciascun genitore a sentire telefonicamente la figlia almeno una volta al giorno durante i giorni di permanenza della medesima presso l'altro;
H) durante il periodo estivo, luglio ed agosto, il sig. terrà con CP_1
sé la figlia per 15 gg consecutivi, in periodo che dovrà essere concordato con la sig.ra entro il mese di maggio precedente, cercando Parte_1
in ogni caso di farlo coincidere con il periodo di ferie godute dal padre;
I) la figlia festeggerà il proprio compleanno ed onomastico con un Per_1
genitore a pranzo e con l'altro a cena, ad anni alterni tra loro, salvo diversi accordi tra i genitori, anche rispetto alla possibilità di organizzare un'unica festa e di dividere le spese al 50%; del pari i riti religiosi saranno festeggiati con le stesse modalità;
la minore parteciperà poi a tutte le ricorrenze di ciascun genitore
3 (compleanno; onomastico;
festa della mamma;
festa del papà, etc.) e dei familiari del rispettivo ramo parentale a prescindere dal giorno in cui le stesse dovessero cadere;
J) è in ogni caso in facoltà dei genitori di accordarsi circa la permanenza della piccola presso di sé anche in deroga a quanto previsto sopra alle lettere F) – I), previo congruo preavviso;
K) l'obbligo per entrambe le Parti di impegnarsi reciprocamente a comunicarsi ogni eventuale variazione della dimora e/o residenza ed ogni modifica del numero di telefono;
L) i genitori si rilasciano vicendevolmente il consenso per il rilascio del passaporto in favore della figlia minore e l'autorizzano all'espatrio;
- con vittoria delle spese di lite”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Fatti controversi.
Con ricorso depositato il 31/05/2024, , premesso che dalla Parte_1
relazione con è nata la figlia Controparte_1 [...]
in data 16/08/2022, riconosciuta da entrambi i genitori, ha Persona_2
adito il Tribunale per chiedere l'affido condiviso ad entrambi i genitori della minore;
il collocamento prevalente presso la madre;
tempi e modalità di visite padre-figlia secondo un calendario meglio dettagliato in atti;
obbligo in capo al padre di versamento, a titolo di contributo per il mantenimento ordinario della minore, di una somma pari ad euro 500,00 mensili, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, se in aumento, e somma da versarsi alla madre a mezzo bonifico bancario entro il giorno 10 di ciascun mese;
suddivisione al 50% tra genitori delle spese straordinarie necessarie alla figlia minore, come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Pordenone;
assegno unico al 100% a favore della madre;
suddivisione giusta metà tra i genitori
4 delle detrazioni fiscali, con vittoria delle spese di lite.
ha, inoltre, dedotto come la relazione fosse brevemente Parte_1
sfociata in una convivenza presso l'abitazione della madre del resistente e come tale convivenza non fosse durata a lungo a causa, principalmente, del carattere e degli atteggiamenti del resistente nei confronti della ricorrente,
poco corretti ed anzi “prevaricatori” nei confronti della stessa, spesso costellati, altresì, da aggressioni verbali e fisiche, anche violente, al punto da condurre l'odierna ricorrente ad esporre una denuncia-querela nei confronti dell'attuale ex compagno, in data 02/08/2023 (successivamente rimessa su
“pressante” richiesta dell'attuale resistente, come dichiarato dalla ricorrente,
che vi ha acconsentito per il superiore benessere della minore) e, di conseguenza, ad allontanarsi dall'allora casa familiare per rifugiarsi dalla di lei famiglia d'origine.
Con decreto di fissazione di comparizione delle parti del 12/06/2024, il Giudice relatore ha incaricato il Consultorio competente per il territorio di Porcia (PN) di fornire, in collaborazione con i Servizi Sociali, un approfondimento circa le dinamiche presenti nella coppia genitoriale, con particolare attenzione alla qualità delle relazioni di ciascun genitore con la figlia, e di verificare la praticabilità di un percorso volto alla diminuzione o al superamento del conflitto ed al raggiungimento di accordi per la gestione condivisa della genitorialità; in difetto di accordi, ha chiesto di fornire suggerimenti su quale modalità di gestione dell'affido condiviso appaia maggiormente conforme all'interesse della minore.
All'udienza del 14/10/2024, è comparsa soltanto la parte ricorrente e il Giudice
relatore, vista la regolarità della notifica, ha dapprima dichiarato la contumacia del convenuto;
successivamente, valorizzati gli esiti della relazione del percorso consultoriale e le dichiarazioni della ricorrente rilasciate in udienza, ritenuta presumibile una capacità lavorativa del padre idonea a
5 conseguire un reddito mensile netto proporzionale alle competenze acquisite
(operaio), ha adottato i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti,
ovvero, affidarsi la minore ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno in forma condivisa la responsabilità genitoriale;
disporsi che la minore sia collocata prevalentemente presso la residenza della madre;
disporsi che il padre veda e tenga con sé la minore con i seguenti tempi e modalità: un pomeriggio alla settimana, in difetto di accordo il mercoledì, dalle ore 17:00
alle ore 21:00; fine settimana alternati, dal venerdì alle ore 17:00 fino alla domenica pomeriggio alle ore 18:00; altre frequentazioni come da conclusioni riportante in ricorso alle lettere g, h, i, j;
disporsi che il padre provveda al mantenimento indiretto della figlia minore mediante il versamento della somma di euro 400,00 mensili, che il convenuto verserà alla madre della figlia minore, in forma tracciabile, entro il giorno cinque di ogni mese;
la somma è
soggetta a rivalutazione automatica annuale secondo gli indici Istat, se in aumento, con decorrenza dalla domanda giudiziale;
disporsi che ciascun genitore sarà tenuto al pagamento delle spese straordinarie nella misura del
50%, spese straordinarie individuate come da Protocollo vigente in questo
Tribunale; disporsi che l'assegno unico universale sarà percepito al 100% dalla madre, in quanto collocataria prevalente, mentre le detrazioni fiscali, ove applicabili come per Legge, saranno a favore di entrambi i genitori al 50%.
Inoltre, il Giudice relatore, ai sensi dell'art. 473 bis.2 c.p.c., ha ordinato al resistente di depositare documentazione relativa alle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
quella attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e mobili registrati, nonché di quote sociali e, infine, quella riguardante gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni. Invece, alla ricorrente ha ordinato di depositare la dichiarazione fiscale relativa all'anno d'imposta 2023 e gli estratti di conto corrente aggiornati all'ultimo trimestre disponibile. Infine, ha rinviato la causa
6 all'udienza del 31/01/2025, successivamente sostituita con lo scambio in forma telematica di note scritte.
Con ordinanza del giorno 11/02/2025, in seguito al deposito di nota scritta, il
Giudice relatore, ritenuta la causa matura per la decisione, letto e applicato l'art. 473 bis.28 c.p.c., ha fissato udienza di rimessione della causa in decisione al 24/10/2025, predisponendone la trattazione scritta.
Con ordinanza del 31/10/2025, in seguito al deposito di nota scritta, il Giudice
relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
1. Affido condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori.
In merito alla formula di affido per la minore di anni 3, Persona_2
deve confermarsi l'affido condiviso ad entrambi i genitori, così come richiesto dalla ricorrente e così come confermato con disposizione del Giudice a mezzo ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c. del 14/10/2024.
Il Tribunale rileva, infatti, che l'affido condiviso risulta conforme all'interesse della minore e appare la scelta maggiormente tutelante per la stessa;
ciò
risulta, inoltre, coerente con quanto emerso durante l'iter procedimentale,
dalle dichiarazioni di parte ricorrente e dalla relazione consultoriale acquisita in atti.
Infatti, in data 10/10/2024, è stata acquisita la relazione del Consultorio
incaricato dalla quale è emerso, preliminarmente, che il signor CP_1
interrotta definitivamente la relazione con l'attuale ricorrente, ha in seguito investito nel rapporto sentimentale con altra donna (relazione già avviata in precedenza), con la quale, allo stato attuale, convive insieme con la di loro figlia (nata ad [...] 2024). Inoltre, gli operatori hanno sottolineato come il supporto della madre del resistente sia stato fondamentale per permettere alle parti di ripristinare gradualmente un dialogo educato e rispettoso riguardo ai bisogni della minore così da ricostruire una fiducia reciproca e un Per_1
7 nuovo equilibrio come coppia genitoriale. Il Consultorio ha evidenziato,
altresì, come entrambi i genitori abbiano palesato un forte legame affettivo nei confronti della minore, talvolta, espresso attraverso uno stile genitoriale più
permissivo che autorevole;
inoltre, è stato loro riconosciuto un atteggiamento empatico nei confronti della figlia, così come la capacità di giungere ad una comprensione reciproca delle esperienze passate e dei relativi vissuti, e di accettare l'attuale realtà. In conclusione, il Consultorio ha ritenuto che la coppia genitoriale fosse in grado di garantire alla figlia il diritto alla bigenitorialità, condividendo quanto già in essere, sia rispetto alla formula dell'affido condiviso, con collocamento prevalente presso la madre, sia rispetto alla definizione di uno schema base per le frequentazioni con il padre,
in quanto il tutto è parso essere rispondente al benessere di Per_1
Pertanto, si ritiene che l'affido condiviso ad entrambi i genitori - i quali eserciteranno in forma condivisa la responsabilità genitoriale, in cui le decisioni di maggior interesse per la minore (relative all'educazione,
istruzione, salute residenza ed espatrio) saranno assunte congiuntamente da entrambi i genitori, mentre per quanto concerne l'ordinaria amministrazione,
ciascun genitore eserciterà disgiuntamente la responsabilità genitoriale quando avrà la minore con sé - sia la soluzione più idonea per tutelare il benessere e lo sviluppo della minore, indipendentemente dalla contumacia del signor in codesto procedimento. Controparte_1
L'attribuzione dell'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale ad entrambi i genitori implica che gli stessi devono assumere di comune accordo anche le decisioni sulla residenza ed espatrio della figlia;
di conseguenza l'esame della domanda relativa al rilascio di passaporto resta assorbito in tale disciplina.
1.2. Collocazione prevalente della figlia presso la madre e frequentazione
con il genitore non collocatario.
8 Per quanto concerne la collocazione prevalente della figlia minore di Per_1
anni 3, deve confermarsi il collocamento prevalente della stessa, presso la madre, come disposto con l'ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c., in quanto tutela adeguatamente l'interesse della prole.
Riguardo alle visite padre-figlia, deve confermarsi il calendario stabilito con ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c. del 14/10/2024, atteso che, anche dalla relazione consultoriale, ciò è parso quanto di più adeguato e rispondente al benessere della minore. Pertanto, il padre potrà vedere e tenere con sé la minore con i seguenti tempi e modalità: un pomeriggio alla settimana, in difetto di accordo il mercoledì, dalle ore 17:00 alle ore 21:00; fine settimana alternati, dal venerdì alle ore 17:00 fino alla domenica pomeriggio alle ore
18:00; altre frequentazioni come da conclusioni riportante in epigrafe alle lettere g, h, i, j.
1.3. Esclusione dell'ascolto della minore.
Alla luce delle relazioni trasmesse dal Consultorio Familiare competente per il territorio di Porcia (PN), si ritiene che l'ascolto diretto della minore
[...]
di anni 3, non sia conforme al suo interesse. In primo luogo, la Persona_2
minore è infradodicenne e non sono apprezzabili elementi per ritenerla capace di discernimento. In secondo luogo, il Consultorio Familiare ha già acquisito informazioni dettagliate sul vissuto della figlia, sulle dinamiche familiari e sulle esigenze educative e relazionali, evidenziando, come già sopra precisato,
quale sia il miglior percorso da proseguire per il benessere della bambina (v.
relazione di data 10/10/2024).
Tali elementi sono ritenuti sufficienti per la valutazione del suo interesse,
senza necessità di un'audizione diretta.
2. Mantenimento della prole.
Gli aspetti economici della controversia si incentrano sulla domanda formulata dalla ricorrente volta all'attribuzione di un contributo del padre al
9 mantenimento della figlia. Ripercorrendo le dichiarazioni della ricorrente, il resistente, circa da luglio 2023 (data in cui madre e figlia hanno lasciato la casa familiare), non ha versato alcunché a titolo di mantenimento della minore,
salvo due versamenti, di piccola entità, senza alcuna regolarità (vedi dichiarazioni udienza del 14/10/2024).
Al tempo dell'udienza di comparizione delle parti di data 14/10/2024, parte ricorrente ha dichiarato di aver iniziato a lavorare regolarmente solo da ottobre 2023 con un contratto di lavoro, qualifica aiuto cameriera a tempo determinato, con retribuzione mensile di circa euro 600,00; ha dichiarato di essere titolare di un conto corrente bancario presso Banca della Marca;
di essere proprietaria di un'autovettura Opel Corsa del 2006; di percepire assegno unico per euro 210,80 e ha dichiarato di convivere con i di lei genitori e i di lei fratelli;
inoltre, in data 14/01/2025, su ordine del Giudice, ha provveduto al deposito di estratti di conto corrente aggiornati all'ultimo trimestre disponibile, oltre al deposito di certificazione unica relativa all'anno d'imposta 2023 dalla quale si evince aver percepito un reddito mensile netto medio pari ad euro 110,04 (inclusa la tredicesima mensilità distribuita su base dodici). Infine, in ricorso la ricorrente ha dichiarato che l'ex compagno parrebbe lavorare come operaio, presso la ditta Samoa s.r.l., percependo una retribuzione di circa euro 1.700,00 mensili;
ha dichiarato che lo stesso vive stabilmente con nuova compagna in una casa in affitto e che è titolare di conto corrente. Dalla relazione consultoriale si è potuto riscontrare quanto dichiarato dal resistente, ovvero, che attualmente lavora come impiegato presso un'azienda di Colle Umberto con un contratto a tempo indeterminato.
Pertanto, in ordine al mantenimento della prole minorenne, tenuto conto dei redditi di parte attrice e della documentazione dalla stessa prodotta in atti,
ritenuto che entrambi i coniugi sono abili al lavoro, non hanno documentato invalidità che compromettano la capacità di procacciarsi un reddito
10 proporzionale alle competenze sinora acquisite, considerato che quanto si presume sulla capacità economica del padre è suffragato anche dalla mancata risposta all'ordine di esibizione, ai sensi degli artt. 210, 116 e 473-bis.21 c.p.c.,
considerate le presumibili esigenze della figlia, destinate a crescere con l'età
adolescenziale, i tempi di permanenza prevalenti presso la madre e i maggiori oneri di cura e di assistenza che vi sono connessi, appare conforme ad equità
determinare in misura analoga a quella già stabilita in sede provvisoria l'ammontare del contributo paterno per il mantenimento della minore;
il padre dovrà, dunque, corrispondere alla madre l'importo mensile di euro
400,00, dalla domanda giudiziale. L'importo dovuto dovrà essere aggiornato automaticamente ogni anno secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall' ISTAT.
Ciascun genitore dovrà sostenere nella misura del 50% le spese straordinarie sostenute nell'interesse della prole.
3. Assegno unico universale e detrazioni fiscali.
Rispetto all'assegno unico universale e alle detrazioni fiscali, deve confermarsi quanto già statuito con ordinanza del 14/10/2024, ovvero, l'assegno unico universale deve essere percepito al 100% dalla madre e le detrazioni fiscali,
ove applicabili per legge, saranno a beneficio di entrambi i genitori al 50%.
4. Spese di lite.
La domanda della ricorrente di vittoria delle spese deve essere accolta, tenuto conto della condotta extraprocessuale e processuale del resistente, che ha costretto la ricorrente a intraprendere il presente giudizio per ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore deve, inoltre, considerarsi la mancata Per_1
comparizione dello stesso, senza giustificato motivo, ai sensi dell'art. 473-
bis.21, secondo comma, c.p.c.; infine, la mancata risposta all'ordine di esibizione, senza giustificato motivo.
11 Pertanto, le spese seguono la soccombenza sostanziale di parte convenuta e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dello scaglione di riferimento
(valore indeterminabile – complessità bassa), di tutte le fasi, valori medi, ai sensi del d.m. 55/14 e successivi aggiornamenti.
5. Condanna ex art. 210 c.p.c.
Con ordinanza ex art. 473 bis. 22 c.p.c. del 14/10/2024 è stato disposto, ai sensi dell'art. 473 bis.2 c.p.c., ordine di esibizione nei confronti del convenuto contumace.
L'ordine risulta regolarmente notificato al convenuto, a mani dello stesso.
Nonostante ciò, l'ordine di esibizione è rimasto senza ottemperanza, senza che sia apprezzabile un giustificato motivo.
Di conseguenza, troverà applicazione l'art. 210, quarto comma, c.p.c., laddove stabilisce “Se la parte non adempie senza giustificato motivo all'ordine di esibizione, il giudice la condanna a una pena pecuniaria da euro 500 a euro
3.000 e può da questo comportamento desumere argomenti di prova a norma dell'articolo 116, secondo comma”.
Il Tribunale, pertanto, reputa congruo, visto lo svolgimento del processo e l'esito della lite, condannare al pagamento Controparte_1
della pena pecuniaria pari ad euro 750,00, a favore dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così
provvede:
- affida la figlia minore nata a [...] Persona_2
il 16/08/2022, ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno in forma condivisa la responsabilità genitoriale;
- dispone che la minore sia collocata prevalentemente presso la residenza della madre;
- dispone che il padre veda e tenga con sé la minore con i seguenti tempi e
12 modalità: un pomeriggio alla settimana, in difetto di accordo il mercoledì,
dalle ore 17:00 alle ore 21:00; fine settimana alternati, dal venerdì alle ore 17:00
fino alla domenica pomeriggio alle ore 18:00; altre frequentazioni come da conclusioni riportate in epigrafe alle lettere g, h, i, j;
- dispone che il padre debba provvedere al Controparte_1
mantenimento della figlia in via indiretta, mediante versamento alla madre dell'importo di euro 400,00 mensili da versarsi in via Parte_1
anticipata e in forma tracciabile, a mezzo di bonifico bancario, entro il giorno
10 di ciascun mese, con decorrenza dalla domanda, la somma è soggetta a rivalutazione automatica annuale secondo gli indici Istat, se in aumento;
- dispone che ciascun genitore contribuisca nella misura del 50% alle spese straordinarie per la figlia, come individuate nel Protocollo d'intesa tra magistrati ed avvocati, su spese straordinarie per i figli in materia di separazione divorzio vigente presso codesto Tribunale;
- dispone che l'assegno unico sia percepito al 100% a favore della madre, in quanto genitore collocatario prevalente, mentre le detrazioni fiscali, ove applicabili come per legge, saranno a beneficio di entrambi i genitori;
- condanna al pagamento, in favore di Controparte_1
, delle spese di lite che liquida in complessivi euro 6.700,00 Parte_1
per compensi, oltre spese forfettarie, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
- condanna al pagamento, in favore dello Controparte_1
Stato, della pena pecuniaria di euro 750,00.
Visto l'art. 52 D.Lgs. 196/2003, dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica, su riviste,
supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati.
Così deciso in Pordenone, in data 05/12/2025
13 IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott. Giorgio Cozzarini
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