TRIB
Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 14/01/2025, n. 73 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 73 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6209/2021
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott.ssa Tania Monetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6209 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2021, vertente
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Massimiliano Zaralli, giusta delega in atti;
attore
E
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe CP_1 C.F._2
Fevola (C.F.: e dall'Avv. Irene Ferrazzo, giusta delega in atti;
C.F._3
convenuta
OGGETTO: scioglimento della comunione legale tra i coniugi
MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto della presente causa è lo scioglimento tra le parti della comunione legale sull'ex casa coniugale, sita in Latina, Via Pitagora n. 34 – località Latina Scalo, identificato al NCEU del Comune di Latina al Foglio 75, particella 229, sub. 46, z.c. 2, Cat. A\2, cl. 2, di mq. 117, rendita catastale € 453,19, con annessa cantina al piano terra della scala “C”; posto auto coperto al piano terra, di mq. 18, riportato nel NCEU del Comune di Latina al Foglio 75, particella 229, sub. 27, z.c. 2, Cat. C\6, cl. 1, rendita catastale € 18,59.
In particolare, ha, altresì, chiesto al Tribunale adito di Parte_1
condannare la parte convenuta: 1) alla restituzione delle rate di mutuo da lui versate per l'acquisto dell'abitazione coniugale;
2) al pagamento dell'indennità di occupazione dell'immobile, pari al 50% del valore del canone di locazione ricavabile sul mercato immobiliare per ciascun mese di occupazione esclusiva delle unità immobiliari in comproprietà, a far data dalla sentenza di separazione sino al momento della occupazione
esclusiva da parte della convenuta da detrarre dalla quota spettante alla all'esito dello CP_1
scioglimento della comunione e computandola sulla quota spettante all'attore.
Con la prima memoria istruttoria, parte attrice ha, inoltre, chiesto di accertare e
dichiarare il debito da restituzione, ex art. 192, comma 3, c.p.c., in capo alla per la somma di CP_1
€ 59.843,09, prelevata da dal patrimonio personale ed impiegata per sostenere Parte_1
spese ed investimenti del patrimonio comune ovvero per la somma maggiore o minore ritenuta di
giustizia e che risulterà all'esito del presente giudizio e, per l'effetto, detrarre tale somma dalla quota
spettante alla computandola sulla quota a lui spettante. CP_1
si è costituita in giudizio, ha contestato la domanda di restituzione e la CP_1
domanda di condanna al pagamento dell'indennità di occupazione, non si è opposta allo scioglimento della comunione legale ed ha chiesto l'assegnazione dell'immobile all'ex coniuge, trattandosi di bene indivisibile, ponendo a carico di il Parte_1
pagamento del conguaglio in denaro in favore della convenuta, pari alla metà del valore di mercato attuale dell'immobile, da stimarsi in corso di causa a mezzo C.T.U., con rigetto delle ulteriori domande, perché infondate in fatto ed in diritto.
Espletata la CTU, la causa è stata trattenuta in decisione, con i termini di cui all'art.190 c.p.c.
Sulla proposta di divisione avanzata dal C.T.U., si è dichiarata CP_1
disponibile alla assegnazione in piena proprietà dell'immobile in favore di e Parte_1
di un conguaglio in suo favore, pari alla cifra di € 72.000,00.
Con la comparsa conclusionale, ha chiesto, altresì, accertare e Parte_1
dichiarare il debito da restituzione, ex art. 192, comma 3, c.p.c., in capo alla per la CP_1 somma complessiva di € 113.289,26, prelevata dal sig. di dal patrimonio Parte_1
personale ed impiegata per sostenere spese ed investimenti del patrimonio comune, di cui: A) €
96.000,00 attestata dai bonifici ricevuti dall'attore da parte dei genitori al fine di poter finanziare
parte dell'acquisto dell'immobile e sostenere le spese di intermediazione immobiliare, quelle notarili
e di ristrutturazione;
B) € 14.839,48 equivalente al 50% delle rate di mutuo pagate dal mese di
maggio 2015 al 31 dicembre 2022; C) € 2.449,78 per l'acquisto di elettrodomestici e mobilio per l'ex
casa coniugale;
per l'effetto, detrarre tale somma dalla quota spettante alla sig.ra CP_1
computandola sulla quota spettante al sig. di . Parte_1
Scioglimento della comunione legale ed assegnazione del bene
Tanto premesso, la domanda di scioglimento della comunione legale va accolta, per le ragioni che seguono.
Vi è, infatti, prova della proprietà comune alle parti in causa del bene in oggetto (V.
rogito notarile in atti).
Il C.T.U. ha evidenziato che le caratteristiche dell'immobile (consistente in un appartamento con relativi accessori) ne precludano la comoda divisibilità.
Pertanto, ai sensi dell'art. 720 c.c. - applicabile anche alle divisioni di comunioni ordinarie - se nell'eredità vi sono immobili non comodamente divisibili, o il cui frazionamento recherebbe pregiudizio alle ragioni della pubblica economia o dell'igiene e la divisione dell'intera sostanza non può effettuarsi senza il loro frazionamento, essi devono preferibilmente essere compresi per intero, con addebito dell'eccedenza, nella porzione di uno dei coeredi aventi diritto alla quota maggiore, o anche nelle porzioni di più coeredi, se questi ne richiedono congiuntamente l'attribuzione.
Sul punto, deve osservarsi come il giudice abbia il potere discrezionale di derogare dal criterio della preferenziale assegnazione al condividente titolare della quota maggiore,
purché assolva all'obbligo di fornire adeguata e logica motivazione della diversa valutazione di opportunità adottata (Cass. 22663/2015); ciò può avvenire anche alla luce dell'interesse personale prevalente dell'assegnatario, privo di un'unità immobiliare da destinare a casa familiare, a differenza del titolare della quota maggiore (Cass.
24053/2008). Anche ove possa ravvisarsi la concreta ricorrenza di interessi familiari o morali,
l'attribuzione dell'immobile non divisibile può essere effettuata anche a beneficio di chi non sia titolare della quota maggiore del bene indiviso.
Nel caso in cui le quote siano tutte eguali, il giudice ha un potere prettamente discrezionale nella scelta del condividente cui assegnare il bene (Cass. n. 4013/2003).
Tanto premesso, l'immobile va, dunque, assegnato alla parte attrice, atteso che, a differenza della convenuta, non si è mai opposta all'attribuzione del bene in suo favore.
Il C.T.U. ha stimato il valore dell'immobile in euro € 144.000,00, con conseguente conguaglio pari ad euro 72.000,00.
Restituzione della metà delle rate di mutuo versate
Quanto alla domanda di restituzione della metà delle rate di mutuo avanzata da parte attrice, va premesso che l'art. 177 c.c., I comma, stabilisce che costituiscono oggetto di comunione «gli acquisti compiuti dai coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi a beni personali».
In virtù di questa disposizione confluisce immediatamente nel patrimonio comune non solo l'acquisto che i coniugi effettuano congiuntamente, ma anche gli acquisti fatti da un solo coniuge, che entrano a far parte del patrimonio comune: l'altro coniuge ne diventa ex lege contitolare.
Non impedisce la caduta in comunione il fatto che il denaro impiegato nell'acquisto,
anziché comune, abbia natura personale.
Di conseguenza, è irrilevante verificare in che misura il denaro appartenesse all'uno o all'altro coniuge fino allo scioglimento della comunione.
Pertanto, è tenuta a restituire all'attore la metà delle somme versate da CP_1
all'Istituto mutuante, dalla data dell'ordinanza presidenziale di Parte_1
separazione del 19.5.2025 alla data di estinzione del mutuo, 31.12.2023.
Infatti, a norma dell'art.191, comma 2 c.c., applicabile anche ai procedimenti in corso,
in forza del comma 2 della L. n.55/2015, la comunione si scioglie nel momento in cui il
Presidente del Tribunale autorizza i coniugi a vivere separati.
Pertanto, parte convenuta va condannata a versare all'attore la metà delle sedici rate semestrali di mutuo corrisposte da all' pari ad euro 1.843,74 a Parte_1 CP_2
semestre, dal 31.12.2015 al 31.12.2023 ovvero euro 921,87 per 16, pari alla somma di euro
14.749.92
Indennità di occupazione
La domanda di condanna della al pagamento dell'indennità di occupazione CP_1
in favore dell'attore va accolta, con i limiti di seguito esposti.
Giova premettere, infatti, che il diritto del comproprietario al godimento del bene è
espressamente tutelato dall'art. 1102 c.c. anche nell'ipotesi di bene in comunione legale tra coniugi, rientrante poi, a seguito dello scioglimento del matrimonio, nella cd. comunione ordinaria de residuo.
In particolare, il comproprietario può servirsi della cosa comune purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il proprio diritto.
Nel caso di specie, con la sentenza di separazione era stata revocata l'assegnazione della casa coniugale a . CP_1
Ciononostante, è pacifico che la parte convenuta abbia continuato a godere in via esclusiva dell'immobile sino alla data del 1.7.2019, quando e CP_1 CP_3
si sono trasferiti a Vietri sul Mare (SA).
[...]
Pertanto, va riconosciuto il diritto di a godere di un'indennità Parte_1
da occupazione dal 7.12.2017 all'1.7.2019, data in cui è pacifico che la convenuta si sia trasferita a Vietri sul Mare
L'immobile è, infatti, rimasto in comunione ed il godimento esclusivo da parte della
(dopo la sentenza di separazione) è stato semplicemente tollerato dal , CP_1 Parte_1
quantomeno fino all'espresso dissenso (risalente 7.12.2017), momento a partire dal quale,
dunque, va riconosciuto il suo diritto a godere di un'indennità da occupazione, fino al rilascio dell'immobile da parte della stessa (avvenuto il 1.7.2019), di cui il era Parte_1
perfettamente a conoscenza. Da tale data (1.7.2019) non po' ritenersi che la abbia CP_1
impedito l'uso dell'immobile comune al , essendosi trasferita a Vietri sul Parte_1
Mare. In questo senso si è espressa di recente anche la Suprema Corte, "in materia di comunione del diritto di proprietà, se per la natura del bene o per qualunque altra circostanza non ne sia possibile, ai sensi dell'art. 1102 c.c., un godimento diretto con pari uso da parte dei comproprietari, essi possono deliberarne l'uso indiretto e, in mancanza di tale deliberazione, il comproprietario, che da solo ha goduto del bene, deve corrispondere agli altri partecipanti alla comunione i frutti civili con decorrenza dalla data in cui gli perviene la richiesta di uso turnario o comunque di partecipazione al godimento da parte degli altri comunisti". (In applicazione del principio, la S.C. ha affermato che, in caso di separazione dei coniugi, l'indennità di occupazione della casa coniugale acquistata in regime di comunione legale non va corrisposta dalla data della separazione, ma da quella in cui il coniuge non occupante manifesti all'altro la richiesta di uso turnario o comunque la volontà di godimento dell'immobile.), (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 10264 del 18/4/2023).
Ne discende che il diritto della parte attrice all'indennità da occupazione va riconosciuto, dal 7 dicembre 2017 al 1 luglio 2019.
Il CTU ha determinato il canone locativo dell'immobile in euro 642,72, in base alle analisi di mercato condotte dall'ausiliario.
Pertanto, l'indennità di occupazione della ex casa coniugale pari alla metà del canone locativo (euro 321,36) va moltiplicata per il numero dei mesi (pari a 19) intercorsi tra la richiesta dell'attore (7.12.2017) e l'effettivo rilascio (1.7.2019).
La convenuta è pertanto tenuta alla corresponsione in favore dell'attore di euro
6.105,84 (euro 321.36 x 19).
Ulteriori domande
Vanno dichiarate inammissibili perché tardive le domande svolte da Parte_1
con la prima memoria istruttoria e con la comparsa conclusionale.
[...]
Va, comunque, evidenziato che all'aldilà dell'inammissibilità, le domande avanzate erano comunque destituite di fondamento.
Con riferimento alla difesa spiegata da parte attrice in ordine alla ripartizione degli oneri per l'acquisto dell'immobile oggetto di divisione, deve rilevarsi come allo scioglimento della comunione legale tra i coniugi, ai sensi dell'art. 192, terzo comma, cod. civ., devono essere restituiti solo gli importi impiegati in spese ed investimenti per il patrimonio comune già costituito, ma non il denaro personale impiegato per l'acquisto di immobile che concorre a formare la comunione, trovando, in tale ipotesi, applicazione l'art. 194, comma primo, cod. civ., secondo il quale all'atto dello scioglimento l'attivo ed il passivo devono essere ripartiti in quote uguali indipendentemente dalla misura della partecipazione di ciascuno dei coniugi. (Rigetta, App. Roma, 18/09/2007).
Conclusivamente, l'immobile oggetto di causa va assegnato a , Parte_1
il quale è tenuto a corrispondere a il conguaglio pari ad euro 72.000; la CP_1
va condannata a corrispondere al , la somma complessiva di euro CP_1 Parte_1
20.534,4 (euro 14.749.92 a cui vanno aggiunti 5.784,48 euro).
Spese di lite
La soccombenza reciproca ed i rapporti tra le parti giustificano la compensazione delle spese di lite.
Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico di entrambe le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado, indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
ACCERTA la comunione tra le parti dell'appartamento sito in Latina, Via Pitagora n. 34 –
località Latina Scalo, identificato al NCEU del Comune di Latina al Foglio 75, particella 229, sub.
46, z.c. 2, Cat. A\2, cl. 2, di mq. 117, rendita catastale € 453,19, con annessa cantina al piano terra della scala “C”; posto auto coperto al piano terra, di mq. 18, riportato nel NCEU del Comune di
Latina al Foglio 75, particella 229, sub. 27, z.c. 2, Cat. C\6, cl. 1, rendita catastale € 18,59;
DISPONE lo scioglimento della comunione esistente tra le parti mediante attribuzione diretta a dell'intera proprietà dell'immobile, come individuato al capo che precede;
Parte_1
DISPONE che il suddetto assegnatario versi un conguaglio in denaro, in favore di CP_1
pari ad euro 72.000, oltre interessi legali su tale somma dalla domanda al soddisfo:
[...]
CONDANNA a rimborsare a la somma di euro 14.749,92, CP_1 Parte_1
oltre interessi legali su tale somma dalla domanda al soddisfo;
CONDANNA versare, a titolo di indennità di occupazione, a CP_4 Parte_1
la somma di euro 6.105,84, oltre interessi legali su tale somma dalla domanda al soddisfo;
[...]
DICHIARA inammissibili le ulteriori domande svolte da;
Parte_1
COMPENSA integralmente le spese di lite;
PONE le spese di CTU definitivamente a carico di entrambe le parti in solido;
DISPONE la trascrizione della presente sentenza a cura del Conservatore dei registri immobiliari competente per territorio con esonero da responsabilità.
Così deciso in Latina, il 9.1.2025
Il Giudice
Tania Monetti
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott.ssa Tania Monetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6209 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2021, vertente
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Massimiliano Zaralli, giusta delega in atti;
attore
E
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe CP_1 C.F._2
Fevola (C.F.: e dall'Avv. Irene Ferrazzo, giusta delega in atti;
C.F._3
convenuta
OGGETTO: scioglimento della comunione legale tra i coniugi
MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto della presente causa è lo scioglimento tra le parti della comunione legale sull'ex casa coniugale, sita in Latina, Via Pitagora n. 34 – località Latina Scalo, identificato al NCEU del Comune di Latina al Foglio 75, particella 229, sub. 46, z.c. 2, Cat. A\2, cl. 2, di mq. 117, rendita catastale € 453,19, con annessa cantina al piano terra della scala “C”; posto auto coperto al piano terra, di mq. 18, riportato nel NCEU del Comune di Latina al Foglio 75, particella 229, sub. 27, z.c. 2, Cat. C\6, cl. 1, rendita catastale € 18,59.
In particolare, ha, altresì, chiesto al Tribunale adito di Parte_1
condannare la parte convenuta: 1) alla restituzione delle rate di mutuo da lui versate per l'acquisto dell'abitazione coniugale;
2) al pagamento dell'indennità di occupazione dell'immobile, pari al 50% del valore del canone di locazione ricavabile sul mercato immobiliare per ciascun mese di occupazione esclusiva delle unità immobiliari in comproprietà, a far data dalla sentenza di separazione sino al momento della occupazione
esclusiva da parte della convenuta da detrarre dalla quota spettante alla all'esito dello CP_1
scioglimento della comunione e computandola sulla quota spettante all'attore.
Con la prima memoria istruttoria, parte attrice ha, inoltre, chiesto di accertare e
dichiarare il debito da restituzione, ex art. 192, comma 3, c.p.c., in capo alla per la somma di CP_1
€ 59.843,09, prelevata da dal patrimonio personale ed impiegata per sostenere Parte_1
spese ed investimenti del patrimonio comune ovvero per la somma maggiore o minore ritenuta di
giustizia e che risulterà all'esito del presente giudizio e, per l'effetto, detrarre tale somma dalla quota
spettante alla computandola sulla quota a lui spettante. CP_1
si è costituita in giudizio, ha contestato la domanda di restituzione e la CP_1
domanda di condanna al pagamento dell'indennità di occupazione, non si è opposta allo scioglimento della comunione legale ed ha chiesto l'assegnazione dell'immobile all'ex coniuge, trattandosi di bene indivisibile, ponendo a carico di il Parte_1
pagamento del conguaglio in denaro in favore della convenuta, pari alla metà del valore di mercato attuale dell'immobile, da stimarsi in corso di causa a mezzo C.T.U., con rigetto delle ulteriori domande, perché infondate in fatto ed in diritto.
Espletata la CTU, la causa è stata trattenuta in decisione, con i termini di cui all'art.190 c.p.c.
Sulla proposta di divisione avanzata dal C.T.U., si è dichiarata CP_1
disponibile alla assegnazione in piena proprietà dell'immobile in favore di e Parte_1
di un conguaglio in suo favore, pari alla cifra di € 72.000,00.
Con la comparsa conclusionale, ha chiesto, altresì, accertare e Parte_1
dichiarare il debito da restituzione, ex art. 192, comma 3, c.p.c., in capo alla per la CP_1 somma complessiva di € 113.289,26, prelevata dal sig. di dal patrimonio Parte_1
personale ed impiegata per sostenere spese ed investimenti del patrimonio comune, di cui: A) €
96.000,00 attestata dai bonifici ricevuti dall'attore da parte dei genitori al fine di poter finanziare
parte dell'acquisto dell'immobile e sostenere le spese di intermediazione immobiliare, quelle notarili
e di ristrutturazione;
B) € 14.839,48 equivalente al 50% delle rate di mutuo pagate dal mese di
maggio 2015 al 31 dicembre 2022; C) € 2.449,78 per l'acquisto di elettrodomestici e mobilio per l'ex
casa coniugale;
per l'effetto, detrarre tale somma dalla quota spettante alla sig.ra CP_1
computandola sulla quota spettante al sig. di . Parte_1
Scioglimento della comunione legale ed assegnazione del bene
Tanto premesso, la domanda di scioglimento della comunione legale va accolta, per le ragioni che seguono.
Vi è, infatti, prova della proprietà comune alle parti in causa del bene in oggetto (V.
rogito notarile in atti).
Il C.T.U. ha evidenziato che le caratteristiche dell'immobile (consistente in un appartamento con relativi accessori) ne precludano la comoda divisibilità.
Pertanto, ai sensi dell'art. 720 c.c. - applicabile anche alle divisioni di comunioni ordinarie - se nell'eredità vi sono immobili non comodamente divisibili, o il cui frazionamento recherebbe pregiudizio alle ragioni della pubblica economia o dell'igiene e la divisione dell'intera sostanza non può effettuarsi senza il loro frazionamento, essi devono preferibilmente essere compresi per intero, con addebito dell'eccedenza, nella porzione di uno dei coeredi aventi diritto alla quota maggiore, o anche nelle porzioni di più coeredi, se questi ne richiedono congiuntamente l'attribuzione.
Sul punto, deve osservarsi come il giudice abbia il potere discrezionale di derogare dal criterio della preferenziale assegnazione al condividente titolare della quota maggiore,
purché assolva all'obbligo di fornire adeguata e logica motivazione della diversa valutazione di opportunità adottata (Cass. 22663/2015); ciò può avvenire anche alla luce dell'interesse personale prevalente dell'assegnatario, privo di un'unità immobiliare da destinare a casa familiare, a differenza del titolare della quota maggiore (Cass.
24053/2008). Anche ove possa ravvisarsi la concreta ricorrenza di interessi familiari o morali,
l'attribuzione dell'immobile non divisibile può essere effettuata anche a beneficio di chi non sia titolare della quota maggiore del bene indiviso.
Nel caso in cui le quote siano tutte eguali, il giudice ha un potere prettamente discrezionale nella scelta del condividente cui assegnare il bene (Cass. n. 4013/2003).
Tanto premesso, l'immobile va, dunque, assegnato alla parte attrice, atteso che, a differenza della convenuta, non si è mai opposta all'attribuzione del bene in suo favore.
Il C.T.U. ha stimato il valore dell'immobile in euro € 144.000,00, con conseguente conguaglio pari ad euro 72.000,00.
Restituzione della metà delle rate di mutuo versate
Quanto alla domanda di restituzione della metà delle rate di mutuo avanzata da parte attrice, va premesso che l'art. 177 c.c., I comma, stabilisce che costituiscono oggetto di comunione «gli acquisti compiuti dai coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi a beni personali».
In virtù di questa disposizione confluisce immediatamente nel patrimonio comune non solo l'acquisto che i coniugi effettuano congiuntamente, ma anche gli acquisti fatti da un solo coniuge, che entrano a far parte del patrimonio comune: l'altro coniuge ne diventa ex lege contitolare.
Non impedisce la caduta in comunione il fatto che il denaro impiegato nell'acquisto,
anziché comune, abbia natura personale.
Di conseguenza, è irrilevante verificare in che misura il denaro appartenesse all'uno o all'altro coniuge fino allo scioglimento della comunione.
Pertanto, è tenuta a restituire all'attore la metà delle somme versate da CP_1
all'Istituto mutuante, dalla data dell'ordinanza presidenziale di Parte_1
separazione del 19.5.2025 alla data di estinzione del mutuo, 31.12.2023.
Infatti, a norma dell'art.191, comma 2 c.c., applicabile anche ai procedimenti in corso,
in forza del comma 2 della L. n.55/2015, la comunione si scioglie nel momento in cui il
Presidente del Tribunale autorizza i coniugi a vivere separati.
Pertanto, parte convenuta va condannata a versare all'attore la metà delle sedici rate semestrali di mutuo corrisposte da all' pari ad euro 1.843,74 a Parte_1 CP_2
semestre, dal 31.12.2015 al 31.12.2023 ovvero euro 921,87 per 16, pari alla somma di euro
14.749.92
Indennità di occupazione
La domanda di condanna della al pagamento dell'indennità di occupazione CP_1
in favore dell'attore va accolta, con i limiti di seguito esposti.
Giova premettere, infatti, che il diritto del comproprietario al godimento del bene è
espressamente tutelato dall'art. 1102 c.c. anche nell'ipotesi di bene in comunione legale tra coniugi, rientrante poi, a seguito dello scioglimento del matrimonio, nella cd. comunione ordinaria de residuo.
In particolare, il comproprietario può servirsi della cosa comune purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il proprio diritto.
Nel caso di specie, con la sentenza di separazione era stata revocata l'assegnazione della casa coniugale a . CP_1
Ciononostante, è pacifico che la parte convenuta abbia continuato a godere in via esclusiva dell'immobile sino alla data del 1.7.2019, quando e CP_1 CP_3
si sono trasferiti a Vietri sul Mare (SA).
[...]
Pertanto, va riconosciuto il diritto di a godere di un'indennità Parte_1
da occupazione dal 7.12.2017 all'1.7.2019, data in cui è pacifico che la convenuta si sia trasferita a Vietri sul Mare
L'immobile è, infatti, rimasto in comunione ed il godimento esclusivo da parte della
(dopo la sentenza di separazione) è stato semplicemente tollerato dal , CP_1 Parte_1
quantomeno fino all'espresso dissenso (risalente 7.12.2017), momento a partire dal quale,
dunque, va riconosciuto il suo diritto a godere di un'indennità da occupazione, fino al rilascio dell'immobile da parte della stessa (avvenuto il 1.7.2019), di cui il era Parte_1
perfettamente a conoscenza. Da tale data (1.7.2019) non po' ritenersi che la abbia CP_1
impedito l'uso dell'immobile comune al , essendosi trasferita a Vietri sul Parte_1
Mare. In questo senso si è espressa di recente anche la Suprema Corte, "in materia di comunione del diritto di proprietà, se per la natura del bene o per qualunque altra circostanza non ne sia possibile, ai sensi dell'art. 1102 c.c., un godimento diretto con pari uso da parte dei comproprietari, essi possono deliberarne l'uso indiretto e, in mancanza di tale deliberazione, il comproprietario, che da solo ha goduto del bene, deve corrispondere agli altri partecipanti alla comunione i frutti civili con decorrenza dalla data in cui gli perviene la richiesta di uso turnario o comunque di partecipazione al godimento da parte degli altri comunisti". (In applicazione del principio, la S.C. ha affermato che, in caso di separazione dei coniugi, l'indennità di occupazione della casa coniugale acquistata in regime di comunione legale non va corrisposta dalla data della separazione, ma da quella in cui il coniuge non occupante manifesti all'altro la richiesta di uso turnario o comunque la volontà di godimento dell'immobile.), (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 10264 del 18/4/2023).
Ne discende che il diritto della parte attrice all'indennità da occupazione va riconosciuto, dal 7 dicembre 2017 al 1 luglio 2019.
Il CTU ha determinato il canone locativo dell'immobile in euro 642,72, in base alle analisi di mercato condotte dall'ausiliario.
Pertanto, l'indennità di occupazione della ex casa coniugale pari alla metà del canone locativo (euro 321,36) va moltiplicata per il numero dei mesi (pari a 19) intercorsi tra la richiesta dell'attore (7.12.2017) e l'effettivo rilascio (1.7.2019).
La convenuta è pertanto tenuta alla corresponsione in favore dell'attore di euro
6.105,84 (euro 321.36 x 19).
Ulteriori domande
Vanno dichiarate inammissibili perché tardive le domande svolte da Parte_1
con la prima memoria istruttoria e con la comparsa conclusionale.
[...]
Va, comunque, evidenziato che all'aldilà dell'inammissibilità, le domande avanzate erano comunque destituite di fondamento.
Con riferimento alla difesa spiegata da parte attrice in ordine alla ripartizione degli oneri per l'acquisto dell'immobile oggetto di divisione, deve rilevarsi come allo scioglimento della comunione legale tra i coniugi, ai sensi dell'art. 192, terzo comma, cod. civ., devono essere restituiti solo gli importi impiegati in spese ed investimenti per il patrimonio comune già costituito, ma non il denaro personale impiegato per l'acquisto di immobile che concorre a formare la comunione, trovando, in tale ipotesi, applicazione l'art. 194, comma primo, cod. civ., secondo il quale all'atto dello scioglimento l'attivo ed il passivo devono essere ripartiti in quote uguali indipendentemente dalla misura della partecipazione di ciascuno dei coniugi. (Rigetta, App. Roma, 18/09/2007).
Conclusivamente, l'immobile oggetto di causa va assegnato a , Parte_1
il quale è tenuto a corrispondere a il conguaglio pari ad euro 72.000; la CP_1
va condannata a corrispondere al , la somma complessiva di euro CP_1 Parte_1
20.534,4 (euro 14.749.92 a cui vanno aggiunti 5.784,48 euro).
Spese di lite
La soccombenza reciproca ed i rapporti tra le parti giustificano la compensazione delle spese di lite.
Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico di entrambe le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado, indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
ACCERTA la comunione tra le parti dell'appartamento sito in Latina, Via Pitagora n. 34 –
località Latina Scalo, identificato al NCEU del Comune di Latina al Foglio 75, particella 229, sub.
46, z.c. 2, Cat. A\2, cl. 2, di mq. 117, rendita catastale € 453,19, con annessa cantina al piano terra della scala “C”; posto auto coperto al piano terra, di mq. 18, riportato nel NCEU del Comune di
Latina al Foglio 75, particella 229, sub. 27, z.c. 2, Cat. C\6, cl. 1, rendita catastale € 18,59;
DISPONE lo scioglimento della comunione esistente tra le parti mediante attribuzione diretta a dell'intera proprietà dell'immobile, come individuato al capo che precede;
Parte_1
DISPONE che il suddetto assegnatario versi un conguaglio in denaro, in favore di CP_1
pari ad euro 72.000, oltre interessi legali su tale somma dalla domanda al soddisfo:
[...]
CONDANNA a rimborsare a la somma di euro 14.749,92, CP_1 Parte_1
oltre interessi legali su tale somma dalla domanda al soddisfo;
CONDANNA versare, a titolo di indennità di occupazione, a CP_4 Parte_1
la somma di euro 6.105,84, oltre interessi legali su tale somma dalla domanda al soddisfo;
[...]
DICHIARA inammissibili le ulteriori domande svolte da;
Parte_1
COMPENSA integralmente le spese di lite;
PONE le spese di CTU definitivamente a carico di entrambe le parti in solido;
DISPONE la trascrizione della presente sentenza a cura del Conservatore dei registri immobiliari competente per territorio con esonero da responsabilità.
Così deciso in Latina, il 9.1.2025
Il Giudice
Tania Monetti