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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 04/06/2025, n. 204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 204 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott. Raffaele Califano Presidente dott.ssa Michela Palladino giudice dott.ssa Paola Beatrice giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 3059/2024 del R.G. avente ad oggetto separazione personale dei coniugi azionato, con domanda congiunta, da nata a [...] l'[...], C.F. Parte_1
, rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Nicola Formica ed C.F._1
elettivamente domiciliata in Montoro (Av) alla via Roma n. 56 e nato ad [...] il Parte_2
10.02.1991, C.F. rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Delice C.F._2
Iannaccone ed elettivamente domiciliato in Contrada (Av) alla via Campi n. 2;
RICORRENTI
Con parere favorevole del PM reso in data 15.5.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 27.12.2024 i ricorrenti hanno chiesto al Tribunale di Avellino di omologare la separazione personale e, decorso il termine di legge, di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni ivi indicate. In punto di fatto i ricorrenti, dopo aver premesso di aver contratto matrimonio in data 8.07.2022 e che dalla loro unione non sono nati figli, hanno esposto che l'armonia familiare è venuta meno a causa di incompatibilità caratteriali.
All'udienza del 3.04.2025, i ricorrenti, comparsi personalmente, hanno precisato le condizioni dell'accordo anche con riferimento al trasferimento immobiliare della quota del 50 % di alcuni beni, il funzionario di cancelleria ha attestato che le parti, ai sensi dell'art. 29 comma 1 bis della Legge 27 febbraio
1/2 1985, n. 52 e s.m.i., hanno prodotto gli atti e reso le dichiarazioni necessarie al predetto trasferimento immobiliare e la causa è stata rimessa alla decisione collegiale.
Orbene, la domanda di separazione deve essere accolta alle condizioni indicate nel verbale di udienza del
3.4.2025 non risultando le stesse in contrasto con le norme imperative.
Sulle suesposte considerazioni il Collegio omologa gli accordi intervenuti tra le parti contenuti nel verbale di udienza del 3.04.2025.
Le spese di lite sono interamente compensate tra le parti tenuto conto dell'esito concordato della lite.
Va disposto il prosieguo del giudizio per la pronuncia in ordine alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione proposta dalle parti, così provvede:
- omologa la separazione dei coniugi sopra generalizzati alle condizioni indicate nel verbale del 3.04.2025;
- compensa interamente le spese di lite tra le parti;
- manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge;
- rimette, con separata ordinanza, la causa sul ruolo del giudice relatore;
- dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 196/2003.
Così deciso nella camera di consiglio del 22.5.2025
Il giudice estensore dott.ssa Paola Beatrice
Il Presidente dott. Raffaele Califano
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