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Sentenza 8 agosto 2025
Sentenza 8 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 08/08/2025, n. 583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 583 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2025 |
Testo completo
Sentenza n. 583/2025
N. R.G. 37/2025
REPUBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE D'APPELLO di MILANO
Sezione Lavoro nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Silvia Marina Ravazzoni Presidente est. dott.ssa Susanna Mantovani Consigliera dott.ssa Giuseppina Locorotondo Giudice Ausiliario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza n. 1990/2024 del Tribunale di
Milano, in funzione di giudice del lavoro, est. dr.ssa TOSONI, pubblicata il 11.06.2024, promossa da:
con l'avv. ENRICA LUIGINA TEDESCHI, elettivamente Parte_1 domiciliato presso lo studio del difensore in Milano, via M. Melloni 28 contro con l'avv. MAIO ROBERTO, con elezione di domicilio in Milano, alla Via M. e G. CP_1
Savarè n. 1, presso l'Avvocatura Regionale INPS della Lombardia
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI:
Per la parte APPELLANTE:
Nel merito e in totale riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Milano- Sezione
Lavoro n. 1990/2024 -Dott. Tosoni, pubblicata in data 11.06.202$, ed in accoglimento dell'appello:
Pagina 1 Nel merito:
h) accertare e dichiarare l'illegittimità della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro con il dott. disposta dall' e comunicata con nota del Direttore Generale PROT. Parte_1 CP_1
0064 13.06.2023.0145558, con conseguente declaratoria di nullità e/o annullamento CP_1
e/o disapplicazione e comunque di assoluta inefficacia della risoluzione medesima;
In via subordinata:
i) ove la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro con il dott. di cui alla Parte_1 precedente lettera a) fosse da intendersi quale licenziamento, accertarne e dichiararne
l'illegittimità, per assenza di giusta causa e/o di giustificati motivi, con conseguente declaratoria di nullità e/o annullamento e/o disapplicazione e comunque di assoluta inefficacia del licenziamento medesimo;
j) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a permanere nel posto di lavoro fino alla naturale scadenza dell'incarico dirigenziale in essere (31.12.2025) ovvero, in via gradata, fino a quando il ricorrente medesimo non raggiungerà l'età massima pensionabile secondo la normativa vigente, adottando ogni conseguente statuizione di condanna nei confronti dell' in persona del legale rappresentante p.t.; Controparte_2
In via subordinata:
k) nell'ipotesi in cui, nelle more del giudizio, il ricorrente fosse rimosso dal posto di lavoro a decorrere dal 1 febbraio 2024, accertare e dichiarare il diritto dello stesso ricorrente:
d.1) ad essere reintegrato nel proprio posto di lavoro, con le medesime mansioni, qualifica e retribuzione attualmente in godimento;
d.2) alla corresponsione di tutto quanto dovutogli a titolo di retribuzioni ed oneri accessori, a far data dalla risoluzione/licenziamento sino a quella dell'effettiva reintegrazione nel suo posto di lavoro;
il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, con declaratoria di non interruzione del rapporto di lavoro;
d.3) al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (quest'ultima pari ad € 3.771,08 in riferimento al periodo decorrente dal giorno della risoluzione/licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. n. 165/2001, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
d.4) al versamento di tutti i contributi assistenziali e previdenziali dalla data della risoluzione/licenziamento sino a quella dell'effettiva reintegrazione;
il tutto adottando ogni conseguente statuizione di condanna nei confronti dell'
[...]
in persona del legale rappresentante p.t.; Controparte_2
Pagina 2 In via ulteriormente subordinata:
l) ove non fosse possibile la reintegrazione del ricorrente nel proprio posto di lavoro, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente medesimo ad ottenere il pagamento ed il versamento degli importi di cui di cui alle precedenti lettere d2, d3 e d4, dalla data della risoluzione/licenziamento fino a quella della naturale scadenza dell'incarico dirigenziale in essere (31.12.2025) ovvero, in via gradata, fino a quando il ricorrente medesimo non raggiungerà l'età massima pensionabile secondo la normativa vigente, in ogni caso oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, adottando ogni conseguente statuizione di condanna nei confronti dell' in persona del legale Controparte_3 rappresentante p.t.;
m) in ogni caso, con vittoria di compensi e spese di lite, incluse le spese forfetarie al 15%, oltre accessori di legge dei due gradi del Giudizio
Per la PARTE APPELLATA
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis rejectis, rigettare l'avverso ricorso in appello e respingere tutte le domande ex adverso formulate, perché infondate, in fatto e in diritto, con conferma, anche con diversa motivazione, della sentenza 1990/24 del Tribunale di
Milano e con la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese e competenze del presente grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso al Tribunale di Milano, sezione lavoro, il sig. dipendente Parte_1 CP_1 in qualità di dirigente di II fascia dal 3 novembre 2003 e titolare dell'Area manageriale
“Ammortizzatori. Sociali, inclusione sociale, invalidità civile, credito, welfare e strutture social”- impugnava il licenziamento intimatogli da con nota prot. N. CP_1
0064,13/06/2023.01.45558 in applicazione dell'art. 72 L. 112/2008 convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, che consentiva alla Pubblica amministrazione di risolvere il rapporto di lavoro dei propri dipendenti al raggiungimento, da parte degli stessi, dell'anzianità massima contributiva di 40 anni.
Il ricorrente chiedeva accertarsi l'illegittimità del licenziamento per difetto della motivazione organizzativa giustificativa della risoluzione, sia in considerazione della situazione di fabbisogno di personale dirigenziale in cui versava l'ente, sia poiché, ove l'esclusione fosse da intendersi come licenziamento, lo stesso era privo di gusta causa e giustificato motivo, nemmeno esplicitati.
Pagina 3 Il tribunale ha respinto il ricorso in quanto infondato. Il primo giudice ha ritenuto che il licenziamento trovasse piena giustificazione nella richiamata normativa e ha escluso il lamentato difetto di motivazione valorizzando il richiamo alla determina commissariale n 26 del 27 novembre 2014 contenuto nel provvedimento di risoluzione.
Ha ritenuto irrilevante la circostanza messa in evidenza dall'appellante che tale determina fosse stata adottata all'indomani dell'accorpamento ad degli enti previdenziali CP_1 CP_4 ed per far fronte al conseguente incremento di personale rilevando che “Nella CP_5 determina già menzionata infatti la facoltà di risoluzione del rapporto di lavoro con il personale in possesso del requisito di anzianità contributiva per l'accesso al trattamento pensionistico viene espressamente ricondotta all'esigenza di mantenere, nell'ambito delle predette iniziative, misure di rinnovamento della dirigenza, aspetto che, all'evidenza caratterizza in termini di autonomia la decisione dell'ente (la quale dunque non appare radicata alla necessità -dell'epoca- di razionalizzare la dotazione organica in termini di riduzione del personale conseguente all'accorpamento). La risoluzione di tutti i rapporti di lavoro del personale dirigente di prima e di seconda fascia a decorrere dalla maturazione del requisito dell'anzianità contributiva risulta in linea proprio con la richiamata esigenza di rinnovamento della dirigenza medesima e dunque appare giustificata, nonché logica, nella misura in cui: a) risponde a concrete e motivate “esigenze organizzative e ai criteri di scelta applicati e senza pregiudizio per la funzionale erogazione dei servizi”, proprio come prescritto dall'art. 72, comma 11, del D.L. 25.6.2008, n. 112, conv. in L. 6.8.2008, n. 133; b) appare conforme alle esigenze di adeguamento dell'organizzazione in vista del perseguimento degli obiettivi di efficienza e buon andamento dell'attività amministrativa. La asserita carenza di organico dirigenziale di cui al piano triennale dei fabbisogni di personale
2023-2025 adottato dal Commissario Straordinario dell'Istituto con determinazione n. 67 del
18 ottobre 2023 evidenziata dal ricorrente appare circostanza del tutto neutra, non ponendosi comunque in contraddizione con la richiamata e dichiarata esigenza strategica di rinnovamento della classe dirigente (che, invece, richiede l'adozione di nuove procedure di selezione per l'assunzione di personale dirigenziale che risponda ai requisiti richiesti).
Del pari, l'attribuzione di incarichi dirigenziali in forza dell'art. 19 del D. lgs. 165/2001, non risulta in contrasto con l'attivazione, da parte dell'Amministrazione, dell'opzione di cui all'art. 72 della L 133/2008, né con la determinazione del Commissario Straordinario n.
26/2014 la quale ha appunto disposto di “applicare l'art. 72, comma 11, della legge n. 133 del 6 agosto 2008, come sostituito dall'art. 1 comma 5 del decreto legge 24 giugno 2014, n.
Pagina 4 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, con conseguente risoluzione del rapporto di lavoro del personale dirigente di prima fascia e del personale di seconda fascia in servizio a decorrere dalla maturazione del requisito di anzianità contributiva per l'accesso al pensionamento, come rideterminato a decorrere dall'1° gennaio
2012 dall'articolo 24, commi 10 e 12, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 214, con un preavviso di sei mesi e comunque non prima del raggiungimento di un'età anagrafica che possa dare luogo a riduzione percentuale ai sensi del citato comma 10 dell'articolo 24
Il tribunale ha richiamato poi l'art 16 co.11 d.l.n.98\2011 conv. nella l.n.111\2011 che dispone che : “In tema di risoluzione del rapporto di lavoro l'esercizio della facoltà riconosciuta alle pubbliche amministrazioni prevista dal comma 11 art.72 d.l.n.112\2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, non necessita di ulteriore motivazione, qualora l'amministrazione interessata abbia preventivamente determinato in via generale appositi criteri di applicativi con atto generale di organizzazione interna, sottoposto al visto dei competenti organi di controllo.”
Alla luce della riportata disposizione ha osservato: <Ne consegue che, l'Ente non è tenuto ad adottare specifica motivazione, essendo sufficiente il richiamo all'atto organizzativo generale nel quale sono indicate le esigenze organizzative ed i criteri di scelta sottesi all'esercizio della facoltà di recesso (Cass. sez. Lav.sent.n.6556\2019 conf.sent.n.150\2021).
Nella fattispecie per cui è causa nella comunicazione di risoluzione del rapporto di lavoro viene espressamente richiamata la determinazione commissariale avente ad oggetto le misure
“orientate al rinnovamento della dirigenza oltre che ad assicurare imparzialità ed uniformità di trattamento nell'applicazione della normativa in argomento” con conseguente esonero dell'Ente dall'onere di dover adottare specifica motivazione in ordine alla risoluzione del rapporto di lavoro in oggetto>>
Avverso la sentenza ha proposto appello con un unico articolato motivo con il quale Parte_1 censura la sentenza di primo grado lamentando la ERRONEA VALUTAZIONE CIRCA LA
LEGITTIMITA' DELLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI LAVORO;
ERRONEA
VALUTAZIONE DELLA DETERMINAZIONE COMMISSARIALE N. 26/2014 QUALE
VALIDA MOTIVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO RISOLUTIVO. VIOLAZIONE E
ERRONEA APPLICAZIONE ARTT. 115 C.P.C. E 116 C.P.C.
L'appellante, dato atto che è pacifico in capo al sig. il requisito contributivo Parte_1 necessario per il diritto a pensione, ritiene erronee le argomentazioni relative alla sussistenza delle esigenze dell'ente e alla motivazione giustificativa del provvedimento espulsivo.
Pagina 5 Rileva che il provvedimento di risoluzione del rapporto richiamava impropriamente le motivazioni di cui alla Determinazione Commissariale 27.11.2014, n. 26.
Ripropone quindi la tesi, già vagliata dal primo giudice, secondo cui il richiamo alla determina n 26 era incongruo essendo completamente diverse le situazioni di fatto al momento dell'adozione di tale provvedimento (eccesso di personale in conseguenza dell'accorpamento degli enti previdenziali nell' ) e del licenziamento di CP_1 Parte_1
(carenza di personale dirigenziale).
Sotto altro profilo, l'appellante rileva che, contrariamente a quanto argomentato dal primo giudice, il provvedimento impugnato (doc. 2 fascicolo di primo grado) richiama solo la
Determinazione Commissariale n. 26 del 27 novembre 2014 con la quale l' ha adottato CP_2 misure orientate anche (ma non solo) al rinnovamento della dirigenza senza altro riferimento se non “la assicurazione dell'imparzialità e uniformità di trattamento nell'applicazione della normativa in argomento”
Mette poi in luce che poi non ha mai adottato un provvedimento volto a dimostrare la CP_1 necessità organizzativa di un rinnovamento della dirigenza nel 2023, e che, al contrario, nel giudizio di primo grado il ricorrente aveva prodotto la determinazione n. 67 del 18 ottobre
2023 che ufficialmente dimostra, nell'allegato piano triennale dei fabbisogni, la carenza di dirigenti di II fascia al 31 dicembre 2022 pari a 91 dirigenti CP_ A sostegno della illogicità e contraddittorietà dell'operato di evidenzia che, da un lato,
l' risolve il contratto dei dirigenti di seconda fascia, come nel caso del ricorrente CP_1
(nonostante l'accertato fabbisogno di personale dirigenziale), e, dall'altro, assume personale dirigenziale ricorrendo, per vero in modo anomalo, alla procedura di cui all'art. 19, commi 5 e
6, del D.Lgs. n. 165/2001. L' , infatti, per sopperire alla carenza dei dirigenti di ruolo CP_1 ricorre all'istituto del comando accogliendo dirigenti provenienti da altre amministrazioni
(anche con età anagrafica superiore allo Stigliani).
Addirittura nel 2024 l'ente per sopperire alla mancanza di organico ha revocato ben tre risoluzioni del rapporto ex art. 72 comma 11.
A conferma di queste diverse esigenze attuali l'appellante sottolinea che il legislatore con l'art.1, c.164, della legge n. 207 del 30 dicembre 2024 (Legge di stabilità) ha abrogato il ricorso alla facoltà prevista dall'art. 72 11 comma 133/2008.
Si è costituita difendendo la sentenza in quanto correttamente motivata. CP_1
L'ente ha, in particolare, sostenuto che il provvedimento adottato invoca espressamente le indicazioni adottate dall'amministrazione in merito alle misure organizzative orientate al
Pagina 6 rinnovamento della dirigenza, rappresentate dall'esigenza di dotarsi di risorse umane adeguate e di una classe dirigente di nuova formazione, idonea a guidare i processi rapidi di trasformazione della struttura amministrativa e della infrastruttura informatica imposti dagli incalzanti cambiamenti sociali al fine di consentire all'amministrazione di dotarsi di strumenti efficienti ed efficaci che siano adatti alla gestione dei nuovi processi di innovazione nell'esercizio dell'azione amministrativa e nell'erogazione dei servizi sociali.
In questo senso, ha ritenuto significativo e puntuale il richiamo alla determinazione commissariale n. 26 del 27 novembre 2014 che, infatti, integra la prescritta motivazione, essendo irrilevante il fatto che detto provvedimento sia stato adottato in occasione di una specifica contingenza rappresentata dalla riorganizzazione disposta in conseguenza dell'accorpamento con i disciolti ed CP_6 CP_5
ha evidenziato che priva di rilevanza è anche la considerazione inerente la carenza di CP_1 organico dirigenziale di cui al piano triennale dei fabbisogni di personale 2023-2025 adottato dal Commissario Straordinario dell'Istituto con determinazione n. 67 del 18 ottobre 2023, poiché la circostanza non è in contraddizione con la richiamata esigenza strategica di rinnovamento della classe dirigente, che, invece, richiede l'adozione di nuove procedure di selezione per l'assunzione di personale dirigenziale che risponda ai requisiti richiesti.
ha quindi chiesto la conferma della sentenza impugnata e la condanna dell'appellante a CP_1 rimborsare le spese di lite del grado.
All'udienza del 24 giugno 2025, all'esito della discussione dei difensori, la causa è stata decisa come da dispositivo trascritto in calce alla presente sentenza
L'appello è infondato e deve essere respinto sulla base delle ragioni che di seguito si espongono.
Preliminarmente la Corte dà atto che l'appello proposto è tempestivo ed è quindi superfluo l'esame dell'istanza di remissione in termini avanzata, per precauzione, dall'appellante.
Nella fattispecie, non è contestato che il termine per l'impugnazione della sentenza di primo grado scadeva il 13/1/25.
A fronte di tale scadenza, va osservato che il ricorso è stato inviato in via telematica il
13/1/25, (mail di consegna ore 16:52, accettazione ore 16:53), quindi tempestivamente, ma che la cancelleria con mail 14.1.2025 ha comunicato alla parte il rifiuto del deposito per omesso versamento del CU.
Lo stesso 14/1/25 è stato effettuato il versamento e depositato il ricorso con l'allegata ricevuta.
Pagina 7 L'art. 14, comma 3.1, del d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 812, lettera a),
n. 2, legge n. 207/2024, dispone “Fermi i casi di esenzione previsti dalla legge nei procedimenti civili la causa non può essere iscritta a ruolo se non è versato l'importo determinati ai sensi dell'art. 13 comma 1 lett. a) o il minor contributo dovuto per legge”.
La norma non introduce alcuna sanzione di decadenza/inammissibilità del ricorso, sicchè, ritiene il Collegio, pur consapevole che la norma in esame è stata oggetto di diverse interpretazioni, che la mancata allegazione di versamento integri una mera irregolarità di carattere fiscale che non determina decadenze processuali.
Nel merito, va dato atto che nella fattispecie non è in contestazione il requisito contributivo in capo all'appellante, il dott. infatti, ha raggiunto i requisiti del diritto alla pensione Parte_1
“anticipata” con decorrenza 1 febbraio 2024, come risulta dalla certificazione della sede di
Milano Centro con la quale, in base alle risultanze dell'estratto certificativo, viene indicata la suddetta data, quale decorrenza per il diritto alla pensione anticipata (DOC. n. 5 ) CP_1
L'unico motivo di impugnazione è quindi relativo alla asserita mancanza di motivazione dell'atto di risoluzione del rapporto in violazione dell'art 72 comma 11 d.l. n. 112/2008.
L'esame del richiamato motivo deve muovere necessariamente dal richiamo della normativa applicabile alla fattispecie:
- L'art. 72 conv. nella legge n. 133/2008, per come modificato dall'art. 1 d.l. n. 90/2014 conv. nella legge n. 114/2014, prevede che “Con decisione motivata con riferimento alle esigenze organizzative e ai criteri di scelta applicati e senza pregiudizio per la funzionale erogazione dei servizi, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, incluse le autorità indipendenti, possono, a decorrere dalla maturazione del requisito di anzianità contributiva per l'accesso al pensionamento, come rideterminato a decorrere dal 1° gennaio 2012 dall'articolo 24, commi 10 e 12, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214, risolvere il rapporto di lavoro e il contratto individuale anche del personale dirigenziale, con un preavviso di sei mesi e comunque non prima del raggiungimento di un'età anagrafica che possa dare luogo a riduzione percentuale ai sensi del citato comma 10 dell'articolo 24. Le disposizioni del presente comma non si applicano al personale di magistratura, ai professori universitari e ai responsabili di struttura complessa del Servizio sanitario nazionale e si applicano, non prima del raggiungimento del sessantacinquesimo anno di eta', ai
Pagina 8 dirigenti medici e del ruolo sanitario. Le medesime disposizioni del presente comma si applicano altresì ai soggetti che abbiano beneficiato dell'articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni”
- l' art 16, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che, ha stabilito: "In tema di risoluzione del rapporto di lavoro l'esercizio della facoltà riconosciuta alle pubbliche amministrazioni prevista dal comma 11 dell'articolo 72 deldecreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, non necessita di ulteriore motivazione, qualora
l'amministrazione interessata abbia preventivamente determinato in via generale appositi criteri di applicativi con atto generale di organizzazione interna, sottoposto al visto dei competenti organi dì controllo.
Va altresì ricordato che la giurisprudenza di legittimità si è espressa sullo specifico obbligo di motivazione imposto dall'art 72, così statuendo:
”E' stato, quindi, affermato che "La facoltà attribuita dall'art. 72, comma 11, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, alle
Pubbliche amministrazioni di poter risolvere il rapporto di lavoro con un preavviso di sei mesi, nei caso di compimento dell'anzianità massima contributiva di 40 anni del personale dipendente, deve essere esercitata, anche in difetto di adozione di un formale atto organizzativo, avendo riguardo alle complessive esigenze dell'Amministrazione, considerandone la struttura e la dimensione, in ragione dei principi di buona fede e correttezza, imparzialità e buon andamento, che caratterizzano anche gli atti di natura negoziale posti in essere nell'ambito del rapporto di pubblico impiego contrattualizzato.
L'esercizio della facoltà richiede, quindi, idonea motivazione, poiché in tal modo è salvaguardato il controllo di legalità sulla appropriatezza della facoltà di risoluzione esercitata, rispetto alla finalità di riorganizzazione perseguite nell'ambito di politiche del lavoro. Tale motivazione, si aggiunge, si rende ancor più necessaria in mancanza di un atto generale di organizzazione perché costituisce il solo strumento di conoscenza e verifica delle ragioni organizzative che inducono l'Amministrazione ad adottare atti di risoluzione contrattuale. In mancanza, la risoluzione unilaterale dei rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato viola le norme imperative che richiedono la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa (art. 5, comma 2, digs. n. 165 del 2001), l'applicazione dei criteri generali di correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375 cc), e i principi di imparzialità e di buon andamento di cui all'art. 97 Cost., nonché l'art. 6, comma 1, della
Pagina 9 direttiva78/2000/CE." (Cass 14.9.2016 n 18099; cass 23.09.2016 n 18723: Cass. 6 giugno
2026 n 11595 )“
La Suprema Corte ha poi precisato che “Il carattere facoltativo della risoluzione in ragione di anzianità necessita, per non tradursi in discriminazione, di un percorso valutativo che garantisca la legittima finalizzazione dell'interesse pubblico dell'Amministrazione ad una più efficace ed efficiente organizzazione, nel rispetto dei principi di buona fede e correttezza e dei criteri di imparzialità e trasparenza: ciò costituendo garanzia dei diritti dei lavoratori, del buon andamento dell'amministrazione e del generale interesse al corretto esercizio dell'azione pubblica, in un ragionevole bilanciamento dei diversi interessi costituzionalmente protetti che vengono in rilievo
Le ragioni della risoluzione non possono pertanto rinvenirsi nel solo raggiungimento dell'anzianità in questione....” (Cass sentenza n. 11595/16)
Alla luce delle disposizioni appena richiamate e dai principi di diritto affermati dalla
Cassazione va condotto il sindacato sul provvedimento con cui l'Amministrazione datrice ha inteso risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro con l'odierno appellante. ha ricevuto la comunicazione di risoluzione del rapporto con nota del Direttore Parte_1 generale prot. 0064.13/06/2023.0145558 del 13 giugno 2023, (doc 3 fasc. di I grado) CP_1 del seguente tenore:
“come noto, l'art. 72 della L. n. 133 del 6 agosto 2008, come sostituito dall'art. 1 comma 5 del D.L. 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, riconosce all'Amministrazione la possibilità di risolvere il rapporto di lavoro al raggiungimento dei requisiti previsti per l'accesso al trattamento di quiescenza.
Successivamente, con l'allegata determinazione commissariale n. 26 del 27 novembre 2014,
l' ha adottato nuove misure orientate al rinnovamento della dirigenza oltre che ad CP_2 assicurare imparzialità e uniformità di trattamento nell'applicazione della normativa in argomento, tenendo conto della rideterminazione dei requisiti di accesso al pensionamento come regolati dalla normativa vigente.
Ciò premesso, in applicazione di quanto previsto nella citata determinazione commissariale
e considerata la certificazione del diritto a pensione riferita alla Sua posizione, Le comunico che il rapporto di lavoro con l' è da intendersi risolto con decorrenza 1° febbraio CP_2
2024, nel rispetto del termine di preavviso di sei mesi previsto dalla citata normativa.
Colgo l'occasione per ringraziarLa del contributo che la S.V. ha saputo conferire all'Istituto nel corso della Sua lunga esperienza professionale.”
Pagina 10 Osservato che il sindacato di questa Corte su tale provvedimento unilaterale dell deve CP_1 limitarsi alla verifica del rispetto dei parametri di coerenza, logicità e razionalità del giudizio, restandogli invece precluso lo scrutinio sul merito della valutazione amministrativa dell'opportunità del provvedimento, il Collegio, condividendo la valutazione espressa dal giudice di primo grado, ritiene che la nota di risoluzione del rapporto contenente il richiamo espresso alla delibera n. 26 del 27 novembre 2014, letta congiuntamente agli atti da essa richiamati, consenta all'appellante di comprendere agevolmente le ragioni sottese alla scelta aziendale di sciogliere il rapporto di impiego per sopraggiunti limiti di età, e questo sia sotto il profilo delle “esigenze organizzative” sia sotto quello dei “criteri di scelta applicati”.
Nella determina n 26/2014 , precedente, quindi, all'atto di recesso, e in esso CP_1 espressamente richiamata, l'Amministrazione esplicita con chiarezza le ragioni del recesso.
La determinazione citata ha ad oggetto le misure “orientate al rinnovamento della dirigenza oltre che ad assicurare imparzialità ed uniformità di trattamento nell'applicazione della normativa in argomento” e prevede:
“Considerata l'esigenza nell'ambito delle predette iniziative di mantenere misure di rinnovamento della dirigenza;
ritenuto di avvalersi per gli appartenenti alla dirigenza dei criteri obiettivi e imparziali dell'età anagrafica E/O l'anzianità contributiva definita dal comma 10 dell'articolo 24 del decreto legge 6 dicembre 2011 numero 201 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 numero 214, ……
DETERMINA
Di integrare la determinazione commissariale 56 del 24 Aprile 2014 modificandola nel senso di
1. Applicare l'articolo 72 comma 11 della legge 133 del 6 agosto 2008 come sostituito da…….. Con conseguente risoluzione del rapporto di lavoro del personale dirigente di prima fascia e del personale dirigente di seconda fascia in servizio a decorrere dalla maturazione del requisito di anzianità contributiva per l'accesso al pensionamento-----con un preavviso di sei mesi e comunque non prima del raggiungimento di un'età anagrafica che possa dare luogo a riduzione percentuale ai sensi del citato comma 10 dell'articolo 24
2. dare mandato al direttore generale di attivare tutti gli atti necessari per la risoluzione dei rapporti di lavoro del personale dirigente di livello dirigenziale generale e del personale
Pagina 11 dirigente di seconda fascia di quel punto uno della presente determinazione delle modalità sopra previste”.
Risulta evidente l'esigenza organizzativa manifestata da favorire i processi di CP_1 ricambio generazionale (rinnovamento della dirigenza) utilizzando lo strumento della risoluzione dei rapporti di lavoro del personale che ha maturato i requisiti per accedere al trattamento pensionistico.
Quanto alla legittimità del mero richiamo alla determina generale dell'ente senza specificare nel provvedimento di risoluzione le specifiche esigenze che giustificano la risoluzione, va ricordato che tale modalità è prevista dall'art 16 comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e che la Cassazione ha così deciso: 'Ente non è tenuto ad adottare specifica motivazione essendo sufficiente il richiamo all'atto organizzativo generale nel quale sono indicate le esigenze organizzative ed i criteri di scelta sottesi all'esercizio della facoltà di recesso (Cass. sez. Lav.sent.n.6556\2019 conf.sent.n.150\2021)
Infondati sono gli ulteriori profili di illegittimità sollevati dall'appellante in relazione al mutato contesto organizzativo e alla contraddittorietà del provvedimento vista la contestuale assunzione di nuovi dirigenti.
Sotto il primo profilo, deve rilevarsi che la risoluzione del rapporto dell'appellante è stata da correlata all'esigenza di un rinnovamento della dirigenza, sicchè è irrilevante che il CP_1 contesto organizzativo dell'ente al momento della risoluzione del rapporto di fosse Parte_1 diverso da quello in cui era stata adottata la determina 26/2014, caratterizzato da un esubero di personale. La Cassazione in precedenti pronunce ha affermato che la risoluzione del rapporto in applicazione della facoltà di cui all'art 72 citato “ non deve, pertanto, essere necessariamente correlato ad un provvedimento di riduzione degli organici, essendo sufficiente per giustificare il recesso che lo stesso indichi le condizioni in presenza delle quali la facoltà deve essere esercitata e le ragioni della scelta operata, scelta che, lo si ripete, non può essere sindacata nel merito”. Cass 24 583 /2017)
CP_ Non si ravvisano poi elementi di contraddittorietà tra la decisione di di risolvere il rapporto di per raggiungimento del requisito contributivo e l'assunzione di nuovi Parte_1 dirigenti in quanto l'ente ha giustificato la decisione con l'esigenza, non contestata, di “
Pagina 12 colmare specifiche competenze, non rinvenute nei ruoli dell'Ente, richieste per le attività connesse agli incarichi dirigenziali da conferire.”.
Alla luce delle considerazioni tutte che precedono – dirimenti ed assorbenti di ogni altra questione – l'appello deve essere, pertanto, respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Il regolamento delle spese di lite del grado segue il criterio della soccombenza e, tenuto conto del valore della causa e dell'assenza di attività istruttoria, le stesse si liquidano come da dispositivo, in applicazione del d.m. 10 marzo 2014 n. 55, come modificato dal d.m. 13 agosto 2022 n. 147.
Atteso l'integrale rigetto del gravame, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio
2012 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
Respinge l'appello avverso la sentenza n 1990/2022 del Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro,
Condanna l'appellante a rimborsare a le spese di lite del grado che liquida in CP_1 complessivi € 3500,00 oltre oneri di legge
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2012 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Milano, 24/06/2025
Presidente est.
Silvia Marina Ravazzoni
Pagina 13
N. R.G. 37/2025
REPUBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE D'APPELLO di MILANO
Sezione Lavoro nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Silvia Marina Ravazzoni Presidente est. dott.ssa Susanna Mantovani Consigliera dott.ssa Giuseppina Locorotondo Giudice Ausiliario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza n. 1990/2024 del Tribunale di
Milano, in funzione di giudice del lavoro, est. dr.ssa TOSONI, pubblicata il 11.06.2024, promossa da:
con l'avv. ENRICA LUIGINA TEDESCHI, elettivamente Parte_1 domiciliato presso lo studio del difensore in Milano, via M. Melloni 28 contro con l'avv. MAIO ROBERTO, con elezione di domicilio in Milano, alla Via M. e G. CP_1
Savarè n. 1, presso l'Avvocatura Regionale INPS della Lombardia
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI:
Per la parte APPELLANTE:
Nel merito e in totale riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Milano- Sezione
Lavoro n. 1990/2024 -Dott. Tosoni, pubblicata in data 11.06.202$, ed in accoglimento dell'appello:
Pagina 1 Nel merito:
h) accertare e dichiarare l'illegittimità della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro con il dott. disposta dall' e comunicata con nota del Direttore Generale PROT. Parte_1 CP_1
0064 13.06.2023.0145558, con conseguente declaratoria di nullità e/o annullamento CP_1
e/o disapplicazione e comunque di assoluta inefficacia della risoluzione medesima;
In via subordinata:
i) ove la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro con il dott. di cui alla Parte_1 precedente lettera a) fosse da intendersi quale licenziamento, accertarne e dichiararne
l'illegittimità, per assenza di giusta causa e/o di giustificati motivi, con conseguente declaratoria di nullità e/o annullamento e/o disapplicazione e comunque di assoluta inefficacia del licenziamento medesimo;
j) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a permanere nel posto di lavoro fino alla naturale scadenza dell'incarico dirigenziale in essere (31.12.2025) ovvero, in via gradata, fino a quando il ricorrente medesimo non raggiungerà l'età massima pensionabile secondo la normativa vigente, adottando ogni conseguente statuizione di condanna nei confronti dell' in persona del legale rappresentante p.t.; Controparte_2
In via subordinata:
k) nell'ipotesi in cui, nelle more del giudizio, il ricorrente fosse rimosso dal posto di lavoro a decorrere dal 1 febbraio 2024, accertare e dichiarare il diritto dello stesso ricorrente:
d.1) ad essere reintegrato nel proprio posto di lavoro, con le medesime mansioni, qualifica e retribuzione attualmente in godimento;
d.2) alla corresponsione di tutto quanto dovutogli a titolo di retribuzioni ed oneri accessori, a far data dalla risoluzione/licenziamento sino a quella dell'effettiva reintegrazione nel suo posto di lavoro;
il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, con declaratoria di non interruzione del rapporto di lavoro;
d.3) al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (quest'ultima pari ad € 3.771,08 in riferimento al periodo decorrente dal giorno della risoluzione/licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. n. 165/2001, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
d.4) al versamento di tutti i contributi assistenziali e previdenziali dalla data della risoluzione/licenziamento sino a quella dell'effettiva reintegrazione;
il tutto adottando ogni conseguente statuizione di condanna nei confronti dell'
[...]
in persona del legale rappresentante p.t.; Controparte_2
Pagina 2 In via ulteriormente subordinata:
l) ove non fosse possibile la reintegrazione del ricorrente nel proprio posto di lavoro, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente medesimo ad ottenere il pagamento ed il versamento degli importi di cui di cui alle precedenti lettere d2, d3 e d4, dalla data della risoluzione/licenziamento fino a quella della naturale scadenza dell'incarico dirigenziale in essere (31.12.2025) ovvero, in via gradata, fino a quando il ricorrente medesimo non raggiungerà l'età massima pensionabile secondo la normativa vigente, in ogni caso oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, adottando ogni conseguente statuizione di condanna nei confronti dell' in persona del legale Controparte_3 rappresentante p.t.;
m) in ogni caso, con vittoria di compensi e spese di lite, incluse le spese forfetarie al 15%, oltre accessori di legge dei due gradi del Giudizio
Per la PARTE APPELLATA
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis rejectis, rigettare l'avverso ricorso in appello e respingere tutte le domande ex adverso formulate, perché infondate, in fatto e in diritto, con conferma, anche con diversa motivazione, della sentenza 1990/24 del Tribunale di
Milano e con la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese e competenze del presente grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso al Tribunale di Milano, sezione lavoro, il sig. dipendente Parte_1 CP_1 in qualità di dirigente di II fascia dal 3 novembre 2003 e titolare dell'Area manageriale
“Ammortizzatori. Sociali, inclusione sociale, invalidità civile, credito, welfare e strutture social”- impugnava il licenziamento intimatogli da con nota prot. N. CP_1
0064,13/06/2023.01.45558 in applicazione dell'art. 72 L. 112/2008 convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, che consentiva alla Pubblica amministrazione di risolvere il rapporto di lavoro dei propri dipendenti al raggiungimento, da parte degli stessi, dell'anzianità massima contributiva di 40 anni.
Il ricorrente chiedeva accertarsi l'illegittimità del licenziamento per difetto della motivazione organizzativa giustificativa della risoluzione, sia in considerazione della situazione di fabbisogno di personale dirigenziale in cui versava l'ente, sia poiché, ove l'esclusione fosse da intendersi come licenziamento, lo stesso era privo di gusta causa e giustificato motivo, nemmeno esplicitati.
Pagina 3 Il tribunale ha respinto il ricorso in quanto infondato. Il primo giudice ha ritenuto che il licenziamento trovasse piena giustificazione nella richiamata normativa e ha escluso il lamentato difetto di motivazione valorizzando il richiamo alla determina commissariale n 26 del 27 novembre 2014 contenuto nel provvedimento di risoluzione.
Ha ritenuto irrilevante la circostanza messa in evidenza dall'appellante che tale determina fosse stata adottata all'indomani dell'accorpamento ad degli enti previdenziali CP_1 CP_4 ed per far fronte al conseguente incremento di personale rilevando che “Nella CP_5 determina già menzionata infatti la facoltà di risoluzione del rapporto di lavoro con il personale in possesso del requisito di anzianità contributiva per l'accesso al trattamento pensionistico viene espressamente ricondotta all'esigenza di mantenere, nell'ambito delle predette iniziative, misure di rinnovamento della dirigenza, aspetto che, all'evidenza caratterizza in termini di autonomia la decisione dell'ente (la quale dunque non appare radicata alla necessità -dell'epoca- di razionalizzare la dotazione organica in termini di riduzione del personale conseguente all'accorpamento). La risoluzione di tutti i rapporti di lavoro del personale dirigente di prima e di seconda fascia a decorrere dalla maturazione del requisito dell'anzianità contributiva risulta in linea proprio con la richiamata esigenza di rinnovamento della dirigenza medesima e dunque appare giustificata, nonché logica, nella misura in cui: a) risponde a concrete e motivate “esigenze organizzative e ai criteri di scelta applicati e senza pregiudizio per la funzionale erogazione dei servizi”, proprio come prescritto dall'art. 72, comma 11, del D.L. 25.6.2008, n. 112, conv. in L. 6.8.2008, n. 133; b) appare conforme alle esigenze di adeguamento dell'organizzazione in vista del perseguimento degli obiettivi di efficienza e buon andamento dell'attività amministrativa. La asserita carenza di organico dirigenziale di cui al piano triennale dei fabbisogni di personale
2023-2025 adottato dal Commissario Straordinario dell'Istituto con determinazione n. 67 del
18 ottobre 2023 evidenziata dal ricorrente appare circostanza del tutto neutra, non ponendosi comunque in contraddizione con la richiamata e dichiarata esigenza strategica di rinnovamento della classe dirigente (che, invece, richiede l'adozione di nuove procedure di selezione per l'assunzione di personale dirigenziale che risponda ai requisiti richiesti).
Del pari, l'attribuzione di incarichi dirigenziali in forza dell'art. 19 del D. lgs. 165/2001, non risulta in contrasto con l'attivazione, da parte dell'Amministrazione, dell'opzione di cui all'art. 72 della L 133/2008, né con la determinazione del Commissario Straordinario n.
26/2014 la quale ha appunto disposto di “applicare l'art. 72, comma 11, della legge n. 133 del 6 agosto 2008, come sostituito dall'art. 1 comma 5 del decreto legge 24 giugno 2014, n.
Pagina 4 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, con conseguente risoluzione del rapporto di lavoro del personale dirigente di prima fascia e del personale di seconda fascia in servizio a decorrere dalla maturazione del requisito di anzianità contributiva per l'accesso al pensionamento, come rideterminato a decorrere dall'1° gennaio
2012 dall'articolo 24, commi 10 e 12, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 214, con un preavviso di sei mesi e comunque non prima del raggiungimento di un'età anagrafica che possa dare luogo a riduzione percentuale ai sensi del citato comma 10 dell'articolo 24
Il tribunale ha richiamato poi l'art 16 co.11 d.l.n.98\2011 conv. nella l.n.111\2011 che dispone che : “In tema di risoluzione del rapporto di lavoro l'esercizio della facoltà riconosciuta alle pubbliche amministrazioni prevista dal comma 11 art.72 d.l.n.112\2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, non necessita di ulteriore motivazione, qualora l'amministrazione interessata abbia preventivamente determinato in via generale appositi criteri di applicativi con atto generale di organizzazione interna, sottoposto al visto dei competenti organi di controllo.”
Alla luce della riportata disposizione ha osservato: <Ne consegue che, l'Ente non è tenuto ad adottare specifica motivazione, essendo sufficiente il richiamo all'atto organizzativo generale nel quale sono indicate le esigenze organizzative ed i criteri di scelta sottesi all'esercizio della facoltà di recesso (Cass. sez. Lav.sent.n.6556\2019 conf.sent.n.150\2021).
Nella fattispecie per cui è causa nella comunicazione di risoluzione del rapporto di lavoro viene espressamente richiamata la determinazione commissariale avente ad oggetto le misure
“orientate al rinnovamento della dirigenza oltre che ad assicurare imparzialità ed uniformità di trattamento nell'applicazione della normativa in argomento” con conseguente esonero dell'Ente dall'onere di dover adottare specifica motivazione in ordine alla risoluzione del rapporto di lavoro in oggetto>>
Avverso la sentenza ha proposto appello con un unico articolato motivo con il quale Parte_1 censura la sentenza di primo grado lamentando la ERRONEA VALUTAZIONE CIRCA LA
LEGITTIMITA' DELLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI LAVORO;
ERRONEA
VALUTAZIONE DELLA DETERMINAZIONE COMMISSARIALE N. 26/2014 QUALE
VALIDA MOTIVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO RISOLUTIVO. VIOLAZIONE E
ERRONEA APPLICAZIONE ARTT. 115 C.P.C. E 116 C.P.C.
L'appellante, dato atto che è pacifico in capo al sig. il requisito contributivo Parte_1 necessario per il diritto a pensione, ritiene erronee le argomentazioni relative alla sussistenza delle esigenze dell'ente e alla motivazione giustificativa del provvedimento espulsivo.
Pagina 5 Rileva che il provvedimento di risoluzione del rapporto richiamava impropriamente le motivazioni di cui alla Determinazione Commissariale 27.11.2014, n. 26.
Ripropone quindi la tesi, già vagliata dal primo giudice, secondo cui il richiamo alla determina n 26 era incongruo essendo completamente diverse le situazioni di fatto al momento dell'adozione di tale provvedimento (eccesso di personale in conseguenza dell'accorpamento degli enti previdenziali nell' ) e del licenziamento di CP_1 Parte_1
(carenza di personale dirigenziale).
Sotto altro profilo, l'appellante rileva che, contrariamente a quanto argomentato dal primo giudice, il provvedimento impugnato (doc. 2 fascicolo di primo grado) richiama solo la
Determinazione Commissariale n. 26 del 27 novembre 2014 con la quale l' ha adottato CP_2 misure orientate anche (ma non solo) al rinnovamento della dirigenza senza altro riferimento se non “la assicurazione dell'imparzialità e uniformità di trattamento nell'applicazione della normativa in argomento”
Mette poi in luce che poi non ha mai adottato un provvedimento volto a dimostrare la CP_1 necessità organizzativa di un rinnovamento della dirigenza nel 2023, e che, al contrario, nel giudizio di primo grado il ricorrente aveva prodotto la determinazione n. 67 del 18 ottobre
2023 che ufficialmente dimostra, nell'allegato piano triennale dei fabbisogni, la carenza di dirigenti di II fascia al 31 dicembre 2022 pari a 91 dirigenti CP_ A sostegno della illogicità e contraddittorietà dell'operato di evidenzia che, da un lato,
l' risolve il contratto dei dirigenti di seconda fascia, come nel caso del ricorrente CP_1
(nonostante l'accertato fabbisogno di personale dirigenziale), e, dall'altro, assume personale dirigenziale ricorrendo, per vero in modo anomalo, alla procedura di cui all'art. 19, commi 5 e
6, del D.Lgs. n. 165/2001. L' , infatti, per sopperire alla carenza dei dirigenti di ruolo CP_1 ricorre all'istituto del comando accogliendo dirigenti provenienti da altre amministrazioni
(anche con età anagrafica superiore allo Stigliani).
Addirittura nel 2024 l'ente per sopperire alla mancanza di organico ha revocato ben tre risoluzioni del rapporto ex art. 72 comma 11.
A conferma di queste diverse esigenze attuali l'appellante sottolinea che il legislatore con l'art.1, c.164, della legge n. 207 del 30 dicembre 2024 (Legge di stabilità) ha abrogato il ricorso alla facoltà prevista dall'art. 72 11 comma 133/2008.
Si è costituita difendendo la sentenza in quanto correttamente motivata. CP_1
L'ente ha, in particolare, sostenuto che il provvedimento adottato invoca espressamente le indicazioni adottate dall'amministrazione in merito alle misure organizzative orientate al
Pagina 6 rinnovamento della dirigenza, rappresentate dall'esigenza di dotarsi di risorse umane adeguate e di una classe dirigente di nuova formazione, idonea a guidare i processi rapidi di trasformazione della struttura amministrativa e della infrastruttura informatica imposti dagli incalzanti cambiamenti sociali al fine di consentire all'amministrazione di dotarsi di strumenti efficienti ed efficaci che siano adatti alla gestione dei nuovi processi di innovazione nell'esercizio dell'azione amministrativa e nell'erogazione dei servizi sociali.
In questo senso, ha ritenuto significativo e puntuale il richiamo alla determinazione commissariale n. 26 del 27 novembre 2014 che, infatti, integra la prescritta motivazione, essendo irrilevante il fatto che detto provvedimento sia stato adottato in occasione di una specifica contingenza rappresentata dalla riorganizzazione disposta in conseguenza dell'accorpamento con i disciolti ed CP_6 CP_5
ha evidenziato che priva di rilevanza è anche la considerazione inerente la carenza di CP_1 organico dirigenziale di cui al piano triennale dei fabbisogni di personale 2023-2025 adottato dal Commissario Straordinario dell'Istituto con determinazione n. 67 del 18 ottobre 2023, poiché la circostanza non è in contraddizione con la richiamata esigenza strategica di rinnovamento della classe dirigente, che, invece, richiede l'adozione di nuove procedure di selezione per l'assunzione di personale dirigenziale che risponda ai requisiti richiesti.
ha quindi chiesto la conferma della sentenza impugnata e la condanna dell'appellante a CP_1 rimborsare le spese di lite del grado.
All'udienza del 24 giugno 2025, all'esito della discussione dei difensori, la causa è stata decisa come da dispositivo trascritto in calce alla presente sentenza
L'appello è infondato e deve essere respinto sulla base delle ragioni che di seguito si espongono.
Preliminarmente la Corte dà atto che l'appello proposto è tempestivo ed è quindi superfluo l'esame dell'istanza di remissione in termini avanzata, per precauzione, dall'appellante.
Nella fattispecie, non è contestato che il termine per l'impugnazione della sentenza di primo grado scadeva il 13/1/25.
A fronte di tale scadenza, va osservato che il ricorso è stato inviato in via telematica il
13/1/25, (mail di consegna ore 16:52, accettazione ore 16:53), quindi tempestivamente, ma che la cancelleria con mail 14.1.2025 ha comunicato alla parte il rifiuto del deposito per omesso versamento del CU.
Lo stesso 14/1/25 è stato effettuato il versamento e depositato il ricorso con l'allegata ricevuta.
Pagina 7 L'art. 14, comma 3.1, del d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 812, lettera a),
n. 2, legge n. 207/2024, dispone “Fermi i casi di esenzione previsti dalla legge nei procedimenti civili la causa non può essere iscritta a ruolo se non è versato l'importo determinati ai sensi dell'art. 13 comma 1 lett. a) o il minor contributo dovuto per legge”.
La norma non introduce alcuna sanzione di decadenza/inammissibilità del ricorso, sicchè, ritiene il Collegio, pur consapevole che la norma in esame è stata oggetto di diverse interpretazioni, che la mancata allegazione di versamento integri una mera irregolarità di carattere fiscale che non determina decadenze processuali.
Nel merito, va dato atto che nella fattispecie non è in contestazione il requisito contributivo in capo all'appellante, il dott. infatti, ha raggiunto i requisiti del diritto alla pensione Parte_1
“anticipata” con decorrenza 1 febbraio 2024, come risulta dalla certificazione della sede di
Milano Centro con la quale, in base alle risultanze dell'estratto certificativo, viene indicata la suddetta data, quale decorrenza per il diritto alla pensione anticipata (DOC. n. 5 ) CP_1
L'unico motivo di impugnazione è quindi relativo alla asserita mancanza di motivazione dell'atto di risoluzione del rapporto in violazione dell'art 72 comma 11 d.l. n. 112/2008.
L'esame del richiamato motivo deve muovere necessariamente dal richiamo della normativa applicabile alla fattispecie:
- L'art. 72 conv. nella legge n. 133/2008, per come modificato dall'art. 1 d.l. n. 90/2014 conv. nella legge n. 114/2014, prevede che “Con decisione motivata con riferimento alle esigenze organizzative e ai criteri di scelta applicati e senza pregiudizio per la funzionale erogazione dei servizi, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, incluse le autorità indipendenti, possono, a decorrere dalla maturazione del requisito di anzianità contributiva per l'accesso al pensionamento, come rideterminato a decorrere dal 1° gennaio 2012 dall'articolo 24, commi 10 e 12, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214, risolvere il rapporto di lavoro e il contratto individuale anche del personale dirigenziale, con un preavviso di sei mesi e comunque non prima del raggiungimento di un'età anagrafica che possa dare luogo a riduzione percentuale ai sensi del citato comma 10 dell'articolo 24. Le disposizioni del presente comma non si applicano al personale di magistratura, ai professori universitari e ai responsabili di struttura complessa del Servizio sanitario nazionale e si applicano, non prima del raggiungimento del sessantacinquesimo anno di eta', ai
Pagina 8 dirigenti medici e del ruolo sanitario. Le medesime disposizioni del presente comma si applicano altresì ai soggetti che abbiano beneficiato dell'articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni”
- l' art 16, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che, ha stabilito: "In tema di risoluzione del rapporto di lavoro l'esercizio della facoltà riconosciuta alle pubbliche amministrazioni prevista dal comma 11 dell'articolo 72 deldecreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, non necessita di ulteriore motivazione, qualora
l'amministrazione interessata abbia preventivamente determinato in via generale appositi criteri di applicativi con atto generale di organizzazione interna, sottoposto al visto dei competenti organi dì controllo.
Va altresì ricordato che la giurisprudenza di legittimità si è espressa sullo specifico obbligo di motivazione imposto dall'art 72, così statuendo:
”E' stato, quindi, affermato che "La facoltà attribuita dall'art. 72, comma 11, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, alle
Pubbliche amministrazioni di poter risolvere il rapporto di lavoro con un preavviso di sei mesi, nei caso di compimento dell'anzianità massima contributiva di 40 anni del personale dipendente, deve essere esercitata, anche in difetto di adozione di un formale atto organizzativo, avendo riguardo alle complessive esigenze dell'Amministrazione, considerandone la struttura e la dimensione, in ragione dei principi di buona fede e correttezza, imparzialità e buon andamento, che caratterizzano anche gli atti di natura negoziale posti in essere nell'ambito del rapporto di pubblico impiego contrattualizzato.
L'esercizio della facoltà richiede, quindi, idonea motivazione, poiché in tal modo è salvaguardato il controllo di legalità sulla appropriatezza della facoltà di risoluzione esercitata, rispetto alla finalità di riorganizzazione perseguite nell'ambito di politiche del lavoro. Tale motivazione, si aggiunge, si rende ancor più necessaria in mancanza di un atto generale di organizzazione perché costituisce il solo strumento di conoscenza e verifica delle ragioni organizzative che inducono l'Amministrazione ad adottare atti di risoluzione contrattuale. In mancanza, la risoluzione unilaterale dei rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato viola le norme imperative che richiedono la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa (art. 5, comma 2, digs. n. 165 del 2001), l'applicazione dei criteri generali di correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375 cc), e i principi di imparzialità e di buon andamento di cui all'art. 97 Cost., nonché l'art. 6, comma 1, della
Pagina 9 direttiva78/2000/CE." (Cass 14.9.2016 n 18099; cass 23.09.2016 n 18723: Cass. 6 giugno
2026 n 11595 )“
La Suprema Corte ha poi precisato che “Il carattere facoltativo della risoluzione in ragione di anzianità necessita, per non tradursi in discriminazione, di un percorso valutativo che garantisca la legittima finalizzazione dell'interesse pubblico dell'Amministrazione ad una più efficace ed efficiente organizzazione, nel rispetto dei principi di buona fede e correttezza e dei criteri di imparzialità e trasparenza: ciò costituendo garanzia dei diritti dei lavoratori, del buon andamento dell'amministrazione e del generale interesse al corretto esercizio dell'azione pubblica, in un ragionevole bilanciamento dei diversi interessi costituzionalmente protetti che vengono in rilievo
Le ragioni della risoluzione non possono pertanto rinvenirsi nel solo raggiungimento dell'anzianità in questione....” (Cass sentenza n. 11595/16)
Alla luce delle disposizioni appena richiamate e dai principi di diritto affermati dalla
Cassazione va condotto il sindacato sul provvedimento con cui l'Amministrazione datrice ha inteso risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro con l'odierno appellante. ha ricevuto la comunicazione di risoluzione del rapporto con nota del Direttore Parte_1 generale prot. 0064.13/06/2023.0145558 del 13 giugno 2023, (doc 3 fasc. di I grado) CP_1 del seguente tenore:
“come noto, l'art. 72 della L. n. 133 del 6 agosto 2008, come sostituito dall'art. 1 comma 5 del D.L. 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, riconosce all'Amministrazione la possibilità di risolvere il rapporto di lavoro al raggiungimento dei requisiti previsti per l'accesso al trattamento di quiescenza.
Successivamente, con l'allegata determinazione commissariale n. 26 del 27 novembre 2014,
l' ha adottato nuove misure orientate al rinnovamento della dirigenza oltre che ad CP_2 assicurare imparzialità e uniformità di trattamento nell'applicazione della normativa in argomento, tenendo conto della rideterminazione dei requisiti di accesso al pensionamento come regolati dalla normativa vigente.
Ciò premesso, in applicazione di quanto previsto nella citata determinazione commissariale
e considerata la certificazione del diritto a pensione riferita alla Sua posizione, Le comunico che il rapporto di lavoro con l' è da intendersi risolto con decorrenza 1° febbraio CP_2
2024, nel rispetto del termine di preavviso di sei mesi previsto dalla citata normativa.
Colgo l'occasione per ringraziarLa del contributo che la S.V. ha saputo conferire all'Istituto nel corso della Sua lunga esperienza professionale.”
Pagina 10 Osservato che il sindacato di questa Corte su tale provvedimento unilaterale dell deve CP_1 limitarsi alla verifica del rispetto dei parametri di coerenza, logicità e razionalità del giudizio, restandogli invece precluso lo scrutinio sul merito della valutazione amministrativa dell'opportunità del provvedimento, il Collegio, condividendo la valutazione espressa dal giudice di primo grado, ritiene che la nota di risoluzione del rapporto contenente il richiamo espresso alla delibera n. 26 del 27 novembre 2014, letta congiuntamente agli atti da essa richiamati, consenta all'appellante di comprendere agevolmente le ragioni sottese alla scelta aziendale di sciogliere il rapporto di impiego per sopraggiunti limiti di età, e questo sia sotto il profilo delle “esigenze organizzative” sia sotto quello dei “criteri di scelta applicati”.
Nella determina n 26/2014 , precedente, quindi, all'atto di recesso, e in esso CP_1 espressamente richiamata, l'Amministrazione esplicita con chiarezza le ragioni del recesso.
La determinazione citata ha ad oggetto le misure “orientate al rinnovamento della dirigenza oltre che ad assicurare imparzialità ed uniformità di trattamento nell'applicazione della normativa in argomento” e prevede:
“Considerata l'esigenza nell'ambito delle predette iniziative di mantenere misure di rinnovamento della dirigenza;
ritenuto di avvalersi per gli appartenenti alla dirigenza dei criteri obiettivi e imparziali dell'età anagrafica E/O l'anzianità contributiva definita dal comma 10 dell'articolo 24 del decreto legge 6 dicembre 2011 numero 201 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 numero 214, ……
DETERMINA
Di integrare la determinazione commissariale 56 del 24 Aprile 2014 modificandola nel senso di
1. Applicare l'articolo 72 comma 11 della legge 133 del 6 agosto 2008 come sostituito da…….. Con conseguente risoluzione del rapporto di lavoro del personale dirigente di prima fascia e del personale dirigente di seconda fascia in servizio a decorrere dalla maturazione del requisito di anzianità contributiva per l'accesso al pensionamento-----con un preavviso di sei mesi e comunque non prima del raggiungimento di un'età anagrafica che possa dare luogo a riduzione percentuale ai sensi del citato comma 10 dell'articolo 24
2. dare mandato al direttore generale di attivare tutti gli atti necessari per la risoluzione dei rapporti di lavoro del personale dirigente di livello dirigenziale generale e del personale
Pagina 11 dirigente di seconda fascia di quel punto uno della presente determinazione delle modalità sopra previste”.
Risulta evidente l'esigenza organizzativa manifestata da favorire i processi di CP_1 ricambio generazionale (rinnovamento della dirigenza) utilizzando lo strumento della risoluzione dei rapporti di lavoro del personale che ha maturato i requisiti per accedere al trattamento pensionistico.
Quanto alla legittimità del mero richiamo alla determina generale dell'ente senza specificare nel provvedimento di risoluzione le specifiche esigenze che giustificano la risoluzione, va ricordato che tale modalità è prevista dall'art 16 comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e che la Cassazione ha così deciso: 'Ente non è tenuto ad adottare specifica motivazione essendo sufficiente il richiamo all'atto organizzativo generale nel quale sono indicate le esigenze organizzative ed i criteri di scelta sottesi all'esercizio della facoltà di recesso (Cass. sez. Lav.sent.n.6556\2019 conf.sent.n.150\2021)
Infondati sono gli ulteriori profili di illegittimità sollevati dall'appellante in relazione al mutato contesto organizzativo e alla contraddittorietà del provvedimento vista la contestuale assunzione di nuovi dirigenti.
Sotto il primo profilo, deve rilevarsi che la risoluzione del rapporto dell'appellante è stata da correlata all'esigenza di un rinnovamento della dirigenza, sicchè è irrilevante che il CP_1 contesto organizzativo dell'ente al momento della risoluzione del rapporto di fosse Parte_1 diverso da quello in cui era stata adottata la determina 26/2014, caratterizzato da un esubero di personale. La Cassazione in precedenti pronunce ha affermato che la risoluzione del rapporto in applicazione della facoltà di cui all'art 72 citato “ non deve, pertanto, essere necessariamente correlato ad un provvedimento di riduzione degli organici, essendo sufficiente per giustificare il recesso che lo stesso indichi le condizioni in presenza delle quali la facoltà deve essere esercitata e le ragioni della scelta operata, scelta che, lo si ripete, non può essere sindacata nel merito”. Cass 24 583 /2017)
CP_ Non si ravvisano poi elementi di contraddittorietà tra la decisione di di risolvere il rapporto di per raggiungimento del requisito contributivo e l'assunzione di nuovi Parte_1 dirigenti in quanto l'ente ha giustificato la decisione con l'esigenza, non contestata, di “
Pagina 12 colmare specifiche competenze, non rinvenute nei ruoli dell'Ente, richieste per le attività connesse agli incarichi dirigenziali da conferire.”.
Alla luce delle considerazioni tutte che precedono – dirimenti ed assorbenti di ogni altra questione – l'appello deve essere, pertanto, respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Il regolamento delle spese di lite del grado segue il criterio della soccombenza e, tenuto conto del valore della causa e dell'assenza di attività istruttoria, le stesse si liquidano come da dispositivo, in applicazione del d.m. 10 marzo 2014 n. 55, come modificato dal d.m. 13 agosto 2022 n. 147.
Atteso l'integrale rigetto del gravame, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio
2012 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
Respinge l'appello avverso la sentenza n 1990/2022 del Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro,
Condanna l'appellante a rimborsare a le spese di lite del grado che liquida in CP_1 complessivi € 3500,00 oltre oneri di legge
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2012 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Milano, 24/06/2025
Presidente est.
Silvia Marina Ravazzoni
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