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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 22/12/2025, n. 660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 660 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3244/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Estensore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3244/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dall'avv. Valentine Sireus
e
(cod. fisc. ), con il Parte_2 C.F._2 patrocinio dell'avv. Stefano Pritelli
RICORRENTI
con ad oggetto: Separazione consensuale
Con l'intervento del PM - sede
In data 18/12/2025 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come da verbale di udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 18/12/2025 i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare o prendere atto della separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO
1 Con ricorso in data 07/10/2025, i sig.ri e Parte_1
chiedevano, con domanda congiunta, ai sensi Parte_2 dell'articolo 473 bis p. 51 c.p.c., introdotto dal d. lgs. 10 ottobre 2022 n. 149
(come modificato dalla l. 29.12.2022, n. 197), emettersi sentenza di omologa o presa d'atto della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in Livorno, in data 01/03/2021 e di esser dalla loro unione nata in data [...] la figlia minore Persona_1
Con provvedimento in data 12/10/2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 18/12/2025, disponendo, su istanza congiunta delle parti, la sostituzione dell'udienza medesima con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute.
Il Giudice Relatore, in data 18/12/2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale.
Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c.
Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, nonché quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti;
inoltre, nelle note scritte in sostituzione di udienza depositate dal procuratore delle parti, i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso.
Possono recepirsi le condizioni indicate nel ricorso con riguardo alla figlia minorenne dei ricorrenti, le quali appaiono al Collegio conformi all'interesse della minore;
le stesse vanno dunque riportate in dispositivo.
Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo.
Le spese di lite stante l'accordo possono essere compensate per intero.
2
P.Q.M.
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio,
OMOLOGA
La separazione personale consensualmente intervenuta tra Parte_1
e ordinando all'Ufficiale di Stato
[...] Parte_2 civile di Livorno di procedere all'annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in Livorno, in data 01/03/2021 e trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune (Atto n. 32 parte 1 Anno 2021).
Per quanto concerne i provvedimenti accessori, preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
1. autorizza i coniugi a vivere separati e pronunciare la separazione personale dei coniugi;
2. ordina al Comune di Livorno di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3. conferma l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con collocazione preferenziale presso la madre in modo da consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, in ottemperanza al diritto alla bigenitorialità, determinando i tempi e le modalità della sua presenza presso ciascuno di essi;
4. omologa per l'effetto le seguenti condizioni di separazione:
a. assegna la casa coniugale, di proprietà della Sig.ra e Parte_3 concessa in comodato d'uso al sig. con contratto Parte_1 del 26.01.2022 al nr. 241 – Serie III, sita in Livorno, via Paoli 73, alla sig.ra in quanto rispondente all'interesse della prole;
Parte_2
b. riconosce in favore della sig.ra il diritto a Parte_2 percepire un assegno di mantenimento dell'importo di € 100,00 mensili, con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, da porsi a carico del sig. , che Parte_1 sarà versato anticipatamente entro il giorno 20 di ogni mese;
c. stabilisce a carico del sig. assegno di Parte_1 mantenimento in favore della figlia minore pari ad € 250,00 mensili, con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, che sarà versato anticipatamente entro il giorno 20 di ogni mese, oltre il 50% delle spese straordinarie documentate e previamente concordate tra le parti.
3 I ricorrenti, inoltre, convengono che la sig.ra avrà diritto di Pt_2 continuare a percepire il 100% dell'importo dell'Assegno Unico;
d. prende atto delle seguenti ulteriori pattuizioni:
1. la figlia minore viene affidata in modo condiviso ad entrambi i Per_1 genitori e continuerà a vivere con la madre nella casa familiare;
2. fintanto che il padre non reperirà una abitazione idonea ad accogliere la minore, terrà la figlia con sé ogni martedì e giovedì ed un fine settimana alternato, dal sabato dopo la scuola alla domenica sera presso la casa coniugale. In dette occasioni la sig.ra continuerà Parte_2 ad abitare presso l'immobile, in ambienti separati. Detto calendario di visita potrà essere variato in caso di esigenze lavorative dei genitori ed impegni della figlia;
3. I genitori si obbligano a crescere nel reciproco rispetto dell'altro Per_1 genitore e a condividere ogni informazione relativa a tutte le attività (nessuna esclusa) dalla stessa svolta, nonché sulla sua salute psico-fisica al fine di favorire una crescita armoniosa e serena;
4. la minore trascorrerà i giorni di Natale/S. Stefano, e quelli Persona_2 di S. Silvestro/Primo dell'Anno, ad anni alterni con la madre e con il padre;
5. durante le vacanze estive, la figlia minore trascorrerà nel mese di agosto (o anche luglio, in base alle esigenze dei genitori, comunicate entro il 30 giugno di ogni anno), con ognuno dei genitori, 15 giorni anche non consecutivi, durante i quali i genitori saranno liberi di portare la figlia in luoghi di vacanza nel territorio italiano;
6. sono fatti salvi eventuali e diversi accordi tra i genitori, che dovranno rendersi necessari, per esigenze dei genitori o della figlia;
7. le spese straordinarie, previamente concordate, (mediche non mutuabili, scolastiche, per sport, per vacanze, ludiche ecc.) saranno ripartite al 50% tra ciascun coniuge, con obbligo alla restituzione del 50% nei confronti del coniuge anticipatario entro il quindicesimo giorno da quello in cui si è sostenuta la spesa;
dette spese saranno comunque regolate secondo quanto disposto dal protocollo del CNF;
8. i coniugi concordano che la figlia continuerà a frequentare la Per_1
Scuola Paritaria “Santo Spirito” in Corso Giuseppe Mazzini 199 Livorno, fino al completamento della scuola primaria, il cui costo sarà integralmente a carico del sig. , avendo la sig.ra Parte_1 Parte_2
anticipato la propria quota al marito;
[...]
9. il sig. si impegna altresì a restituire alla sig.ra Parte_1
la complessiva somma di € 4.000,00 nella misura Parte_2 mensile di € 350,00 a far data dalla scadenza dell'attuale finanziamento.
Spese di lite compensate.
4 Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 18/12/2025
Il Giudice Relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott.ssa Azzurra Fodra)
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Estensore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3244/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dall'avv. Valentine Sireus
e
(cod. fisc. ), con il Parte_2 C.F._2 patrocinio dell'avv. Stefano Pritelli
RICORRENTI
con ad oggetto: Separazione consensuale
Con l'intervento del PM - sede
In data 18/12/2025 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come da verbale di udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 18/12/2025 i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare o prendere atto della separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO
1 Con ricorso in data 07/10/2025, i sig.ri e Parte_1
chiedevano, con domanda congiunta, ai sensi Parte_2 dell'articolo 473 bis p. 51 c.p.c., introdotto dal d. lgs. 10 ottobre 2022 n. 149
(come modificato dalla l. 29.12.2022, n. 197), emettersi sentenza di omologa o presa d'atto della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in Livorno, in data 01/03/2021 e di esser dalla loro unione nata in data [...] la figlia minore Persona_1
Con provvedimento in data 12/10/2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 18/12/2025, disponendo, su istanza congiunta delle parti, la sostituzione dell'udienza medesima con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute.
Il Giudice Relatore, in data 18/12/2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale.
Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c.
Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, nonché quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti;
inoltre, nelle note scritte in sostituzione di udienza depositate dal procuratore delle parti, i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso.
Possono recepirsi le condizioni indicate nel ricorso con riguardo alla figlia minorenne dei ricorrenti, le quali appaiono al Collegio conformi all'interesse della minore;
le stesse vanno dunque riportate in dispositivo.
Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo.
Le spese di lite stante l'accordo possono essere compensate per intero.
2
P.Q.M.
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio,
OMOLOGA
La separazione personale consensualmente intervenuta tra Parte_1
e ordinando all'Ufficiale di Stato
[...] Parte_2 civile di Livorno di procedere all'annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in Livorno, in data 01/03/2021 e trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune (Atto n. 32 parte 1 Anno 2021).
Per quanto concerne i provvedimenti accessori, preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
1. autorizza i coniugi a vivere separati e pronunciare la separazione personale dei coniugi;
2. ordina al Comune di Livorno di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3. conferma l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con collocazione preferenziale presso la madre in modo da consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, in ottemperanza al diritto alla bigenitorialità, determinando i tempi e le modalità della sua presenza presso ciascuno di essi;
4. omologa per l'effetto le seguenti condizioni di separazione:
a. assegna la casa coniugale, di proprietà della Sig.ra e Parte_3 concessa in comodato d'uso al sig. con contratto Parte_1 del 26.01.2022 al nr. 241 – Serie III, sita in Livorno, via Paoli 73, alla sig.ra in quanto rispondente all'interesse della prole;
Parte_2
b. riconosce in favore della sig.ra il diritto a Parte_2 percepire un assegno di mantenimento dell'importo di € 100,00 mensili, con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, da porsi a carico del sig. , che Parte_1 sarà versato anticipatamente entro il giorno 20 di ogni mese;
c. stabilisce a carico del sig. assegno di Parte_1 mantenimento in favore della figlia minore pari ad € 250,00 mensili, con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, che sarà versato anticipatamente entro il giorno 20 di ogni mese, oltre il 50% delle spese straordinarie documentate e previamente concordate tra le parti.
3 I ricorrenti, inoltre, convengono che la sig.ra avrà diritto di Pt_2 continuare a percepire il 100% dell'importo dell'Assegno Unico;
d. prende atto delle seguenti ulteriori pattuizioni:
1. la figlia minore viene affidata in modo condiviso ad entrambi i Per_1 genitori e continuerà a vivere con la madre nella casa familiare;
2. fintanto che il padre non reperirà una abitazione idonea ad accogliere la minore, terrà la figlia con sé ogni martedì e giovedì ed un fine settimana alternato, dal sabato dopo la scuola alla domenica sera presso la casa coniugale. In dette occasioni la sig.ra continuerà Parte_2 ad abitare presso l'immobile, in ambienti separati. Detto calendario di visita potrà essere variato in caso di esigenze lavorative dei genitori ed impegni della figlia;
3. I genitori si obbligano a crescere nel reciproco rispetto dell'altro Per_1 genitore e a condividere ogni informazione relativa a tutte le attività (nessuna esclusa) dalla stessa svolta, nonché sulla sua salute psico-fisica al fine di favorire una crescita armoniosa e serena;
4. la minore trascorrerà i giorni di Natale/S. Stefano, e quelli Persona_2 di S. Silvestro/Primo dell'Anno, ad anni alterni con la madre e con il padre;
5. durante le vacanze estive, la figlia minore trascorrerà nel mese di agosto (o anche luglio, in base alle esigenze dei genitori, comunicate entro il 30 giugno di ogni anno), con ognuno dei genitori, 15 giorni anche non consecutivi, durante i quali i genitori saranno liberi di portare la figlia in luoghi di vacanza nel territorio italiano;
6. sono fatti salvi eventuali e diversi accordi tra i genitori, che dovranno rendersi necessari, per esigenze dei genitori o della figlia;
7. le spese straordinarie, previamente concordate, (mediche non mutuabili, scolastiche, per sport, per vacanze, ludiche ecc.) saranno ripartite al 50% tra ciascun coniuge, con obbligo alla restituzione del 50% nei confronti del coniuge anticipatario entro il quindicesimo giorno da quello in cui si è sostenuta la spesa;
dette spese saranno comunque regolate secondo quanto disposto dal protocollo del CNF;
8. i coniugi concordano che la figlia continuerà a frequentare la Per_1
Scuola Paritaria “Santo Spirito” in Corso Giuseppe Mazzini 199 Livorno, fino al completamento della scuola primaria, il cui costo sarà integralmente a carico del sig. , avendo la sig.ra Parte_1 Parte_2
anticipato la propria quota al marito;
[...]
9. il sig. si impegna altresì a restituire alla sig.ra Parte_1
la complessiva somma di € 4.000,00 nella misura Parte_2 mensile di € 350,00 a far data dalla scadenza dell'attuale finanziamento.
Spese di lite compensate.
4 Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 18/12/2025
Il Giudice Relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott.ssa Azzurra Fodra)
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