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Sentenza 13 luglio 2025
Sentenza 13 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 13/07/2025, n. 379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 379 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2025 |
Testo completo
n. 8/2025 R.G.A.C.C.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IMPERIA
in composizione collegiale, nelle persone di:
dott. Andrea CANCIANI …….…………. Presidente est. dott. Fabio FAVALLI …..….……… Giudice dott.ssa Martina BADANO …..….……… Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 8 del registro generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2025, posta in decisione a seguito di discussione orale all'udienza del 25.6.2025
TRA
Parte_1 elett.te dom.to in Ventimiglia, Via Roma n.16 presso lo studio dell'avv.to Fabiana Maccario che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso
- RICORRENTE -
E
Controparte_1 elett.te dom.ta in Sanremo, Via Capitan Pesante n.17 presso lo studio dell'avv.to Roberto Castelli e avv.to Gabriele Cascino che la rappresentano e difendono giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
- RESISTENTE -
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
i procuratori delle parti così concludevano:
per il ricorrente e la resistente: “conclusioni congiunte come da verbale di udienza del 25.6.2025”;
per il pubblico Ministero: “...senza opposizione all'accoglimento del ricorso …”.
dr. Andrea CANCIANI 1 n. 8/2025 R.G.A.C.C.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
con ricorso presentato in data 3.1.2025 – premettendo di essersi unito Parte_1 in matrimonio in Sanremo il 24.9.2016 con e che dall'unione non sono Controparte_1 nati figli, chiedeva al Tribunale di voler pronunziare la separazione personale dei coniugi. Chiedeva, inoltre, che la moglie rilasciasse in suo favore la casa coniugale, l'estromissione della stessa dal c/c cointestato nonché il passaggio di proprietà in proprio favore di un motoveicolo ad essa intestato.
Si costituiva ritualmente in giudizio che, con propria comparsa di Controparte_1 costituzione, se da un lato nulla opponeva alla domanda in punto status, dall'altro chiedeva rigettarsi le ulteriori domande di controparte e riconoscersi in proprio favore un contributo al mantenimento in misura non inferiore ad € 1.000,00 mensili.
Il Tribunale, preso atto all'udienza del 25.6.2025 delle condizioni concordate tra le parti e ritenuta la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, le invitava alla discussione orale ai sensi di quanto previsto dall'art. 473-bis.22, c.4 c.p.c. Precisate congiuntamente dalle parti le conclusioni ed acquisite quelle del Pubblico Ministero, la causa veniva trattenuta a riserva per la decisione del Collegio.
* * * * *
Il ricorso per separazione personale dei coniugi presentato da è fondato Parte_1 e deve essere accolto.
Osserva, infatti, il Collegio come sussistano tutti i presupposti di legge per accogliere la domanda di separazione in quanto appare provato come la prosecuzione della vita in comune sia divenuta intollerabile e la convivenza tra le parti sia ormai da tempo definitivamente cessata;
impossibilità di proseguire la vita in comune implicitamente dimostrata da quanto da esse dichiarato nelle rispettive difese e ribadito all'udienza del 25.6.2025 nonché dalla domanda di addebito della separazione rinunziata da parte resistente solo in sede di precisazione congiunta delle conclusioni.
Ciò premesso in punto status, le parti nelle conclusioni da ultimo formulate hanno dato congiuntamente atto di avere definitivamente risolto, in corso di causa, ogni questione tra loro esistente, dando così ai rispettivi interessi economici una composizione che, in assenza di ragioni ostative, deve essere recepita dal Collegio.
L'accordo raggiunto tra le parti giustifica l'integrale compensazione tra le stesse delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Imperia, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti e con la partecipazione del Pubblico Ministero, così decide: 1) pronunzia la separazione dei coniugi nato a [...] il Parte_1 12.2.1987 e nata a [...] il [...], unitisi in Controparte_1 matrimonio in Sanremo il 24.9.2016; 2) con obbligo assunto da di versare a la somma Parte_1 Controparte_1 complessiva di € 23.000,00 da corrispondersi con le seguenti modalità: € 18.000,00 entro la data del 4.7.2025 ed i restanti € 5.000,00 in rate di € 500,00 ciascuna con primo versamento in data 5.8.2025 e successivi sempre il 5 del mese fino al saldo;
dr. Andrea CANCIANI 2 n. 8/2025 R.G.A.C.C.
3) con accordo a che venga trasferita a la proprietà Parte_1 dell'autovettura Jeep tg. GN163JB attualmente intestata a e Controparte_1 con accordo a che si faccia interamente carico del pagamento Parte_1 delle rate del finanziamento contratto per il suo acquisto così come delle spese necessarie al trasferimento di proprietà;
4) con accordo a che la Vespa tg. IM53792 attualmente intestata a CP_1
venga consegnata a non appena da lui ultimato il
[...] Parte_1 pagamento rateale della somma di € 5.000,00 di cui al punto 1); quanto precede con contestuale trasferimento della proprietà, le cui spese resteranno a carico di;
Parte_1 5) con impegno assunto da a rilasciare nella disponibilità di Controparte_1
entro la data del 31.7.2025 la casa coniugale sita in Sanremo, Parte_1 Via Galli n.31. 6) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti costituite.
Imperia, 12.7.2025
Il Presidente est.
(dott. Andrea CANCIANI)
dr. Andrea CANCIANI 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IMPERIA
in composizione collegiale, nelle persone di:
dott. Andrea CANCIANI …….…………. Presidente est. dott. Fabio FAVALLI …..….……… Giudice dott.ssa Martina BADANO …..….……… Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 8 del registro generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2025, posta in decisione a seguito di discussione orale all'udienza del 25.6.2025
TRA
Parte_1 elett.te dom.to in Ventimiglia, Via Roma n.16 presso lo studio dell'avv.to Fabiana Maccario che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso
- RICORRENTE -
E
Controparte_1 elett.te dom.ta in Sanremo, Via Capitan Pesante n.17 presso lo studio dell'avv.to Roberto Castelli e avv.to Gabriele Cascino che la rappresentano e difendono giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
- RESISTENTE -
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
i procuratori delle parti così concludevano:
per il ricorrente e la resistente: “conclusioni congiunte come da verbale di udienza del 25.6.2025”;
per il pubblico Ministero: “...senza opposizione all'accoglimento del ricorso …”.
dr. Andrea CANCIANI 1 n. 8/2025 R.G.A.C.C.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
con ricorso presentato in data 3.1.2025 – premettendo di essersi unito Parte_1 in matrimonio in Sanremo il 24.9.2016 con e che dall'unione non sono Controparte_1 nati figli, chiedeva al Tribunale di voler pronunziare la separazione personale dei coniugi. Chiedeva, inoltre, che la moglie rilasciasse in suo favore la casa coniugale, l'estromissione della stessa dal c/c cointestato nonché il passaggio di proprietà in proprio favore di un motoveicolo ad essa intestato.
Si costituiva ritualmente in giudizio che, con propria comparsa di Controparte_1 costituzione, se da un lato nulla opponeva alla domanda in punto status, dall'altro chiedeva rigettarsi le ulteriori domande di controparte e riconoscersi in proprio favore un contributo al mantenimento in misura non inferiore ad € 1.000,00 mensili.
Il Tribunale, preso atto all'udienza del 25.6.2025 delle condizioni concordate tra le parti e ritenuta la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, le invitava alla discussione orale ai sensi di quanto previsto dall'art. 473-bis.22, c.4 c.p.c. Precisate congiuntamente dalle parti le conclusioni ed acquisite quelle del Pubblico Ministero, la causa veniva trattenuta a riserva per la decisione del Collegio.
* * * * *
Il ricorso per separazione personale dei coniugi presentato da è fondato Parte_1 e deve essere accolto.
Osserva, infatti, il Collegio come sussistano tutti i presupposti di legge per accogliere la domanda di separazione in quanto appare provato come la prosecuzione della vita in comune sia divenuta intollerabile e la convivenza tra le parti sia ormai da tempo definitivamente cessata;
impossibilità di proseguire la vita in comune implicitamente dimostrata da quanto da esse dichiarato nelle rispettive difese e ribadito all'udienza del 25.6.2025 nonché dalla domanda di addebito della separazione rinunziata da parte resistente solo in sede di precisazione congiunta delle conclusioni.
Ciò premesso in punto status, le parti nelle conclusioni da ultimo formulate hanno dato congiuntamente atto di avere definitivamente risolto, in corso di causa, ogni questione tra loro esistente, dando così ai rispettivi interessi economici una composizione che, in assenza di ragioni ostative, deve essere recepita dal Collegio.
L'accordo raggiunto tra le parti giustifica l'integrale compensazione tra le stesse delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Imperia, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti e con la partecipazione del Pubblico Ministero, così decide: 1) pronunzia la separazione dei coniugi nato a [...] il Parte_1 12.2.1987 e nata a [...] il [...], unitisi in Controparte_1 matrimonio in Sanremo il 24.9.2016; 2) con obbligo assunto da di versare a la somma Parte_1 Controparte_1 complessiva di € 23.000,00 da corrispondersi con le seguenti modalità: € 18.000,00 entro la data del 4.7.2025 ed i restanti € 5.000,00 in rate di € 500,00 ciascuna con primo versamento in data 5.8.2025 e successivi sempre il 5 del mese fino al saldo;
dr. Andrea CANCIANI 2 n. 8/2025 R.G.A.C.C.
3) con accordo a che venga trasferita a la proprietà Parte_1 dell'autovettura Jeep tg. GN163JB attualmente intestata a e Controparte_1 con accordo a che si faccia interamente carico del pagamento Parte_1 delle rate del finanziamento contratto per il suo acquisto così come delle spese necessarie al trasferimento di proprietà;
4) con accordo a che la Vespa tg. IM53792 attualmente intestata a CP_1
venga consegnata a non appena da lui ultimato il
[...] Parte_1 pagamento rateale della somma di € 5.000,00 di cui al punto 1); quanto precede con contestuale trasferimento della proprietà, le cui spese resteranno a carico di;
Parte_1 5) con impegno assunto da a rilasciare nella disponibilità di Controparte_1
entro la data del 31.7.2025 la casa coniugale sita in Sanremo, Parte_1 Via Galli n.31. 6) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti costituite.
Imperia, 12.7.2025
Il Presidente est.
(dott. Andrea CANCIANI)
dr. Andrea CANCIANI 3