CA
Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 29/07/2025, n. 2370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2370 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 808/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE composta dai magistrati
Dott. Francesco Distefano Presidente
Dott. Maria Teresa Brena Consigliere rel.
Dott. Irene Lupo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa d'appello promossa avverso la sentenza del Tribunale di Pavia n. 330/2024 pubblicata il
15.02.2024
DA
– (P.I. Parte_1 Parte_2 Parte_3
), con il patrocinio dell'avv. MARCO LOCATI e domicilio eletto in INDIRIZZO P.IVA_1
TELEMATICO presso avv. MARCO LOCATI
APPELLANTE PRINCIPALE
CONTRO
( , con l'Avv. Daniela Ballariano (C.F. ) P_ C.F._1 C.F._2 ed elettivamente domiciliato anche IN VIA TELEMATICA presso lo studio della medesima in Milano, Via
Saverio Mercadante n. 3.;
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_4 P.IVA_2
DAVELLI CATERINA ANTONIETTA e domicilio eletto in INDIRIZZO TELEMATICO presso avv.
DAVELLI CATERINA ANTONIETTA
APPELLATI – APPELLANTI INCIDENTALI
pagina 1 di 22 E CONTRO
(C.F. ) e (C.F. Controparte_2 C.F._3 Controparte_3
), con il patrocinio dell'avv. ZORZOLO ELISA e domicilio eletto in INDIRIZZO C.F._4
TELEMATICO presso avv. ZORZOLO ELISA;
(C.F. ) con l'Avv. to CARMELO DAMIANO (C.F.: Parte_5 CodiceFiscale_5
) ed elettivamente domiciliato in Milano, Via S. Barnaba, n. 30, presso il suo CodiceFiscale_6 studio
, (P.Iva: ) con sede in Novate Milanese Parte_6 P.IVA_3
(MI), Via Carso, 7 con l'Avv. IVANO FAZIO del Foro di Busto Arsizio (C.F.: – C.F._7
Pec: – Fax: 02/54120225) sito in Milano, Via San Barnaba, Email_1
n. 30;
APPELLATI
e, ai sensi degli artt. 331 e 332 c.p.c. con la citazione in giudizio di
, persona del suo titolare (C.F. Controparte_4 Controparte_4
), rappresentato e difeso dall'Avv. SALVATORE BUCCHERI del Foro di Milano C.F._8
(C.F. ), con studio in Milano, Via Bergamo, n. 12/a C.F._9
contumace. Controparte_5
APPELLATI
CONCLUSIONI
PER ZURICH: “Voglia l'Illustrissima Corte d'Appello di Milano, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione
e allegazione, previa ogni più opportuna declaratoria, così decidere:
- nel merito: a) per i motivi esposti in narrativa, in riforma della sentenza del Giudice del Tribunale di Pavia, dottoressa
Mariaelena Cunati, n. 330/2024, emessa il 14 febbraio 2024 e pubblicata il 15 febbraio 2024, accertare e dichiarare
l'inoperatività della polizza “Zurich Valore Impresa” nr. 824A6180 in relazione al sinistro per cui è causa e, per l'effetto, rigettare la domanda di manleva formulata da nei confronti di Parte_6 [...]
(già ), mandando Controparte_6 Controparte_7 indenne la Compagnia da qualsivoglia obbligo nei confronti di Parte_6
b) rigettare l'appello incidentale proposto dal signor in relazione all'esclusione della responsabilità dello stesso, in P_ solido con e nella causazione dei danni lamentati dai signori e Parte_5 Controparte_8 CP
e alla conseguente condanna al pagamento delle somme di cui ai capi A), B) e C) della pronuncia di primo grado;
CP_3 pagina 2 di 22 b) rigettare la domanda di condanna alle spese di lite formulata da nei confronti di CP_4 Controparte_4 [...]
, tenuto conto che l'atto di appello è stato notificato a Controparte_6 [...]
ai sensi e per gli effetti degli articoli 331 e 332 c.p.c., emettendo la declaratoria del caso. Controparte_4
- in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui dovesse essere confermato l'obbligo di
[...]
(già ) a tenere indenne Controparte_6 Controparte_9
accertato e dichiarato che il risarcimento dovuto ai signori e è pari a € Controparte_8 CP CP_3
16.477,81 (al netto dell'IVA), limitare la condanna alla manleva della Compagnia alla sola quota di responsabilità dell'assicurata e, in ogni caso, nel rispetto delle condizioni di polizza e, in particolare, nei limiti della garanzia assicurativa prestata alla voce “lavori presso terzi” che stabilisce quale massimo esborso, per sinistro, a titolo di risarcimento dei danni
l'importo di €100.000,00, tenuto conto della franchigia e dello scoperto contrattualmente previsti;
- emettere ogni altra statuizione, provvidenza e/o declaratoria del caso. Con vittoria di spese di entrambi i gradi del giudizio, oltre al rimborso forfetario di quelle generali nella misura del 15% ed agli accessori di legge”
Per P_
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, ogni contraria/diversa istanza/eccezione/deduzione disattesa, per tutti i motivi di cui in atti,
NEL MERITO Rigettare l'appello principale proposto da Parte_7
in relazione all'esclusione della condanna della stessa a manlevare (Capo D,
[...] Controparte_8 pagina 18 della sentenza) salvo – con riferimento alla domanda subordinata e per quanto specificato in atti – per quanto riguarda la riforma in riduzione quantum del risarcimento riconosciuto dalla sentenza di primo grado ai NOi e CP
e, quindi, anche della sua manleva. CP_3
Rigettare l'appello incidentale proposto da in relazione all'esclusione della condanna Parte_4 della stessa a manlevare e a rimborsare a quest'ultimo le spese di lite di ATP e primo grado (Capi E e G, P_ pagina 18 della sentenza) salvo – con riferimento alla domanda subordinata e per quanto specificato in atti – per quanto riguarda la riforma in riduzione quantum del risarcimento riconosciuto dalla sentenza di primo grado ai NOi e CP
(Capo A, pagina n. 17 della sentenza) e, quindi, anche della sua manleva. CP_3
In accoglimento dell'appello incidentale proposto da riformare – nei termini e per i motivi indicati in narrativa P_
- la sentenza n. 330/2024 pubblicata dal Tribunale di Pavia in data 15/02/2024 con riferimento ai capi (Principale senza lettera identificativa, A, B, C) in cui accerta la responsabilità di in solido con e P_ Parte_5 [...]
e li condanna a pagare a e le somme indicate ai capi A), Parte_6 Controparte_2 Controparte_3
B) e C) e, quindi, In via principale: respingere - con riferimento al NO – tutte le domande dei NOi P_
e Controparte_2 Controparte_3
In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento – anche parziale – delle domande avanzate nei confronti del NO da e accertare e dichiarare la quota di responsabilità e/o P_ CP CP_3
pagina 3 di 22 corresponsabilità dello stesso, limitare la condanna a tale quota e, in ogni caso, dichiarare la Parte_4 tenuta a tenere indenne e a manlevare il NO da qualsivoglia conseguenza pregiudizievole e,
[...] P_ per l'effetto, condannarla a pagare (nei limiti di massimali/scoperti/franchigie contrattuali) tutte le somme (incluse eventuali spese di soccombenza da pagarsi agli stessi per il giudizio) che risultassero eventualmente dovute da ai NOi P_
e e/o a terzi,. Pt_8 CP_3
IN OGNI CASO: Con vittoria delle spese e competenze di lite nei confronti di tutte le parti, con riferimento al procedimento di accertamento tecnico preventivo, al primo grado di giudizio e al presente procedimento, maggiorate degli accessori di legge (Spese generali, CPA, IVA).
IN VIA ISTRUTTORIA: (si ripropongono per quanto dovesse eventualmente occorrere, le istanze istruttorie formulate in primo grado): A) Disporre la rinnovazione della CTU con nomina di altro tecnico o collegio peritale per meglio valutare: (I) il valore dell'immobile oggetto di causa;
(II) i vizi/difetti lamentati da controparte e, in particolare, la sussistenza/incidenza degli stessi, l'assenza di nesso causale con l'incarico conferito dal NO al NO e da Parte_5 P_ quest'ultimo effettivamente accettato e svolto;
(III) le risultanze della – contestata – perizia effettuata dall'Ing. Per_1
B) Disporre l'interrogatorio formale di: (convenuto), NO (terzo chiamato), Parte_5 Controparte_4 CP
e (attori) sulle circostanze di seguito capitolate precedute da locuzione “Vero che”.
[...] Controparte_3
C) Disporre l'escussione dei testi indicati sulle circostanze di seguito capitolate precedute da locuzione “Vero che”.
1. , in qualità di titolare dell'impresa IN CASA Servizi Immobiliari (agenzia immobiliare tramite la P_0 quale l'immobile de quo è stato compravenduto), domiciliato in Piazza Unità d'Italia n. 21, Garlasco (PV);
2. V), in persona del Sindaco e/o del responsabile/delegato allo Sportello Unico per l'Edilizia, Via Parte_9
Roma n. 116, RB (PV);
3. Arch. (CTU del procedimento esecutivo nell'ambito del quale il NO ha acquisito la Persona_2 Parte_5 proprietà dell'immobile de quo), Via Grassano n. 18, San Giuliano Vecchio (AL);
4. Notaio (Notaio che ha stipulato l'atto di compravendita immobiliare), domiciliato in Via Palestro n. 10, Persona_3
Pavia (PV);
5. (Fabbro) in qualità di legale rappresentante di (già P_1 Controparte_12
, domiciliato in Via De Amicis n. 7, NO OS (MI). Controparte_13
6. (Elettricista già titolare dell'impresa individuale Servizi Casa K.S.), domiciliato in Milano, Controparte_14
Via Gianicolo n. 10.
7. (certificatore impianti, già titolare dell'omonima ditta individuale), domiciliato in Settimo Milanese (MI), P_5
Via G. Di Vittorio n. 15.
8. domiciliata in CO (MI), Via Vittorio Emanuele n. 51. Controparte_16
Capitoli di prova:
1. Allorquando, tra Marzo e Aprile 2017, i NOi – lo hanno - più volte - CP CP_3 visionato ai fini dell'acquisto, l'immobile de quo era già completo in tutti i suoi elementi (ad eccezione della pavimentazione box ed esterna) e presentava un impianto di riscaldamento a radiatori? pagina 4 di 22 [Teste n. 1, Interrogatorio formale e Parte_5 Controparte_2 Controparte_3
2. Allorquando, nel mese di Aprile dell'anno 2017, è stato visionato ai fini di perizia di stima per la concessione di mutuo bancario in favore dei NOi – l'immobile de quo era già completo in tutti i suoi elementi (ad eccezione CP CP_3 della pavimentazione box ed esterna) e presentava un impianto di riscaldamento a radiatori come da riproduzioni fotografiche prodotte sub. 3 fascicolo - CP CP_3
[Teste 1, Interrogatorio formale e Controparte_4 Parte_5 CP CP Controparte_3
3. In occasione di tutti i sopralluoghi effettuati presso l'immobile de quo tra Marzo e Aprile 2017, i NOi Parte_10 mai hanno chiesto e/o ipotizzato e/o menzionato l'installazione presso l'immobile de quo di un impianto a pannelli
[...] radianti e/o di pannelli solari termici e/o di pannelli fotovoltaici?
[Teste 1, Interrogatorio formale e Controparte_4 Parte_5 CP CP Controparte_3
4. I NOi – hanno manifestato interesse ad acquistare l'immobile de quo e di gradirlo nello stato di fatto CP CP_3 in cui lo hanno visionato in occasione dei sopralluoghi effettuati tra Marzo e Aprile 2017 come dagli stessi dichiarato anche nella proposta di acquisto prodotta sub. doc. n. 12P – CP CP_3
[Teste 1, Interrogatorio formale e Parte_5 Controparte_2 Controparte_3
5. I NOi – allorquando hanno visionato l'immobile de quo e formulato la proposta di acquisto di cui al CP CP_3 capitolo precedente, sapevano che il proprietario lo aveva acquistato all'asta e, successivamente, aveva fatto Parte_5 eseguire dei lavori di completamento?
[Teste 1, Interrogatorio formale e Parte_5 Controparte_2 Controparte_3
6. I lavori di completamento di cui al capitolo precedente erano terminati allorquando i NOi hanno Pt_10 CP_3 visionato l'immobile ai fini dell'acquisto (ad eccezione della pavimentazione box ed esterna)?
[Teste 1, Interrogatorio formale e Parte_5 Controparte_2 Controparte_3
7. Lo stato di fatto e di diritto dell'immobile allorquando era oggetto di procedura esecutiva immobiliare (Tribunale di Pavia
RGE 260/2012) era quello descritto nella perizia del lei redatta tra Dicembre 2012 e Gennaio 2013 e prodotta sub. doc.
n. 1 del convenuto Parte_5
[Teste 3, interrogatorio formale Parte_5
8. Al tempo della perizia di cui al capitolo precedente, presso l'immobile de quo erano presenti le predisposizioni per gli impianti come nella stessa indicato?
[Teste 3, interrogatorio formale Parte_5
9. In occasione della compravendita dell'immobile de quo in favore dei NOi nel mese di Settembre Parte_10 dell'anno 2017, presso Notaio scelto dagli acquirenti, l'immobile è risultato totalmente esente da vizi documentali/amministrativi come da atto notarile prodotto sub. doc. n. 2 del convenuto Parte_5
[Teste 4, Interrogatorio formale e Parte_5 Controparte_2 Controparte_3
pagina 5 di 22 10. In relazione ai lavori fatti eseguire presso l'immobile per cui e causa da all'impresa Parte_5 Parte_6 tutti gli ordini/indicazioni a lavoratori e/o professionisti esterni (fabbro, elettricista, certificatore) coinvolti sono stati dati dal
NO Parte_5
[Testi 5, 6, 7 e interrogatorio formale Parte_5
11. In relazione alle pratiche connesse all'immobile per cui è causa il NO ha ricevuto, accettato e svolto P_ unicamente l'incarico di progettista incaricato della presentazione delle pratiche comunali limitatamente a: (I) Autorizzazione paesaggistica semplificata per modifica facciata (Protocollo 66/2017 del 10/01/2017, rilasciata con SCIA 981/2017 dell'11/03/2017); (II) Pratica edilizia per completamento immobile (CILA 17/01/2017) e relativa variante non essenziale relativamente (CILA 1187 del 28.03.2007).
[Teste 2, 8 e interrogatorio formale Parte_5
12. Con riferimento a tutta l'attività svolta in relazione all'immobile per cui è causa, il NO ha Parte_5 corrisposto al NO unicamente l'importo di € 2.800,00 di cui alle fatture prodotte sub. Doc. n. 1 fascicolo P_
P_
[Teste 8 e Interrogatorio formale Parte_5
D) Disporre l'acquisizione del fascicolo relativo all'esecuzione immobiliare R.G. 260/2012, Tribunale di Pavia.
E) Ordinare, ex art. 210 c.p.c., al Comune di RB (PV), la produzione in giudizio di tutti i documenti/atti originali relativi a: - Autorizzazione paesaggistica semplificata per modifica facciata (Protocollo 66/2017 del 10/01/2017, rilasciata con SCIA 981/2017 dell'11/03/2017).
- Pratica edilizia per completamento immobile (CILA 17/01/2017) e relativa variante non essenziale relativamente
(CILA 1187 del 28.03.2007)”.
PER Controparte_17
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, reietta ogni diversa istanza eccezione o deduzione, giudicare:
-- In via principale: in accoglimento del primo motivo, riformare i capi E) e G) della sentenza Tribunale di Pavia n. 330 del 15.2.2024, respingendo la domanda di manleva formulata da con rifusione delle spese di lite dei due gradi P_ di giudizio e restituzione delle somme eventualmente corrisposte in esecuzione della sentenza;
-- In via subordinata: in accoglimento del secondo motivo lett. a) e/o b) riformare i capi G) ed A) della sentenza
Tribunale di Pavia n. 330 del 15.2.2024, dichiarando non indennizzabili le spese di resistenza dell'assicurato e/o contenendo il risarcimento del danno attoreo nella misura indicata in narrativa, con rifusione delle spese dei due gradi di giudizio;
Ai sensi dell'art. 346 cpc si riportano le conclusioni di primo grado
-- respingere le domande proposte nei confronti di previo rigetto delle domande tutte formulate Parte_4 nei confronti del p.i.e in quanto infondate per le ragioni espresse in narrativa, con la rifusione delle spese e P_ compensi di lite;
pagina 6 di 22 -- In subordine: nella non creduta ipotesi di accoglimento delle domande formulate nei confronti del p.i.e. P_ respingere la domanda di manleva svolta nei confronti di per le ragioni espresse in narrativa, Parte_4 con rifusione delle spese e compensi di lite;
-- In ulteriore subordine: nella non creduta ipotesi di accoglimento delle domande formulate nei confronti del p.i.e. P_
ove venisse accertata l'operatività della polizza azionata, liquidare il danno subìto dagli attori per il sinistro di cui è
[...] causa secondo le sue conseguenze dirette ed immediate, alla stregua delle concrete ed effettive risultanze istruttorie, con le diminuzioni ed esclusioni previste dall'art.1227 c.c., respingendo ogni maggiore pretesa, dichiarando In Parte_4 principalità: respingere le domande proposte nei confronti di tenuta a manlevare l'assicurato nei Parte_4 limiti dei patti di polizza e quindi con esclusione di quella quota di danno - di cui si chiede l'accertamento - che dovesse ricadere sull'Assicurato in virtù del vincolo di solidarietà, come da patto n.
3.4 delle CGA, con compensazione almeno parziale delle spese di lite;
-- In via istruttoria: in caso di rimessione della causa sul ruolo attendere le istanze ed opposizioni formulate nelle memorie ex art. 183/VI n. 2 e n. 3 depositate. - In ogni caso: con la rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio”
- per E CP CP_3
“-respingere le istanze formulate dall'appellante nelle proprie conclusioni alla voce “in via subordinata”, eccettuata la CP_6 parte relativa all'applicabilità dei limiti della garanzia assicurativa prestata;
- respingere le istanze formulate dall'appellante in via incidentale alla voce “in via subordinata” Parte_4 con riferimento alla riforma del capo A) della sentenza impugnata;
- respingere le istanze formulate dall'appellante in via incidentale alla voce “nel merito (…) in accoglimento P_ dell'appello incidentale proposto da riformare (…) la sentenza n. 330/2024 del Tribunale di Pavia in data P_
15/02/2024 con riferimento ai capi (Principale senza lettera identificativa, A, B, C)” ed alla voce “in via istruttoria”;
e per l'effetto: - confermare il contenuto della sentenza Tribunale di Pavia n° 330/2024, capi A), B) e C), per le ragioni esposte in narrativa;
- con integrale vittoria di spese dei due gradi di giudizio in favore dei signori e CP CP_3
per Parte_5
“Voglia l'Ill.ma Corte D'Appello adita, contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso e di legge: Nel merito: rigettare
l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_7
330/2024, emessa dal Tribunale di Pavia il 14 febbraio 2024 e pubblicata il 15 febbraio 2024 pronunciata nella causa
R.G. n. 1739/2021.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
pagina 7 di 22 In via istruttoria: Si insiste - occorrendo - per l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado, da intendersi qui interamente ritrascritte e, in particolare, si chiede Volersi disporre la rinnovazione della CTU”
PER Parte_6
“Voglia l'Ill.ma Corte D'Appello adita, contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso e di legge:
Nel merito: rigettare l'appello proposto da avverso Parte_7 la sentenza n. 330/2024, emessa dal Tribunale di Pavia il 14 febbraio 2024 e pubblicata il 15 febbraio 2024 pronunciata nella causa R.G. n. 1739/2021.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria: Si insiste - occorrendo - per l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado, da intendersi qui interamente ritrascritte, per tutte le ragioni esposte nella parte motiva dell'atto di costituzione in appello”
per Controparte_4
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, rigettata ogni diversa istanza eccezione o deduzione, giudicare: accertare e dichiarata l'estraneità di di al processo per cui è causa, conseguentemente estrometterlo dal CP_4 Controparte_4
Giudizio, ovvero dichiarare il passaggio in giudicato delle domande che direttamente lo riguardano. - in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, I.V.A. e C.P.A., nonché rimborso forfettario previsto dalla Tariffa professionale”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
-Giudizio di primo grado
Con atto di citazione notificato in data 19.3.2021, E Controparte_2 Controparte_3 convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Pavia, venditore dell'immobile Parte_5 sito in RB, via Borgo San Siro 11/B, acquistato dagli attori il 7.09.2017 al prezzo di € 180.000,00, e committente dei lavori di ristrutturazione in esso realizzati, Parte_6
(d'ora in poi solo impresa esecutrice di tali lavori,
[...] Parte_6 P_ progettista e direttore dei lavori, – perito estimatore incaricato Controparte_5 per la conclusione della pratica di mutuo, ottenuto per € 144.000,00 da – chiedendone la P_8 condanna per quanto di ragione ex artt. 1669, 2043, 2049 e 1218 c.c. a risarcire i danni patiti in conseguenza dei gravi difetti e delle difformità urbanistiche, edilizie e catastali accertati e/o emersi all'esito del procedimento svolto ante causam ex art. 696 bis c.p.c., quantificati in € 141.287.26, o in quella ritenuta, a cui aggiungere gli esborsi sostenuti in occasione del procedimento di ATP. pagina 8 di 22 Si costituiva che contestava la fondatezza delle pretese degli acquirenti, ritenendo la Parte_5 richiesta inammissibile per intervenuta decadenza e/o prescrizione, la CTU depositata in sede di istruzione preventiva nulla e/o inutilizzabile, i vizi lamentati inesistenti e/o indimostrati e/o a sé non imputabili, il risarcimento richiesto eccessivo e/o sproporzionato. Per il caso di condanna, chiedeva di essere manlevato dall'impresa esecutrice e dal progettista e direttore dei lavori . Parte_6 P_
Si costituiva svolgendo difese analoghe a quelle del venditore Parte_6 Parte_5 comunicava di essere assicurata per la RC con la compagnia che chiedeva di chiamare Parte_1 nel giudizio. ai fini dello svolgimento nei suoi confronti della domanda di manleva.
Si costituiva, altresì, , che parimenti eccepiva la decadenza e prescrizione dell'azione, P_
l'inesistenza dei vizi lamentati e l'assenza di responsabilità avendo svolto un'attività più limitata di quella ascritta (progettista incaricato di presentare alcune pratiche comunali). Dichiarava di essere assicurato per la
RC con polizza n. 2010/03/2079737 con la che chiedeva di poter Parte_4 chiamare in causa, al fine di essere da questa manlevato.
Si costituiva che contestava l'esistenza di alcuna responsabilità contrattuale e/o P_9 extracontrattuale a sé riconducibile e l'assenza del danno ascritto alla sua condotta (eventualmente limitato alla sola inagibilità dell'immobile), chiedendo di poter chiamare in causa CP_4 [...]
, autore materiale della relazione tecnica di stima. CP_4
Si costituiva, quindi, anche EFFESTUDIO di che svolgeva difese analoghe alla Controparte_4 chiamante e negava ogni addebito.
Con comparsa 11.11.21 si costituiva la per Parte_4 affiancarsi nel merito alle eccezioni svolte dall'assicurato e per eccepire la inoperatività del contratto di assicurazione.
Anche la compagnia Controparte_20
(d'ora in poi solo ), dopo aver eccepito l'inoperatività della polizza azionata dalla
[...] CP_6 [...] contestava in ogni caso la responsabilità della propria assicurata e l'ammontare del risarcimento Pt_6 richiesto dagli attori.
La causa veniva istruita mediante acquisizione del fascicolo d'ufficio del procedimento di ATP R.G.
4171/2019, l'espletamento di CTU integrativa ed il Tribunale, dopo aver rigettato le ulteriori istanze istruttorie rassegnate dalle parti, precisate le conclusioni, all'esito delle memorie difensive finali decideva la causa con la pronuncia qui impugnata.
Sentenza del Tribunale di Pavia n.330/2024
Il primo giudice così statuiva: “accertata la responsabilità solidale di Parte_5 Parte_6
e in relazione ai gravi difetti presenti nell'immobile di cui è causa, (A) ND
[...] P_ pagina 9 di 22 e a pagare al e Parte_5 Parte_6 P_ Controparte_2 le somme di: € 151.400,00 per costi di ripristino, € 414,45 per iscrizione a ruolo e altre Controparte_3 spese nel procedimento per ATP R.G. 4171/2019, € 8.601,15 per compenso del CTU nel procedimento per ATP R.G. R.G. 4171/2019, € 8.601,15 per compenso del CTP nel procedimento per ATP R.G. R.G. 4171/2019, oltre rivalutazione monetaria e interessi così come in parte motiva, e, per l'effetto, (B)
ND e a rimborsare a Parte_5 Parte_6 P_ le spese di lite, che si liquidano in € 789,00 per esborsi e € 17.930,00 Controparte_2 Controparte_3 per compenso professionale, oltre IVA e CPA come per legge e spese forfetarie 15%, con manleva da parte di
[...]
e di Controparte_20 Parte_6 [...] per (C) PONE le spese della II CTU definitivamente a carico di Parte_4 P_ Parte_5
e con manleva da parte di
[...] Parte_6 P_ [...]
e di per Controparte_20 Parte_6 Parte_4
(D) ND a P_ Controparte_20 tenere indenn da tutto quanto tenuta a pagare a favore di Parte_6 Controparte_2
e in ragione del presente giudizio, al netto della franchigia pattuita di € 250,00; (E)ND Controparte_3
a tenere indenn e da tutto quanto tenuto a pagare a Parte_4 P_ favore di e in ragione del presente giudizio, al netto dello scoperto pattuito del 10%; (F) Controparte_2 Controparte_3
ND a rimborsare a Controparte_20 [...]
le spese di lite, che si liquidano € 10.879,00 (3.827,00 + 7.052,00) per compenso Parte_6 professionale, oltre IVA e CPA come per legge e spese forf. al 15%; (G) ND Parte_4
a rimborsare le spese di lite, che si liquidano in € 17.930,00 per compenso
[...] P_ professionale, oltre IVA e CPA come per legge e spese forf. al 15%; (H)RESPINGE ogni domanda formulata da e nei confronti di e, per Controparte_2 Controparte_3 Controparte_5
l'effetto, (I) ND e a rimborsare a le spese di Controparte_2 Controparte_3 Controparte_5 lite, che si liquidano in € 17.930,00 per compenso professionale, oltre IVA e CPA come per legge e spese forf. al 15%; (J)
ND e a rimborsare a le spese di lite, che si Controparte_2 Controparte_3 CP_4 Controparte_4 liquidano in € 14.103,00 per compenso professionale, oltre IVA e CPA come per legge e spese forf. al 15%; (K)
RESPINGE ogni domanda formulata da nei confronti di e di Parte_5 Parte_6 P_
e, per l'effetto, (L)COMPENSA integralmente le spese di lite tra e
[...] Parte_5 Parte_6
(M) COMPENSA integralmente le spese di lite tra e (N)
[...] Parte_5 P_
RESPINGE e/o dichiara assorbita ogni altra domanda e/o eccezione da chiunque formulata”.
Giudizio di Secondo grado
pagina 10 di 22 La predetta pronuncia veniva impugnata con contestuale istanza di sospensiva ex art. 283 c.p.c. in via principale dalla , con due motivi, il primo riguardante l'omessa e/o errata motivazione in merito CP_6 all'operatività della polizza ed il secondo l'omessa e/o errata motivazione in merito alle risultanze della
CTU; ed in via incidentale sia da con due motivi: il primo in relazione alla inoperatività Parte_4 della garanzia per effetto della clausola di esclusione di cui all'art.
2.1 CGA di polizza;
il secondo, in via subordinata, sulla errata liquidazione delle spese di resistenza dell'assicurato e sulla errata quantificazione del danno;
venivano inoltre riproposte ai sensi dell'art. 346 c.p.c. le difese svolte in primo grado; sia da
con quattro motivi sul capo principale riguardante l'accertata sua responsabilità, nonché, sui P_ capi A), B) e C) della sentenza e riproponeva le istanze istruttorie svolte in primo grado con richiesta di rinnovo della CTU. Si costituivano in giudizio anche:- gli appellati e che Controparte_2 Controparte_3 chiedevano la conferma della sentenza impugnata con rifusione delle spese dei due gradi di giudizio;
-
che chiedevano il rigetto dell'appello principale con Parte_5 Parte_6 conferma della sentenza impugnata e con rifusione delle spese, riproponendo le eccezioni e deduzioni svolte in primo grado ivi comprese le istanze istruttorie;
ed, infine, che CP_4 Controparte_4 chiedeva di accertare la sua estraneità al giudizio, non essendo state riproposte domande nei suoi confronti, con condanna alla rifusione delle spese di lite a carico di che gli aveva notificato l'appello. CP_6
La società non si è, invece, costituita ed è stata dichiarata contumace. Controparte_5
, con separato ricorso ex art. 351 c.p.c. ha chiesto che la domanda di sospensione dell'efficacia CP_6 esecutiva della sentenza venisse discussa in via anticipata, la questione è stata trattata all'udienza fissata all'11 Aprile 2024 in occasione della quale la difesa degli appellati e si è impegnata a non CP CP_3 eseguire la pronuncia fino alla definizione del procedimento di appello, pertanto, la Corte d'Appello ha emesso provvedimento di non luogo a provvedere sull'istanza di . CP_6
È stata lungamente tentata la conciliazione che, tuttavia, ha avuto esito negativo, pertanto, all'udienza del
1912.2024 venivano concessi i termini di cui all'art. 352 c.p.c. e la causa veniva rinviata all'udienza del
3.04.2025 per la rimessione davanti al collegio per la decisione. Espletato anche tale incombente, la causa veniva quindi discussa e decisa nella camera di consiglio del 9.04.2025.
Appello principale CP_6
Con il primo motivo sub lett. A) intitolato” Per omessa e/o errata motivazione in merito all'operatività della polizza” la Compagnia lamenta il mancato accoglimento dell'eccezione di inoperatività della polizza Zurich Valore Impresa” nr. 824A6180, stipulata da a garanzia della Parte_6 responsabilità civile verso terzi per l'attività assicurata di “lavori di completamento e di finitura di edifici”.
Il Tribunale, infatti, ha erroneamente ritenuto che: “l'attività svolta da (“lavori di Parte_6 completamento e di finitura di edifici”) rientra nell'oggetto assicurato in polizza, mentre le esclusioni dedotte non appaiono pagina 11 di 22 operanti, posto che l'interpretazione suggerita dalla compagnia priverebbe la garanzia di efficacia (lett. e) - è la stessa attività assicurata ad avere cagionato i danni accertati - e le opere sono state pacificamente concluse quando la polizza era ancora in vigore (9.12.2018)”
L'appellante, al contrario, sottolinea che la lettera e) del capitolo “Esclusioni e delimitazioni” non tutela e non garantisce l'assicurato per i “danni alle cose sulle quali si eseguono i lavori e alle cose e/o opere in costruzione”; ciò in quanto, il rischio assicurato è quello inerente a danni accidentalmente causati a terzi, durante l'effettuazione dell'attività di impresa, e non quello inerente ai costi di rifacimento di opere non eseguite secondo la regola dell'arte, ovvero, il loro controvalore (cfr. fascicolo di primo grado, doc. 8, delimitazioni e esclusioni, punto e), pag. 24 di 45 e pag. 33 di 45 delle condizioni contrattuali). Il contratto esclude, altresì, dalla manleva i costi necessari alla (ri)esecuzione dei lavori alle parti direttamente oggetto di lavorazione (cfr. doc. 8, delimitazioni e esclusioni, punto e), pag. 24 di 45 e pag. 33 di 45 del fascicolo di primo grado).
In ogni caso il Tribunale non ha minimamente considerato l'ulteriore esclusione di polizza prevista dalla lettera f) del relativo paragrafo, che non tutela la parte assicurata per i “danni cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante il periodo di esecuzione dei lavori, fermo restando che i lavori si intendono ultimati quando si verifichi anche una sola delle seguenti circostanze: 1) il rilascio di certificato di collaudo provvisorio;
2) la consegna anche provvisoria delle opere al
Committente o sottoscrizione del certificato di ultimazione lavori;
3) l'uso anche parziale o temporaneo secondo destinazione
(cfr. doc. 8 del fascicolo di primo grado, delimitazioni e esclusioni punto f), pag. 24 di 45).
Nel caso di specie, il quale proprietario dell'immobile, comunicava al Comune di RB in data 27 Pt_5 marzo 2017 la fine dei lavori e il collaudo delle opere inerenti alle pratiche edilizie presentate dal progettista e solo il 10 ottobre 2018 gli acquirenti denunciavano i vizi ricevuta dall'impresa. P_ Parte_6 avrebbe dovuto acquistare l'estensione di garanzia c.d. postuma, della durata di dodici oppure di ventiquattro mesi, che, invece, l'assicurata, come documentalmente provato dalla polizza in atti, non ha mai attivato. Con la precisazione che, in ogni caso, anche tale forma di tutela esclude dalla garanzia i danni “a) agli impianti, attrezzature o Cose installate, riparate o mantenute e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione degli stessi;
b) da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati;
c) da inidoneità o mancata rispondenza all'uso per i quali gli impianti, le attrezzature e le Cose in genere sono destinati;
f) da lavori edili in genere” (cfr. documento 8 fascicolo primo grado, responsabilità civile postuma 12 mesi, pag. 31 di 45).
Con il secondo motivo proposto in via subordinata sub lett. B) intitolato “Omessa e/o errata motivazione in merito alle risultanze della CTU” la contesta il quantum risarcitorio pari ad CP_6
€151.400,00 (corrispondente ai costi stimati per il ripristino dei vizi e dei difetti lamentati dagli acquirenti che il Tribunale ha riconosciuto a loro favore, aderendo in via esclusiva con motivazione Parte_11 generica ed insufficiente, alle conclusioni, oggettivamente dubbie, espresse dal CTU ing. . Persona_4 pagina 12 di 22 In particolare, la Compagnia contesta la congruità dei costi perché sono stati applicati i valori correnti nel biennio 2020/2022, pacificamente influenzati dai vari “bonus” che hanno innalzato i valori, dovendo riconoscersi un decremento pari almeno il 20% rispetto al valore inizialmente preventivato. Sostiene che dovrebbero essere azzerati gli oneri per imprevisti (quantificati dal CTU nella misura del 10%) essendo l'edificio noto.
Parimenti, avrebbero dovuto essere azzerati e gli oneri di consulenza e di progettazione (stimati in €
25.302,61 oltre IVA e accessori) o abbattuti almeno del 40%, perché oltremodo elevati rispetto a quelli abitualmente applicati. Non sono poi vizi occulti o non facilmente riconoscibili, quelli relativi all'impianto di riscaldamento che funzione mediante radiatori, invece, che a pannelli radianti a pavimento.
Ancora, non sono imputabili all'impresa e al direttore dei lavori , - le infiltrazioni dalla Parte_6 P_ copertura;
- la mancata coibentazione della copertura, dei muri perimetrali e dei pavimenti;
- il mancato adeguamento degli impianti a fonti rinnovabili perché detti vizi ineriscono a “parti strutturali o impiantistiche già esistenti o già completate” alla data di acquisto all'asta del bene da parte di che, in qualità di Parte_5 venditore, dovrà rispondere personalmente e in via esclusiva. chiede, quindi, di ridurre l'importo CP_6 stimato dall'ingegner di € 94.161,30 (al netto dell'IVA) a € Per_5
16.477,81 (al netto dell'IVA), pari al valore dei vizi e dei difetti nel caso imputabili a e al p.i. Parte_6
e di escludere dal potenziale danno gli oneri di consulenza necessari a ottenere il certificato di P_ idoneità statica preventivati dal CTU in € 8.516.00 (cfr. CTU definitiva pag. 14).
Infine, la sentenza deve essere riformata anche con riferimento al danno per “mancato pieno godimento del bene”, perché è circostanza pacifica e non contestata, inspiegabilmente ignorata dal Tribunale che, a far data dal settembre 2017 gli acquirenti abitino nell'immobile. Parte_11
Appello incidentale Parte_4
Con il Primo Motivo intitolato “Inoperatività della garanzia per effetto della clausola di esclusione di cui all'art.
2.1 CGA polizza n. 2010/03/2079737” anche la contesta Parte_12
l'accoglimento da parte del Tribunale della domanda di manleva avanzata dal proprio assicurato, P_
.
[...]
Come eccepito nel giudizio di primo grado, l'oggetto di polizza è indicato nella sezione Responsabilità
Civile all'art.2.1 ove è stabilito che tiene indenne l'Assicurato di quanto sia tenuto a pagare quale Parte_4 civilmente responsabile, a sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi, nell'esercizio dell'attività professionale indicata descritta nel modulo di polizza 5160 RCG, svolta nei limiti previsti dalle leggi che regolamentano la professione stessa (doc. 1 e 2 fasc. primo grado).
La norma contrattuale prevede, inoltre che:” È previsto che l'assicurazione valga inoltre per:
pagina 13 di 22 - danni alle opere di natura edile progettate e/o soggette a Direzione lavori, nonché ai relativi impianti di servizi, provocati da crollo, rovina totale o parziale delle opere stesse”.
Secondo la garanzia assicurativa include oltre ai danni a terzi, anche i danni alle opere, a Parte_4 condizione che tali danni siano “provocati da crollo, rovina totale o parziale delle opere stesse”. Il giudice, invece, ha ritenuto che la polizza garantisse i danni alle opere, a prescindere dalla sussistenza o meno della condizione sopra richiamata. Appare evidente l'errata interpretazione del patto di polizza da parte del Tribunale. Del resto, dalla lettura della CTU, appaiono accertati solamente vizi collegati ad inadempimenti e non danni causati, eventualmente, da vizi conseguenti a colpe professionali. Per detta ragione si chiede la riforma del capo E) della sentenza e del conseguente capo G), con statuizione di non operatività della garanzia, in forza della esclusione contrattuale sopra evidenziata, con la rifusione delle spese.
Con il secondo motivo che viene proposto in via subordinata, in caso di mancato accoglimento del primo motivo, si articolano due doglianze con le quali sub lett. a) si censura l'errata liquidazione delle spese di resistenza all'assicurato di cui al capo G) della sentenza con il quale -si sostiene- il Tribunale avrebbe condannato la Compagnia a rimborsare all'assicurato le c.d. “spese di resistenza”.
Come previsto dall'art. 5.3 non riconosce peraltro le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che Parte_4 non siano da essa designati, pertanto, la generica richiesta del di rifusione delle spese di lite, in mancanza di P_ precisazione - come nella fattispecie - non può che essere riferita alle spese di chiamata in causa, e non alle spese di resistenza che, quindi, non dovevano essere riconosciute.
Con la doglianza sub lett. b) intitolata “Sulla errata quantificazione del danno” si censura l'ammontare dell'importo risarcitorio riconosciuto dal Tribunale a favore di e Essi, infatti, hanno CP CP_3 acquistato l'immobile nello stato di fatto in cui si trovava, pertanto, non possono essere riconosciuti costi riguardanti le divergenze fra progetto e stato di fatto [tali sono quelli di cui ai nn. 2) coibentazione copertura, n.6) coibentazione murature perimetrali (cappotto), n.7) coibentazione pavimento e realizzazione impianto radiante, n.10) Adeguamento impianti (impianti a fonti rinnovabili) esposti dal CTU nel computo dei costi]. Così come non potranno essere riconosciute le spese collegate a questi ultimi (€
8.516,00 per oneri di consulenza riguardanti certificato di idoneità statica + prove, deposito nuova scia in sanatoria, oneri di consulenza e progettazione per € 25.302,61, nonché, gli asseriti aumenti indicati nella misura del 10%). L'eventuale importo risarcitorio riconoscibile dovrà essere limitato ai vizi indicati ai punti ai punti 1) infiltrazione copertura, 3) marciapiedi, 4) pendenza box, 5) stuccatura piastrelle, 8) ossidazione serramenti, 9) adeguamento canne fumarie, 11) sistemazione doccia bagno, per complessivi € 16.477,81, oltre IVA, in quanto gli stessi riguardano difetti di costruzione dell'immobile.
Appello incidentale P_
pagina 14 di 22 Con il primo motivo sub lett. A) intitolato SULL'ASSERITA RESPONSABILITA' DI DA
si contesta la sentenza per avere il Tribunale accertato la responsabilità di , ritenendolo P_ P_ passivamente legittimano (in solido con ex art. 1669 c.c. in qualità di direttore dei Controparte_21 lavori senza, tuttavia, aver fornito alcuna motivazione, ma limitandosi a rinviare alla (molto contestata)
CTU.
Al contrario, l'appellante sostiene che (pur essendo nota l'applicazione estensiva della norma) i vizi/difetti di cui si discute non possono essere considerati di gravità tale da essere sussunti nell'art. 1669 c.c., quantomeno, non tutti in quanto, in parte, non incidono sugli elementi essenziali della struttura e della funzionalità dell'opera.
Inoltre, il non ha ricoperto il ruolo di direttore dei lavori in relazione al quale è stato condannato in P_ primo grado, ma ha presentato – ben prima dell'avvio delle trattative per la compravendita tra e i Pt_5
NOi – alcune pratiche presso il Comune di RB ricoprendo il ruolo di tecnico Parte_10 progettista per alcuni specifici aspetti (attività rispetto alla quale il Tribunale non ha ricondotto alcuna responsabilità).
Con il secondo motivo sub lett. B. intitolato SULL'ASSENZA DI SOLIDARIETA' di P_
con e e SULLA GRADUAZIONE E
[...] Parte_5 Controparte_8
SEPARAZIONE DELLE RESPONSABILITA' si sostiene che non si possono addebitare a P_ responsabilità per opere che già erano state completate, allorquando, il ha comprato l'immobile e Pt_5 nelle quali l'appellante non è stato in alcun modo coinvolto e neppure quelle connesse all'ipotizzata inabitabilità, per ipotetiche false dichiarazioni di sul collaudo statico fatto prima del suo acquisto. Pt_5
Parallelamente, non si possono addebitare a responsabilità per questioni che riguardano le garanzie P_ del venditore ex art. 1490 e ss c.c. di cui deve rispondere il solo La eventuale responsabilità non è Pt_5 stata sufficientemente graduata e tenuta separata dal Tribunale, che si è limitato ad applicare la solidarietà di cui all'art. 2055 c.c.
Con il terzo motivo sub lett. C. intitolato SULLA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO,
SULL'ADDEBITO DELLE SPESE DI ATP e DI GIUDIZIO DI PRIMO GRADO (incluse CTU,
CTP di ATP e CTU di primo grado) e SUL CONCORDO DI COLPA d CP CP_3 si sollevano le medesime critiche avanzate dalle difese delle Compagnie in relazione all'errata ed eccessiva liquidazione del danno che il Tribunale ha riconosciuto a favore degli acquirenti, alle quali, quindi, si rimanda (vedi secondo motivo appello e secondo motivo appello . CP_6 Parte_13
In ogni caso si sottolinea che il risarcimento non può mai tradursi per i danneggiati in un arricchimento, e può essere commisurato al quantum necessario per l'eliminazione di vizi/difetti solo nei limiti di pagina 15 di 22 proporzione rispetto al valore dell'immobile. Peraltro, affinché possa essere riconosciuto un risarcimento, non solo devono essere accertati i vizi/difetti, ma questi devono essere imputabili a coloro a cui il risarcimento viene domandato e devono aver generato un danno ingiusto. Nel caso di specie e CP hanno acquistato la villa de qua per € 180.000,00 e quindi del tutto sproporzionato è l'importo di CP_3 oltre 150.000, 00 liquidato dal Tribunale. Viene eccepito, inoltre, il concorso di colpa degli acquirenti che, hanno accettato di acquistare l'immobile nello stato in cui si trovava e hanno poi lamentato danni ben maggiori di quelli in buona fede considerabili aggravando, anche, le spese di giudizio delle quali si chiede la compensazione.
Infine, con il quarto motivo intitolato SULLA MANCATA AMMISSIONE DELLE ISTANZE
ISTRUTTORIE si censura la mancata ammissione delle istanze istruttorie che erano state formulate e che il Tribunale ha genericamente rigettato e per le quali insiste in questa sede anche, per la già richiesta rinnovazione della CTU.
Opinione della Corte
Ritiene il Collegio di poter accogliere il solo appello principale e di dover rigettare gli appelli incidentali per le seguenti ragioni.
È, infatti, senz'altro fondato il primo motivo dell'appello principale di , con il quale si contesta CP_6
l'accoglimento della domanda di manleva avanzata dalla assicurata La polizza Zurich Valore Parte_6
Impresa” nr. 824A6180, stipulata da a garanzia della responsabilità civile verso terzi, per l'attività Parte_6 assicurata di “lavori di completamento e di finitura di edifici” prevede espressamente alla lettera e) del capitolo
“Esclusioni e delimitazioni” che la garanzia non opera e non tutela l'assicurata per i “danni alle cose sulle quali si eseguono i lavori e alle cose e/o opere in costruzione”. Come si legge nel contratto, esso è stato stipulato a tutela dell'assicurata per sinistri verificatisi durante il periodo di efficacia del contratto (vale a dire a decorrere dalle ore 24.00 del 9 novembre 2016). L'assicurazione prevede un massimale per la responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro, per anno e per sinistro, di €
500.000,00, con previsione di franchigia di € 250.00 per la responsabilità civile verso terzi e di € 2.500,00 per la responsabilità civile verso i prestatori di lavoro. Alla voce “lavori presso terzi”, a titolo di risarcimento dei danni, la polizza prevede il massimo esborso di € 100.000,00 per sinistro.
Il contratto di garanzia di cui si discute regola, dunque, la fattispecie della responsabilità civile verso terzi.
Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto quest'ultimo sia obbligato a pagare a terzi a seguito di un fatto colposo a lui addebitabile a titolo di inadempimento;
i danni indennizzabili sono quelli cagionati accidentalmente a terzi in occasione dello svolgimento dell'attività imprenditoriale, ma al di fuori della sfera direttamente incisa da tale attività. Nel
pagina 16 di 22 caso di specie, invece, è pacifico che i danni consistono nei costi di rifacimento di opere non eseguite secondo la regola dell'arte ovvero il loro controvalore.
L'accoglimento del primo motivo di gravame assorbe l'esame del secondo che è stato proposto solo in via subordinata e che riguarda il quantum risarcitorio riconosciuto dal Tribunale a favore di e CP CP_3 che verrà, comunque, esaminato nel prosieguo con gli appelli incidentali.
Appello incidentale Parte_4
Come già anticipato non possono, invece, essere accolte le censure sollevate dalla Parte_4
[...]
Quanto alla prima doglianza, ritiene la Corte di dover pienamente condividere quanto argomentato dal
Tribunale, in ordine alla operatività della polizza a favore di . Contrariamente a quanto P_ sostenuto, infatti, la garanzia come si legge a pag.4 punto 2.1. del contratto, nell'indicare il rischio assicurato alla lett A) prevede che l'Assicurazione tenga indenne l dalle somme che lo stesso sia Parte_14 tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento per “…i danni involontariamente cagionati a terzi nell'esercizio dell'attività professionale indicata nel modulo di polizza svolta nei limiti previsti dalle leggi e dai regolamenti”. La Compagnia non ha sollevato alcuna contestazione sull'operato del P_ che, quindi, ha il diritto di essere manlevato per i danni di cui si discute per come accertati dal CTU, involontariamente cagionati agli acquirenti proprio nell'esercizio della sua attività professionale.
In aggiunta a tale previsione, la clausola prevede poi che “l'assicurazione valga anche per danni alle opere di natura edile progettate e/o soggette a Direzione lavori nonché ai relativi impianti di servizi provocati da crollo, rovina totale o parziale delle opere stesse”. Come giustamente sottolineato dal Tribunale, tale inciso non restringe ma allarga la copertura alla categoria di danni di cui all'art. 1669 c.c. nella quale, comunque, rientrano i danni subiti dagli acquirenti.
Anche il secondo motivo non può essere accolto.
La Compagnia sostiene alla lett. a) l'ingiustizia della sua condanna a rifondere a le spese di lite, P_ perché così facendo il Tribunale gli avrebbe riconosciuto le spese di resistenza di cui all'art. 1917 terzo comma c.c. Basta, tuttavia, leggere il capo G) del dispositivo per evincere la totale infondatezza della doglianza. Il capo G della sentenza non riguarda le predette spese, bensì, le spese di lite conseguenti alla soccombenza di rispetto alla domanda di manleva proposta dal . Orbene, le spese di lite Parte_4 P_ seguono la soccombenza, pertanto, essendo stata condannata a manlevare e non essendoci ragioni P_ per procedere diversamente la condanna alle spese appare del tutto corretta.
Passando, invece, alle censure di cui alla lett. b) che hanno ad oggetto le risultanze della CTU e l'ammontare del risarcimento riconosciuto a favore degli acquirenti, le stesse non possono essere accolte e pagina 17 di 22 quanto di seguito esposto vale anche le medesime doglianze sollevate dall'altro appellante incidentale
. Andando ad esaminare i singoli profili si ritiene che: P_
Adesione alle conclusioni del CTU
In primo luogo, come giustamente osservato dalla difesa degli appellati e allorché, il CP CP_3
Giudice di merito aderisce al parere del CTU in quanto riconosce convincenti le conclusioni dello stesso, non è tenuto ad esprimerne in modo specifico le ragioni della sua adesione. Nel caso di specie, lo stesso
CTU ha poi replicato puntualmente a tutti le osservazioni sollevate dalle parti, pertanto il richiamo alla predetta CTU da parte del Tribunale è senz'altro sufficiente.
Sulla quantificazione dei costi
Non può certo trovare accoglimento la generica richiesta di abbattimento dei costi nella percentuale del
20% perché influenzati dal rialzo dei prezzi dovuto ai Bonus edilizi perché l'incremento dei prezzi in edilizia
è reale ed è proseguito anche successivamente. Inoltre, non fondata è la richiesta di azzerare gli oneri per imprevisti essendo l'edificio noto o quella di “abbattere gli oneri di consulenza e progettazione almeno del 40%, perché oltremodo elevati rispetto al mercato del momento.
Il CTU, infatti, ha adeguatamente risposto, dando atto che i costi di ripristino sono elevati rispetto al prezzo dell'immobile ma questo deriva dal fatto che gli interventi di ripristino non possono più essere eseguite “in corso d'opera” durante il cantiere e pertanto, i costi di cantierizzazione incidono in misura maggiore. L'importo complessivo è pertanto stato calcolato sommando al valore delle opere edili (€
94.161,30) imprevisti nella misura del 10% (€ 9.416,13), gli oneri per l'installazione del cantiere e dei ponteggi (€ 11.156,87) e quelli obbligatori di sicurezza (€ 5.000,00), nonché le spese tecniche complessivamente considerate (€ 25.302,61), oltre a IVA e accessori: il tutto secondo il dettaglio puntualmente compilato a pag. (23) della CTU.
Sulla non imputabilità di taluni vizi all'impresa e al direttore lavori stante la loro preesistenza.
Contrariamente a quanto sostenuto dagli appellati, tutti i vizi e difetti accertati dal CTU sono il frutto dell'operato della in quanto afferenti ad opere dalla medesima realizzate. Il consulente, infatti, Parte_6 ha potuto individuare quanto costruito dalla dall'esame dei documenti prodotti in causa, Parte_6 compresi quelli allegati al fascicolo relativo all'A.T.P. e quelli reperiti in depositati dagli stessi Pt_9 convenuti. In particolare, come si legge nella perizia, la ha realizzato: -la ridistribuzione degli Parte_6 spazi interni;
-la posa degli impianti idrico sanitario, gas ed elettrico;
-la realizzazione dei pavimenti interni e della nuova scala interna;
-la posa dei serramenti;
-il rifacimento dei bagni con posa dei sanitari;
-la realizzazione delle finiture interne ed esterne (compresa la pavimentazione dei marciapiedi perimetrali esterni); -la modifica della facciata;
-la pavimentazione esterna. Il puntuale raffronto tra la Perizia redatta dal fallimento per la vedita all'asta, le fotografie allegate alla perizia di cui sopra, la CILA presentata da
[...] in data 17 gennaio 2017, che è composta anche dalla Relazione tecnica per modifiche interne e Pt_6 pagina 18 di 22 completamento, nonché, la Relazione tecnica ex Legge 10/1991, entrambe a firma del Per. Ind. P_
(Allegato 2). Relazione tecnica ex Legge 10, danno atto che si è trattato di “un'importante ristrutturazione di primo livello, relativa ad edifici ad energia quasi zero, realizzata mediante opere di coibentazione e un impianto di riscaldamento ad alta efficienza”. Pertanto, la - mancata coibentazione della copertura, dei muri perimetrali e dei pavimenti;
il mancato adeguamento degli impianti a fonti rinnovabili riguardano proprio, parti dell0immobile che sono state oggetto dell'intervento della su incarico del committente Parte_6 [...]
CP2
Riconoscibilità dei vizi
Contrariamente a quanto sostenuto, il CTU ha accertato che i vizi individuati non possono essere definiti facilmente riconoscibili e/o percepibili in quanto si tratta di problematiche che, non solo persone prive di particolari competenze tecniche in campo edilizio - non avrebbero potuto in alcun modo riconoscere, ma neppure lo stesso perito nominato dalla Banca senza la nomina di un esperto avrebbe potuto individuare, anche perché si sono manifestati successivamente all'acquisto (seppur molto precocemente, a soli 11 mesi dallo stesso). Si pensi ad esempio all'accertamento della presenza di ponti termici, di scarichi a parete non conformi, dell'isolamento inadeguato della muratura perimetrale, della copertura e del solaio contro terra difformi rispetto a quanto dichiarato dal progettista, ovvero si pensi all'assenza di quanto dichiarato e mai realizzato nella Relazione tecnica ex Legge 10/91 in merito all'impianto di riscaldamento o infine, alla presenza di problemi che si sarebbero manifestati successivamente alla compravendita (la precoce ossidazione dei serramenti, il precoce deterioramento della pavimentazione, etc.).
Sul godimento del bene
Contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, il fatto che gli acquirenti tutt'ora occupino l'immobile non comporta il venir meno dell'esistenza dei vizi e difetti accertati in sede di CTU, ed il diritto al risarcimento dei costi necessari per la loro eliminazione. I vizi e difetti che rendono gravoso il godimento dell'immobile ex art. 1669 c.c. non necessariamente devono comportare il trasferimento di chi vi abita e sul punto il CTU ha chiaramente evidenziato che (cfr. relazione integrativa CTU pagina 13): “i vizi/problemi/difetti dell'immobile sono tutti da considerarsi in grado di incidere o addirittura inficiare del tutto il pieno godimento di un immobile e la sua funzionalità corretta”.
Appello incidentale P_
In relazione ai motivi di gravame che il ha sollevato lamentando le medesime doglianze avanzate da P_ si richiama integramente quanto sopra detto. Parte_4
In relazione alle restanti censure, non può certamente essere accolto il primo motivo, laddove, si sostiene che il avrebbe svolto una limitata funzione di Progettista meramente Tecnico. Invero, la qualifica Pt_15 del non solo quale Progettista ma anche Direttore dei Lavori è pacificamente documentata, come P_ pagina 19 di 22 accertato dal CTU dalla CILA per modifiche interne e completamento depositata il 17.01.2017 prot.
n° 161 (pag. 8 dell'all. 2 alla CTU;
II CTU pag. 9), sottoscritta dal p.e. “in qualità di tecnico incaricato alla P_ progettazione e direzione lavori” per le opere di completamento impianto idrico sanitario e riscaldamento, completamento impianto elettrico, posa di tubi corrugati, formazione di sottofondo pavimenti, completamento intonaco interno, posa rivestimento bagni e cucina, posa di pavimentazione nei locali, opere di tinteggiatura interna plafoni e pareti, posa di porte interne, posa di sanitari e rubinetterie e quindi non (come egli sostiene a pag. 35 dell'atto di appello) unicamente per i sistemi di illuminazione, impianti di climatizzazione, di isolamento termico e di ricambio dell'aria; e dalla SCIA dell'11.03.2017, laddove, il p.e.
dichiara di essere “incaricato anche come direttore dei lavori delle opere architettoniche” (pag. 14 dell'all. 4 P_ alla CTU;
II CTU pagg. 10-11) con riferimento alle opere di manutenzione straordinaria consistenti in
“modifiche di facciata;
finiture colore facciata, posa serramenti, posa recinzione, finiture e completamento giardino e box”
(pag. 21 dell'all. 4 alla CTU;
II CTU pagg. 10-11).
Il stesso ha poi sottoscritto, in qualità di tecnico incaricato, l'autocertificazione per il rilascio del P_ certificato di agibilità di cui all'all. 9 della CTU, affermando che “l'immobile è stato realizzato conformemente al progetto approvato” per cui di tale dichiarazione, poi non rispondente alla realtà, deve risponderne unitamente al e all'Impresa. Pt_5
Del tutto correttamente, il Tribunale ha, quindi, riconosciuto la sua responsabilità in via solidale ai sensi dell'art. 2055 c.c. per tutte le opere realizzate perché secondo quanto previsto dall'art. 1669 c.c. rispondono dei suddetti vizi tutti coloro che hanno collaborato alla costruzione, sia nella sua fase ideativa con la redazione del progetto, sia in quella attuativa. E, altrettanto, giustamente il Tribunale ha riconosciuto i costi per l'ottenimento del certificato di agibilità che, stante la realizzazione di opere strutturali, comprende necessariamente gli oneri di consulenza per l'ottenimento del certificato di idoneità statica e relative prove.
Sul concorso di colpa di e CP CP_3
Ritiene la Corte del tutto inesistente il lamentato concorso di colpa degli acquirenti sostenuto dalla difesa del per avere gli stessi accettato di acquistare l'immobile nello stato in cui si trovava, e per avere poi P_ lamentato danni ben maggiori di quelli in buona fede considerabili aggravando, anche, le spese di giudizio,
e perché “non hanno ritenuto opportuno neppure vagliare con il la questione dell'ipotetica inagibilità Parte_9 dell'immobile”. Si tratta di addebiti del tutto opinabili che discendono da considerazioni soggettive, che non integrano i presupposti di cui all'art. 1227 c.c.
Infine, non può essere accolto neppure il quarto motivo, con il quale si reiterano le istanze istruttorie e si chiede il rinnovo della CTU poiché, come giustamente rilevato dal Tribunale, l'acquisizione dell'ATP, e l'espletamento di una seconda CTU, nonché, i documenti prodotti dalle parti, superano e rendono pagina 20 di 22 superflue le istanze istruttorie articolate dal , né sussistono valide ragioni per un rinnovo della CTU P_ avendo l'ing. esaurientemente e logicamente motivato in merito a tutte le osservazioni sollevate Per_1 dalle parti.
In definitiva, in accoglimento del solo appello principale di , in riforma dei capi B, C, D, della CP_6 sentenza va rigettata la condanna alla manleva disposta a favore di e di conseguenza, la Parte_6 CP_6 non è tenuta a tenere indenne la dal pagamento a favore di e né delle spese di Parte_6 CP CP_3 lite di cui al capo B, né delle spese CTU di cui al capo C), né del risarcimento del danno, di cui al capo D).
Spese di lite
L' accoglimento del gravame di impone una nuova regolamentazione delle spese di lite anche di CP_6 primo grado (capo F) nel rapporto con la sua assicurata perché è la che deve essere condannata Parte_6 ex art. 91 c.p.c. al rimborso delle stesse a favore di per ambedue i gradi. Vanno, invece, confermate CP_6 le restanti statuizioni del Tribunale in punto di spese, stante il rigetto degli appelli incidentali.
Quanto alla regolamentazione delle spese del presente grado tra altre parti, va condannata al Parte_4 rimborso a favore di , e quest'ultimo in solido con sul punto è parimenti P_ Controparte_23 soccombente- va condannato al rimborso delle spese di lite a favore di e CP CP_3
Possono essere invece integralmente compensate quelle tra e tra Parte_5 Parte_6 P_ di loro non avendo i primi proposto appello incidentale.
Viceversa, non può essere accolta la domanda di rimborso delle spese di lite avanzata da CP_4 perché la notifica dell'atto di appello da parte di è stata effettuata ai sensi degli articoli 331 e 332 CP_6
c.p.c. e non sono state formulate domande nei suoi riguardi. I soggetti destinatari della notificazione ex art. 332 c.p.c. non acquistano la qualità parte nel giudizio di impugnazione - perché tale notificazione non integra la chiamata in giudizio dei soggetti cui è rivolta -, ma soltanto una litis denuntiatio, volta ad evitare il frazionamento delle impugnazioni avverso la medesima sentenza. In tale situazione, sulla scorta anche della più recente giurisprudenza in tema, la richiesta liquidazione delle spese di lite non potrà trovare accoglimento (Cassazione Civile, Ordinanza n. 8491 del 24 marzo 2023).
La liquidazione viene fatta ex D.M. 55/2014 tenuto conto della attività svolta, della difficoltà delle questioni trattate e del valore della causa, facendo riferimento agli importi medi previsti per le cause comprese nello scaglione da €52.000,01 a €260.000,00, con esclusione della fase istruttoria per il presente grado.
Segue, inoltre, la declaratoria della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti incidentali dell'ulteriore importo pari al contributo unificato, ex art. 13 comma 1 quater DPR 30 Maggio
pagina 21 di 22 2002 n. 115 così come modificato, trattandosi di controversia promossa dopo l'entrata in vigore (il
31.01.2013) della modifica introdotta con l'art.1 comma 17, L n. 228/2012.
PQM
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciandosi sull'appello principale proposto da
e su quelli incidentali proposti da Controparte_7
e da avverso la sentenza del Tribunale di Pavia Pt_4 Parte_4 P_
330/2024 pubblicata il 15.02.2024, in così provvede:
1) in accoglimento dell'appello principale ed in riforma dei capi B) C) e D) della sentenza impugnata rigetta la domanda di manleva formulata da nei confronti di Parte_6 [...]
Controparte_7
2) rigetta entrambi gli appelli incidentali;
3) condanna a rimborsare a Parte_6 Controparte_7
e spese di lite di entrambi gradi di giudizio che si liquidano per il primo grado in
[...] complessivi €14.103,00 e per il presente grado in complessivi €9.991,00 oltre iva, cpa e rimborso spese forfetario al 15% per entrambi i gradi;
4) conferma nel resto l'impugnata sentenza.
5) Condanna a rimborsare a favore di le spese di lite Parte_4 P_ del presente grado che si liquidano in complessivi €9.991,00 oltre iva, cpa e rimborso spese forfetario al
15%;
6) condanna in via solidale e a rimborsare a favore P_ Parte_4 di e le spese di lite del grado che si liquidano in complessivi € 9.991,00 Controparte_2 Controparte_3 oltre iva, cpa e rimborso spese forfetario al 15%;
7) rigetta la domanda di rimborso delle spese di lite del grado avanzata da nei confronti di CP_4
; CP_6
8) compensa integralmente tra le altre parti le spese di lite del grado.
9) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di entrambi gli appellanti incidentali, dell'ulteriore importo pari al contributo unificato, ex art. 13 comma 1 quater DPR 30 Maggio 2002 n. 115;
10) rigetta ogni altra domanda o istanza.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 9.04.2025. il Cons. est. Il Presidente
Maria Teresa Brena Francesco Distefano
pagina 22 di 22
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE composta dai magistrati
Dott. Francesco Distefano Presidente
Dott. Maria Teresa Brena Consigliere rel.
Dott. Irene Lupo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa d'appello promossa avverso la sentenza del Tribunale di Pavia n. 330/2024 pubblicata il
15.02.2024
DA
– (P.I. Parte_1 Parte_2 Parte_3
), con il patrocinio dell'avv. MARCO LOCATI e domicilio eletto in INDIRIZZO P.IVA_1
TELEMATICO presso avv. MARCO LOCATI
APPELLANTE PRINCIPALE
CONTRO
( , con l'Avv. Daniela Ballariano (C.F. ) P_ C.F._1 C.F._2 ed elettivamente domiciliato anche IN VIA TELEMATICA presso lo studio della medesima in Milano, Via
Saverio Mercadante n. 3.;
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_4 P.IVA_2
DAVELLI CATERINA ANTONIETTA e domicilio eletto in INDIRIZZO TELEMATICO presso avv.
DAVELLI CATERINA ANTONIETTA
APPELLATI – APPELLANTI INCIDENTALI
pagina 1 di 22 E CONTRO
(C.F. ) e (C.F. Controparte_2 C.F._3 Controparte_3
), con il patrocinio dell'avv. ZORZOLO ELISA e domicilio eletto in INDIRIZZO C.F._4
TELEMATICO presso avv. ZORZOLO ELISA;
(C.F. ) con l'Avv. to CARMELO DAMIANO (C.F.: Parte_5 CodiceFiscale_5
) ed elettivamente domiciliato in Milano, Via S. Barnaba, n. 30, presso il suo CodiceFiscale_6 studio
, (P.Iva: ) con sede in Novate Milanese Parte_6 P.IVA_3
(MI), Via Carso, 7 con l'Avv. IVANO FAZIO del Foro di Busto Arsizio (C.F.: – C.F._7
Pec: – Fax: 02/54120225) sito in Milano, Via San Barnaba, Email_1
n. 30;
APPELLATI
e, ai sensi degli artt. 331 e 332 c.p.c. con la citazione in giudizio di
, persona del suo titolare (C.F. Controparte_4 Controparte_4
), rappresentato e difeso dall'Avv. SALVATORE BUCCHERI del Foro di Milano C.F._8
(C.F. ), con studio in Milano, Via Bergamo, n. 12/a C.F._9
contumace. Controparte_5
APPELLATI
CONCLUSIONI
PER ZURICH: “Voglia l'Illustrissima Corte d'Appello di Milano, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione
e allegazione, previa ogni più opportuna declaratoria, così decidere:
- nel merito: a) per i motivi esposti in narrativa, in riforma della sentenza del Giudice del Tribunale di Pavia, dottoressa
Mariaelena Cunati, n. 330/2024, emessa il 14 febbraio 2024 e pubblicata il 15 febbraio 2024, accertare e dichiarare
l'inoperatività della polizza “Zurich Valore Impresa” nr. 824A6180 in relazione al sinistro per cui è causa e, per l'effetto, rigettare la domanda di manleva formulata da nei confronti di Parte_6 [...]
(già ), mandando Controparte_6 Controparte_7 indenne la Compagnia da qualsivoglia obbligo nei confronti di Parte_6
b) rigettare l'appello incidentale proposto dal signor in relazione all'esclusione della responsabilità dello stesso, in P_ solido con e nella causazione dei danni lamentati dai signori e Parte_5 Controparte_8 CP
e alla conseguente condanna al pagamento delle somme di cui ai capi A), B) e C) della pronuncia di primo grado;
CP_3 pagina 2 di 22 b) rigettare la domanda di condanna alle spese di lite formulata da nei confronti di CP_4 Controparte_4 [...]
, tenuto conto che l'atto di appello è stato notificato a Controparte_6 [...]
ai sensi e per gli effetti degli articoli 331 e 332 c.p.c., emettendo la declaratoria del caso. Controparte_4
- in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui dovesse essere confermato l'obbligo di
[...]
(già ) a tenere indenne Controparte_6 Controparte_9
accertato e dichiarato che il risarcimento dovuto ai signori e è pari a € Controparte_8 CP CP_3
16.477,81 (al netto dell'IVA), limitare la condanna alla manleva della Compagnia alla sola quota di responsabilità dell'assicurata e, in ogni caso, nel rispetto delle condizioni di polizza e, in particolare, nei limiti della garanzia assicurativa prestata alla voce “lavori presso terzi” che stabilisce quale massimo esborso, per sinistro, a titolo di risarcimento dei danni
l'importo di €100.000,00, tenuto conto della franchigia e dello scoperto contrattualmente previsti;
- emettere ogni altra statuizione, provvidenza e/o declaratoria del caso. Con vittoria di spese di entrambi i gradi del giudizio, oltre al rimborso forfetario di quelle generali nella misura del 15% ed agli accessori di legge”
Per P_
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, ogni contraria/diversa istanza/eccezione/deduzione disattesa, per tutti i motivi di cui in atti,
NEL MERITO Rigettare l'appello principale proposto da Parte_7
in relazione all'esclusione della condanna della stessa a manlevare (Capo D,
[...] Controparte_8 pagina 18 della sentenza) salvo – con riferimento alla domanda subordinata e per quanto specificato in atti – per quanto riguarda la riforma in riduzione quantum del risarcimento riconosciuto dalla sentenza di primo grado ai NOi e CP
e, quindi, anche della sua manleva. CP_3
Rigettare l'appello incidentale proposto da in relazione all'esclusione della condanna Parte_4 della stessa a manlevare e a rimborsare a quest'ultimo le spese di lite di ATP e primo grado (Capi E e G, P_ pagina 18 della sentenza) salvo – con riferimento alla domanda subordinata e per quanto specificato in atti – per quanto riguarda la riforma in riduzione quantum del risarcimento riconosciuto dalla sentenza di primo grado ai NOi e CP
(Capo A, pagina n. 17 della sentenza) e, quindi, anche della sua manleva. CP_3
In accoglimento dell'appello incidentale proposto da riformare – nei termini e per i motivi indicati in narrativa P_
- la sentenza n. 330/2024 pubblicata dal Tribunale di Pavia in data 15/02/2024 con riferimento ai capi (Principale senza lettera identificativa, A, B, C) in cui accerta la responsabilità di in solido con e P_ Parte_5 [...]
e li condanna a pagare a e le somme indicate ai capi A), Parte_6 Controparte_2 Controparte_3
B) e C) e, quindi, In via principale: respingere - con riferimento al NO – tutte le domande dei NOi P_
e Controparte_2 Controparte_3
In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento – anche parziale – delle domande avanzate nei confronti del NO da e accertare e dichiarare la quota di responsabilità e/o P_ CP CP_3
pagina 3 di 22 corresponsabilità dello stesso, limitare la condanna a tale quota e, in ogni caso, dichiarare la Parte_4 tenuta a tenere indenne e a manlevare il NO da qualsivoglia conseguenza pregiudizievole e,
[...] P_ per l'effetto, condannarla a pagare (nei limiti di massimali/scoperti/franchigie contrattuali) tutte le somme (incluse eventuali spese di soccombenza da pagarsi agli stessi per il giudizio) che risultassero eventualmente dovute da ai NOi P_
e e/o a terzi,. Pt_8 CP_3
IN OGNI CASO: Con vittoria delle spese e competenze di lite nei confronti di tutte le parti, con riferimento al procedimento di accertamento tecnico preventivo, al primo grado di giudizio e al presente procedimento, maggiorate degli accessori di legge (Spese generali, CPA, IVA).
IN VIA ISTRUTTORIA: (si ripropongono per quanto dovesse eventualmente occorrere, le istanze istruttorie formulate in primo grado): A) Disporre la rinnovazione della CTU con nomina di altro tecnico o collegio peritale per meglio valutare: (I) il valore dell'immobile oggetto di causa;
(II) i vizi/difetti lamentati da controparte e, in particolare, la sussistenza/incidenza degli stessi, l'assenza di nesso causale con l'incarico conferito dal NO al NO e da Parte_5 P_ quest'ultimo effettivamente accettato e svolto;
(III) le risultanze della – contestata – perizia effettuata dall'Ing. Per_1
B) Disporre l'interrogatorio formale di: (convenuto), NO (terzo chiamato), Parte_5 Controparte_4 CP
e (attori) sulle circostanze di seguito capitolate precedute da locuzione “Vero che”.
[...] Controparte_3
C) Disporre l'escussione dei testi indicati sulle circostanze di seguito capitolate precedute da locuzione “Vero che”.
1. , in qualità di titolare dell'impresa IN CASA Servizi Immobiliari (agenzia immobiliare tramite la P_0 quale l'immobile de quo è stato compravenduto), domiciliato in Piazza Unità d'Italia n. 21, Garlasco (PV);
2. V), in persona del Sindaco e/o del responsabile/delegato allo Sportello Unico per l'Edilizia, Via Parte_9
Roma n. 116, RB (PV);
3. Arch. (CTU del procedimento esecutivo nell'ambito del quale il NO ha acquisito la Persona_2 Parte_5 proprietà dell'immobile de quo), Via Grassano n. 18, San Giuliano Vecchio (AL);
4. Notaio (Notaio che ha stipulato l'atto di compravendita immobiliare), domiciliato in Via Palestro n. 10, Persona_3
Pavia (PV);
5. (Fabbro) in qualità di legale rappresentante di (già P_1 Controparte_12
, domiciliato in Via De Amicis n. 7, NO OS (MI). Controparte_13
6. (Elettricista già titolare dell'impresa individuale Servizi Casa K.S.), domiciliato in Milano, Controparte_14
Via Gianicolo n. 10.
7. (certificatore impianti, già titolare dell'omonima ditta individuale), domiciliato in Settimo Milanese (MI), P_5
Via G. Di Vittorio n. 15.
8. domiciliata in CO (MI), Via Vittorio Emanuele n. 51. Controparte_16
Capitoli di prova:
1. Allorquando, tra Marzo e Aprile 2017, i NOi – lo hanno - più volte - CP CP_3 visionato ai fini dell'acquisto, l'immobile de quo era già completo in tutti i suoi elementi (ad eccezione della pavimentazione box ed esterna) e presentava un impianto di riscaldamento a radiatori? pagina 4 di 22 [Teste n. 1, Interrogatorio formale e Parte_5 Controparte_2 Controparte_3
2. Allorquando, nel mese di Aprile dell'anno 2017, è stato visionato ai fini di perizia di stima per la concessione di mutuo bancario in favore dei NOi – l'immobile de quo era già completo in tutti i suoi elementi (ad eccezione CP CP_3 della pavimentazione box ed esterna) e presentava un impianto di riscaldamento a radiatori come da riproduzioni fotografiche prodotte sub. 3 fascicolo - CP CP_3
[Teste 1, Interrogatorio formale e Controparte_4 Parte_5 CP CP Controparte_3
3. In occasione di tutti i sopralluoghi effettuati presso l'immobile de quo tra Marzo e Aprile 2017, i NOi Parte_10 mai hanno chiesto e/o ipotizzato e/o menzionato l'installazione presso l'immobile de quo di un impianto a pannelli
[...] radianti e/o di pannelli solari termici e/o di pannelli fotovoltaici?
[Teste 1, Interrogatorio formale e Controparte_4 Parte_5 CP CP Controparte_3
4. I NOi – hanno manifestato interesse ad acquistare l'immobile de quo e di gradirlo nello stato di fatto CP CP_3 in cui lo hanno visionato in occasione dei sopralluoghi effettuati tra Marzo e Aprile 2017 come dagli stessi dichiarato anche nella proposta di acquisto prodotta sub. doc. n. 12P – CP CP_3
[Teste 1, Interrogatorio formale e Parte_5 Controparte_2 Controparte_3
5. I NOi – allorquando hanno visionato l'immobile de quo e formulato la proposta di acquisto di cui al CP CP_3 capitolo precedente, sapevano che il proprietario lo aveva acquistato all'asta e, successivamente, aveva fatto Parte_5 eseguire dei lavori di completamento?
[Teste 1, Interrogatorio formale e Parte_5 Controparte_2 Controparte_3
6. I lavori di completamento di cui al capitolo precedente erano terminati allorquando i NOi hanno Pt_10 CP_3 visionato l'immobile ai fini dell'acquisto (ad eccezione della pavimentazione box ed esterna)?
[Teste 1, Interrogatorio formale e Parte_5 Controparte_2 Controparte_3
7. Lo stato di fatto e di diritto dell'immobile allorquando era oggetto di procedura esecutiva immobiliare (Tribunale di Pavia
RGE 260/2012) era quello descritto nella perizia del lei redatta tra Dicembre 2012 e Gennaio 2013 e prodotta sub. doc.
n. 1 del convenuto Parte_5
[Teste 3, interrogatorio formale Parte_5
8. Al tempo della perizia di cui al capitolo precedente, presso l'immobile de quo erano presenti le predisposizioni per gli impianti come nella stessa indicato?
[Teste 3, interrogatorio formale Parte_5
9. In occasione della compravendita dell'immobile de quo in favore dei NOi nel mese di Settembre Parte_10 dell'anno 2017, presso Notaio scelto dagli acquirenti, l'immobile è risultato totalmente esente da vizi documentali/amministrativi come da atto notarile prodotto sub. doc. n. 2 del convenuto Parte_5
[Teste 4, Interrogatorio formale e Parte_5 Controparte_2 Controparte_3
pagina 5 di 22 10. In relazione ai lavori fatti eseguire presso l'immobile per cui e causa da all'impresa Parte_5 Parte_6 tutti gli ordini/indicazioni a lavoratori e/o professionisti esterni (fabbro, elettricista, certificatore) coinvolti sono stati dati dal
NO Parte_5
[Testi 5, 6, 7 e interrogatorio formale Parte_5
11. In relazione alle pratiche connesse all'immobile per cui è causa il NO ha ricevuto, accettato e svolto P_ unicamente l'incarico di progettista incaricato della presentazione delle pratiche comunali limitatamente a: (I) Autorizzazione paesaggistica semplificata per modifica facciata (Protocollo 66/2017 del 10/01/2017, rilasciata con SCIA 981/2017 dell'11/03/2017); (II) Pratica edilizia per completamento immobile (CILA 17/01/2017) e relativa variante non essenziale relativamente (CILA 1187 del 28.03.2007).
[Teste 2, 8 e interrogatorio formale Parte_5
12. Con riferimento a tutta l'attività svolta in relazione all'immobile per cui è causa, il NO ha Parte_5 corrisposto al NO unicamente l'importo di € 2.800,00 di cui alle fatture prodotte sub. Doc. n. 1 fascicolo P_
P_
[Teste 8 e Interrogatorio formale Parte_5
D) Disporre l'acquisizione del fascicolo relativo all'esecuzione immobiliare R.G. 260/2012, Tribunale di Pavia.
E) Ordinare, ex art. 210 c.p.c., al Comune di RB (PV), la produzione in giudizio di tutti i documenti/atti originali relativi a: - Autorizzazione paesaggistica semplificata per modifica facciata (Protocollo 66/2017 del 10/01/2017, rilasciata con SCIA 981/2017 dell'11/03/2017).
- Pratica edilizia per completamento immobile (CILA 17/01/2017) e relativa variante non essenziale relativamente
(CILA 1187 del 28.03.2007)”.
PER Controparte_17
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, reietta ogni diversa istanza eccezione o deduzione, giudicare:
-- In via principale: in accoglimento del primo motivo, riformare i capi E) e G) della sentenza Tribunale di Pavia n. 330 del 15.2.2024, respingendo la domanda di manleva formulata da con rifusione delle spese di lite dei due gradi P_ di giudizio e restituzione delle somme eventualmente corrisposte in esecuzione della sentenza;
-- In via subordinata: in accoglimento del secondo motivo lett. a) e/o b) riformare i capi G) ed A) della sentenza
Tribunale di Pavia n. 330 del 15.2.2024, dichiarando non indennizzabili le spese di resistenza dell'assicurato e/o contenendo il risarcimento del danno attoreo nella misura indicata in narrativa, con rifusione delle spese dei due gradi di giudizio;
Ai sensi dell'art. 346 cpc si riportano le conclusioni di primo grado
-- respingere le domande proposte nei confronti di previo rigetto delle domande tutte formulate Parte_4 nei confronti del p.i.e in quanto infondate per le ragioni espresse in narrativa, con la rifusione delle spese e P_ compensi di lite;
pagina 6 di 22 -- In subordine: nella non creduta ipotesi di accoglimento delle domande formulate nei confronti del p.i.e. P_ respingere la domanda di manleva svolta nei confronti di per le ragioni espresse in narrativa, Parte_4 con rifusione delle spese e compensi di lite;
-- In ulteriore subordine: nella non creduta ipotesi di accoglimento delle domande formulate nei confronti del p.i.e. P_
ove venisse accertata l'operatività della polizza azionata, liquidare il danno subìto dagli attori per il sinistro di cui è
[...] causa secondo le sue conseguenze dirette ed immediate, alla stregua delle concrete ed effettive risultanze istruttorie, con le diminuzioni ed esclusioni previste dall'art.1227 c.c., respingendo ogni maggiore pretesa, dichiarando In Parte_4 principalità: respingere le domande proposte nei confronti di tenuta a manlevare l'assicurato nei Parte_4 limiti dei patti di polizza e quindi con esclusione di quella quota di danno - di cui si chiede l'accertamento - che dovesse ricadere sull'Assicurato in virtù del vincolo di solidarietà, come da patto n.
3.4 delle CGA, con compensazione almeno parziale delle spese di lite;
-- In via istruttoria: in caso di rimessione della causa sul ruolo attendere le istanze ed opposizioni formulate nelle memorie ex art. 183/VI n. 2 e n. 3 depositate. - In ogni caso: con la rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio”
- per E CP CP_3
“-respingere le istanze formulate dall'appellante nelle proprie conclusioni alla voce “in via subordinata”, eccettuata la CP_6 parte relativa all'applicabilità dei limiti della garanzia assicurativa prestata;
- respingere le istanze formulate dall'appellante in via incidentale alla voce “in via subordinata” Parte_4 con riferimento alla riforma del capo A) della sentenza impugnata;
- respingere le istanze formulate dall'appellante in via incidentale alla voce “nel merito (…) in accoglimento P_ dell'appello incidentale proposto da riformare (…) la sentenza n. 330/2024 del Tribunale di Pavia in data P_
15/02/2024 con riferimento ai capi (Principale senza lettera identificativa, A, B, C)” ed alla voce “in via istruttoria”;
e per l'effetto: - confermare il contenuto della sentenza Tribunale di Pavia n° 330/2024, capi A), B) e C), per le ragioni esposte in narrativa;
- con integrale vittoria di spese dei due gradi di giudizio in favore dei signori e CP CP_3
per Parte_5
“Voglia l'Ill.ma Corte D'Appello adita, contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso e di legge: Nel merito: rigettare
l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_7
330/2024, emessa dal Tribunale di Pavia il 14 febbraio 2024 e pubblicata il 15 febbraio 2024 pronunciata nella causa
R.G. n. 1739/2021.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
pagina 7 di 22 In via istruttoria: Si insiste - occorrendo - per l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado, da intendersi qui interamente ritrascritte e, in particolare, si chiede Volersi disporre la rinnovazione della CTU”
PER Parte_6
“Voglia l'Ill.ma Corte D'Appello adita, contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso e di legge:
Nel merito: rigettare l'appello proposto da avverso Parte_7 la sentenza n. 330/2024, emessa dal Tribunale di Pavia il 14 febbraio 2024 e pubblicata il 15 febbraio 2024 pronunciata nella causa R.G. n. 1739/2021.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria: Si insiste - occorrendo - per l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado, da intendersi qui interamente ritrascritte, per tutte le ragioni esposte nella parte motiva dell'atto di costituzione in appello”
per Controparte_4
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, rigettata ogni diversa istanza eccezione o deduzione, giudicare: accertare e dichiarata l'estraneità di di al processo per cui è causa, conseguentemente estrometterlo dal CP_4 Controparte_4
Giudizio, ovvero dichiarare il passaggio in giudicato delle domande che direttamente lo riguardano. - in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, I.V.A. e C.P.A., nonché rimborso forfettario previsto dalla Tariffa professionale”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
-Giudizio di primo grado
Con atto di citazione notificato in data 19.3.2021, E Controparte_2 Controparte_3 convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Pavia, venditore dell'immobile Parte_5 sito in RB, via Borgo San Siro 11/B, acquistato dagli attori il 7.09.2017 al prezzo di € 180.000,00, e committente dei lavori di ristrutturazione in esso realizzati, Parte_6
(d'ora in poi solo impresa esecutrice di tali lavori,
[...] Parte_6 P_ progettista e direttore dei lavori, – perito estimatore incaricato Controparte_5 per la conclusione della pratica di mutuo, ottenuto per € 144.000,00 da – chiedendone la P_8 condanna per quanto di ragione ex artt. 1669, 2043, 2049 e 1218 c.c. a risarcire i danni patiti in conseguenza dei gravi difetti e delle difformità urbanistiche, edilizie e catastali accertati e/o emersi all'esito del procedimento svolto ante causam ex art. 696 bis c.p.c., quantificati in € 141.287.26, o in quella ritenuta, a cui aggiungere gli esborsi sostenuti in occasione del procedimento di ATP. pagina 8 di 22 Si costituiva che contestava la fondatezza delle pretese degli acquirenti, ritenendo la Parte_5 richiesta inammissibile per intervenuta decadenza e/o prescrizione, la CTU depositata in sede di istruzione preventiva nulla e/o inutilizzabile, i vizi lamentati inesistenti e/o indimostrati e/o a sé non imputabili, il risarcimento richiesto eccessivo e/o sproporzionato. Per il caso di condanna, chiedeva di essere manlevato dall'impresa esecutrice e dal progettista e direttore dei lavori . Parte_6 P_
Si costituiva svolgendo difese analoghe a quelle del venditore Parte_6 Parte_5 comunicava di essere assicurata per la RC con la compagnia che chiedeva di chiamare Parte_1 nel giudizio. ai fini dello svolgimento nei suoi confronti della domanda di manleva.
Si costituiva, altresì, , che parimenti eccepiva la decadenza e prescrizione dell'azione, P_
l'inesistenza dei vizi lamentati e l'assenza di responsabilità avendo svolto un'attività più limitata di quella ascritta (progettista incaricato di presentare alcune pratiche comunali). Dichiarava di essere assicurato per la
RC con polizza n. 2010/03/2079737 con la che chiedeva di poter Parte_4 chiamare in causa, al fine di essere da questa manlevato.
Si costituiva che contestava l'esistenza di alcuna responsabilità contrattuale e/o P_9 extracontrattuale a sé riconducibile e l'assenza del danno ascritto alla sua condotta (eventualmente limitato alla sola inagibilità dell'immobile), chiedendo di poter chiamare in causa CP_4 [...]
, autore materiale della relazione tecnica di stima. CP_4
Si costituiva, quindi, anche EFFESTUDIO di che svolgeva difese analoghe alla Controparte_4 chiamante e negava ogni addebito.
Con comparsa 11.11.21 si costituiva la per Parte_4 affiancarsi nel merito alle eccezioni svolte dall'assicurato e per eccepire la inoperatività del contratto di assicurazione.
Anche la compagnia Controparte_20
(d'ora in poi solo ), dopo aver eccepito l'inoperatività della polizza azionata dalla
[...] CP_6 [...] contestava in ogni caso la responsabilità della propria assicurata e l'ammontare del risarcimento Pt_6 richiesto dagli attori.
La causa veniva istruita mediante acquisizione del fascicolo d'ufficio del procedimento di ATP R.G.
4171/2019, l'espletamento di CTU integrativa ed il Tribunale, dopo aver rigettato le ulteriori istanze istruttorie rassegnate dalle parti, precisate le conclusioni, all'esito delle memorie difensive finali decideva la causa con la pronuncia qui impugnata.
Sentenza del Tribunale di Pavia n.330/2024
Il primo giudice così statuiva: “accertata la responsabilità solidale di Parte_5 Parte_6
e in relazione ai gravi difetti presenti nell'immobile di cui è causa, (A) ND
[...] P_ pagina 9 di 22 e a pagare al e Parte_5 Parte_6 P_ Controparte_2 le somme di: € 151.400,00 per costi di ripristino, € 414,45 per iscrizione a ruolo e altre Controparte_3 spese nel procedimento per ATP R.G. 4171/2019, € 8.601,15 per compenso del CTU nel procedimento per ATP R.G. R.G. 4171/2019, € 8.601,15 per compenso del CTP nel procedimento per ATP R.G. R.G. 4171/2019, oltre rivalutazione monetaria e interessi così come in parte motiva, e, per l'effetto, (B)
ND e a rimborsare a Parte_5 Parte_6 P_ le spese di lite, che si liquidano in € 789,00 per esborsi e € 17.930,00 Controparte_2 Controparte_3 per compenso professionale, oltre IVA e CPA come per legge e spese forfetarie 15%, con manleva da parte di
[...]
e di Controparte_20 Parte_6 [...] per (C) PONE le spese della II CTU definitivamente a carico di Parte_4 P_ Parte_5
e con manleva da parte di
[...] Parte_6 P_ [...]
e di per Controparte_20 Parte_6 Parte_4
(D) ND a P_ Controparte_20 tenere indenn da tutto quanto tenuta a pagare a favore di Parte_6 Controparte_2
e in ragione del presente giudizio, al netto della franchigia pattuita di € 250,00; (E)ND Controparte_3
a tenere indenn e da tutto quanto tenuto a pagare a Parte_4 P_ favore di e in ragione del presente giudizio, al netto dello scoperto pattuito del 10%; (F) Controparte_2 Controparte_3
ND a rimborsare a Controparte_20 [...]
le spese di lite, che si liquidano € 10.879,00 (3.827,00 + 7.052,00) per compenso Parte_6 professionale, oltre IVA e CPA come per legge e spese forf. al 15%; (G) ND Parte_4
a rimborsare le spese di lite, che si liquidano in € 17.930,00 per compenso
[...] P_ professionale, oltre IVA e CPA come per legge e spese forf. al 15%; (H)RESPINGE ogni domanda formulata da e nei confronti di e, per Controparte_2 Controparte_3 Controparte_5
l'effetto, (I) ND e a rimborsare a le spese di Controparte_2 Controparte_3 Controparte_5 lite, che si liquidano in € 17.930,00 per compenso professionale, oltre IVA e CPA come per legge e spese forf. al 15%; (J)
ND e a rimborsare a le spese di lite, che si Controparte_2 Controparte_3 CP_4 Controparte_4 liquidano in € 14.103,00 per compenso professionale, oltre IVA e CPA come per legge e spese forf. al 15%; (K)
RESPINGE ogni domanda formulata da nei confronti di e di Parte_5 Parte_6 P_
e, per l'effetto, (L)COMPENSA integralmente le spese di lite tra e
[...] Parte_5 Parte_6
(M) COMPENSA integralmente le spese di lite tra e (N)
[...] Parte_5 P_
RESPINGE e/o dichiara assorbita ogni altra domanda e/o eccezione da chiunque formulata”.
Giudizio di Secondo grado
pagina 10 di 22 La predetta pronuncia veniva impugnata con contestuale istanza di sospensiva ex art. 283 c.p.c. in via principale dalla , con due motivi, il primo riguardante l'omessa e/o errata motivazione in merito CP_6 all'operatività della polizza ed il secondo l'omessa e/o errata motivazione in merito alle risultanze della
CTU; ed in via incidentale sia da con due motivi: il primo in relazione alla inoperatività Parte_4 della garanzia per effetto della clausola di esclusione di cui all'art.
2.1 CGA di polizza;
il secondo, in via subordinata, sulla errata liquidazione delle spese di resistenza dell'assicurato e sulla errata quantificazione del danno;
venivano inoltre riproposte ai sensi dell'art. 346 c.p.c. le difese svolte in primo grado; sia da
con quattro motivi sul capo principale riguardante l'accertata sua responsabilità, nonché, sui P_ capi A), B) e C) della sentenza e riproponeva le istanze istruttorie svolte in primo grado con richiesta di rinnovo della CTU. Si costituivano in giudizio anche:- gli appellati e che Controparte_2 Controparte_3 chiedevano la conferma della sentenza impugnata con rifusione delle spese dei due gradi di giudizio;
-
che chiedevano il rigetto dell'appello principale con Parte_5 Parte_6 conferma della sentenza impugnata e con rifusione delle spese, riproponendo le eccezioni e deduzioni svolte in primo grado ivi comprese le istanze istruttorie;
ed, infine, che CP_4 Controparte_4 chiedeva di accertare la sua estraneità al giudizio, non essendo state riproposte domande nei suoi confronti, con condanna alla rifusione delle spese di lite a carico di che gli aveva notificato l'appello. CP_6
La società non si è, invece, costituita ed è stata dichiarata contumace. Controparte_5
, con separato ricorso ex art. 351 c.p.c. ha chiesto che la domanda di sospensione dell'efficacia CP_6 esecutiva della sentenza venisse discussa in via anticipata, la questione è stata trattata all'udienza fissata all'11 Aprile 2024 in occasione della quale la difesa degli appellati e si è impegnata a non CP CP_3 eseguire la pronuncia fino alla definizione del procedimento di appello, pertanto, la Corte d'Appello ha emesso provvedimento di non luogo a provvedere sull'istanza di . CP_6
È stata lungamente tentata la conciliazione che, tuttavia, ha avuto esito negativo, pertanto, all'udienza del
1912.2024 venivano concessi i termini di cui all'art. 352 c.p.c. e la causa veniva rinviata all'udienza del
3.04.2025 per la rimessione davanti al collegio per la decisione. Espletato anche tale incombente, la causa veniva quindi discussa e decisa nella camera di consiglio del 9.04.2025.
Appello principale CP_6
Con il primo motivo sub lett. A) intitolato” Per omessa e/o errata motivazione in merito all'operatività della polizza” la Compagnia lamenta il mancato accoglimento dell'eccezione di inoperatività della polizza Zurich Valore Impresa” nr. 824A6180, stipulata da a garanzia della Parte_6 responsabilità civile verso terzi per l'attività assicurata di “lavori di completamento e di finitura di edifici”.
Il Tribunale, infatti, ha erroneamente ritenuto che: “l'attività svolta da (“lavori di Parte_6 completamento e di finitura di edifici”) rientra nell'oggetto assicurato in polizza, mentre le esclusioni dedotte non appaiono pagina 11 di 22 operanti, posto che l'interpretazione suggerita dalla compagnia priverebbe la garanzia di efficacia (lett. e) - è la stessa attività assicurata ad avere cagionato i danni accertati - e le opere sono state pacificamente concluse quando la polizza era ancora in vigore (9.12.2018)”
L'appellante, al contrario, sottolinea che la lettera e) del capitolo “Esclusioni e delimitazioni” non tutela e non garantisce l'assicurato per i “danni alle cose sulle quali si eseguono i lavori e alle cose e/o opere in costruzione”; ciò in quanto, il rischio assicurato è quello inerente a danni accidentalmente causati a terzi, durante l'effettuazione dell'attività di impresa, e non quello inerente ai costi di rifacimento di opere non eseguite secondo la regola dell'arte, ovvero, il loro controvalore (cfr. fascicolo di primo grado, doc. 8, delimitazioni e esclusioni, punto e), pag. 24 di 45 e pag. 33 di 45 delle condizioni contrattuali). Il contratto esclude, altresì, dalla manleva i costi necessari alla (ri)esecuzione dei lavori alle parti direttamente oggetto di lavorazione (cfr. doc. 8, delimitazioni e esclusioni, punto e), pag. 24 di 45 e pag. 33 di 45 del fascicolo di primo grado).
In ogni caso il Tribunale non ha minimamente considerato l'ulteriore esclusione di polizza prevista dalla lettera f) del relativo paragrafo, che non tutela la parte assicurata per i “danni cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante il periodo di esecuzione dei lavori, fermo restando che i lavori si intendono ultimati quando si verifichi anche una sola delle seguenti circostanze: 1) il rilascio di certificato di collaudo provvisorio;
2) la consegna anche provvisoria delle opere al
Committente o sottoscrizione del certificato di ultimazione lavori;
3) l'uso anche parziale o temporaneo secondo destinazione
(cfr. doc. 8 del fascicolo di primo grado, delimitazioni e esclusioni punto f), pag. 24 di 45).
Nel caso di specie, il quale proprietario dell'immobile, comunicava al Comune di RB in data 27 Pt_5 marzo 2017 la fine dei lavori e il collaudo delle opere inerenti alle pratiche edilizie presentate dal progettista e solo il 10 ottobre 2018 gli acquirenti denunciavano i vizi ricevuta dall'impresa. P_ Parte_6 avrebbe dovuto acquistare l'estensione di garanzia c.d. postuma, della durata di dodici oppure di ventiquattro mesi, che, invece, l'assicurata, come documentalmente provato dalla polizza in atti, non ha mai attivato. Con la precisazione che, in ogni caso, anche tale forma di tutela esclude dalla garanzia i danni “a) agli impianti, attrezzature o Cose installate, riparate o mantenute e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione degli stessi;
b) da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati;
c) da inidoneità o mancata rispondenza all'uso per i quali gli impianti, le attrezzature e le Cose in genere sono destinati;
f) da lavori edili in genere” (cfr. documento 8 fascicolo primo grado, responsabilità civile postuma 12 mesi, pag. 31 di 45).
Con il secondo motivo proposto in via subordinata sub lett. B) intitolato “Omessa e/o errata motivazione in merito alle risultanze della CTU” la contesta il quantum risarcitorio pari ad CP_6
€151.400,00 (corrispondente ai costi stimati per il ripristino dei vizi e dei difetti lamentati dagli acquirenti che il Tribunale ha riconosciuto a loro favore, aderendo in via esclusiva con motivazione Parte_11 generica ed insufficiente, alle conclusioni, oggettivamente dubbie, espresse dal CTU ing. . Persona_4 pagina 12 di 22 In particolare, la Compagnia contesta la congruità dei costi perché sono stati applicati i valori correnti nel biennio 2020/2022, pacificamente influenzati dai vari “bonus” che hanno innalzato i valori, dovendo riconoscersi un decremento pari almeno il 20% rispetto al valore inizialmente preventivato. Sostiene che dovrebbero essere azzerati gli oneri per imprevisti (quantificati dal CTU nella misura del 10%) essendo l'edificio noto.
Parimenti, avrebbero dovuto essere azzerati e gli oneri di consulenza e di progettazione (stimati in €
25.302,61 oltre IVA e accessori) o abbattuti almeno del 40%, perché oltremodo elevati rispetto a quelli abitualmente applicati. Non sono poi vizi occulti o non facilmente riconoscibili, quelli relativi all'impianto di riscaldamento che funzione mediante radiatori, invece, che a pannelli radianti a pavimento.
Ancora, non sono imputabili all'impresa e al direttore dei lavori , - le infiltrazioni dalla Parte_6 P_ copertura;
- la mancata coibentazione della copertura, dei muri perimetrali e dei pavimenti;
- il mancato adeguamento degli impianti a fonti rinnovabili perché detti vizi ineriscono a “parti strutturali o impiantistiche già esistenti o già completate” alla data di acquisto all'asta del bene da parte di che, in qualità di Parte_5 venditore, dovrà rispondere personalmente e in via esclusiva. chiede, quindi, di ridurre l'importo CP_6 stimato dall'ingegner di € 94.161,30 (al netto dell'IVA) a € Per_5
16.477,81 (al netto dell'IVA), pari al valore dei vizi e dei difetti nel caso imputabili a e al p.i. Parte_6
e di escludere dal potenziale danno gli oneri di consulenza necessari a ottenere il certificato di P_ idoneità statica preventivati dal CTU in € 8.516.00 (cfr. CTU definitiva pag. 14).
Infine, la sentenza deve essere riformata anche con riferimento al danno per “mancato pieno godimento del bene”, perché è circostanza pacifica e non contestata, inspiegabilmente ignorata dal Tribunale che, a far data dal settembre 2017 gli acquirenti abitino nell'immobile. Parte_11
Appello incidentale Parte_4
Con il Primo Motivo intitolato “Inoperatività della garanzia per effetto della clausola di esclusione di cui all'art.
2.1 CGA polizza n. 2010/03/2079737” anche la contesta Parte_12
l'accoglimento da parte del Tribunale della domanda di manleva avanzata dal proprio assicurato, P_
.
[...]
Come eccepito nel giudizio di primo grado, l'oggetto di polizza è indicato nella sezione Responsabilità
Civile all'art.2.1 ove è stabilito che tiene indenne l'Assicurato di quanto sia tenuto a pagare quale Parte_4 civilmente responsabile, a sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi, nell'esercizio dell'attività professionale indicata descritta nel modulo di polizza 5160 RCG, svolta nei limiti previsti dalle leggi che regolamentano la professione stessa (doc. 1 e 2 fasc. primo grado).
La norma contrattuale prevede, inoltre che:” È previsto che l'assicurazione valga inoltre per:
pagina 13 di 22 - danni alle opere di natura edile progettate e/o soggette a Direzione lavori, nonché ai relativi impianti di servizi, provocati da crollo, rovina totale o parziale delle opere stesse”.
Secondo la garanzia assicurativa include oltre ai danni a terzi, anche i danni alle opere, a Parte_4 condizione che tali danni siano “provocati da crollo, rovina totale o parziale delle opere stesse”. Il giudice, invece, ha ritenuto che la polizza garantisse i danni alle opere, a prescindere dalla sussistenza o meno della condizione sopra richiamata. Appare evidente l'errata interpretazione del patto di polizza da parte del Tribunale. Del resto, dalla lettura della CTU, appaiono accertati solamente vizi collegati ad inadempimenti e non danni causati, eventualmente, da vizi conseguenti a colpe professionali. Per detta ragione si chiede la riforma del capo E) della sentenza e del conseguente capo G), con statuizione di non operatività della garanzia, in forza della esclusione contrattuale sopra evidenziata, con la rifusione delle spese.
Con il secondo motivo che viene proposto in via subordinata, in caso di mancato accoglimento del primo motivo, si articolano due doglianze con le quali sub lett. a) si censura l'errata liquidazione delle spese di resistenza all'assicurato di cui al capo G) della sentenza con il quale -si sostiene- il Tribunale avrebbe condannato la Compagnia a rimborsare all'assicurato le c.d. “spese di resistenza”.
Come previsto dall'art. 5.3 non riconosce peraltro le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che Parte_4 non siano da essa designati, pertanto, la generica richiesta del di rifusione delle spese di lite, in mancanza di P_ precisazione - come nella fattispecie - non può che essere riferita alle spese di chiamata in causa, e non alle spese di resistenza che, quindi, non dovevano essere riconosciute.
Con la doglianza sub lett. b) intitolata “Sulla errata quantificazione del danno” si censura l'ammontare dell'importo risarcitorio riconosciuto dal Tribunale a favore di e Essi, infatti, hanno CP CP_3 acquistato l'immobile nello stato di fatto in cui si trovava, pertanto, non possono essere riconosciuti costi riguardanti le divergenze fra progetto e stato di fatto [tali sono quelli di cui ai nn. 2) coibentazione copertura, n.6) coibentazione murature perimetrali (cappotto), n.7) coibentazione pavimento e realizzazione impianto radiante, n.10) Adeguamento impianti (impianti a fonti rinnovabili) esposti dal CTU nel computo dei costi]. Così come non potranno essere riconosciute le spese collegate a questi ultimi (€
8.516,00 per oneri di consulenza riguardanti certificato di idoneità statica + prove, deposito nuova scia in sanatoria, oneri di consulenza e progettazione per € 25.302,61, nonché, gli asseriti aumenti indicati nella misura del 10%). L'eventuale importo risarcitorio riconoscibile dovrà essere limitato ai vizi indicati ai punti ai punti 1) infiltrazione copertura, 3) marciapiedi, 4) pendenza box, 5) stuccatura piastrelle, 8) ossidazione serramenti, 9) adeguamento canne fumarie, 11) sistemazione doccia bagno, per complessivi € 16.477,81, oltre IVA, in quanto gli stessi riguardano difetti di costruzione dell'immobile.
Appello incidentale P_
pagina 14 di 22 Con il primo motivo sub lett. A) intitolato SULL'ASSERITA RESPONSABILITA' DI DA
si contesta la sentenza per avere il Tribunale accertato la responsabilità di , ritenendolo P_ P_ passivamente legittimano (in solido con ex art. 1669 c.c. in qualità di direttore dei Controparte_21 lavori senza, tuttavia, aver fornito alcuna motivazione, ma limitandosi a rinviare alla (molto contestata)
CTU.
Al contrario, l'appellante sostiene che (pur essendo nota l'applicazione estensiva della norma) i vizi/difetti di cui si discute non possono essere considerati di gravità tale da essere sussunti nell'art. 1669 c.c., quantomeno, non tutti in quanto, in parte, non incidono sugli elementi essenziali della struttura e della funzionalità dell'opera.
Inoltre, il non ha ricoperto il ruolo di direttore dei lavori in relazione al quale è stato condannato in P_ primo grado, ma ha presentato – ben prima dell'avvio delle trattative per la compravendita tra e i Pt_5
NOi – alcune pratiche presso il Comune di RB ricoprendo il ruolo di tecnico Parte_10 progettista per alcuni specifici aspetti (attività rispetto alla quale il Tribunale non ha ricondotto alcuna responsabilità).
Con il secondo motivo sub lett. B. intitolato SULL'ASSENZA DI SOLIDARIETA' di P_
con e e SULLA GRADUAZIONE E
[...] Parte_5 Controparte_8
SEPARAZIONE DELLE RESPONSABILITA' si sostiene che non si possono addebitare a P_ responsabilità per opere che già erano state completate, allorquando, il ha comprato l'immobile e Pt_5 nelle quali l'appellante non è stato in alcun modo coinvolto e neppure quelle connesse all'ipotizzata inabitabilità, per ipotetiche false dichiarazioni di sul collaudo statico fatto prima del suo acquisto. Pt_5
Parallelamente, non si possono addebitare a responsabilità per questioni che riguardano le garanzie P_ del venditore ex art. 1490 e ss c.c. di cui deve rispondere il solo La eventuale responsabilità non è Pt_5 stata sufficientemente graduata e tenuta separata dal Tribunale, che si è limitato ad applicare la solidarietà di cui all'art. 2055 c.c.
Con il terzo motivo sub lett. C. intitolato SULLA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO,
SULL'ADDEBITO DELLE SPESE DI ATP e DI GIUDIZIO DI PRIMO GRADO (incluse CTU,
CTP di ATP e CTU di primo grado) e SUL CONCORDO DI COLPA d CP CP_3 si sollevano le medesime critiche avanzate dalle difese delle Compagnie in relazione all'errata ed eccessiva liquidazione del danno che il Tribunale ha riconosciuto a favore degli acquirenti, alle quali, quindi, si rimanda (vedi secondo motivo appello e secondo motivo appello . CP_6 Parte_13
In ogni caso si sottolinea che il risarcimento non può mai tradursi per i danneggiati in un arricchimento, e può essere commisurato al quantum necessario per l'eliminazione di vizi/difetti solo nei limiti di pagina 15 di 22 proporzione rispetto al valore dell'immobile. Peraltro, affinché possa essere riconosciuto un risarcimento, non solo devono essere accertati i vizi/difetti, ma questi devono essere imputabili a coloro a cui il risarcimento viene domandato e devono aver generato un danno ingiusto. Nel caso di specie e CP hanno acquistato la villa de qua per € 180.000,00 e quindi del tutto sproporzionato è l'importo di CP_3 oltre 150.000, 00 liquidato dal Tribunale. Viene eccepito, inoltre, il concorso di colpa degli acquirenti che, hanno accettato di acquistare l'immobile nello stato in cui si trovava e hanno poi lamentato danni ben maggiori di quelli in buona fede considerabili aggravando, anche, le spese di giudizio delle quali si chiede la compensazione.
Infine, con il quarto motivo intitolato SULLA MANCATA AMMISSIONE DELLE ISTANZE
ISTRUTTORIE si censura la mancata ammissione delle istanze istruttorie che erano state formulate e che il Tribunale ha genericamente rigettato e per le quali insiste in questa sede anche, per la già richiesta rinnovazione della CTU.
Opinione della Corte
Ritiene il Collegio di poter accogliere il solo appello principale e di dover rigettare gli appelli incidentali per le seguenti ragioni.
È, infatti, senz'altro fondato il primo motivo dell'appello principale di , con il quale si contesta CP_6
l'accoglimento della domanda di manleva avanzata dalla assicurata La polizza Zurich Valore Parte_6
Impresa” nr. 824A6180, stipulata da a garanzia della responsabilità civile verso terzi, per l'attività Parte_6 assicurata di “lavori di completamento e di finitura di edifici” prevede espressamente alla lettera e) del capitolo
“Esclusioni e delimitazioni” che la garanzia non opera e non tutela l'assicurata per i “danni alle cose sulle quali si eseguono i lavori e alle cose e/o opere in costruzione”. Come si legge nel contratto, esso è stato stipulato a tutela dell'assicurata per sinistri verificatisi durante il periodo di efficacia del contratto (vale a dire a decorrere dalle ore 24.00 del 9 novembre 2016). L'assicurazione prevede un massimale per la responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro, per anno e per sinistro, di €
500.000,00, con previsione di franchigia di € 250.00 per la responsabilità civile verso terzi e di € 2.500,00 per la responsabilità civile verso i prestatori di lavoro. Alla voce “lavori presso terzi”, a titolo di risarcimento dei danni, la polizza prevede il massimo esborso di € 100.000,00 per sinistro.
Il contratto di garanzia di cui si discute regola, dunque, la fattispecie della responsabilità civile verso terzi.
Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto quest'ultimo sia obbligato a pagare a terzi a seguito di un fatto colposo a lui addebitabile a titolo di inadempimento;
i danni indennizzabili sono quelli cagionati accidentalmente a terzi in occasione dello svolgimento dell'attività imprenditoriale, ma al di fuori della sfera direttamente incisa da tale attività. Nel
pagina 16 di 22 caso di specie, invece, è pacifico che i danni consistono nei costi di rifacimento di opere non eseguite secondo la regola dell'arte ovvero il loro controvalore.
L'accoglimento del primo motivo di gravame assorbe l'esame del secondo che è stato proposto solo in via subordinata e che riguarda il quantum risarcitorio riconosciuto dal Tribunale a favore di e CP CP_3 che verrà, comunque, esaminato nel prosieguo con gli appelli incidentali.
Appello incidentale Parte_4
Come già anticipato non possono, invece, essere accolte le censure sollevate dalla Parte_4
[...]
Quanto alla prima doglianza, ritiene la Corte di dover pienamente condividere quanto argomentato dal
Tribunale, in ordine alla operatività della polizza a favore di . Contrariamente a quanto P_ sostenuto, infatti, la garanzia come si legge a pag.4 punto 2.1. del contratto, nell'indicare il rischio assicurato alla lett A) prevede che l'Assicurazione tenga indenne l dalle somme che lo stesso sia Parte_14 tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento per “…i danni involontariamente cagionati a terzi nell'esercizio dell'attività professionale indicata nel modulo di polizza svolta nei limiti previsti dalle leggi e dai regolamenti”. La Compagnia non ha sollevato alcuna contestazione sull'operato del P_ che, quindi, ha il diritto di essere manlevato per i danni di cui si discute per come accertati dal CTU, involontariamente cagionati agli acquirenti proprio nell'esercizio della sua attività professionale.
In aggiunta a tale previsione, la clausola prevede poi che “l'assicurazione valga anche per danni alle opere di natura edile progettate e/o soggette a Direzione lavori nonché ai relativi impianti di servizi provocati da crollo, rovina totale o parziale delle opere stesse”. Come giustamente sottolineato dal Tribunale, tale inciso non restringe ma allarga la copertura alla categoria di danni di cui all'art. 1669 c.c. nella quale, comunque, rientrano i danni subiti dagli acquirenti.
Anche il secondo motivo non può essere accolto.
La Compagnia sostiene alla lett. a) l'ingiustizia della sua condanna a rifondere a le spese di lite, P_ perché così facendo il Tribunale gli avrebbe riconosciuto le spese di resistenza di cui all'art. 1917 terzo comma c.c. Basta, tuttavia, leggere il capo G) del dispositivo per evincere la totale infondatezza della doglianza. Il capo G della sentenza non riguarda le predette spese, bensì, le spese di lite conseguenti alla soccombenza di rispetto alla domanda di manleva proposta dal . Orbene, le spese di lite Parte_4 P_ seguono la soccombenza, pertanto, essendo stata condannata a manlevare e non essendoci ragioni P_ per procedere diversamente la condanna alle spese appare del tutto corretta.
Passando, invece, alle censure di cui alla lett. b) che hanno ad oggetto le risultanze della CTU e l'ammontare del risarcimento riconosciuto a favore degli acquirenti, le stesse non possono essere accolte e pagina 17 di 22 quanto di seguito esposto vale anche le medesime doglianze sollevate dall'altro appellante incidentale
. Andando ad esaminare i singoli profili si ritiene che: P_
Adesione alle conclusioni del CTU
In primo luogo, come giustamente osservato dalla difesa degli appellati e allorché, il CP CP_3
Giudice di merito aderisce al parere del CTU in quanto riconosce convincenti le conclusioni dello stesso, non è tenuto ad esprimerne in modo specifico le ragioni della sua adesione. Nel caso di specie, lo stesso
CTU ha poi replicato puntualmente a tutti le osservazioni sollevate dalle parti, pertanto il richiamo alla predetta CTU da parte del Tribunale è senz'altro sufficiente.
Sulla quantificazione dei costi
Non può certo trovare accoglimento la generica richiesta di abbattimento dei costi nella percentuale del
20% perché influenzati dal rialzo dei prezzi dovuto ai Bonus edilizi perché l'incremento dei prezzi in edilizia
è reale ed è proseguito anche successivamente. Inoltre, non fondata è la richiesta di azzerare gli oneri per imprevisti essendo l'edificio noto o quella di “abbattere gli oneri di consulenza e progettazione almeno del 40%, perché oltremodo elevati rispetto al mercato del momento.
Il CTU, infatti, ha adeguatamente risposto, dando atto che i costi di ripristino sono elevati rispetto al prezzo dell'immobile ma questo deriva dal fatto che gli interventi di ripristino non possono più essere eseguite “in corso d'opera” durante il cantiere e pertanto, i costi di cantierizzazione incidono in misura maggiore. L'importo complessivo è pertanto stato calcolato sommando al valore delle opere edili (€
94.161,30) imprevisti nella misura del 10% (€ 9.416,13), gli oneri per l'installazione del cantiere e dei ponteggi (€ 11.156,87) e quelli obbligatori di sicurezza (€ 5.000,00), nonché le spese tecniche complessivamente considerate (€ 25.302,61), oltre a IVA e accessori: il tutto secondo il dettaglio puntualmente compilato a pag. (23) della CTU.
Sulla non imputabilità di taluni vizi all'impresa e al direttore lavori stante la loro preesistenza.
Contrariamente a quanto sostenuto dagli appellati, tutti i vizi e difetti accertati dal CTU sono il frutto dell'operato della in quanto afferenti ad opere dalla medesima realizzate. Il consulente, infatti, Parte_6 ha potuto individuare quanto costruito dalla dall'esame dei documenti prodotti in causa, Parte_6 compresi quelli allegati al fascicolo relativo all'A.T.P. e quelli reperiti in depositati dagli stessi Pt_9 convenuti. In particolare, come si legge nella perizia, la ha realizzato: -la ridistribuzione degli Parte_6 spazi interni;
-la posa degli impianti idrico sanitario, gas ed elettrico;
-la realizzazione dei pavimenti interni e della nuova scala interna;
-la posa dei serramenti;
-il rifacimento dei bagni con posa dei sanitari;
-la realizzazione delle finiture interne ed esterne (compresa la pavimentazione dei marciapiedi perimetrali esterni); -la modifica della facciata;
-la pavimentazione esterna. Il puntuale raffronto tra la Perizia redatta dal fallimento per la vedita all'asta, le fotografie allegate alla perizia di cui sopra, la CILA presentata da
[...] in data 17 gennaio 2017, che è composta anche dalla Relazione tecnica per modifiche interne e Pt_6 pagina 18 di 22 completamento, nonché, la Relazione tecnica ex Legge 10/1991, entrambe a firma del Per. Ind. P_
(Allegato 2). Relazione tecnica ex Legge 10, danno atto che si è trattato di “un'importante ristrutturazione di primo livello, relativa ad edifici ad energia quasi zero, realizzata mediante opere di coibentazione e un impianto di riscaldamento ad alta efficienza”. Pertanto, la - mancata coibentazione della copertura, dei muri perimetrali e dei pavimenti;
il mancato adeguamento degli impianti a fonti rinnovabili riguardano proprio, parti dell0immobile che sono state oggetto dell'intervento della su incarico del committente Parte_6 [...]
CP2
Riconoscibilità dei vizi
Contrariamente a quanto sostenuto, il CTU ha accertato che i vizi individuati non possono essere definiti facilmente riconoscibili e/o percepibili in quanto si tratta di problematiche che, non solo persone prive di particolari competenze tecniche in campo edilizio - non avrebbero potuto in alcun modo riconoscere, ma neppure lo stesso perito nominato dalla Banca senza la nomina di un esperto avrebbe potuto individuare, anche perché si sono manifestati successivamente all'acquisto (seppur molto precocemente, a soli 11 mesi dallo stesso). Si pensi ad esempio all'accertamento della presenza di ponti termici, di scarichi a parete non conformi, dell'isolamento inadeguato della muratura perimetrale, della copertura e del solaio contro terra difformi rispetto a quanto dichiarato dal progettista, ovvero si pensi all'assenza di quanto dichiarato e mai realizzato nella Relazione tecnica ex Legge 10/91 in merito all'impianto di riscaldamento o infine, alla presenza di problemi che si sarebbero manifestati successivamente alla compravendita (la precoce ossidazione dei serramenti, il precoce deterioramento della pavimentazione, etc.).
Sul godimento del bene
Contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, il fatto che gli acquirenti tutt'ora occupino l'immobile non comporta il venir meno dell'esistenza dei vizi e difetti accertati in sede di CTU, ed il diritto al risarcimento dei costi necessari per la loro eliminazione. I vizi e difetti che rendono gravoso il godimento dell'immobile ex art. 1669 c.c. non necessariamente devono comportare il trasferimento di chi vi abita e sul punto il CTU ha chiaramente evidenziato che (cfr. relazione integrativa CTU pagina 13): “i vizi/problemi/difetti dell'immobile sono tutti da considerarsi in grado di incidere o addirittura inficiare del tutto il pieno godimento di un immobile e la sua funzionalità corretta”.
Appello incidentale P_
In relazione ai motivi di gravame che il ha sollevato lamentando le medesime doglianze avanzate da P_ si richiama integramente quanto sopra detto. Parte_4
In relazione alle restanti censure, non può certamente essere accolto il primo motivo, laddove, si sostiene che il avrebbe svolto una limitata funzione di Progettista meramente Tecnico. Invero, la qualifica Pt_15 del non solo quale Progettista ma anche Direttore dei Lavori è pacificamente documentata, come P_ pagina 19 di 22 accertato dal CTU dalla CILA per modifiche interne e completamento depositata il 17.01.2017 prot.
n° 161 (pag. 8 dell'all. 2 alla CTU;
II CTU pag. 9), sottoscritta dal p.e. “in qualità di tecnico incaricato alla P_ progettazione e direzione lavori” per le opere di completamento impianto idrico sanitario e riscaldamento, completamento impianto elettrico, posa di tubi corrugati, formazione di sottofondo pavimenti, completamento intonaco interno, posa rivestimento bagni e cucina, posa di pavimentazione nei locali, opere di tinteggiatura interna plafoni e pareti, posa di porte interne, posa di sanitari e rubinetterie e quindi non (come egli sostiene a pag. 35 dell'atto di appello) unicamente per i sistemi di illuminazione, impianti di climatizzazione, di isolamento termico e di ricambio dell'aria; e dalla SCIA dell'11.03.2017, laddove, il p.e.
dichiara di essere “incaricato anche come direttore dei lavori delle opere architettoniche” (pag. 14 dell'all. 4 P_ alla CTU;
II CTU pagg. 10-11) con riferimento alle opere di manutenzione straordinaria consistenti in
“modifiche di facciata;
finiture colore facciata, posa serramenti, posa recinzione, finiture e completamento giardino e box”
(pag. 21 dell'all. 4 alla CTU;
II CTU pagg. 10-11).
Il stesso ha poi sottoscritto, in qualità di tecnico incaricato, l'autocertificazione per il rilascio del P_ certificato di agibilità di cui all'all. 9 della CTU, affermando che “l'immobile è stato realizzato conformemente al progetto approvato” per cui di tale dichiarazione, poi non rispondente alla realtà, deve risponderne unitamente al e all'Impresa. Pt_5
Del tutto correttamente, il Tribunale ha, quindi, riconosciuto la sua responsabilità in via solidale ai sensi dell'art. 2055 c.c. per tutte le opere realizzate perché secondo quanto previsto dall'art. 1669 c.c. rispondono dei suddetti vizi tutti coloro che hanno collaborato alla costruzione, sia nella sua fase ideativa con la redazione del progetto, sia in quella attuativa. E, altrettanto, giustamente il Tribunale ha riconosciuto i costi per l'ottenimento del certificato di agibilità che, stante la realizzazione di opere strutturali, comprende necessariamente gli oneri di consulenza per l'ottenimento del certificato di idoneità statica e relative prove.
Sul concorso di colpa di e CP CP_3
Ritiene la Corte del tutto inesistente il lamentato concorso di colpa degli acquirenti sostenuto dalla difesa del per avere gli stessi accettato di acquistare l'immobile nello stato in cui si trovava, e per avere poi P_ lamentato danni ben maggiori di quelli in buona fede considerabili aggravando, anche, le spese di giudizio,
e perché “non hanno ritenuto opportuno neppure vagliare con il la questione dell'ipotetica inagibilità Parte_9 dell'immobile”. Si tratta di addebiti del tutto opinabili che discendono da considerazioni soggettive, che non integrano i presupposti di cui all'art. 1227 c.c.
Infine, non può essere accolto neppure il quarto motivo, con il quale si reiterano le istanze istruttorie e si chiede il rinnovo della CTU poiché, come giustamente rilevato dal Tribunale, l'acquisizione dell'ATP, e l'espletamento di una seconda CTU, nonché, i documenti prodotti dalle parti, superano e rendono pagina 20 di 22 superflue le istanze istruttorie articolate dal , né sussistono valide ragioni per un rinnovo della CTU P_ avendo l'ing. esaurientemente e logicamente motivato in merito a tutte le osservazioni sollevate Per_1 dalle parti.
In definitiva, in accoglimento del solo appello principale di , in riforma dei capi B, C, D, della CP_6 sentenza va rigettata la condanna alla manleva disposta a favore di e di conseguenza, la Parte_6 CP_6 non è tenuta a tenere indenne la dal pagamento a favore di e né delle spese di Parte_6 CP CP_3 lite di cui al capo B, né delle spese CTU di cui al capo C), né del risarcimento del danno, di cui al capo D).
Spese di lite
L' accoglimento del gravame di impone una nuova regolamentazione delle spese di lite anche di CP_6 primo grado (capo F) nel rapporto con la sua assicurata perché è la che deve essere condannata Parte_6 ex art. 91 c.p.c. al rimborso delle stesse a favore di per ambedue i gradi. Vanno, invece, confermate CP_6 le restanti statuizioni del Tribunale in punto di spese, stante il rigetto degli appelli incidentali.
Quanto alla regolamentazione delle spese del presente grado tra altre parti, va condannata al Parte_4 rimborso a favore di , e quest'ultimo in solido con sul punto è parimenti P_ Controparte_23 soccombente- va condannato al rimborso delle spese di lite a favore di e CP CP_3
Possono essere invece integralmente compensate quelle tra e tra Parte_5 Parte_6 P_ di loro non avendo i primi proposto appello incidentale.
Viceversa, non può essere accolta la domanda di rimborso delle spese di lite avanzata da CP_4 perché la notifica dell'atto di appello da parte di è stata effettuata ai sensi degli articoli 331 e 332 CP_6
c.p.c. e non sono state formulate domande nei suoi riguardi. I soggetti destinatari della notificazione ex art. 332 c.p.c. non acquistano la qualità parte nel giudizio di impugnazione - perché tale notificazione non integra la chiamata in giudizio dei soggetti cui è rivolta -, ma soltanto una litis denuntiatio, volta ad evitare il frazionamento delle impugnazioni avverso la medesima sentenza. In tale situazione, sulla scorta anche della più recente giurisprudenza in tema, la richiesta liquidazione delle spese di lite non potrà trovare accoglimento (Cassazione Civile, Ordinanza n. 8491 del 24 marzo 2023).
La liquidazione viene fatta ex D.M. 55/2014 tenuto conto della attività svolta, della difficoltà delle questioni trattate e del valore della causa, facendo riferimento agli importi medi previsti per le cause comprese nello scaglione da €52.000,01 a €260.000,00, con esclusione della fase istruttoria per il presente grado.
Segue, inoltre, la declaratoria della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti incidentali dell'ulteriore importo pari al contributo unificato, ex art. 13 comma 1 quater DPR 30 Maggio
pagina 21 di 22 2002 n. 115 così come modificato, trattandosi di controversia promossa dopo l'entrata in vigore (il
31.01.2013) della modifica introdotta con l'art.1 comma 17, L n. 228/2012.
PQM
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciandosi sull'appello principale proposto da
e su quelli incidentali proposti da Controparte_7
e da avverso la sentenza del Tribunale di Pavia Pt_4 Parte_4 P_
330/2024 pubblicata il 15.02.2024, in così provvede:
1) in accoglimento dell'appello principale ed in riforma dei capi B) C) e D) della sentenza impugnata rigetta la domanda di manleva formulata da nei confronti di Parte_6 [...]
Controparte_7
2) rigetta entrambi gli appelli incidentali;
3) condanna a rimborsare a Parte_6 Controparte_7
e spese di lite di entrambi gradi di giudizio che si liquidano per il primo grado in
[...] complessivi €14.103,00 e per il presente grado in complessivi €9.991,00 oltre iva, cpa e rimborso spese forfetario al 15% per entrambi i gradi;
4) conferma nel resto l'impugnata sentenza.
5) Condanna a rimborsare a favore di le spese di lite Parte_4 P_ del presente grado che si liquidano in complessivi €9.991,00 oltre iva, cpa e rimborso spese forfetario al
15%;
6) condanna in via solidale e a rimborsare a favore P_ Parte_4 di e le spese di lite del grado che si liquidano in complessivi € 9.991,00 Controparte_2 Controparte_3 oltre iva, cpa e rimborso spese forfetario al 15%;
7) rigetta la domanda di rimborso delle spese di lite del grado avanzata da nei confronti di CP_4
; CP_6
8) compensa integralmente tra le altre parti le spese di lite del grado.
9) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di entrambi gli appellanti incidentali, dell'ulteriore importo pari al contributo unificato, ex art. 13 comma 1 quater DPR 30 Maggio 2002 n. 115;
10) rigetta ogni altra domanda o istanza.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 9.04.2025. il Cons. est. Il Presidente
Maria Teresa Brena Francesco Distefano
pagina 22 di 22