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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/02/2025, n. 888 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 888 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE così composta:
Dr. Diego Rosario Antonio Pinto presidente
Dr. Biagio Roberto Cimini consigliere
Dr. Elena Gelato consigliere est. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio rubricato al numero 52496/2021 V.G. e pendente
TRA
(c.f. ) e (c.f. ) Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. Cristiano Ricciutelli per delega in atti reclamanti
E
(C.F: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 curatore, rappresentato e difeso dall'avv. Concetta Gargiulo per delega in atti, giusta autorizzazione del giudice delegato in data 28.1.2022 reclamato
E
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Civitavecchia reclamato
OGGETTO: reclamo avverso il decreto di inammissibilità della proposta di concordato preventivo di cui al n. 1/2021 R.G. e la contestuale sentenza di fallimento n. 45/2021, emessi dal
Tribunale di Civitavecchia in data 11.10.2021.
Conclusioni
Per i reclamanti: “Tutto ciò premesso e considerato in fatto nonché in diritto, il Sig. ed il Sig. Parte_1
come in epigrafe generalizzati, rappresentati, difesi e domiciliati propongono RECLAMO Parte_2 all'Ecc.ma CORTE D'APPELLO DI ROMA AVVERSO IL DECRETO DATATO 11.11.2021 EMESSO DAL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO
DI CONCORDATO PREVENTIVO N. 1/2021 E NOTIFICATO ALLA SOCIETA' IL
13.10.2021, di cui chiede ALL'ILLUSTRE CONSESSO ADITO l'annullamento e/o la revoca, rimettendo gli atti al Tribunale di Civitavecchia affinché tale Giudice DICHIARI APERTA LA PROCEDURA DI
CONCORDATO PREVENTIVO COME MEGLIO INDICATO NELLA PROPOSTA E NEL
PIANO CONCORDATARIO DELLA NUOVI EQUILIBRI PRESENTI IN ATTI oppure, in subordine, ai sensi dell'art. 162, primo comma, L.F. CONCEDA IL TERMINE DI 15 GIORNI
PREVISTO NELLA CITATA NORMA PER INTEGRARE IL PIANO E PRODURRE
NUOVI DOCUMENTI;
NONCHÉ AVVERSO LA SENTENZA N. 45 DEL 2021 DEL
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA, GIUDICE RELATORE DOTT. BIANCHI, DATATA
11.10.2021 NOTIFICATA ALLA SOCIETÀ IN DATA 13.10.2021, di cui chiede ALL' CP_2
l'annullamento e/o la revoca. Con vittoria di spese del doppio grado di Giudizio»; Parte_3
Per il Fallimento reclamato: “Per quanto sopra esposto si insiste per il rigetto del reclamo promosso con ogni consequenziale provvedimento in ordine alle spese”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e in proprio e nella loro qualità di soci della società Parte_1 Parte_2
, hanno impugnato il decreto emesso dal Tribunale di Controparte_1
Civitavecchia con il quale era stata dichiarata l'inammissibilità della proposta di concordato in continuità aziendale formulata dalla suddetta società e la contestuale sentenza di fallimento di
. Controparte_1
I reclamanti hanno censurato il decreto di inammissibilità della proposta di concordato sulla base dei seguenti motivi:
- l'erroneità del provvedimento nella parte in cui era stato evidenziato l'omesso deposito della relazione giurata prevista dall'art. 160, comma 2, L.F. a fronte della prevista falcidia del credito prelatizio, non esistendo alcun termine perentorio per il deposito della perizia in oggetto ed essendo comunque stato indicato il valore di mercato dei beni su cui insisteva il privilegio nell'ambito dell'attestazione, redatta da un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, comma terzo, lett. d., L.F.;
- l'illegittimità del decreto a fronte dell'arbitraria disapplicazione della disposizione di cui all'art. 162, primo comma, L.F., norma che avrebbe imposto la concessione di un termine per integrare la documentazione mancante, considerata la ratio della disciplina sul concordato preventivo, connotata dal favor per la risoluzione della crisi d'impresa;
- l'illegittimità del decreto a fronte dell'omissione di ogni decisione sulla pregressa istanza, proposta ai sensi dell'art. 182 quinquies, quinto comma, L.F., di autorizzazione al pagamento di creditori strategici e alla revoca dello stato di liquidazione, per effetto della quale sarebbe stato legittimo il miglior trattamento riservato nel piano ai suddetti creditori, seppur chirografari, rispetto a quelli privilegiati (erariali);
- l'erroneità del decreto per travisamento degli elementi in forza dei quali era stata prevista la crescita della produzione nonché per l'omessa valutazione di tutti gli elementi di calcolo utilizzati dall'attestatore nella determinazione del valore di magazzino.
Tanto premesso quanto alla necessità di revoca del decreto di inammissibilità della proposta di concordato, i reclamanti hanno censurato la sentenza di fallimento rilevandone in primo luogo l'inesistenza o nullità a fronte dell'omessa indicazione del numero di ruolo della procedura prefallimentare e dell'omessa indicazione del ricorso, tra i due proposti dal Pubblico Ministero, in forza del quale era stata emessa la suddetta declaratoria.
In subordine hanno addotto:
- l'insussistenza dello stato di insolvenza, dovendo ritenersi erronea la valutazione svolta dal
Tribunale con riguardo al patrimonio sociale, che avrebbe dovuto essere eseguita sulla base del valore nominale dei cespiti costituenti il magazzino, valore in forza del quale l'attivo era superiore al passivo;
- l'illegittimità della pronuncia a fronte dell'omessa valutazione delle transazioni raggiunte con alcuni dei creditori, i quali avevano per l'effetto desistito dalle istanze di fallimento proposte.
Alla luce di tali considerazioni i reclamanti hanno insistito per la revoca del decreto di inammissibilità del concordato e della conseguente sentenza di fallimento ed hanno richiesto la declaratoria di apertura della procedura di concordato preventivo o, in subordine, la concessione del termine di 15 giorni previsto dall'art. 162, primo comma, LF., per l'integrazione del piano e la produzione di nuovi documenti.
Il Fallimento della società si è costituito resistendo al reclamo. Controparte_1
La curatela ha addotto come correttamente fosse stata dichiarata l'inammissibilità della proposta di concordato, a fronte dell'assenza dell'indispensabile attestazione di cui all'art. 160, secondo comma,
L.F., che avrebbe dovuto essere prodotta unitamente agli altri atti della procedura concordataria entro il termine, pacificamente perentorio, concesso dal Tribunale.
Sotto altro profilo ha evidenziato come la facoltà di integrazione ex art. 162 comma 1 L.F. dovesse intendersi limitata all'integrazione del piano già compiutamente depositato e alla produzione di documenti diversi ed ulteriori rispetto a quelli annoverati dall'art. 161 L.F., non essendo invece ammissibile l'attività surrettiziamente finalizzata a supplire a deficienze o lacune dei documenti da allegare alla domanda, e come in ogni caso la suddetta facoltà avesse natura discrezionale, non essendo per l'effetto censurabile il suo mancato esercizio da parte del Tribunale. La reclamata ha poi rilevato come l'istanza di revoca dello stato di liquidazione fosse stata depositata contestualmente all'autorizzazione al pagamento dei creditori ritenuti “strategici”, il che ne rendeva impossibile l'accoglimento, posto che la revoca di tale stato, a norma dell'art 2487 ter
c.c., sarebbe potuta divenire efficace solo dopo sessanta giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della relativa deliberazione e dunque il pagamento dei suddetti creditori avrebbe alterato l'ordine della cause di prelazione;
da ultimo ha addotto la correttezza delle conclusioni svolte dal
Tribunale con riguardo ai previsti flussi ed alla valutazione del magazzino.
La curatela ha infine addotto l'evidente sussistenza dello stato di insolvenza e l'irrilevanza di ogni considerazione circa gli accordi conclusi con i creditori che avevano originariamente richiesto il fallimento, posto che la suddetta declaratoria era conseguita alla domanda proposta dal pubblico ministero.
Per l'effetto il Fallimento ha concluso per Controparte_1
l'integrale rigetto del reclamo.
La Procura Generale ha reso parere negativo sul reclamo, di cui ha dunque chiesto il rigetto.
Il reclamo non è ad avviso della Corte suscettibile di accoglimento.
Deve in primo luogo essere confermato l'impugnato provvedimento di inammissibilità della proposta di concordato.
Correttamente il Tribunale di Civitavecchia ha rilevato l'inammissibilità della domanda di concordato a fronte della mancata allegazione, entro il termine concesso per il deposito della proposta, del piano e della documentazione di legge, della relazione giurata di cui all'art. 160, secondo comma, L.F., necessaria a fronte della previsione della falcidia del credito prelatizio.
Tale relazione non è come noto sovrapponibile con l'attestazione redatta ai sensi dell'art. 161, terzo comma, L.F., ma consiste in un separato elaborato, redatto da un professionista in possesso dei requisiti di legge, nel quale deve essere specificamente attestato il valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, al fine di inferirne eventualmente l'incapienza rispetto all'ammontare dei relativi crediti e, per questa via, verificare che il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile nell'alternativa liquidatoria.
Il fatto che nell'attestazione fosse stato indicato il valore dei beni in oggetto, dunque, non solo è del tutto irrilevante agli odierni effetti, ma costituisce a ben vedere un motivo di irritualità della attestazione di cui all'art. 161, terzo comma, L.F., posto che la relazione giurata che eventualmente dimostri il presupposto giustificativo del soddisfacimento non integrale dei creditori privilegiati deve essere esaminata dall'attestatore ai fini della valutazione della veridicità dei dati aziendali e della fattibilità del piano, di modo che deve necessariamente preesistere rispetto all'attestazione, sotto un profilo logico-giuridico.
Ne consegue come, a prescindere da ogni considerazione sul fatto che la relazione ex art. 160, secondo comma, L.F. partecipi della natura perentoria del termine concesso per la presentazione della proposta, del piano e dei documenti nei casi di concordato "con riserva", la stessa dovesse essere comunque redatta anteriormente al deposito della domanda cd. piena di concordato.
Incidentalmente, ad abundantiam, osserva la Corte come mancasse anche l'analoga relazione richiesta dall'art. 182 ter, primo comma, l.f., ai fini della transazione fiscale, necessaria in ragione del fatto che si prevedeva la degradazione dei debiti fiscali privilegiati sul presupposto dell'incapienza del patrimonio mobiliare della debitrice Controparte_1
Né è condivisibile l'assunto che il Tribunale fosse obbligato a concedere alla ricorrente il termine di cui all'art. 162, primo comma, L.F. per l'integrazione della documentazione.
Ad avviso di questa Corte, la facoltà in oggetto presuppone la rituale instaurazione del procedimento, mediante un ricorso dotato dei requisiti minimi di legge, e non dunque può supplire a radicali carenze della domanda, quale deve ritenersi la totale assenza della relazione ex art. 160, secondo comma, L.F. nei casi di falcidia del ceto privilegiato, e la correlata radicale inidoneità della relazione ex art. 161, terzo comma, L.F. che, ciononostante, attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano (analoghe considerazioni possono essere svolte a fronte della evidenziata carenza della proposta di transazione fiscale, sulla quale pure si reggeva la proposta concordataria).
In ogni caso, anche volendo diversamente opinare, appare dirimente la considerazione della natura meramente facoltativa della concessione del suddetto termine, facoltà che il Tribunale, nell'esercizio del potere discrezionale allo stesso rimesso, ha correttamente ritenuto di non dover esercitare, con valutazione che appare condivisibile, considerate le ulteriori gravi carenze del piano che si viene ad esporre.
Il Tribunale ha invero evidenziato l'assoluta irritualità della domanda di concordato anche in ragione di un ulteriore palese motivo di illegittimità della proposta e del piano, consistente nella previsione del soddisfacimento di creditori chirografari in misura superiore a quelli privilegiati.
A elidere il fondamento di tale rilievo sarebbe, ad avviso della reclamante, la considerazione della mancata evasione, da parte del Tribunale di Civitavecchia, dell'istanza di autorizzazione alla revoca dello stato di liquidazione e della contestuale richiesta di autorizzazione al pagamento dei creditori strategici ai sensi dell'art. 182 quinquies comma 5 L.F.
Qualora detta istanza fosse stata esaminata, la stessa sarebbe stata accolta, sussistendone i presupposti formali e sostanziali, dal che dovrebbe discendere, se si è ben inteso, la legittimità della domanda di concordato, che correttamente avrebbe previsto il prioritario soddisfacimento dei fornitori e degli altri creditori chirografari, rispetto a quelli privilegiati.
Il rilievo non è in alcun modo condivisibile.
Preliminarmente si rileva come esuli dal sindacato rimesso alla Corte nella presente sede ogni considerazione relativa alla correttezza, o meno, del provvedimento di diniego (espresso o tacito) dell'autorizzazione richiesta in pendenza del termine di cui all'art. 161, sesto comma, L.F., posto che oggetto del presente giudizio è solo il provvedimento emesso dal Tribunale a conclusione del procedimento concordatario ovvero il decreto con il quale è stata ritenuta inammissibile la domanda.
Ebbene, dal momento che è pacifico che lo stato di liquidazione non sia mai stato revocato e che il Tribunale non abbia rilasciato l'autorizzazione al pagamento di creditori ritenuti “strategici” ai sensi dell'art. 182 quinquies comma 5 L.F., non si può che concludere nel senso dell'illegittimità della previsione del pagamento prioritario dei crediti chirografari, in evidente violazione dell'ordine delle cause di prelazione.
Non si può invero che prendere atto del fatto che il Tribunale avesse dapprima rigettato (con provvedimento in data 19.7.2021) le istanze di autorizzazione all'esecuzione di pagamenti ex art. 182 quinquies, quinto comma, l.f. proposte dall'odierna reclamante e poi non avesse comunque autorizzato la revoca dello stato di liquidazione richiesta con successiva istanza del 28 luglio 2021, con la quale era stata da ultimo reiterata anche la precedente richiesta di autorizzazione al pagamento dei creditori strategici.
In tale contesto, l'odierna reclamante non avrebbe potuto formulare una proposta di concordato
(quale quella depositata in data 1 settembre 2021) che prevedesse il pagamento al 100% dei creditori chirografari strategici, in assenza di apporto di finanza esterna, e, avendo invece deciso di regolarsi in tal senso, si è esposta all'inevitabile conseguenza della declaratoria di inammissibilità della proposta di concordato, nella quale è stato come detto palesemente violato l'ordine delle cause di prelazione.
Per quanto necessario, volendo presupporre che l'istanza ex art. 182 quinquies, quinto comma, l.f. fosse stata implicitamente reiterata all'atto del deposito della proposta di concordato, quale necessario presupposto di ammissibilità della relativa domanda, e che, per questa via, la stessa possa essere incidentalmente delibata da questa Corte, la stessa sarebbe comunque da disattendere, per un duplice ordine di considerazioni.
Come noto, nei casi in cui non siano apportate nuove risorse finanziarie a sostegno della domanda
(il che come detto si è verificato nel caso di specie) l'art. 182 quinquies quinto comma l.f. subordina la possibilità di autorizzazione al pagamento di creditori strategici al deposito della relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), che attesti che tali prestazioni sono essenziali per la prosecuzione dell'attività di impresa e funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori.
Tale attestazione non è rinvenibile in atti, non risultando allegata alla proposta di concordato di alcuna simile relazione;
né è rinvenibile nel fascicolo di parte reclamante la precedente e non meglio definita “relazione del dr. , che è solo menzionata nel documento 9) di parte Persona_1 reclamante ma non è stata prodotta in atti e che comunque si riferirebbe all'istanza autorizzativa già proposta in data 15 giugno 2021, che non è dato inferire fosse necessariamente corrispondente con quella (implicitamente) contenuta nella domanda di concordato depositata il 1 settembre 2021.
Sotto altro profilo, ad inibire la possibilità di autorizzazione al pagamento dei creditori strategici all'atto della valutazione di ammissibilità della domanda era la dirimente considerazione che la società era in liquidazione, dunque in uno stato incompatibile con la Controparte_1 possibilità di accesso al concordato in continuità aziendale e, per l'effetto, ostativo alla possibilità di dare corso al pagamento di creditori chirografari in funzione della prosecuzione dell'attività
d'impresa.
La revoca di tale stato, richiesta dall'odierna reclamante con la menzionata istanza del 29.7.2021 e peraltro nemmeno reiterata all'atto del deposito della domanda di concordato, a norma dell'art. 2487 ter c.c. avrebbe avuto effetto solo dopo sessanta giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della relativa deliberazione, di modo che al momento del deposito della domanda, come detto intervenuto il primo settembre 2021, non sarebbe stata ancora efficace (quand'anche autorizzata dal Tribunale), con conseguente inammissibilità della proposta di concordato in continuità aziendale.
Alla luce del complesso delle considerazioni che precedono non è in conclusione dubbio che sussistessero plurimi motivi di inammissibilità della domanda di concordato, di modo che il provvedimento in tal senso emesso dal Tribunale di Civitavecchia deve essere confermato
(restando assorbita ogni ulteriore considerazione sul punto).
Analogamente è a dirsi quanto alla sentenza dichiarativa di fallimento.
Premesso che l'eventuale erroneità dell'indicazione del numero di ruolo non può all'evidenza costituire causa di nullità della sentenza di fallimento, trattandosi al più di un errore materiale, e che
è ammessa dalla stessa reclamante l'intervenuta proposizione di una richiesta di fallimento da parte del pubblico ministero (il che è sufficiente a sostenere la relativa declaratoria), non sono fondate le considerazioni di parte reclamante in ordine all'insussistenza dello stato di insolvenza, apparendo invero del tutto condivisibili le considerazioni sul punto svolte dal Tribunale.
Gli elementi attivi del patrimonio sociale, che come addotto dalla stessa reclamante debbono essere parametrati all'importo dei debiti ai fini della valutazione in ordine all'esistenza dello stato di decozione, trattandosi di società in liquidazione, sono stati indicati dalla stessa reclamante come valutabili in euro 267.000,00, a fronte di esposizioni debitorie indicate, sempre nella proposta concordataria, in complessivi euro 1.154.461,18.
L'insufficienza del patrimonio al fine del soddisfacimento dei debiti sociali è dunque palese.
In contrario non soccorrono le considerazioni svolte dalla reclamante in ordine al valore nominale delle rimanenze di magazzino, posto che agli effetti dell'odierna valutazione “l'attivo … deve essere valutato secondo concretezza, al di là cioè dei valori astratti delle rimanenze risultanti nelle scritture contabili dell'imprenditore”, dovendo “il giudice del merito … valutare il profilo patrimoniale mettendo in comparazione
l'effettivo valore dei beni costituenti l'attivo … con l'ammontare dei debiti” (in questi termini, Cass., ord., n.
28193 del 10.12.2020).
In tale contesto, pur volendo infine dare per ammesso quanto allegato da parte reclamante in ordine all'intervenuto raggiungimento di accordi transattivi con alcuni creditori nei cui confronti esistevano esposizioni debitorie per complessivi euro 300.000,00 (che la stessa adduce avere definitivo con il pagamento della minor somma di euro 30.000,00), residuerebbe nondimeno un evidente squilibrio patrimoniale, tra l'attivo liquidabile ed il passivo, tale da non consentire di ritenere contestabile lo stato di insolvenza della società.
Alla luce delle considerazioni che precedono deve dunque essere confermata l'impugnata sentenza dichiarativa di fallimento.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
In ragione del rigetto del reclamo sussistono infine i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, che dispone l'obbligo del versamento, da parte dei reclamanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando sul reclamo rubricato al n. 52496/2021
R.G., ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1) rigetta il reclamo;
2) condanna i reclamanti alla rifusione in favore del in Controparte_1 liquidazione delle spese della presente fase di giudizio, che liquida in complessivi euro
5.000,00, oltre spese generali, Iva e c.p.a. come per legge;
3) dichiara i reclamanti tenuti al pagamento di un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma il giorno 13 dicembre 2024.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dr. Elena Gelato Dr. Diego Rosario Antonio Pinto
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE così composta:
Dr. Diego Rosario Antonio Pinto presidente
Dr. Biagio Roberto Cimini consigliere
Dr. Elena Gelato consigliere est. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio rubricato al numero 52496/2021 V.G. e pendente
TRA
(c.f. ) e (c.f. ) Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. Cristiano Ricciutelli per delega in atti reclamanti
E
(C.F: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 curatore, rappresentato e difeso dall'avv. Concetta Gargiulo per delega in atti, giusta autorizzazione del giudice delegato in data 28.1.2022 reclamato
E
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Civitavecchia reclamato
OGGETTO: reclamo avverso il decreto di inammissibilità della proposta di concordato preventivo di cui al n. 1/2021 R.G. e la contestuale sentenza di fallimento n. 45/2021, emessi dal
Tribunale di Civitavecchia in data 11.10.2021.
Conclusioni
Per i reclamanti: “Tutto ciò premesso e considerato in fatto nonché in diritto, il Sig. ed il Sig. Parte_1
come in epigrafe generalizzati, rappresentati, difesi e domiciliati propongono RECLAMO Parte_2 all'Ecc.ma CORTE D'APPELLO DI ROMA AVVERSO IL DECRETO DATATO 11.11.2021 EMESSO DAL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO
DI CONCORDATO PREVENTIVO N. 1/2021 E NOTIFICATO ALLA SOCIETA' IL
13.10.2021, di cui chiede ALL'ILLUSTRE CONSESSO ADITO l'annullamento e/o la revoca, rimettendo gli atti al Tribunale di Civitavecchia affinché tale Giudice DICHIARI APERTA LA PROCEDURA DI
CONCORDATO PREVENTIVO COME MEGLIO INDICATO NELLA PROPOSTA E NEL
PIANO CONCORDATARIO DELLA NUOVI EQUILIBRI PRESENTI IN ATTI oppure, in subordine, ai sensi dell'art. 162, primo comma, L.F. CONCEDA IL TERMINE DI 15 GIORNI
PREVISTO NELLA CITATA NORMA PER INTEGRARE IL PIANO E PRODURRE
NUOVI DOCUMENTI;
NONCHÉ AVVERSO LA SENTENZA N. 45 DEL 2021 DEL
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA, GIUDICE RELATORE DOTT. BIANCHI, DATATA
11.10.2021 NOTIFICATA ALLA SOCIETÀ IN DATA 13.10.2021, di cui chiede ALL' CP_2
l'annullamento e/o la revoca. Con vittoria di spese del doppio grado di Giudizio»; Parte_3
Per il Fallimento reclamato: “Per quanto sopra esposto si insiste per il rigetto del reclamo promosso con ogni consequenziale provvedimento in ordine alle spese”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e in proprio e nella loro qualità di soci della società Parte_1 Parte_2
, hanno impugnato il decreto emesso dal Tribunale di Controparte_1
Civitavecchia con il quale era stata dichiarata l'inammissibilità della proposta di concordato in continuità aziendale formulata dalla suddetta società e la contestuale sentenza di fallimento di
. Controparte_1
I reclamanti hanno censurato il decreto di inammissibilità della proposta di concordato sulla base dei seguenti motivi:
- l'erroneità del provvedimento nella parte in cui era stato evidenziato l'omesso deposito della relazione giurata prevista dall'art. 160, comma 2, L.F. a fronte della prevista falcidia del credito prelatizio, non esistendo alcun termine perentorio per il deposito della perizia in oggetto ed essendo comunque stato indicato il valore di mercato dei beni su cui insisteva il privilegio nell'ambito dell'attestazione, redatta da un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, comma terzo, lett. d., L.F.;
- l'illegittimità del decreto a fronte dell'arbitraria disapplicazione della disposizione di cui all'art. 162, primo comma, L.F., norma che avrebbe imposto la concessione di un termine per integrare la documentazione mancante, considerata la ratio della disciplina sul concordato preventivo, connotata dal favor per la risoluzione della crisi d'impresa;
- l'illegittimità del decreto a fronte dell'omissione di ogni decisione sulla pregressa istanza, proposta ai sensi dell'art. 182 quinquies, quinto comma, L.F., di autorizzazione al pagamento di creditori strategici e alla revoca dello stato di liquidazione, per effetto della quale sarebbe stato legittimo il miglior trattamento riservato nel piano ai suddetti creditori, seppur chirografari, rispetto a quelli privilegiati (erariali);
- l'erroneità del decreto per travisamento degli elementi in forza dei quali era stata prevista la crescita della produzione nonché per l'omessa valutazione di tutti gli elementi di calcolo utilizzati dall'attestatore nella determinazione del valore di magazzino.
Tanto premesso quanto alla necessità di revoca del decreto di inammissibilità della proposta di concordato, i reclamanti hanno censurato la sentenza di fallimento rilevandone in primo luogo l'inesistenza o nullità a fronte dell'omessa indicazione del numero di ruolo della procedura prefallimentare e dell'omessa indicazione del ricorso, tra i due proposti dal Pubblico Ministero, in forza del quale era stata emessa la suddetta declaratoria.
In subordine hanno addotto:
- l'insussistenza dello stato di insolvenza, dovendo ritenersi erronea la valutazione svolta dal
Tribunale con riguardo al patrimonio sociale, che avrebbe dovuto essere eseguita sulla base del valore nominale dei cespiti costituenti il magazzino, valore in forza del quale l'attivo era superiore al passivo;
- l'illegittimità della pronuncia a fronte dell'omessa valutazione delle transazioni raggiunte con alcuni dei creditori, i quali avevano per l'effetto desistito dalle istanze di fallimento proposte.
Alla luce di tali considerazioni i reclamanti hanno insistito per la revoca del decreto di inammissibilità del concordato e della conseguente sentenza di fallimento ed hanno richiesto la declaratoria di apertura della procedura di concordato preventivo o, in subordine, la concessione del termine di 15 giorni previsto dall'art. 162, primo comma, LF., per l'integrazione del piano e la produzione di nuovi documenti.
Il Fallimento della società si è costituito resistendo al reclamo. Controparte_1
La curatela ha addotto come correttamente fosse stata dichiarata l'inammissibilità della proposta di concordato, a fronte dell'assenza dell'indispensabile attestazione di cui all'art. 160, secondo comma,
L.F., che avrebbe dovuto essere prodotta unitamente agli altri atti della procedura concordataria entro il termine, pacificamente perentorio, concesso dal Tribunale.
Sotto altro profilo ha evidenziato come la facoltà di integrazione ex art. 162 comma 1 L.F. dovesse intendersi limitata all'integrazione del piano già compiutamente depositato e alla produzione di documenti diversi ed ulteriori rispetto a quelli annoverati dall'art. 161 L.F., non essendo invece ammissibile l'attività surrettiziamente finalizzata a supplire a deficienze o lacune dei documenti da allegare alla domanda, e come in ogni caso la suddetta facoltà avesse natura discrezionale, non essendo per l'effetto censurabile il suo mancato esercizio da parte del Tribunale. La reclamata ha poi rilevato come l'istanza di revoca dello stato di liquidazione fosse stata depositata contestualmente all'autorizzazione al pagamento dei creditori ritenuti “strategici”, il che ne rendeva impossibile l'accoglimento, posto che la revoca di tale stato, a norma dell'art 2487 ter
c.c., sarebbe potuta divenire efficace solo dopo sessanta giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della relativa deliberazione e dunque il pagamento dei suddetti creditori avrebbe alterato l'ordine della cause di prelazione;
da ultimo ha addotto la correttezza delle conclusioni svolte dal
Tribunale con riguardo ai previsti flussi ed alla valutazione del magazzino.
La curatela ha infine addotto l'evidente sussistenza dello stato di insolvenza e l'irrilevanza di ogni considerazione circa gli accordi conclusi con i creditori che avevano originariamente richiesto il fallimento, posto che la suddetta declaratoria era conseguita alla domanda proposta dal pubblico ministero.
Per l'effetto il Fallimento ha concluso per Controparte_1
l'integrale rigetto del reclamo.
La Procura Generale ha reso parere negativo sul reclamo, di cui ha dunque chiesto il rigetto.
Il reclamo non è ad avviso della Corte suscettibile di accoglimento.
Deve in primo luogo essere confermato l'impugnato provvedimento di inammissibilità della proposta di concordato.
Correttamente il Tribunale di Civitavecchia ha rilevato l'inammissibilità della domanda di concordato a fronte della mancata allegazione, entro il termine concesso per il deposito della proposta, del piano e della documentazione di legge, della relazione giurata di cui all'art. 160, secondo comma, L.F., necessaria a fronte della previsione della falcidia del credito prelatizio.
Tale relazione non è come noto sovrapponibile con l'attestazione redatta ai sensi dell'art. 161, terzo comma, L.F., ma consiste in un separato elaborato, redatto da un professionista in possesso dei requisiti di legge, nel quale deve essere specificamente attestato il valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, al fine di inferirne eventualmente l'incapienza rispetto all'ammontare dei relativi crediti e, per questa via, verificare che il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile nell'alternativa liquidatoria.
Il fatto che nell'attestazione fosse stato indicato il valore dei beni in oggetto, dunque, non solo è del tutto irrilevante agli odierni effetti, ma costituisce a ben vedere un motivo di irritualità della attestazione di cui all'art. 161, terzo comma, L.F., posto che la relazione giurata che eventualmente dimostri il presupposto giustificativo del soddisfacimento non integrale dei creditori privilegiati deve essere esaminata dall'attestatore ai fini della valutazione della veridicità dei dati aziendali e della fattibilità del piano, di modo che deve necessariamente preesistere rispetto all'attestazione, sotto un profilo logico-giuridico.
Ne consegue come, a prescindere da ogni considerazione sul fatto che la relazione ex art. 160, secondo comma, L.F. partecipi della natura perentoria del termine concesso per la presentazione della proposta, del piano e dei documenti nei casi di concordato "con riserva", la stessa dovesse essere comunque redatta anteriormente al deposito della domanda cd. piena di concordato.
Incidentalmente, ad abundantiam, osserva la Corte come mancasse anche l'analoga relazione richiesta dall'art. 182 ter, primo comma, l.f., ai fini della transazione fiscale, necessaria in ragione del fatto che si prevedeva la degradazione dei debiti fiscali privilegiati sul presupposto dell'incapienza del patrimonio mobiliare della debitrice Controparte_1
Né è condivisibile l'assunto che il Tribunale fosse obbligato a concedere alla ricorrente il termine di cui all'art. 162, primo comma, L.F. per l'integrazione della documentazione.
Ad avviso di questa Corte, la facoltà in oggetto presuppone la rituale instaurazione del procedimento, mediante un ricorso dotato dei requisiti minimi di legge, e non dunque può supplire a radicali carenze della domanda, quale deve ritenersi la totale assenza della relazione ex art. 160, secondo comma, L.F. nei casi di falcidia del ceto privilegiato, e la correlata radicale inidoneità della relazione ex art. 161, terzo comma, L.F. che, ciononostante, attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano (analoghe considerazioni possono essere svolte a fronte della evidenziata carenza della proposta di transazione fiscale, sulla quale pure si reggeva la proposta concordataria).
In ogni caso, anche volendo diversamente opinare, appare dirimente la considerazione della natura meramente facoltativa della concessione del suddetto termine, facoltà che il Tribunale, nell'esercizio del potere discrezionale allo stesso rimesso, ha correttamente ritenuto di non dover esercitare, con valutazione che appare condivisibile, considerate le ulteriori gravi carenze del piano che si viene ad esporre.
Il Tribunale ha invero evidenziato l'assoluta irritualità della domanda di concordato anche in ragione di un ulteriore palese motivo di illegittimità della proposta e del piano, consistente nella previsione del soddisfacimento di creditori chirografari in misura superiore a quelli privilegiati.
A elidere il fondamento di tale rilievo sarebbe, ad avviso della reclamante, la considerazione della mancata evasione, da parte del Tribunale di Civitavecchia, dell'istanza di autorizzazione alla revoca dello stato di liquidazione e della contestuale richiesta di autorizzazione al pagamento dei creditori strategici ai sensi dell'art. 182 quinquies comma 5 L.F.
Qualora detta istanza fosse stata esaminata, la stessa sarebbe stata accolta, sussistendone i presupposti formali e sostanziali, dal che dovrebbe discendere, se si è ben inteso, la legittimità della domanda di concordato, che correttamente avrebbe previsto il prioritario soddisfacimento dei fornitori e degli altri creditori chirografari, rispetto a quelli privilegiati.
Il rilievo non è in alcun modo condivisibile.
Preliminarmente si rileva come esuli dal sindacato rimesso alla Corte nella presente sede ogni considerazione relativa alla correttezza, o meno, del provvedimento di diniego (espresso o tacito) dell'autorizzazione richiesta in pendenza del termine di cui all'art. 161, sesto comma, L.F., posto che oggetto del presente giudizio è solo il provvedimento emesso dal Tribunale a conclusione del procedimento concordatario ovvero il decreto con il quale è stata ritenuta inammissibile la domanda.
Ebbene, dal momento che è pacifico che lo stato di liquidazione non sia mai stato revocato e che il Tribunale non abbia rilasciato l'autorizzazione al pagamento di creditori ritenuti “strategici” ai sensi dell'art. 182 quinquies comma 5 L.F., non si può che concludere nel senso dell'illegittimità della previsione del pagamento prioritario dei crediti chirografari, in evidente violazione dell'ordine delle cause di prelazione.
Non si può invero che prendere atto del fatto che il Tribunale avesse dapprima rigettato (con provvedimento in data 19.7.2021) le istanze di autorizzazione all'esecuzione di pagamenti ex art. 182 quinquies, quinto comma, l.f. proposte dall'odierna reclamante e poi non avesse comunque autorizzato la revoca dello stato di liquidazione richiesta con successiva istanza del 28 luglio 2021, con la quale era stata da ultimo reiterata anche la precedente richiesta di autorizzazione al pagamento dei creditori strategici.
In tale contesto, l'odierna reclamante non avrebbe potuto formulare una proposta di concordato
(quale quella depositata in data 1 settembre 2021) che prevedesse il pagamento al 100% dei creditori chirografari strategici, in assenza di apporto di finanza esterna, e, avendo invece deciso di regolarsi in tal senso, si è esposta all'inevitabile conseguenza della declaratoria di inammissibilità della proposta di concordato, nella quale è stato come detto palesemente violato l'ordine delle cause di prelazione.
Per quanto necessario, volendo presupporre che l'istanza ex art. 182 quinquies, quinto comma, l.f. fosse stata implicitamente reiterata all'atto del deposito della proposta di concordato, quale necessario presupposto di ammissibilità della relativa domanda, e che, per questa via, la stessa possa essere incidentalmente delibata da questa Corte, la stessa sarebbe comunque da disattendere, per un duplice ordine di considerazioni.
Come noto, nei casi in cui non siano apportate nuove risorse finanziarie a sostegno della domanda
(il che come detto si è verificato nel caso di specie) l'art. 182 quinquies quinto comma l.f. subordina la possibilità di autorizzazione al pagamento di creditori strategici al deposito della relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), che attesti che tali prestazioni sono essenziali per la prosecuzione dell'attività di impresa e funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori.
Tale attestazione non è rinvenibile in atti, non risultando allegata alla proposta di concordato di alcuna simile relazione;
né è rinvenibile nel fascicolo di parte reclamante la precedente e non meglio definita “relazione del dr. , che è solo menzionata nel documento 9) di parte Persona_1 reclamante ma non è stata prodotta in atti e che comunque si riferirebbe all'istanza autorizzativa già proposta in data 15 giugno 2021, che non è dato inferire fosse necessariamente corrispondente con quella (implicitamente) contenuta nella domanda di concordato depositata il 1 settembre 2021.
Sotto altro profilo, ad inibire la possibilità di autorizzazione al pagamento dei creditori strategici all'atto della valutazione di ammissibilità della domanda era la dirimente considerazione che la società era in liquidazione, dunque in uno stato incompatibile con la Controparte_1 possibilità di accesso al concordato in continuità aziendale e, per l'effetto, ostativo alla possibilità di dare corso al pagamento di creditori chirografari in funzione della prosecuzione dell'attività
d'impresa.
La revoca di tale stato, richiesta dall'odierna reclamante con la menzionata istanza del 29.7.2021 e peraltro nemmeno reiterata all'atto del deposito della domanda di concordato, a norma dell'art. 2487 ter c.c. avrebbe avuto effetto solo dopo sessanta giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della relativa deliberazione, di modo che al momento del deposito della domanda, come detto intervenuto il primo settembre 2021, non sarebbe stata ancora efficace (quand'anche autorizzata dal Tribunale), con conseguente inammissibilità della proposta di concordato in continuità aziendale.
Alla luce del complesso delle considerazioni che precedono non è in conclusione dubbio che sussistessero plurimi motivi di inammissibilità della domanda di concordato, di modo che il provvedimento in tal senso emesso dal Tribunale di Civitavecchia deve essere confermato
(restando assorbita ogni ulteriore considerazione sul punto).
Analogamente è a dirsi quanto alla sentenza dichiarativa di fallimento.
Premesso che l'eventuale erroneità dell'indicazione del numero di ruolo non può all'evidenza costituire causa di nullità della sentenza di fallimento, trattandosi al più di un errore materiale, e che
è ammessa dalla stessa reclamante l'intervenuta proposizione di una richiesta di fallimento da parte del pubblico ministero (il che è sufficiente a sostenere la relativa declaratoria), non sono fondate le considerazioni di parte reclamante in ordine all'insussistenza dello stato di insolvenza, apparendo invero del tutto condivisibili le considerazioni sul punto svolte dal Tribunale.
Gli elementi attivi del patrimonio sociale, che come addotto dalla stessa reclamante debbono essere parametrati all'importo dei debiti ai fini della valutazione in ordine all'esistenza dello stato di decozione, trattandosi di società in liquidazione, sono stati indicati dalla stessa reclamante come valutabili in euro 267.000,00, a fronte di esposizioni debitorie indicate, sempre nella proposta concordataria, in complessivi euro 1.154.461,18.
L'insufficienza del patrimonio al fine del soddisfacimento dei debiti sociali è dunque palese.
In contrario non soccorrono le considerazioni svolte dalla reclamante in ordine al valore nominale delle rimanenze di magazzino, posto che agli effetti dell'odierna valutazione “l'attivo … deve essere valutato secondo concretezza, al di là cioè dei valori astratti delle rimanenze risultanti nelle scritture contabili dell'imprenditore”, dovendo “il giudice del merito … valutare il profilo patrimoniale mettendo in comparazione
l'effettivo valore dei beni costituenti l'attivo … con l'ammontare dei debiti” (in questi termini, Cass., ord., n.
28193 del 10.12.2020).
In tale contesto, pur volendo infine dare per ammesso quanto allegato da parte reclamante in ordine all'intervenuto raggiungimento di accordi transattivi con alcuni creditori nei cui confronti esistevano esposizioni debitorie per complessivi euro 300.000,00 (che la stessa adduce avere definitivo con il pagamento della minor somma di euro 30.000,00), residuerebbe nondimeno un evidente squilibrio patrimoniale, tra l'attivo liquidabile ed il passivo, tale da non consentire di ritenere contestabile lo stato di insolvenza della società.
Alla luce delle considerazioni che precedono deve dunque essere confermata l'impugnata sentenza dichiarativa di fallimento.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
In ragione del rigetto del reclamo sussistono infine i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, che dispone l'obbligo del versamento, da parte dei reclamanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando sul reclamo rubricato al n. 52496/2021
R.G., ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1) rigetta il reclamo;
2) condanna i reclamanti alla rifusione in favore del in Controparte_1 liquidazione delle spese della presente fase di giudizio, che liquida in complessivi euro
5.000,00, oltre spese generali, Iva e c.p.a. come per legge;
3) dichiara i reclamanti tenuti al pagamento di un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma il giorno 13 dicembre 2024.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dr. Elena Gelato Dr. Diego Rosario Antonio Pinto