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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 13/01/2025, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FOGGIA
Prima Sezione Civile in persona del giudice monocratico, GOP avv. Arturo Ferlicchia, ha pronunziato la seguente
SENTENZA allegando la stessa ex art. 281 sexies cpc al verbale di udienza del 13 gennaio 2025 nella causa civile iscritta al n. 2383 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno 2017
TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rispettivamente rappresentati e difesi dall'avv. Pettinicchio Emilio ed C.F._2 elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso alla via Piccinino n. 23 in Torremaggiore come da procura in atti,
ATTORI
E
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Cavalli Maria Teresa e ed Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa alla via Isonzo n. 23 in Foggia come da procura in atti. CONVENUTA
OGGETTO: responsabilità extracontrattuale.
Conclusioni
All'udienza del 13 gennaio 2025 i procuratori delle parti in causa hanno precisato le conclusioni come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette che in ossequio alla attuale formulazione dell'art. 132 c.p.c. – come novellato dalla legge - si omette la redazione dello svolgimento del processo.
Gli attori con l'atto introduttivo del giudizio hanno chiesto quanto segue:
pagina 1 di 4 “1 ) dato atto che l'accadimento per cui è causa si è verificato per colpa del l' (ex art.2051 Controparte_1
o 2043 c.c.) condannare lo stesso Ente, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della somma di € 3.450,00 in favore del sig. , a titolo di risarcimento dei danni a cose Parte_1 dallo stesso patiti, nonché della somma di € 5.915,00 in favore della sig.ra , a titolo di Parte_2 risarcimento dei danni da lesioni personali (comprensivi di spese documentate) da quest'ultima subiti, o
dei diversi importi maggiori o minori accertandi nel corso del giudizio, o da liquidarsi eventualmente anche in via equitativa, oltre agli interessi legali ed all'indennità di rivalutazione monetaria dalla data dell'evento dannoso fino all'effettivo soddisfo, il tutto comunque entro il limite massimo dello scaglione sub lettera e) della tabella 1 allegata alla L.488/1999 e successive modifiche, e cioè € 26.000.00. che si dichiara come valore della presente controversia ai sensi dell'art.
9. comma 5. L.488/99 e successive modifiche, con un contributo unificato pari ad € 237.00; 2) con vittoria di spese e competenze legali, oltre al rimborso forfettario ed agli accessori come per legge.”
Si costituiva in giudizio l convenuta chiedendo emanarsi i seguenti provvedimenti di CP_2 giustizia:
“… nel merito, in via principale, rigettare la domanda attorea, così come proposta e formulata, perché del tutto infondata in fatto ed in diritto, per i motivi tutti esposti in narrativa, con vittoria di spese e competenze professionali: in via meramente subordinata, ove risulti un qualsivoglia obbligo risarcitorio
in capo alla esponente Società, liquidare il danno secondo le rigorose risultanze istruttorie rigettando le maggiori domande con ogni conseguenziale pronuncia in punto di spese.”.
***
1- La domanda promossa da parte attrice nei confronti dell' convenuta non è fondata e CP_2 deve essere rigettata per quanto di seguito indicato.
Gli attori - quale conducente e proprietario l'autovettura Parte_2 Parte_1
BMW 530D targata BG147HH percorrente in data 19.8.2015 la S.S. 16 in direzione nord - hanno convenuto in giudizio l per il risarcimento dei danni rispettivamente subiti alla salute e CP_1 all'autovettura a causa del sinistro stradale asseritamente occorso a seguito del manto stradale dissestato ed in particolare di una buca non segnalata presente sulla carreggiata della detta strada statale, a dire dei medesimi attori priva di manutenzione.
La azienda convenuta, ritualmente costituitasi in giudizio, ha negato la propria responsabilità.
La fattispecie in esame attiene alla responsabilità del custode per i danni subiti dagli utenti a causa del cattivo stato di manutenzione e/o errata realizzazione dei beni pubblici in sua custodia.
E' noto che la cura del bene pubblico, e quindi della res pubblica, è dovere e onere delle pubbliche amministrazioni, le quali sono tenute ad occuparsi della completa manutenzione di strade, marciapiedi, nonché di ogni altra zona o area pubblica, con le conseguenze di cui all'art. 2051 cc nel caso di omessa o cattiva manutenzione e fatti salvi il caso fortuito o la forza maggiore, dovrà, dunque, rispondere dell'occorso, risarcendo il soggetto leso per i danni patiti.
pagina 2 di 4 Secondo il tradizionale orientamento della giurisprudenza, la p.a. non potrebbe essere chiamata a rispondere ex art. 2051 c.c., allorquando si sia di fronte a beni che per la loro estensione e per l'uso generalizzato da parte dei cittadini non consentono un controllo adeguato a evitare situazioni di pericolo
(Cass., 1 dicembre 2004, n.22592).
Detto orientamento è stato recentemente superato dal diverso indirizzo che, in chiara rottura con il precedente, ha affermato la natura prettamente oggettiva della responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia;
tale responsabilità si fonda esclusivamente sul nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza (Cass., 25 luglio 2008, n. 20427) e viene esclusa solamente dal caso fortuito, fattore inerente il profilo causale dell'evento (in tal senso, Cass., 19 febbraio 2008, n. 4279, Cass. 10 marzo 2005, n. 5326); infatti il carattere dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità del detto fattore è idoneo ad interrompere il nesso di causalità (Cass., 29 novembre 2006, n. 25243) e può ricomprendere sia il fatto del terzo sia il fatto dello stesso danneggiato (fra le altre, Cass., 19 febbraio 2008, n. 4279; Cass., 10 marzo 2005, n.
5326).
Rileva richiamare sul punto anche la recente ordinanza della Suprema Corte che dà continuità al consolidato indirizzo nella fattispecie in esame: “La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode.”, Cass. Civ., Sez. Unite, ordinanza n. 20943 del 30 giugno 2022; idem Cass. civ., Sez. VI - 3, Ordinanza, 02/05/2022, n. 13729.
Ciò detto, la documentazione prodotta nel corso del giudizio (cfr fotografie in produzione attorea)
e la prova orale assunta (cfr. dichiarazioni rese dall'attrice all'udienza del 21.11.2018 nel rendere interrogatorio nonché dichiarazioni rese dai testi attorei e alla Testimone_1 Testimone_2 medesima udienza) non hanno provato la domanda attorea.
Sul punto va rilevato che le fotografie di produzione attorea che rappresentano lo stato della carreggiata della strada statale 16 in direzione nord, confermato dai testi escussi, non evidenziano buche e sconnessioni le cui condizioni possano aver causato lo scoppio dello pneumatico della autovettura BMW
530D targata BG147HH di dimensioni (sezione e altezza) notoriamente considerevoli;
né inoltre parte attrice ha fornito prova sullo stato, postumo al sinistro, degli pneumatici della autovettura BMW 530D targata BG147HH da cui si potesse evincere l'origine dello scoppio degli stessi.
Pertanto parte attrice non ha provato il nesso di causalità tra la cosa e il danno, prova necessaria per chi invoca la violazione dell'obbligo di custodia: “… è il caso di ricordare, poi, che, per pacifica giurisprudenza … colui il quale invoca la violazione di un obbligo di custodia è comunque tenuto a dimostrare il nesso di causalità tra la cosa ed il danno”, cfr ord. Cass. Civ. 3305/2018.
pagina 3 di 4 All'esito dell'istruttoria l'azienda convenuta non ha provato né la prevedibilità dell'insidia né che la stessa fosse frutto di caso fortuito (cfr. documento n. 3 in produzione convenuto nonché dichiarazioni rese dal teste all'udienza del 21.11.2018 e dichiarazioni rese da , Testimone_3 Testimone_4 [...]
e all'udienza del 18 ottobre 2019, tutti di parte convenuta). Tes_5 Testimone_6
Va pure rilevato che dalla documentazione prodotta dall'azienda convenuta e dalle dichiarazioni testimoniali su richiamate è emerso che:
- il rapporto giornaliero di manutenzione del 14.8.2015 prodotto dalla convenuta anche CP_1 confermato da alcuni dei testi escussi da entrambe le parti in causa, inerisce tratti della strada statale 16 diversi da quelli indicate dagli attori nell'atto di citazione;
- il segnale di “strada sdrucciolevole”, riferito dal teste di parte conventa , inerisce un tratto Testimone_3 di strada diverso da quello in cui è avvenuto il sinistro del 15.8.2015;
- il tratto di strada in cui è avvenuto il sinistro del 15.8.2015 risulta comunque dissestato (cfr fotografie in produzione attorea) e pertanto privo di manutenzione.
Le spese di lite sono per intero compensate tra le parti in causa sussistendo gravi ed eccezionali ragioni: le risultanze istruttorie, infatti, hanno evidenziato che l'azienda convenuta, onerata della manutenzione del tratto della strada statale 16 in cui si è verificato il sinistro per cui vi è causa, non ha provveduto a segnalare che lo stesso tratto di strada aveva parti della carreggiata dissestati;
sul punto cfr.
Cassazione, ordinanza 25 settembre 2017, n. 22310; idem sez. II civile, ord., 19 settembre 2023, n. 26847.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, prima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulle domande avanzate da e contro Parte_1 Parte_2
rigettata ogni diversa istanza, così decide: CP_1
- rigetta le domande attoree;
- spese compensate per intero tra le parti in causa.
Sentenza pubblicata ex art. 281 sexies cpc mediante allegazione al verbale di udienza del 13 gennaio 2025.
IL GOP
avv. Arturo Ferlicchia
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FOGGIA
Prima Sezione Civile in persona del giudice monocratico, GOP avv. Arturo Ferlicchia, ha pronunziato la seguente
SENTENZA allegando la stessa ex art. 281 sexies cpc al verbale di udienza del 13 gennaio 2025 nella causa civile iscritta al n. 2383 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno 2017
TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rispettivamente rappresentati e difesi dall'avv. Pettinicchio Emilio ed C.F._2 elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso alla via Piccinino n. 23 in Torremaggiore come da procura in atti,
ATTORI
E
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Cavalli Maria Teresa e ed Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa alla via Isonzo n. 23 in Foggia come da procura in atti. CONVENUTA
OGGETTO: responsabilità extracontrattuale.
Conclusioni
All'udienza del 13 gennaio 2025 i procuratori delle parti in causa hanno precisato le conclusioni come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette che in ossequio alla attuale formulazione dell'art. 132 c.p.c. – come novellato dalla legge - si omette la redazione dello svolgimento del processo.
Gli attori con l'atto introduttivo del giudizio hanno chiesto quanto segue:
pagina 1 di 4 “1 ) dato atto che l'accadimento per cui è causa si è verificato per colpa del l' (ex art.2051 Controparte_1
o 2043 c.c.) condannare lo stesso Ente, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della somma di € 3.450,00 in favore del sig. , a titolo di risarcimento dei danni a cose Parte_1 dallo stesso patiti, nonché della somma di € 5.915,00 in favore della sig.ra , a titolo di Parte_2 risarcimento dei danni da lesioni personali (comprensivi di spese documentate) da quest'ultima subiti, o
dei diversi importi maggiori o minori accertandi nel corso del giudizio, o da liquidarsi eventualmente anche in via equitativa, oltre agli interessi legali ed all'indennità di rivalutazione monetaria dalla data dell'evento dannoso fino all'effettivo soddisfo, il tutto comunque entro il limite massimo dello scaglione sub lettera e) della tabella 1 allegata alla L.488/1999 e successive modifiche, e cioè € 26.000.00. che si dichiara come valore della presente controversia ai sensi dell'art.
9. comma 5. L.488/99 e successive modifiche, con un contributo unificato pari ad € 237.00; 2) con vittoria di spese e competenze legali, oltre al rimborso forfettario ed agli accessori come per legge.”
Si costituiva in giudizio l convenuta chiedendo emanarsi i seguenti provvedimenti di CP_2 giustizia:
“… nel merito, in via principale, rigettare la domanda attorea, così come proposta e formulata, perché del tutto infondata in fatto ed in diritto, per i motivi tutti esposti in narrativa, con vittoria di spese e competenze professionali: in via meramente subordinata, ove risulti un qualsivoglia obbligo risarcitorio
in capo alla esponente Società, liquidare il danno secondo le rigorose risultanze istruttorie rigettando le maggiori domande con ogni conseguenziale pronuncia in punto di spese.”.
***
1- La domanda promossa da parte attrice nei confronti dell' convenuta non è fondata e CP_2 deve essere rigettata per quanto di seguito indicato.
Gli attori - quale conducente e proprietario l'autovettura Parte_2 Parte_1
BMW 530D targata BG147HH percorrente in data 19.8.2015 la S.S. 16 in direzione nord - hanno convenuto in giudizio l per il risarcimento dei danni rispettivamente subiti alla salute e CP_1 all'autovettura a causa del sinistro stradale asseritamente occorso a seguito del manto stradale dissestato ed in particolare di una buca non segnalata presente sulla carreggiata della detta strada statale, a dire dei medesimi attori priva di manutenzione.
La azienda convenuta, ritualmente costituitasi in giudizio, ha negato la propria responsabilità.
La fattispecie in esame attiene alla responsabilità del custode per i danni subiti dagli utenti a causa del cattivo stato di manutenzione e/o errata realizzazione dei beni pubblici in sua custodia.
E' noto che la cura del bene pubblico, e quindi della res pubblica, è dovere e onere delle pubbliche amministrazioni, le quali sono tenute ad occuparsi della completa manutenzione di strade, marciapiedi, nonché di ogni altra zona o area pubblica, con le conseguenze di cui all'art. 2051 cc nel caso di omessa o cattiva manutenzione e fatti salvi il caso fortuito o la forza maggiore, dovrà, dunque, rispondere dell'occorso, risarcendo il soggetto leso per i danni patiti.
pagina 2 di 4 Secondo il tradizionale orientamento della giurisprudenza, la p.a. non potrebbe essere chiamata a rispondere ex art. 2051 c.c., allorquando si sia di fronte a beni che per la loro estensione e per l'uso generalizzato da parte dei cittadini non consentono un controllo adeguato a evitare situazioni di pericolo
(Cass., 1 dicembre 2004, n.22592).
Detto orientamento è stato recentemente superato dal diverso indirizzo che, in chiara rottura con il precedente, ha affermato la natura prettamente oggettiva della responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia;
tale responsabilità si fonda esclusivamente sul nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza (Cass., 25 luglio 2008, n. 20427) e viene esclusa solamente dal caso fortuito, fattore inerente il profilo causale dell'evento (in tal senso, Cass., 19 febbraio 2008, n. 4279, Cass. 10 marzo 2005, n. 5326); infatti il carattere dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità del detto fattore è idoneo ad interrompere il nesso di causalità (Cass., 29 novembre 2006, n. 25243) e può ricomprendere sia il fatto del terzo sia il fatto dello stesso danneggiato (fra le altre, Cass., 19 febbraio 2008, n. 4279; Cass., 10 marzo 2005, n.
5326).
Rileva richiamare sul punto anche la recente ordinanza della Suprema Corte che dà continuità al consolidato indirizzo nella fattispecie in esame: “La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode.”, Cass. Civ., Sez. Unite, ordinanza n. 20943 del 30 giugno 2022; idem Cass. civ., Sez. VI - 3, Ordinanza, 02/05/2022, n. 13729.
Ciò detto, la documentazione prodotta nel corso del giudizio (cfr fotografie in produzione attorea)
e la prova orale assunta (cfr. dichiarazioni rese dall'attrice all'udienza del 21.11.2018 nel rendere interrogatorio nonché dichiarazioni rese dai testi attorei e alla Testimone_1 Testimone_2 medesima udienza) non hanno provato la domanda attorea.
Sul punto va rilevato che le fotografie di produzione attorea che rappresentano lo stato della carreggiata della strada statale 16 in direzione nord, confermato dai testi escussi, non evidenziano buche e sconnessioni le cui condizioni possano aver causato lo scoppio dello pneumatico della autovettura BMW
530D targata BG147HH di dimensioni (sezione e altezza) notoriamente considerevoli;
né inoltre parte attrice ha fornito prova sullo stato, postumo al sinistro, degli pneumatici della autovettura BMW 530D targata BG147HH da cui si potesse evincere l'origine dello scoppio degli stessi.
Pertanto parte attrice non ha provato il nesso di causalità tra la cosa e il danno, prova necessaria per chi invoca la violazione dell'obbligo di custodia: “… è il caso di ricordare, poi, che, per pacifica giurisprudenza … colui il quale invoca la violazione di un obbligo di custodia è comunque tenuto a dimostrare il nesso di causalità tra la cosa ed il danno”, cfr ord. Cass. Civ. 3305/2018.
pagina 3 di 4 All'esito dell'istruttoria l'azienda convenuta non ha provato né la prevedibilità dell'insidia né che la stessa fosse frutto di caso fortuito (cfr. documento n. 3 in produzione convenuto nonché dichiarazioni rese dal teste all'udienza del 21.11.2018 e dichiarazioni rese da , Testimone_3 Testimone_4 [...]
e all'udienza del 18 ottobre 2019, tutti di parte convenuta). Tes_5 Testimone_6
Va pure rilevato che dalla documentazione prodotta dall'azienda convenuta e dalle dichiarazioni testimoniali su richiamate è emerso che:
- il rapporto giornaliero di manutenzione del 14.8.2015 prodotto dalla convenuta anche CP_1 confermato da alcuni dei testi escussi da entrambe le parti in causa, inerisce tratti della strada statale 16 diversi da quelli indicate dagli attori nell'atto di citazione;
- il segnale di “strada sdrucciolevole”, riferito dal teste di parte conventa , inerisce un tratto Testimone_3 di strada diverso da quello in cui è avvenuto il sinistro del 15.8.2015;
- il tratto di strada in cui è avvenuto il sinistro del 15.8.2015 risulta comunque dissestato (cfr fotografie in produzione attorea) e pertanto privo di manutenzione.
Le spese di lite sono per intero compensate tra le parti in causa sussistendo gravi ed eccezionali ragioni: le risultanze istruttorie, infatti, hanno evidenziato che l'azienda convenuta, onerata della manutenzione del tratto della strada statale 16 in cui si è verificato il sinistro per cui vi è causa, non ha provveduto a segnalare che lo stesso tratto di strada aveva parti della carreggiata dissestati;
sul punto cfr.
Cassazione, ordinanza 25 settembre 2017, n. 22310; idem sez. II civile, ord., 19 settembre 2023, n. 26847.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, prima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulle domande avanzate da e contro Parte_1 Parte_2
rigettata ogni diversa istanza, così decide: CP_1
- rigetta le domande attoree;
- spese compensate per intero tra le parti in causa.
Sentenza pubblicata ex art. 281 sexies cpc mediante allegazione al verbale di udienza del 13 gennaio 2025.
IL GOP
avv. Arturo Ferlicchia
pagina 4 di 4