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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 03/06/2025, n. 660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 660 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R. G. n. 2666/2025
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati:
Dott. Deli Luca – Presidente rel.
Dott.ssa Marina Righi – Giudice
Dott.ssa Giulia Civiero – Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento ex art. 4 L. 01.12.1970 n. 898 modificato dall'art. 8, c. 13 L.
06.03.1987 n. 74 promosso con ricorso congiunto presentato dai coniugi:
e , Controparte_1 CP_2
entrambi con l'avv. FERRARO LARA
Conclusioni congiunte dei coniugi:
I coniugi concludono come da ricorso depositato e dichiarano di fare acquiescenza avverso l'emananda sentenza rinunciando ai termini per proporre l'impugnazione.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Visto agli atti.
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato i coniugi sopra indicati hanno richiesto congiuntamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra gli stessi contratto in data 22/10/2005.
I coniugi medesimi, comparsi dinanzi al Presidente f.f. all'udienza del 27/05/2025 – sostituita dal deposito di note ex art. 127ter cod. proc. civ. – hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso.
Poiché la separazione personale dura per il periodo di tempo previsto dall'art. 3 L.
1/12/1970 n. 898, a far data dall'udienza di comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale del 01/12/2022;
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più
1 essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra i coniugi non presentano profili di illegittimità;
sentito il P.M. che ha concluso per l'accoglimento del ricorso,
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 22/10/2005 da nata a [...] il Controparte_1
30/12/1974 e nato a [...] il [...] e CP_2
trascritto al n. 25, Parte II, Serie A, Ufficio 1, Anno 2005, del registro degli atti di matrimonio del Comune di BORSO DEL GRAPPA alle seguenti condizioni:
1) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non vantare reciprocamente alcun diritto a titolo di concorso nel mantenimento.
2) La SI.ra si impegna a cedere al SI. entro trenta giorni Controparte_1 CP_2
dal passaggio in giudicato della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio la propria quota del 50% della piena proprietà della ex casa coniugale sita in Borso del
Grappa (TV), Via Bondoli n. 23, catastalmente identificata in Comune di Borso del
Grappa (TV), Via Bondoli n. 23, Fg. 11 mappale 843 sub 15 aggiuntivo m.nn. 16 e 17, cat. A/2 rendita catastale € 468,68 e Fg. 11, particella 843 sub 27 categoria C/6 rendita €
41,32, trovando la propria causa nella definitiva regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra coniugi, precisando che detto accordo è elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, accordo che ricade negli accordi patrimoniali contestuali alla cessazione degli effetti civili del matrimonio e volto a sciogliere la comunione e definire ogni aspetto economico del rapporto matrimoniale, evitando ogni possibile futuro contenzioso ed ogni ulteriore discussione, con possibilità
di usufruire del vantaggio economico che possono ottenere con tale pattuizione che ha l'effetto di consentire l'utilizzo dei benefici fiscali concessi dalla legge, nonché ottenere ogni altra esenzione fiscale e tributaria prevista dalla legge.
3. Spese legali compensate.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Treviso, 27/05/2025
Il Presidente est.
Dott. Deli Luca
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R. G. n. 2666/2025
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati:
Dott. Deli Luca – Presidente rel.
Dott.ssa Marina Righi – Giudice
Dott.ssa Giulia Civiero – Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento ex art. 4 L. 01.12.1970 n. 898 modificato dall'art. 8, c. 13 L.
06.03.1987 n. 74 promosso con ricorso congiunto presentato dai coniugi:
e , Controparte_1 CP_2
entrambi con l'avv. FERRARO LARA
Conclusioni congiunte dei coniugi:
I coniugi concludono come da ricorso depositato e dichiarano di fare acquiescenza avverso l'emananda sentenza rinunciando ai termini per proporre l'impugnazione.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Visto agli atti.
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato i coniugi sopra indicati hanno richiesto congiuntamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra gli stessi contratto in data 22/10/2005.
I coniugi medesimi, comparsi dinanzi al Presidente f.f. all'udienza del 27/05/2025 – sostituita dal deposito di note ex art. 127ter cod. proc. civ. – hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso.
Poiché la separazione personale dura per il periodo di tempo previsto dall'art. 3 L.
1/12/1970 n. 898, a far data dall'udienza di comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale del 01/12/2022;
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più
1 essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra i coniugi non presentano profili di illegittimità;
sentito il P.M. che ha concluso per l'accoglimento del ricorso,
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 22/10/2005 da nata a [...] il Controparte_1
30/12/1974 e nato a [...] il [...] e CP_2
trascritto al n. 25, Parte II, Serie A, Ufficio 1, Anno 2005, del registro degli atti di matrimonio del Comune di BORSO DEL GRAPPA alle seguenti condizioni:
1) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non vantare reciprocamente alcun diritto a titolo di concorso nel mantenimento.
2) La SI.ra si impegna a cedere al SI. entro trenta giorni Controparte_1 CP_2
dal passaggio in giudicato della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio la propria quota del 50% della piena proprietà della ex casa coniugale sita in Borso del
Grappa (TV), Via Bondoli n. 23, catastalmente identificata in Comune di Borso del
Grappa (TV), Via Bondoli n. 23, Fg. 11 mappale 843 sub 15 aggiuntivo m.nn. 16 e 17, cat. A/2 rendita catastale € 468,68 e Fg. 11, particella 843 sub 27 categoria C/6 rendita €
41,32, trovando la propria causa nella definitiva regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra coniugi, precisando che detto accordo è elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, accordo che ricade negli accordi patrimoniali contestuali alla cessazione degli effetti civili del matrimonio e volto a sciogliere la comunione e definire ogni aspetto economico del rapporto matrimoniale, evitando ogni possibile futuro contenzioso ed ogni ulteriore discussione, con possibilità
di usufruire del vantaggio economico che possono ottenere con tale pattuizione che ha l'effetto di consentire l'utilizzo dei benefici fiscali concessi dalla legge, nonché ottenere ogni altra esenzione fiscale e tributaria prevista dalla legge.
3. Spese legali compensate.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Treviso, 27/05/2025
Il Presidente est.
Dott. Deli Luca
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