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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 21/03/2025, n. 744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 744 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'appello di Venezia quarta sezione civile
729/2024 RG.
La Corte d'appello di Venezia quarta sezione civile composta dai seguenti magistrati:
Clotilde Parise ‒ presidente
Marco Campagnolo – consigliere relatore
Gianluca Bordon ‒ consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa da
), con l'avv. Parte_1 C.F._1
MANZAN GINO
contro
( ), con Controparte_1 P.IVA_1
l'avv. DE COL MARC
oggetto: prestazione d'opera intellettuale;
causa trattenuta in decisione sulle conclusioni: per la parte appellante in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Treviso n. 1900/2023, R.G. 7297/2020, depositata in data
23.10.2023, condannarsi la al Parte_2
pagamento dell'ulteriore somma di € 46.538,00, oltre a cassa
1 previdenza ed Iva di legge, per le prestazioni professionali rese e di cui ai preavvisi di fattura elencati ed allegati al fascicolo del primo grado di giudizio, a favore del dott. importo aumentato dagli Parte_1
interessi moratori ex D.Lgs. n. 231/2002, alla data dei preavvisi sino al saldo effettivo. Respingersi, in ogni caso, l'appello incidentale interposto dall'appellata.
Spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio interamente rifuse;
per la parte appellata in via principale: sia integralmente rigettato l'appello proposto dal dott. avverso la sentenza n. Parte_1
1900/2023 del Tribunale di Treviso, Sezione Prima Civile, Giudice dott.ssa Civiero, depositata il 23.10.2023, in quanto infondato in fatto e in diritto;
in via di appello incidentale condizionato: ove sia accolto, in tutto o in parte, l'appello principale, sia allora altresì riformata la sentenza impugnata, per le ragioni in atti e siano accolte le domande e le eccezioni come formulate da all'udienza di p.c. del CP_2
23.5.2023 avanti al Tribunale di Treviso, di seguito riportate: in via preliminare:
2 - si eccepisce il difetto di legittimazione attiva in capo al dott. Pt_1
con riguardo alla pretesa di pagamento di attività professionali
[...]
e/o di servizi da lui non svolti in favore di BLU;
sia dunque P_
dichiarata inammissibile e/o infondata e/o sia comunque respinta ogni avversa richiesta per competenze relative ad attività e/o servizi che risultino svolti da altri soggetti;
nel merito e in via riconvenzionale: 1) in via principale: previa contestazione nell'an e nel quantum di ogni pretesa creditoria del dott. nei confronti di , sia respinta ogni Parte_1 P_
2 domanda avversaria in quanto infondata in fatto e in diritto e sia accertato che nulla è dovuto dalla convenuta all'attore;
2) in via subordinata: sia altrimenti limitata la quantificazione dei compensi dovuti da BLU al dott. previa P_ Parte_1
verifica delle attività effettivamente svolte, comprovate e al medesimo riferibili, nonché previa verifica delle inadempienze e degli errori professionali al medesimo imputabili, per fatto proprio o dei propri dipendenti/collaboratori, in ogni caso liquidando al minimo gli onorari spettanti;
3) su ogni eventuale importo che venisse riconosciuto a credito del dott. siano applicati i soli interessi legali, non risultando applicabili, Pt_1
né tanto meno pattuiti, gli interessi moratori, né al tasso di cui al D.Lgs.
231/02, né a tasso diverso se non quello legale;
in via subordinata, siano riconosciuti gli interessi moratori solo a far data dalla domanda giudiziale;
4) in ogni caso, su ogni eventuale importo che venisse riconosciuto a credito del dott. sia tenuto l'attore al versamento della ritenuta Pt_1
d'acconto;
5) sia accertato e dichiarato che ha patito danni P_
economici, per maggiori esborsi, sanzioni, ravvedimenti, ecc., nonché per spese, imposte, ecc., a causa dell'attività professionale riferibile al dott. in misura non inferiore a quella accertata dal Parte_1
TU; sia dunque condannato il dott. al pagamento del predetto Pt_1
importo, da maggiorarsi di rivalutazione monetaria ed interessi ex art. 1284 comma 4° C.C., dal verificarsi dell'attività dannosa o in subordine dalla domanda giudiziale, fino al saldo effettivo, in favore di P_
;
[...]
3 6) per l'effetto sia altresì disposta la compensazione giudiziale, fino alla relativa concorrenza, di ogni eventuale importo a credito del dott. con ogni importo risultante a credito di;
Pt_1 P_
in ogni caso: 1) tenuto conto dell'infondatezza dell'appello avversario e/o dell'infondatezza totale o parziale delle richieste del dott. Pt_1
come pure della totale indisponibilità del medesimo ad ogni
[...]
soluzione conciliativa, sia condannato il dott. Parte_1
all'integrale rifusione di spese di lite e compensi di avvocato, oltre ad
IVA e C.A. come per Legge, nonché rimb. forf. spese gen. 15%, spese
CTP, ecc. per entrambi i gradi di giudizio, a favore di;
P_
2) sia altresì condannato il dott. al pagamento a favore di Pt_1
di somma equitativamente determinata ex art. 96 CP_2
terzo comma C.P.C.;
3) in via subordinata sia condannato il dott. quanto meno alla Pt_1
rifusione delle spese del grado.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE art. 118 disp. attuaz. cpc
1. Con sentenza n. 1900/2023 il tribunale di Treviso ha deciso la causa promossa dal dott. nei confronti della società Parte_1
cooperativa per il pagamento di € 62.293,41 quale compenso P_
per servizi di consulenza resi come commercialista e consulente del lavoro.
2. Il tribunale ha osservato che la cooperativa ha rifiutato P_
il pagamento, contestando errori commessi dal professionista che avrebbero causato danni economici, sostenendo altresì che una parte delle prestazioni è stata svolta dalla cooperativa In.Oltre, e non direttamente dal dott. non è dimostrato in modo sicuro che le Pt_1
4 prestazioni relative alla gestione del personale siano state rese direttamente dal dott. e non dalla cooperativa In.Oltre; per Pt_1
alcune attività di esclusiva competenza del commercialista, non vi sono dubbi sulla paternità e tuttavia l'attore non ha fornito documentazione adeguata a dimostrare l'effettivo svolgimento delle attività fatturate;
peraltro, con la domanda riconvenzionale per il risarcimento dei danni derivanti dalle stesse attività contestate, la ha di Controparte_1
fatto riconosciuto che alcune prestazioni sono state svolte;
non essendovi un contratto scritto, il compenso va determinato secondo i parametri di legge e va liquidato in € 2.558,32 (oltre IVA, contributi previdenziali e interessi moratori); quanto infine al risarcimento per gli errori del dott. la richiesta di è contraddittoria, Pt_1 P_
avendo la stessa negato che il commercialista fosse il diretto responsabile di tali attività.
3. Con atto del 29.4.2024 ha proposto appello Parte_1
deducendo quattro motivi: I) errata valutazione delle prove documentali: il Tribunale non ha correttamente valutato le prove presentate, che dimostrano i servizi effettivamente resi dal professionista;
II) mancato riconoscimento delle prestazioni: il
Tribunale non ha riconosciuto l'intero ammontare dei compensi dovuti per le prestazioni contabili e fiscali fornite negli anni 2018-2019; III) contestazioni tardive: ha sollevato contestazioni sulla P_
qualità dei servizi solo dopo la richiesta di pagamento, il che dovrebbe invalidare tali contestazioni;
IV) Compenso riconosciuto insufficiente:
La somma riconosciuta dal giudice (€ 2.558,32) è insufficiente rispetto al valore dei servizi prestati.
4. L'appellata si è costituita con Controparte_1
comparsa del 26.7.2024 chiedendo il rigetto dell'appello principale e,
5 in caso di suo accoglimento, la riforma della sentenza con riconoscimento dei danni subiti a causa delle prestazioni del dott.
ribadisce che il dott. non ha fornito prove Pt_1 P_ Pt_1
sufficienti per il riconoscimento del credito, e che molte delle prestazioni contestate sono state svolte dalla cooperativa IN CP_3
non dal dott. personalmente. Pt_1
5. Sulle conclusioni sopra riportate, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione ai sensi dell'art. 189 cpc, con i termini di legge per depositare le comparse conclusionali e le memorie di replica.
6. Osserva la Corte. Nel trattare la titolarità negoziale dal lato attivo
(che in questo grado forma oggetto del solo appello incidentale condizionato), in altre parole se il credito sia del dott. oppure Pt_1
della Cooperativa In.Oltre, il tribunale ha rilevato che manca un contratto scritto per l'affidamento dell'incarico, e che i preavvisi di parcella sono atti di formazione unilaterale;
inoltre, alla p. 5 della sentenza, afferma: «…la documentazione prodotta non consente di individuare con certezza il soggetto che ha materialmente svolto le prestazioni relative alla gestione del personale…parte attrice non ha prodotto documenti atti a dare prova di quanto eseguito (salvo alcune isolate buste paga etc».
7. Inoltre, il dott. ha prodotto fatture relative alle Parte_1
prestazioni fornite a per gli anni fino al 2017 compreso, P_
fatture che sono state tutte pagate senza contestazioni. Vi sono poi svariati messaggi di posta elettronica scambiati tra e diversi P_
soggetti, i quali utilizzavano la casella di posta elettronica della cooperativa In.Oltre, non quella del dott. Pt_1
8. Ancora, nella lettera del 7.8.2019 (doc. 55 appellata) il dott. svolge alcune considerazioni circa un errore,, affermando Pt_1
6 testualmente: «…è stato un nostro errore…ci siamo accorti di un altro errore commesso…fateci sapere come dobbiamo comportarci nelle prossime buste paga»: l'impiego del plurale e di una missiva su carta intestata alla cooperativa In.Oltre induce a ritenere che le prestazioni relative all'amministrazione del personale siano state effettivamente svolte da impiegati della cooperativa In.Oltre.
9. In questo quadro, secondo il tribunale non vi è agli atti documentazione a riprova che la gestione del personale dal 2018 in poi sia stata svolta personalmente dal dott. e non dagli Parte_1
impiegati della Cooperativa In.Oltre; d'altro canto, è generica la contestazione opposta da , e anche incompatibile con la P_
richiesta riconvenzionale di danni per errori commessi dal commercialista. Ne deriva che applicando per le attività dei consulenti del lavoro, i parametri del DM 46 del 21.2.2013 e, per le attività dei dottori commercialisti, quelli del DM 140 del 20.7.2012, non spetta il compenso di € 38.876,00, poiché parametrato sulle retribuzioni lorde del personale e non sono state prodotte le buste paga, è escluso l'importo di € 2.687,00, perché troppo generico nei preavvisi, né vi sono riscontri documentali specifici, spetta invece il compenso ritenuto determinabile e congruo dal TU (pari a complessivi € 7.533,32), ma soltanto € 2.558,32 si riferiscono a prestazioni sicuramente svolte dal dott. mentre per € 4.975,00 non vi è evidenza del soggetto che Pt_1
le ha eseguite.
10. Ora, premesso che come si evince dal 2° motivo, l'appellante reclama l'intero ammontare dei compensi dovuti per le prestazioni contabili e fiscali fornite negli anni 2018-2019, col primo motivo (pagg.
5s), sostiene che i documenti, in larga parte Parte_1
7 provenienti dalla , attestano in modo certo e Controparte_1
incontrovertibile:
- la durata di otto anni del rapporto professionale intercorso con sino a tutto il 31.12.2019; Controparte_1
- il credito per le annualità 2018-2019; -
- l'entità dello stesso, in misura corrispondente ai preavvisi di fattura prodotti.
11. Ad avviso della Corte, la disamina della documentazione dimessa non conferma la pretesa. La PEC del 12.3.2020, trasmessa dall'avv. De
Col di Belluno (doc. 9 fascicolo attoreo 1 grado), che lamenta una serie di errori e incongruenze in riferimento al servizio di elaborazione paghe, relativo sia agli anni 2018-2019, sia ai precedenti, non è sufficiente a dimostrare il credito professionale: infatti, se pure la committente ha contestato un errore nella gestione del P_
personale a paga, altro è dimostrare esattamente il credito, e questo il dott. non lo ha fatto, non avendo prodotto tutte le buste paga Pt_1
da lui elaborate.
12. Il TU dott. è chiaro sul punto: «non vi è Persona_1
agli atti documentazione atta a comprovare che le prestazioni di amministrazione del personale (categoria sub. I di cui sopra) dal 2018 in poi siano state svolte personalmente dal dott. Parte_1
piuttosto che dagli addetti della Cooperativa In.Oltre…la principale problematica è legata alla totale assenza di documentazione comprovante le prestazioni eseguite (a parte qualche isolata busta paga)»» (pagg. 8s. relazione 14.4.2022).
13. Analogamente, non è dirimente che l'avv. De Col con ulteriore comunicazione di PEC del 17.7.2020 (doc. n. 5 fascicolo 1 grado convenuta), abbia affermato: «…nel momento in cui la si è P_
8 affidata al dott. confidava sulla professionalità del medesimo, Pt_1
che ben avrebbe dovuto rilevare le anomalie o le incongruenza nella gestione delle paghe…». Questa può essere prova scritta, proveniente dalla stessa convenuta, attestante che il servizio di elaborazione paghe
è stato affidato al dott. ma non lo è per il quantum del Pt_1
compenso.
14. Allo stesso modo e per la medesima ragione, è insufficiente la lettera 7.10.2019 di , dove la legale rappresentante dichiara: P_
«…ho visto il preventivo, volevo solo ricordarti che l'ultima volta che ero stata da te con il mio CdA la proposta del costo del cedolino era di
€ 12,00. Ragionando sulle modalità di pagamento la ns. proposta è di
€ 3.000,00 mensile, di cui dovremmo definire la quota 2018 e quella
2019, salvo avere maggiori disponibilità e fare bonifici in più».
15. Ulteriori ragioni di dubbio derivano da altri messaggi di posta elettronica risalenti al periodo controverso, i quali figurano spediti da paghe@cooperativainoltre.it ad (doc. Email_1
28, 29), e soprattutto dalla mail del 13.9.2019 (doc. 27), che proviene dalla casella di posta e riguarda Email_2
una proposta a per il saldo del pregresso: una valutazione P_
coordinata di questi dati oggettivi, induce a ritenere che per quanto attiene alla gestione delle paghe di le prestazioni siano P_
riconducibili proprio alla cooperativa In.Oltre, né si può accedere alla tesi che si trattasse di una semplice «società strumentale», secondo la prassi degli studi professionali di ripartire costi e oneri gestionali: in realtà, la società cooperativa è un soggetto giuridico distinto rispetto al dott. il quale pertanto non aveva titolo per chiedere Parte_1
come persona fisica compensi relativi ad attività svolte dalla
9 cooperativa, o comunque aveva l'onere di dimostrare esattamente l'attività da lui svolta in proprio.
16. Del tutto ininfluenti ai fini della decisione sono anche i pagamenti effettuati per le prestazioni rese fino al 2017, posto che la controversia riguarda gli anni 2018-2019: infatti, i preavvisi di fattura doc.
1-8 richiamati in citazione di primo grado alle pagg. 1s. sono del biennio
2018-2019 e riguardano elaborazione paghe e servizi di consulenza e adempimenti fiscali a favore della cooperativa . P_
17. Generico è anche il cenno alla relazione di parte del dott.
[...]
di Belluno (doc. 76 fascicolo 1 grado convenuta), dove si Per_2
evidenziano presunti errori del professionista, con conseguenti danni per la cooperativa, il tutto a coprire un arco temporale che va dal 2013 al 2019. Sono tre pagine in tutto, contenenti un elenco di errori privi di riscontro documentale, per totali € 26.180,00.
18. Quanto alla TU (a tal proposito l'appellante contesta la stessa formulazione del quesito da parte del giudice, vd. p. 13), si rileva che il quesito da porre all'ausiliare non poteva essere quello di accertare se le prestazioni relative al servizio paghe e agli altri adempimenti in materia di amministrazione del personale fossero stati svolti dal dott. Pt_1
oppure dalla cooperativa In.Oltre: infatti, la TU è un mezzo di valutazione della prova, e in questo caso la prova doveva essere documentale, attenendo per l'appunto all'attività di gestione delle paghe, sicché correttamente «…la consulenza è stata svolta unicamente su quanto versato dalle parti in corso di causa» (p. 16 appello).
19. Relativamente alla suddivisione delle prestazioni (quelle dei consulenti di lavoro, cat. I: amministrazione del personale e altri adempimenti in materia del lavoro) e quelle dei dottori commercialisti cat. II: consulenza contabile-fiscale), l'argomento speso in appello alle
10 pagg. 17s. non appare dirimente: l'ausiliare dott. ha escluso Per_1
dal calcolo la parte più consistente del credito relativa alla gestione del personale sempre per la solita ragione, ovvero la mancanza di prova, mentre ha riconosciuto l'altra di minor rilevanza economica perché era dimostrata dai documenti: lo ammette anche l'appellante che alla p. 17 afferma: «…per quanto attiene invece gli anni 2018-2019, secondo il
Ctu, i servizi di cui alla cat. II, risultano comunque essere stati svolti dal dott. mentre alcuna certezza vi è per i servizi di cui alla Pt_1
cat. I, quelli relativi all'amministrazione del personale. Attesa la continuità dei rapporti già in essere tra il dott. e la , Pt_1 P_
nonché le caratteristiche intrinseche dei servizi prestati (sia il servizio
I che il servizio II) di natura ultrannuale, la conclusione a cui perviene il Ctu finisce per essere semplicemente paradossale». È però evidente che tale conclusione non può essere condivisa: il semplice fatto che l'attività di consulenza contabile-fiscale (riservata al commercialista, categoria I) sia stata dimostrata anche per gli anni 2018-2019 non autorizza una analoga conclusione per quella del consulente del lavoro
(categoria I), sempre nel medesimo biennio. La TU distingue in modo preciso le prestazioni dei consulenti del lavoro (amministrazione del personale, pratiche di assunzione, licenziamento, ecc., dei dipendenti, modello dichiarativo 770 e altre pratiche minori) e quelle dei dottori commercialisti ed esperti contabili (dichiarativi fiscali e attività di revisore, vd. p. 7 della relazione in atti). Quindi, con riferimento alla categoria I, analizza tutta la documentazione a disposizione e conclude che la stessa ancora una volta non è sufficiente a integrare la prova (p.
8).
20. Per le suindicate ragioni, l'appello proposto da Parte_1
non può essere accolto. Resta assorbito l'appello incidentale perché
11 condizionato, ossia proposto solo per l'ipotesi di accoglimento dell'appello principale.
21. Le spese sono regolate secondo la soccombenza e liquidate applicando i valori previsti dallo scaglione di riferimento, avuto riguardo a tipologia della causa, difficoltà e valore economico dell'affare, importanza dell'attività prestata (art. 4 DM 55/2014, con gli aggiornamenti riportati nel DM 147/2022).
22. Sussistono i presupposti per applicare il comma 1‒quater dell'art. 13 DPR 115/2002, introdotto dall'art. 1, 17° comma l.
228/2012, sicché la parte obbligata deve versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello originariamente dovuto.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte d'appello di Venezia, quarta sezione civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa e contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da , e conferma la Parte_1
sentenza impugnata;
2. condanna a rifondere le spese liquidate in € Parte_1
3.500,00 per compenso, oltre accessori di legge,
3. deve essere versato un ulteriore importo a titolo di contributo unificato e manda alla cancelleria per competenza;
4. dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati nel medesimo a norma dell'art. 52 D. Lvo 196/2003.
Venezia, 13.3.2025. il consigliere estensore
Marco Campagnolo
la Presidente
12 Clotilde Parise
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'appello di Venezia quarta sezione civile
729/2024 RG.
La Corte d'appello di Venezia quarta sezione civile composta dai seguenti magistrati:
Clotilde Parise ‒ presidente
Marco Campagnolo – consigliere relatore
Gianluca Bordon ‒ consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa da
), con l'avv. Parte_1 C.F._1
MANZAN GINO
contro
( ), con Controparte_1 P.IVA_1
l'avv. DE COL MARC
oggetto: prestazione d'opera intellettuale;
causa trattenuta in decisione sulle conclusioni: per la parte appellante in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Treviso n. 1900/2023, R.G. 7297/2020, depositata in data
23.10.2023, condannarsi la al Parte_2
pagamento dell'ulteriore somma di € 46.538,00, oltre a cassa
1 previdenza ed Iva di legge, per le prestazioni professionali rese e di cui ai preavvisi di fattura elencati ed allegati al fascicolo del primo grado di giudizio, a favore del dott. importo aumentato dagli Parte_1
interessi moratori ex D.Lgs. n. 231/2002, alla data dei preavvisi sino al saldo effettivo. Respingersi, in ogni caso, l'appello incidentale interposto dall'appellata.
Spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio interamente rifuse;
per la parte appellata in via principale: sia integralmente rigettato l'appello proposto dal dott. avverso la sentenza n. Parte_1
1900/2023 del Tribunale di Treviso, Sezione Prima Civile, Giudice dott.ssa Civiero, depositata il 23.10.2023, in quanto infondato in fatto e in diritto;
in via di appello incidentale condizionato: ove sia accolto, in tutto o in parte, l'appello principale, sia allora altresì riformata la sentenza impugnata, per le ragioni in atti e siano accolte le domande e le eccezioni come formulate da all'udienza di p.c. del CP_2
23.5.2023 avanti al Tribunale di Treviso, di seguito riportate: in via preliminare:
2 - si eccepisce il difetto di legittimazione attiva in capo al dott. Pt_1
con riguardo alla pretesa di pagamento di attività professionali
[...]
e/o di servizi da lui non svolti in favore di BLU;
sia dunque P_
dichiarata inammissibile e/o infondata e/o sia comunque respinta ogni avversa richiesta per competenze relative ad attività e/o servizi che risultino svolti da altri soggetti;
nel merito e in via riconvenzionale: 1) in via principale: previa contestazione nell'an e nel quantum di ogni pretesa creditoria del dott. nei confronti di , sia respinta ogni Parte_1 P_
2 domanda avversaria in quanto infondata in fatto e in diritto e sia accertato che nulla è dovuto dalla convenuta all'attore;
2) in via subordinata: sia altrimenti limitata la quantificazione dei compensi dovuti da BLU al dott. previa P_ Parte_1
verifica delle attività effettivamente svolte, comprovate e al medesimo riferibili, nonché previa verifica delle inadempienze e degli errori professionali al medesimo imputabili, per fatto proprio o dei propri dipendenti/collaboratori, in ogni caso liquidando al minimo gli onorari spettanti;
3) su ogni eventuale importo che venisse riconosciuto a credito del dott. siano applicati i soli interessi legali, non risultando applicabili, Pt_1
né tanto meno pattuiti, gli interessi moratori, né al tasso di cui al D.Lgs.
231/02, né a tasso diverso se non quello legale;
in via subordinata, siano riconosciuti gli interessi moratori solo a far data dalla domanda giudiziale;
4) in ogni caso, su ogni eventuale importo che venisse riconosciuto a credito del dott. sia tenuto l'attore al versamento della ritenuta Pt_1
d'acconto;
5) sia accertato e dichiarato che ha patito danni P_
economici, per maggiori esborsi, sanzioni, ravvedimenti, ecc., nonché per spese, imposte, ecc., a causa dell'attività professionale riferibile al dott. in misura non inferiore a quella accertata dal Parte_1
TU; sia dunque condannato il dott. al pagamento del predetto Pt_1
importo, da maggiorarsi di rivalutazione monetaria ed interessi ex art. 1284 comma 4° C.C., dal verificarsi dell'attività dannosa o in subordine dalla domanda giudiziale, fino al saldo effettivo, in favore di P_
;
[...]
3 6) per l'effetto sia altresì disposta la compensazione giudiziale, fino alla relativa concorrenza, di ogni eventuale importo a credito del dott. con ogni importo risultante a credito di;
Pt_1 P_
in ogni caso: 1) tenuto conto dell'infondatezza dell'appello avversario e/o dell'infondatezza totale o parziale delle richieste del dott. Pt_1
come pure della totale indisponibilità del medesimo ad ogni
[...]
soluzione conciliativa, sia condannato il dott. Parte_1
all'integrale rifusione di spese di lite e compensi di avvocato, oltre ad
IVA e C.A. come per Legge, nonché rimb. forf. spese gen. 15%, spese
CTP, ecc. per entrambi i gradi di giudizio, a favore di;
P_
2) sia altresì condannato il dott. al pagamento a favore di Pt_1
di somma equitativamente determinata ex art. 96 CP_2
terzo comma C.P.C.;
3) in via subordinata sia condannato il dott. quanto meno alla Pt_1
rifusione delle spese del grado.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE art. 118 disp. attuaz. cpc
1. Con sentenza n. 1900/2023 il tribunale di Treviso ha deciso la causa promossa dal dott. nei confronti della società Parte_1
cooperativa per il pagamento di € 62.293,41 quale compenso P_
per servizi di consulenza resi come commercialista e consulente del lavoro.
2. Il tribunale ha osservato che la cooperativa ha rifiutato P_
il pagamento, contestando errori commessi dal professionista che avrebbero causato danni economici, sostenendo altresì che una parte delle prestazioni è stata svolta dalla cooperativa In.Oltre, e non direttamente dal dott. non è dimostrato in modo sicuro che le Pt_1
4 prestazioni relative alla gestione del personale siano state rese direttamente dal dott. e non dalla cooperativa In.Oltre; per Pt_1
alcune attività di esclusiva competenza del commercialista, non vi sono dubbi sulla paternità e tuttavia l'attore non ha fornito documentazione adeguata a dimostrare l'effettivo svolgimento delle attività fatturate;
peraltro, con la domanda riconvenzionale per il risarcimento dei danni derivanti dalle stesse attività contestate, la ha di Controparte_1
fatto riconosciuto che alcune prestazioni sono state svolte;
non essendovi un contratto scritto, il compenso va determinato secondo i parametri di legge e va liquidato in € 2.558,32 (oltre IVA, contributi previdenziali e interessi moratori); quanto infine al risarcimento per gli errori del dott. la richiesta di è contraddittoria, Pt_1 P_
avendo la stessa negato che il commercialista fosse il diretto responsabile di tali attività.
3. Con atto del 29.4.2024 ha proposto appello Parte_1
deducendo quattro motivi: I) errata valutazione delle prove documentali: il Tribunale non ha correttamente valutato le prove presentate, che dimostrano i servizi effettivamente resi dal professionista;
II) mancato riconoscimento delle prestazioni: il
Tribunale non ha riconosciuto l'intero ammontare dei compensi dovuti per le prestazioni contabili e fiscali fornite negli anni 2018-2019; III) contestazioni tardive: ha sollevato contestazioni sulla P_
qualità dei servizi solo dopo la richiesta di pagamento, il che dovrebbe invalidare tali contestazioni;
IV) Compenso riconosciuto insufficiente:
La somma riconosciuta dal giudice (€ 2.558,32) è insufficiente rispetto al valore dei servizi prestati.
4. L'appellata si è costituita con Controparte_1
comparsa del 26.7.2024 chiedendo il rigetto dell'appello principale e,
5 in caso di suo accoglimento, la riforma della sentenza con riconoscimento dei danni subiti a causa delle prestazioni del dott.
ribadisce che il dott. non ha fornito prove Pt_1 P_ Pt_1
sufficienti per il riconoscimento del credito, e che molte delle prestazioni contestate sono state svolte dalla cooperativa IN CP_3
non dal dott. personalmente. Pt_1
5. Sulle conclusioni sopra riportate, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione ai sensi dell'art. 189 cpc, con i termini di legge per depositare le comparse conclusionali e le memorie di replica.
6. Osserva la Corte. Nel trattare la titolarità negoziale dal lato attivo
(che in questo grado forma oggetto del solo appello incidentale condizionato), in altre parole se il credito sia del dott. oppure Pt_1
della Cooperativa In.Oltre, il tribunale ha rilevato che manca un contratto scritto per l'affidamento dell'incarico, e che i preavvisi di parcella sono atti di formazione unilaterale;
inoltre, alla p. 5 della sentenza, afferma: «…la documentazione prodotta non consente di individuare con certezza il soggetto che ha materialmente svolto le prestazioni relative alla gestione del personale…parte attrice non ha prodotto documenti atti a dare prova di quanto eseguito (salvo alcune isolate buste paga etc».
7. Inoltre, il dott. ha prodotto fatture relative alle Parte_1
prestazioni fornite a per gli anni fino al 2017 compreso, P_
fatture che sono state tutte pagate senza contestazioni. Vi sono poi svariati messaggi di posta elettronica scambiati tra e diversi P_
soggetti, i quali utilizzavano la casella di posta elettronica della cooperativa In.Oltre, non quella del dott. Pt_1
8. Ancora, nella lettera del 7.8.2019 (doc. 55 appellata) il dott. svolge alcune considerazioni circa un errore,, affermando Pt_1
6 testualmente: «…è stato un nostro errore…ci siamo accorti di un altro errore commesso…fateci sapere come dobbiamo comportarci nelle prossime buste paga»: l'impiego del plurale e di una missiva su carta intestata alla cooperativa In.Oltre induce a ritenere che le prestazioni relative all'amministrazione del personale siano state effettivamente svolte da impiegati della cooperativa In.Oltre.
9. In questo quadro, secondo il tribunale non vi è agli atti documentazione a riprova che la gestione del personale dal 2018 in poi sia stata svolta personalmente dal dott. e non dagli Parte_1
impiegati della Cooperativa In.Oltre; d'altro canto, è generica la contestazione opposta da , e anche incompatibile con la P_
richiesta riconvenzionale di danni per errori commessi dal commercialista. Ne deriva che applicando per le attività dei consulenti del lavoro, i parametri del DM 46 del 21.2.2013 e, per le attività dei dottori commercialisti, quelli del DM 140 del 20.7.2012, non spetta il compenso di € 38.876,00, poiché parametrato sulle retribuzioni lorde del personale e non sono state prodotte le buste paga, è escluso l'importo di € 2.687,00, perché troppo generico nei preavvisi, né vi sono riscontri documentali specifici, spetta invece il compenso ritenuto determinabile e congruo dal TU (pari a complessivi € 7.533,32), ma soltanto € 2.558,32 si riferiscono a prestazioni sicuramente svolte dal dott. mentre per € 4.975,00 non vi è evidenza del soggetto che Pt_1
le ha eseguite.
10. Ora, premesso che come si evince dal 2° motivo, l'appellante reclama l'intero ammontare dei compensi dovuti per le prestazioni contabili e fiscali fornite negli anni 2018-2019, col primo motivo (pagg.
5s), sostiene che i documenti, in larga parte Parte_1
7 provenienti dalla , attestano in modo certo e Controparte_1
incontrovertibile:
- la durata di otto anni del rapporto professionale intercorso con sino a tutto il 31.12.2019; Controparte_1
- il credito per le annualità 2018-2019; -
- l'entità dello stesso, in misura corrispondente ai preavvisi di fattura prodotti.
11. Ad avviso della Corte, la disamina della documentazione dimessa non conferma la pretesa. La PEC del 12.3.2020, trasmessa dall'avv. De
Col di Belluno (doc. 9 fascicolo attoreo 1 grado), che lamenta una serie di errori e incongruenze in riferimento al servizio di elaborazione paghe, relativo sia agli anni 2018-2019, sia ai precedenti, non è sufficiente a dimostrare il credito professionale: infatti, se pure la committente ha contestato un errore nella gestione del P_
personale a paga, altro è dimostrare esattamente il credito, e questo il dott. non lo ha fatto, non avendo prodotto tutte le buste paga Pt_1
da lui elaborate.
12. Il TU dott. è chiaro sul punto: «non vi è Persona_1
agli atti documentazione atta a comprovare che le prestazioni di amministrazione del personale (categoria sub. I di cui sopra) dal 2018 in poi siano state svolte personalmente dal dott. Parte_1
piuttosto che dagli addetti della Cooperativa In.Oltre…la principale problematica è legata alla totale assenza di documentazione comprovante le prestazioni eseguite (a parte qualche isolata busta paga)»» (pagg. 8s. relazione 14.4.2022).
13. Analogamente, non è dirimente che l'avv. De Col con ulteriore comunicazione di PEC del 17.7.2020 (doc. n. 5 fascicolo 1 grado convenuta), abbia affermato: «…nel momento in cui la si è P_
8 affidata al dott. confidava sulla professionalità del medesimo, Pt_1
che ben avrebbe dovuto rilevare le anomalie o le incongruenza nella gestione delle paghe…». Questa può essere prova scritta, proveniente dalla stessa convenuta, attestante che il servizio di elaborazione paghe
è stato affidato al dott. ma non lo è per il quantum del Pt_1
compenso.
14. Allo stesso modo e per la medesima ragione, è insufficiente la lettera 7.10.2019 di , dove la legale rappresentante dichiara: P_
«…ho visto il preventivo, volevo solo ricordarti che l'ultima volta che ero stata da te con il mio CdA la proposta del costo del cedolino era di
€ 12,00. Ragionando sulle modalità di pagamento la ns. proposta è di
€ 3.000,00 mensile, di cui dovremmo definire la quota 2018 e quella
2019, salvo avere maggiori disponibilità e fare bonifici in più».
15. Ulteriori ragioni di dubbio derivano da altri messaggi di posta elettronica risalenti al periodo controverso, i quali figurano spediti da paghe@cooperativainoltre.it ad (doc. Email_1
28, 29), e soprattutto dalla mail del 13.9.2019 (doc. 27), che proviene dalla casella di posta e riguarda Email_2
una proposta a per il saldo del pregresso: una valutazione P_
coordinata di questi dati oggettivi, induce a ritenere che per quanto attiene alla gestione delle paghe di le prestazioni siano P_
riconducibili proprio alla cooperativa In.Oltre, né si può accedere alla tesi che si trattasse di una semplice «società strumentale», secondo la prassi degli studi professionali di ripartire costi e oneri gestionali: in realtà, la società cooperativa è un soggetto giuridico distinto rispetto al dott. il quale pertanto non aveva titolo per chiedere Parte_1
come persona fisica compensi relativi ad attività svolte dalla
9 cooperativa, o comunque aveva l'onere di dimostrare esattamente l'attività da lui svolta in proprio.
16. Del tutto ininfluenti ai fini della decisione sono anche i pagamenti effettuati per le prestazioni rese fino al 2017, posto che la controversia riguarda gli anni 2018-2019: infatti, i preavvisi di fattura doc.
1-8 richiamati in citazione di primo grado alle pagg. 1s. sono del biennio
2018-2019 e riguardano elaborazione paghe e servizi di consulenza e adempimenti fiscali a favore della cooperativa . P_
17. Generico è anche il cenno alla relazione di parte del dott.
[...]
di Belluno (doc. 76 fascicolo 1 grado convenuta), dove si Per_2
evidenziano presunti errori del professionista, con conseguenti danni per la cooperativa, il tutto a coprire un arco temporale che va dal 2013 al 2019. Sono tre pagine in tutto, contenenti un elenco di errori privi di riscontro documentale, per totali € 26.180,00.
18. Quanto alla TU (a tal proposito l'appellante contesta la stessa formulazione del quesito da parte del giudice, vd. p. 13), si rileva che il quesito da porre all'ausiliare non poteva essere quello di accertare se le prestazioni relative al servizio paghe e agli altri adempimenti in materia di amministrazione del personale fossero stati svolti dal dott. Pt_1
oppure dalla cooperativa In.Oltre: infatti, la TU è un mezzo di valutazione della prova, e in questo caso la prova doveva essere documentale, attenendo per l'appunto all'attività di gestione delle paghe, sicché correttamente «…la consulenza è stata svolta unicamente su quanto versato dalle parti in corso di causa» (p. 16 appello).
19. Relativamente alla suddivisione delle prestazioni (quelle dei consulenti di lavoro, cat. I: amministrazione del personale e altri adempimenti in materia del lavoro) e quelle dei dottori commercialisti cat. II: consulenza contabile-fiscale), l'argomento speso in appello alle
10 pagg. 17s. non appare dirimente: l'ausiliare dott. ha escluso Per_1
dal calcolo la parte più consistente del credito relativa alla gestione del personale sempre per la solita ragione, ovvero la mancanza di prova, mentre ha riconosciuto l'altra di minor rilevanza economica perché era dimostrata dai documenti: lo ammette anche l'appellante che alla p. 17 afferma: «…per quanto attiene invece gli anni 2018-2019, secondo il
Ctu, i servizi di cui alla cat. II, risultano comunque essere stati svolti dal dott. mentre alcuna certezza vi è per i servizi di cui alla Pt_1
cat. I, quelli relativi all'amministrazione del personale. Attesa la continuità dei rapporti già in essere tra il dott. e la , Pt_1 P_
nonché le caratteristiche intrinseche dei servizi prestati (sia il servizio
I che il servizio II) di natura ultrannuale, la conclusione a cui perviene il Ctu finisce per essere semplicemente paradossale». È però evidente che tale conclusione non può essere condivisa: il semplice fatto che l'attività di consulenza contabile-fiscale (riservata al commercialista, categoria I) sia stata dimostrata anche per gli anni 2018-2019 non autorizza una analoga conclusione per quella del consulente del lavoro
(categoria I), sempre nel medesimo biennio. La TU distingue in modo preciso le prestazioni dei consulenti del lavoro (amministrazione del personale, pratiche di assunzione, licenziamento, ecc., dei dipendenti, modello dichiarativo 770 e altre pratiche minori) e quelle dei dottori commercialisti ed esperti contabili (dichiarativi fiscali e attività di revisore, vd. p. 7 della relazione in atti). Quindi, con riferimento alla categoria I, analizza tutta la documentazione a disposizione e conclude che la stessa ancora una volta non è sufficiente a integrare la prova (p.
8).
20. Per le suindicate ragioni, l'appello proposto da Parte_1
non può essere accolto. Resta assorbito l'appello incidentale perché
11 condizionato, ossia proposto solo per l'ipotesi di accoglimento dell'appello principale.
21. Le spese sono regolate secondo la soccombenza e liquidate applicando i valori previsti dallo scaglione di riferimento, avuto riguardo a tipologia della causa, difficoltà e valore economico dell'affare, importanza dell'attività prestata (art. 4 DM 55/2014, con gli aggiornamenti riportati nel DM 147/2022).
22. Sussistono i presupposti per applicare il comma 1‒quater dell'art. 13 DPR 115/2002, introdotto dall'art. 1, 17° comma l.
228/2012, sicché la parte obbligata deve versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello originariamente dovuto.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte d'appello di Venezia, quarta sezione civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa e contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da , e conferma la Parte_1
sentenza impugnata;
2. condanna a rifondere le spese liquidate in € Parte_1
3.500,00 per compenso, oltre accessori di legge,
3. deve essere versato un ulteriore importo a titolo di contributo unificato e manda alla cancelleria per competenza;
4. dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati nel medesimo a norma dell'art. 52 D. Lvo 196/2003.
Venezia, 13.3.2025. il consigliere estensore
Marco Campagnolo
la Presidente
12 Clotilde Parise
13