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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 21/10/2025, n. 1602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1602 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
Proc. R.G. n. 4316/2018.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO Il Giudice Unico del Tribunale di Castrovillari in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Maria Assunta Pacelli, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta assegnato, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 08.10.2025, esaminate le note scritte pervenute, PRONUNZIA, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 4316/2018 del Ruolo Generale delle Controversie di Lavoro e Previdenza, vertente TRA
- C.F. - rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Parte_1 C.F._1
Abbruzzese, domiciliata come in atti ricorrente E
- P.Iva - in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Giovambattista Vulcano, domiciliato come in atti resistente OGGETTO: pagamento somme. CONCLUSIONI: come in atti, da intendersi qui integralmente riportate
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Il presente procedimento – iscritto il 06.11.2018 - deriva da provvedimento di separazione reso il 5.11.2018 nel proc. n. 897/2016 avente ad oggetto impugnativa di licenziamento ex legge NE conclusosi con ordinanza di parziale accoglimento del 17.12.2018 (vedi doc. presenti nel fascicolo d'ufficio), con cui è stato dichiarato illegittimo il licenziamento comminato alla ricorrente in data 7 agosto 2015 e parte resistente è stata condannata alla sua riassunzione o, in mancanza, al risarcimento del danno mediante pagamento di una indennità pari a 6 mensilità dell'ultima retribuzione di fatto. Ciò detto oggetto del presente giudizio va limitato alla richiesta della ricorrente di condanna di parte resistente al pagamento di differenze retributive. Invero, la ricorrente in ricorso deduce di aver lavorato alle dipendenze della resistente come da buste paga in atti, per il periodo dal 08.01.2009 al 07.08.2015, con la qualifica di impiegata part time con la mansione di segretaria e di aver, però, percepito un retribuzione inferiore a quella indicata nelle buste paga, ossia solo 600,00 euro mensili a mezzo bonifici bancari. Pertanto, per quel che qui rileva, la stessa chiede la condanna di parte resistente al pagamento delle differenze retributive nella somma di euro 33.714,33 oltre rivalutazione e interessi. Parte resistente ha contestato quanto avverso dedotto chiedendo il rigetto delle domande. In particolare, per quel che qui rileva, ha dedotto che la lavoratrice ha sempre usufruito delle ferie, dei
1 permessi e delle festività ed è stata regolarmente pagata nella misura risultante dalle buste paga, puntualmente consegnate e quietanzate. La causa, disposta CTU contabile dal precedente magistrato assegnatario del fascicolo, è stata riassegnata a questo giudice in esecuzione di provvedimento di variazione tabellare prot. N. 434i decreto n. 46 del 9.9.2025. Acquisiti agli atti i documenti prodotti, verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, all'esito del deposito di note sostitutive dell'udienza del 08.10.2025 ex art. 127 ter c.p.c., il Giudicante decide la causa con sentenza
Il ricorso è solo parzialmente fondato e va, pertanto, accolto nei limiti e per le ragioni di seguito esposte. È da premettere che all'udienza del 08.04.2019 la difesa di parte ricorrente ha dato atto che parte resistente non ha ottemperato all'ordinanza emessa nel proc. n. 897/2016 e la difesa di parte resistente nulla ha contestato. Ciò detto si rileva che circa il quantum non può tenersi conto dei conteggi effettuati dal CTU in quanto essi si discostano dalle risultanze documentali in atti. Inoltre non si terrà conto delle allegazioni e deduzioni nuove formulate dalle parti solo in sede di CTU in quanto del tutto tardive atteso che, come sopra evidenziato, la domanda di parte ricorrente va limitata alla richiesta di pagamento tra quanto asseritamente ricevuto da parte resistente e quanto contabilizzato nelle busta paga, atteso che nessuna contestazione specifica è mai stata effettuata nel ricorso introduttivo in ordine alla contabilizzazione di cui alle buste paga e ciò nemmeno a seguito della loro produzione da parte del resistente. Inoltre, non è contestato tra le parti che la ricorrente nelle more ha ricevuto il pagamento delle spettanze relative alla liquidazione del TFR, alle mensilità di giugno 2015, luglio 215, agosto 2015 e alla 13 e 14 mensilità accreditate su proprio conto corrente. Pertanto, tenuto conto che competeva al datore di lavoro fornire la prova dell'adempimento dell'obbligazione di pagamento delle retribuzioni nella misura risultante dalle buste paga, tale prova nel caso di specie non è stata fornita. In ordine al valore probatorio dei prospetti paga ai fini dell'effettivo pagamento degli emolumenti retributivi in essi annotati, si sono ripetutamente espressi i giudici di legittimità sancendo i principi di diritto che qui di seguito si sintetizzano (cfr. Cass. lav. 4.2.94, n. 1150; Cass. lav. 13.4.92, n. 4512; Cass. lav. 20.8.91, n. 8950; Cass. lav. 13.6.87, n. 5227; Cass. lav. 6.3.86, n. 1484). L'art. 1 della L. 5 gennaio 1953 n. 4 impone al datore di lavoro l'obbligo di consegnare ai lavoratori dipendenti, all'atto della corresponsione della retribuzione, un prospetto contenente l'indicazione di tutti gli elementi costitutivi della retribuzione medesima. Tanto per consentire al lavoratore, attraverso l'imputazione del pagamento al debito che si intende soddisfare, il controllo della corrispondenza fra quanto a vario titolo dovuto e quanto effettivamente erogato. L'adempimento di tale obbligo - la cui violazione è stata depenalizzata con il d. leg. 19 dicembre 1994 n. 758 (entrato in vigore il 27 aprile 1995) - non attiene, però, alla prova del pagamento, dì talché, ove il lavoratore contesti che le annotazioni rispecchino la reale situazione di fatto, il relativo onere grava sul datore di lavoro Siffatto onere può essere assolto anche mediante la normale documentazione liberatoria offerta da regolamentari buste paga recanti la firma dell'accipiente che dichiari di aver ricevuto una certa somma di denaro. Si badi, però, che la sottoscrizione del lavoratore, anche se “per quietanza”, lungi dal creare una presunzione assoluta di corrispondenza della retribuzione percepita rispetto a quella risultante dai prospetti paga, lascia sempre al prestatore la possibilità di fornire la prova di detta non
2 corrispondenza, anche con testimoni (Cass. Lav. n. 9588 del 14 luglio 2001). Tanto più la sottoscrizione “per ricevuta” non implica, in maniera univoca, l'effettivo pagamento della somma indicata sulla busta paga. Infatti, la dicitura “per ricevuta” può anche significare la avvenuta consegna della sola busta paga e non anche del denaro. Pertanto, il giudice di merito può, anche nel caso di produzione da parte del datore di lavoro di buste paga firmate per ricevuta, svolgere accertamenti diretti a stabilire se il lavoratore abbia effettivamente riscosso le somme (Cass. Lav. n. 6267 del 24 giugno 1998). Nella fattipseie – premesso che solo alcune e non tutte le buste paga contengono la mera firma per ricevuta della lavoratrice - come risulta dagli estratti conto prodotti da parte ricorrente (che parte resistente non ha contestato) le somme effettivamente versate con bonifico risultano inferiori rispetto agli importi netti indicati nelle buste paga, per cui la lavoratrice ha assolto all'onere della prova della non corrispondenza delle somme effettivamente corrisposte rispetto a quelle dovute. Invero, dal semplice raffronto tra le buste paga e le stampe degli estratti conto prodotti da parte ricorrente emerge che la somma totale (al netto) indicata nelle buste paga per gli anni dal 2009 al 2014 e per i mesi da gennaio a maggio 2015 è pari ad euro 61.816,00 mentre dagli estratti conto risulta che la ricorrente ha percepito solo la somma di euro 51.122,00. Pertanto, dovendosi ragionare per poste omogenee, parte resistente va condannata al pagamento in favore della ricorrente della somma di euro 10.694,00 (calcolata al netto) a titolo di differenze retributive. La somma sopra precisata deve essere rivalutata secondo indici ISTAT e maggiorata di interessi al saggio legale dalla data di maturazione dei singoli crediti – coincidente con la scadenza del periodo di paga cui le differenze retributive si riferiscono – e fino al soddisfo. Atteso il parziale accoglimento della domanda le spese di lite vanno interamente compensate. Le spese di CTU come liquidate da separato decreto sono poste definitivamente a carico delle parti in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - in composizione monocratica nella persona del Giudice del Lavoro, dott.ssa Maria Assunta Pacelli - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede: 1. ACCOGLIE PARZIALMENTE il ricorso e, per l'effetto, CONDANNA parte resistente
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore Controparte_1 di parte ricorrente della somma di euro 10.694,00 (calcolata al netto) a titolo di differenze retributive, oltre rivalutazione e interessi come da motivazione;
2. COMPENSA per intero le spese di lite;
3. PONE le spese di CTU, come liquidate da separato decreto, definitivamente a carico delle parti in solido;
4. MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza. Castrovillari, 21.10.2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria Assunta Pacelli
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO Il Giudice Unico del Tribunale di Castrovillari in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Maria Assunta Pacelli, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta assegnato, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 08.10.2025, esaminate le note scritte pervenute, PRONUNZIA, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 4316/2018 del Ruolo Generale delle Controversie di Lavoro e Previdenza, vertente TRA
- C.F. - rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Parte_1 C.F._1
Abbruzzese, domiciliata come in atti ricorrente E
- P.Iva - in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Giovambattista Vulcano, domiciliato come in atti resistente OGGETTO: pagamento somme. CONCLUSIONI: come in atti, da intendersi qui integralmente riportate
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Il presente procedimento – iscritto il 06.11.2018 - deriva da provvedimento di separazione reso il 5.11.2018 nel proc. n. 897/2016 avente ad oggetto impugnativa di licenziamento ex legge NE conclusosi con ordinanza di parziale accoglimento del 17.12.2018 (vedi doc. presenti nel fascicolo d'ufficio), con cui è stato dichiarato illegittimo il licenziamento comminato alla ricorrente in data 7 agosto 2015 e parte resistente è stata condannata alla sua riassunzione o, in mancanza, al risarcimento del danno mediante pagamento di una indennità pari a 6 mensilità dell'ultima retribuzione di fatto. Ciò detto oggetto del presente giudizio va limitato alla richiesta della ricorrente di condanna di parte resistente al pagamento di differenze retributive. Invero, la ricorrente in ricorso deduce di aver lavorato alle dipendenze della resistente come da buste paga in atti, per il periodo dal 08.01.2009 al 07.08.2015, con la qualifica di impiegata part time con la mansione di segretaria e di aver, però, percepito un retribuzione inferiore a quella indicata nelle buste paga, ossia solo 600,00 euro mensili a mezzo bonifici bancari. Pertanto, per quel che qui rileva, la stessa chiede la condanna di parte resistente al pagamento delle differenze retributive nella somma di euro 33.714,33 oltre rivalutazione e interessi. Parte resistente ha contestato quanto avverso dedotto chiedendo il rigetto delle domande. In particolare, per quel che qui rileva, ha dedotto che la lavoratrice ha sempre usufruito delle ferie, dei
1 permessi e delle festività ed è stata regolarmente pagata nella misura risultante dalle buste paga, puntualmente consegnate e quietanzate. La causa, disposta CTU contabile dal precedente magistrato assegnatario del fascicolo, è stata riassegnata a questo giudice in esecuzione di provvedimento di variazione tabellare prot. N. 434i decreto n. 46 del 9.9.2025. Acquisiti agli atti i documenti prodotti, verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, all'esito del deposito di note sostitutive dell'udienza del 08.10.2025 ex art. 127 ter c.p.c., il Giudicante decide la causa con sentenza
Il ricorso è solo parzialmente fondato e va, pertanto, accolto nei limiti e per le ragioni di seguito esposte. È da premettere che all'udienza del 08.04.2019 la difesa di parte ricorrente ha dato atto che parte resistente non ha ottemperato all'ordinanza emessa nel proc. n. 897/2016 e la difesa di parte resistente nulla ha contestato. Ciò detto si rileva che circa il quantum non può tenersi conto dei conteggi effettuati dal CTU in quanto essi si discostano dalle risultanze documentali in atti. Inoltre non si terrà conto delle allegazioni e deduzioni nuove formulate dalle parti solo in sede di CTU in quanto del tutto tardive atteso che, come sopra evidenziato, la domanda di parte ricorrente va limitata alla richiesta di pagamento tra quanto asseritamente ricevuto da parte resistente e quanto contabilizzato nelle busta paga, atteso che nessuna contestazione specifica è mai stata effettuata nel ricorso introduttivo in ordine alla contabilizzazione di cui alle buste paga e ciò nemmeno a seguito della loro produzione da parte del resistente. Inoltre, non è contestato tra le parti che la ricorrente nelle more ha ricevuto il pagamento delle spettanze relative alla liquidazione del TFR, alle mensilità di giugno 2015, luglio 215, agosto 2015 e alla 13 e 14 mensilità accreditate su proprio conto corrente. Pertanto, tenuto conto che competeva al datore di lavoro fornire la prova dell'adempimento dell'obbligazione di pagamento delle retribuzioni nella misura risultante dalle buste paga, tale prova nel caso di specie non è stata fornita. In ordine al valore probatorio dei prospetti paga ai fini dell'effettivo pagamento degli emolumenti retributivi in essi annotati, si sono ripetutamente espressi i giudici di legittimità sancendo i principi di diritto che qui di seguito si sintetizzano (cfr. Cass. lav. 4.2.94, n. 1150; Cass. lav. 13.4.92, n. 4512; Cass. lav. 20.8.91, n. 8950; Cass. lav. 13.6.87, n. 5227; Cass. lav. 6.3.86, n. 1484). L'art. 1 della L. 5 gennaio 1953 n. 4 impone al datore di lavoro l'obbligo di consegnare ai lavoratori dipendenti, all'atto della corresponsione della retribuzione, un prospetto contenente l'indicazione di tutti gli elementi costitutivi della retribuzione medesima. Tanto per consentire al lavoratore, attraverso l'imputazione del pagamento al debito che si intende soddisfare, il controllo della corrispondenza fra quanto a vario titolo dovuto e quanto effettivamente erogato. L'adempimento di tale obbligo - la cui violazione è stata depenalizzata con il d. leg. 19 dicembre 1994 n. 758 (entrato in vigore il 27 aprile 1995) - non attiene, però, alla prova del pagamento, dì talché, ove il lavoratore contesti che le annotazioni rispecchino la reale situazione di fatto, il relativo onere grava sul datore di lavoro Siffatto onere può essere assolto anche mediante la normale documentazione liberatoria offerta da regolamentari buste paga recanti la firma dell'accipiente che dichiari di aver ricevuto una certa somma di denaro. Si badi, però, che la sottoscrizione del lavoratore, anche se “per quietanza”, lungi dal creare una presunzione assoluta di corrispondenza della retribuzione percepita rispetto a quella risultante dai prospetti paga, lascia sempre al prestatore la possibilità di fornire la prova di detta non
2 corrispondenza, anche con testimoni (Cass. Lav. n. 9588 del 14 luglio 2001). Tanto più la sottoscrizione “per ricevuta” non implica, in maniera univoca, l'effettivo pagamento della somma indicata sulla busta paga. Infatti, la dicitura “per ricevuta” può anche significare la avvenuta consegna della sola busta paga e non anche del denaro. Pertanto, il giudice di merito può, anche nel caso di produzione da parte del datore di lavoro di buste paga firmate per ricevuta, svolgere accertamenti diretti a stabilire se il lavoratore abbia effettivamente riscosso le somme (Cass. Lav. n. 6267 del 24 giugno 1998). Nella fattipseie – premesso che solo alcune e non tutte le buste paga contengono la mera firma per ricevuta della lavoratrice - come risulta dagli estratti conto prodotti da parte ricorrente (che parte resistente non ha contestato) le somme effettivamente versate con bonifico risultano inferiori rispetto agli importi netti indicati nelle buste paga, per cui la lavoratrice ha assolto all'onere della prova della non corrispondenza delle somme effettivamente corrisposte rispetto a quelle dovute. Invero, dal semplice raffronto tra le buste paga e le stampe degli estratti conto prodotti da parte ricorrente emerge che la somma totale (al netto) indicata nelle buste paga per gli anni dal 2009 al 2014 e per i mesi da gennaio a maggio 2015 è pari ad euro 61.816,00 mentre dagli estratti conto risulta che la ricorrente ha percepito solo la somma di euro 51.122,00. Pertanto, dovendosi ragionare per poste omogenee, parte resistente va condannata al pagamento in favore della ricorrente della somma di euro 10.694,00 (calcolata al netto) a titolo di differenze retributive. La somma sopra precisata deve essere rivalutata secondo indici ISTAT e maggiorata di interessi al saggio legale dalla data di maturazione dei singoli crediti – coincidente con la scadenza del periodo di paga cui le differenze retributive si riferiscono – e fino al soddisfo. Atteso il parziale accoglimento della domanda le spese di lite vanno interamente compensate. Le spese di CTU come liquidate da separato decreto sono poste definitivamente a carico delle parti in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - in composizione monocratica nella persona del Giudice del Lavoro, dott.ssa Maria Assunta Pacelli - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede: 1. ACCOGLIE PARZIALMENTE il ricorso e, per l'effetto, CONDANNA parte resistente
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore Controparte_1 di parte ricorrente della somma di euro 10.694,00 (calcolata al netto) a titolo di differenze retributive, oltre rivalutazione e interessi come da motivazione;
2. COMPENSA per intero le spese di lite;
3. PONE le spese di CTU, come liquidate da separato decreto, definitivamente a carico delle parti in solido;
4. MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza. Castrovillari, 21.10.2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria Assunta Pacelli
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